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NOVITA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
(L. n. 166 del 2002 e L. n. 190 del 2002)
di Rosanna De Nictolis
Sommario:
1. Quadro generale sul contenuto e sulla tecnica innovativa della L. n.
166 del 2002 e del D.Lgs. n. 190 del 2002 - 2. Parzialità e provvisorietà delle
innovazioni - 3. Modifiche allart. 2 in tema di ambito soggettivo di applicazione -
4. Modifiche allart. 4 in tema di oneri di comunicazione allOsservatorio - 5.
Modifiche allart. 8 in tema di qualificazione - 6. Modifiche allart. 12 in
tema di consorzi stabili - 7. Modifiche allart. 13 in tema di riunioni di
concorrenti - 8. Modifiche allart. 14 in tema di programmazione dei lavori pubblici
- 9. Modifiche allart. 17 in tema di progettazione - 9.1. I consorzi stabili di
progettazione - 9.2. Requisiti e procedure di affidamento degli incarichi di progettazione
- 10. Modifiche allart. 19 in tema di appalto integrato e concessione - 10.1.
Modifiche in tema di appalto integrato - 10.2. Modifiche in tema di concessione di
opere pubbliche - 10.3. Laffidamento unitario a contraente generale - 11. Modifiche
allart. 20 in tema di procedure di scelta del contraente - 12. Modifiche
allart. 21 in tema di offerte anomale e di offerta economicamente più vantaggiosa -
12.1. Modifiche in tema di offerte anomale - 12.2. Modifiche in tema di offerta
economicamente più vantaggiosa - 13. Modifiche allart. 23 in tema di licitazione
privata semplificata - 14. Modifiche allart. 24 in tema di trattativa privata - 15.
Modifiche allart. 29 in tema di pubblicità - 16. Modifiche allart. 30 in tema
di garanzie - 17. Modifiche allart. 31 bis in tema di accordo bonario - 18.
Modifiche allart. 32 in tema di arbitrato - 19. Modifiche allart. 33 in tema
di lavori segreti - 20. Modifiche agli artt. 37-bis e ss. in tema di promotore finanziario
e società di progetto - 20.1. Le modifiche apportate direttamente alla legge Merloni -
20.2. Il promotore di infrastrutture e la società di progetto del contraente generale -
21. Il nuovo art. 38-bis - 22. Il <<minitesto unico>> in tema di restauro e
manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici soggetti a tutela.
1. Quadro generale sul contenuto e sulla tecnica innovativa della L. n. 166 del 2002 e del
D.Lgs. n. 190 del 2002
La L. n. 166 del 2002 ha usato la tecnica della novellazione della
legge Merloni (L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), introducendo le
modifiche direttamente nel testo di tale legge, sicché ben può essere battezzata come
<<Merloni quater>> (dopo il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, conv. nella L. 2
giugno 1995, n. 216, c.d. Merloni bis, e la L. 18 novembre 1998, n. 415, c.d. Merloni
ter).
Il D.Lgs. n. 190 del 2002, invece, disciplina la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici, regolando sia le procedure di
redazione e approvazione dei relativi progetti, sia le procedure di valutazione di impatto
ambientale, sia le procedure di affidamento e di scelta del contraente. In relazione a
questultima materia, in espressa deroga allart. 19, legge Merloni, viene
stabilito che la realizzazione delle infrastrutture è affidata, alternativamente,
mediante: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente
generale (art. 6).
Per tali due sistemi di affidamento vengono disciplinate le procedure
di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione con norme che derogano
espressamente agli artt. 19, 20, 21, 23 e 24 della legge Merloni (art. 10), e viene
altresì disciplinato il procedimento di arbitrato in parziale deroga allart. 32,
legge Merloni (art. 12), nonché lutilizzo del promotore finanziario in parziale
deroga agli artt. 37 bis e ss. della legge Merloni (art. 8).
Viene altresì esteso alle controversie relative a tali modalità di
realizzazione il rito speciale di cui allart. 23 bis¸ L. TAR, con ulteriori norme
processuali speciali (art. 14).
Viene dunque adoperata una tecnica diversa da quella della novellazione
della legge Merloni, seguita dalla L. n. 166 del 2002.
Alla legge Merloni vengono infatti apportate deroghe, ma le stesse
formano un corpo normativo a sé stante, che non viene inserito nella legge quadro.
Tuttavia, vengono preannunciate modifiche e integrazioni anche del
regolamento generale di attuazione della legge Merloni (D.P.R. n. 554 del 1999) e degli
altri regolamenti previsti dalla Merloni, volte ad adeguare la normativa regolamentare
alle esigenze connesse alla realizzazione delle infrastrutture (art. 15).
Sotto tale profilo, pertanto, si ipotizza di seguire la tecnica della
novellazione del corpus normativo della legislazione in materia di lavori pubblici,
anziché quella della creazione di un corpo normativo a sé stante.
Per converso, anche la L. n. 166 del 2002 contiene alcune deroghe e
rinvii alla legge Merloni, che non vengono inseriti nella stessa, ma rimangono a sé
stanti nel corpo della L. n. 166 (articoli 7, comma 2, 8, 9, 19, comma 2): di tali norme
si darà conto nei paragrafi che seguono.
Nei paragrafi che seguono si darà sinteticamente conto delle
innovazioni apportate direttamente alla legge Merloni (dalla L. n. 166 del 2002) e delle
deroghe alla legge Merloni contenute nel D.Lgs. n. 190 del 2002.
Si rinvia, peraltro, ad altri commenti in corso di pubblicazione su
questa rivista, per quel che riguarda maggiori approfondimenti in relazione a:
le modifiche apportata dalla L. n. 166 del 2002 allart. 2, legge
Merloni;
il quadro complessivo di tutte le novità in tema di realizzazione di
infrastrutture.
Si segnala che le innovazioni introdotte nella Merloni dalla L. n. 166
del 2000 in tema di interventi relativi a restauro e manutenzione di beni mobili e
superfici decorate di beni architettonici, soggetti alla tutela di cui al T.U. n. 490 del
1999, vengono esaminate unitariamente nellultimo paragrafo del presente lavoro.
Si osserva infine che in quasi tutti gli articoli della legge Merloni
in cui ancora si faceva riferimento agli ECU ovvero allequivalente in ECU di DSP,
lespressione <<ECU>> è stata sostituita con quella <<euro>>
in adeguamento allentrata in vigore della moneta unica europea.
2. Parzialità e provvisorietà delle innovazioni
Lart. 7, L. n. 166 del 2002, che reca modifiche alla L. n. 109
del 1994, esordisce avvertendo che le modifiche hanno carattere parziale e provvisorio,
essendo adottate nelle more di una radicale revisione della legge quadro sui lavori
pubblici, anche allo scopo di adeguarla alle modifiche del titolo V della parte seconda
della Costituzione.
Viene dunque preannunciata una legge Merloni quinquies.
3. Modifiche allart. 2 in tema di ambito soggettivo di
applicazione
Le innovazioni apportate allart. 2, come già esposto, saranno
oggetto di un commento specifico e analitico su questa Rivista.
Qui si annota, sinteticamente, che allart. 2, comma 2, lett. b),
lelenco dei soggetti cui trova applicazione, in parte, la legge Merloni, è stato
ampliato, mediante comprensione di tutti i concessionari di servizi pubblici, e dei
soggetti di cui al D.Lgs. n. 158 del 1995, nonché delle società partecipate dagli enti
locali, di cui agli artt. 113, 113-bis, 115 e 116 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Viene mantenuto il differente ambito di applicazione della legge
Merloni per i concessionari di lavori pubblici nonché per i soggetti di cui al D.Lgs. n.
158 del 1995, rispetto alle altre categorie di soggetti.
Per queste ultime categorie, nulla è innovato: si applica la legge
Merloni ad esclusione degli articoli 7 (responsabile del procedimento), 14 (programmazione
dei lavori pubblici), 18 (incentivi e spese per la progettazione), 19 commi 2 e 2-bis
(disciplinanti la concessione di lavori pubblici, sicché i soggetti di cui allart.
2, comma 2, lett. b), non possono a loro volta affidare i lavori mediante concessione), 27
(direzione dei lavori) e 33 (lavori segreti).
Vi sono invece innovazioni per i concessionari di lavori pubblici,
nella direzione di una maggiore libertà di azione per gli stessi.
In particolare, per i concessionari di lavori pubblici solo per la
realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30
giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, viene
mantenuto il regime previgente, che sancisce lobbligo di appaltare a terzi una
percentuale minima del 40% dei lavori, e di applicare la legge Merloni ad eccezione degli
articoli 7, 14, 19 commi 2 e 2-bis, 27, 32 (arbitrato) e 33.
Lobbligo di appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei
lavori è stato mantenuto, in via transitoria, pure per il concessionario di
infrastrutture strategiche, che siano già state affidate, rinnovate o prorogate alla data
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 190 del 2002 (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 190).
Invece, per il futuro viene innovato il regime precedente, nel senso
che non cè più lobbligo di legge per i concessionari di appaltare a terzi
una percentuale minima del 40% dei lavori; è invece solo facoltà delle stazioni
appaltanti di chiedere, nel contratto di concessione, che i concessionari affidino ai
terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei
lavori oggetto della concessione, ovvero di invitare i candidati concessionari a
dichiarare nella loro offerta la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che essi intendono affidare ai terzi (art. 2, comma 3,
novellato).
Tale nuova regola vale pure per il promotore finanziario, come si
vedrà in sede di commento allart. 37-quater (par. 20 del presente commento).
Regole identiche sono dettate anche dal D.Lgs. n. 190 del 2002 per i
concessionari di infrastrutture strategiche. Infatti, in coerenza con le nuove regole
introdotte nellart. 2, legge Merloni, in tema di percentuale di lavori che il
concessionario deve appaltare a terzi, anche nel D.Lgs. n. 190 si stabilisce che è solo
facoltà della stazione appaltante, alternativamente: o imporre al concessionario di
affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore
globale dei lavori, salva facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale in sede
di offerta; ovvero invitare i candidati a dichiarare la percentuale del valore globale dei
lavori che intendono affidare a terzi.
