IL NUOVO PROCEDIMENTO
SOMMARIO: LE PRIME QUESTIONI
APPLICATIVE
Sommario:
§ 1 - Ambito di
applicazione § 2 - Fase introduttiva § 3 - La fase
istruttoria
§ 1 - Ambito di applicazione.
L'ambito di applicazione del
nuovo procedimento sommario risulta definito, quanto meno in
larghissima parte, dall'incipit dell'art. 702
bis c.p.c.
Secondo questa
disposizione,
tale modello processuale può essere adottato, in via alternativa con il
procedimento ordinario, "nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica".
La precisa indicazione
normativa induce ad escludere tutte le controversie contenute nell'elenco di cui
all'art. 50 bis c.p.c.
Al riguardo è opportuno
sottolineare che anche alle controversie
societarie descritte nel n. 5 dell'art. 50 bis (impugnazione di delibere sociali e responsabilità degli organi
societari), nonostante l'abrogazione del rito introdotto dal D.lgs n. 5 del 2003,
si
applica
l'esclusione stabilita nell'art. 702 ter;
rimangono invece astrattamente trattabili mediante il procedimento
sommario le altre riserve di collegialità previste dall'art. 1 del D.lgs n. 5
del 2003 ed in particolare le materie indicate nelle lettere d) ed e), ovvero le cause
d'intermediazione mobiliare e le controversie tra banche o tra banche e
associazioni di consumatori.
E' tuttavia evidente che le
cause in questione presentano caratteri di complessità difficilmente compatibili
con l'adozione del rito sommario e, per quanto riguarda le
azioni collettive, è opportuno evidenziare che
si tratta di azioni regolate, quanto al rito, da una legge speciale (artt. 139,
140, 140 bis, quando andrà a
regime,
e 141 D.lgs n. 206 del 2005) che configura un procedimento a cognizione piena
con eventuale incidente cautelare endoprocessuale,
sostanzialmente incompatibile con l'adozione del rito sommario, nonostante l'esclusione
della riserva di collegialità.
Divergenti le opinioni della
dottrina[1] sull'applicabilità del procedimento sommario alle cause assoggettabili
al rito del lavoro e nelle opposizioni a decreto
ingiuntivo, ovvero a controversie caratterizzate sì dalla
cognizione del giudice monocratico, ma anche da un rito non del
tutto coincidente con quello ordinario, regolato dal libro secondo
del codice di procedura civile.
Per quanto riguarda le
controversie assoggettate al rito del
lavoro, le opinioni contrarie sono superiori a quelle favorevoli[2].
L'esclusione si
fonda,
in primo
luogo,
sul richiamo testuale dell'art. 702
ter, terzo comma,
c.p.c.
La norma prevede che il
giudice,
una volta verificata la complessità della causa e l'inapplicabilità del
procedimento sommario, "fissa l'udienza
ex art. 183.
In tal caso si applicano le disposizioni del libro
II".
Questo duplice indice
relativo
al procedimento ordinario, ha indotto a ritenere
esclusa la compatibilità del procedimento sommario con ogni procedimento a
cognizione piena non regolato dal libro II, ovvero non assoggettabile al rito
cd. ordinario.
Ma una parte della
dottrina[3] ha individuato una ragione ulteriore a sostegno dell'inapplicabilità del
procedimento sommario alle controversie assoggettabili al rito del
lavoro:
l'art.
54 della l. n. 69 del 2009 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro
mesi, uno o più decreti legislativi "in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nella
giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legge
speciale".
L'esigenza legislativa di
porre fine alla proliferazione di riti, si realizza individuando
esclusivamente tre modelli processuali all'interno dei quali far confluire
i
diversi procedimenti di cui sono costellate le leggi speciali.
Ferme le esclusioni
dall'applicazione della semplificazione dei riti, contenute alla lettera
a) dell'art. 54, il legislatore prevedi
tre binari:
- il modello del processo del
lavoro; nel quale sono prevalenti i caratteri della concentrazione ovvero
dell'officiosità dell'istruzione;
- il modello del procedimento
sommario,
che includerebbe eventualmente anche i procedimenti camerali, nel quale
"sono
prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione
o
dell'istruzione" (con previsione espressa
dell'impossibilità della conversione nel rito ordinario);
- ed il
modello
del procedimento ordinario mutuato dagli artt. 163 e
ss.
e
dall'art. 311 c.p.c., con riferimento ai giudizi davanti al giudice di pace.
Poiché si ritiene che i tre
modelli non ammettano reciproche interferenze, si ravvisa una ragione
sistematica in più per escludere l'applicazione del procedimento sommario alle
cause assoggettate al rito del lavoro.
La conclusione non appare
del tutto convincente per tre ragioni: a) non v'è ragione per
assimilare i procedimenti che saranno assoggettati al procedimento sommario
secondo i criteri della delega contenuta nell'art. 54, l. n. 69 del 2009 e quello
previsto dal codice caratterizzato, contrariamente ai primi, proprio dalla
possibilità di cambiare il rito secondo la scelta del giudice;
b)
il richiamo all'art. 183 c.p.c. ed al libro secondo non è
finalizzato ad individuare la categoria di controversie assoggettabili al
procedimento sommario, essendo tale indicazione incentrata sul discrimine
della cognizione del giudice monocratico ma
prefigura un modello di prosecuzione del
giudizio
a cognizione piena del tutto compatibile con
il rito del lavoro, attesa le forti analogie contenutistiche rinvenibili dai modelli
di atti introduttivi dei due giudizi[4] e la non disagevole adattabilità del diverso regime delle decadenze
istruttorie. Peraltro, sotto il profilo operativo, alcune tipologie di
controversie lavoristiche (o previdenziali) e locatizie (occupazioni senza
titolo, risoluzioni di contratti di
comodato) presenterebbero proprio quei caratteri di semplificazione
dell'istruzione, della trattazione e della decisione propri del procedimento
sommario,
mentre non sempre sarebbe possibile, per queste specifiche
tipologie di controversie, l'accesso alla tutela
d'urgenza, potendo mancare il periculum in
mora.
Per quanto riguarda le
opposizioni a decreto ingiuntivo assoggettate al rito cd.
ordinario di cognizione del giudice monocratico, astrattamente non si ravvisano ostacoli applicativi
ma, in concreto, l'estensione desta notevoli perplessità.
In primo luogo, l'introduzione
con ricorso postula che il
rispetto del termine perentorio stabilito nell'art. 641 c.p.c. si determini sulla base del suo deposito in cancelleria, essendo la notificazione
del ricorso e del decreto rimessa alla discrezione temporale del giudice.
In secondo luogo non è chiaro come potrebbe procedersi alla
riduzione della metà dei termini di comparizione prevista dall'art. 645
c.p.c. per le opposizioni a decreto ingiuntivo
assoggettate al rito ordinario.
Non
sembrerebbe, peraltro, agevole l'assunzione in prima udienza dei provvedimenti
ex artt. 648, 649 ed
ex art. 186 ter, con la conseguenza di differire temporalmente ad
un'udienza successiva le deliberazioni più incisive del
procedimento.
Su un piano generale occorre mettere in guardia dal rischio
del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nel caso in cui il giudice non
ritenga compatibile con la struttura processuale del
procedimento
sommario, la proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.
In questo caso, non essendo previsto dalla norma che
sancisce l'inammissibilità del ricorso
un provvedimento che consenta la trasmigrazione o la conversione del rito senza
soluzione di continuità, sono davvero troppo elevati i rischi, almeno nella
prima fase di applicazione della riforma, della proposizione di un ricorso
ex art. 702 bis c.p.c. in funzione di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si ritiene, in conclusione che i problemi di adattabilità
siano superiori ai vantaggi, tenuto conto della possibilità di emettere i
provvedimenti anticipatori sopra menzionati e chiudere il procedimento a
cognizione piena ex art. 281 sexies
c.p.c. ove la controversia non sia complessa.
Da escludere anche i procedimenti d'appello
che si svolgono davanti al giudice monocratico, in quanto non è ammissibile che si passi da un
procedimento a cognizione piena,
ancorché semplificata, ad un procedimento
caratterizzato da un'istruzione deformalizzata ed affidata ai poteri officiosi
del giudice; senza contare poi l'impossibilità di prevedere un appello
ex art. 702 quater che determinerebbe un numero potenziale complessivo di quattro gradi di
giudizio.
Per quanto riguarda i procedimenti sommari tipizzati quali
la convalida di sfratto e di licenza ed i procedimenti
possessori[5], deve escludersi l'applicabilità del nuovo procedimento
sommario per la completezza della disciplina processuale che caratterizza
entrambe le fasi, quella sommaria e quella a cognizione piena (eventuale) di
questi procedimenti.
