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Rimozione e sostituzione
dell'amministratore di sostegno
Sommario:
1. Rimozione, e sostituzione, dell'amministratore
di sostegno
2. (segue) La rimozione
dall'ufficio
3. (segue) Le ipotesi, e il procedimento, di
rimozione
4. (segue) La sospensione dall'ufficio
1. Rimozione, e sostituzione,
dell'amministratore di sostegno
Ai sensi dell'art. 384 c.c., il giudice tutelare può
rimuovere dall'ufficio il tutore, il quale si sia reso colpevole di negligenza o
abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto al loro adempimento o
si sia dimostrato immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela
o sia divenuto insolvente (1).
Si ritiene che la norma non presupponga, necessariamente,
la colpa del titolare dell'ufficio (2).
Codesta norma è applicabile, in quanto compatibile,
all'amministrazione di sostegno, giusta il richiamo svolto dall'art. 411, primo
comma, c.c. Un suo coordinamento con la disposizione racchiusa nel primo comma
dell'art. 413 c.c., non di meno, si rende necessario, in quanto quest'ultimo,
incongruamente, contempla, accanto alla revoca dell'amministrazione di sostegno,
vale a dire dell'ufficio, l'ipotesi della sostituzione dell'amministratore di
sostegno, cioè a dire del soggetto incardinato nel medesimo, quindi affianca,
all'ipotesi in cui giovi far estinguere l'amministrazione di sostegno, vale a
dire l'ufficio, ché si sono determinati i presupposti per la sua "cessazione",
quella in cui l'ufficio debba proseguire, ma in capo ad un soggetto differente
dall'originario amministratore di sostegno, ché giova sostituirlo.
Al fine di dare un senso alla norma, si può immaginare
che il legislatore abbia contemplato, accanto alla possibilità di rimozione
dell'amministratore di sostegno, a ragione di una delle cause indicate nell'art.
384 c.c., una più blanda ipotesi di "rimozione implicita", individuabile nel
caso in cui, appunto, il giudice tutelare, lungi dal rimuovere l'amministratore
di sostegno, ex art. 384 c.c., semplicemente avverta la necessità di
sostituirlo, giusta la previsione affidata alla parte finale del primo comma
dell'art. 413 c.c.
Si può aggiungere: il giudice tutelare farà ricorso a
detta possibilità, non solo perché in tal senso sia stata avanzata, dai
legittimati attivi contemplati dalla parte iniziale del primo comma dell'art.
413 c.c., l'istanza di sostituzione - che, è sin ovvio osservarlo, deve essere
motivata, quindi deve contenere la specifica indicazione delle ragioni sottese
alla richiesta (3) -, ma perché la situazione, addotta a sostegno della
richiesta di sostituzione, può essere tale da non presentare i colori, foschi,
che emergono dalla norma racchiusa nell'art. 384 c.c., e, tuttavia, giova, per
la cura del beneficiario di amministrazione di sostegno, la nomina di un
differente amministratore di sostegno.
Si può anche riconoscere che, sul piano del disvalore, è
meno grave, per un dato amministratore di sostegno, vedersi, semplicemente,
sostituito, piuttosto che vedersi rimosso e, per questa ragione, sostituito.
Per certi versi, è sin troppo elaborata l'interpretazione
proposta; epperò, delle due l'una: o il legislatore non rendeva applicabile,
seppur nel limite della compatibilità, l'art. 384 c.c. all'amministratore di
sostegno, nel qual caso si sarebbe comunque potuto procedere alla sua
sostituzione, ex art. 413, parte finale del primo comma, c.c., o si dà un senso
a codesto richiamo, in combinazione, però, anche con la (consimile) norma della
parte finale dell'art. 413, primo comma, c.c., e tale mi pare sia quello che ho
proposto.
Si aggiunga, quale possibile ipotesi in cui può giovare
la sostituzione dell'amministratore di sostegno, la circostanza che si siano
ripetuti gli episodî di dissenso, ex art. 410, cpv., c.c. (4), i quali possono
costituire un indice della difficoltà di un soddisfacente svolgimento
dell'incarico. Analogamente dicasi riguardo alle altre fattispecie contemplate
dall'art. 410, cpv., c.c. (5).
Merita almeno sottolineare, che la parte iniziale del
primo comma dell'art. 413 c.c. contempla, fra i legittimati attivi a promuovere,
altresì, l'istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno, lo stesso
amministratore di sostegno, sicché insorge anche l'esigenza di coordinamento con
la fattispecie disciplinata dall'art. 383 c.c., concernente l'esonero
dall'ufficio, applicabile all'amministrazione di sostegno, ex art. 411, primo
comma, c.c. (6).
