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SULLA
PROVVISORIA ESECUTIVITA’ EX LEGE
DEL DECRETO
INGIUNTIVO
SOMMARIO: 1.
Premessa: esecutività ope legis ed
esecutività ope iudicis. – 2. Elencazione esemplificativa di decreti
ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex lege. – 3. Esame critico
dell’opinione implicitamente postulante l’inesistenza di decreti ingiuntivi
esecutivi ex lege. – 4. Inidoneità dell’art. 654, comma 1, c.p.c. a
fornire argomenti contrari alla tesi sull’ammissibilità di decreti ingiuntivi
esecutivi ex lege. – 5. (Segue) Analoga inidoneità dell’art.
647, comma 1, c.p.c. – 6. Rilevanza della distinzione tra esecutività
ex lege ed esecutività ope iudicis ai fini della spedizione del
decreto in forma esecutiva.
1. Premessa: esecutività ope legis ed
esecutività ope iudicis.
La provvisoria esecutività (od
esecutorietà) del decreto ingiuntivo può in via generale definirsi come
l’istituto (concretantesi o in una clausola accessoria o in una qualità
intrinseca del provvedimento monitorio), in virtù del quale il decreto stesso
costituisce titolo esecutivo ex art. 474, comma 1, n. 1, c.p.c. e titolo
ipotecario ex art. 655 c.p.c., sebbene siano ancora pendenti il termine per
l’opposizione o il giudizio oppositivo introdotto dall’ingiunto ex art.
645 c.p.c.
L’istituto in parola, per meglio dire, si risolve
nell’anticipazione degli effetti della sentenza [esecutiva] rigettante
integralmente l’opposizione proponibile o già proposta avverso il decreto
ingiuntivo, la quale (sentenza) fa acquistare al decreto – per l’appunto – la
qualità di titolo esecutivo (comb. disp. artt. 474, comma 1, n. 1, e 653, comma
1, ultima parte) e quella di titolo ipotecario (art. 655 c.p.c.).
Gli artt. 642 e 648 c.p.c., più esattamente ed in
particolare, disciplinano la provvisoria esecutorietà “ordinaria” del decreto
ingiuntivo, vale a dire quella prevista in via generale dalle disposizioni sul
procedimento monitorio.
Le varie ipotesi divisate dai predetti articoli sono
accomunate dal fatto che la provvisoria esecutività consegue ad un provvedimento
giudiziale accessorio all’ingiunzione di pagamento o di consegna ex art.
641, provvedimento (c.d. clausola di provvisoria esecutorietà), con il quale il
giudice dell’ingiunzione ex art. 637 c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 642) o
il giudice istruttore della causa di opposizione (nelle ipotesi ex art.
648) autorizza (art. 642, comma 1) o concede (artt. 642, comma 2, e 648)
l’esecuzione provvisoria del decreto.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex
artt. 642 e 648 c.p.c., pertanto, rappresenta un atto a struttura complessa
perchè si compone di due provvedimenti contenutisticamente diversi:
quello (principale) contenente l’ingiunzione di pagamento o di consegna ex art.
641 e quello [accessorio, nel senso che presuppone necessariamente quello
principale] autorizzativo o concessivo della provvisoria esecutività.
La superiore puntualizzazione ci pare opportuna non solo
perchè consente di confutare la giurisprudenza costituzionale e quella di
legittimità relative, rispettivamente, alla questione sulla revocabilità ex art.
649 della provvisoria esecutività concessa all’opposto decreto ex art. 642
c.p.c. ed al problema sulla provvisoria esecutività parziale ex art. 648 c.p.c.,
ma anche perchè permette di distinguere i decreti ingiuntivi esecutivi ex
artt. 642 e 648 c.p.c. [qualificabili (alla stregua di quanto testè detto)
provvisoriamente esecutivi ope iudicis] da quelli provvisoriamente
esecutivi ope legis.
A differenza delle ipotesi di esecuzione provvisoria ope
iudicis ed in particolare di quella c.d. obbligatoria ex art. 642, comma 1,
c.p.c., nei casi di esecutività ope legis non occorre nè un
autonomo provvedimento (del giudice pronunciante l’ingiunzione) di
autorizzazione o concessione dell’esecutorietà immediata nè l’istanza del
ricorrente, poiché l’esecutività rappresenta una qualità intrinseca al decreto,
cui inerisce necessariamente ed automaticamente per effetto stesso della sua
emissione.