Nel nuovo regime, ai concessionari di lavori pubblici che affidano a
terzi una parte dei lavori si applicano le sole disposizioni della Merloni in materia di
pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, e in materia di qualificazione dei
soggetti esecutori.
Ove i lavori vengano eseguiti direttamente dai concessionari, o da loro
imprese collegate o controllate da individuarsi secondo i parametri della direttiva
93/37/CEE, si applicano solo le norme in tema di qualificazione, e non anche quelle che
impongono le procedure aperte o ristrette.
La non necessità della gara viene estesa, rispetto al passato, anche
allipotesi di affidamento dei lavori a imprese collegate, oltre che ai casi, già
previsti, di lavori eseguiti direttamente o tramite imprese controllate.
Mentre i concessionari di opere pubbliche soggette alla legge Merloni
sono tenuti ad applicare, sia pure solo in parte, le norme della Merloni, tale obbligo non
vi è più per i concessionari di infrastrutture soggetti ora al D.Lgs. n. 190 del 2002.
Per gli stessi, infatti, lart. 7, comma 3, lett. b) e c) del
citato D.Lgs. n. 190 stabilisce che le procedure di appalto del concessionario ed i
rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente
generale sono regolati esclusivamente dalle norme regolanti gli appalti del concessionario
contenute nella direttiva comunitaria 93/37, dalle norme di qualificazione degli
appaltatori e subappaltatori di cui al D.P.R. n. 34 del 2000, e dalle norme sulle
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti di affidatari e subaffidatari dei lavori.
Per il resto, i rapporti tra concessionario e propri appaltatori o
contraenti generali sono rapporti di diritto privato regolati dalle norme del codice
civile sullappalto, e espressamente sottratti alle norme della legge quadro e del
relativo regolamento.
Viene poi riordinato, ma senza modifiche sostanziali, il regime di
applicazione della legge Merloni ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 158 del 1995.
Viene espressamente chiarito che gli appalti di forniture e servizi
affidati da soggetti operanti nei settori esclusi restano disciplinati esclusivamente dal
D.Lgs. n. 158 del 1995.
Viene mantenuta la regola, già vigente, secondo cui ai soggetti di cui
al D.Lgs. n. 158 del 1995 non trovavano applicazione <<le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla
contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica>>.
Infine, viene chiarito che i soggetti di cui al D.Lgs. n. 158 del 1995
applicano le disposizioni della Merloni (ad eccezione degli art. 7, 14, 18, 19 commi 2 e
2-bis, 27, 33 e 32 (questultimo non si applica in virtù dellesclusione
contenuta nel medesimo art. 32) solo per i lavori di cui allart. 8, comma 6, D.Lgs.
n. 158 e per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari.
Per adeguare la legislazione italiana ad una recente pronuncia della
Corte di Giustizia, il nuovo comma 5 dellart. 2 si occupa dei lavori consistenti in
opere di urbanizzazione, che secondo la previgente legislazione potevano essere affidati,
senza pubblica gara, ai titolari di concessione edilizia.
Viene ora stabilito che se si tratta di opere di importo superiore alla
soglia comunitaria, i titolari di concessione edilizia che se ne assumono
lesecuzione li devono affidare con pubblica gara nel rispetto della direttiva 93/37.
Se si tratta di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria, non
trova applicazione la legge Merloni, e dunque rimane la regola dellaffidamento
diretto (trattativa privata) al titolare di concessione edilizia.
Con il nuovo comma 6 dellart. 2 vengono sottratti
allapplicazione della legge Merloni, salvo che per lart. 8 (qualificazione) i
contratti di sponsorizzazione contemplati dallart. 119, T.U. n. 267 del 2000, e
dallart. 43, L. 27 dicembre 1997, n. 449, e i contratti alla sponsorizzazione
assimilabili, che abbiano per oggetto i lavori pubblici come definiti dallart. 2,
comma 1.
4. Modifiche allart. 4 in tema di oneri di comunicazione
allOsservatorio
Nellart. 4, comma 17, è stata introdotta una semplificazione
degli oneri di comunicazione allOsservatorio dei lavori pubblici imposti alle
stazioni appaltanti.
Da un lato, i termini di quindici giorni dalla data del verbale di gara
o di definizione della trattativa privata, e di trenta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, imposti, rispettivamente, per comunicare <<i dati
concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o
dell'affidatario e del progettista>>, e <<l'inizio, gli stati di avanzamento e
l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del
lavoro>> sono stati raddoppiati e dunque portati, rispettivamente, a trenta e
sessanta giorni.
Dallaltro lato, viene eliminato lobbligo di comunicazione
dellemissione degli stati di avanzamento per gli appalti di importo inferiore a
500.000 euro.
5. Modifiche allart. 8 in tema di qualificazione
Nellart. 8, relativo alla qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori pubblici, vengono anzitutto apportate innovazioni per quel che riguarda i
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici soggetti a tutela, che, per la loro specificità, vengono commentate
nellultimo paragrafo del presente lavoro.
Per il resto, la più significativa innovazione, nellottica di
una maggiore semplificazione, consiste nellaver fissato direttamente per legge la
durata della qualificazione ottenuta dalle SOA in cinque anni (art. 8, comma 4, lett. g)
novellata).
Nel regime precedente, veniva invece demandato al regolamento di
qualificazione il compito di fissare la durata della qualificazione, che doveva esser
compresa tra un minimo di due anni e un massimo di tre anni.
Sebbene lefficacia della qualificazione sia stata allungata,
viene stabilito che entro il terzo anno va verificato il mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonché dei requisiti di carattere strutturale da indicare nel
regolamento. Tale verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa
di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa (art. 8, comma 4, lett.
g).
Altra innovazione è la necessità di qualificazione anche per gli
appalti misti in cui siano compresi lavori, ancorché i lavori siano accessori rispetto ai
servizi o alle forniture e di rilievo economico inferiore al 50%.
Si deroga, dunque, alla regola generale secondo cui la legge Merloni si
applica anche agli appalti misti solo se i lavori abbiano una rilevanza economica
superiore al 50% (art. 2, comma 1): in tema di qualificazione, infatti, dora in poi,
le regole dettate dalla Merloni si applicano ogni qualvolta lappalto misto comprenda
lesecuzione di lavori, a prescindere dal valore degli stessi rispetto ai servizi o
alle forniture.
Infine, nellart. 8, comma 4, lett. b), che demanda al regolamento
di qualificazione il compito di disciplinare modalità e criteri di autorizzazione e
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i loro requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici, viene soppresso linciso <<fermo restando
che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori
pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della
certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità,
nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di
attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di
svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente
alla medesima impresa>>.
Il comma 4 dellart. 7, L. n. 166 del 2002 demanda al regolamento
di qualificazione (D.P.R. n. 34 del 2002) il compito di aggiornare i requisiti richiesti
alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata
concorrenza.
La novella demanda al regolamento di qualificazione anche la competenza
a prevedere la possibilità, per lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di
comminare sanzioni rapportate alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di
attestazione (SOA).
6. Modifiche allart. 12 in tema di consorzi stabili
Nellart. 12, relativo ai consorzi stabili, quale categoria di
soggetti che possono partecipare alle gare di appalto, viene dettata una disciplina più
sistematica di tali enti.
Linciso, contenuto nel comma 5, secondo cui <<È vietato ai
singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e
associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis),
nonché più di un consorzio stabile>> è stato sostituito con il più snello
divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. Tale divieto va coordinato con
quello di cui al primo periodo del medesimo comma 5, in base al quale <<È vietata
la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio
stabile e dei consorziati>>.
Sicché, il singolo consorziato che partecipa ad un dato appalto in
tale veste, non può partecipare al medesimo appalto anche in unaltra veste, sia
essa quella di soggetto singolo, ovvero di partecipante ad altro consorzio o associazione
temporanea di imprese.
Con il nuovo comma 8-bis si stabilisce il beneficio di un incremento
percentuale della cifra di affari in lavori realizzati dal consorzio nel quinquennio
anteriore la data di pubblicazione del bando. La cifra di affari in lavori del consorzio
è costituita dalla somma delle cifre di affari in lavori realizzate dalle singole imprese
consorziate. Tale somma viene incrementata di una percentuale calcolata sulla somma
stessa. La percentuale è del 20% nel primo anno, del 15% nel secondo anno, del 10% nel
terzo, quarto e quinto anno.
Ciascuna percentuale viene calcolata sulla somma, che è data dalla
cifra di affari in lavori di ciascun consorziato per cinque anni. Sicché,
lincremento percentuale complessivo risulta essere pari al 65% della somma (20% più
15% più 10% più 10% più 10%).
Il nuovo comma 8-ter disciplina la qualificazione del consorzio
stabile, sancendo, anzitutto, che lo stesso si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate.
Per quanto riguarda la classifica di opere per la quale si qualifica il
consorzio nel suo insieme, si utilizza il criterio della somma delle classifiche possedute
dalle imprese consorziate: si stabilisce, infatti, che <<la qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata
per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate>>.
Per la qualificazione del consorzio alla classifica di importo
illimitato, vengono stabiliti più criteri alternativi. Occorre, infatti:
o che almeno una tra le imprese consorziate possieda già la classifica
per importo illimitato;
o che almeno una tra le imprese consorziate possieda la classifica VII
e che almeno altre due possiedano la classifica V o superiore;
o che almeno tre imprese consorziate possiedano la classifica VI.
Quando, poi, la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui allart. 3 del regolamento di
qualificazione (D.P.R. n. 34 del 2000), la qualificazione del consorzio è acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dellintervallo tra le due classifiche.
Tali regole, introdotte con legge, comportano la tacita abrogazione
dellart. 20, D.P.R. n. 34 del 2000 (regolamento di qualificazione) che per i
consorzi stabili dettava regole diverse da quelle ora introdotte, sancendo che :<<Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all'importo
pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.
Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione>>.
Sempre il nuovo comma 8-ter stabilisce che per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione è in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
La stessa regola è stabilita pure <<per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui allarticolo 8, comma 4, lettera e)>>, solo che non
si comprende a quali <<meccanismi premiali>> la norma si riferisce, atteso che
lart. 8, comma 4, lett. e), demanda al regolamento di qualificazione di disciplinare
<<la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un
periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli
oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui
al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere
previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU>>.
