![]() |
||||||||||||||||||
|
>>Normative di particolare interesse >>Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societą (D.Legislativo 11/04/02 n. 61) |
||||||||||||||||||
|
Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61"Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società' commerciali, nonché' nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega; Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società' commerciali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002; Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366; Ritenuto di accogliere la condizione posta dalla Camera dei deputati e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delega; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività' produttive; E m a n a Art. 1. 1. Il Titolo XI del libro V del codice civile e' sostituito dal seguente: "Titolo XI Capo I Articolo 2621 (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto
previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare
i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché'
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione
e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale,
o finanziaria della società' o del gruppo al quale essa appartiene,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi. Articolo 2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci
o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare
i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché'
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione
e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria della società' o del gruppo al quale essa appartiene,
in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Articolo 2623 (Falso in prospetto). - Chiunque, allo scopo
di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o
di scambio, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione
di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni
od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i
suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro cagionato
un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società' di revisione). - I responsabili della
revisione i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con
la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari
delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla
predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato
un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Articolo 2625 (Impedito controllo). - Gli amministratori
che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono
o comunque ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo
o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali
o alle societa' di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.329 euro. Capo II Articolo 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti). - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Articolo 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
- Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, gli amministratori
che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve,
anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. Articolo 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
o della societa' controllante). - Gli amministratori che, fuori
dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote sociali, cagionando una lesione all'integrita' del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno. Articolo 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori).
- Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge
a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale
o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Capo III Articolo 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle
funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Articolo 2631 (Omessa convocazione dell'assemblea). - Gli
amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea
dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini
ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente
un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si
considera omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni dal momento
in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto
che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. Capo IV Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della societa' mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Articolo 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori). - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali
tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento
delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Articolo 2634 (Infedelta' patrimoniale). - Gli amministratori,
i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in
conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se'
o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono
a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente
alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione
da sei mesi a tre anni. Articolo 2635 (Infedelta' a seguito di dazione o promessa di
utilita). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci,
i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito
della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando
nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre
anni. Articolo 2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 2637 (Aggiotaggio). - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Articolo 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita'
pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori generali,
i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti
ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle
predette autorita' previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali
non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti
alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare,
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi. Articolo 2639 (Estensione delle qualifiche soggettive).
- Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente
investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla
legge civile e' equiparato sia chi e' tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo
e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Articolo 2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuita' la pena e' diminuita. Articolo 2641 (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente titolo e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Art. 2. 1. All'articolo 622 del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.". Art. 3. 1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituita dalla seguente: "Responsabilita' amministrativa da reato". 2. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Articolo 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione
ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi
nell'interesse della societa', da amministratori, direttori generali
o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora
il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita'
degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti
sanzioni pecuniarie: Art. 4. 1. All'articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, il numero 1 e' sostituito dal seguente: Art. 5. 1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta. Art. 6. 1. All'articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura
penale, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: Art. 7. 1. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: "Art. 187-bis. - 1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, e' sostituito dal riferimento all'articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.". Art. 8. 1. Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Art. 9. 1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|