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IL TRUST
Perché costituire un trust
Esigenze di protezione patrimoniale e di regolamentazione successoria
rendono sempre più attuale la realizzazione di un trust in un Paese la cui
legislazione sia particolarmente incline ad assicurare le più ampie protezioni e
discrezione ad un siffatto strumento di gestione patrimoniale e di modulazione reddituale,
anche verso eredi.
La utilizzazione dello strumento "trust" presuppone un
conferimento patrimoniale dai soggetti istitutori e la gestione dei beni e diritti in esso
confluiti da parte di terzi soggetti.
I vantaggi derivanti dalla costituzione di un trust sono indubbiamente
significativi, afferendo gli aspetti più delicati della gestione di patrimoni e di flussi
reddituali rilevanti, laddove questi ultimi siano riferibili ad un numero ristretto di
soggetti:
· singola persona fisica;
· famiglia;
· gruppi di famiglia.
Discrezionalità, soggezione a regime fiscali meno gravosi propri di
altri Paesi, protezione da pretese creditorie, destinazione mortis causa ultra legitima
e snellimento dagli oneri amministrativi di gestione, costituiscono solo alcuni dei tratti
comuni alle diversi tipologie di trust esistenti.
Il trust è un istituto che si presta ad essere impiegato
nellesercizio di ampie autonomie negoziali, per perseguire i più svariati scopi.
Infatti, si possono costituire beni in trust per regolare una
successione a titolo particolare o universale, per finalità lucrative in ambito
societario (business trust), per attività benefiche (charitable trust), previdenziali
(corporate pension plan and trust), per tutelare i creditori nellambito di procedure
concorsuali (illusory trust) ovvero per sottrarre il patrimonio a possibili aggressioni
(asset protection trust).
La costituzione di un asset protection trust (trust di protezione
patrimoniale) è quella più adatta a peculiari esigenze, poiché il principale obiettivo
della costruzione patrimoniale è la protezione dei beni da pretese di creditori o del
"fisco".
Sussistendo determinate caratteristiche, lasset protection trust
conseguirebbe lobiettivo di proteggere il patrimonio dalle rivendicazioni dei
creditori, anche avverso lapplicabilità di misure cautelari, quali un sequestro
conservativo.
Aggredire un trust è particolarmente difficile: i creditori
dovrebbero, in primo luogo, ottenere un giudizio favorevole nel proprio Paese; quindi,
instaurare un procedimento ex novo in unaltra giurisdizione, non essendo di solito
ammessa, nel Paese prescelto dal settlor, la delibazione delle sentenze italiane (sempre
che sia possibile individuare il Paese dove è stato costituito il trust).
Nella prassi sorgerebbero non pochi problemi di ordine pratico, nonché
economico, quali: dover sostenere ulteriori spese legali; dover attribuire un mandato a
professionisti locali, peraltro senza possibilità o prospettive di ottenere alcun
provvedimento cautelare, in quanto la sede legale del trust, usualmente, non coincide con
quella in cui si trovano i beni (mobili e/o immobili) in esso conferiti.
A ciò si aggiunga la possibilità, per il settlor, di ridomiciliare il
trust in unaltra giurisdizione, essendo, quindi, applicabile al trust unaltra
legge, oppure, nelle more del procedimento, di creare trusts sussidiari.
In pratica, ogni tentativo di attacco legale sarebbe votato
allinsuccesso, a meno che non si riesca a neutralizzare i vari meccanismi di
anonimizzazione dei beneficiari e di negazione della esistenza stessa del trust principale
ovvero, dei trusts sussidiari.
Qualora i creditori intentassero ed eventualmente vincessero un
giudizio nei confronti del settlor per risarcimento danni, nel proprio Paese di domicilio,
essi non potrebbero, comunque, rivalersi sul settlor in quanto, avendo, questi, conferito
i suoi beni nel trust ne risulterebbe "legalmente privo".
Cosè il Trust
Il trust consiste in un accordo mediante il quale uno o più soggetti
(il settlor) trasferiscono la proprietà di beni (mobili od immobili) e di diritti ad un
altro soggetto (il trustee) con obbligo, per quest'ultimo, di amministrarli
nellinteresse di uno o più beneficiari (il beneficiary).
La "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro
riconoscimento", adottata a LAja il 1°.7.1985 fornisce una definizione
dellistituto: in base allart. 2, con il termine trust si intende riferirsi a
" ... i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto
tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un
trustee nellinteresse di un beneficiario".