2. Elencazione esemplificativa di decreti
ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex lege.
Tra i più noti
provvedimenti d’ingiunzione provvisoriamente esecutivi ex lege possiamo
esemplificativamente ricordare quelli previsti: a) dall’art. 611, comma 2,
c.p.c. per le spese dell’esecuzione per consegna o rilascio (“La liquidazione
delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione con decreto che costituisce
titolo esecutivo”); b) dall’art. 664, ultimo comma, c.p.c. per i canoni
di locazione dovuti dal conduttore moroso (“Il decreto è immediatamente
esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo
precedente”); c) dall’art. 669-septies, comma 3, c.p.c. per le spese
processuali in caso di provvedimento cautelare negativo (“La condanna alle
spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e
seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla
pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua
comunicazione”); d) dall’art. 53, ultima parte, disp. att. c.p.c. per i
compensi del custode e degli altri ausiliari del giudice di cui all’art. 68
c.p.c. (“Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte”, a
carico della quale il giudice ne ha posto il pagamento); e) dall’art.
148, comma 3, c.c. per i crediti di mantenimento dei figli (“Il decreto,
notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo,
ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di
venti giorni dalla notifica”; f) dall’art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
per i contributi condominiali (“Per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può
ottenere decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione”); g) dall’art. 32, comma 4, r.d. 28 aprile 1938 n. 1165 per
le rate di affitto dovute dagli inquilini morosi agli istituti autonomi per le
case popolari (“Il decreto è titolo per procedere sia alla esecuzione sui
beni mobili del debitore, sia allo sfatto”); h) dall’art. 168, comma 2,
d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 per le spettanze agli ausiliari del magistrato e
per l’indennità di custodia (“Il decreto è comunicato al beneficiario e alle
parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente
esecutivo”). Rappresentano, invece, ipotesi speciali (o estravaganti
perchè contemplate da disposizioni non contenute nel capo I del titolo I del
libro IV del c.p.c.) di esecutorietà provvisoria ope iudicis di natura
obbligatoria (e non fattispecie di esecutività provvisoria ex lege)
quelle ingiunzioni, rispetto alle quali la legge stabilisce che il giudice
provvede a norma dell’art. 642 c.p.c.
Ciò, per esempio, è previsto: A) dall’art. 614, ultimo
comma, c.p.c. per le spese dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non
fare; B) dall’art. 58, comma 2, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 per il recupero,
nei confronti delle persone nel cui interesse è stata richiesta la registrazione
di un atto, della somma pagata a titolo d’imposta di registro dai soggetti
indicati nell’art. 10, lettere b) e c) (notai, ufficiali giudiziari, segretari o
delegati della pubblica amministrazione, cancellieri, impiegati
dell’amministrazione finanziaria, ecc.); C) dall’art. 1, comma 13, d.l. 2
dicembre 1985 n. 688, conv. nella l. 31 gennaio 1986 n. 11, per i contributi,
premi e relativi oneri accessori dovuti agli enti previdenziali per le forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza; D) dall’art. 4, comma 2, d.l. 29
marzo 1993 n. 82, conv. nella l. 27 maggio 1993 n. 162, per i crediti delle
imprese di autotrasporto per conto terzi derivanti dal sistema delle tariffe
cosiddette “a forcella”, di cui alla l. 6 giugno 1974 n. 298; E)
implicitamente dall’art. 3, comma 4, l. 18 giugno 1998 n. 192 per il prezzo del
contratto di subfornitura industriale.
3. Esame critico dell’opinione
implicitamente postulante l’inesistenza di decreti ingiuntivi esecutivi ex
lege.
L’esistenza di decreti ingiuntivi provvisoriamente
esecutivi ope legis è stata di recente implicitamente esclusa da chi, ai
fini dell’esecutorietà immediata, ritiene necessaria una specifica richiesta del
ricorrente “anche dove la legge tace”: e ciò, “in ossequio al principio
dispositivo e di tendenziale corrispondenza tra risultato decisorio e domanda di
parte”.
Quest’ultima conclusione, però, a noi appare logicamente
corriva e giuridicamente infondata.Il principio dispositivo e quello della
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per vero dire, vietano bensì al
giudice di dare al diritto soggettivo sostanziale una tutela non richiesta dal
suo titolare o più intensa di quella richiestagli. Ciò, tuttavia, non implica
necessariamente che, ogniqualvolta gli effetti di un provvedimento
giurisdizionale soddisfino un interesse personale, la loro produzione
presupponga sempre ed inevitabilmente una richiesta dell’interessato
(recte: avente ad oggetto tanto il provvedimento “principale”, quanto i
suoi effetti) ed una corrispondente pronuncia del giudice: in caso contrario,
infatti, dovrebbe essere subordinata all’istanza di parte pure la
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c.
