Procedura di liquidazione compensi
per esecuzione di lavori pubblici e verifica della regolaritą
contributiva
(note a margine della circolare INPS 26
luglio 2005 n. 92 sul documento unico di regolarita
contributiva)
1. Premessa.
La disciplina degli appalti di lavori
pubblici prevede, con diverse e disomogenee disposizioni, che la regolaritą
contributiva dell'impresa appaltatrice assuma rilievo sul piano negoziale, ed in
particolare sui pagamenti da effettuare all'impresa.
L'articolo 7 del capitolato generale
d'appalto (D.M. n. 145/2000), infatti, prescrive che
l'appaltatore debba osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori e che a garanzia di tale osservanza, sull'importo
netto progressivo dei lavori sia operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Il
responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto
dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile. L'amministrazione dispone il pagamento a
valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Assume quindi importanza il momento
della verifica della regolarita contributiva, tanto nella fase preliminare alla
stipula che, a maggior ragione, in quella esecutiva, tanto che gravi
inadempimenti potrebbero portare anche alla risoluzione del contratto.
Con circolare del 26 luglio
2005, n. 92, l'INPS ha diffuso i primi chiarimenti operativi in
ordine al rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC).
Cio sulla scorta di quanto previsto
dalla Legge n. 266/2002 ed dal Decreto Legislativo n. 276/2003, nella parte in
cui hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine
del rilascio di un Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).
2. La denunzia preliminare agli enti previdenziali e l'obbligo di trasmissione periodica dei
versamenti
In virtu dell'articolo 18 della Legge
55/1990, gli appaltatori (o i subappaltatori) trasmettono all'amministrazione,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali (inclusa la Cassa edile) assicurativi ed
antinfortunistici.
A fronte di tale preliminare
adempimento, e poi previsto che in fase esecutiva vi sia la trasmissione
periodica di copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonche di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
Parallelamente, l'articolo 9 del DPCM
55/1991, prevede che la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima
dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
consegna.
La disposizione prevede una cadenza
quadrimestrale degli obblighi di trasmissione delle copie dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonche di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, salvo rimettere
al direttore dei lavori la facolta di procedere alla verifica di tali versamenti
in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Peraltro, gia in fase di gara, in
applicazione dell'articolo 75 del DPR 554/1999, le imprese devono dichiarare
la regolarita della loro posizione.
Questo in sintonia con la normativa comunitaria.
L'articolo 45 della direttiva
2004/18/CE, dispone in tal senso che puo essere escluso dalla partecipazione
all'appalto ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la
legislazione del paese dove e stabilito o del paese dell'amministrazione
aggiudicatrice.
La stazione appaltante, anche dopo
l'aggiudicazione, puo avviare un procedimento volto a verificare la correttezza
contributiva delle imprese concorrenti e disporre la revoca dell'aggiudicazione
in accertata insussistenza di regolarita.
3.
Procedura di pagamento.
In relazione alla verifica di
regolarita contributiva delle imprese appaltatrici va ricordato che la procedura
di pagamento prevede:
1.
redazione dello stato di avanzamento, nei termini previsti dal capitolato
speciale, a cura del direttore dei lavori;
2. rilascio del certificato di
pagamento, a cura del RUP;
3. emissione del mandato di
pagamento;
4. annotazione nel registro di
contabilita dell'avvenuta emissione del certificato.
4. La
tempistica.
La tempistica
e in via principale prevista dall'articolo 29 del DM 145/2000.
Il termine
per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non puo
superare i 45 giorni, decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento
dei lavori. Va evidenziato come, appunto, il riferimento non sia alla redazione
o presentazione del SAL, ma alla data in cui il SAL e maturato.
Si e detto come il direttore dei
lavori abbia la facolta, in luogo dell'acquisizione quadrimestrale dei documenti
comprovanti i versamenti dell'impresa appaltatrice, di procedere alla verifica
di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Verifica
che, come si dira, potra ora avvenire tramite acquisizione del documento unico
di regolarita contributiva.
Il termine
per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare i 30 giorni, decorrenti dalla data di emissione dello stesso.
Astrattamente, quindi, vi sarebbero 75 giorni per il pagamento, decorrenti dalla
maturazione del SAL.
Come noto, a
seguito della maturazione, evincibile dalle annotazioni sui libri contabili, la
DL dovra predisporre il documento contenente lo stato di avanzamento. L'articolo
168 del DPR n. 554/1999, infatti, dispone che il direttore dei lavori, quando e
necessario effettuare il pagamento di una rata di acconto, rediga, nei termini
specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale
sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell'appalto sino a quel momento.
