 |
IL
SOCIO PRIVATO NELLA SOCIETA' MISTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
SOMMARIO
1. La societa mista per la gestione
dei servizi pubblici locali come modello organizzativo introdotto dal
legislatore. 1
2. La rilevanza giuridica
del socio industriale di societa mista ex articolo 113, comma 5, lett. b) del
D.lgs. 18/08/2000 n.267. 4
3. La procedura di selezione del
socio privato. 10
4. Le prescrizioni del bando di
gara. 13
5. Il regime giuridico delle
prestazioni accessorie del socio industriale all'interno della societa
mista. 19
6. Prospettive. 28
L'art.
113, comma 5, lett. b), del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267
, nel testo oggi vigente1, prevede che i servizi pubblici locali di rilevanza
economica possano, fra l'altro, essere affidati < a societa a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita
competenti, attraverso provvedimenti o circolari specifiche
>.
Gli altri possibili modelli di gestione, indicati nella
medesima fonte normativa, sono, come e noto, rappresentati dalla gara
"integrale" per l'affidamento del servizio pubblico (gara per la concessione) e
dall'utilizzo della societa a capitale interamente pubblico, purche rispondente
alla figura, coniata a livello comunitario, del c. d. in house providing.
Il modello della societa mista, qui considerato,
rappresenta indubbiamente la novita piu significativa. Esso costituisce uno
schema intermedio tra quello della gara vera e propria per l'affidamento
(concessione) del servizio pubblico e quello della c. d. delegazione
interorganica ad una societa in house.
Vi sono, dunque, obiettive difficolta di inquadramento
della fattispecie normativa e, per questa ragione, risulta di particolare
interesse l'apporto giurisprudenziale.
Sembra cosi
interessante sviluppare queste note dedicate alla natura ed alle caratteristiche
della societa mista, prendendo spunto da una significativa pronuncia del giudice
amministrativo: Consiglio
di Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272
.
Il
Consiglio di Stato, infatti, nel giudicare legittimo l'affidamento diretto del
servizio di mensa scolastica da parte dell'ente locale ad una societa a
prevalente capitale pubblico, con partecipazione privata, mediante procedura ad
evidenza pubblica, ha ribadito, in linea con precedenti pronunce dello stesso
collegio, che l'affidamento diretto del servizio alla medesima vada letto come
logico corollario discendente dalla opzione, da parte dell'ente, per tale forma
di gestione del servizio pubblico2.
In altri
termini, viene sottolineata l'esclusione di una ulteriore procedura selettiva
per l'affidamento del servizio, a seguito della scelta del modello organizzativo
della societa per azioni e della
selezione mediante gara del socio privato.
Oggetto
dell'affidamento e il servizio di refezione scolastica che viene attribuito,
unitamente ad altri servizi, alla societa a prevalente capitale
pubblico.
Tale
servizio viene qualificato, nella pronuncia in commento, come servizio pubblico
privo di rilevanza industriale, con conseguente legittimazione dell'affidamento
diretto alla societa, previamente costituita tramite gara, in applicazione del
disposto dell'art. 113-bis del t.u.e.l.
Tuttavia, non si puo fare a meno di rilevare che l'art.
113-bis e caduto sotto l'egida della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato
l'illegittimita costituzionale unitamente al disposto dell'art. 113 comma 7,
con la sentenza n. 272 del 2004 3 e che la
materia di cui si tratta e stata
interessata da rilevanti modifiche legislative.
E noto,
infatti, che la riforma del 2003 - attuata con l'art. 14 del D.L. n. 269 del
2003, convertito in legge n. 326 del 2003 e con l'art. 4, comma 234?, della
legge n. 350 del 2003 - ha sostituito la dicotomia tra "servizi aventi rilevanza
industriale e servizi privi di rilevanza industriale" con il criterio discretivo
basato sul concetto di rilevanza economica del servizio.
Cio in
quanto la distinzione previgente, introdotta dall'art. 35 della legge n. 448 del
2001, ancorando il concetto di industrialita del servizio alla nozione di
organizzazione in forma d'impresa, finalizzata alla produzione e allo scambio di
beni e servizi di cui agli artt. 2082 c.c. e 2195 c. c., appariva
ingiustificatamente restrittiva, data la possibilita di gestire in forma di
impresa anche servizi di carattere sociale o meramente erogativo, alla luce del
quadro normativo interno e delle prescrizioni provenienti dal diritto
comunitario4.
Non a
caso, la disposizione era stata oggetto di disamina da parte della Commissione
UE, pronunciatasi con la nota del 26 giugno 2002 sulla compatibilita comunitaria
delle disposizioni contenute dell'art. 35 della legge n. 448 del2001, in merito
alle forme di gestione dei servizi pubblici locali5.
La
stessa Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza della distinzione tra attivita economiche e
non economiche sia ai fini dell'applicazione delle regole in materia di
concorrenza, rientrando le stesse nell'ambito di applicazione di diverse norme
del Trattato, sia, di conseguenza, ai fini della determinazione dei soggetti
competenti a legiferare in materia, a seguito della riforma del titolo V della
Costituzione.
Infatti, ai
sensi dell'art. 117, comma 2 lett. e), la fissazione dei principi
fondamentali nella materia dei pubblici servizi di rilievo economico rientra
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto ascrivibile alla materia
inerente alla tutela della concorrenza, mentre rientra nella competenza
normativa regionale e locale la disciplina dei servizi privi di rilievo
economico.
Alla
luce di tali cambiamenti, che hanno inciso sul tessuto normativo dell'art. 113
del t.u.e.l., si e posto il problema di stabilire quali siano le coordinate
concettuali che definiscono la nozione di "servizio economico" e, soprattutto,
di stabilire quali servizi vadano ascritti a tale categoria.
Seguendo
le indicazioni provenienti dalla dottrina, il carattere economico del servizio
discende da due fondamentali criteri, riconducibili in primo luogo alle
caratteristiche ontologiche del servizio ed in secondo luogo alla volonta
organizzativa dell'ente locale6.
In altri
termini, a differenza della nozione di industrialita del servizio, che appariva
rigidamente ancorata ad elementi di carattere oggettivo, discendenti dalle
modalita di produzione del servizio, il rilievo economico puo attenere non
soltanto alle caratteristiche strutturali di produzione del servizio ma anche
a profili relativistico- relazionali,
derivanti dalle scelte organizzative poste in essere dall'ente locale7.
Pertanto, tenendo conto della dichiarazione di
illegittimita costituzionale dell'art. 113-bis, al fine di stabilire se un servizio
sia privo di rilievo economico o meno, occorrera fare riferimento, oltre alle
caratteristiche del servizio, alle modalita di organizzazione e gestione
adottate dall'ente locale, costituite, ad esempio, dalla sussistenza di un
corrispettivo per il soggetto gestore del servizio, versato dalla collettivita o
direttamente dall'ente locale, oppure dalla fornitura dello stesso in chiave
meramente erogativa da parte dell'ente medesimo.
Applicando tali principi alla pronuncia in commento, puo
rilevarsi, forse in parziale distonia con quanto affermato dal Consiglio di
Stato, che il servizio di refezione scolastica non costituisce in ogni caso un
servizio privo di rilevanza economica, potendo lo stesso assumere rilievo
economico, in senso relativo
8, a seconda delle scelte di gestione poste in essere
dall'ente locale.
Fatta
tale premessa di inquadramento, in linea generale va osservato che l'odierna
pronuncia del Consiglio di Stato costituisce un prezioso spunto per svolgere
alcune considerazioni in merito alle forme di gestione dei servizi pubblici
locali, con particolare riferimento al modello della societa mista, previsto
dall'art. 113, comma 5 lett. b) del D.Lgs.
n. 267 del 2000.
Si
tratta di una tematica che presenta profili di notevole interesse, sia dal punto
di vista giuridico- concettuale che dal punto di vista
applicativo.
2.
La rilevanza giuridica del socio industriale di societa mista ex articolo 113,
comma 5 lett. b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Accanto
all'affidamento mediante gara, che la riforma attuata dall'art. 35 della legge
n. 448 del 2001 aveva configurato come unico strumento per la gestione
esternalizzata dei servizi pubblici, l'art. 14 del D.L. n. 269 del 2003 prevede
altri due modelli dei quali l'uno risponde in tutto allo schema dell'affidamento
in house di matrice comunitaria,
mentre l'altro reintroduce lo strumento della societa mista, prevedendo
l'affidamento diretto del servizio a fronte della selezione mediante procedura
ad evidenza pubblica del socio privato.
La ratio di tale intervento va senz'altro
ravvisata nell'esigenza di ricondurre la disciplina delle forme di gestione dei
servizi pubblici in una prospettiva maggiormente rispettosa delle prerogative
dell'amministrazione locale, la quale deve disporre di un profilo di autonomia
tale da permetterle di organizzare la propria struttura, anche derivata, in modo
che essa sia meglio rispondente alle esigenze della
collettivita.
La novella
va letta in concomitanza con l'art. 117, comma 2 lett. p), che rimette alla legislazione
esclusiva dello Stato la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Citta metropolitane, proprio per lasciare intatta la sfera
decisionale ed organizzativa delle amministrazioni locali ed
evitare ingerenze da parte del legislatore regionale, fine al quale,
peraltro, appare funzionale lo stesso principio di sussidiarieta, di cui agli
artt. 5 e 118 Cost.9.
La
sussistenza di profili di liberta
organizzativa dell'ente locale nella scelta dei modelli di gestione dei servizi
trova espresso riconoscimento nella giurisprudenza interna e comunitaria,
mediante il riferimento al principio di autorganizzazione10.