7. Modifiche allart. 13 in tema di riunioni di concorrenti
Lart. 13 disciplina la partecipazione di concorrenti riuniti, o
in associazione temporanea o in consorzio di cui allart. 2602 cod. civ.
Gli attuali commi da 1 a 3 così dispongono:
<<1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e),
è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M.
10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al
comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui
agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario
o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i
lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo>>.
Il comma 3, relativo alle associazioni temporanee di tipo verticale, è
stato novellato con laggiunta della norma secondo cui <<i lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprese riunite in associazione di cui al comma 1>>.
La norma, non chiarissima, sembra da interpretare nel senso di
consentire anche nel caso di lavori suddivisi in categoria prevalente e categorie
scorporabili, le associazioni temporanee di tipo misto, verticale e orizzontale, note
allelaborazione giurisprudenziale, ovvero le sole associazioni di tipo orizzontale.
Sembra, perciò, che dora innanzi, non valga più la rigida
regola per cui nelle associazioni verticali per i lavori della categoria prevalente i
requisiti di qualificazione devono necessariamente essere posseduti dalla mandataria o
capogruppo per lintero importo, e per i lavori scorporati i requisiti vanno
posseduti da ciascun singolo che li assume, e che debba superarsi lorientamento
secondo cui dove il bando indichi lavori della categoria prevalente e opere scorporabili,
lunica forma di a.t.i. consentita è quella verticale.
Ora, invece, sia i lavori della categoria prevalente, che quelli
scorporati, possono essere assunti da una associazione temporanea nel rispetto delle
regole di cui al comma 1, vale a dire che ciascun partecipante sia qualificato per la
quota percentuale indicata nel regolamento di qualificazione.
Si potrà, dunque, alternativamente ipotizzare, per appalti che
comprendono lavori di categoria prevalente e opere scorporabili, che:
i lavori siano assunti da una.t.i. verticale, nel rispetto delle
regole di qualificazione di cui alla prima parte del comma 3, rimasta invariata;
i lavori siano assunti da una.t.i. orizzontale, nel rispetto
delle regole di qualificazione di cui al comma 1;
i lavori siano assunti da una.t.i. di tipo misto, orizzontale o
verticale per ciascuna categoria di lavori.
Viene modificato anche il comma 7 dellart. 13, nel senso di una
maggiore severità verso le a.t.i.
Lattuale comma 7, primo periodo, così dispone: <<Qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora
ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei
lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari>>. Posto che il superamento del valore del 15% dellimporto
totale dei lavori viene riferito a ciascuna opera speciale che si aggiunga alla categoria
prevalente, al fine del divieto di subappalto, si poteva essere indotti ad interpretare la
norma nel senso del divieto di subappalto solo se ciascuna e tutte le opere speciali
superassero la soglia di valore del 15%.
Nella nuova formulazione, la parola <<ciascuna>> è
sostituita dalle parole <<una o più>>, sicché affinché scatti il divieto di
subappalto è sufficiente che anche una sola delle opere speciali superi la soglia del
15%.
Alla fine del comma 7 viene poi aggiunto che per tali categorie
speciali di lavori che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
8. Modifiche allart. 14 in tema di programmazione dei lavori
pubblici
Lart. 14 disciplina la programmazione triennale dei lavori
pubblici, ed è stato novellato in unottica di maggiore semplificazione e minori
vincoli derivanti dal programma.
Viene anzitutto esclusa la necessità di inserzione nel programma
triennale peri lavori di singolo importo pari o inferiore a 100.000 euro (art. 14, comma
1, novellato).
In secondo luogo, viene modificato il comma 3 nel senso che
lordine di priorità dei lavori da eseguire è unitario, e non più per categorie di
lavori e nellambito di ciascuna categoria.
In ogni caso nellambito dellordine di priorità vanno
considerati prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori già iniziati, e gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. A tali lavori
prioritari, con la nuova disciplina si aggiungono anche quelli per i quali vi siano
<<progetti esecutivi approvati>> (art. 14, comma 3).
Il comma 6 viene modificato nel senso che la inserzione nel programma
triennale è subordinata alla previa approvazione del progetto preliminare non più in
ogni caso, ma solo per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro. Invece,
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, è sufficiente, per
linserzione nel programma della previa approvazione di uno studio di fattibilità
(art. 14, comma 6).
Nel comma 7, riguardante la possibilità, a determinate condizioni, di
inserzione nel programma per singoli lotti di <<un lavoro o un tronco di lavoro a
rete>> vengono soppresse le parole <<o un tronco di lavoro a rete>>.
Lart. 19, comma 2, L. n. 166 consente di derogare alla
programmazione triennale in favore degli enti assegnatari dei finanziamenti per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, relativi ad opere
di interesse locale, consistenti in infrastrutture stradali di interesse prettamente
locale.
9. Modifiche allart. 17 in tema di progettazione
Lart. 17 indica le categorie di soggetti cui può essere affidata
lattività di progettazione.
La novella di cui alla L. n. 166 del 2002 amplia le categorie di
affidatari e modifica le regole di affidamento.
Gli artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 190 del 2002, dettano specifiche regole in
tema di progettazione preliminare e definitiva degli interventi relativi ad infrastrutture
strategiche, integrando lart. 16 della legge Merloni, quanto a contenuti della
progettazione, procedimento per la relativa approvazione, ed effetti
dellapprovazione medesima.
9.1. I consorzi stabili di progettazione
Quanto alle categorie, viene prevista, con la nuova lettera g-bis) del
comma 1, la nuova figura dei <<consorzi stabili>> costituiti da società di
professionisti ovvero da società di ingegneria o in forma mista (sia società di
professionisti che società di ingegneria).
Il consorzio stabile di società di professionisti e/o di ingegneria
viene disciplinato sulla falsariga del consorzio stabile di esecutori dei lavori, regolato
dallart. 12.
Non solo viene richiamato espressamente lart. 12, comma 1, ma ne
viene anche riprodotto interamente il contenuto, stabilendosi che il consorzio sia formato
da non meno di tre consorziati, sia costituito per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e i relativi componenti abbiano deciso di operare in modo congiunto. Dato il
richiamo allart. 12, comma 1, la decisione di operare in modo congiunto deve essere
assunta dai rispettivi organi deliberativi dei singoli consorziati.
Non è molto chiaro se la durata non inferiore a cinque anni sia nella
norma riferita solo alla durata del consorzio stabile, come è nellart. 12, comma 1,
ovvero anche al tempo, anteriore alla costituzione del consorzio, per cui abbiano operato
le singole società nel settore dei servizi di ingegneria e architettura.
Invero, la lett. g-bis) è formulata testualmente come segue:
<<consorzi stabili (...) formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dellarticolo 12>>.
Data la collocazione delle parole <<per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni>>, subito dopo il requisito di operatività dei singoli
consorziati, e dato il riferimento generale allart. 12, comma 1, che dunque già
comprende pure la durata minima quinquennale del consorzio, si potrebbe pensare che
ulteriore requisito del consorzio stabile qui in commento, rispetto a quello di cui
allart. 12, è che i singoli consorziati abbiano già a loro volta operato per
almeno cinque anni nel settore dei servizi di ingegneria e architettura.
Anche per il consorzio stabile di progettazione, come per quello
costituito per lesecuzione dei lavori, è stabilito il divieto di partecipazione dei
singoli a più di un consorzio stabile.
Per la partecipazione alle gare di progettazione viene stabilito il
beneficio dellincremento percentuale forfetario del fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascun consorziato nel quinquennio o decennio
precedente (si suppone, precedente la data di pubblicazione del bando di gara, come
nellart. 12, comma 8-bis). Lincremento percentuale viene stabilito con rinvio
allart. 8-bis, vale a dire 20% per il primo anno, 15% per il secondo, 10% dal terzo
anno in poi: ma nellart. 12, comma 8-bis¸ci si ferma a cinque anni, invece nella
norma in commento si arriva al decennio, sicché si deve ritenere che per ciascun anno dal
terzo al decimo è consentito un incremento percentuale del 10%.
Da segnalare che mentre nellart. 12, comma 8-bis¸
lincremento percentuale riguarda la somma totale della cifra di affari di ciascun
consorziato, nella norma in commento lincremento percentuale si calcola, invece, non
sul totale dei fatturati, ma sul fatturato di ciascun singolo consorziato.
Per il resto viene richiamata la disciplina dellart. 12, comma 4,
5, 6, 7.
I commi 2 e 3 dellart. 12 riguardano i requisiti di
qualificazione specifici per le imprese esecutrici dei lavori, e dunque non vengono estesi
alla fattispecie in commento, per incompatibilità.
I commi 4 e 5 dellart. 12 stabiliscono che: << Ai consorzi
stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo
X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile>>.
I commi 6 e 7 dellart. 12 contemplano benefici fiscali per i
consorzi stabili (imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per gli atti
relativi ai consorzi; esclusione della tassa sulle concessioni governative; esclusione
delle imposte sui redditi per le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni ai consorzi
stabili), che per quelli di imprese esecutrici dei lavori scadevano il 31 dicembre 1997,
in virtù del comma 8 del medesimo art. 8.
Il rinvio ai soli commi 6 e 7, e non anche al comma 8 dellart.
12, implica che per i consorzi stabili di progettazione i benefici fiscali vengono
accordati senza nessun limite temporale di scadenza.
9.2. Requisiti e procedure di affidamento degli incarichi di
progettazione
Viene rimosso un limite alla partecipazione alle gare per la
progettazione delle società di ingegneria. In precedenza, dette società, singole ovvero
raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), potevano essere affidatarie di incarichi di
progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi fossero stimati di importo pari o
superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano
una specifica organizzazione. Tale regola, contenuta nel secondo periodo del comma 4
dellart. 17, è stata abrogata, sicché ora le società di ingegneria possono
partecipare anche alle gare per incarichi di progettazione di minore importo (inferiore a
200.000 ECU).
Sia per le società di professionisti (art. 17, comma 6, lett. a), che
per le società di ingegneria (art. 17, comma 6, lett. b), era finora stabilito che ai
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza. Viene ora specificato, mediante
integrazione sia del comma 6, lett. a), che del comma 6, lett. b), che le casse di
previdenza cui si versa il contributo integrativo sono quelle <<di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti>>.