Non sembrano esserci ostacoli né sistematici né applicativi
all'ammissibilità della tutela cautelare in corso di causa, così come
all'introduzione (eventuale o necessario) del giudizio di merito dopo la
conclusione della fase cautelare ante
causam mediante il ricorso al
procedimento sommario, salve le generali esclusioni
fondate sui criteri di competenza. L'idoneità al giudicato del provvedimento
finale giustifica pienamente tale estensione.
Secondo un'autorevole dottrina[6] possono, infine, essere trattate con il procedimento
sommario le opposizioni di cui agli artt. 615, 619 (quando a trattazione monocratica), sia instaurate prima dell'inizio
dell'esecuzione, sia introdotte successivamente. La scelta dovrà essere
effettuata ex art. 618, secondo comma, c.p.c., nel termine perentorio
concesso dal giudice per l'introduzione del giudizio di merito.
Anche per questo procedimento esiste, come nel giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo, un problema di adattabilità della scansione
dei termini di costituzione e comparizione previsti dall'art. 702 bis cod. proc.
civ. e la previsione del dimezzamento dei termini di comparizione, proprio delle
opposizioni ex art. 618 cod. proc. civ. deve, invece, escludersi, la
compatibilità del modello del procedimento sommario con le opposizione agli atti
esecutivi, in quanto non appellabili.[7]
Può, infine, ritenersi compatibile con il modello del
procedimento sommario l'azione antidiscriminazione prevista dall'art. 44 del D.lgs n. 286 del
1998, in quanto sostanzialmente fondata su
una fase cautelare e su una successiva statuizione a cognizione
piena, ma caratterizzata da un forte tasso di atipicità e
semplificazione dell'attività istruttoria, oltre che da una
considerevole accentuazione dell'officiosità dei poteri istruttori del
giudice[8].
Non appare
invece
compatibile con la
struttura del procedimento sommario l'azione disciplinata dall'art. 152 del
D.lgs n. 196 del 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), in quanto
dettagliatamente disciplinata sotto il profilo procedimentale e,
conseguentemente, in relazione di specialità, rispetto al procedimento
regolato dagli artt. 702 bis, ter e quater
c.p.c.
Rispetto a questa pluralità di tutele
differenziate sarà interessante
verficarne la qualificazione
legislativa in sede di decreti delegati, trattandosi di modelli processuali
ibridi, in parte camerali (almeno per la fase di reclamo dell'incidente cautelare che
è sempre previsto), in parte caratterizzati da istruzione deformalizzata,
affidata al giudice, sostanzialmente definiti con sentenza, tutti accomunati
dalla loro collocazione nella legislazione di settore e,
conseguentemente, investiti dell'attività del legislatore
delegato.
Peraltro, il nuovo procedimento
sommario non subisce nessun altra limitazione applicativa, non essendo
assoggettato ad alcuno specifico requisito endogeno di applicabilità.
Come è stato sottolineato in dottrina[9], si tratta di uno
strumento processuale atipico perché svincolato da presupposti normativamente
predeterminati, quali la natura delle eccezioni del convenuto, la limitazione
dei mezzi di prova (es. documentali come nel procedimento monitorio) o la manifesta fondatezza delle domande o, infine,
sull'urgenza di provvedere.
Si tratta di un modello ad applicazione generale
alternativo e concorrente ai procedimenti a cognizione piena assoggettati al
giudice monocratico e definiti con sentenza. Strumento sostitutivo pieno perché
finalizzato all'emissione di un provvedimento idoneo al giudicato sostanziale e non limitato ad alcune
tipologie di domande (es. di condanna), ma esteso ad ogni
statuizione come sarà meglio evidenziato nella trattazione della fase
deliberativa.
§ 2 - Fase
introduttiva.
1) - Il procedimento di
primo grado: gli atti introduttivi e le verifiche preliminari
Il procedimento s'introduce con ricorso il quale deve contenere tutti gli elementi indicati nei numeri da
uno a sei dell'art. 163 c.p.c., salvo l'indicazione
dell'udienza di comparizione che sarà fissata dal giudice, e con l'avvertimento al convenuto relativo alle conseguenze
della costituzione tardiva.
Il primo quesito che pone il rinvio ai requisiti dell'art.
163 (e non all'art. 163 bis in quanto palesemente incompatibile con la struttura della
fase introduttiva del procedimento) è se alla parte sia consentito chiedere
l'abbreviazione dei termini di comparizione ove il giudice, per esigenze
organizzative interne, abbia notevolmente superato la vacatio minima di almeno trenta giorni ovvero se tale istanza possa qualificarsi inammissibile de
plano per l'incompatibilità con
il rito adottato[10].
Fin dalle prime riflessioni relative all'applicazione
pratica del procedimento si evidenzia l'esigenza primaria della fissazione di
prassi omogenee.
Nel ricorso il giudice ha due vincoli temporali,
esclusivamente finalizzati a non comprimere ingiustificatamente il diritto di
difesa ma, come già osservato, non ha limiti nella
determinazione cronologica dell'udienza di comparizione; l'omissione è opportuna, in considerazione dell'esito che
avuto la norma, contenuta nel terzo comma dell'art. 415 c.p.c.
Deve concedere, come già
osservato, un termine dilatorio di comparizione al convenuto di
almeno trenta giorni (non liberi)
prima della data fissata
per la sua costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima
dell'udienza.
A seguito della presentazione del ricorso, coincidente con
la costituzione dell'attore, così come stabilito nell'art. 702
bis secondo comma c.p.c., si forma il fascicolo d'ufficio e si
provvede alla designazione del giudice.
La norma prospetta un modulo organizzatorio valido
esclusivamente per i tribunali non suddivisi in sezioni, prevedendo che il
presidente del tribunale designi il magistrato; la disposizione deve essere, ovviamente, adattata ai
tribunali suddivisi per sezioni mediante l'applicazione dell'art. 168
bis, primo comma, ultima parte, c.p.c. In
questa situazione saranno i presidenti delle singole sezioni, dopo
l'assegnazione del fascicolo secondo i criteri tabellari, a designare il singolo
magistrato. Anche i comma secondo e terzo dovrebbero trovare applicazione,
trattandosi di norme di organizzazione interna degli affari, mentre risultano
incompatibili con l'introduzione della controversia con il ricorso il quarto e
quinto comma del medesimo articolo.
L'inosservanza del termine dilatorio minimo di comparizione
dovrebbe determinare la nullità sanabile della vocatio in
jus [11],
mentre, in caso di nullità della notificazione del ricorso e del
decreto cui segua la mancata costituzione del convenuto, dovrebbe essere disposta
la rinnovazione dell'incombente entro un termine perentorio.
L'inosservanza del termine dovrebbe
determinare, ex art. 291, ultimo
comma, c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e
l'estinzione del procedimento.
Si deve segnalare un'opinione parzialmente
contraria[12] che ritiene invece sanzionabile con l'improcedibilità del
ricorso l'omessa notificazione o la sua giuridica inesistenza. L'applicazione
del regime di sanatoria delle nullità degli atti introduttivi, regolato
dall'art. 164 c.p.c., pone, effettivamente, qualche problema di adattamento alla
peculiarità delle scansioni procedimentali del nuovo rito sommario.
In particolare, premessa l'incontestata applicabilità del
predetto regime giuridico agli atti introduttivi del procedimento
sommario, è opportuno porsi il problema della loro rilevabilità. Seguendo la scansione dettata dal primo e secondo comma
dell'art. 702 ter c.p.c., il giudice, qualora declini la propria competenza
o ritenga inammissibile la domanda, provvede in via del tutto
preliminare.
Nello stesso segmento temporale decide sulla compatibilità
del rito prescelto dall'attore rispetto alla complessità della controversia.
Ne dovrebbe conseguire il differimento delle disposizioni
relative all'integrazione o alla sanabilità degli atti introduttivi alla
successiva udienza ex art. 183 c.p.c. ma la linearità di questa
soluzione si scontra con
l'eventualità che la scelta del
giudice sia fondata su elementi
incompleti se non fondata su una corretta instaurazione del contraddittorio,
effettuata mediante l'esame della costituzione dei terzi chiamati e la completa
formulazione degli atti introduttivi.
Potrebbe pertanto reputarsi opportuna l'anticipazione delle
verifiche preliminari prima dei provvedimenti ex art 702 ter c.p.c. ed in particolare prima della scelta relativa al
binario su cui far proseguire il procedimento.