In tal
senso, emerge la primaria importanza della pronuncia n. 272 del 2004 della Corte
Costituzionale che, attraverso la dichiarazione di illegittimita costituzionale
dell'art. 113, comma 7 -secondo e terzo periodo- ha posto dei limiti
all'esercizio "espansivo" della potesta legislativa dello Stato in materia di
tutela della concorrenza, prescrivendo che tale potere di intervento non si
debba tradursi in una eccessiva compressione dell'autonomia regionale e locale
in materia di disciplina dei servizi pubblici locali.
Si noti,
per inciso che la lettura dell'art. 113 t.u.e.l., fatta propria dalla Corte
Costituzionale si pone in armonia con il pensiero di autorevoli studiosi del
diritto amministrativo che, sin dagli inizi del '900, insegnavano che la
disciplina delle forme di erogazione e gestione dei servizi pubblici locali vede
nella legge statale uno strumento deputato a dettare le linee-guida della
materia, lasciando libere le singole amministrazioni locali di scegliere le
specifiche forme di gestione, secondo le
concrete condizioni nelle quali dovrebbero svolgersi i servizi che possono
esserne oggetto 11.
Peraltro, gia antecedentemente all'intervento del Giudice delle leggi,
sono emersi una serie di problemi interpretativi in relazione alle concrete
scelte di gestione che gli enti locali sono chiamati ad effettuare, con
riferimento, in particolare, alle ipotesi di affidamento della gestione del
servizio a societa miste pubblico- private.
La
reintroduzione, ad opera del D.L. n. 269 del 2003, dell'affidamento diretto del
servizio a societa mista, originariamente previsto dall'art. 22, comma 3 lett.
e) della legge n. 142 del 1990 ed
espunto dalla riforma del 2001, nell'ottica di generalizzazione della sistema
della gara12, ha suscitato diversi interrogativi in relazione alle
modalita di selezione del socio privato ed alla concreta attivita che questi
viene chiamato a svolgere.
In primo
luogo, non viene specificato quale sia il quantum riconoscibile al socio privato
nella percentuale di partecipazione azionaria ed, in secondo luogo, non vi e
chiarezza nell'esatto regime giuridico applicabile alla fattispecie,
considerando soprattutto che, in base alla disposizione contenuta nel comma 12,
l'affidamento del servizio ha carattere temporaneo, anche nel caso di societa a
prevalente capitale pubblico.
Sotto il
primo profilo, il tema della quantificazione della quota azionaria spettante al
socio privato costituisce un nodo centrale per la comprensione della natura giuridica della figura in
esame.
Infatti,
a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 al testo dell'art.
113 t.u.e.l., cio che emerge dalle indicazioni di attenta dottrina e che la
presenza del socio privato all'interno della societa mista dovrebbe avere un
rilievo sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi, in quanto
l'attribuzione di una partecipazione minimale al capitale sociale potrebbe
vanificare la ratio della norma, la
cui finalita sembra riconducibile all'esigenza di accrescere, tramite la
presenza di operatori privati, il livello di gestione e di erogazione del
servizio fornito all'utenza13.
La
questione investe, in modo determinante, la tematica delle funzioni che il socio
privato viene chiamato a svolgere.
Viene
sottolineato, infatti, come essa non si traduca nella posizione di socio che
fornisce esclusivamente un apporto
economico, sottoscrivendo quote del
patrimonio sociale, ma si sostanzi in quella di socio imprenditore, che, come la
giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, deve essere dotato di
significativi requisiti tecnico- finanziari e strutturali, concretantesi
nell'esercizio di compiti di gestione e nell'espletamento di attivita latamente
amministrative14.
Tuttavia, l'attribuzione di un rilievo determinante ai
requisiti di imprenditorialita del soggetto privato che aspiri a far parte della
societa mista, non significa svalorizzare la componente economico-finanziaria di
cui questi deve corredarsi per
poter partecipare alle gare.
Tale dato emerge con chiarezza con riferimento alle ipotesi in cui le imprese
che intendono partecipare alle suddette gare diano vita ad un
raggruppamento temporaneo di imprese, c.d. ATI, al momento della presentazione delle offerte
o, nel momento successivo di aggiudicazione della gara.
In tal
caso, assume notevole rilievo la quota di partecipazione, in termini, economici,
delle singole imprese costituenti il raggruppamento, che evidentemente si
ripercuote sulla percentuale di partecipazione alla societa mista e, di
conseguenza, sulle attivita di gestione del servizio.
Non a
caso, alcune pronunce giurisprudenziali sul punto richiedono, pur potendosi
riscontrare orientamenti di segno contrario, che sin dal momento della
presentazione delle offerte venga indicata la ripartizione percentuale dei
lavori tra le imprese associate in ATI16.
In linea
generale, l'esigenza di puntualizzazione dei caratteri propri del socio privato,
a seguito delle riforme del 2003, deriva, con tutta probabilita, dal fatto che
nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, la figura del socio privato
era stata tratteggiata differentemente a seconda che l'assetto societario
rispondesse al modello della s.p.a. a capitale pubblico minoritario o,
diversamente, al modello della s.p.a. a prevalente capitale pubblico.
Nel
primo caso, la giurisprudenza ha ab
origine messo in luce come il socio privato assuma i caratteri di socio
imprenditore che apporta know-how
alla societa, con la conseguente necessita di selezionare lo stesso mediante
procedura ad evidenza pubblica17.
Al
contrario, l'inquadramento del modello della societa mista a capitale pubblico
maggioritario ha avuto un iter piu
tortuoso.
Come la dottrina piu accreditata18 e la giurisprudenza19 hanno avuto modo di rilevare, dopo l'entrata in vigore
della legge n. 142 del 1990, la prassi di utilizzo dello strumento della s.p.a.
a capitale pubblico maggioritario ha messo in luce l'esercizio di un decisivo
potere di controllo dell'ente locale sull'operato della societa, tale per cui
essa venisse ad assumere i
caratteri di una struttura collegata all'amministrazione ed operante, in
sostanza, come organo indiretto dalla medesima20.
In
questa ottica, si e fatto leva sul concetto di funzionalizzazione della societa
rispetto alla realizzazione degli
scopi propri dell'ente.
Senza
volersi addentrare in tutte le problematiche relative a tale concetto, va detto
che la nozione di vincolo funzionale e stata utilizzata dalla giurisprudenza
amministrativa come parametro di legittimita dell'attivita svolta dalle societa
a partecipazione comunale, soprattutto in relazione alle attivita
extra-territoriali, sottolineandosi la necessita di un permanente collegamento
tra l'operato della societa e gli interessi della collettivita di cui l'ente
locale e soggetto esponenziale21.
Se si
pensa che, in armonia con quanto affermato da autorevole dottrina22, l'essenza della funzione sta nell'esigenza di
controllare, si comprende la ragione per cui la societa mista venga configurata,
secondo autorevoli orientamenti interpretativi23, come struttura formalmente privatistica ma
sostanzialmente operante come propaggine dell'amministrazione pubblica
locale.
Questa
ricostruzione fa leva, essenzialmente, sul dato derivante dal rilievo che, nel
modello della societa mista, si attua, in ossequio al principio di legalita
sancito dall'art. 97 della Costituzione, un trasferimento di funzioni
istituzionali dall'amministrazione pubblica al soggetto privato, in base al quale il soggetto privato e
legittimato ad operare come una pubblica amministrazione, ponendo in essere
attivita materiali o negoziali, a seconda del settore in cui operano ed
esercitando i poteri pubblicistici che la legge abbia inteso loro
attribuire24.
Sulla
base di tale interpretazione, si e sviluppato l'orientamento interpretativo
secondo cui la scelta del socio privato di societa mista dovesse avvenire intuitu personae, attribuendo a tale
selezione i caratteri di uno schema flessibile proprio di una ricerca di
mercato, piuttosto che quelli rigidi e procedimentalizzati di una procedura ad
evidenza pubblica25.
Mentre
in relazione al modello della s.p.a. a capitale pubblico minoritario la
selezione mediante gara era prevista normativamente dal D.P.R. n. 533 del
199626,
tale principio ha incontrato maggiori resistenze in ordine al modello della
s.p.a. a capitale pubblico maggioritario, in cui, in base alle caratteristiche
sopra evidenziate, si e in un primo momento escluso che la selezione del partner
privato dovesse essere effettuata mediante l'applicazione dell'evidenza
pubblica27.
Nel
contesto odierno, in cui il modello dell'affidamento a societa mista si pone quale alternativa
alla autoproduzione del servizio, mediante lo schema dell'in house providing, puo affermarsi con
certezza che l'orientamento prevalente sia quello di applicare le procedure
concorsuali anche in relazione alla scelta del socio privato di societa mista,
discendendo tale assunto dalla vigenza nel nostro ordinamento sia dei principi
di buon andamento ed imparzialita, di cui all'art. 97 Cost., sia delle regole
concorrenziali di matrice comunitaria. E questo principio ordinamentale e
appunto tradotto in esplicito precetto dall'art. 113, comma 5 lett. b) del t.u.e.l.
La
giurisprudenza amministrativa afferma, infatti, in modo pressoche unanime la
necessita di scegliere il socio di societa mista tramite gli strumenti
concorsuali che l'ordinamento indica per l'individuazione di soggetti privati
chiamati a svolgere attivita o servizi in favore dell'amministrazione28.