Non si può non rilevare, invero, che sono consistenti i
punti di contatto, a ragione della circostanza che l'esonero dall'ufficio può
essere richiesto soltanto dal suo titolare e che, concesso l'esonero, occorre
procedere alla sostituzione del titolare dell'ufficio.
Va anche riconosciuto, però, che l'esonero dall'ufficio
postula la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 383 c.c., quindi la
dimostrazione che l'ufficio è - e, soprattutto, è divenuto - soverchiamente
gravoso pel suo titolare, là dove la sostituzione dell'amministratore di
sostegno, richiesta dallo stesso soggetto, ex art. 413, primo comma, c.c.,
sembra prescindere da un sì severo presupposto. Ne discende, che
l'amministratore di sostegno, il quale voglia sgravarsi dell'ufficio, può
contare e sulla possibilità offertagli dall'art. 383 c.c., invocando, alla luce
dei presupposti contemplati, l'esonero dall'ufficio, e su quella, verosimilmente
più snella, affacciata dal primo comma dell'art. 413
c.c.
In definitiva: si ha la sostituzione dell'amministratore
di sostegno, anzitutto, nelle ipotesi in cui si abbia concreta applicazione
degli artt. 383 e 384 c.c., nonché nei casi contemplati dall'art. 410, secondo
comma, c.c. (7). Più in generale, si può affermare che il giudice tutelare
procederà alla sostituzione dell'amministratore di sostegno, allorché ne
accerti, quanto meno, l'opportunità, in considerazione del giovamento che potrà
ritrarre, dalla sostituzione, la cura della persona, e degli interessi, del
beneficiario di amministrazione di sostegno.
Inoltre: è di tutta evidenza che, nelle ipotesi in cui si
proceda alla sostituzione dell'amministratore di sostegno, permane l'ufficio,
cessando soltanto, dall'incarico, l'amministratore di sostegno precedentemente
nominato (8).
Si deve altresì rispondere positivamente alla domanda, se
il beneficiario di amministrazione di sostegno, il quale mantenga sufficiente
lucidità, possa manifestare, o rinnovare, la designazione, ex art. 408, primo
comma, c.c., successivamente alla nomina dell'amministratore di sostegno e in
ordine al suo sostituto (9). Va ricordato, del resto, come meriti di essere
prediletta, anche a questo riguardo, la più ampia autonomia interpretativa.
2. (segue) La rimozione
dall'ufficio
Individuati i rapporti esistenti tra la disposizione
affidata al primo comma dell'art. 413 c.c., nella parte relativa alla mera
sostituzione dell'amministratore di sostegno, e quella racchiusa nell'art. 384
c.c., e accertata, altresì, la compatibilità di quest'ultima norma con
l'amministrazione di sostegno, si può anche osservare, come la norma si riveli
particolarmente utile, offrendo al giudice tutelare una solida base di
motivazione al provvedimento, mediante il quale voglia sostituire
l'amministratore di sostegno con un altro soggetto, sebbene, già alla luce della
norma racchiusa nell'art. 407, quarto comma, c.c., abbia il potere, in ogni
tempo, di modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte per
mezzo del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, che, data la sua
ampiezza, è capace di riferirsi anche al problema che si sta esaminando, sebbene
il suo, elettivo, terreno di riferimento attenga più alle altre decisioni, che
non a quella concernente la nomina dell'amministratore di
sostegno.
Va anche ricordato, che particolare cautela andrà
seguita, allorché giovi sostituire l'amministratore di sostegno nominato sulla
base della designazione posta in essere dall'interessato all'amministrazione di
sostegno.
Va rammentato, inoltre, che potrà essere che il giudice
tutelare, prima di procedere alla rimozione dell'amministratore di sostegno, si
avvalga della possibilità offertagli dall'art. 44 delle Disposizioni per
l'attuazione e disposizioni transitorie del Codice civile, novellato pel tramite
dell'art. 12 della L. n. 6/2004, ai sensi del quale, il giudice tutelare può
convocare, in qualunque momento, anche l'amministratore di sostegno, allo scopo
di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione
dell'amministrazione di sostegno, e "di dare istruzioni inerenti agli interessi
morali e patrimoniali del [.] beneficiario". Per mezzo di questa norma, dunque,
il giudice tutelare può richiamare l'amministratore di sostegno al più corretto
adempimento dei proprî doveri, prima di procedere alla sua rimozione
dall'ufficio, eventualmente ricordandogli e la possibilità della rimozione, e il
rischio di incorrere in responsabilità.