Entrambe le soluzioni sono ammissibili, ma non può non
sottolinearsi che l'anticipazione delle verifiche contrae i tempi d'integrazione
e rinnovazione degli atti ed impone al terzo chiamato tempi molto ridotti di
costituzione.
Peraltro dall'esame delle disposizioni contenute
negli artt. 702 bis e ter, la sequenza prevista dal legislatore sembra fondarsi,
quanto meno con riferimento alla completa instaurazione (soggettiva) del
contraddittorio, sull'anticipazione dell'attività rivolta alla chiamata del
terzo ad opera del convenuto, con differimento d'udienza, e sulla successiva
valutazione del "peso" della controversia. Se così è, anche le verifiche di cui agli artt. 164 e 291 c.p.c.
dovrebbero essere eseguite in tale fase. La mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza
fissata con decreto dal giudice ha dato luogo ad opinioni diverse, secondo
quanto emerge dai dibattiti che si sviluppano on line
[13], essendo emersi orientamenti favorevoli
sia alla declaratoria di estinzione del procedimento,
analogamente a quanto accade per i procedimenti cautelari, sia ad
una pronuncia
d'improcedibilità, sia infine
all'applicazione della generale disciplina dell'art. 181 e 309 cod. proc. civ.
La vocazione al giudicato del giudizio che venga trattato attraverso il modello
del procedimento sommario porterebbe a preferire l'ultima delle soluzioni anche
in considerazione della sua minore incidenza sul complessivo carico delle spese
di lite in caso di dimenticanza colpevole od incolpevole.
Per completare l'esame dell'attività processuale che
precede l'effettiva trattazione della causa, rimane da valutare l'ammissibilità
della chiamata in causa del terzo da parte dell'attore.
Al riguardo, premesso che conformemente all'unanime indicazione della
dottrina[14], la previsione del quinto comma dell'art. 702
bis c.p.c. che riguarda la chiamata in causa del terzo ad
opera del convenuto, deve essere integrata nel senso di ritenere ammissibile non
solo la chiamata del terzo a garanzia ma anche quella generalmente fondata sulla
"comunanza" di causa[15], è necessario stabilire quali siano i limiti, anche
temporali di ammissibilità, della chiamata in causa dell'attore.
Al riguardo non sembrano esserci problemi a ritenere,
simmetricamente alla posizione del
convenuto, che non possa escludersi l'ammissibilità della chiamata in
causa richiesta dall'attore quando ve ne siano le condizioni di
legge, salva la valutazione della compatibilità del procedimento
semplificato con un procedimento a pluralità di parti.
Ma, a parte questo rilievo di carattere generale, credo sia
opportuno che:
a) la chiamata di terzo ad opera
dell'attore, in quanto non ammissibile
indiscriminatamente, ma soltanto se giustificata dalle difese del
convenuto,
debba essere richiesta al più
tardi nella prima udienza di comparizione, fissata dal giudice
nel decreto notificato
insieme al ricorso, attesa la rigida
conformazione della fase introduttiva del procedimento
sommario;
b) in caso di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. determinata dalla scelta del rito
ordinario possa essere richiesta e
scrutinata anche nelle verifiche
preliminari di tale udienza, simmetricamente a quanto sostenuto per l'eventuale
integrazione o rinnovazione degli atti introduttivi ex art. 164 c.p.c.;
c) tendenziale inammissibilità della partecipazione di terzi
titolari di una propria autonoma legittimazione a partecipare al giudizio nel
corso successivo del procedimento sommario ed eventuale passaggio al rito
ordinario se la pluralità di parti sia giustificata dall'esigenza di evitare la
contraddittorietà di giudicati;
d) astratta ammissibilità dell'intervento ad
adiuvandum in quanto non idoneo ad
affaticare la cognizione del giudice.
2) - la chiusura
della fase introduttiva del procedimento sommario: i provvedimenti d'incompetenza e le
evenienze processuali non previste dall'art. 702 ter c.p.c. : il difetto
di giurisdizione
Secondo quanto stabilito nell'art. 702 ter, primo comma, c.p.c., il giudice
declina la propria competenza con ordinanza, incontestatamente (ed
esclusivamente) impugnabile con il regolamento necessario di competenza (art. 42
c.p.c.). Il provvedimento d'incompetenza deve contenere il provvedimento di
riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Anche il difetto di giurisdizione, qualora sia scrutinabile
senza necessità di alcun accertamento complesso, può essere dichiarato
con ordinanza prima della trattazione del procedimento sommario e, analogamente
al provvedimento sull'incompetenza, deve, in virtù dell'art. 59 della L. n. 69 del 2009,
indicare il giudice nazionale munito di giurisdizione e disporre
la
translatio judicii[16]. Il primo interrogativo da porsi riguarda l'ammissibilità
del regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione,
ove si ritenga compatibile con la
natura del rito una decisione sulla giurisdizione e
conseguentemente
ammissibile l'adozione di un
provvedimento impediente i rito di tale natura, in limine alla trattazione del procedimento sommario.
La risposta, alla luce dell'orientamento anche di recente
confermato dalla Suprema Corte[17], dovrebbe essere negativa, in quanto si tende ad impedire
il ricorso al regolamento preventivo ogni qual volta vi sia una pronuncia che
chiude il procedimento anche se non di merito come accade con il provvedimento
che declina la giurisdizione. Deve però osservarsi che l'orientamento si è
consolidato in un sistema che non consentiva la translatio
judicii e si riferiva a provvedimenti assunti in forma di sentenza. Peraltro c'è da osservare
che il terzo comma dell'art. 59 della L. n. 69 del 2009 stabilisce che
"restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di
giurisdizione" e che un provvedimento che declina la giurisdizione chiude
il procedimento davanti al giudice adito, tanto che dovrebbe contenere anche la
statuizione sulle spese di lite.
Se così è, può escludersi il
ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione in quanto strumento
finalizzato a risolvere la questione di giurisdizione nel corso di un
procedimento e non in una fase di quiescenza.
Rimane comunque da stabilire quale sia la modalità
d'impugnazione dell'ordinanza con la quale il giudice, senza aver
preventivamente mutato il rito in ordinario, dichiari il proprio
difetto di giurisdizione. L'alternativa si pone tra l'appello
ex art. 702 quater c.p.c. ed il ricorso
ex art. 111 Cost. davanti alla Corte di
Cassazione.
Per quanto riguarda l'appello sembra insuperabile
l'ostacolo testuale costituito dal combinato disposto dell'art. 702
ter, sesto comma e dell'art. 702 quater, primo comma. Dalla lettura delle due disposizioni si
evince che possono essere impugnati in appello soltanto i provvedimenti sommari
di merito e non quelli che definiscono esclusivamente in rito la
causa[18].
Residuerebbe, di
conseguenza, soltanto il ricorso ex art. 111 Cost davanti alla Corte di Cassazione, dovendosi
escludere per manifesta incostituzionalità la soluzione che esclude la
sindacabilità dell'ordinanza che pronuncia sul difetto di giurisdizione.
Peraltro, si deve evidenziare come
il problema dell'impugnabilità delle eventuali pronunce impedienti in rito non
sia stato affrontato dal legislatore. Si pensi ad un'azione soggetta ad un
termine di decadenza[19] od al rilievo di un vizio
degli atti introduttivi ritenuto, anche erroneamente,
inemendabile[20].
Certamente l'inammissibilità per tardività non può rimanere
priva di un controllo da parte del giudice superiore, mentre per gli altri
vizi della vocatio in jus e dell'editio
actionis
può pensarsi anche ad un
regime (non escluso dal complesso delle norme) di generale
riproponibilità del
ricorso. Qualora l'ordinanza
contenga la statuizione sulle spese, ugualmente dovrà porsi il problema
dell'impugnabilità.
Al problema, auspicabilmente di scarsa attuazione pratica,
si possono proporre le seguenti soluzioni :
a) estensione dell'appello anche alle ordinanze diverse
dall'accoglimento o rigetto nel merito. E' probabile che questa sia la soluzione
che potrà indicare la
Corte di Cassazione
eventualmente investita della questione ex art. 111 Cost., così come accaduto per i provvedimenti
cautelari, ritenuti dopo l'intervento nomofilattico della
Cassazione[21], tutti esclusivamente
reclamabili, indipendentemente dalla natura e dal contenuto delle
statuizioni;
b) intervento chiarificatore
della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363, quarto comma
c.p.c., la quale, in sede di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso
ex art. 111 Cost., escluda che il giudice
in sede di udienza di prima comparizione nel procedimento sommario possa emanare
provvedimenti preliminari o pregiudiziali diversi da quelli indicati espressamente nell'art. 702
ter c.p.c. dovendo altrimenti procedere al mutamento del
rito; ovvero, con un'interpretazione costituzionalmente orientata,
estenda l'ambito di applicazione dell'appello;
c) ammissibilità, in queste fattispecie,
ed in particolare in sede di difetto di giurisdizione, del ricorso
ex art. 111 Cost.
