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La responsabilità civile ed il danno esistenziale
(Nota a Cass. 31/05/03 n. 8827 ed a Corte Cost. 11/07/03 n. 233)
Due sentenze della Corte di Cassazione (31/05/2003
n. 8827) e della Corte costituzionale (11/07/2003 n.
233) hanno rivoluzionato il sistema della responsabilità civile in relazione al danno
alla persona, e quindi al danno esistenziale.
La Corte di cassazione riferendo espressamente di non condividere la
tradizionale restrittiva lettura dellart. 2059, in relazione allart. 185 c.p.,
come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza
contingente, al turbamento dellanimo transeunte determinati da fatto illecito
integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e
largamente seguita dalla giurisprudenza), afferma che nel vigente assetto
dellordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che,
allart. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo -, il danno
non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in
cui sia leso un valore inerente alla persona: più semplicemente si deve ritenere ormai
acquisito allordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della
nozione di "danno non patrimoniale", inteso come danno da lesione di valori
inerenti alla persona, e non più solo come "danno morale soggettivo".
Infatti se il 2059 c.c. rinvia ai casi (art. 2 L. 117/88: risarcimento
anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale
cagionati dallesercizio di funzioni giudiziarie; art. 29 comma 9° L. 675/96:
impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7° D.lgs.
286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L.
89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) in cui la legge
consente la riparazione del danno non patrimoniale (rinvio verso il basso) ben può essere
riferito, dopo lentrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della
legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti
inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma
necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla
legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (rinvio verso
lalto).
La Suprema Corte, quindi, sollecitata dalla sempre più avvertita
esigenza di garantire lintegrale riparazione del danno ingiustamente subito, non
solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri
della persona (art. 2 Cost.), sceglie la strada della rottura, caratterizzata nel nostro
ordinamento dalla c.d. dicotomia zoppa, collocando i danni patrimoniali nellambito
dellart. 2043 c.c. (che tecnicamente disciplinerà lan respondeatur, in
riferimento a danno, ingiustizia e causalità) e quelli non patrimoniali nellambito
dellart. 2059 c.c., affermando che anche lorientamento in tema di danno
biologico dovrà essere rimeditato
In riferimento alla sentenza della Corte di cassazione 31 maggio 2003
n. 8828, linteresse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è
quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà
nellambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nellambito di quella peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,
29 e 30 Cost.
Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, - a dire
delle Corte - non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un
risarcimento ai sensi dellart. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali,
ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dellart. 2059, senza
il limite ivi previsto in correlazione allart. 185 c.p. in ragione; il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale
si colloca seguendo il ragionamento fatto - nellarea dellart. 2059 in
raccordo con le suindicate norme della Costituzione, con questo di particolare: il danno
non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal
danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti
unitamente a questultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione di
risarcimento.
Quindi allinterno del 2059 c.c., delegato ormai alla gestione dei
danni non patrimoniali, vi sarebbe:
a. un "ceppo esistenziale" da
proteggere la cui violazione consiste in una perdita, nella privazione di un valore
non economico, ma personale, costituito nel caso in esame (definito come "danno da
lesione di valori inerenti alla persona") della irreversibile perdita del godimento
del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali,
secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nellambito del
nucleo familiare, perdita, privazione e preclusione;
b. da contrapporsi al "danno morale
soggettivo".
Il suo risarcimento naturalmente postula tuttavia la verifica della
sussistenza degli elementi nel quali si articola lillecito civile extracontrattuale
definito dallart. 2043 c.c. Lart. 2059 c.c. non delinea -a dire della Corte-
una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto
della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dellillecito
civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non
patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta
lesione di interessi di natura economica e non economica).
La Corte, inoltre cassando limpugnata sentenza in
relazione alla affermazione che la prova del danno fosse in re ipsa sostiene che
dalla lesione dellinteresse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate
conseguenze che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e
consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve
quindi essere allegato e provato e, poiché si tratta di pregiudizio che si proietta nel
futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi aver riguardo al
periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto
che lillecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni
prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del
danneggiato fornire.