Ciò osservato, si può individuare, nella rimozione
dell'amministratore di sostegno, un'ulteriore causa di cessazione dall'ufficio,
che, a differenza dall'esonero, predisposto a difesa degli interessi (del tutore
e) dell'amministratore di sostegno (10), è contemplata al fine della difesa
degli interessi del beneficiario di amministrazione di sostegno, allorché la
situazione dell'amministratore di sostegno, anche incolpevole, possa
pregiudicarli (11).
Il provvedimento di rimozione, dunque, realizza,
soprattutto, una finalità preventiva: impedire, per l'avvenire, che
l'amministratore di sostegno compia atti pregiudizievoli al beneficiario di
amministrazione di sostegno (12). In altri termini, la condotta di detto
soggetto non conferma, in concreto, quel giudizio di idoneità, che giustificò,
al momento della sua nomina, la decisione di incardinarlo nell'ufficio (13). Si
reputa che gli sia estranea, invece, la finalità sanzionatoria - relativamente
alle inadempienze, etc. -, posta a giustificazione, da alcuni interpreti, del
provvedimento di rimozione, in ordine alle quali inadempienze, peraltro, potrà
essere promossa, nei suoi confronti, azione di responsabilità, giusta l'art. 382
c.c., la cui norma è anch'essa applicabile all'amministrazione di sostegno
(14).
Si è osservato, riguardo alla tutela, che il
provvedimento di rimozione comporta la privazione di tutti i poteri inerenti
l'ufficio, non di alcuni soltanto, a ragione della circostanza che la disciplina
della tutela è informata ad una considerazione unitaria dell'ufficio. Non è
ipotizzabile, invero, il fenomeno della scomponibilità dei poteri, che, in tema
di potestà dei genitori, consente, in determinate circostanze, la distribuzione,
tra più soggetti - generalmente, i genitori -, dei cómpiti di cura della persona
e del patrimonio del minore, sicché, ad esempio, l'insolvenza del tutore non può
portare alla sua rimozione dalla sola amministrazione (15).
Analoga osservazione può essere svolta, in linea di
tendenza, riguardo all'amministratore di sostegno, il cui ufficio, invero, è
connotato dall'unitarietà (16). Va riconosciuto, non di meno, che una sì rigida
interpretazione potrebbe essere, in date ipotesi, di nocumento, ove si rifletta
sulla circostanza che ben potrebbe essere che l'amministratore di sostegno si
riveli particolarmente adatto alla cura della persona del beneficiario, svolta
amorevolmente e con sollecitudine, e inadeguato, invece, alla cura dei suoi
affari, nel qual caso, appunto, non v'è chi non si avveda che gioverebbe
maggiormente, al beneficiario di amministrazione di sostegno, il mantenimento di
quel dato amministratore di sostegno e il ricorso, per la gestione patrimoniale,
alla possibilità offerta dall'art. 379, cpv., c.c., mediante la nomina di una o
più persone stipendiate, chiamate a coadiuvare l'amministratore di sostegno
nell'amministrazione dei beni di codesto beneficiario
(17).
3. (segue) Le ipotesi, e il
procedimento, di rimozione
Quanto alle varie ipotesi contemplate, dall'art. 384
c.c., al fine della rimozione dall'ufficio, si può ricordare, anzitutto, come la
negligenza, alla quale la norma allude, sia in stretta relazione con il dovere
di diligenza, disposto dall'art. 382 c.c. (18), e come l'inattitudine
all'ufficio rappresenti l'assenza di idoneità a svolgerlo, ché esso, ex art.
408, primo comma, c.c., deve indirizzarsi "alla cura ed agli interessi della
persona del beneficiario" (19).
In ordine alla negligenza, si è anche osservato che sono
colpite, altresì, le omissioni, o il ritardo, nel compimento di atti inerenti
l'ufficio, per cause riferibili al colpevole comportamento del suo titolare, non
dovuti a forza maggiore o a motivi meritevoli di giustificazione (20).
Quanto all'ipotesi in cui il titolare dell'ufficio si sia
dimostrato "inetto nell'adempimento" dei suoi poteri, non si ha alcun
riferimento al dolo, o alla colpa, di detto soggetto, sicché si può riconoscere
come codesta inettitudine consista, in definitiva, nell'inefficienza del
titolare dell'ufficio, che può essere ascritta ad inidoneità sopravvenuta, o a
fatti indipendenti dalla sua volontà, con la conseguenza che la rimozione non va
configurata, necessariamente, come una sanzione nei confronti del titolare
dell'ufficio, quanto, piuttosto, come un necessario intervento nell'interesse
esclusivo del suo beneficiario (21).