Il trust è un istituto di diritto anglosassone ampiamente diffuso in
tutti i Paesi di "common law" e, da pochi anni a questa parte, acquisito alla
legislazione societaria di Paesi con ordinamenti giuridici di tuttaltra matrice, ad
esempio, di Panama, Liechtenstein, Isole Mauritius, ecc., centri finanziari off-shore che,
attratti dalla idoneità del trust a porsi quale strumento di concentrazione di capitali
stranieri (destinato ad una gestione quanto più duttile di patrimoni), hanno adottato
istituti ad esso similari.
Il trust può sorgere per volontà delle parti, espressa inter vivos o
mortis causa, per legge o per volontà giudiziale.
La costituzione di un trust determina il confluire dei beni nel trust e
lattribuzione della gestione di essi al trustee, in un fondo separato e distinto dal
patrimonio dello stesso.
I trusts che si fondano su una esplicita manifestazione di volontà
delle parti trovano la propria fonte costitutiva nel trust instrument o trust deed (atto
costitutivo del trust) ovvero in disposizioni testamentarie.
Possono essere conferiti nel trust tanto beni quanto diritti.
In particolare, oggetto del trust possono essere beni immobili, beni
mobili o universalità di mobili, nonché diritti reali (di godimento) o di credito (in
particolare, titoli azionari).
Listitutore del trust può attribuire al trustee la
legittimazione a compiere determinati atti su determinati beni o diritti.
Gli organi del trust
Il "Settlor" è il soggetto che mette a disposizione del
trustee il suo patrimonio, costituendo il trust.
Molti ordinamenti giuridici prevedono anche la possibilità che il
settlor sia una persona giuridica (una società) a condizione che lo statuto della
medesima lo consenta.
In questo modo, come si analizzerà più avanti, si può evitare di
ricondurre la costituzione di un trust ed il conseguente conferimento dei beni ad una
delle fattispecie sottoposte in Italia al regime fiscale delle donazioni.
Secondo taluni ordinamenti giuridici il nome del settlor può non
apparire nellatto costitutivo del trust.
Infatti, i trustees possono procedere ad una dichiarazione di trust da
cui risulti che essi hanno ricevuto dei fondi senza indicarne la provenienza.
Il trust è un istituto che permette grande flessibilità, riconoscendo
ampia autonomia al settlor nella determinazione delle condizioni che regoleranno la vita
del trust stesso.
Il "trust deed" è latto costitutivo del trust,
formalizzato tra il settlor ed il trustee; generalmente, specifica in dettaglio come il
trust deve essere amministrato dal trustee, quali ne sono i poteri di questi, quale è il
metodo per identificare i beneficiari, ecc.
Inoltre, è possibile che il settlor integri, in qualsiasi momento
della vita del trust, le disposizioni contenute nel trust deed con le "letters of
wishes"; trattasi di lettere di intenti, consistenti in vere e proprie direttive
impartite dal settlor al trustee.
Esse sono spesso utilizzate anche se possono essere non vincolanti per
il trustee.
Tali lettere di intenti regolano alcuni aspetti relativi alla nomina od
alla revoca totale o parziale dei beneficiari, disciplinano le modalità di distribuzione,
ai beneficiari, del capitale del trust e/o dei redditi, le modalità di investimento dei
capitali del trust, ecc..
Le "letters of wishes" possono essere modificate in qualsiasi
momento e possono essere inviate anche al "protector".
I "Beneficiaries" sono i soggetti - persone fisiche od anche
società - nel cui interesse viene costituito, gestito ed eventualmente dissolto il trust.
Sono beneficiari della distribuzione dei redditi derivanti dalla
gestione del trust od anche del capitale del trust stesso.
Possono essere individuati per categorie (ad es. i discendenti di una
certa persona) od individualmente, sia nel trust deed che, anonimamente, tramite le
cennate lettere di intenti.
Il trust deed può prevedere che i beneficiari possano essere revocati,
aggiunti o limitati nei diritti.
E pure possibile che il beneficiary sia una società off-shore,
intendendo per questa una società domiciliata in un c.d. "paradiso fiscale" (in
tal caso vengono generalmente utilizzate società costituite nelle British Virgin Islands,
nelle Bahamas, nelle Cayman Islands, a Panama, ecc.).