Sembrerebbe quindi ad esclusione del riferimento normativo
che gli interessi sottesi alla categoria del danno esistenziale, o proprio il danno
esistenziale, vengano pienamente risarciti, forse con una inutile complicazione, ossia
laffermazione che tali danni si collocano nellambito dell'art. 2059 c.c. e che
sono danni-conseguenza [da ciò ne scaturisce che il danno biologico rientra nell'art.
2059 c.c. ed è danno conseguenza, con sconvolgimento quindi di certezze ormai
ventennali].
Cè di più: la diversa costruzione dogmatica del danno
esistenziale ha sempre guardato allart. 2043 c.c. proprio perché quella norma è
stata il riferimento nella ricostruzione del danno biologico, volendosi evitare pur a
fronte di una tutela integrata della persona umana, "sconvolgimenti" in
relazione ad alcuni punti fermi della ricostruzione giurisprudenziale.
Ma se è vero che la dicotoma zoppa ormai è stata superata ben venga
questa chiarezza definitoria, pur nella consapevolezza che nella responsabilità civile
contano più le situazioni da risarcire e non i riferimenti normativi.
In verità però la posizione della Cassazione sembra essere stata
ripresa dalla Corte Costituzionale in una sorta di interpretazione autentica nella
sentenza che si commenta, in cui si afferma, nel quadro di un sistema bipolare del danno
patrimoniale e di quello non patrimoniale, la bontà di un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta
previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di
valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come
transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso
stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità
psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.);
sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale)
derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona.
Dalla sentenza si evince innanzitutto che:
a. lannunciato "spostamento" della
Corte di Cassazione in relazione al confluire del danno biologico nellart. 2059 c.c.
è stato già attuato dalla sentenza della Corte,
b. e ad una attenta lettura, a fronte del
riconoscimento di un sistema bipolare del danno, sembrerebbe che le due norme (2043 c.c. e
2059 c.c.) siano da portare di pari passo e non in contrapposizione.
Ossia avremmo un combinato 2043/2059 c.c. come facce della stessa
medaglia le quali, ciascuna per la sua parte, risarcirebbero una parte dei danni,
proprio perché, come detto, l'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito
produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli
elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente nei casi determinati
dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali, eventualmente in aggiunta a
quelli patrimoniali.
Ed allora fuori dalle beghe nominalistiche, di riferimenti normativi,
queste due norme di riferimento risarcirebbero, rinvenuti gli elementi costitutivi,
- il danno patrimoniale ed
- il danno non patrimoniale, che andrebbe distinto in
b1) danno morale ed in
b2) danni derivante dalla lesione interessi di rango costituzionale
inerenti alla persona (rinvendo nel sottoinsieme b2 il danno biologico ed i danni
derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla
persona).
Oppure, seguendo quanto detto dalla Corte Costituzionale, che in
verità sembra dare questa indicazione per ragioni di chiarezza espositiva un danno
non patrimoniale, che andrebbe distinto
b1) in danno morale
b2) in danno biologico
b3) in danni derivanti dalla lesione di (altri) interessi di rango
costituzionale inerenti alla persona.
Tale impostazione riprenderebbe quanto sostenuto in tema di danno
esistenziale, ossia che fra il danno patrimoniale ed il danno morale vi sarebbe il danno
esistenziale (comprensivo del danno esistenziale puro e di quello biologico-esistenziale)
oppure che fra le due figure vi sarebbe sia il danno biologico che il danno esistenziale
(valorizzando in questo caso lart. 2043 c.c. che si leggeva in contrapposizione con
la limitazione dell'art. 2059 c.c.).