Il
mutato orientamento giurisprudenziale e l'introduzione delle regole della
concorrenza, da parte dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001, che imponeva la
gara sempre e comunque per l'assegnazione dei servizi pubblici locali, hanno indotto una dottrina a ritenere
che fosse venuto meno ogni rilievo relativo al vincolo funzionale o teleologico
della societa al soddisfacimento dei bisogni della collettivita locale29.
Di
conseguenza, ci si dovrebbe chiedere, se, a seguito della reintroduzione del
modulo della societa mista ex art. 113, comma 5, lett. b), ad opera del D.L. n.
269 del 2003, il problema del vincolo di scopo si riproponga, soprattutto in
relazione all'attivita extra moenia
delle societa miste.
A tale
proposito, vanno richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato in
relazione alla questione de
qua.
Gia nel
vigore dell'art. 113 t.u.e.l, nel testo anteriore alle innovazioni introdotte
dalla legge n. 448 del 2001 e dal D.L. n. 269 del 2003, il Consiglio di Stato
aveva sostenuto l'ammissibilita dell'attivita extraterritoriale per tutte le
figure per le quali esiste un vincolo teleologico al soddisfacimento dei bisogni
della collettivita, con i limiti derivanti dalla incompatibilita con gli
interessi della collettivita, dalla sussistenza di un pregiudizio allo
svolgimento del servizio pubblico o dalla distrazione di risorse pubbliche30.
Nel
mutato contesto normativo, il Consiglio di Stato ha confermato tale
orientamento, propendendo per una soluzione interpretativa basata non su una
esclusione aprioristica dell'attivita extra moenia ma sulla valutazione, a
seconda dei singoli casi concreti, che l'espletamento di tali attivita
contribuisca al migliore perseguimento dell'interesse pubblico e non si traduca
in un aumento dei costi per la collettivita o in un peggioramento delle
condizioni di erogazione del servizio31.
Quest'impostazione si pone in armonia con i principi di
efficienza ed equa misura di tassi e tariffe e con il principio di effettivita
della concorrenza, evitando la societa mista possa presentarsi al confronto
concorrenziale con gli operatori privati in una posizione
privilegiata.
Una
opposta lettura delle norme, secondo il Consiglio di Stato, rischierebbe di
tradursi in una ingiustificata limitazione della capacita giuridica della s.p.a.
miste, in contrasto con la generale capacita di diritto privato che viene
riconosciuta sia in capo alle pubbliche amministrazioni sia in capo ai soggetti
privati, sia a soggetti solo formalmente privati.
Si noti,
peraltro, che la novella del 2003, modificando il disposto dell'art. 113, comma
15-quater, ha previsto il divieto per
gli affidatari diretti di servizi pubblici a partecipare a gare per nuovi
affidamenti a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Altro
aspetto che incide notevolmente sulla configurazione giuridica della societa
mista, e il carattere temporaneo dell'affidamento, dato che la riforma del 2003
attribuisce al socio privato una
posizione non stabile, in virtu del disposto del comma 12 dell'art. 113
32.
La
ragione di tale previsione va rinvenuta, secondo un orientamento interpretativo,
nell'esigenza di evitare che l'introduzione della procedura selettiva possa
avallare affidamenti atemporali o di durata irragionevole, prospettando, quindi,
al termine del periodo di affidamento, la possibilita di dare corso allo
scioglimento della societa oppure alla rinnovazione della procedura di selezione
del socio privato33.
Il
dettato normativo, tuttavia, si riflette in modo significativo sia sulla
concreta posizione che il socio assume, tratteggiandosi una sorta di precarieta
istituzionale dello stesso, sia sul tema delle modalita di regolamentazione dei
rapporti tra il socio uscente e l'eventuale nuovo socio.
In linea
generale, attraverso l'analisi di tali aspetti, si cerchera di mettere in luce
se, a fronte dei recenti cambiamenti normativi, la posizione del socio privato
sia assimilabile a quella di un sub-affidatario (o sub- concessionario) del
servizio, oppure a quella di socio che, oltre al conferimento in denaro, si
obbliga in sede di sottoscrizione del capitale sociale, allo svolgimento di
prestazioni accessorie ex art. 2345 c. c., in ossequio alle regole proprie del
diritto societario.
Tale
inquadramento investe chiaramente la natura del modello societario previsto
dall'art. 113, comma 5?, lett. b),
del t.u.e.l., riflettendosi sulla configurazione della societa come soggetto
imprenditoriale, retto dalle regole del diritto privato, oppure come soggetto
formalmente privato ma governato da logiche pubblicistiche.
A parere
di chi scrive, tali interrogativi non possono trovare adeguata risposta se non
scandagliando le singole questioni che si pongono in merito alla scelta ed alla
natura giuridica del socio privato.
3.
La procedura di selezione del socio privato.
Il primo
punto da analizzare riguarda le modalita di selezione del socio privato, sotto
il profilo degli strumenti da utilizzare e dei criteri di scelta del
medesimo.
Si e
unanimemente escluso che la scelta possa avvenire intuitu personae, essendo necessario il
ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica.
Tale
soluzione appare obbligatoria tanto i ossequio ai principi generali del diritto
comunitario, immanenti nel nostro sistema e trasfusi nel comma 5 dell'art. 113,
come parametro di legittimita delle scelte gestorie in materia di pubblici
servizi, quanto in applicazione di principi ormai acquisiti nel diritto interno
in materia di selezione del socio privato di societa mista.
La
salvaguardia del confronto concorrenziale viene garantita mediante
l'anticipazione della gara al momento preliminare di selezione del socio
privato, a fronte dell'affidamento diretto del servizio.
A questa
conclusione la giurisprudenza e giunta altresi attribuendo al modulo operativo
della societa mista i caratteri
propri non soltanto del contratto associativo ma anche del contratto di scambio,
implicante scelte di tipo concorsuale, in considerazione del fatto che il socio
privato espleta tutta una serie di attivita, accessorie alla gestione del
servizio, rispetto alle quali lo strumento della gara si pone quale garanzia di
imparzialita ed affidabilita34.
In base
alle pronunce richiamate, si puo affermare che il socio privato assuma una
posizione operativa all'interno della societa, rappresentando un valore aggiunto
in termini funzionali rispetto alle tradizionali modalita di gestione ed
erogazione del servizio proprie dell'apparato amministrativo.
Tale
ricostruzione incide, in stretta
connessione, sulla scelta della tipologia di gara che, con tutta probabilita,
sara modellata su una procedura che si discosti da metodi automatici di scelta
del contraente, appartenente alla tipologia dell'appalto- concorso o della
licitazione privata con il metodo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
Secondo
fonti di provenienza ministeriale35, la selezione del partner privato dovrebbe avvenire
tramite procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni contenute nel
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 .
Tale
regolamento, in attuazione del disposto contenuto nell'art. 12 della legge n.
498 del 1992, ha disciplinato le modalita di costituzione delle societa a
capitale pubblico locale di minoranza, prevedendo quale modalita di scelta del socio di
maggioranza l'appalto- concorso di cui al D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con il
metodo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
Circa
l'applicabilita di tale normativa alla procedura di selezione del socio privato
di societa mista ex art. 113 comma 5 lett. b), t.u.e.l., vanno effettuate alcune
precisazioni:
In primo
luogo, importanza primaria va attribuita al dato che l'art. 116 t.u.e.l., nel
disciplinare la procedura di costituzione delle societa per azioni con
partecipazione minoritaria dell'ente locale non richiama piu - nel testo oggi vigente-
l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 113 e cioe i servizi pubblici
con rilevanza economica.
Pertanto
il D.P.R. n. 533 del 1996, che e regolamento di attuazione previsto dal comma 2
del citato articolo 116 del t.u.e.l., puo essere, tutt'al piu, adottato come
modello teorico cui le amministrazioni possano fare riferimento
nell'espletamento delle procedure di selezione del partner privato ma non come
fonte normativa vigente nel nuovo contesto normativo.
Inoltre,
va osservato, per inciso, che la valenza delle fonti di provenienza
ministeriale, sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 272 del 2004, puo essere quella di strumenti di
interpretazione del sistema normativo ma non di fonti vincolanti per regioni ed
enti locali in quanto, se e vero che il legislatore statale non puo intervenire
con disciplina dettagliata nelle materie rimesse alla competenza esclusiva e
concorrente delle regioni, e altresi vero che non possono legittimarsi
interventi incisivi dello stesso in via amministrativa.
Fatta
tale premessa, resta comunque valida l'osservazione secondo cui l'utilizzo di un
metodo di selezione che si discosti da metodi automatici, basati sul raffronto
tra prezzi, permette di ponderare non soltanto gli elementi quantitativi
dell'offerta ma altresi gli elementi qualitativi, con particolare riferimento al
raffronto tra piano economico finanziario e progetto tecnico36.
I
requisiti di tipo tecnico- qualitativo assumono, infatti, in sede di valutazione
dell'offerta, lo stesso peso dei profili di tipo economico-finanziario che
corredano la stessa37.
Tale,
peraltro, e l'essenza del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
piu vantaggiosa, che si fonda, come e dato desumere dalla giurisprudenza
interna38 e comunitaria39, sulla comparazione tra dato economico e dato tecnico,
basata su un complesso di parametri che presiedono il giudizio
dell'amministrazione aggiudicatrice e, in virtu di cio, vanno esplicitati nel
bando di gara o nella lettera di invito.
Di
conseguenza, in sede di bando di gara, vanno esplicitati i criteri che
presiedono l'effettuazione della selezione, indicando i valori numerici da
attribuire ad ognuno di essi.