3)- I provvedimenti
d'inammissibilità.
Se il ricorso non ha ad oggetto una domanda che rientri tra quelle indicate nell'art. 702
bis c.p.c., ovvero sia di competenza del tribunale in
composizione collegiale, la norma prevede l'emissione di un'ordinanza non
impugnabile d'inammissibilità.
La previsione, coordinata con l'ultimo comma dell'art. 702
ter c.p.c. ai sensi del quale "il giudice provvede in ogni
caso sulle spese del procedimento ai sensi degli artt. 91 e
seguenti", pone il problema
dell'impugnabilità del provvedimento sulle spese[22], essendo difficilmente sostenibile, - anche alla luce dei principi generali in materia di
obbligatoria statuizione sulle spese in caso di provvedimento che chiude un
procedimento giurisdizionale
- che la pronuncia
d'inammissibilità non debba prevedere a carico dell'attore la rifusione delle
spese in favore del convenuto costituito. Né pare meritevole di accoglimento la
soluzione che imporrebbe, in contrasto con il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, di promuovere un autonomo procedimento per il
riconoscimento delle spese.
Si deve, pertanto, ritenere che, anche in questo
caso, si pongano i problemi
d'individuazione del corretto mezzo d'impugnazione evidenziati per le pronunce
relative al difetto di giurisdizione ed a quelle che si chiudono
in rito.
Peraltro il problema potrebbe complicarsi nel caso in cui
la pronuncia d'inammissibilità non riguardi una causa rimessa alla competenza
del tribunale in composizione collegiale, ma una domanda
assoggettata ad altro rito speciale (rito del lavoro, opposizione a decreto ingiuntivo etc.).
In questo caso, se il giudice non
ritiene compatibile con il nuovo rito sommario il procedimento speciale relativo
alla domanda proposta, formula un provvedimento d'inammissibilità
ovvero, con un'interpretazione estensiva, ma
opportuna, del parametro della complessità della
controversia, dispone il corretto incardinamento del procedimento verso
il binario processuale che gli è proprio? La scelta tra le due opzioni non è
priva di conseguenze pratiche, in quanto la pronuncia
d'inammissibilità ripropone i problemi d'impugnabilità già
affrontati; e, come già evidenziato,
nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo od in altri procedimenti
soggetti ad un termine di decadenza riguardante la loro proponibilità, anche i
ben più rilevanti problemi della non riproponibilità dell'azione, ovvero, nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, del
passaggio in giudicato del provvedimento monitorio.
4) - Il
provvedimento di mutamento del rito.
Minori problemi applicativi pone il provvedimento
disciplinato dall'art. 702 ter, terzo comma, c.p.c. di fissazione
dell'udienza
ex art. 183 c.p.c.
La scelta del giudice è ampiamente discrezionale e non
sindacabile. Il parametro dell'istruzione non sommaria fotografa una conseguenza
senza indicarne cause. Ne consegue che, al di là, dei lodevoli sforzi
sistematici di qualificazione giuridica del procedimento variamente ritenuto:
assimilabile ai provvedimenti sommari non cautelari in primo
grado[23]; a cognizione piena ma semplificata[24] quanto meno in primo grado, assumendo nel secondo grado la
caratteristica di un procedimento ordinario a cognizione piena; di carattere
misto od ibrido in quanto fondato sulla predeterminazione normativa rigida della
fase introduttiva e dalla destrutturazione della fase
istruttoria[25], non si può ritenere che il giudice sia vincolato da
parametri diversi da quello della complessità della controversia i cui indici
solo esemplificativamente possono
indicarsi :
a) oggetto originario del processo e fatti costitutivi della
domanda;
b) impostazione del sistema difensivo del
convenuto;
c) valutazione delle eventuali domande riconvenzionali e di
quelle formulate nei confronti dei terzi :
d) valutazione di sintesi relativa alla semplicità della
controversia.
A questa elencazione può
aggiungersi la manifesta fondatezza o infondatezza della o delle domande
proposte[26].
Nonostante gli sforzi
esemplificativi non è agevole definire astrattamente quando una controversia
possa qualificarsi complessa, ma si può ragionevolmente presumere che le controversie
complesse siano in numero superiore di quelle che consentono l'accesso al rito
semplificato.
La superfluità
dell'istruzione probatoria è un indice rilevante quando non si accompagni alla
necessità di decidere una questione di diritto su cui incidono una pluralità di
fonti non solo interne o su cui si è creato un contrasto di orientamenti.
Peraltro, anche la previsione di
un'istruzione probatoria orale limitata ad un numero esiguo di testi, su
limitate circostanze di fatto, può rientrare nella categoria dell'istruzione
semplificata. Spostando la riflessione sulla "complessità della
controversia", dalla fase istruttoria
in senso stretto a quella della trattazione delle questioni di diritto ed alla
fase deliberativa, è opportuno evidenziare che il potere discrezionale del
giudice di definire le scansioni del procedimento riguarda anche la fase
decisionale, in particolare sotto il profilo dell'autorizzazione al deposito di
memorie difensive[27]. Pertanto, nel caso in cui le questioni di diritto siano
realmente complesse o si ponga il problema della scelta tra opzioni
interpretazioni difformi riguardanti novità normative, si ritiene che le
esigenze di un adeguato sviluppo dialettico del contraddittorio non siano
compatibili con la semplificazione del rito.
Nello stesso tempo,
quando la soluzione della controversia risieda, invece, su orientamenti
consolidati, l'utilizzo del canale semplificato è del tutto auspicabile,
soprattutto se si utilizza il modello, altrettanto semplificato, della
motivazione per relationem , così come previsto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., in
vigore, unitamente al novellato articolo 132 c.p.c.,
che, dal 4 luglio 2009,
non richiede più l'esposizione dello svolgimento del processo.
La menzione
della
motivazione
per relationem apre il problema che
verrà affrontato nel paragrafo destinato alla fase deliberativa,
dell'individuazione della disciplina processuale applicabile al provvedimento
sommario di merito.
La scelta dell'ordinanza,
senz'altro dettata dalla maggiore celerità di redazione del provvedimento, deve,
infatti, essere compatibile con l'idoneità del provvedimento finale al passaggio
in giudicato e con la previsione espressa (art. 702 ter, settimo comma, c.p.c.) dell'obbligatoria statuizione
sulle spese, oltre che della trascrivibilità del provvedimento finale.
Si dovrà, pertanto,
cercare di comprendere se all'ordinanza che chiude nel merito il procedimento
sommario, siano applicabili, come sembra dall'espresso richiamo agli artt. 91 e
seguenti, contenuto nel citato settimo comma dell'art. 702 ter, le nuove norme sulla responsabilità aggravata
nonché
l'art. 614
bis c.p.c. relativo alla previsione della fissazione di una
somma da pagare per il soccombente commisurata alla durata della violazione
degli obblighi di attuazione conseguenti ad un provvedimento decisorio di
condanna.
La valutazione di
compatibilità deve riguardare anche la nuova formulazione dell'art. 120 c.p.c.
relativa all'applicabilità generale della misura, di carattere riparatorio,
della pubblicazione della sentenza su testate giornalistiche, radiofoniche,
televisive o siti internet.
La trascrivibilità del
provvedimento porrà infine il problema dell'adattabilità di un modello di
provvedimento privo di un sistema di pubblicazione come l'ordinanza, con il
sistema di pubblicità relativo alla trascrizione ed il conseguente problema
dell'applicazione analogica dell'art. 133 c.p.c.
In conclusione, la scelta
del rito semplificato, una volta assunta, si dipana lungo tutto l'iter
procedimentale il quale, anzi, dovrebbe volgere rapidamente verso le battute
finali per essere coerente con il modello strutturale e funzionale su cui si
fonda.
Esiste, pertanto, un
ineliminabile tasso di soggettività nella scelta del giudice che può essere
temperato mediante l'elaborazione, attraverso i protocolli predisposti in molti
tribunali dagli osservatori della giustizia civile, di un catalogo di tipologie
di controversie cui sia applicabile il procedimento sommario, distinte non solo
per materia (cd. controversie seriali), ma anche alla stregua di fattori di
complessità derivanti dalla valutazione dell'entità degli incombenti istruttori
o della pluralità di parti o di domande.