5. Il
pagamento della rata di saldo.
Il secondo
comma dell'articolo 29 del DM 145/2000 prevede che il termine di pagamento della
rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non possa superare i 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
In questa
fase, quindi, il termine iniziale e strettamente connesso alla verifica della
buona esecuzione dei lavori e solo da quel momento decorrono i termini per il
pagamento. Pertanto, eventuali ritardi ingiustificati nelle operazioni di
collaudo (verifica della regolare esecuzione) comporterebbero una illegittima
estensione dei termini, addebitabile alla PA.
6. La circolare INPS 26
luglio 2005, n. 92: la richiesta del documento unico di
regolarita contributiva da parte delle pubbliche amministrazioni
Come
evidenziato, l'INPS, unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ha diffuso una analitica circolare interpretativa relativa al documento
unico di regolarita contributiva (DURC), consistente nel certificato che, sulla base di
un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarita di un'impresa per
quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base
della rispettiva normativa di riferimento.
Sono soggetti richiedenti del DURC,
fra gli altri, anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti. Al momento della
partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa puo
dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi. La pubblica
amministrazione non puo, in tale fase, aggravare gli adempimenti di
partecipazione chiedendo la produzione del certificato, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale espressosi in ordine ad altri documenti e
certificati (cfr. DPR 445/2000).
Nelle fasi successive alla gara
(verifiche, stipula del contratto, pagamento stati di avanzamento, collaudo,
ecc.) e il DURC a fare fede della regolarita.
Le pubbliche amministrazioni possono
richiedere il rilascio del Documento Unico esclusivamente in via telematica
accedendo al sito www.sportellounicoprevidenziale.it, mentre per
gli altri soggetti richiedenti (aziende, intermediari, ecc.) sono previste
ulteriori modalita.
6.1. Modalita e tempi del rilascio del
DURC.
La circolare si esprime nel senso che
il DURC attesta la situazione al momento della data indicata nella richiesta e,
ove questa manchi, alla data di redazione del certificato. Tale indicazione va
interpretata, ad avviso di chi scrive, nel senso che il certificato normalmente
dovra attestare la situazione alla data del suo rilascio salvo le pubbliche
amministrazioni richiedenti abbiano diversa esplicita necessita di avere una
certificazione relativa ad un dato momento (es: certificazione relativa al
momento della partecipazione alla gara, per necessita di verificare la
veridicita delle dichiarazioni rilasciate).
La Cassa Edile competente per
territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione
contributiva dell'impresa presso di se ed attesta quanto acquisito dagli altri
Enti. Il DURC verra prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti
avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta
giorni. Su tale termine, tuttavia, possono incidere eventuali sospensioni per
ragioni istruttorie.
Qualora anche uno solo degli Enti
dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verra rilasciato un Documento Unico
attestante la non regolarita dell'impresa.
Nel caso in cui decorra il termine
dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scattera
relativamente alla regolarita nei confronti di tali Enti la procedura del
silenzio-assenso. La Cassa Edile, tuttavia, dovra in ogni caso certificare.
Essa, infatti, non puo avvalersi della procedura di silenzio-assenso stante la
sua natura di organismo privato.
Il DURC sara trasmesso al richiedente
utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R). Copia del certificato sara
comunque inviata anche all'impresa. In tal modo questa da un canto viene
costantemente aggiornata delle varie richieste delle stazioni appaltanti e,
dall'altro, viene per questo responsabilizzata.
Si sottolinea comunque che il DURC
non ha effetti liberatori per l'impresa, rimanendo quindi impregiudicata ogni
azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero
successivamente risultare dovute.
Nella circolare e specificato che il
termine di validita del certificato e di un mese dalla data del rilascio in
quanto e mensile quello previsto per i versamenti dei contributi
all'INPS.
In ogni caso, le imprese non possono
avvalersi di DURC attestanti situazione non piu veritiere equivalendo tale
comportamento all'uso di atto falso (articolo 489 c.p.).
Riferimenti normativi
-
articolo 18, legge
55/1990
-
articolo 9, D.P.C.M. 10
gennaio 1991, n. 55
-
articolo 8, comma 4,
lettera d), della Legge 109/1994
-
articoli 75, 168 e 169,
DPR 554/1999
-
articolo 29, DM
145/2000
-
circolare INPS 26 luglio
2005, n. 92
Note:
A. SCIUME - D. TASSAN
MAZZOCCO, Il nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, Giuffre,
Milano, 2001, p. 29.
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