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Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19/04/2000
n. 145
Regolamento recante il
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici
ai sensi dell'art. 3 co. 5° L. 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni
(G.U. n. 131 del 7 giugno 2000)
Art. 1. Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato,
contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni
aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate
nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle
eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale,
ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il
regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109,
e successive modificazioni.
Art. 2. Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede
l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici
propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto
sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza,
a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti,
e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità
della stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche
per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute
dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate
a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata
alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva
alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione
le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti,
nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante
per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità
tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per
la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere
depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a
dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione
committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto
di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza
che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali
a carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato
speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori
e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione
dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza
nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi
e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del
direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo
di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura
da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento
di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni
di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere
fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto
legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera
che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere
impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i
cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa
o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo
4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;
la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare
dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego
dei materiali.
Art. 7. Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento,
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute
suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio,
ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
Art. 8. Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere
all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata
di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante
sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle
maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto
risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante
rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le
vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente
pagate.
Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore
in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore
dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile
a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo
129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso
delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento,
nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell'appalto:
1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni;
0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000 milioni;
0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni.
Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto
al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato
nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento
la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva
consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun
altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del
comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta
di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata,
nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo
165 del regolamento.
Art. 10. Variazione al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione
ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore.
La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile
del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire
a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun
caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della
legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto
può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad
eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo
134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite
il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore
che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a
quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore
le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna
risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione
appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato,
si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto
è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute,
nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi
dell'articolo 31-bis della legge e dell'articlo 149 del regolamento.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai
sensi dell'articolo 25, comma 1 lettera d), della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti,
rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino
il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore
progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1 lettera d), della
legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte
eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla
natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino,
nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento
ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale,
modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore
è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto
dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo
gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria
e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata
in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante,
salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva
per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore,
e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili
all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto
dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti
dalla stazione appaltante.
Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative proposte
dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso,
l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre
al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi
dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare
gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono
inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di
sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata
attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio
l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata
al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile
del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del
procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista,
comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in
caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate
in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione
dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata
ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra
la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 12. Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della
legge, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei
lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato
speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto,
come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza che
nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve
essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima
del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal
responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente
la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante
sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile
del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore,
il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste
e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 14. Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le
opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni
ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
ai sensi del titolo VII del regolamento.
Art. 15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni
del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore
dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo
138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo
dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare
in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione
in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;
in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere
e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto
dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi
direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e
dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti
e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa
abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione
più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità
è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza
da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti
aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione,
sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto,
sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione
dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione
di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato
speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità
dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore.
Art. 16. Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione,
l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni
spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino
dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare
di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state
poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni
temporanee o per i danni arrecati.
Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza
dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza
dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso,
ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza
in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale,
si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli
articoli 136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati
negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione
scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione
del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica
l'articolo 16, comma 2.
Art. 18. Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni
che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori,
la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora
l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio
a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti
di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte
in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione
siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore,
in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese
e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria,
con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante
nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore
per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per
le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore,
né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati
da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore,
questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di
decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari
per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni
di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere
e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso
è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei
lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento
dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua
o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto,
sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti
di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad
eccezione di quella testimoniale.
Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli
atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130
del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto
né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo
119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo
di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45,
comma 10, del del regolamento e il termine assegnato dal direttore
dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22. Penali
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale
nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto
e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate
di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto
articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta
l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla
base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale
o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che
il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca
che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento
di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito
il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 23. Premio di accelerazione
1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore
sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato
sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale
o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o
di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi
previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c)
della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili
al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il
tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la
interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione
dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere
adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre
al progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda
far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento,
il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono
venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che
lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione,
o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente,
per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause
attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel
tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo
133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa
determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25. Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione
appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24
sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad
ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante
da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo
i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese
generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla
metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma
2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata
percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi
moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del
regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte
sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere
e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse
alla sospensione dei lavori.
Art. 26. Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in
grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la
proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del
tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.
Art. 27. Durata giornaliera dei lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare
oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito
dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione
al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio
di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto
ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del
lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento
ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione
e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui
valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati
speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere
il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera,
in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera,
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi
a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a
rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati
dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del
saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento
dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine
per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato
non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione
del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della
garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel
caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini
inferiori.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non
sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29
per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute,
fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo
nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni,
dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato
entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile
alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo
nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e
fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel
termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il
ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e
3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi
dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 31. Forma e contenuto delle riserve
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di
quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei
lavori
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del
valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura
di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono
esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni
dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo
204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della
legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo
o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite
le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La
stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi
novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione
appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla
accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In
caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese
già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle
riserve stesse.
Art. 33. Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel
giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il
termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento
della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento,
o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32
del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli
stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non
abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile
nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che
siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di
arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste
sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.
Art. 34. Controversie
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola
compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti
dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice
di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato
stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti
dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto
richiamo all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del
presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte
da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per
i lavori pubblici secondo le modalità previste dal regolamento.
Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute
nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini
di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero
reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione
e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico
deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né
può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di
proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli
nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti
materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito
deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la
deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37. Collaudo
1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento
delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente
accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina
l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai
sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e dell'articolo 101
del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono
ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale
della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'impresa.
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