Nei tribunali articolati
per sezioni possono essere enucleate tipologie di controversie per ciascuna
delle materie della sezioni sulla base della loro semplicità o della serialità
delle decisioni, mentre sembra più complicato standardizzare in via
predeterminata le controversie sulla base della limitatezza o complessità
dell'istruttoria.
Il canale del
procedimento sommario potrebbe, infine, essere adottato per tutte le
controversie contumaciali.
Peraltro, la scelta del
procedimento sommario non può, contrariamente a quella alternativa del rito
ordinario, ritenersi irreversibile. Non sono da escludersi complicazioni
endoprocedimentali non prevedibili nella fase introduttiva sia sotto il profilo
della pluralità di parti (si pensi, nelle cause relative a diritti reali, anche
molto semplici come alcune domande di usucapione, la scoperta dell'esistenza di
una pluralità di litisconsorti emersi in corso di causa), sia sotto il profilo
di sopravvenute esigenze istruttorie (in particolare consulenze tecniche
d'ufficio).
Del resto non vi è nessun
impedimento normativo a convertire il rito in ordinario in una fase successiva,
potendosi tendenzialmente[28] conservare l'attività processuale già espletata, in quanto
finalizzata all'emissione di un provvedimento che, come quello conclusivo del
procedimento ordinario, è idoneo al giudicato.
Certamente questa
evenienza processuale deve essere davvero residuale e ridursi a casi limite ma non se ne può escludere
l'ammissibilità. Al fine di evitare
l'utilizzo del procedimento sommario da parte dell'attore per comprimere le
facoltà difensive del convenuto, da parte di alcuni tribunali viene anticipata,
ove possibile, al momento dell'adozione del decreto di fissazione della prima
udienza l'opzione contraria alla scelta del rito sommario, accompagnata dalla
concessione di termini di costituzione e comparizione per il convenuto coerenti
con quelli del procedimento a cognizione piena (ex art. 163 bis, 166 e 167
c.p.c.).
Il netto favore
legislativo verso l'utilizzo diffuso del procedimento sommario si coglie non
solo nella previsione di questo procedimento come uno dei tre modelli entro i
quali far confluire la eccessiva variegazione di riti provenienti dalle leggi
speciali, ma anche dalla norma contenuta nel quarto comma dell'art. 702
ter, c.p.c. secondo la quale il giudice, se ritiene che la
domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dal convenuto non sia
assoggettabile, per la sua complessità, al procedimento sommario, ne
dispone la separazione.
A parte questa funzione
promozionale ed esortativa rivolta verso gli operatori del processo a cercare di
raggiungere l'obiettivo della ragionevole durata del processo con le armi della
tecnica processuale, la norma desta molte perplessità.
La prima,
è di carattere logico.
Non è facile prevedere
che una domanda riconvenzionale, caratterizzata dalla comunanza della situazione
o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le pretese delle
parti[29] o dalla medesima relazione sussistente tra domanda
riconvenzionale ed eccezione dell'altra parte, possa essere trattata
autonomamente in un procedimento separato, senza determinare un virtuale
contrasto o una virtuale contraddittorietà di giudicati.
Deve, pertanto,
concludersi che la norma attribuisce
al giudice la facoltà ma non l'obbligo di separare i procedimenti e di
trattenere nell'alveo del procedimento sommario la causa principale o la sola
riconvenzionale. Ma se è così la disposizione è pleonastica.
Lo strumento processuale
della riunione o separazione dei giudizi in funzione della razionalità e
dell'economia del processo costituisce parte integrante dei poteri organizzatori
del giudice della cognizione di merito. La netta propensione verso la riunione
dei procedimenti relativi a cause connesse è stata ribadita anche dai più
recenti orientamenti della Corte di Cassazione[30]. In particolare la Corte ha sottolineato che attraverso la riunione si realizza
oltre che l'economia e il minor costo nei giudizi anche la certezza del diritto.
Ne consegue l'esigenza di un'applicazione molto cauta del quarto comma dell'art.
702 ter, da escludersi ogni qual volta il nesso di pregiudizialità
dipendenza o di alternatività tra domanda principale e riconvenzionale, e più in
generale tra cause connesse, determinerebbe il rischio di giudicati
contraddittori o contrastanti[31], oltre che una probabile duplicazione di attività
difensiva ed istruttoria.
Non sembrano invece ravvisabili ostacoli all'applicazione
dello strumento della riunione dei procedimenti sommari connessi, ad esempio per
identità del titolo e dell'oggetto, tenuto conto del più che probabile utilizzo
di questo canale processuale per le cause seriali.
§ 3 - La fase istruttoria.
Lo svolgimento
dell'istruzione probatoria relativa al procedimento sommario è oggetto di una
previsione scarna e sostanzialmente riproduttiva dell'art. 669
sexies, primo comma, c.p.c.
Il legislatore stabilisce
che "alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti d'istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del
provvedimento richiesto".
Ne emerge un quadro
normativo a maglie larghe caratterizzato da una radicale deformalizzazione dello
svolgimento dell'istruzione probatoria, come è stato sottolineato da tutti i
commentatori[32].
Si ritiene, tuttavia,
opportuno, cercare di definire i confini dei poteri delle parti e del giudice
all'interno di esso e, in particolare, evidenziare entro quale misura operi il
principio dell'atipicità dell'assunzione delle prove costituende, di provenienza
cautelare.
I poteri istruttori del
giudice sono delimitati dall'allegazione dei fatti costitutivi ed impeditivi
formulata dalle parti negli atti introduttivi. Non è ammissibile da parte del
giudice un'autonoma estensione del thema
decidendum né in ordine a nuove
domande, né in ordine a fatti non allegati e dedotti dalle parti né si può configurare un
ampliamento dei poteri istruttori del medesimo rimanendo, anche all'interno di
questo rito, pienamente operante l'art. 115 c.p.c.
La mancanza di un'udienza
di trattazione entro la quale cristallizzare le posizioni delle parti
sembrerebbe aprire la possibilità di un'allegazione successiva dei fatti rilevanti ai fini
del giudizio, non essendo espressamente previste preclusioni diverse da quelle
fissate negli atti introduttivi. In più, il giudice sembra limitato solo dalla
rilevanza dei mezzi di prova (sui fatti allegati) nella determinazione delle
scelte riguardanti le istanze istruttorie indotte dalle parti. L'interrogativo,
conseguentemente, riguarda l'esistenza di un limite temporale
invalicabile desumibile in via
sistematica nell'allegazione dei
fatti e nella indicazione dei mezzi istruttori nel nuovo procedimento sommario. Le due diverse facoltà
difensive non possono essere trattate unitariamente. Certamente, al giudice, come nel procedimento ordinario, rimane il
potere di rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato (il pagamento; la
nullità di un contratto o di una clausola; l'invalidità derivante da un
difetto di forma) nei
limiti della manifestazione del potere di allegazione (e del diritto alla prova)
delle parti ma non è di agevole comprensione fino a quando le parti possono
incidere sulla determinazione del thema decidendum e
probandum Esclusa,
incontestatamente, l'ammissibilità di domande diverse da quelle formulate negli
atti introduttivi (salva la limitata estensione dovuta alla chiamata del terzo
nei limiti in cui tale facoltà si ritenga compatibile con il rito semplificato)
e ritenuta la tendenziale concentrazione in un'unica udienza delle incombenze
istruttorie, può ritenersi senz'altro esaurito il potere assertivo e istruttorio
delle parti con il passaggio alla fase deliberativa. Più complesso si presenta
il problema delle
eventuali nuove
allegazioni dei
fatti che non sia dettata
dalla domanda riconvenzionale del convenuto o dalla costituzione del terzo chiamato introdotte attraverso la
formulazione dei mezzi istruttori. In questo caso, in mancanza di preclusioni
espresse, nel rispetto del contraddittorio, il giudice sarà tenuto a valutare la
rilevanza dei mezzi di prova e no la loro ammissibilità in mancanza
dell'espressa previsione di un regime di decadenza, non ravvisandosi altrimenti
alcuna differenza con il procedimento a cognizione piena proprio con riferimento
alla fase in cui questa differenza dovrebbe manifestarsi con maggiore evidenza.
La semplificazione, pertanto, dovrà in qualche modo riguardare anche
l'articolazione temporale dei poteri delle parti e, comunque, si dovrà
manifestare, a pena del fallimento del nuovo strumento, nella necessaria
concentrazione in poche battute procedimentali dell'intero iter procedimentale.