Il "trustee" detiene la proprietà dei beni del trust a
proprio nome ma nellinteresse del o dei beneficiari ed ha facoltà di disporre - nei
limiti di specifiche disposizioni - dei beni confluiti nel trust, mentre i beneficiari
hanno diritto al godimento dei beni stessi.
Il trustee ne diviene, dunque, proprietario in trust (ne detiene la
legal ownership), ma la disposizione dei beni è vincolata allimpiego a favore e
nellinteresse dei beneficiari (titolari della beneficial ownership) o di uno scopo
predeterminato.
Il trustee è investito del potere e gravato dallobbligo, di cui
deve rendere conto, di amministrare, di gestire e/o di disporre dei beni secondo le regole
del trust e le norme particolari ad esso imposte dalla legge e, allo scadere del trust o
con cadenze periodiche, di trasferire ai beneficiari il patrimonio originariamente
trasferito e/o i redditi derivanti dalla gestione del trust.
Per quanto concerne la figura del trustee, la scelta può ricadere su
persona sia fisiche che giuridiche, dovendosi, ad ogni modo, preferire la nomina di almeno
uno dei trustees (qualora se ne volesse nominare più di uno), tra i soggetti residenti
nello Stato di costituzione del trust.
Il settlor, sia esso persona fisica o giuridica, allatto della
costituzione del trust, può nominare un "protector", di propria fiducia, che
controlli loperato del trustee e che abbia diritto di veto in ordine a determinate
decisioni sullamministrazione del trust, rimesse al trustee.
Il protector, che può essere persona amica e/o di fiducia del settlor,
può tutelare gli interessi del beneficiario anche rimuovendo il trustee dal suo incarico
e nominandone altro di proprio gradimento (ovviamente la nomina deve essere frutto di un
accordo, pur se ufficioso, con il settlor, sicché siano i costituenti ad individuare un
trustee più gradito).
Nella pratica, il protector è comunemente collocato in un ordinamento
giuridico diverso da quello in cui ha la sede il trust, affinché, nella ipotesi in cui i
trustees fossero soggetti ad azioni giudiziarie nella giurisdizione in cui operano (e dove
ha la sede il trust), si possa eccepire linidoneità ad esercitare il loro incarico
senza lautorizzazione dei protector.
Di contro, la istituzione di un protector, anche se non definita
mediante apposita norma di legge, è largamente adottata nei trusts off-shore ed i
relativi poteri vengono esclusivamente definiti nel trust deed, non essendovi alcuna
disposizione di riferimento.
Se si desidera che il protector resti completamente anonimo, tale ruolo
può essere conferito ad una persona giuridica.
Dove costituire un trust
La decisione di costituire un "asset protection trust" è,
conseguentemente, la scelta dellordinamento giuridico del centro finanziario off-shore
in cui costituirlo, devono essere assunte considerando diversi aspetti, quali, ad esempio,
il disconoscimento e la disapplicazione delle sentenze straniere, il limite temporale
allimpugnazione della costituzione del trust, la distinzione tra i creditori
legittimati ad impugnare la costituzione del trust, lonere della prova sulla
intenzione di costituire un trust in frode ai creditori che dovrà ricadere su chi impugni
la costituzione del trust, la possibilità di ridomiciliare il trust in unaltra
giurisdizione, lassenza di controllo dei cambi o di restrizioni valutarie,
lesenzione totale da imposte, soprattutto sui redditi societari e personali, ecc..
Dunque, la scelta dellordinamento giuridico off-shore dove
costituire il trust deve essere operata considerando i requisiti di cui sopra, in
particolare quelli che più si adattano alle esigenze del caso che interessa.
Per attribuire una maggiore credibilità alla costituzione di un trust
ed ostacolare eventuali contestazioni riguardo la sua natura fittizia (dunque,
asseritamente costituito in frode ai creditori), è necessario sussistano le seguenti
ulteriori condizioni:
· discrezionalità;
· irrevocabilità;
· ininfluenza del settlor sui beni e sui diritti conferiti.
Un trust può definirsi discrezionale quando il beneficiario, non
essendo investito di un interesse quantificabile sulla proprietà dei trust, non può
essere aggredito dai creditori.
Nel trust discrezionale possono essere rimesse alla scelta del trustee
le modalità di distribuzione dei redditi e del capitale del trust tra i beneficiari e le
quote da attribuire ad ognuno di essi.