Quello che ai fatti interessa è che la stessa Corte Costituzionale
abbia fatto riferimento agli aspetti più veri del danno esistenziale, non limitandosi a
richiamare i diritti costituzionali, ma "gli interessi di rango costituzionale
inerenti alla persona", in riferimento ai quali può leggersi una lettura non ferma,
ingessata, angusta della Costituzione, ma dinamica, fatta di rimandi a tutto quanto è
espressione dei valori ad essa sottesi, dalle più importanti leggi speciali successive al
1948, alle normative transnazionali e comunitarie, dalle Carta di Nizza e alla Convenzione
di New York sui diritti dei bambini, alla L. 104, e così via.
Sembrerebbe che lauspicio fatto nelle pagine della Giurisprudenza
Italiana, 2003, 611 [Allaffermazione ed al consolidamento del diritto a livello
giurisprudenziale, deve corrispondere la sua adeguata tutela giurisdizionale, tuttavia
ciò, mancando il riferimento certo delle norme positive, stenta a definirsi nelle
decisioni giudiziali per la preoccupazione di sconfinare dal proprio ambito di competenza.
I principi cui fa riferimento la creatività del giudice, quando è gravato dalla
necessità di integrare lordine giuridico, sono quelli fondamentali della Carta
costituzionale, come avviene del resto con il danno esistenziale, quando il giudicante nel
riconoscere e liquidare la nuova voce di danno fa riferimento ai diritti di libertà, di
sviluppo della persona, della famiglia. Il compito della giurisprudenza, nella società
postmoderna, non può essere più quello di elaborare concetti che esprimono un ordine
pre-dato e statico, "ma piuttosto quello di cogliere la regola di diritto
applicabile, attraverso una grande tensione culturale attenta ai valori basilari del patto
sociale, intorno ai quali soltanto può tentarsi lunificazione delle diverse logiche
ed il superamento delle antinomie" (Chiarloni, Ruolo della giurisprudenza e attività
creative di nuovo diritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 4). Il pensiero corre
allaffermazione dei diritti della personalità ed al corrispettivo danno
esistenziale, testimonianze della complessità sociale, che hanno rotto la continuità tra
le premesse decisionali e l'effettività delle decisioni (N. Luhmann, La differenziazione
del diritto, Bologna, 1990, 41). Le differenze che intercorrono tra il legislatore ed il
giudicante si riassumono nella constatazione che mentre il legislatore, nel porre la
legge, persegue scopi, il giudice, nellapplicarla, dovrebbe limitarsi a mettere in
pratica procedure. Spetterebbe allinterprete, nel rispetto delle norme positive,
istruire il legislatore sulla insufficienza delle norme rispetto alle istanze della
società (Natoli, Intenzione e norma, in Ars Interpretandi, 1998, 64) al fine di invitarlo
a disciplinare, secondo la tradizione positiva, le nuove situazioni giuridiche consolidate
dalla giurisprudenza e le modalità di tutela giurisdizionale ad esse adeguate. Ma si
riconosce maggiore responsabilità, nello svolgimento della suddetta funzione, alla Corte
costituzionale. Essa, in sintonia con le precedenti decisioni del 1986 e del 1994
legittimanti gli istituti del danno biologico e del danno di natura psichica, deve
rispondere alle recenti avvertite aspettative di tutela da parte dei consociati. Le
domande risarcitorie dei cittadini, non trovando soddisfazione nellambito
legislativo e amministrativo, devono essere rivolte al Giudice delle leggi, sensibile ai
mutamenti, affinché riconosca e legittimi la lesione esistenziale] sia stato
esaudito.
Messa a fuoco la nuova architettura, ora vanno riempiti gli spazi, ed i
pezzi del mosaico è opportuno che ancora una volta ci vengano offerti dalla
Giurisprudenza: quali gli interessi di rango costituzionale inerenti alla persona? Quali
le "attività realizzatrici" che se compromesse incidono su tali interessi?
Quali le espressioni del "fare-essere" da tutelare?
Autore: Giuseppe Cassano. Tratto dal sito www.ipsoa.it
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