[nonchè, per esempio, quelle ex artt. 431, commi 1 e 5, c.p.c., 447-bis, ultimo
comma, c.p.c., 5-bis l. 26 febbraio 1977 n. 39], che oggi invece è da tutti
considerata automatica (anche “se la legge tace”!). Gli effetti dei
provvedimenti giurisdizionali, in verità, trovano esclusivamente nella
legge la loro regolamentazione, compresa quella dei relativi presupposti: tra i
quali può esservi (com’è previsto per l’esecutività ex artt. 642 e 648
c.p.c.) o non esservi (come succede nei suindicati casi di esecutività ope
legis) un’istanza della parte interessata e/o una pronuncia
giudiziale.
4. Inidoneità dell’art. 654, comma 1, c.p.c. a
fornire argomenti contrari alla tesi sull’ammissibilità di decreti ingiuntivi
esecutivi ex lege.
Chi volesse subordinare sempre la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ad una pronuncia giudiziale
emessa su richiesta del ricorrente e, conseguentemente, escludere in subiecta
materia un’esecutorietà ope legis, a nostro avviso più
pertinentemente potrebbe [anzichè richiamare (impropriamente) i princìpi
ex artt. 99 e 112 c.p.c.] invocare un’applicazione in via analogica o quale
espressione di un principio generale degli artt. 647, comma 1, e 654, comma 1,
c.p.c., i quali ricollegano ad un decreto del giudice l’efficacia esecutiva
conseguente alla mancata opposizione, all’omessa costituzione dell’opponente,
all’estinzione del giudizio oppositivo o al rigetto integrale
dell’opposizione. Essendo opportuno (per le ragioni che emergeranno
all’inizio del prossimo paragrafo) cominciare dalla disposizione ex art.
654, comma 1, c.p.c., osserviamo che il provvedimento di esecutività ivi
divisato deve considerarsi meramente strumentale alla previsione contenuta nel
secondo comma dello stesso articolo, a norma della quale (ed in deroga alla
regola generale contenuta nell’art. 479 c.p.c.: “l’esecuzione deve essere
preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva”) ai fini
dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo non è necessaria una nuova
notifica del medesimo, essendo sufficiente che il debitore e l’organo
dell’esecuzione siano resi consapevoli della conseguita esecutorietà del decreto
con la menzione nel precetto del provvedimento che – per l’appunto – ha disposto
l'esecutorietà stessa e dell'apposizione della formula esecutiva. Ciò – a
parer nostro – è tanto vero che, se si volesse negare l’esistenza del predetto
nesso strumentale tra il decreto di esecutività de quo e le speciali
modalità esecutive ex art. 654, comma 2, c.p.c. (e se, pertanto, in
presenza della sentenza rigettante l’opposizione o dell’ordinanza dichiarativa
dell’estinzione del giudizio di opposizione, l’esistenza del titolo esecutivo
fosse da ricollegare sempre e comunque alla dichiarazione di esecutorietà
ex art. 654, comma 1, c.p.c.), l’art. 653, comma 1, c.p.c. non avrebbe
alcun senso: A) nè nella parte in cui prevede che (pronunciata la sentenza o
l’ordinanza in questione) “il decreto ... acquista efficacia esecutiva”
e, quindi, (indipendentemente dall’espressa dichiarazione di esecutorietà
ex art. 654) diventa senz’altro titolo esecutivo ex art. 474,
comma 2, numero 1, c.p.c., trattandosi di provvedimento cui “la legge
attribuisce espressamente efficacia esecutiva”; B) nè nella parte in cui
postula la “sopravvivenza” dell’ingiunzione alla pronuncia della sentenza
rigettante integralmente l’opposizione. A quest’ultimo proposito va
osservato che, se è innegabile che tale sentenza da un punto di vista
rigorosamente logico dovrebbe assorbire o sostituire sempre il decreto
ingiuntivo [attesa la prevalenza della pronuncia di merito sugli “accertamenti
anticipati”], è altrettanto innegabile che con la disposizione in parola il
legislatore ha deliberatamente anteposto alla logica esigenze pratiche, facendo
“sopravvivere” l’ingiunzione proprio in funzione delle finalità
acceleratorie (rispetto all’inizio del procedimento esecutivo) perseguite
dall’art. 654, comma 2, c.p.c.: finalità che sarebbero rimaste frustrate,