Non è possibile, per i creditori, esercitare pressioni sul settlor
affinché questi revochi il trust.
Daltra parte, anche la revocabilità di un trust potrebbe, in
certe circostanze, celare un intento fraudolento.
In molti casi, per statuto, il settlor mantiene un potere di revoca
esercitabile soltanto con il consenso del protector; tuttavia, in tal caso, è importante
porre estrema attenzione alla scelta del protector affinché non sia dimostrabile il suo
ruolo di mero agente del settlor.
I settlors dovrebbero affidare al trustee ampi poteri, spogliandosi di
specifiche ingerenze, ancorché in pratica siano normalmente restii ad abbandonare il
controllo del loro patrimonio nelle mani del trustee.
In effetti, nella creazione di un trust, se il trustee è dotato di
poca o nessuna discrezionalità nella gestione dei capitali o sugli investimenti, i
creditori potrebbero essere legittimati a nutrire dubbi circa lesistenza reale del
trust.
Tuttavia, esistono degli ordinamenti giuridici di certi centri
off-shore che permettono un certo controllo da parte del settlor sullattività del
trustee senza che ciò possa legittimamente indurre a ritenere il trust inesistente.
Per effetto della "Convenzione sulla legge applicabile ai trust e
sul loro riconoscimento" adottata a LAja il 1°.7.1985, approvata e resa
esecutiva in Australia, Canada, Cina (solo Hong Kong), Cipro, Francia, Regno Unito,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Stati Uniti dAmerica, i cittadini di molti Stati
sono legittimati a costituire trusts allestero, con la certezza che lo stesso potrà
essere riconosciuto nel proprio Paese purché costituito volontariamente, comprovato per
iscritto e regolato per legge.
La Convenzione prevede che la legge straniera applicabile alla
costituzione del trust ne regoli la validità, linterpretazione,
lamministrazione e gli effetti; inoltre, dispone che un trust creato ai sensi della
legge designata dalle norme pattizie, sia riconosciuto come tale negli Stati contraenti,
con gli effetti previsti dalla legislazione prescelta (art. 11, comma 1, lett. c.).
Nonostante gli indubbi vantaggi derivanti dalla ratifica della citata
Convenzione da parte di molti Paesi, non si può negare lesistenza di alcuni limiti
posti dalla stessa Convenzione; infatti, lart. 15 stabilisce che non è possibile
derogare, mediante listituzione di un trust, a disposizioni di legge inerenti, per
esempio, il regime patrimoniale del matrimonio, le quote di legittima, la protezione dei
creditori in casi di insolvenza e la protezione accordata al terzo di buona fede.
Pertanto, costituisce buona norma frapporre, tra il trust ed i soggetti
che ne traggono beneficio, ostacoli alla visibilità o raggiungibilità dello stesso,
mediante la connessione del trust con strutture societarie quali società operative
partecipate, ad esempio, da holdings lussemburghesi, detenute da altra società, settlor
del trust.
Considerate le peculiarità che caratterizzano listituto e la
delicatezza degli obiettivi da raggiungere, lordinamento giuridico dove costituire
un trust deve essere in grado di garantire il superamento dei menzionati limiti posti
dalla Convenzione e dalle norme contrarie degli ordinamenti più rigidi; pertanto, la
scelta dello Stato di nazionalizzazione del trust e, se diverso, di quello alla cui
legislazione il trust intende rimettersi (può essere diverso da quello ove si trova il
trust) varia in ragione degli obiettivi cui listituto deve tendere.
La Convenzione de LAja allart. 19, riserva agli Stati
aderenti una autonomia pressoché completa in materia di disposizioni fiscali applicabili
al trust.
Talune legislazioni fiscali in materia di trust assumono rilievo solo
in via interpretativa, poiché spesso non esistono normative impositive ad hoc sulle
operazioni di costituzione del trust né sui trasferimenti dei beni oggetto del trust dal
settlor al trustee né, tantomeno, relativamente alla configurabilità della soggezione
tributaria passiva del trust stesso, del trustee o dei beneficiari.
Pertanto, gli eventuali presupposti impositivi in materia di trust
devono essere individuati esaminando le diverse operazioni che caratterizzano la nascita e
la vita del trust nella loro individualità mutuando, per ciascuna di esse qualora sia
possibile, la normativa fiscale relativa alle fattispecie impositive in astratto
disciplinate dallOrdinamento tributario che interessa.
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