Quanto agli altri motivi elencati dalla norma: abuso dei
poteri e immeritevolezza a ricoprire l'ufficio, per atti anche estranei allo
stesso, che giustificano la rimozione, si può osservare che gioverà verificare
in concreto, di volta in volta, la compatibilità di siffatta norma con
l'amministrazione di sostegno.
In altri termini, può essere che il soggetto, a ragione
del comportamento tenuto, sia immeritevole di svolgere la tutela di un minore,
ma diversamente possa sostenersi relativamente alla cura di persona maggiore
d'età, qual è il beneficiario di amministrazione di sostegno.
Non si dimentichi, peraltro, che, riguardo alla tutela,
la norma si correla al disposto dell'art. 348, ult. cpv., c.c. - non applicabile
all'amministrazione di sostegno, ché l'art. 411, primo comma, c.c. richiama le
norme a partire da quella affidata all'art. 349 c.c. -, che pretende di affidare
la tutela a persona non solo idonea all'ufficio, ma di "ineccepibile condotta,
la quale dia affidamento di educare e istruire il minore", là dove la scelta
dell'amministratore di sostegno si giova di assai più sobria disciplina, sicché
mi pare si possa anche sostenere che rileva, più che la consonanza del suo modo
di vivere a quello dei più, l'attenzione, la cura, la genuinità del
comportamento tenuto verso la persona del beneficiario di amministrazione di
sostegno (22).
In definitiva: solo in casi oggettivamente assai gravi,
si potrà rimuovere l'amministratore di sostegno, a ragione del motivo in esame,
a mò di indegnità (23).
Quanto, infine, alla circostanza che l'amministratore di
sostegno sia divenuto insolvente, espressione, questa, da intendere nel senso di
condizione di chi, attraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, abbia
dimostrato di non essere in grado di soddisfare, regolarmente, le proprie
obbligazioni (24), mi pare si possa riconoscere che si è in presenza di un
motivo di sicura rilevanza, solo riguardo alla gestione patrimoniale, alla quale
sia stato chiamato l'amministratore di sostegno.
In altri termini, sono riproponibili le considerazioni
prima svolte, dato che la situazione di insolvenza è sì un sicuro indizio, ai
fini di convincere dell'inidoneità a svolgere, adeguatamente, le funzioni
nell'àmbito amministrativo, ché le difficoltà economiche, in cui versi
l'amministratore di beni altrui, possono costituire, spesso, motivo di
trascuranza o sintomo di incapacità di amministrare (25), ma non si può negare,
altresì, che ben potrebbe verificarsi che esse non incidano punto sulla idoneità
a svolgere, egregiamente, la cura della persona del beneficiario di
amministrazione di sostegno, sicché ci si dovrà domandare se sia prevalente, nel
caso concreto, questo aspetto, o non, piuttosto, quello dell'amministrazione dei
beni in titolarità al medesimo beneficiario.
In ordine al procedimento di rimozione (26), si può
ricordare, almeno, che l'istanza di rimozione può essere avanzata dallo stesso
beneficiario di amministrazione di sostegno, anche verbalmente, ove vi sia
urgenza, e che, chiunque ne abbia interesse, può presentare al giudice tutelare
una segnalazione.
Il giudice tutelare non può pronunziare il provvedimento
di rimozione, se non dopo aver sentito, o citato, l'amministratore di sostegno,
ché detto soggetto deve poter esporre le proprie difese (27); ove questi non si
presenti, nonostante la regolare notifica della convocazione, potrà senz'altro
essere rimosso dall'ufficio (28).
Il provvedimento di rimozione può essere impugnato (29),
il che giustifica, fra l'altro, l'opportunità della norma (art. 384, cpv., c.c.)
che consente di far precedere, al provvedimento di rimozione, quello di
sospensione. Può trovare applicazione la norma racchiusa nell'art. 405, quarto
comma, c.c.
4. (segue) La sospensione
dall'ufficio
Va osservato, infine, che, giusta l'art. 384, ult. cpv.,
c.c., il giudice tutelare può sospendere il tutore dall'esercizio della tutela,
nei casi che non ammettano dilazione. In tale ipotesi, gli subentra il
protutore, ai sensi dell'art. 360, terzo comma, c.c. (30).