qualora (sostituendosi la sentenza al decreto ingiuntivo) il titolo esecutivo
fosse stato costituito dalla sentenza rigettante integralmente l’opposizione [la
quale (sentenza) avrebbe dovuto notificarsi in forma esecutiva in base alla
regola generale ex art. 479, comma 1, c.p.c.]. Orbene! La
dichiarazione di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c., mentre è del
tutto coerente con le esigenze acceleratorie perseguite dal secondo comma dello
stesso art. 654, non avrebbe più giustificazione per il creditore che non
intendesse avvalersi delle forme esecutive semplificate ivi previste e che
volesse, invece, notificare nuovamente ex art. 479 c.p.c. il decreto ingiuntivo
divenuto esecutivo ex art. 653, comma 1, c.p.c. Infatti, pretendere
pure in quest’ultimo caso la preventiva dichiarazione di esecutorietà ex
art. 654, comma 1, c.p.c., significherebbe esporre l’art. 653, comma 1,
c.p.c. ad una censura di incostituzionalità ex artt. 3, 24, comma 1, e 111,
comma 2, ultima parte, Cost., atteso che si porrebbe irragionevolmente a carico
del creditore un onere incidente sul tempestivo esercizio dell’azione esecutiva
[ed avente ad oggetto la proposizione dell’istanza finalizzata ad ottenere dal
giudice dell’ingiunzione la pronuncia del decreto di esecutorietà, ogniqualvolta
il medesimo non sia stato emesso precedentemente e contestualmente alla sentenza
rigettante l’opposizione], il quale (onere) invece sarebbe del tutto mancato, se
il titolo esecutivo fosse stato (secondo la logica) costituito dalla sentenza
rigettante l’opposizione anzichè dal decreto ingiuntivo! In conclusione:
essendo stato scritto in funzione delle ragioni di economia processuale
perseguite dal secondo comma (come speriamo di aver dimostrato), il primo comma
dell’art. 654 non solo non potrebbe considerarsi l’estrinsecazione di un
principio generale (in virtù del quale l’esecutività dovrebbe essere sempre
dichiarata dal giudice dell’ingiunzione), ma non potrebbe neppure applicarsi
analogicamente in mancanza di una precedente notificazione del decreto
ingiuntivo: siccome succede, per l’appunto, in presenza dell’ingiunzione
esecutiva ex lege, la quale va notificata al debitore (agli effetti ex
artt. 479, comma 1, 641, comma 1, 644 e 645 c.p.c.) solo dopo la sua
pronuncia.
5. (Segue)
Analoga inidoneità dell’art. 647, comma 1, c.p.c.
La conclusione or
ora enucleata ben si attaglia pure alla previsione ex art. 647, comma 1,
c.p.c. Infatti: A) la disposizione contenuta nell’art. 654, comma 2,
c.p.c., essendo diretta a semplificare l’inizio del procedimento esecutivo, si
considera di carattere generale e, quindi, applicabile in tutte le ipotesi in
cui il decreto ingiuntivo ha acquistato efficacia esecutiva, comprese quelle
ex art. 647; B) conseguentemente, lo stesso nesso di strumentalità
esistente tra il decreto di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c. e
la norma ex art. 654, comma 2, c.p.c. è configurabile tra quest’ultima ed il
decreto di esecutorietà ex art. 647, comma 1. Alla superiore considerazione,
tuttavia, a nostro avviso è possibile aggiungerne un’altra, derivante dalla
constatazione che l’accertamento della sussistenza dei presupposti
dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo fissati dall’art. 647, comma 1, c.p.c.
(mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente) implica la soluzione
di delicati interrogativi giuridici, i quali a solo titolo esemplificativo
possono così formularsi: - in presenza di una regolare notificazione del
decreto ingiuntivo, la sua mancata conoscenza da parte dell’intimato e la
conseguente mancanza di opposizione possono determinare comunque l’esecutività
del decreto stesso? - la notifica del decreto oltre il termine ex art. 644
c.p.c. è idonea a far decorrere quello per l’opposizione ex art. 641? - può
il decreto ingiuntivo essere dichiarato esecutivo de plano ai sensi
dell’art. 647, comma 1, pur in pendenza di un’opposizione intempestivamente
proposta ovvero in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente?