Il
problema,
tuttavia, si complica alla luce
dei nuovi principi codificati dalla L. n. 69 del 2009 nell'art. 115, primo
comma, relativo al rilievo probatorio dei fatti non contestati e nel secondo
comma dell'art. 101 riguardante la doverosità dell'attivazione del
contraddittorio da parte del giudice nel caso in cui la decisione della causa
dipenda da una questione rilevabile d'ufficio non emersa nel procedimento.
Al riguardo, l'obbligo di
sollecitare l'esercizio del diritto di difesa, previsto nell'art. 101 c.p.c. è
incontestatamente applicabile anche al procedimento sommario, trattandosi di un
principio che discende direttamente dalla costituzionalizzazione del "giusto
processo" contenuta nell'art. 111 Cost.
Sull'operatività del
novellato art. 111 c.p.c. è, invece, necessario svolgere qualche considerazione.
Infatti, in mancanza di
un'udienza di trattazione, entro la quale
consumare, a pena di decadenza, i poteri di allegazione e contestazione dei
fatti, come potrebbe la decisione fondarsi sul principio di non contestazione?
Quando matura, per la parte costituita, lo sbarramento temporale relativo
all'onere di specifica contestazione dei fatti?
Non è agevole trovare una
risposta adeguata in quanto la prima udienza del procedimento sommario,
potenzialmente conclusiva del procedimento, ha un contenuto aperto e non
riconducibile ad una sequenza procedimentale predeterminata.
Si dovrebbe concludere
che tale principio operi solo nel giudizio a cognizione piena per entrambe le
parti e che il giudice non possa fondare la propria decisione sulla mancata
contestazione di fatti allegati
dall'attore da parte del convenuto
in comparsa di risposta. Non possono, infatti, desumersi a carico del convenuto
decadenze diverse da quelle espressamente codificate e richiamate nell'art. 702
bis, quarto comma, c.p.c.
La semplificazione della
fase istruttoria non può arrivare
fino al punto di escludere la prova dei fatti non contestati dal convenuto, in
comparsa di risposta od in limine della prima udienza sia perché i tempi di articolazione
delle difese per tale parte sono significativamente contratti,
sia perché non si ravvisa un inequivoco riferimento
normativo, analogo a quello derivante dagli art. 166, 167 e 183 c.p.c., per il
procedimento a cognizione piena, sulla base del quale desumere l'esistenza di un obbligo di specifica contestazione dei
fatti che dovrebbe consumarsi a pena di decadenza alla prima udienza del
procedimento sommario, non potendosi attribuire alla locuzione
"sentite le parti" un significato più ampio di quello che testualmente
ha.
Analoghi interrogativi si
pongono con riferimento alle decadenze che possono verificarsi in sede di
assunzione delle prove costituende ex artt. 208 c.p.c. e 104, primo
comma, disp. att., c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009.
Al riguardo è opportuno
evidenziare :
a) non dovrebbe essere necessaria una formale intimazione dei
testimoni, ma il giudice può stabilire che l'istruzione probatoria si
svolga in un'unica udienza, all'esito della quale si proceda direttamente alla
fase deliberativa, salva, ovviamente la rimessione in termini ove ne ricorrano i
presupposti di legge;
b) l'ingiustificata comparizione di un testimone all'interno
di un procedimento che deve procedere celermente, produrrà le conseguenze
probatorie derivanti da tale omissione, essendo rimessa al potere officioso del
giudice stabilire se procedere oltre o disporne l'accompagnamento
coattivo;
c) la scelta del procedimento sommario è incompatibile con
un'istruzione probatoria scandita su più udienze o caratterizzata da una
molteplicità di fatti contrastanti di cui fornire la prova. Il potere officioso
del giudice si esprimerà in particolare nell'eliminazione rigorosa delle istanze
istruttorie sovrabbondanti, non potendo tradursi in una funzione sostitutiva
dell'onere probatorio a carico delle parti;
d) La previsione testuale "atti d'istruzione
rilevanti" invece che
"indispensabili" come indicato nell'art. 669 sexies c.p.c. e negli artt. 345 e 437 c.p.c., non accentua né
diminuisce il potere del giudice di semplificare l'istruzione probatoria del
procedimento sommario eliminando formalità non necessarie ai fini
dell'accertamento dei fatti e riducendo gli incombenti a quelli effettivamente
necessari. All'interno della cornice costituzionale del rispetto del
contraddittorio e, con riferimento alla fase istruttoria, del principio
dell'effettiva parità delle armi nella formulazione delle istanze istruttorie e
nell'assunzione delle prove (per esempio privilegiando in questa tipologia di
procedimenti, il principio dell'unicità e contestualità della
prova), si può procedere ad un'effettiva deformalizzazione dello
svolgimento dell'istruttoria che, solo se limitata ad un'unica e non complessa
sequenza procedimentale, risulta davvero compatibile con il procedimento
sommario;
e) Tendenzialmente incompatibile con la scelta del
procedimento sommario è l'esigenza di procedere ad un accertamento tecnico,
anche se non può desumersi dal sistema processuale alcun espresso divieto. La
compatibilità potrebbe, però, riemergere, in caso di procedimenti riuniti quando
l'oggetto e il titolo di ciascuna causa siano identici e sia sufficiente
procedere ad un'unica consulenza tecnica.
§
4 - la fase deliberativa e il procedimento d'appello
Il provvedimento
conclusivo del procedimento sommario, di rigetto o di accoglimento, è espresso
in forma d'ordinanza così come i provvedimenti d'incompetenza, inammissibilità e
conversione del rito già esaminati.
Per il provvedimento di
merito il legislatore però detta una disciplina normativa più dettagliata che,
però, non ha mancato di determinare interpretazioni non univoche riguardanti in
particolare, l'idoneità al giudicato del provvedimento di
rigetto[33] e l'impugnabilità con l'appello di tale
provvedimento[34].
Le disposizioni che
riguardano l'ordinanza con la quale il giudice definisce nel
merito il procedimento
sommario sono:
- l'ultima parte del
quinto comma dell'art. 702 ter, c.p.c. ai sensi del quale "il giudice provvede con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande";
- il successivo sesto
comma nel quale è stabilito che "l'ordinanza è
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale e per la trascrizione";
- ed infine l'art. 702
quater, c.p.c. che attribuisce gli effetti del giudicato
sostanziale all'ordinanza "emessa ai sensi del sesto
comma dell'art. 702 ter c.p.c."
Da questa sequenza
normativa, non del tutto perspicua, sono state desunte due conseguenze: la prima, più radicale che sia appellabile solo la
pronuncia di accoglimento, in quanto l'art. 702
quater, primo comma, si riferisce soltanto
all'ordinanza provvisoriamente esecutiva o trascrivibile, ovvero ad un
provvedimento che non può che essere di accoglimento (di condanna, costitutivo o
dichiarativo).
La tesi desta qualche
perplessità in ordine alla sua compatibilità costituzionale perché priva di
qualsiasi stabilità di effetti la pronuncia di rigetto, vanificando l'attività
procedimentale svolta dal giudice e dalle parti con adeguata
esplicazione del
contraddittorio,
postulando,
infine, la riproponibilità della
domanda nelle forme della cognizione piena ed astrattamente anche sommaria, in quanto non vi sarebbero
rispetto alla proposizione di una domanda con rito sommario nemmeno i vincoli,
peraltro blandi, imposti dall'art. 669 septies
c.p.c., per il provvedimento cautelare.
Ma ugualmente non
condivisibile è la tesi dell'appellabilità secundum eventum
litis.
L'elemento testuale
derivante dal richiamo dell'art. 702 quater al solo sesto comma dell'art. 702 ter si può agevolmente superare considerando che il sesto
comma dell'art. 702 ter è una specificazione del quinto comma
il
quale individua, in via
generale, nell'ordinanza il provvedimento che definisce il merito.
I due
comma dovrebbero essere letti
in sequenza in modo da trarne l'unica interpretazione logica e
costituzionalmente coerente : il provvedimento che definisce il merito è
l'ordinanza ; quando ne ricorrono le
condizioni è provvisoriamente esecutiva e trascrivibile. E' comunque sempre
provvisoriamente esecutiva la pronuncia sulle spese che non può non conseguire
anche al provvedimento di rigetto.
Con questa lineare
interpretazione delle disposizioni esaminate non s'incontrano ostacoli
interpretativi all'estensione dell'appello anche al provvedimento di rigetto, in
ordine al quale, nella soluzione contraria, rimarrebbe il problema della ricerca
di un adeguato strumento d'impugnazione per la statuizione sulle spese e la
necessità di selezionare, all'interno di un'unica
statuizione di accoglimento parziale, ciò che può essere
impugnato da ciò che non
può esserlo, con effetti davvero
irrazionali.
