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Cass. civ., sez. Lavoro, 19-05-2001 n. 6856
Xerox SpA c. Picardi
Pres. Santojanni M.
Rel. Spanò A.
P.M. Fedeli M. (parz. diff.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 giugno 1996, Picardi Elena conveniva in
giudizio dinanzi al Pretore di Firenze la società Xerox S.p.A. al fine di ottenere la
declaratoria di illegittimità dell'assegnazione a nuove mansioni, considerate come
dequalificanti, nonché la condanna della datrice di lavoro a ripristinare il precedente
incarico o altro equivalente.
Il Giudice adito, con sentenza n. 382/97 in data 25 febbraio-11 marzo 1997,
respingeva la domanda.
Interponeva appello la Picardi, limitatamente alla valutazione delle
mansioni a lei assegnate dal giorno 8 marzo 1996, e in esito il Tribunale di Firenze, con
sentenza n. 309/98 emessa in data 7-14 ottobre 1998, accoglieva in parte il gravame
dichiarando l'obbligo della Xerox S.p.A. di adibire la lavoratrice alle mansioni svolte
sino alla data sopra indicata o ad altre equivalenti. Per quanto rileva in questa sede,
motivava la decisione osservando che la riorganizzazione dei compiti affidati alla Picardi
era stata effettuata con limitazione delle pregresse funzioni, in particolare con
eliminazione dei contatti diretti con la clientela. Osservava ancora che il contatto
telefonico, cui era stata addetta la ricorrente, costituiva un'attività preliminare,
dovendo ad essa far seguito una visita diretta da parte di altro venditore, mentre la
professionalità dell'addetto alle vendite trovava la sua migliore attuazione proprio nel
contatto personale.
Avverso la sentenza, notificata in data 16 ottobre 1998, propone ricorso per
cassazione la società Xerox S.p.A. con atto notificato in data 14 dicembre 1998 e deduce
un unico articolato motivo.
Picardi Elena resiste con controricorso notificato in data 28 dicembre 1998
e propone ricorso incidentale condizionato, con un solo motivo.
La società Xerox S.p.A. deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai
sensi dell'art. 335 cpc.
Con l'unico complesso mezzo del ricorso principale si denuncia, con
implicito riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione
dell'art. 2103 cc e dell'art. 112 cpc nonché, con implicito riferimento al n. 5 dell'art.
360 cpc, il difetto di motivazione.
Si afferma che il Tribunale non avrebbe considerato le ragioni svolte dalla
datrice di lavoro nel senso che la vendita a mezzo telefono aveva lo stesso contenuto
professionale di quella mediante contatto diretto, posto che, salve le diverse modalità
operative, la fascia di clientela affidata non era mutata.
Si lamenta la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine a specifica
doglianza difensiva nel senso che il contratto, "a parte che c'è il fax", può
concludersi anche per telefono e "resta fuori la parte più burocratica (modulistica)
...stiamo parlando ...di macchine standard a condizioni standard con varianti
limitate".
Si sostiene che il Collegio di merito ha valorizzato considerazioni neppure
svolte dalla ricorrente in atto di appello, in particolare l'abolizione degli inviti della
Picardi alle riunioni di vendita, la soppressione del suo codice personale per le
provvigioni, la circostanza di un controllo ispettivo limitato alla quantità dei clienti
contattati.
Si osserva che rientra nell'ambito di una scelta imprenditoriale
l'introduzione di un sistema di vendita fondato sul contatto telefonico anziché su quello
personale, non potendosi vietare l'introduzione di un sistema di televendita che prescinda
dal contatto diretto col cliente.
Le censure così svolte, con le quali si cerca di introdurre in sede di
legittimità una non consentita ulteriore valutazione di circostanze già considerate dal
giudice di merito, non appaiono fondate.
Il Tribunale in effetti ha svolto un'argomentazione del tutto coerente nel
senso che la ricorrente, adibita alla televendita, conservava una "titolarità
astratta di prerogative negoziali, sempre però rimesse all'esecuzione pratica di un vero
e proprio venditore".
La ricorrente censura tale affermazione ricordando che esiste il fax e al di
fuori della televendita rimane solamente la parte "più burocratica" ovvero la
compilazione della modulistica.