Questa
soluzione, a ben guardare, appare obbligata non soltanto alla luce dei principi vigenti
nell'ordinamento interno ma soprattutto in base alla puntuale applicazione delle
prescrizioni contenute nella nuova Direttiva unificata 2004/18/CE, in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture.
Al fine
di arginare l'esercizio della discrezionalita amministrativa in sede di
aggiudicazione degli appalti, l'art. 56 della direttiva detta, infatti, una
serie di regole che devono presiedere l'utilizzo del criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, tra cui spiccano l'indicazione in termini
numerici dei valori attribuiti a ciascuno dei parametri di valutazione e la
previa definizione degli stessi in sede di bando di gara, fatta salva l'ipotesi
di realizzazione di opere di particolare complessita per le quali la definizione
dei parametri deve avvenire al piu tardi nella lettera d'invito40.
La ratio della normativa comunitaria va
ricercata nell'esigenza di disciplinare il potere discrezionale
dell'amministrazione nella scelta dei criteri di aggiudicazione, in nome dei
canoni di ragionevolezza ed obiettivita41.
Se
questa e l'ottica del legislatore comunitario e se l'erogazione dei servizi
pubblici deve svolgersi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, come
testualmente dispone il comma 5? dell'art. 113 t.u.e.l., il puntuale rispetto
delle disposizioni della direttiva unificata impone una disamina attenta delle
prescrizioni del bando di gara per la selezione del socio
privato.
4.
Le prescrizioni del bando di gara.
Per cio
che concerne il contenuto del bando di gara, va osservato che esso e costituito,
in parte, da una serie di elementi tipici, costituiti dalle prescrizioni in
ordine alla pubblicita del bando, ai termini dell'invito, all'elencazione dei
criteri di selezione ed, in parte, da una serie di elementi peculiari del bando
di gara per la costituzione della societa mista, soprattutto a seguito delle
modifiche apportate dalle riforme del 2003.
In linea
generale, esso e connotato da un alto grado di analiticita, derivante dalla
stretta interconnessione sussistente, a monte, tra il contenuto del bando e la
delibera consiliare di costituzione della societa ed, a valle, con il contratto
di servizio, del quale gli elementi del bando costituiscono parte
integrante42.
A
seguito della riforma del 2003, autorevoli voci della dottrina hanno sostenuto
che i criteri di selezione del partner privato dovessero coincidere con i parametri
indicati dal comma 7? dell'art. 113 t.u.e.l., per l'espletamento delle gare per
l'affidamento del servizio pubblico locale43.
Tale
rilievo, senza dubbio calzante, va rivisto alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 272 del 2004, che, come noto, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 113, comma 7?, del d.lgs. n. 267 del 2000, limitatamente al
secondo e terzo periodo, laddove stabilisce, dettagliatamente e con tecnica
autoapplicativa, i vari criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata e
nella parte in cui prevede che le disposizioni dello stesso siano integrative delle discipline di settore
44.
Nel
pensiero della Corte Costituzionale, il potere legislativo dello Stato in
materia di tutela della concorrenza deve essere esercitato mediante la
fissazione delle linee essenziali della materia, senza intervenire con una
disciplina eccessivamente dettagliata, lesiva delle prerogative regionali e
locali, e sproporzionata rispetto all'obiettivo da perseguire45.
Sulla
scorta delle indicazioni fornite dalla Consulta, bisogna analizzare quale siano
le prescrizioni che il bando di gara per la selezione del socio privato dovrebbe
contenere.
Dalla
prassi di utilizzo dell'utilizzo dello strumento della societa per azioni come
modulo di organizzazione dei servizi pubblici locali, e dato apprendere che il
bando di gara contenga indicazioni relative al contenuto essenziale dello
statuto, alla natura del servizio pubblico da erogare, alle eventuali opere
accessorie ed ai beni ad esse strumentali ed, infine, relative alla durata della
societa medesima46.
Nel
vigore del D.P.R. n. 533 del 1996, in tema di societa per azioni a capitale
pubblico minoritario, la dottrina aveva avanzato dei dubbi in ordine alla
tecnica di predeterminazione del contenuto dello statuto societario nel bando di
gara ed all'inserimento nello stesso dei patti parasociali, ravvisando in tale
modus operandi una ingiustificata
compressione dell'autonomia contrattuale nel momento genetico della societa, in
difformita con le regole del diritto societario47.
Come e
agevole intuire, tale rilievo rispecchia le diversita d'impostazione
riscontrabili nell'analisi della societa mista ove si seguano le regole proprie
del diritto pubblico o, viceversa, le linee proprie del diritto
societario.
Nel
nuovo contesto normativo, fermo restando che la previa determinazione dei
parametri di valutazione dell'offerta appare necessaria in ossequio ai principi
comunitari in materia, si potrebbe sostenere che essa non si ponga in termini
del tutto stridenti con il nuovo diritto societario, in considerazione della
riforma attuata con la legge delega n. 366 del 2001 e con i decreti legislativi
attuativi n. 5 e 6 del 2003 e n. 37 del 200448.
Una
delle novita piu rilevanti dell'intervento legislativo in questione riguarda la
previsione secondo cui non deve essere piu indicato l'oggetto sociale, bensi
l'attivita che la societa si impegna a svolgere, che deve essere quindi
determinata e non piu generica come in precedenza49.
Inoltre,
facendo riferimento alle disposizioni contenute nel primo periodo del comma 7?
dell'art. 113 del t.u.e.l., sul quale non ha inciso la pronuncia della Corte
Costituzionale, la gara deve essere effettuata: a) nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi ed ambientali e di equa distribuzione sul territorio,
definiti dalle autorita di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali; b) in base al miglior livello di qualita
e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio; c) in
base ai piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e
degli impianti, per il loro rinnovo e la loro manutenzione, nonche in base ai
contenuti di innovazione tecnologia e gestionale.
In
sostanza, sono tre i fondamentali profili che concorrono a delineare i criteri
di scelta che presiedono la selezione: il contenimento del costo del servizio,
il business plan, il possesso da
parte dell'operatore privato di un adeguato livello di know-how, tale da migliorare le tecniche
di gestione del servizio e da accrescere le potenzialita delle reti e degli
impianti.
Si noti
che gli standard indicati dal comma 7? si pongono in armonia con i principi
contenuti nella direttiva 2004/18/CE, come, peraltro, la Corte Costituzionale ha
avuto modo di rilevare nella pronuncia n. 272 del 2004.
Di
particolare interesse e il riferimento agli standard ambientali che la stessa
direttiva unificata 2004/18/CE, sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte
di Giustizia e dalle istituzioni comunitarie50, inserisce i
criteri di natura ambientale tra i parametri di valutazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, purche tali criteri siano strettamente collegati
all'oggetto dell'appalto51.
Va
osservato, inoltre, che il Giudice delle leggi ha sottolineato l'assenza del
riferimento, nella corpus del comma
7?, ad ulteriori requisiti degli aspiranti, quali, ad esempio, le precedenti
esperienze di gestione del settore, delle quali dovra, quindi, tenersi conto pro futuro, nella stesura dei bandi di
gara.
Altro
aspetto di particolare rilevanza concerne le prescrizioni che il bando di
gara dovrebbe contenere in ordine allo svolgimento da parte del socio
industriale di prestazioni di carattere accessorio rispetto all'espletamento del
servizio.
Secondo
un orientamento interpretativo, dalla lettura combinata dei commi 5-ter dell'art. 113 e dell'art. 116 del
t.u.e.l., si desume la regola generale della esternalizzazione delle attivita di
gestione delle reti, in ossequio al principio di separazione della gestione
delle reti dall'erogazione del servizio, tranne nel caso in cui venga utilizzato
il modello di gestione della societa mista e la selezione del socio privato sia
svolta avendo espressamente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulle
reti52.
Tuttavia, il principio della esternalizzazione delle
attivita di gestione delle reti non costituisce, a ben guardare, una regola di
carattere generale.
Infatti,
come il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare in recenti
arresti53, nel sistema normativo odierno,
risultante dall'applicazione de t.u.e.l. e della legge Merloni-quater - a seguito delle modifiche
apportate dalla legge n. 166 del 2002 - non deve ritenersi sussistente per gli
enti aggiudicatori, concessionari di lavori pubblici e, segnatamente, per le
s.p.a. miste, un divieto assoluto di assumere la veste di soggetti esecutori di
lavori pubblici.
Invero,
secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, l'obbligo di eseguire i lavori
di competenza degli enti aggiudicatori mediante appalto, concessione, ovvero in
economia, non costituiva un obbligo inderogabile nemmeno nel sistema normativo
antecedente alla Merloni-quater, nel vigore dell'art. 2, comma 5-bis della legge
n. 109 del 1994, oggi abrogato dalla menzionata legge n. 166 del
2002.
Pertanto,
va prestata particolare attenzione alle prescrizioni del bando in merito
all'espletamento di prestazioni accessorie da parte del socio imprenditore, in
quanto si tratta di elementi che contribuiscono a definire, in modo
determinante, la soglia di dotazione finanziaria di cui questi deve corredarsi,
soprattutto nell'ipotesi di in house construction delle medesime.
Sotto altro
profilo, in considerazione del carattere temporaneo dell'affidamento ex art.
113, comma 12, t.u.e.l., vanno effettuate alcune osservazioni in ordine al contenuto del
bando per cio che concerne la regolamentazione dei rapporti tra il socio uscente
e l'eventuale nuovo socio gestore del servizio.