Gli stessi gravi problemi
si porrebbero con la limitazione del giudicato al solo provvedimento di
accoglimento.
Sembra, in
conclusione, più ragionevole ritenere che la pronuncia di rigetto e di
accoglimento passi in giudicato, ove non
impugnata, in primo grado o, invece, dopo la pronuncia di secondo grado in
sede d'appello,
una
volta decorso il termine di
cui agli art. 325 e 327 c.p.c., non essendone contestabile la ricorribilità in cassazione al pari
delle altre sentenze
d'appello.
Come è stato ampiamente
sottolineato in dottrina, anche molto severamente[35], il giudizio d'appello è un procedimento a cognizione
piena che dovrebbe essere
disciplinato, salvo quanto
espressamente contenuto
dall'art. 702 quater, c.p.c., dalle norme che regolano il procedimento d'appello con
l'esclusione dei termini per l'impugnazione.. L'atto introduttivo
dovrebbe essere la citazione; la
trattazione dovrebbe avere collegiale, l'istruzione probatoria dovrebbe svolgersi con le forme e l'ampiezza della cognizione
piena.
I problemi applicativi
sono, però, numerosi.
In primo luogo, se ne è
già accennato nel paragrafo dedicato alla fase introduttiva, non è agevole
comprendere se l'impugnazione ex art. 702 quater c.p.c. possa essere estesa alle pronunce di primo grado
riguardanti :
a) la declaratoria di
difetto di giurisdizione,
b) l'inammissibilità per
l'operatività di una questione impediente in rito.
Si è già evidenziato che
tali pronunce non possono rimanere prive del controllo da parte di un giudice
superiore, salvo che non si escluda l'ammissibilità di tali provvedimenti da
parte del giudice del procedimento sommario e non s'imponga in via
interpretativa la conversione del rito.
Un argomento sistematico
a favore dell'estensione dell'appello anche a queste ipotesi può desumersi dal
fatto che il giudice dell'impugnazione potrà assumere in secondo grado
provvedimenti di identico contenuto in tutti i casi in cui il giudice del
sommario abbia superato l'eccezione processuale ed abbia definito il
procedimento nel merito, mentre il giudice di secondo grado, investito dello
specifico motivo di gravame, abbia riformato la sentenza di primo grado proprio sull'esistenza,
negata in primo grado, dell'impedimento alla prosecuzione del
giudizio.
Rimanendo sul piano dei
motivi di censura di natura processuale, deve condividersi
l'opinione[36] relativa all'inapplicabilità degli articoli 353 e 354
c.p.c.
Si deve escludere che il
giudice d'appello possa rimettere la causa al giudice del precedente grado,
attesa la diversa modulazione del rito in primo ed in secondo grado e la
previsione della completezza della cognizione piena solo per il grado d'appello.
Si deve, pertanto, ritenere che in queste ipotesi il giudice d'appello debba
provvedere a rinnovare gli atti invalidi e a decidere nel
merito.
L'altro profilo che ha
generato un ampio dibattito tra i commentatori[37] riguarda la formulazione normativa dei poteri istruttori del
giudice d'appello.
Secondo la norma
"sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando
il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero se la parte
dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile".
Poiché sembra
unanimemente condivisa la qualificazione giuridica del procedimento d'appello
come giudizio a cognizione piena, giustificata dall'esigenza di garantire che ad
una cognizione sommaria o semplificata segua un procedimento caratterizzato
dalla piena esplicazione delle garanzie di difesa in vista dell'idoneità al
giudicato del provvedimento decisorio di primo e di secondo grado, l'apparente
assenza di limiti ai nova istruttori in appello è stata variamente interpretata.
Da un lato si è ritenuto
che al potere di limitare l'ingresso di mezzi di prova in primo grado dovesse
conseguire una maggiore estensione delle facoltà istruttorie delle parti in
appello, con il solo limite della rilevanza; dall'altro ci si è chiesti perché ad una formulazione così
aperta sia seguita la previsione della rimessione in termini, peraltro ormai di
generale applicazione ai sensi del novellato art. 153, secondo comma c.p.c.
L'esigenza di dare un
contenuto logico applicativo alla norma, certamente non perspicua, può essere,
tuttavia, soddisfatta in modo non disagevole.
L'assoggettabilità del
giudizio d'appello alla disciplina processuale del procedimento ordinario di
secondo grado a cognizione piena consente di ritenere applicabili, in quanto
compatibili, non solo le norme processuali proprie del modello da
seguire, ma anche il diritto vivente che deriva dall'esercizio della
nomofilachia della Corte.
Ne consegue che
dall'attributo "rilevanti" invece che "indispensabili", come si riscontra
nell'omologo art. 345 c.p.c., non può farsi discendere l'inoperatività
dell'intera disciplina processuale relativa ai mezzi di prova in appello.
Anche nel procedimento
ex art. 702 quater i poteri istruttori del giudice si fondano esclusivamente
sulle istanze di parti; i nuovi mezzi di prova comprendono quelli richiesti e
non accolti nel primo grado di giudizio.
Rispetto a tale categoria
d'istanze istruttorie, si può agevolmente applicare il parametro della rilevanza,
analogamente a quanto accade nel giudizio d'appello che segue ad un procedimento
a cognizione piena.
Con riferimento, invece,
ai mezzi di prova effettivamente formulati per la prima volta in appello, la
loro ammissibilità dovrebbe essere rigorosamente fondata sui criteri di
ammissibilità elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, il
giudice non può aprire illimitatamente l'istruzione probatoria nel secondo grado
anche in ordine ai mezzi di prova che le parti avrebbero avuto la piena
disponibilità di dedurre in primo grado, solo perché nel
procedimento sommario l'istruzione probatoria ha natura semplificata.
In conclusione il
Collegio non dovrebbe ammettere prove costituende o documentali eziologicamente
giustificate solo dalla peculiarità dell'esito del primo
grado, se la parte ne ha omesso la deduzione colpevolmente.
Il discrimine
dell'ammissibilità delle nuove prove dovrebbe essere quello della colpevole od
incolpevole deduzione in primo grado. La rilevanza, contrariamente alla sequenza
logico giuridica ordinariamente seguita, dovrebbe essere una precondizione di
accesso alle nuove prove. Un prerequisito che, rispetto alle istanze istruttorie
diligentemente formulate in primo grado, assumerebbe il ruolo di condizione
esclusiva, mentre rispetto alle altre concorrerebbe con il criterio della
imputabilità o non imputabilità della tempestiva formulazione.
L'interpretazione
restrittiva che si propone si fonda sulla duplice considerazione dell'adeguato
sviluppo del contraddittorio nel procedimento sommario secondo lo snodo
processuale previsto dal legislatore e della previsione di un ricorso modesto
all'appello in quanto strumento sovrabbondante, anche sotto il profilo
delle spese per cause, prive di complessità.
Ma sarà l'uso prudente
di questo nuovo
procedimento e la correlativa assenza
di abusi da parte del giudice del sommario, sicuramente munito di poteri officiosi idonei a contrarre le garanzie difensive, a definire
quantitativamente e qualitativamente il ricorso all'appello.
Autrice: Dott.ssa Maria Acierno, Magistrato addetto
all'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione - Nov.
2009
[1] La dottrina ha fin dai primi commenti la novità ed i
problemi applicativi del procedimento sommario di nuovo conio e numerosi sono
stati i contributi intepretativi offerti : Consolo, La legge di riforma 18
giugno 2009 n. 69, altri profili significativi a prima
lettura,
in Corriere
giuridico, p. Luiso,
Il procedimento sommario di
cognizione, in Giur.
It., 2009, 1568; Carratta
(-Mandrioli), Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 139 e ss; Menchini, L'ultima "idea"
del legislatore per accelerare i tempi della tutela
dichiarativa, in
www.judicium.it; Balena, La nuova pretesa pseudo
riforma del processo civile, in Il giusto processo civile
2009, fasc. 3 p. altresì consultabile in www.judicium.it; dello steso autore, Il procedimento sommario
di cognizione, in
Foro It., 2009, V, p. 324; Caponi, Un modello ricettivo
delle prassi migliori : il procedimento sommario di
cognizione,
in
Foro It, 2009, V 334; Olivieri, Il procedimento
sommario di cognizione, in Guida al
Diritto n. 28/2009 p. 37 e ss,
consultabile anche in www.judicium.it, Arieta, Il rito
semplificato di
cognizione in www.judicium.it; Campese, Il nuovo procedimento
sommario di cognizione, Testo di una relazione svolta in un incontro di studi
della formazione decentrata di Napoli, gentilmente inviatomi dall'autore.
