 |
Sentenza Sezioni Unite della Cassazione 07/10 - 04/11/04 n. 21095
Presidente Carbone - Relatore Morelli
Svolgimento del processo
Il Credito Italiano Spa ha impugnato per cassazione la
sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la Corte di appello di Cagliari,
in riforma della pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da
F. e C. S. avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza emesso nei confronti dei
due predetti intimati, quali fideiussori della X. Spa, per l'importo complessivo
di lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del
conto corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di
credito in favore della società garantita. Con le quattro complesse serie di
motivi, di cui si compone l'odierno ricorso - la cui ammissibilità e fondatezza
è contestata dagli intimati con separati controricorsi - il Credito italiano
critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto
da cui trae origine il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell'escluderne, in particolare, la validità in
relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche
per il periodo anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374
del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto con
la precedente giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte
ad un "uso normativo" ai sensi dell'articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie
prestate dagli S. per il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata
in vigore della legge 154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto
massimo per la validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell'escludere, infine, la debenza dell'intero credito,
azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di
documentazione, imputabile all'istituto, che consentisse di scorporare
dall'importo preteso in via monitoria quello riferibile a periodo di operatività
della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla
capitalizzazione periodica degli interessi. Su istanza della parte ricorrente,
il primo Presidente ha assegnato la causa alle Su, ravvisando, in quella sub b),
questione di massima di particolare importanza.
Motivi della decisione
1. La questione di massima, in ragione della cui
particolare importanza gli atti della presente causa sono stati rimessi a queste
Su, ai sensi dell'articolo 374, cpv, Cpc si risolve nello stabilire se -
incontestata la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario - sia o non esatto
escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento
giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo ha negato,
ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all'esame della riferita
questione, quello delle eccezioni pregiudiziali - sollevate, rispettivamente, da
F. e dal C. S. - di inammissibilità del ricorso "per difetto di specialità della
procura alle liti" e "per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale
resa dalla Corte di Cagliari" nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione - con cui il difetto di specialità,
per "assenza di riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza
impugnanda", è (impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura
rilasciata al difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene),
ma all'atto fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito - è
infondata. Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura
speciale non sia nella specie riferibile - come ex articolo 365 Cpc viceversa
dovrebbe - alla parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto
sottoscritta "da un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito
Italiano ricorrente". E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il dirigente
dell'ente - contrariamente all'avverso assunto - ha conferito il mandato alla
odierna impugnazione nella veste appunto di "legale rappresentante" del Credito
italiano, così (correttamente) spesa sulla base dello Statuto dell'ente che,
all'articolo 29, testualmente prevede che "la rappresentanza anche [e quindi:
non solo] processuale della società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice
Presidenti ... nonché ai dirigenti ... con facoltà di designare mandatari
speciali per il compimento di determinate operazioni e di nominare avvocati
munendoli degli opportuni poteri".
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l'ulteriore
eccezione di "giudicato formale interno", che tale vis preclusiva pretende, con
evidente forzatura, di conferire all'ordinanza (del 31 maggio 1999), con la
quale la Corte di merito - in via istruttoria e strumentale alla decisione, non
certo decisoria - si è limitata invece a nominare un Ctu per l'espletamento di
una perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole
voci (tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui
risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via
monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l'esame del primo motivo
del ricorso, con il quale si denunzia la violazione degli articoli 112, 101, 345
Cpc, in relazione all'articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte
di appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica.
Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente
preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla
validità o meno della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di
questo Collegio, però, non sussiste. La nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti
solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata "di
ufficio" nella X.e di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta
applicazione del principio per cui la nullità, in tutto o in parte, del
contratto posto a base della domanda può essere rilevata, appunto, di
ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione 2772/98).
È pur vero, per altro, che il potere che il citato articolo
1421 conferisce in tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori
fondamentali dell'ordinamento giuridico) va coordinato con il principio della
domanda, di cui agli articoli 99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi
sottese - rispettivamente di verifica delle condizioni di fondatezza della
azione e di immodificabilità della domanda - possono trovarsi tra loro in
contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una parte relativa ad un credito
ex contractu si contrapponga l'eccezione di nullità, dell'altra, che il giudice
ritenga (come nella specie) di integrare con il rilievo di aspetti della
patologia del negozio che la parte, interessata alla improduttività dei
correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia tempestivamente comunque
dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla base della
considerazione che, se da un lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in
relazione alla domanda proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o
della nullità del contratto dedotto dall'attore, la deduzione in tal senso del
convenuto non può costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non
ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul
punto, che già esiste.
Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda
riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si
tratta pur sempre di mera difesa, attenendo all'inesistenza, per mancato
perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto
dall'attore a fondamento della domanda, che dunque non condiziona l'esercizio
del potere officioso di rilievo della nullità fondata su aspetti distinti di
patologia negoziale (Cassazione 5341/84).
Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale,
proposta in via monitoria dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei
confronti dei fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del
contratto di conto corrente, stipulato dal debitore principale. Per cui,
appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, dì
aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste
sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)
abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su profili, di invalidità ed
inoperatività della fideiussione, da essi prestata.