Infatti, la
sussistenza di obblighi di miglioramento delle potenzialita delle reti ed, in
generale, la configurazione del socio imprenditore come soggetto su cui incombe
un onere di incremento della funzionalita del servizio induce a chiedersi quale
sia la posizione patrimoniale del medesimo, al termine del periodo di
affidamento.
Innanzitutto, bisogna comprendere quali cespiti compongano
il quantum spettante al socio a
titolo di conguaglio ed, in secondo luogo, quali oneri, in termini patrimoniali,
incombono sul socio entrante.
Sotto il
primo profilo, facendo riferimento, in via analogica, alle disposizioni dettate
dal comma 9?dell'art. 113 t.u.e.l., in ordine ai rapporti tra successivi
affidatari del servizio alla scadenza del periodo di affidamento, si desume che
al socio uscente va corrisposto un indennizzo pari al valore dei beni non ancora
ammortizzati, il cui ammontare va indicato nel bando di gara.
In
sostanza, puo ritenersi che il socio uscente abbia diritto alla corresponsione
di un conguaglio a titolo di incremento del complesso aziendale, che dovrebbe
incombere non sull'ente concedente, che non puo assumere la gestione diretta del
servizio, ma sul soggetto che entrera a far parte della societa mista, a seguito
dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.
Si
perfezionerebbe, in tal modo, tra il soggetto pubblico e il socio uscente un
accordo ascrivibile allo schema della espromissione privativa54.
La
corresponsione di un conguaglio a titolo di incremento aziendale deriva altresi
dall'assunto che le disposizioni contenute nel bando, e quindi anche le
prescrizioni relative alle attivita di innovazione tecnologica e manutenzione
degli impianti, costituiscono parte integrante del contratto di servizio e pertanto assumono
forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.
A definire
la soglia di dotazione finanziaria di cui il socio entrante deve disporre per
aspirare all'ingresso nella societa, contribuiscono altresi le prescrizioni in
ordine al regime giuridico dei beni funzionali all'espletamento del
servizio.
Ai sensi
del disposto dell'art. 113 t.u.e.l., comma 9?, alla scadenza del periodo di
affidamento, e, in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta degli enti locali e
delle societa di gestione, sono assegnati al nuovo gestore.
Tale norma
e espressione di un principio generale in materia di pubblici servizi
consistente nella esigenza di garantire che la disponibilita dei beni
strumentali all'erogazione del servizio non si traduca in una barriera
all'accesso sul mercato per gli operatori economici.
Pertanto, si puo inferire che essa si applichi anche ai
rapporti tra il socio uscente di societa mista e l'eventuale nuovo
socio55.
In
sostanza, il socio uscente e obbligato a mettere a disposizione al nuovo socio i
beni essenziali per l'erogazione del servizio, tra i quali possono essere
ricompresi sia i beni di cui il socio uscente ha acquisito la proprieta,
eventualmente anche attraverso contributi pubblici a fondo perduto, sia i beni
di cui dispone in base ad un contratto di godimento per i fini connessi alle
esigenze del servizio56.
Il regime
giuridico dei beni funzionali all'espletamento del servizio presenta profili di
interesse sia dal punto di vista civilistico sia sotto il profilo piu
strettamente pubblicistico.
Infatti,
sembra configurarsi su di essi un onere reale, in quanto il proprietario e
obbligato a metterli a disposizione del successivo gestore, in base a quanto
previsto dal bando di gara e dai documenti ad esso allegati, che fungono da
garanzia di adempimento delle relative prestazioni57.
Inoltre, il
contratto di servizio, prevedendo delle obbligazioni in capo al socio uscente a
favore di chi si trovera nella posizione di nuovo socio, e assimilabile ad una
tipologia di contratto contenente clausole a favore di terzo, in cui l'ente
concedente assume la posizione di stipulante ed il socio uscente quella di
promittente, oppure ascrivibili allo schema del contratto per persona da
nominare, che coincide con colui che, all'esito della procedura concorsuale, si
trovera nella posizione di nuovo affidatario58.
Vi sono,
quindi, previsioni contrattuali relative al soggetto che assumera la posizione
di futuro concedente, nel contesto di un piu ampio contratto
bilaterale.
Nell'ottica
pubblicistica, va sottolineata l'importanza che il bando di gara e i documenti
ad esso allegati assumono come strumento di indicazione delle condizioni
economiche alle quali il nuovo socio potra acquistare la proprieta dei beni
essenziali per l'espletamento del servizio e, quindi, come indicatori della
soglia di dotazione finanziaria di cui il socio entrante dovra essere corredato ai
fini della partecipazione alla gara.
5. Il regime giuridico delle prestazioni accessorie del
socio industriale all'interno della societa mista.
Nel corso
della presente nota, si e avuto modo di rilevare come il socio
industriale, attraverso la partecipazione nella societa mista, assolva non
soltanto compiti di concreta gestione del servizio, ma anche una serie di
attivita riconducibili al novero delle attivita accessorie, che si traducono
solitamente nella realizzazione di opere necessarie a garantire ed adeguare la
funzionalita degli impianti ed in attivita di progettazione ed innovazione,
volte ad adeguare la gestione del servizio all'evoluzione tecnologica ed alle
esigenze dell'utenza.
In
concreto, lo svolgimento di prestazioni accessorie puo riguardare la
realizzazione di infrastrutture, di opere di progettazione, risanamento e
manutenzione degli impianti, le attivita di direzione dei lavori, gli interventi
di verifica delle reti, lo sviluppo della qualita del servizio, la gestione di
utenze o la formazione del personale.
Sul piano
dell'analisi giuridica, l'espletamento, da parte del socio privato, di
prestazioni accessorie, strumentali alla gestione del servizio, appare un dato
acquisito sotto il profilo della disciplina normativa, pur non essendovi
unanimita di vedute sull'inquadramento giuridico della
fattispecie.
Infatti,
l'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, poi trasfuso nel D.P.R. n. 533
del 1996, prevedeva testualmente che le province e i comuni, per l'esercizio dei
servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio nonche per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere di interesse generale, potessero costituire societa per azioni, senza
il vincolo della proprieta maggioritaria di cui all'art. 22, comma 3, lett. e)
della legge n. 142 del 1990.
La gestione
dei servizi pubblici accompagnata alla realizzazione di opere propedeutiche allo
stesso affonda le proprie radici nell'istituto della concessione di costruzione
e gestione, previsto, in via generale, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, art.
1, comma 1?, e da numerose leggi speciali59.
La
previsione normativa dell'art. 12 della legge n. 498 del 1992 e la relativa
disciplina regolamentare contenuta nel D.P.R. n. 533 del 1996, appare confermata
dal Consiglio di Stato nel parere n. 90 del 1996, nel quale viene dichiarata la
legittimita e la conformita al diritto comunitario dell'estensione della
disciplina regolamentare alla realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento dei servizi stessi, da parte delle societa miste, purche il valore
delle opere non risulti superiore a quello della prestazione principale60.
Nel
contesto normativo vigente, tra i criteri di selezione del soggetto gestore
del servizio, ed analogicamente, del socio privato di societa mista, vi sono il
piano di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche i contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale.
Tali
elementi assumono valore cogente attraverso l'inserimento nel contratto di
servizio che, pertanto, costituisce la fonte dell'obbligo del socio privato
all'esecuzione delle attivita in questione.
La
legittimita dello svolgimento da parte del socio privato delle attivita
accessorie al servizio e stata altresi confermata dalla giurisprudenza, la
quale, intervenendo sul tema della scelta del socio privato di societa mista, ha
sottolineato come lo svolgimento di opere accessorie al servizio, da parte del
socio imprenditore, presenta un grado di autonomia tale da richiedere, come gia
rilevato, la scelta del medesimo tramite procedura ad evidenza
pubblica.
Di qui, la
riflessione in ordine alla sussistenza, all'interno del contratto costitutivo di
societa mista, accanto ad elementi tipici del contratto associativo, di
requisiti propri del contratto di scambio, implicanti scelte di tipo
concorsuale61.
L'unico, ma
molto rilevante, limite all'espletamento delle prestazioni accessorie e che il
valore delle stesse non sia preponderante rispetto alla prestazione del
servizio.
Ove
prevalga, infatti, il profilo relativo all'esecuzione dei lavori rispetto alla
gestione del servizio, e si ricada nella sfera di applicazione della normativa
in materia di lavori pubblici dovranno applicarsi le disposizioni contenute
nella legge n. 109 del 1994, nel testo oggi vigente.
Tale
soluzione appare confermata dalle conclusioni cui e giunta la dottrina in merito
all'interpretazione del modello societario previsto dall'art. 113, comma 1?,
lett. b), secondo cui l'affidamento delle attivita di manutenzione e
rinnovamento delle reti e l'esercizio delle attivita di progettazione puo essere
affidata al socio privato soltanto ove essa sia funzionale alla gestione del
servizio ed il bando di gara abbia fatto espresso riferimento a tali lavori,
rendendosi altrimenti necessaria l'esternalizzazione delle attivita medesime
mediante gara62.
Pertanto,
appare particolarmente importante la definizione di opera o attivita accessoria
rispetto alla gestione del servizio.
Riguardo a
tale nozione, sono state avanzate varie ipotesi di inquadramento63.
Il criterio
principale cui dottrina e giurisprudenza fanno riferimento e quello della
prevalenza contrattuale64, in base al quale, non puo risultare
accessoria la prestazione che assume valore principale o prevalente nell'oggetto
del contratto cui le parti si obbligano65.