- data risposta affermativa a quest’ultimo quesito, qual è il termine di
costituzione dell’opponente, la cui decorrenza provoca la tardività della
costituzione stessa? Ebbene! Non ci sembra affatto inverosimile affermare
che la dichiarazione giudiziale di esecutività ex art. 647, comma 1,
c.p.c. ben può essere stata concepita dal legislatore (pure) in previsione di
simili problemi, la cui soluzione è stata così (e per ragioni di opportunità)
demandata al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il cui controllo è ben
più “professionale” rispetto a quello che (in mancanza della previsione de qua)
sarebbe stato compiuto esclusivamente dal cancelliere in sede di apposizione
della formula esecutiva. E se proprio questa o anche questa (in aggiunta a
quella suggerita all’inizio del presente paragrafo) è la ragion d’essere del
provvedimento di esecutività ex art. 647 c.p.c., allora tale norma: a)
deve considerasi eccezionale rispetto alle disposizioni ex art. 475,
comma 1, c.p.c. e 153, comma 1, disp. att. c.p.c., che demandano solamente al
cancelliere [senza necessità, cioè, un apposito ordine del giudice”] “il
controllo sulla perfezione del titolo esecutivo” in sede di spedizione del
medesimo in forma esecutiva; b) non è, di conseguenza, applicabile ai decreti
ingiuntivi considerati senz’altro esecutivi nè in via analogica (ostandovi
l’art. 14 delle preleggi) nè in via estensiva (atteso che, a differenza di
quella ex lege, l’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. viene acquisita dal
decreto ingiuntivo dopo la sua pronuncia).
6. Rilevanza della distinzione tra
esecutività ex lege ed esecutività ope iudicis ai fini della
spedizione del decreto in forma esecutiva.
La distinzione dei decreti
ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ope iudicis da quelli
immediatamente esecutivi ex lege non è priva di riflessi pratici. Ed
invero, dovendosi [alla stregua dell’opinione prevalente] ritenere che al
momento della spedizione in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. il pubblico
ufficiale debba ex art. 153 disp. att. c.p.c. verificare l’esistenza originaria
di un titolo esecutivo, l’oggetto del controllo del cancelliere nell’ipotesi di
decreti esecutivi ope iudicis è diverso da quello espletato in presenza
di decreti esecutivi ope legis. Nel primo caso tale oggetto è
costituito dalla clausola di provvisoria esecutività, dovendo il cancelliere
accertarsi soltanto della presenza di un provvedimento giudiziale espressamente
autorizzativo o concessivo dell’esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo. Nel secondo caso, invece, il controllo de quo investe il
contenuto stesso dell’ingiunzione (per ricostruire il quale, anzi, è quasi
sempre necessario esaminare pure il relativo ricorso ed i documenti ad esso
allegati) e della disposizione normativa che disciplina la medesima
(ingiunzione) in via generale ed astratta: trattasi, più esattamente, di un
controllo più complesso del precedente in quanto il cancelliere deve individuare
la natura del credito oggetto dell’ingiunzione [nonchè talvolta la natura della
“sottostante” prova documentale] e la norma giuridica contemplante l’immediata
esecutività del decreto ingiuntivo relativo a crediti di quella natura. Del
tutto ininfluente agli effetti di questo secondo controllo è, viceversa, la
sussistenza o meno di una precedente pronuncia giudiziale sull’esecutività del
provvedimento in questione. Ciò significa che, emesso un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo ex lege, il cancelliere ha il potere-dovere di
effettuare senz’altro la spedizione in forma esecutiva ex artt. 475
c.p.c. e 153 disp. att. c.p.c.: sia in mancanza di un’espressa dichiarazione di
esecutività del giudice dell’ingiunzione (non necessaria), sia in presenza di un
rigetto della (non necessaria) richiesta di declaratoria d’esecutorietà
eventualmente rivolta al giudice dell’ingiunzione dal creditore ricorrente
(rigetto irrilevante per totale carenza di potere in parte qua). Un
eventuale rifiuto del cancelliere, infine, potrà provocare soltanto (come
succede in ogni altra ipotesi di suo ingiustificato diniego del rilascio di
copia esecutiva) un ricorso dell’interessato al capo dell’ufficio giudiziario
che ha pronunciato il decreto (e non al giudice che l’ha emesso) in applicazione
analogica dell’art. 476, comma 2, c.p.c.
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Autore: Dott. Giuseppe Vignera -
Magistrato tratto dal sito
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