E ciò a prescindere dalla considerazione che, eccependo
comunque anche l'inesistenza di valida prova del credito contro di loro
azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito
principale. 4. Può ora passarsi all'esame della questione di massima di cui
retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall'articolo
1283 del Cc (Anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari"
che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in
essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)]
solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei
mesi".
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma,
le richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in
consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente
(6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97;
12675/98), hanno enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato dalle
successive sentenze 12507/99; 6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222,
13739/03, ed al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore
(che, con l'articolo 25 del D.Lgs 342/99 ha, all'uopo, ridisciplinato le
modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) -
(principio) per cui gli "usi contrari", idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il
precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico;
desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche,
la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel
divieto di cui al citato articolo 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di
carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso,
destinate più che altro ad avvalorare il "revirement" giurisprudenziale, emerge
dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico
essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie
anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo
sillogistico.
La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla
affermazione che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto
dell'articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di cui all'articolo 1340 Cc
ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli articoli 1 e 8
disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e
pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione
che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo
ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o
che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac
necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla
constatazione che "dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel
tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto
ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe
auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli
predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive
dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la
cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per
accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella
spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste
l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di
trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e
interessi dovuti dal cliente".
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura
portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la
banca ricorrente mette in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla
sua premessa minore la contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano
diacronico, al solo profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha
inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di
capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari. Si sostiene, infatti, in
contrario che la giurisprudenza del '99 abbia correttamente accertato
l'inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l'esistenza pregressa della
consuetudine in parola.
E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel
senso di constatare che "la convinzione degli utenti del servizio bancario della
normatività dell'uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi,
originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo" [id est: la
consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno della
opinio iuris del comportamento sottostante] "proprio a seguito di quello stesso
processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a
mutare il proprio precedente orientamento".
Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente
argomenta:
a) che l'opinio iuris della prassi di capitalizzazione
degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata
giurisprudenza assumendo a parametro un quadro normativo, come evolutosi a
partire dai primi anni '90, non certo retrodatabile all'epoca in cui, in un
contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata, con adesione
degli utenti dei servizi bancari, che ne avrebbero pienamente presupposto la
normatività;
b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che
per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente,
l'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi bancari
avrebbe, per ciò stesso, costituito "elemento di fondazione o consolidazione
dell'uso stesso".
Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia
però condividere.
4.5. L'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla
giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della
valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più
debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza
bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel
determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al
revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di
capitalizzzione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in
una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente
forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo
sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte
fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione
(opinio iuris), venissero accettate dai clienti.
Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche,
come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli
istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria,
venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito
bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema
connotato dalla regola del prendere o lasciare.
Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di
inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso
negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il
precetto dell'articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del
1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la "fondazione" di
un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla
banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del
ventennio antecedente al revirement del 1999.
Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a
norme di condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta
dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra
che quella ricognitiva, dell'esistenza e dell'effettiva portata, e non dunque
anche una funzione creativa, della regola stessa. Discende come logico ed
obbligato corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una
ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel
presupporre l'esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione
correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone
altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua
fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero
con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con
riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da solo dieci tralaticie
pronunzie nell'arco di un ventennio) su cui fa leva l'istituto ricorrente.
La quale - a prescindere dalla sua idoneità (tutta da
dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare nei clienti una "opinio
iuris" del meccanismo di capitalizzazione degli interessi, inserito come
clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli stipulati con la banca -
non avrebbe potuto, comunque, conferire normatività ad una prassi negoziale (che
si è dimostrato essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva
dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle
pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il
legislatore.
Il quale - nell'intento di evitare un prevedibile diffuso
contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3
dell'articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad
assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli
interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in
vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti
commi primo e secondo del medesimo articolo 25.
Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto,
dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione
dell'articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del
2000.
L'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale
salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia
queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle
quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle,
perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).
4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola
anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il credito azionato in via
monitoria dall'istituto, la sentenza impugnata resiste dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze
formulate dal Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli
articoli 1367 Cc e 10 legge 154/92 - con la quale si addebita alla Corte
territoriale di avere erroneamente escluso che per le fideiussioni stipulate in
data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia, che ne
condiziona l'ulteriore validità, possa essere anche "unilateralmente" fissato
dalla Banca, come nella specie, l'istituto in concreto avrebbe fatto con lettera
del 1976 - si scontra contro l'accertamento in fatto, operato dai giudici a
quibus, quanto alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da
quelle azionate nel presente giudizio. Dal che propriamente l'inammissibilità
della censura in esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della
sentenza d'appello - secondo cui non era risultato, nella specie, possibile
l'accertamento del credito azionato nei confronti dei fideiussori "per non avere
l'istituto assolto pienamente al suo onere probatorio" - si sottrae al sindacato
di legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua
attinenza all'area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie,
riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito.
Né l'istituto ricorrente può fondatamente sostenere che la
rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di nullità
della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività
difensiva. Poiché la Corte territoriale - al fine di accertare quanto
effettivamente dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) - ha
disposto apposita Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l'istituto ha
avuto evidentemente modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non
ha fatto in modo compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione
centrale, prospettata con l'odierno ricorso, costituisce giusto motivo di
compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le
spese.
|