Quale ulteriore requisito per laffidamento dellincarico di
progettazione viene stabilito, mediante aggiunta alla fine del comma 8 dellart. 17,
che <<allatto dellaffidamento dellincarico deve essere dimostrata
la regolarità contributiva del soggetto affidatario>>.
La regolarità contributiva non viene dunque imposta quale requisito di
partecipazione alla gara, ma quale requisito che va verificato solo con riferimento al
vincitore della stessa, al momento dellaggiudicazione.
In materia di procedure di scelta degli affidatari degli incarichi di
progettazione, vengono apportate significative modificazioni.
Anzitutto, la soglia di applicazione della disciplina comunitaria non
viene più fissata nella misura rigida dei 200.000 ecu (valevole per gli appalti di
servizi ai sensi del D.Lgs. n. 157 del 1995), ma la misura che può variare nel
tempo della soglia di applicazione della disciplina comunitaria.
In secondo luogo, il conferimento di incarico di progettazione non
viene più equiparato in ogni caso allappalto di servizi di cui al D.Lgs. n. 157 del
1995. Tale equiparazione, infatti, non vale per i soggetti tenuti allapplicazione
del D.Lgs. n. 158 del 1995, i quali, per il conferimento degli incarichi di progettazione,
dovranno osservare le disposizioni ivi previste. Il che si traduce in una maggiore
liberalizzazione, in quanto il D.Lgs. n. 158 del 1995 si muove nellottica di minori
vincoli per le stazioni appaltanti.
La stessa regola è dettata pure dallart. 10, comma 8, D.Lgs. n.
190 del 2002, per laffidamento di servizi, anche di progettazione pertinenti le
infrastrutture, che siano di ammontare superiore alla soglia comunitaria: si applica
infatti il D.Lgs. n. 157 del 1995, ovvero, per i soggetti operanti nei settori esclusi, il
D.Lgs. n. 158 del 1995. Per tali servizi si dichiarano non applicabili i commi 10, 11 e 12
dellart. 17 della legge Merloni, il che è chiaro, perché si tratta di norme
relative agli incarichi di progettazione sotto soglia comunitaria.
Viene poi elevata la soglia per il conferimento di incarichi di
progettazione fiduciari, da 40.000 a 100.000 euro. Sicché, ora diventano fiduciari tutti
gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro.
Gli stessi possono essere affidati a soggetti di fiducia delle stazioni
appaltanti, con vincolo della previa verifica dellesperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da
affidare.
Rispetto alla precedente disciplina, viene affidato al responsabile del
procedimento il compito di affidare gli incarichi fiduciari, e viene altresì stabilito
che detti incarichi possono essere affidati anche ai soggetti di cui alle lettere f)
(società di ingegneria) e g) (raggruppamenti temporanei di professionisti singoli,
associati, o costituiti in società di professionisti o in società di ingegneria), oltre
che a quelli di cui alle lettere d) (liberi professionisti singoli e associati) ed e)
(società di professionisti) del comma 1 dellart. 17.
Viene meno la regola, che peraltro era solo transitoria, che consentiva
laffidamento degli incarichi di progettazione sulla base dei soli curricula dei
progettisti fino alla data di entrata in vigore del regolamento generale di attuazione
della legge Merloni.
Infine, viene dettata una regola sui corrispettivi spettanti ai
progettisti, che vanno determinati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con quello delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle tariffe professionali
previste per le categorie interessate. Tali corrispettivi vengono qualificati come
<<minimi inderogabili>> al pari dei minimi tariffari per gli ingegneri e
architetti, ai sensi dellarticolo unico, L. 4 marzo 1958, n. 143. Ogni patto
contrario è sanzionato con la nullità.
Viene poi stabilito che fino allemanazione del nuovo decreto,
continua ad applicarsi il D.M. 4 aprile 2001, emanato in attuazione del comma 14-bis
dellart. 17.
In particolare, lart. 17, comma 14-bis, stabilisce che <<I
corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che
il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi
a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494>>.
Ci si chiede se tale norma, non espressamente abrogata dalla novella,
abbia o meno ancora una autonoma ragion dessere, data la disciplina della stessa
materia (i corrispettivi per la progettazione) ora contenuta nel nuovo comma 12-ter.
E da ritenere che il comma 14-bis dellart. 17 sia stato
tacitamente abrogato dal nuovo comma 12-ter.
10. Modifiche allart. 19 in tema di appalto integrato e
concessione
Nellart. 19 vengono apportate modifiche allappalto
integrato, di cui viene ampliato lambito applicativo, e alla concessione di lavori
pubblici, che viene disciplinata in unottica di maggiore liberalizzazione.
Con il D.Lgs. n. 190 del 2002 viene istituita una nuova forma di
affidamento per la realizzazione di infrastrutture strategiche, in deroga allart.
19, legge Merloni, consistente nellaffidamento unitario a contraente generale (artt.
6 e 9, D.Lgs. n. 190)
10.1. Modifiche in tema di appalto integrato
Per la nuova figura di appalto integrato in tema di beni
culturali, avente ad oggetto anche la progettazione definitiva, si rinvia allultimo
paragrafo del presente lavoro.
Lappalto integrato <<classico>>, vale a dire
quello avente ad oggetto sia lesecuzione dei lavori che la progettazione esecutiva,
viene esteso a due ulteriori ipotesi rispetto a quelle originariamente previste.
Viene utilizzato un criterio prettamente economico, e si consente
lappalto integrato sia negli appalti di minore importo che in quelli di
rilevante valore: da un lato, per lavori di importo inferiore a 200.000 euro, e
dallaltro per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
Per lappalto integrato relativo a lavori con elevata
componente impiantistica e tecnologica ipotesi già prevista nella disciplina
previgente si eleva lincidenza della componente impiantistica e tecnologica
rispetto al valore totale dellopera <<da più del 50 per cento>> a
<<più del 60 per cento>>.
Lampliamento delle ipotesi di appalto integrato, e la
acquisita consapevolezza che in tale tipologia di appalto al concorrente aggiudicatario
non spettano solo compiti di esecuzione lavori, ma anche compiti di progettazione, hanno
fatto sì che il legislatore della novella abbia configurato lappalto
integrato come appalto misto, di lavori e progettazione, con conseguente necessità di
tenere conto anche della disciplina relativa allaffidamento degli incarichi di
progettazione.
Con il nuovo comma 1-ter dellart. 19 si stabilisce che
lappaltatore che partecipa ad un appalto integrato deve possedere i requisiti
progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato.
I requisiti richiesti al progettista vanno indicati nel bando di gara,
in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.
Quanto alle spese di progettazione esecutiva, le stesse vanno indicate
nel bando, separatamente dalle altre, e ricomprese nellimporto complessivo a base di
gara; il relativo ammontare non è soggetto a ribasso dasta, in conformità alla
nuova regola, sancita dallart. 17, comma 12-ter, secondo cui le tariffe dei compensi
costituiscono minimi inderogabili.
Laffidamento della progettazione esecutiva allappaltatore
comporta lassunzione delle conseguenti responsabilità: il comma 1-ter stabilisce
che lappaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso dopera a causa di carenze del progetto esecutivo.
La regola che vuole affidata allappaltatore la progettazione
esecutiva subisce, poi, un temperamento nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, per le quali il responsabile del procedimento procede in contraddittorio
con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo e a verificare la
conformità di questultimo con il progetto definitivo (che compete alla stazione
appaltante), al fine di accertare lunità progettuale. Al contraddittorio partecipa
anche il progettista titolare dellaffidamento del progetto definitivo, che si
esprime in ordine a tale conformità. Viene espressamente richiamato lart. 47 del
D.P.R. n. 554 del 1999, che disciplina in dettaglio loggetto della verifica della
conformità del progetto esecutivo a quello definitivo, in caso di appalto
integrato, verifica cui procede il responsabile del procedimento in contraddittorio con il
progettista.
Un aggancio con lattività di progettazione ha, infine, il nuovo
comma 1-quinquies che, in relazione allipotesi di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualità, stabilisce che, qualora la stazione appaltante non abbia già
adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare ad
idonei soggetti qualificati, seguendo le procedure di cui al D.Lgs. n. 157 del 1995, i
servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo
da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli
di qualità richiesti dallappaltatore.
Quanto alla scelta tra appalto a corpo e appalto a misura in caso di
appalto integrato, mentre in precedenza si stabiliva la necessità di appaltare a corpo i
contratti di cui al comma 1, lett. b), n. 1), vale a dire i <<lavori la cui
componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore
dell'opera>>, ora si stabilisce che vanno affidati a corpo tutti gli appalti
integrati, salvi i casi di cui al comma 5.
Anche il comma 5 viene novellato, perché mentre finora facoltizzava le
stazioni appaltanti ad affidare a misura solo gli appalti relativi a lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici, ora consente tale possibilità anche per gli
appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a
500.000 euro, e per gli appalti relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle
opere di consolidamento dei terreni.
Si assiste, complessivamente, ad un ampliamento dellambito di
applicazione dellappalto a corpo rispetto a quello a misura.
Una ulteriore innovazione in tema di appalto integrato riguarda
il sistema di garanzia di esecuzione, ed è stata introdotta nellart. 30, mediante
inserzione di un comma 7-bis, al cui commento si rinvia. Qui giova solo ricordare che
viene esteso allappalto integrato, ove sia di importo superiore a 75 milioni
di euro, il sistema di garanzia globale di esecuzione, peraltro allo stato non ancora
operativo, per non essere a tuttoggi stato emanato il relativo regolamento.
10.2. Modifiche in tema di concessione di opere pubbliche
Si rinvia, anzitutto, al commento allart. 2, e al commento agli
artt. 37-bis e seguenti (rispettivamente parr. 3 e 20 del presente commento) per quanto
riguarda le altre modifiche in tema di concessione, relative a:
appalti del concessionario e norme della Merloni che lo stesso è
tenuto ad osservare;
concessioni affidate a seguito di proposta del promotore finanziario.