La compatibilità di siffatta norma con l'amministrazione
di sostegno può essere sostenuta. Va ricordato, non di meno, che non si ha, qui,
un soggetto che, prontamente, possa fare le veci dell'amministratore di
sostegno, sicché occorrerà che il giudice tutelare, qualora ne sussista la
necessità, adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della
persona e la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, o proceda
alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, indicando gli atti che
lo stesso è autorizzato a compiere (arg. ex art. 405, quarto comma, c.c.).
La rimozione, dunque, può essere preceduta, nei casi che
non ammettano dilazione, vale a dire quelli più gravi ed urgenti, dalla
sospensione dall'ufficio, che, propriamente, ha natura, e funzione, cautelare
(31).
Il relativo provvedimento priva l'amministratore di
sostegno dei poteri di amministrazione; conseguentemente, deve subentrargli,
quanto meno temporaneamente, il soggetto che il giudice tutelare giova nomini
prontamente.
20 novembre 2008
Autore: Giovanni Bonilini - Ordinario di Diritto civile
nell'Università di Parma
Fonte: www.questionididirittodifamiglia.it
Note:
(1) In tema, v., almeno, A. Bucciante, La potestà dei
genitori, la tutela e l'emancipazione, in Tratt. dir. priv., dir. da P.
Rescigno, IV, Persone e famiglia, t. III, Torino, s. d., ma 1997, II ed., p. 727
s.
V.,
inoltre, G. Bonilini, La cessazione dall'ufficio e la cessazione dell'ufficio,
in G. Bonilini - F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno. Artt.
404-413,
in Codice civile Comm., fondato e
già dir. da P. Schlesinger, continuato da F. D. Busnelli, Milano, 2008, p. 489
ss.
(2) A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e
l'emancipazione, cit., p. 728.
(3) Cfr. E. Calice, Commento all'art. 413 c.c., in c.c.
ipertest., a cura di G. Bonilini - M. Confortini - C. Granelli, Torino, s. d.,
ma 2005, II ed., § 1.
(4) Cfr. anche E. Calò, Amministrazione di sostegno.
Legge 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, s. d., ma 2004, p.
122.
(5) V. anche G. Bonilini, Capacità del beneficiario di
amministrazione di sostegno e cómpiti dell'amministratore di sostegno, in G.
Bonilini - F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, cit.,
spec. p. 381 ss.
(6) Al riguardo, v. G. Bonilini, L'amministratore di
sostegno, in G. Bonilini - F. Tommaseo, Dell'amministrazione di sostegno. Artt.
404-413, cit., spec. p. 302 ss.
(7) Cfr. B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le
linee di fondo, in Notariato, 2004, p. 331.
(8) Cfr. B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le
linee di fondo, cit., p. 331, ad avviso del quale, si ha mera "cessazione
soggettiva dell'amministratore dal suo incarico, ma permanenza del sistema
amministrazione, qualora il primo venga
sostituito".
(9) Cfr. B. Malavasi, L'amministrazione di sostegno: le
linee di fondo, cit., p. 331.
(10) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, Art.
343-389, in Comm. codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca,
Bologna-Roma, 1979, p. 260.
(11) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
260.
(12) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.
(13) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.
(14) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
260 e A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, cit.,
p. 727.
(15) Così, A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.
(16) Si veda G. Bonilini, L'amministratore di sostegno,
cit., spec. p. 244 ss.
(17) G. Bonilini, L'amministratore di sostegno, cit., p.
320 ss.
(18) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 727.
(19) Cfr. anche A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 727 s.
(20) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
260.
(21) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
261.
(22) Cfr. G. Bonilini, L'amministratore di sostegno,
cit., p. 258 ss.
(23) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 728.
V., inoltre, A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit.,
p. 261, ad avviso del quale, si è in presenza di una "specie elastica di
indegnità".
(24) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
262.
(25) Così, A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
261.
(26) Al riguardo, v., almeno, A. Dell'oro, Della tutela
dei minori, cit., p. 262 ss.
(27) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
263.
(28) Cfr. A. Bucciante, La potestà dei genitori, la
tutela e l'emancipazione, cit., p. 728.
(29) Cfr. A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p.
263.
(30) Si vedano: A. Dell'oro, Della tutela dei minori,
cit., p. 264 s.; A. Bucciante, La potestà dei genitori, la tutela e
l'emancipazione, cit., p. 728.
(31) A. Dell'oro, Della tutela dei minori, cit., p. 264.
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