L'applicazione del criterio della prevalenza al fine di
definire il concetto di accessorieta e stato utilizzato dalla stessa
giurisprudenza della Corte di Giustizia per distinguere il contratto di lavori
pubblici da altre forme contrattuali, aventi ad oggetto al cessione di
beni66.
Un
argomento in tal senso si ricava, altresi, dal 16? considerando della Direttiva
92/50/CEE, il quale dispone espressamente che gli appalti di pubblici servizi
possono, in certi casi, includere lavori, che pero non giustificano la
classificazione dell'appalto come appalto di lavori, nella misura in cui essi
risultano accessori e non costituiscono oggetto dell'appalto.
In altri
termini, le prestazioni accessorie non devono assumere posizione centrale
nell'oggetto sociale della costituenda societa, vertendosi altrimenti in tema di
appalto di lavori pubblici.
Sul punto,
va rilevato che il regime normativo interno degli appalti misti, comprendenti
tanto una esecuzione di lavori, quanto una prestazione di servizi o forniture, e
stato oggetto di rilievi critici da parte della Commissione UE, nella procedura
di infrazione 2001/2182.
In tale
sede, la Commissione ha avuto modo di sottolineare che il concetto di oggetto principale del
contratto, quale parametro di riferimento per la determinazione delle regole
in tema di appalti misti, va individuato tenendo conto non soltanto della
rilevanza economica delle singole prestazioni ma anche della connotazione
dell'accessorieta o meno della componente lavori rispetto alle altre
prestazioni67.
In chiave
esplicativa, il senso della distinzione si coglie facendo riferimento ad un
criterio di natura funzionale.
Mentre la
nozione di "servizio pubblico" evoca l'insieme di prestazioni volte a soddisfare
in via diretta gli interessi della collettivita locale che paga un corrispettivo
per usufruirne, la realizzazione di opere o lavori pubblici appare rivolta in
primo luogo all'amministrazione, che assume la veste di committente68.
Il
riferimento alla funzione come criterio discretivo per l'individuazione della
prestazione principale, effettuato dagli organi comunitari e dal legislatore
nazionale, evoca il pensiero di autorevoli esponenti della dottrina
civilistica secondo cui la prevalenza deve determinarsi con riguardo alla
funzione del contratto, in relazione alla natura dell'affare da
concludere69.
Altro
criterio a cui si e fatto riferimento al fine di definire l'accessorieta e la
nozione di pertinenza ex art. 817 c.c.
Anche in
questo caso, infatti, vi e un bene principale, ravvisabile nel complesso di reti
e impianti destinati alla gestione del servizio, ed un bene accessorio destinato
a servizio od ornamento del primo, nella cui categoria possono farsi rientrare
le prestazioni propedeutiche alla erogazione del servizio.
Sul punto,
va detto che la giurisprudenza distingue tra pertinenze ed accessori, nel senso
che la cosa accessoria e intimamente collegata con la cosa principale, in modo
da seguirne le vicende e da non poterne essere distaccata senza che ne sia
alterata la funzione, mentre la pertinenza non perde la propria individualita e
puo costituire oggetto di separati rapporti giuridici70.
L'utilizzabilita di tale criterio discretivo al fine di
delineare il concetto di accessorieta pone tuttavia alcune perplessita derivanti
dal fatto che la nozione di vincolo pertinenziale dipende, oltreche dalla
sussistenza di un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione di un bene
al servizio od ornamento di un altro, anche dalla presenza di un elemento
soggettivo, dato dalla rispondenza di tale destinazione all'effettiva volonta
dell'avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalita71.
Pertanto,
si tratta di un criterio che puo presentarsi labile a seconda della singola
destinazione dei beni, a prescindere dalle caratteristiche ontologiche degli
stessi.
Sotto altro
profilo, la dottrina ha ricostruito il concetto di attivita accessoria facendo
leva sulla nozione di necessarieta, intesa come esigenza di mantenere
l'ottimalita e l'efficienza del servizio, in base al principio costituzionale di
buon andamento ex art. 97 Cost.
Sicche
rientrerebbe nel concetto di attivita accessoria, secondo una valutazione di
merito sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, tutto quanto risulti
idoneo ad assicurare il piu corretto funzionamento del servizio ed a garantire i
diritti degli utenti e dei consumatori72.
In tal
modo, la figura del socio imprenditore sarebbe assimilabile, ed anzi andrebbe
assimilata agli occhi di un orientamento interpretativo, a quella di un
sub-concessionario o sub-affidatario del servizio, al quale viene demandato lo
svolgimento del servizio pubblico o di un segmento di esso, attraverso lo
svolgimento di molteplici attivita, latamente riconducibili all'esercizio dei
pubblici poteri, che sono funzionali alla corretta gestione del
servizio73.
Secondo
questa teoria, il modello concessorio costituirebbe lo strumento tecnico di
riferimento per la regolamentazione dei rapporti tra ente concedente e soggetto
privato che entra a far parte della societa mista.
Vengono infatti
ravvisati, nella formula organizzativa introdotta dall'art. 113, comma 1?, lett.
b), i tratti
tipici di tale figura, consistenti nel conferimento ad un soggetto estraneo
all'amministrazione della legittimazione ad agire, in via esclusiva ovvero
privilegiata, nell'area di servizio pubblico di cui essa sia titolare, fornendo
direttamente all'utenza le prestazioni oggetto del servizio.
L'unico
elemento distintivo riguarderebbe la scelta del socio industriale tramite
procedura ad evidenza pubblica, anziche attraverso una scelta intuitu personae da
parte dell'amministrazione, che tuttavia, ad avviso di questa dottrina, non
elimina il momento discrezionale di scelta da parte dell'amministrazione,
esprimentesi nella definizione delle modalita di gestione del servizio e nella
determinazione dei criteri di scelta del socio privato, cui fa seguito la
costituzione di un rapporto tra amministrazione e soggetto terzo avente ad
oggetto l'attivita concessa74.
Lo schema
concessorio viene ritenuto da parte della dottrina perfettamente adattabile al
sistema di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico a societa
mista, reintrodotto dal D.L. n. 269 del 2003, ferma restando la necessita di
selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i
noti principi affermati dalla giurisprudenza in materia.
Si
ravvisano, infatti, gli elementi costitutivi di tale modello nella
sussistenza di
una vicenda traslativa che si configura nel momento in cui l'amministrazione
trasferisce una
situazione giuridica che le e propria nei confronti del privato, nel caso di
specie costituita dalla gestione di fasi o segmenti del servizio pubblico, a
fronte della percezione dei corrispettivi della gestione da parte del privato
concessionario, dando cosi vita ad un rapporto trilaterale tra amministrazione,
privato concessionario ed utenza75.
Secondo
altra e diversa impostazione, l'introduzione del modello societario per la
gestione dei servizi pubblici locali comporta l'applicazione delle regole
proprie del diritto societario, come corollario della configurazione delle
societa miste come ordinari soggetti di diritto privato76.
Sicche,
andrebbe radicalmente escluso che l'inquadramento dei rapporti tra ente
concedente e socio privato possa essere ricondotto al modello concessorio, dovendosi
piuttosto fare riferimento agli strumenti civilistici di regolamentazione del
rapporto, con particolare riferimento allo strumento del contratto di servizio,
che disciplina i rapporti tra ente pubblico e soggetto erogatore del
servizio.
Sul punto,
alcune voci dottrinali hanno sottolineato la frammentarieta e la disomogeneita
del quadro normativo nazionale di disciplina del contratto di servizio, che non
aiuta a chiarire se si tratti di uno strumento privatistico, in conformita con
quanto prevede il diritto comunitario, oppure se esso presenti i tratti di un
atto amministrativo.
L'ambito di
operativita del contratto di servizio sembra, nel contesto di alcune discipline
di settore, intersecarsi rispetto agli altri strumenti di regolazione della
gestione dei servizi pubblici, quali, il contratto di programma o la stessa
concessione77.
Al
contrario, nel quadro legislativo generale, il contratto di servizio e l'unico
strumento di regolamentazione dei rapporti tra ente concedente e gestore del
servizio.
Cio
costituirebbe, secondo una dottrina, una tappa decisiva del processo di progressiva
oggettivizzazione del diritto privato, come disciplina di attivita di
interesse generale e come strumento di regolamentazione dell'assetto giuridico
dei beni, tanto pubblici quanto privati, destinati all'espletamento dei servizi
pubblici78.
In linea
generale, l'impostazione che vede le societa miste come soggetti giuridici
disciplinati dal diritto comune appare coerente con la ricostruzione adottata
dal Consiglio di Stato, a partire dal parere n. 90 del 1996, nel quale viene
espressamente statuito che il rapporto tra Ente e privato e disciplinato dal contratto
di societa e dagli atti negoziali stipulati in conseguenza di questo, sicche non
sembra possibile postulare l'esistenza di ulteriori fonti di un nuovo rapporto
concessorio fra ente pubblico e societa 79.
In questa
prospettiva, la disciplina delle prestazioni accessorie da parte del socio
imprenditore va piu correttamente inquadrata, con riferimento alla fattispecie
prevista dall'art. 2345 c.c.
Tale
disposizione, come noto, prevede che l'atto costitutivo di societa per
azioni, oltre all'obbligo dei conferimenti, possa stabilire l'obbligo dei soci
di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il
contenuto, le modalita ed il compenso, stabilendo le sanzioni in caso di
inadempimento.