Con la L. n. 166 del 2002 nellart. 19 in commento vengono
modificate in chiave di favore per il concessionario le regole in tema di prezzo e durata
della concessione.
Viene anzitutto ampliata la possibilità di remunerare il
concessionario anche mediante un prezzo, oltre che con il diritto di gestire lopera
e sfruttarla economicamente.
Nella previgente disciplina, la possibilità di prevedere un prezzo era
circoscritta al solo caso in cui nella gestione dellopera fossero <<previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati>>; in ogni caso il
prezzo non poteva superare comunque <<il 50 per cento dell'importo totale dei
lavori>> e lo stesso poteva essere corrisposto solo a collaudo effettuato in
un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.
Nella nuova disciplina, la previsione di un prezzo è consentita ogni
qualvolta sia necessario, ed è venuto meno il duplice limite relativo allimporto
massimo del prezzo e alla possibilità di corresponsione dello stesso solo dopo il
collaudo.
Viene poi prevista la possibilità di pagare il prezzo, anziché in
moneta, mediante cessione della proprietà o del godimento di alcune categorie di
immobili: deve trattarsi di immobili che siano nella disponibilità della stazione
appaltante, o che siano allo scopo espropriati, e la cui utilizzazione sia strumentale o
connessa allopera da affidare in concessione; ovvero può trattarsi di immobili che
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, che siano preventivamente indicati
nel programma triennale dei lavori pubblici.
E però esclusa la possibilità di cessione per gli immobili
compresi nel patrimonio pubblico da dismettere ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n.
351, conv. nella L. 23 novembre 2001, n. 410.
Viene toccata anche la regola che, in tema di concessione di opera
pubblica, affida al concessionario la progettazione definitiva ed esecutiva. Si
stabilisce, infatti, che se il concedente già dispone di progettazione definitiva o
esecutiva, loggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può
essere circoscritto alla revisione della progettazione o al suo completamento da parte del
concessionario.
Viene modificata anche la disciplina sulla durata della concessione:
finora, la stessa non poteva essere superiore a trenta anni. Ora, si stabilisce che la
stazione appaltante può anche stabilire, caso per caso, una durata della concessione
superiore a trenta anni, al fine di assicurare il perseguimento dellequilibrio
economico finanziario degli investimenti del concessionario. Nello stabilire la
durata, la stazione appaltante deve tenere conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo pagato rispetto allimporto totale dei lavori, e dei rischi
connessi alle modifiche delle condizioni del mercato.
Viene previsto un ulteriore caso di concessione, avente ad oggetto
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
lalea economico finanziaria della gestione dellopera (nuovo comma 2-ter
dellart. 19).
Si attribuisce al concessionario nonché alla società di
progetto di cui al successivo art. 37-quater¸ il diritto a partecipare alla conferenza di
servizi finalizzata allesame e alla approvazione dei progetti di loro competenza, ma
senza diritto di voto (nuovo comma 2-quater dellart. 19).
Lart. 7 del D.Lgs. n. 190 del 2002 detta ulteriori e più
specifiche norme in tema di concessione di costruzione e gestione per la realizzazione di
infrastrutture strategiche.
Viene operato anzitutto un generale rinvio agli artt. 19, 20 e 21,
nonché 37-bis e ss., legge Merloni, nonché a tutte le altre norme che la Merloni detti
in tema di concessione (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 190).
In coerenza con la nuova disciplina liberalizzatrice del prezzo e della
durata della concessione, introdotte in termini generali nella legge Merloni, anche il
D.Lgs. n. 190 del 2002 rimette al bando di gara la competenza a determinare prezzo e
durata della concessione (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 190).
In coerenza con le nuove regole introdotte nellart. 2, legge
Merloni, in tema di percentuale di lavori che il concessionario deve appaltare a terzi,
anche nel D.Lgs. n. 190 si stabilisce che è solo facoltà della stazione appaltante,
alternativamente: o imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti
ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori, salva facoltà per i
candidati di aumentare tale percentuale in sede di offerta; ovvero invitare i candidati a
dichiarare la percentuale del valore globale dei lavori che intendono affidare a terzi.
10.3. Laffidamento unitario a contraente generale
Solo un cenno sintetico, per completezza sistematica, a tale nuova
forma di affidamento, che in dettaglio sarà oggetto di altro commento su questa Rivista.
In tale contratto la maggior parte dei compiti inerenti allopera
pubblica, non solo quelli di esecuzione, ma anche quelli prodromici di progettazione e
espropriazione, e quelli di direzione lavori, sono affidati al contraente generale, che
assume limpegno di <<realizzazione con qualsiasi mezzo
dellopera>>.
In definitiva, si attribuiscono al contraente generale anche compiti
tipici della stazione appaltante, vale a dire: non solo lo sviluppo del progetto
definitivo e la progettazione esecutiva, il che costituisce modello già noto e diffuso;
ma anche i compiti di espropriazione, e sotto tale profilo il contraente generale è
equiparato al concessionario delegato ai sensi del T.U. espropriazioni, e i compiti di
direzione dei lavori.
Inoltre, il prezzo viene pagato al contraente generale in tutto o in
parte dopo lultimazione dei lavori, sicché sul contraente grava anche il
prefinanziamento dellopera da realizzare.
Per quanto riguarda il prezzo, spetta al bando determinare la quota di
valore dellopera che deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie, nonché i tempi e i modi di pagamento del prezzo (art.
9, comma 12).
Per il finanziamento di tale quota, il contraente generale può
emettere obbligazioni: la relativa disciplina verrà esaminata in sede di commento alla
società di progetto del contraente generale (par. 20.2. del presente commento).
Oltre ai compiti di pregettazione definitiva, progettazione esecutiva,
espropriazione, prefinanziamento, esecuzione e direzione dei lavori (rispettivamente
lettere a), c), b) e), d) del comma 2 dellart. 9, D.Lgs. n. 190), al contraente
generale vengono affidati:
in via obbligatoria il compito di collaborare con il soggetto
aggiudicatore per prevenire le infiltrazioni della criminalità nellesecuzione di
opere pubbliche, mediante indicazione <<del piano degli affidamenti, delle
espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi (...) secondo
le forme stabilite>> tra il soggetto aggiudicatore e gli organi competenti in
materia di prevenzione antimafia (art. 9, comma 2, lett. g);
in via facoltativa, se richiesto, il compito di individuare le
modalità gestionali dellopera e di selezione dei soggetti gestori (art. 9, comma 2,
lett. f).
Alla stazione appaltante rimangono pertanto solo compiti residuali di
coordinamento e di alta vigilanza, consistenti nel:
porre in essere le attività necessarie affinché il progetto
definitivo sia approvato dal CIPE (art. 9 comma 3, lett. a);
approvare il progetto esecutivo e le varianti (art. 9, comma 3, lett.
b);
esercitare lalta sorveglianza sulla realizzazione delle opere
(art. 9, comma 3, lett. c);
procedere al collaudo delle opere (art. 9, comma 3, lett. d);
procedere alla <<stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della
criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori
in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei
soggetti che le realizzano>> (art. 9, comma 3, lett. e);
infine, la stazione appaltante <<verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri
affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore
ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento
diretto dellaffidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste
in contratto (art. 9, co. 9).
Laffidamento a contraente generale avviene, come si vedrà meglio
nel par. 11 del presente lavoro, mediante licitazione o appalto concorso, ai sensi
dellart. 10, del D.Lgs. n. 190.
Il rapporto tra soggetto aggiudicatore e contraente generale è retto
dalla legge obiettivo, dal D.Lgs. n. 190, dalle future modifiche al regolamento generale
di attuazione della legge Merloni, dalla direttiva comunitaria 93/37, dal D.Lgs. n. 158
del 1995, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile in tema di appalto (art. 9,
comma 4).
Sicché, rimane molto limitato lambito di applicazione della
legge Merloni.
In particolare, sembra esservi maggiore libertà di scelta, da parte
del soggetto aggiudicatore, del contraente generale, trovando diretta applicazione la
direttiva 93/37 e il D.Lgs. n. 158 del 1995; peraltro, dovendo la stazione appaltante
utilizzare o la licitazione o lappalto concorso, in virtù dellart. 10,
non sembra comunque esservi spazio per la trattativa privata, e dovendo applicare comunque
il diritto comunitario, neppure sembra esservi spazio per deroghe in tema di pubblicità e
termini delle gare.
Sicché, non si comprende perché lart. 15, comma 3, lett. d),
D.Lgs. n. 190, demandi a future modifiche del regolamento generale di attuazione della
legge Merloni, anche di disciplinare <<le modalità di scelta del contraente
generale (...) anche in deroga alle previsioni degli articoli (...) 20, 21 e 23 della
legge quadro>>, visto che comunque si impone al regolamento di assicurare <<il
rispetto delle normative comunitarie applicabili>>.
In definitiva, anche per laffidamento a contraente generale non
può esservi deroga alcuna ai principi comunitari in tema di pubblica gara.
Rimangono invece applicabili pure al contraente generale, nonché agli
appalti dallo stesso eventualmente indetti:
le norme in tema di qualificazione di cui al D.P.R. n. 34 del 2000
(art. 9, comma 7); per quel che concerne la qualificazione del contraente generale,
lart. 9, comma 1, stabilisce in termini generali che il contraente generale deve
essere <<soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione
di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico realizzativa e
finanziaria>>; mentre lart. 15, comma 3, lett. d), demanda a future modifiche
dei regolamenti previsti dalla legge Merloni, <<listituzione di un sistema di
qualificazione dei contraenti generali (...) anche in deroga alle previsioni degli
articoli da 8 a 13>>. E da ritenere che verranno perciò apportate modifiche
al regolamento di qualificazione (D.P.R. n. 34 del 2000), per disciplinare specificamente
i requisiti di qualificazione del contraente generale;
le norme in tema di verifiche antimafia (art. 9, comma 8).
Per lesecuzione dei lavori il contraente generale, assumendo
limpegno di <<esecuzione con qualsiasi mezzo>> ha maggiore libertà
rispetto al concessionario.