Tali rilievi non sono peraltro pertinenti: invero la società ricorrente,
pur richiamando la possibilità di far ricorso al fax, non afferma che i contratti
potevano essere conclusi direttamente dalla Picardi con tale strumento e non spiega per
qual motivo era stata comunque conservata una "parte più burocratica",
afferente alla compilazione dei moduli. Non vengono infatti indicate le ragioni per cui
dovrebbe sussistere una graduatoria negli adempimenti "burocratici" e
soprattutto non si afferma che in concreto la Picardi aveva ricevuto disposizioni nel
senso di concludere il contratto con lo scambio di fax e neppure si illustrano le ragioni
per cui veniva inviato un venditore per compilare i moduli necessari, quando il fax (per
tacere del servizio postale) ben può essere usato per trasmettere formulari e riceverli
in restituzione con tutte le aggiunte e sottoscrizioni del caso.
Il Tribunale ha argomentato nel senso che la conservazione della figura del
venditore che contatta il cliente e raccoglie la sottoscrizione dello stesso su formulari
predisposti (che peraltro consentono, secondo quanto afferma la stessa ricorrente,
"varianti limitate") confina i compiti dell'addetto alla televendita nell'ambito
di un'attività preliminare e tale valutazione appare coerente nel suo argomentare
intrinseco e viene se mai rafforzata dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, la
quale non afferma in alcun luogo del pur diffuso atto introduttivo del giudizio di
legittimità che la regola era nel senso della conclusione del contratto col semplice
contatto a distanza e la compilazione del modulo (incombente del quale in tal caso non si
comprenderebbero le finalità) era un di più, privo di effettivo contenuto.
Risultando pienamente accettabili le premesse assunte dal Tribunale, diviene
incensurabile in sede di legittimità la conclusione accolta nel senso che la sottrazione
al contatto diretto con la clientela, fase in cui il contratto viene effettivamente
stipulato, comporta un effettivo demansionamento poiché la conclusione dell'affare rimane
pur sempre demandata a colui che avvicina il cliente e ne riceve la formale proposta su
modulo appositamente predisposto mentre i preventivi contatti telefonici possono agevolare
la fase successiva, non certo esser considerati ad essa equivalenti.
Non pertinenti risultano quindi le affermazioni che il Tribunale avrebbe in
sostanza vietato di far ricorso a strumenti più avanzati di vendita poiché la
comunicazione telefonica, nella realtà accertata dal Collegio di merito, lungi dal
rappresentare un diverso sistema di conclusione dei contratti, diviene un mero strumento
di contatto col cliente, con finalità esclusivamente preparatorie.
Nell'ambito di tale realtà accertata dal giudice di merito, del tutto
corretta appare l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione, peraltro
evidentemente richiamati ad abundantiam, come il controllo ispettivo limitato al numero di
contatti telefonici e non anche all'entità delle vendite concluse, per le quali
evidentemente è determinante l'apporto di colui che prende diretto contatto con il
cliente.
E' il caso di osservare che tale circostanza, come pure le altre attinenti
all'esclusione della Picardi dalle riunioni di vendita ed alla soppressione di un codice
personale per le provvigioni, non vengono smentite e neppure spiegate in alcun modo dalla
ricorrente, la quale si limita a porre in rilievo la mancata allegazione delle stesse nel
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, senza considerare
che trattasi di meri dati di fatto comunque a conoscenza del giudice di merito, non certo
per scienza privata, la cui valorizzazione ad opera della parte integra una mera difesa,
non certo una formale domanda o eccezione.
Corretto è quindi il richiamo operato dal giudice ai dati stessi poiché
l'indicazione di elementi che corroborano la ricostruzione effettuata, di per sé già
sorretta adeguatamente da altre argomentazioni, vale non tanto a indurre altre ragioni a
favore quanto a evidenziare che non ve ne sono in contrario.
Conclusivamente il ricorso principale va rigettato.
Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato col quale si
ripropongono le deduzioni testimoniali relative alla mancata percezione di provvigioni in
relazione alle nuove modalità operative e si insiste per l'ammissione di tali incombenti
per il caso che non appaia sufficiente il materiale probatorio acquisito, secondo la
valutazione operata dal Tribunale.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
lire 23.000, oltre a lire 4.000.000 per onorario.
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