Sulla tendenza alla sommarizzazione del processo si rinvia
a Proto Pisani Contro l'inutile sommarizzazione del processo, Foro It,
2007,V, 44 e, più in generale
sulle riforme processuali senza interventi di strutturali Proto
Pisani,
la riforma del processo civile, ancora una riforma a costo zero (note a prima
lettura, id, 2009, V, 221. Sulla
tenuta costituzionale del processo di sommarizzazione, Graziosi,
La cognizione sommaria del giudice civile nella prospettiva
delle garnzie costituzionali, Riv. trim. dir. e proc., 2009, 137; per un ampio panorama compratistico,
Gli strumenti di
tutela sommaria nel
processo societario in prospettiva europea, in Riv. trim. dir. e
proc. 2004,
58
[2] Cfr. G. BALENA, La
nuova
pretesa riforma della giustizia civile, cit spec. § 23, in Il giusto processo
civile, 2009 p.; F.P. LUISO,
Il procedimento sommario di cognizione, in
www.judicium.it p.; G.
ARIETA
Il rito "semplificato"di cognizione in www.judicium.it p.3,4; S. MENCHINI, L'ultima "idea" del
legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il
processo sommario di cognizione. Favorevole all'estensione dell'applicabilità del
procedimento sommario G. OLIVIERI, Il procedimento sommario
di cognizione in www.judicium.it
e C. CONSOLO, la legge di riforma 18
giugno 2009 n. 69: altri profili significativi a prima
lettura, in Corriere Giuridico, 2009
p.
[3] G. ARIETA, Il rito semplificato di
cognizione in,
www.judicium.it, p. 4.
[4] Da non sottovalutare, sotto questo aspetto, la scelta del
ricorso per l'instaurazione del giudizio sommario che presenta ulteriori
elementi di similitudine con l'identico modello formale d'introduzione delle
controversie assoggettate al rito lavoro e l'ampia scelta di modelli di
provvedimenti di raccordo previsti dal codice di procedura civile per adeguare
in funzione del rispetto del principio del contraddittorio, la disciplina degli
atti introduttivi della fase sommaria con la prosecuzione a cognizione piena (si
pensi ad esempio al procedimento di convalida di sfratto o di licenza per finita
locazione).
[5]
Contra
Olivieri,
cit. il quale ritiene che attraverso il modello del processo
sommario si pervenga prima e con un unico procedimento, ad una tutela immediata
in grado di condurre al giudicato sul merito possessorio. Seguendo questo
orientamento il provvedimento sommario ex art. 702 bis cod. proc civ. a
contenuto possessorio dovrà essere impugnato con appello ex art. 702 quater cod.
proc. civ. e non con il reclamo ex art. 669 quaterdecies cod. proc. civ.
[6] Ancora Olivieri ult.
cit
[7] Dopo la legge n. 69 del 2009 il regime d'inappellabilità
previsto dall'art. 618 cod. proc. civ. è rimasto limitato alle opposizioni agli
atti esecutivi, essendo stata reintrodotto l'appello per le opposizioni
all'esecuzione.
[8] Cui può aggiungersi l'azione di medesima natura
disciplinata dal D.lgs n. 216 del 2003, limitatamente alle discriminazioni per
ragioni etniche e razziali
[9] S. MENCHINI, ult. cit., R. CAPONI, Un nuovo modello di
trattazione piena : il procedimento sommario ex art. 702
bis. c .p.c.
in
www.judicium.it
[10] Diverso il caso in cui venga formulata un'istanza di
anticipazione il cui accoglimento dovrebbe determinare la modifica integrale dei
termini di costituzione e comparizione. Per l'applicazione del medesimo
principio nel processo del lavoro vedi : Cass. n. 13162 del 2006, in www.italgiuregiustizia.it
[11] Così come accade in caso d'inosservanza del termine di cui
all'art. 425, quinto comma c.p.c., cfr. Cass. n. 16880 del 2004 in www.italgiuregiustizia.it e BALENA ult.
cit.
[12] Così Arieta,
cit.
[13] Ci si riferisce in particolare a CIVILNET, una rete che
consente il dialogo in web di giudici, avvocati ed accademici su temi processuali e
sostanziali legati al processo civile e alla pagina di FACEBOOK creata proprio
sul procedimento sommario dal Prof. Caponi.
[14] Diverso l'orientamento maggioritario dei giudici di Modena
che hanno elaborato un proprio protocollo relativo al procedimento sommario.
Secondo questo protocollo quando la chiamata di terzo non sia in garanzia non si
deve fissare un'altra udienza e si deve dichiarare inammissibile la chiamata.
Logico corollario di questa impostazione è la correlativa inammissibilità
della chiamata in causa richiesta dall'attore ex art. 183, comma quinto e art.
269, quinto comma c.p.c.
[15] Si pensi in particolare a tutti i casi in cui la mancata
partecipazione del terzo espone al rischio di un contrasto od una
contraddittorietà di giudicati. Vedi al riguardo BALENA
ult. cit. con riferimento in particolare alla chiamata di terzo
"alternativa", ovvero quella fondata sulla contestazione della propria
legittimazione passiva.
[16] L'innovazione recepisce l'indirizzo formatosi dopo la
sentenza delle S.U. n. Cass. sez.un. 22 febbraio 2007 n.4109 in
Foro It, 2007,I, 1010 con nota di ORIANI, E' possibile la
translatio judicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale :
divergenze e consonanze tra Corte di Cassazione e Corte
Costituzionale,
e Corte cost. 12 marzo
2007 n.77 in Foro It, 2007, I, 1013 con nota di ORIANI, ult.
cit.
[17] S.U. Ord. n. 26296 del 2008 in www.italgiuregiustizia.it
[18]
Da segnalare la
riflessione di
BALENA, ult.
cit. sull'inammissibilità
delle pronunce di rito meramente dichiarative della prosecuzione del giudizio
nel procedimento in questione da reputarsi, secondo l'Autore, comunque
impugnabili con l'appello unitamente al merito, previa dichiarazione di riserva
d'appello.
[19] Come ad esempio la riassunzione del procedimento a
cognizione piena all'esito della fase cautelare relativa ad un provvedimento a
strumentalità necessaria
[20] Quest'ultima ipotesi, dopo la recentissima modifica
dell'art. 182 c.p.c. mediante l'introduzione del regime di sanatoria anche per i
vizi dello jus postulandi, sembra poco probabile.
[21] Cass.n. 27187 del 2007 in Giur.
It, 2009, p. 931 con nota
di Impagnatiello
[22] Il problema viene, infatti, sollevato anche da G. BALENA,
ult. cit.
[23] Proto Pisani cit; Olivieri cit.
[24] Biavati, cit.; Balena ult.
cit.; Menchini
cit. Arieta cit. Caponi cit.;
[25] Graziosi-Acierno, La riforma 2009 nel primo grado di
cognizione: qualche ritocco o un piccolo sisma? in corso di pubblicazione sulla
Riv. Trim. Dir. e Proc., 2009 [26] L'elenco è tratto da G. ARIETA ult. cit
[27] In questa prospettiva uno dei primi provvedimenti
circolanti on line , adottato dal Tribunale di Mondovì (ordinanza emessa il ,
contiene anche l'indicazione ex art. 81 bis delle disp. att. c.p.c. del
calendario del processo mediante al scansione in due udienze, una istruttoria e
una di discussione e decisione.
[28] Salva il rinnovo dell'assunzione delle prove costituende
ove non raccolte nella fase sommaria in forma tipizzate o l'integrazione
dell'istruzione già espletata.
[29] Secondo una delle più recenti definizioni della Corte di
Cassazione ( Cass. n. 12985 del 2009 in www.italgiuregiustizia.it)
[30] Cass. n. 1815 del 2005 e n. 1237 del 2007( in
www.italgiuregiustizia.it), quest'ultima con riferimento a ricorsi
tributari
[31] Cfr. in particolare, Balena ult.
cit che suggerisce di
scrutinare, ai fini della separazione, molto attentamente la compatibilità tra i
giudicati delle cause separate.
[32] Copiare sost. Prima nota con i richiami di
dottrina
[33] Esclusa da CAPONI, op.
cit.
[34]
[35] A. Proto Pisani ult. cit. utilizza l'espressione molto
forte "aborto".
[36] Così Balena ult.
cit. e Menchini
ult. cit.
[37]
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