Anzitutto, quanto al regime delle varianti, non trovano applicazione
gli artt. 24 e 25 legge Merloni, ma vengono richiamate le norme della direttiva 93/37 e
del D.Lgs. n. 158 del 1995, e viene direttamente dettata una specifica disciplina
nellart. 9, comma 5, ispirata a maggiore libertà (art. 9, comma 5): nella
ripartizione del rischio, restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso,
mentre restano a carico della stazione appaltante le eventuali varianti indotte da forza
maggiore, sorpresa geologica, o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore. Fuori di tali ipotesi, il contraente
generale ha sempre facoltà di proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali
o le modifiche tecniche ritenute utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione
delle opere. A sua volta il soggetto aggiudicatore può rifiutare lapprovazione
delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le
esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o
comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e
sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto
aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
In secondo luogo, il contraente generale può eseguire i lavori
direttamente, ovvero affidandoli in tutto o in parte a soggetti terzi. E facoltà
della stazione appaltante chiedere che nellofferta sia indicata una percentuale
minima, non inferiore al 30%, di lavori che il contraente generale deve affidare ai terzi
(art. 9, comma 7).
Gli appalti indetti dal contraente generale per affidare i lavori in
tutto o in parte ai terzi, sono soggetti al diritto privato, e dunque sono sottratti alle
regole di evidenza pubblica (art. 9, comma 6), salva losservanza delle norme in tema
di qualificazione e di verifiche antimafia (art. 9, commi 7 e 8).
Gli appalti del contraente generale sono soggetti al diritto pubblico
anche per quanto riguarda gli eventuali subappalti stipulati dagli appaltatori rispetto ai
quali il contraente generale è stazione appaltante. Infatti tali subappalti sono ammessi
non secondo le regole del diritto privato, bensì nei limiti consentiti agli appaltatori
di lavori pubblici, e trova applicazione la relativa disciplina antimafia di cui
allart. 18, L. n. 55 del 1990 (art. 9, comma 7).
Solo se il contraente generale può a sua volta essere qualificato come
soggetto aggiudicatore in forza delle norme comunitarie è tenuto ad osservare la
direttiva 93/37 ovvero il D.Lgs. n. 157 del 1995, in tema di procedure di gara di appalto.
Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dellopera, e provvede alla
esecuzione unitaria di tutte le attività a lui demandate o direttamente, ovvero, se
costituito da più soggetti, a mezzo società di progetto, le cui peculiarità sono
esaminate nel par. 20.2. del presente commento.
Allimpegno di esecuzione con qualsiasi mezzo e a tutti gli altri
rilevanti compiti del contraente generale corrisponde un onere di garanzia adeguata,
sicché si stabilisce che il contraente generale è tenuto a prestare la garanzia globale
di esecuzione di cui allart. 30, comma 7-bis, legge Merloni, una volta che la stessa
sarà istituita. In tale specifico settore, la garanzia globale di esecuzione <<deve
comprendere la possibilità per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei
requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso>> (art. 9,
comma 13).
11. Modifiche allart. 20 in tema di procedure di scelta del
contraente
Lart. 20 disciplina le procedure di scelta del contraente.
Con la L. n. 166 del 2002 sono state introdotte due innovazioni.
Il comma 2 regola laffidamento delle concessioni, che avviene
mediante licitazione privata.
La versione precedente alla novella in commento stabiliva che le
concessioni sono affidate mediante licitazione privata ponendo a base di gara un progetto
preliminare corredato di una serie di elaborati.
La novella stabilisce che a base di gara va posto un progetto
<<almeno di livello>> preliminare.
Pertanto, a base di gara potrà essere posto anche un progetto
definitivo o, addirittura, esecutivo, esonerando in tutto o in parte il concessionario
dallattività di progettazione.
La seconda innovazione riguarda il comma 4 dellart. 20, relativo
allaffidamento di opere e lavori pubblici mediante appalto concorso.
La disciplina anteriore alla novella imponeva il parere obbligatorio
del Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutti i casi di affidamento mediante
appalto concorso.
Linnovazione comporta una drastica riduzione dellambito di
applicazione di detto parere, circoscritto ai soli casi di appalto concorso per
lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro (poco meno di cinquanta miliardi
di lire).
Emerge un disegno di rivitalizzazione dellappalto
concorso, mediante la riduzione dei vincoli procedimentali.
Tale disegno emerge anche dallart. 37-quater novellato, al cui
commento si rinvia, in cui si consente che la gara per affidare lopera proposta dal
promotore finanziario possa avvenire pure mediante appalto concorso.
Tale disegno è portato ad ulteriore sviluppo dal D.Lgs. n. 190 del
2002, il cui art. 10 stabilisce che laggiudicazione delle concessioni di costruzione
e gestione e degli affidamenti unitari a contraente generale (che, in deroga allart.
19, legge Merloni, sono i due sistemi di affidamento per la realizzazione delle
infrastrutture, ai sensi dellart. 6 del medesimo D.Lgs.) avviene, a scelta del
soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata o appalto concorso.
Dunque, a differenza che nella legge Merloni, le concessioni possono
essere affidate anche mediante appalto concorso, oltre che mediante licitazione.
Si specifica, poi, che per la scelta della procedura non è richiesto
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici: in questo settore, pertanto, il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in tema di appalto concorso viene
definitivamente meno.
La scelta tra licitazione e appalto concorso viene rimessa alle
valutazioni della stazione appaltante.
Come nella Merloni, anche nella norma in commento è stabilito che per
laffidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare. Ma si
aggiunge che a base di gara può essere posto anche il progetto definitivo (art. 10, comma
2).
Per la procedura di appalto concorso, invece, in cui si utilizza
lapporto progettuale dei concorrenti, si pone a base di gara il solo progetto
preliminare (art. 10, comma 2).
Ulteriore novità è la introduzione del criterio della forcella, sia
per la licitazione che per lappalto concorso. La forcella ha carattere solo
facoltativo, essendo rimessa alla scelta delle stazioni appaltanti, da esprimere nel bando
di gara. In particolare, <<i soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare
nel bando di gara, in relazione allimportanza e alla complessità delle opere da
realizzare, il numero minimo e massimo dei concorrenti che verranno invitati a presentare
lofferta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero
massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In
ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a
cinque>> (art. 10, comma 3).
12. Modifiche allart. 21 in tema di offerte anomale e di offerta
economicamente più vantaggiosa
12.1. Modifiche in tema di offerte anomale
Lart. 21, comma 1 bis¸ reca la disciplina delle offerte anomale.
Le norme sono state novellate dalla L. n. 166 del 2002 per adeguarle
alla declaratoria di incompatibilità con il diritto comunitario pronunciata dalla Corte
di Giustizia UE con la sentenza 27 novembre 2001 (cc. 285/99 e 286/99).
Giova ricordare, sinteticamente, che la Corte di Giustizia ha ritenuto
la disciplina italiana delle offerte anomale incompatibile con il diritto comunitario
nelle previsioni con cui:
impone la presentazione preventiva di giustificazioni, a corredo
dellofferta, escludendo la possibilità di un contraddittorio successivo: ad avviso
della Corte il contraddittorio anticipato non è in sé illegittimo, purché sia sempre
garantito il contraddittorio successivo;
impone un elenco tassativo di giustificazioni;
non consente giustificazioni in relazione ad elementi con valori minimi
predeterminati (da legge, regolamento, atti amministrativi, dati ufficiali);
prevede in sede di offerta la richiesta di giustificazioni per almeno
il 75% delle voci che compongono lofferta, senza poi consentire alle imprese di
fornire giustificazioni in relazione al 100% delle voci.
A tali statuizioni della Corte la L. n. 166 del 2002 ha tentato di
adeguarsi, senza però optare per la soluzione, che sarebbe stata più semplice, di
recepire in pieno la direttiva comunitaria. Si è invece mantenuta la peculiarità della
disciplina italiana, che vuole conservare a tutti i costi il contraddittorio anticipato, e
si è cercato di renderlo compatibile con i principi del diritto comunitario.
E stato, anzitutto, abrogato il secondo periodo del comma 1 bis¸
che stabiliva la tassatività delle giustificazioni e linammissibilità di
giustificazioni relative ad elementi con valore predeterminato.
In tale secondo periodo era altresì previsto che la verifica di
anomalia avvenisse entro sessanta giorni: labrogazione dellintero periodo ha
fatto venir meno anche tale norma, peraltro di scarsa rilevanza pratica, essendo il
termine di sessanta giorni stato interpretato come ordinatorio e non perentorio.
E stato invece mantenuto il terzo periodo del comma1 bis¸ in
base al quale le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, di
giustificazioni che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a
base dasta.
Sono state poi aggiunte ulteriori previsioni, volte a garantire il
contraddittorio successivo.
Si stabilisce infatti che ove lesame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere lincongruità
dellofferta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
allesclusione potrà provvedersi solo allesito della ulteriore verifica, in
contraddittorio.
Tale previsione è chiara, costituisce corretta attuazione del diritto
comunitario, e non dà luogo a dubbi esegetici.
Lo stesso non può dirsi delle altre innovazioni introdotte dalla L. n.
166 del 2002.
Viene stabilito che il bando o la lettera invito devono precisare le
modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per lammissibilità delle offerte.
Il legislatore fa dunque propria una tesi, che si è affacciata in
giurisprudenza, secondo cui le giustificazioni preventive sono chieste a pena di
esclusione dellofferta.
Tale tesi va fermamente contestata ed è stata respinta da altra
giurisprudenza, perché le giustificazioni preventive sono necessarie solo in via
eventuale, se ed in quanto lofferta risulterà sospetta di anomalia, sicché non
appare corretto trasformare in requisito di partecipazione alla gara, imposto a pena di
esclusione, un onere di documentazione che è destinata ad essere utilizzata solo in via
eventuale.
Altra innovazione che suscita perplessità è quella secondo cui
<<non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono
rilevabili da dati ufficiali>>.
