Regime di amministrazione nelle societa di persone
In relazione alle modalita di esercizio dell'attivita
concernente l'amministrazione e la gestione della societa semplice il
nostro ordinamento prevede il regime di amministrazione disgiuntiva, da
osservare in mancanza di espresse e diverse pattuizioni da parte dei
soci.
L'art. 2257 c.c. stabilisce, infatti, che
e che .
Ciascuno dei soci, quindi, puo compiere tutti gli atti di
gestione sociale, di sua iniziativa e senza che sia necessario il consenso
o il parere degli altri soci.
La qualita di amministratore della societa semplice,
conseguentemente, e un effetto naturale del contratto di societa: soltanto
i soci possono essere amministratori, ma si puo essere soci senza essere
amministratori (cfr. Di Sabato, La societa semplice, in Trattato
di dir. priv. diretto da Rescigno, Torino, XVI, 1985, 82).
I poteri di amministrazione nella accomandita
semplice
E indubbio che la problematica relativa
all'amministrazione della societa in accomandita semplice e
sostanzialmente analoga a quella della societa semplice poiche,
trattandosi di societa personali, le questioni non possono che essere le
stesse.
Cio posto, e necessario esaminare, in particolare, la
peculiarita della societa in accomandita semplice rispetto alla societa
semplice per quanto concerne la rappresentanza della societa.
Giova anzitutto osservare, al riguardo, che l'art. 2315
c.c. stabilisce espressamente che .
I limiti al potere di rappresentanza
In tale prospettiva e per una corretta valutazione del
fatto che ci occupa, e necessario soffermarsi sulla disposizione di cui
all'art. 2298 c.c. (riguardante, in particolare, la societa in nome
collettivo ma applicabile anche alla societa in accomandita semplice, in
virtu del richiamo di cui al precitato art. 2315), secondo cui le
eventuali limitazioni del potere rappresentativo, risultanti dall'atto
costitutivo o dalla procura, possono essere opposte ai terzi soltanto se
debitamente iscritte nel registro delle imprese, a meno che non si
dimostri che questi ne erano comunque a conoscenza: in assenza di tali
limitazioni .
L'art. 2298 prevede altresi, al secondo comma, che .
La previsione di tale norma riproduce quella contenuta
nell'art. 2266, secondo comma, c.c., dettata in tema di societa semplice
(cfr. Ferri, Delle Societa, in Commentario del c.c. a cura
di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1955, 305, secondo il quale l'art.
2298 c.c., nella sua prima enunciazione, costituisce una ripetizione del
secondo comma dell'art. 2266).
Ma, essendo la societa in accomandita semplice una
societa soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese, il legislatore
ha voluto subordinare l'opponibilita delle limitazioni al potere di
rappresentanza, anche al regime di pubblicita legale.
Cosicche, sia la societa semplice che la societa in
accomandita semplice hanno in comune due regole:
- la prima e che l'amministratore investito del potere di
rappresentanza puo compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto
sociale;
- la seconda e che le limitazioni al suddetto potere di rappresentanza
devono essere conosciute dai terzi, ai fini della loro opponibilita
(cfr. Bavetta, Le societa in nome collettivo, in Trattato di
dir. priv. diretto da Rescigno, Torino, XVI, 1991, 152).
Senonche, l'aspetto che le rende differenti consiste nel
fatto che, se nella societa semplice, per rendere opponibili le
limitazioni al potere di rappresentanza, e necessaria la dimostrazione che
i terzi ne erano a conoscenza, nella societa in accomandita semplice (in
forza del richiamo all'art. 2298 c.c., contenuto nell'art. 2315 c.c.) e
sufficiente che alle dette limitazioni sia data quella pubblicita legale
che si attua attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.
Di conseguenza, nella societa in accomandita semplice, le
limitazioni al potere di rappresentanza saranno opponibili ai terzi o
attraverso la prova che questi ultimi comunque le conoscevano ovvero,
anche prescindendo dalla conoscenza effettiva dei terzi, mediante
l'iscrizione la quale rende automaticamente opponibile ai terzi il fatto
iscritto.
Al riguardo, e stato autorevolmente affermato che
(cfr. Bavetta, op.
cit.,152).
Pertanto, se e vero che l'iscrizione da luogo ad una
presunzione iuris et de iure di effettiva conoscenza delle
limitazioni al potere di rappresentanza, e altrettanto vero che, in
assenza della suddetta iscrizione, vi e una presunzione iuris
tantum di ignoranza, che potra essere superata soltanto provando che
il terzo, al momento in cui contrattava con la societa, era effettivamente
a conoscenza delle limitazioni in ordine ai poteri di rappresentanza.
L'orientamento giurisprudenziale
A questo punto, e appena da evidenziare l'orientamento
univoco e costante della giurisprudenza secondo cui (cfr. Cass. civ. 21 febbraio 1995, n.
1884, inedita; Trib. Ascoli Piceno 28 gennaio 1988, in Le societa ,
n. 6, 1988, 605).
Sulla problematica attinente all'amministrazione e al
potere di rappresentanza delle societa personali si e espressa, di
recente, la Corte di Cassazione la quale ha ribadito che, ai sensi
dell'art. 2297, secondo comma, c.c., si presume che ciascun socio che
agisce per la societa abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio
(cfr. Cass. 14 dicembre 1998, n. 12531, inedita a quanto consta).
I giudici di legittimita, inoltre, hanno precisato che
nel concetto di deve ritenersi compresa anche e
soprattutto l'attivita di amministrazione della stessa, segnatamente
quando non risulti che nell'atto costitutivo sia stata prevista la nomina
di un amministratore.
Conseguentemente in tali casi, salva diversa pattuizione,
l'amministrazione della societa spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci
agenti, in coerenza con il principio della responsabilita solidale e
illimitata per le obbligazioni sociali e comunque a norma dell'art. 2257
c.c., applicate per il rinvio di cui all'art. 2293 c.c.
Cosicche, la mancanza di qualsivoglia clausola
contrattuale, che stabilisca e che indichi in capo ad un determinato socio
il potere di amministrazione e di rappresentanza della societa,
costituisce un sintomo inequivoco di gestione e, quindi, di
amministrazione comune della societa.
La Suprema Corte, infine, ha anche sottolineato, in
conseguenza di quanto sopra evidenziato, che il diritto al rendiconto,
previsto dall'art. 2261 c.c., non spetta al socio investito della facolta
di amministratore, ancorche egli assuma di essersi di fatto estraniato
dall'amministrazione.