La ratio della norma
viene ravvisata nella possibilita per la societa di vincolare i soci ad
effettuare a favore della stessa prestazioni che non possono formare oggetto di
conferimento ma che comunque sono finalizzate alla realizzazione dell'oggetto
sociale e degli scopi che la societa si prefigge80.
Da cio
deriva il carattere nominativo delle azioni gravate da prestazioni accessorie ed
i limiti posti dalla legge alla loro circolazione, per la quale e richiesto il
consenso degli amministratori, in considerazione del fatto che il trasferimento
delle azioni gravate da prestazioni accessorie comporta in capo all'acquirente
l'obbligo di esecuzione delle stesse.
Per cio che
concerne l'applicabilita dell'istituto alla materia in esame, va detto che, il
giudice amministrativo, in alcune pronunce, ha riconosciuto alle s.p.a. a partecipazione
locale la possibilita di includere nel proprio oggetto sociale anche la
realizzazione di opere accessorie allo svolgimento del servizio pubblico,
includendovi la fase di progettazione81.
Tuttavia,
si rinvengono orientamenti di segno contrario, secondo cui l'attivita di
progettazione esterna di opere pubbliche non costituisce gestione del servizio
pubblico e pertanto va affidata, nel rispetto della normativa sugli appalti di
lavori pubblici, a societa di ingegneria o liberi
professionisti.
Per
dirimere il contrasto interpretativo, puo essere utile il riferimento
all'orientamento del giudice civile che ritiene ascrivibile allo schema
dell'art. 2345 c.c. l'affidamento al socio di s.p.a. di attivita di carattere
intellettuale, rientranti nel novero delle prestazioni protette, seguendo un iter argomentativo
che puo ritenersi applicabile all'espletamento da parte del socio industriale di
attivita accessorie, che in molti casi si traduce nello svolgimento di incarichi
di progettazione, controllo ed alta sorveglianza82.
Del resto,
la rilevata propedeuticita delle attivita accessorie, rispetto alla gestione del
servizio, ben
si attaglia alla configurazione del socio privato come socio
imprenditore, ossia
come figura attiva che si obbliga allo svolgimento di tutte quelli
attivita che contribuiscono al miglioramento del servizio e, quindi, alla
realizzazione dell'oggetto sociale, secondo il tenore dell'art. 2345
c.c.
Cio che
appare interessante rilevare e che, accedendo a tale ricostruzione, la posizione
del socio imprenditore viene a configurarsi non soltanto in termini di "obbligo", ma
altresi di "diritto" allo svolgimento delle medesime.
Infatti,
benche l'art. 2345 c.c. si esprima nel senso della sussistenza di una
"obbligazione per il socio", tuttavia la sussistenza del principio generale
della bilateralita dei rapporti giuridici e la previsione di un conguaglio per il socio
industriale, inducono a pensare che possa parlarsi di un vero e proprio diritto
di questi all'esecuzione delle prestazioni accessorie ed alla corresponsione del
relativo corrispettivo83.
A ben
guardare, nonostante il pensiero di autorevole dottrina si orienti verso la
ravvisabilita di elementi propri della concessione nel rapporto tra socio
industriale ed ente concedente, va osservato che la giurisprudenza in materia, a
partire dalla meta degli anni '90, ha posto l'accento sull'alternativita del
modulo organizzativo della societa mista rispetto alla concessione a terzi,
sottolineandone la differenza ontologica, la diversita di presupposti e
l'applicabilita delle regole proprie del diritto comune84.
Ad avviso di chi scrive, se si conviene nel ravvisare che
l'ottica del legislatore delle riforme del 2001 e del 2003 sia orientata nel
senso della configurazione del modello societario come strumento finalizzato a
raggiungere dimensioni di erogazione dei servizi piu competitive sul piano
europeo, non si puo legittimare un irrigidimento della disciplina della societa
mista e dei rapporti giuridici che la riguardano.
In tal
senso si esprime, peraltro, una dottrina secondo cui, nel nuovo sistema
normativo, all'amministrazione non verrebbe riconosciuta alcuna supremazia,
imponendosi cosi l'utilizzo di strumenti di diritto privato, nell'ambito dei
quali la prestazione del consenso ai fini della produzione degli effetti
giuridici costituisce un argine sufficiente per fare a meno del principio della
tipicita, verificandosi cosi la riconduzione dell'erogazione del servizio pubblico
nell'ambito dell'organizzazione in forma d'impresa 85.
Sotto altra
ottica, le due diverse impostazioni, cui si e fatto cenno, si riflettono sulle
attivita contrattuali poste in essere "a valle" dalla societa
mista.
Ci si e
chiesti, infatti, se in questo caso si debbano seguire le regole dell'evidenza
pubblica ovvero le ordinarie regole del diritto privato.
A tale
proposito, si registrano diversi orientamenti interpretativi.
Secondo un
orientamento, di vocazione piu strettamente civilistica, andrebbero privilegiati
strumenti contrattuali che snelliscano l'acquisizione di beni e forniture
strumentali allo svolgimento dell'attivita posta in essere dai soggetti gestori
dei servizi.
Al
contrario, se si considera che le s.p.a. miste, in qualita di soggetti ai quali
la pubblica amministrazione trasferisce l'esercizio di funzioni istituzionali ed
amministrative, nel rispetto del principio di legalita sancito dall'art. 97
Cost., sono tenute a rispettare le regole pubblicistiche che disciplinano
l'attivita della P.A. in ordine alla scelta dei propri
contraenti.
Qualora,
infatti, esse rientrino nella nozione soggettiva di "amministrazione
aggiudicatrice", e quindi di organismo di diritto pubblico, ai sensi del diritto
interno e comunitario, saranno tenute a selezionare i propri contraenti mediante
procedure ad evidenza pubblica86.
Diversamente opinando, seguendo l'opposta interpretazione,
una conferma del carattere strettamente privatistico della societa mista e della
sua alterita rispetto all'apparato amministrativo dell'ente locale, potrebbe
leggersi nella disciplina contenuta nel comma 12? dell'art. 113 t.u.e.l., cosi
come riformato dal D.L. n. 269 del 2003.
Benche tale
disposizione appaia problematica sotto il profilo applicativo87, la previsione della possibilita per
l'ente locale di cedere le proprie quote nelle societa erogatrici dei servizi
rappresenta una riprova della distinta soggettivita giuridica dell'ente socio
rispetto alla societa.
Infatti,
secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione,
la cessione di partecipazioni sociali costituisce corollario del postulato
secondo il quale il socio alienante e la societa sono soggetti di diritto
distinti tra loro, sicche i beni sociali non appartengono al socio alienante ma
costituiscono il patrimonio di un distinto soggetto di diritto88.
Inoltre, la
lettura effettuata dalla dottrina secondo cui lo strumento della societa mista,
ex art. 113,
comma 5?, lett. b), rappresenta una forma di collaborazione tra pubblica
amministrazione e privati imprenditori nella gestione di un servizio
pubblico89, evoca il concetto di partenariato
tra pubblica amministrazione e privati imprenditori, introdotto dalla Direttiva
2004/18/CE, come strumento di cooperazione tra le autorita pubbliche ed il mondo delle
imprese per la realizzazione dei lavori pubblici e la gestione dei
servizi90.
Dalle
indicazioni fornite dalla Commissione UE in ordine all'utilizzo di tale
strumento, si
desume che esso e finalizzato a snellire le forme di organizzazione e gestione
di lavori e servizi pubblici e deriva dalla volonta delle pubbliche
amministrazioni di beneficiare del know-how e dei metodi di funzionamento del settore
privato nel quadro della vita pubblica.
L'evidente
affinita dello
strumento della societa mista con la figura in esame costituisce una ulteriore
conferma in
ordine alla necessita di applicare l'apparato di regole proprie del diritto
comune, sia per cio che concerne la costituzione delle societa, sia per quanto
riguarda l'attivita della stessa91.
6.Prospettive.
Attraverso la
disamina delle problematiche che scaturiscono dalla lettura dell'art. 113, comma
5?, lett. b), del
t.u.e.l., si e cercato di illustrare le caratteristiche del modello di societa
mista e della posizione del socio industriale all'interno della stessa, secondo
l'impianto delineato dalla riforma del 2003.
Per quanto l'interpretazione del dato normativo sia resa
difficile dalla scarsa chiarezza e dalla sussistenza di elementi che non
contribuiscono alla comprensione del sistema, si puo dire, in conclusione, che,
pur volendo accedere ad una ricostruzione del modello della societa mista e
della posizione del socio industriale improntato a logiche pubblicistiche, sia
necessario cercare soluzioni interpretative che favoriscano la certezza
giuridica e si pongano in aderenza con il pensiero della giurisprudenza in
materia.
Infatti,
ponendo mente ai piu recenti arresti del giudice amministrativo, si comprende
come il trend
interpretativo sia orientato nel senso dell'applicazione del regime normativo di
diritto comune per tutto quanto concerne l'operato delle societa miste, dal
momento della loro costituzione e per tutto il periodo di esistenza della
societa.
In tal
senso si esprime la giurisprudenza in materia di esercizio del potere di recesso
da parte dell'Amministrazione dal vincolo sociale, ritenendo ingiustificato
l'esercizio di poteri di recesso unilaterale, sub specie di poteri
di autotutela, alla luce delle norme del diritto societario92, oppure in tema di attivita
extraterritoriale delle societa miste93, o, ancora, le pronunce in tema di
affidamento diretto del servizio alla societa mista, nel cui novero si inscrive
la pronuncia da cui trae spunto il presente commento.