La norma originaria, abrogata dalla L. n. 166 del 2002, stabiliva che
<<non sono ammesse>> giustificazioni relative ad elementi con valori minimi
predeterminati, o rilevabili da dati ufficiali. Tale previsione, abrogata, è ora
parzialmente sostituita, solo per i valori ricavabili da dati ufficiali, dalla formula
secondo cui le giustificazioni <<non sono richieste>>.
Alla nuova formulazione deve necessariamente attribuirsi un significato
diverso rispetto a quella abrogata, non solo per il diverso tenore testuale, ma anche per
ragioni di logica e coerenza, non potendosi in un unico contesto abrogare una norma e
reintrodurne una identica.
Lunico significato plausibile della nuova norma è in termini di
agevolazione dellonere di documentazione imposto alle imprese concorrenti, che non
sono tenute a fornire giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono
rilevabili da dati ufficiali.
Sempre se, ed in quanto, le imprese abbiano indicato un valore
corrispondente al minimo risultante da dati ufficiali.
Ma resta pur sempre ferma la facoltà, per le imprese, di giustificare
valori che si collocano al di sotto dei minimi risultanti da dati ufficiali: e tanto in
conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la già citata sentenza,
secondo cui la norma comunitaria si oppone ad una normativa nazionale che esclude
esplicitamente taluni tipi di giustificazioni, come quelle relative a tutti quegli
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
Infine, non appare pieno ladeguamento dellarticolo in
commento alla sentenza della Corte di Giustizia, la quale ha statuito che in sede di
verifica in contraddittorio si deve consentire alle imprese di giustificare tutti gli
elementi dellofferta e non solo il 75%.
Invece, nellart. 21 comma 1 bis è rimasta invariata la
previsione che consente alle stazioni appaltanti di chiedere in via preventiva
giustificazioni relative al 75% del valore dellappalto.
Si impone la lettura di tale previsione in conformità al diritto
comunitario, nel senso che in sede di contraddittorio successivo limpresa potrà
giustificare il 100% delle voci di prezzo.
Giova infine ricordare che nellart. 21 comma 1 bis
lespressione <<5 milioni di ECU>> è stata adeguata allavvento
della moneta unica europea, e pertanto sostituita con lespressione
<<controvalore in euro di 5.000.000 di DSP>>.
Ulteriore innovazione in materia di offerte anomale è stata introdotta
dallart. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
Tale articolo stabilisce che per la realizzazione di infrastrutture, la
concessione di costruzione e gestione e laffidamento unitario a contraente generale
sono affidate mediante licitazione privata o appalto concorso, con il criterio del prezzo
più basso o quello dellofferta economicamente più vantaggiosa.
E stabilito, inoltre, che per i soggetti aggiudicatori operanti
nei settori esclusi si applicano, per quanto non espressamente previsto nellart. 10,
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 158 del 1995; e che per tutti gli altri soggetti
aggiudicatori si applicano, per quanto non espressamente previsto nellart. 10, le
norme della direttiva 93/37/CEE (art. 10, comma 6).
Si aggiunge, poi, che <<le predette disposizioni derogano agli
articoli 2, 8, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 della legge quadro>> (art. 10, comma 7).
Dallesame sistematico di tali norme si desume che:
la nuova disciplina intende derogare, tra laltro, allart.
21, legge Merloni, ivi compresa la disciplina delle offerte anomale (contenuta
nellart. 21, comma 1 bis);
la nuova disciplina non si occupa di offerte anomale, sicché, per
quanto non previsto, si applicano o il D.Lgs. n. 158 del 1995, o la direttiva 93/37/CEE;
ne consegue che la disciplina delle offerte anomale, nella concessione
di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di infrastrutture,
è quella di cui allart. 25, D.Lgs. n. 158 del 1995, ovvero quella di cui alla
direttiva 93/37/CEE.
Le più significative peculiarità rispetto allart. 21, comma 1
bis, legge Merloni, sono: lassenza di criteri legali basati sulle medie per la
individuazione delle offerte sospette e, viceversa, la individuazione delle stesse rimessa
alle scelte delle stazioni appaltanti; la necessità di verifica delle offerte sospette in
contraddittorio con gli offerenti, contraddittorio da instaurarsi dopo lapertura
delle offerte.
12.2. Modifiche in tema di offerta economicamente più
vantaggiosa
Lart. 21, comma 2, disciplina il criterio di aggiudicazione
dellofferta economicamente più vantaggiosa.
La disciplina contenuta nel testo anteriore alla novella introdotta con
la L. n. 166 del 2002 consentiva tale criterio di aggiudicazione solo quando il sistema di
affidamento fosse la concessione ovvero lappalto concorso. Invece, nel caso
di pubblico incanto e di licitazione privata, veniva consentito solo il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso.
La novella in commento amplia la possibilità di utilizzo del criterio
di aggiudicazione allofferta economicamente più vantaggiosa, estendendolo a due
nuove ipotesi.
Anzitutto, mediante lintroduzione, nellart. 21, di un comma
1 ter, si consente tale criterio anche nel caso di pubblico incanto e licitazione privata,
nel concorso di due presupposti:
che si tratta di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
che si tratta di appalti in cui, per la prevalenza della componente
tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con
integrazioni tecniche proposte dallappaltatore.
Lutilizzo di tale criterio di aggiudicazione in luogo di quello
al prezzo più basso è solo facoltativo.
Gli elementi di cui tenere conto per individuare lofferta
economicamente più vantaggiosa sono, per espresso rinvio legislativo, quelli di cui
allart. 21, comma 2, vale a dire gli stessi che si utilizzano per tale criterio di
aggiudicazione in sede di concessione e di appalto concorso.
Il comma 1 ter introdotto dalla novella rinvia al comma 2 del medesimo
articolo 21 solo per quanto riguarda gli elementi di valutazione dellofferta.
Nulla si dice, invece, in ordine alla costituzione di una commissione
giudicatrice.
Sul punto, sembra evidente che si tratti di una mera dimenticanza del
legislatore.
Invero, il comma 4 dellart. 21, formulato prima della novella e
non toccato da questultima, dispone, testualmente che <<qualora
laggiudicazione o laffidamento avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento>>.
Formalmente, la necessità di una commissione sembrerebbe prevista solo
per lipotesi di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente più
vantaggiosa contemplata dal comma 2.
Ma non si comprenderebbe perché la commissione non sarebbe necessaria
anche nellipotesi di cui al comma 1 ter e, come si vedrà, in quella di cui al comma
8 bis.
Sembra agevole ritenere che si sia trattato di un difetto di
coordinamento della vecchia norma con le due nuove, perché; nellintrodurre due
nuove ipotesi di aggiudicazione con il criterio dellofferta economicamente più
vantaggiosa, ci si è dimenticati di adeguare anche il comma 4.
Si può allora agevolmente concludere che anche nel caso di cui al
comma 1 ter e in quello di cui al comma 8 bis, la valutazione dellofferta
economicamente più vantaggiosa è affidata ad apposita commissione ai sensi del comma 4.
Ulteriori innovazioni in materia di offerta economicamente più
vantaggiosa sono state introdotte dallart. 10, D.Lgs. n. 190 del 2002, nel caso di
realizzazione di infrastrutture mediante concessione di costruzione e gestione o
affidamento unitario a contraente generale.
Limpostazione di fondo e i parametri di cui tenere conto
rimangono nella sostanza invariati; ma i parametri ricevono alcuni adattamenti in
considerazione della peculiarità degli interventi (infrastrutture) da realizzare.
In particolare, invariati restano i parametri di:
prezzo;
valore tecnico ed estetico;
tempo di esecuzione;
costo di utilizzazione e manutenzione (art. 10, comma 4, lett. a), b),
c), d)).
Invariati restano pure, per le concessioni, i parametri di:
rendimento, durata della concessione, modalità di gestione, livello e
criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare allutenza (art. 10, comma 4,
lett. e).
Invariata resta, infine, la clausola aperta secondo cui la stazione
appaltante può tenere conto di <<ulteriori elementi individuati in base al
carattere specifico delle opere da realizzare>> (art. 10, comma 4, lett. f).
Le novità sono le seguenti:
il valore tecnico ed estetico viene riferito non più alle opere
progettate, bensì alle varianti: vale a dire che, posto a base di gara il progetto
predisposto dalla stazione appaltante, si terrà conto del valore tecnico ed estetico
delle varianti che lofferente propone rispetto al progetto a base di gara;
per le concessioni, si tiene conto dellulteriore parametro
costituito da <<leventuale prestazione di beni e servizi a norma
dellarticolo 7, comma 2>>. A sua volta, lart. 7, comma 2, D.Lgs. n. 190
del 2002, stabilisce che possono essere previste prestazioni di beni e servizi da parte
del concessionario al soggetto aggiudicatore, relativamente allopera concessa;
i parametri di valutazione dellofferta devono essere indicati nel
bando di gara nellordine decrescente di importanza loro attribuita, ma a differenza
che nellart. 21, legge Merloni, non è prescritto che siano utilizzate metodologie
tali da consentire di individuare lofferta economicamente più vantaggiosa con un
unico parametro numerico finale.
13. Modifiche allart. 23 in tema di licitazione privata
semplificata
Lart. 23 disciplina la licitazione privata ordinaria e la
licitazione privata semplificata.
La novella introdotta con la L. n. 166 del 2002 apporta alcuni ritocchi
alla licitazione privata semplificata.
Nel testo anteriore si stabiliva che i soggetti aspiranti ad essere
iscritti nellelenco delle imprese tra cui scegliere quelle da invitare alla
licitazione semplificata presentano domanda corredata dal certificato di iscrizione
allalbo nazionale dei costruttori e da autocertificazione ai sensi della L. n. 15
del 1968, con cui il richiedente attesta di non trovarsi in una causa di esclusione
dallappalto e di non aver presentato domande in numero superiore a quello prescritto
dallart. 23 bis.
Tale disciplina è stata novellata per adeguarla, da un lato, al nuovo
sistema di qualificazione, che non si basa più sulliscrizione allalbo
nazionale dei costruttori e, dallaltro lato, alla abrogazione della L. n. 15 del
1968, trasfusa nel testo unico sulla documentazione amministrativa (D.Lgs. 28 dicembre
2000, n. 445).