Sebbene vi
siano elementi per ritenere che il modulo societario previsto dall'art. 113
t.u.e.l. presenti delle particolarita che possono legittimare una assimilazione
alla figura della concessione, bisogna evitare che cio si traduca in un
irrigidimento del regime giuridico applicabile alle societa miste94.
Si ponga
mente, sotto questo profilo, alla permanenza della giurisdizione della Corte dei
Conti, per cio che concerne la responsabilita contabile degli amministratori,
che costituisce
una evidente riprova della interpretazione, secondo lo schema concessorio, della
compagine organizzativa della societa mista95.
Alla luce
delle considerazioni suesposte, va utilizzata molta cautela nell'interpretazione
delle norme contenute nel testo unico, per evitare ingerenze dell'ente locale
sull'operato delle societa.
In questa
ottica, l'attivita di regolamentazione non dovrebbe tradursi nell'esercizio di
poteri di controllo eccessivamente penetranti sull'operato dei soggetti cui e
affidata la gestione del servizio96.
Infine, vale la pena di sottolineare che dalla
configurazione della societa mista e dal regime giuridico che ad essa si ritiene
applicabile derivano notevoli conseguenze sotto il profilo del riparto di
giurisdizione.
Accanto
alla giurisdizione della Corte dei Conti per i profili contabili, sussiste la
giurisdizione del Giudice amministrativo per cio che concerne le controversie
inerenti le vicende costitutive, modificative ed estintive delle societa ed i
profili oggettivamente amministrativi dell'attivita posta in essere dalle
societa miste97, mentre vi e giurisdizione del
Giudice ordinario per quanto concerne l'omologazione dello statuto delle
societa.
E' appena
il caso di sottolineare che tale sistema di riparto opera ad evidente discapito
della coerenza e del quadro normativo della materia.
Autore: Dott.ssa Antonella Azzariti - tratto da:
www.giustizia-amministrativa.it - giugno 2005
Note:
1 Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali in G.U. 28 settembre 2000, n.227, art. 113, cosi come
modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
in G.U. n. 301
del 29 dicembre 2001, e dall'art. 14 del Decreto- Legge 30 settembre 2003, n.
269, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici, in G.U. 2 ottobre 2003,
n. 229, s. o. n.157, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 in G.U. 25 novembre
2003, n. 274, s. o. n. 18, e dall'art. 4, comma 234 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), in G.U. 27 dicembre
2003, n. 299, s. o. n. 196.
11 BORSI
U., Le funzioni del
comune italiano, in Primo trattato completo di diritto amministrativo
italiano, a cura di V.E. ORLANDO, II, pt. II, Milano, 1915, pag.
281-286.
12 Sul
punto, CAMMELLI M., Concorrenza, mercato e servizi pubblici: le due riforme,
in Rivista
trimestrale degli appalti, 2003, pag. 513 ss.
14
Consiglio di Stato, V, 19 febbraio 1998, n. 192, in Giurisprudenza
italiana, 1998, n. 6, pag. 1257 con nota di ACQUARONE G., La scelta del socio
privato di minoranza nelle societa miste di gestione dei servizi pubblici
locali, e in Rass. Giur. En. Elettrica, 1998, 2-3, pag. 525 e ss.,
con nota di COLOMBARI S., La gestione dei servizi pubblici a mezzo di societa
partecipate dall'ente locale: situazione attuale e prospettive.
22
GIANNINI M. S., Diritto amministrativo, Milano, 1993, pag. 439-440,
nella parte in cui si dice che: "La ragione per cui una norma funzionalizza un'attivita, di
una qualsiasi figura soggettiva, sta nella esigenza di controllare. Controllare
e assunto qui in una accezione molto ampia, e giuridicamente non sempre propria;
a controllare puo essere un giudice , un organo amministrativo nei confronti di
un organo subordinato, di un concessionario, di un ente soggetto a tutela
[.];chi e controllato deve poter dar conto di cio che ha fatto o non fatto, del
perche, del come e cosi via".
24 Sul
punto si veda: Consiglio di Stato, V, 20 dicembre 1996, n. 1577, in Il Consiglio di
Stato, 1996, I, pag. 1956, che sottolinea il carattere eccezionale delle
norme attributive di pubblici poteri ai concessionari privati di servizi
pubblici e il necessario rispetto del principio di legalita nel trasferimento di
funzioni istituzionali ad un soggetto privato da parte della Pubblica
Amministrazione.
47 ALPA
G., CARULLO A., CLARIZIA A., Op. cit., pag. 184; DUGATO M., Commento al D.P.R. n. 533 del
1996, cit.;
MAZZARELLI M., Societa miste per i servizi pubblici, in Giornale di diritto
amministrativo, 1995, n. 2, pag. 181.
62 CAIA
G., Autonomia
territoriale, cit., par. 7 ; DUGATO M., La disciplina dei
servizi pubblici degli enti locali, cit., pag. 127.
68 Consiglio di Stato, V, 23 marzo 2004, n. 1547, in Foro Amministrativo, C.
D. S., 2004, pag. 843, nella parte in cui si dice: "Non possono essere
affidate a societa miste costituite dall'ente locale attivita di esecuzione di
opere pubbliche da realizzarsi su beni appartenenti all'ente locale, in termini
di manutenzione, rifacimento e modernizzazione in quanto tali attivita esulano
dalla nozione di servizi locali, che raggruppa le prestazioni volte a soddisfare
in via diretta gli interessi della collettivita locale che per usufruirne paga
un corrispettivo".
84
Consiglio di Stato, 16 maggio 1996, n. 90, cit., punto 6 della
motivazione, nella parte in cui si dice: "L'Adunanza ritiene, in cio sostanzialmente concordando con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la societa mista sia il soggetto
chiamato a gestire necessariamente il servizio pubblico per il cui esercizio
essa e stata costituta. Non ritiene che possa configurarsi, alla luce del quadro
normativo vigente, un rapporto di concessione, sia pure, ope legis, a favore
della predetta societa. [.] Si tratta di moduli organizzativi della gestione, di
tipo pubblicistico o di tipo privatistico che, nel sistema della legge, appaiono
tra loro, alternativi". Consiglio di Stato, V, 6 maggio 2002, n. 2418, in Foro Amm., C.D.S.,
2002, 5, pag. 1231, con nota di CAIA G., La societa a prevalente
capitale pubblico locale come formula organizzativa di cooperazione tra
comuni, pag. 1232 ss.
85 DUGATO
M., La disciplina dei
servizi pubblici locali, cit.; DUGATO M., I Servizi pubblici locali, in CASSESE S., (a cura di),
Trattato di Diritto
amministrativo, Milano, 2003, pt. II, Diritto Amministrativo Speciale, III, pag. 2581 e ss.;
DUGATO M., Atipicita
e funzionalizzazione nell'attivita amministrativa per contratti, Milano,
1996.
88 Cass.
Civ., 20 febbraio 2004, n.3370, in Contratti, 2004, p. 687; Cass. Civ., 21 giugno 1996, n.
5773, in Giur. It., 1997, I,
1, c.163; Cass. Civ., 18 dicembre 1999, n.14287, in Riv. Not., 2000, II,
p. 993; Corte
App. Milano, 24 gennaio 2003, in Giur. Merito, 2003, n. 2, pag. 14; in dottrina
GALGANO F., Cessione
di partecipazioni sociali e superamento della alterita soggettiva tra socio e
societa, in Contratto e Impresa, 2004, n.2, pag. 537.
91 Commissione UE, Libro Verde relativo ai Partenariati pubblico- privati ed al
diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 30 aprile
2004, COM (2004) 327, in www.europa.eu.int/documents/comm/index_it.htm, par. 1,
nella parte in cui si dice: " Il tema dei partenariati pubblico- privati non e
definito a livello comunitario. Questo termine si riferisce in generale a forme
di cooperazione tra le autorita pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a
garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la
manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. I seguenti
elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP: a) La durata relativamente lunga della collaborazione,
che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in
relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare. b) La modalita di finanziamento del progetto, garantito
da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi
soggetti. Spesso, tuttavia, quote di finanziamento pubblico, a volte assai
notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati. c) Il ruolo importante dell'operatore economico, che
partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione,
finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla
definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d'interesse pubblico, di
qualita dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo
del rispetto di questi obiettivi. d) La ripartizione
dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono
trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non implicano
tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la
parte piu rilevante dei rischi legati all'operazione. La ripartizione precisa
dei rischi si effettua caso per caso, in funzione della capacita delle parti in
questione di valutare, controllare e gestire gli stessi. Nel corso dell'ultimo
decennio, il fenomeno dei PPP si e sviluppato in molti settori rientranti nella
sfera pubblica. L'aumento del ricorso a operazioni di PPP e riconducibile a vari
fattori. In presenza delle restrizioni di bilancio cui gli Stati membri devono
fare fronte, esso risponde alla necessita di assicurare il contributo di
finanziamenti privati al settore pubblico. Inoltre, il fenomeno e spiegabile
anche con la volonta di beneficiare maggiormente del "know-how" e dei metodi di
funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Lo sviluppo
dei PPP va d'altronde inquadrato nell'evoluzione piu generale del ruolo dello
Stato nella sfera economica, che passa da un ruolo d'operatore diretto ad un
ruolo d'organizzatore, di regolatore e di controllore".
93 T.A.R.
Abruzzo, Pescara, 25 luglio 1998, n. 507, in I T.A.R., 1998, pag.
3785, che parifica le societa ex art. 22 della legge n. 142 del 1990 a imprenditori
privati ai fini della partecipazione a gare extra
moenia.
|