La novella prevede, pertanto, che la domanda non sia più corredata dal
certificato di iscrizione nellalbo nazionale dei costruttori, bensì da sola
autocertificazione, redatta ai sensi della vigente normativa (e non più della L. n. 15
del 1968), con cui si attesta, però, anche <<il possesso delle qualifiche e dei
requisiti del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (...)>>.
Con autocertificazione viene perciò attestato il possesso di
qualifiche e requisiti richiesti dal regolamento che disciplina il sistema di
qualificazione.
Tale autocertificazione è però sufficiente solo per quanto riguarda
la fase di iscrizione nellelenco delle imprese tra cui scegliere a rotazione quelle
da invitare di volta in volta alle singole gare, e non esclude, pertanto, la possibilità,
per le stazioni appaltanti, in sede di gara, di procedere a verifiche a campione.
Tanto viene precisato dalla L. n. 166 del 2002 che, apportando una
ulteriore modifica allart. 23, comma 1 ter, stabilisce che <<le stazioni
appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui
soggetti agigudicatari>>.
E da ritenere che la verifica a campione sia quella di cui
allart. 10, comma 1 quater, legge Merloni, e che si svolga dunque con le modalità
ivi previste.
Ulteriore innovazione è stata introdotta dallart. 10, D.Lgs. n.
190 del 2002, che per laggiudicazione della realizzazione di infrastrutture, che
avviene o mediante concessione di costruzione e gestione, o mediante affidamento unitario
a contraente generale, stabilisce che nellambito dei criteri di scelta della
licitazione privata e dellappalto concorso, le stazioni appaltanti possono avvalersi
del criterio della forcella, già noto nel vigore del D.Lgs. n. 406 del 1991.
La forcella ha carattere solo facoltativo, essendo rimessa alla scelta
delle stazioni appaltanti, da esprimere nel bando di gara. In particolare, <<i
soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara, in relazione
allimportanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e
massimo dei concorrenti che verranno invitati a presentare lofferta. Nel caso in cui
le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori
individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di
criteri oggettivi predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di
concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque>> (art. 10, comma 3).
14. Modifiche allart. 24 in tema di trattativa privata
Lart. 24, legge Merloni, disciplina la trattativa privata.
La novella introduce quattro novità, oltre ad aggiustamenti di ordine
formale, volti a sostituire lespressione ECU con quella EURO, in conseguenza
dellentrata a regime della moneta unica europea.
Tre delle innovazioni sono rivolte in direzione di un ampliamento
dellutilizzo della trattativa privata, mente la quarta innovazione segna piuttosto
un restringimento procedurale a tale sistema di scelta del contraente.
Viene anzitutto previsto un nuovo caso di ricorso alla trattativa
privata, contrassegnato dalla lettera 0a), per <<lavori di importo complessivo non
superiore a 100.000 euro>>.
Conseguentemente, viene modificata la lettera a), che contemplava la
trattativa privata per <<lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU,
nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dellarticolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827>>, nel senso che tale
ipotesi si riferisce ora a lavori di importo complessivo <<compreso tra oltre
100.000 euro e 300.000 euro>>.
Mentre, dunque, in precedenza, la trattativa privata era ammessa per
lavori di importo non superiore a 300.000 ECU, ma nei soli casi di cui allart. 41,
R.D. n. 827 del 1924, ora per i lavori di importo fino a 100.000 euro il ricorso alla
trattativa privata è rimesso alla libera scelta della stazione appaltante, svincolata dai
presupposti di cui al citato art. 41.
Il rispetto dei presupposti di cui allart. 41 si impone, invece,
per lavori di importo compreso tra oltre 100.000 e 300.000 euro.
Ne deriva, dunque, un ampliamento dellutilizzo della procedura
negoziata.
Un altro ampliamento si desume dal nuovo comma 7 bis, che reintroduce
nellordinamento, sia pure in una ipotesi circoscritta, la possibilità di affidare a
trattativa privata i c.d. lavori complementari.
Laffidabilità a trattativa privata dei lavori complementari ad
un appalto già aggiudicato è però circoscritta ai soli lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al T.U. 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali): si rinvia, pertanto,
allultimo paragrafo del presente commento.
Lultima innovazione, contenuta nel nuovo comma 5 bis¸
costituisce invece un restringimento procedurale alla trattativa privata: che viene
commentato nellultimo paragrafo del presente lavoro, riguardando i soli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
soggetti a tutela.
Ulteriore innovazione in materia di trattativa privata è stata
introdotta dallart. 10, D.Lgs. n. 190 del 2002, che in tema di affidamento della
realizzazione di infrastrutture mediante concessione di costruzione e gestione o
affidamento unitario a contraente generale, stabilisce che:
a) il criterio di scelta è quello della licitazione privata o
dellappalto concorso;
b) per quanto non espressamente disposto, si applicano il D.Lgs. n. 158 del 1995 ovvero la
direttiva 93/37/CEE;
c) le nuove disposizioni derogano, tra laltro, allart. 24 legge Merloni.
Se ne desume che essendo specificamente indicati i soli criteri di
scelta del contraente della licitazione e dellappalto concorso, ed essendo sancita
la deroga allart. 24, legge Merloni, resta esclusa la possibilità di utilizzare la
trattativa privata per la concessione di costruzione e gestione e laffidamento a
contraente generale.
15. Modifiche allart. 29 in tema di pubblicità
Lart. 29 detta le regole generali in tema di pubblicità di bandi
e avvisi di gara.
Linnovazione principale apportata dalla L. n. 166 del 2002
riguarda le spese di pubblicità, per le quali, alla regola, già vigente, secondo cui le
stese devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dellamministrazione, si aggiunge che lamministrazione è tenuta ad assicurare
il rispetto delle disposizioni in tema di pubblicità tramite il responsabile del
procedimento, il cui nominativo risulta da bandi, avvisi e inviti, ai sensi dellart.
80, comma 10, del regolamento n. 554 del 1999, il quale, in caso di mancata osservanza
delle disposizioni in tema di pubblicità, sarà tenuto ad effettuare a proprio carico le
forme di pubblicità, senza alcuna possibilità di rivalsa sullamministrazione.
Viene dunque prevista una sorta di sanzione a carico del responsabile
del procedimento che omette le formalità pubblicitarie, e che è tenuto in caso di
omissione a provvedervi a proprie spese.
Altra innovazione riguarda il comma 1, lett. b), in cui si stabiliva
che il regolamento deve, <per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA
esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale>>. Ora tale
regola vale per i lavori non solo di importo superiore, ma anche di importo pari a un
milione di euro.
16. Modifiche allart. 30 in tema di garanzie
Lart. 30 disciplina le garanzie e coperture assicurative.
Le innovazioni introdotte dalla L. n. 166 del 2002 riguardano in
sintesi:
1) laumento percentuale della garanzia di esecuzione nel caso di
aggiudicazione ad una offerta con ribasso dasta elevato;
2) lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in corso
dopera;
3) la verifica di conformità degli elaborati progettuali e le relative
procedure e garanzie;
4) la garanzia globale di esecuzione estesa allappalto
integrato che superi i 75 milioni di euro.
Sotto il primo profilo, giova ricordare che secondo la disciplina
previgente, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la
garanzia fidejussoria era aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 20 per cento.
Tale meccanismo costituiva una ulteriore forma di tutela contro il
rischio di anomalia dellofferta aggiudicataria eccessivamente bassa.
Nellattuale situazione di mercato, in cui un ribasso dasta
superiore al 20% appare non frequente e comunque eccessivo, il legislatore ha ritenuto di
abbassare la soglia di allarme al 10%. Pertanto, già in caso di aggiudicazione con
ribasso dasta superiore al 10%, scatta la regola secondo cui la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Se, poi, il ribasso dellofferta aggiudicataria sia superiore al 20%, la garanzia
fideiussoria viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%.
Quanto al secondo profilo, viene introdotto un nuovo meccanismo di
svincolo progressivo della cauzione definitiva (che garantisce la regolare esecuzione dei
lavori) a mano a mano che procede lavanzamento dei lavori.
In particolare, lo svincolo progressivo avviene a partire dal momento
in cui viene raggiunto un importo di lavori eseguiti pari al 50% dellimporto
contrattuale, vale a dire quando si arriva, per così dire, a metà dellopera. Il
raggiungimento di tale importo deve essere attestato mediante stati davanzamento
lavori o analogo documento.
Al raggiungimento di tale importo, la cauzione viene svincolata in
misura proporzionale, vale a dire in ragione del 50% dellammontare garantito.
Successivamente, si procede allo svincolo progressivo in ragione di un
5% delliniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo di lavori eseguiti.
Lo svincolo nei termini e misure così indicate, avviene
automaticamente, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna allistituto garante, da parte dellappaltatore o del
concessionario, degli stati davanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o copia autentica, attestante il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito.
Lo svincolo progressivo può avvenire in via automatica fino ad un
importo del 75% della garanzia, che corrisponde al 100% dei lavori eseguiti (50% di
garanzia corrispondente al 50% dei lavori eseguiti; 5% di garanzia per ogni ulteriore 10%
di lavori eseguiti, per un totale di 25% di garanzia, corrispondente al residuo 50% di
lavori eseguiti).
Per il residuo 25% delliniziale garanzia, lo svincolo deve
avvenire secondo le regole generali.
Tali norme sono state dichiarate espressamente applicabili anche
<<ai contratti in corso>>, si intende, sia quelli di appalto, sia quelli, a
questi accessori, di garanzia.
Viene precisato, forse in maniera superflua, che la mancata
costituzione della garanzia che <<determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria>>, si
riferisce alla garanzia <<di cui al primo periodo>> del comma 2, vale a dire
alla garanzia di esecuzione, il che era già chiaro nella disciplina previgente.
Sotto il terzo profilo, è stato integrato il comma 6 dellart.
30, che nella versione originaria si limitava a stabilire che <<Prima di iniziare le
procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti>>.
Rimasta invariata la prima parte della previsione, si detta, ora una
disciplina più dettagliata di criteri, procedure e garanzie della verifica.
Si stabilisce, anzitutto, che gli oneri derivanti
dallaccertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle
risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
In secondo luogo, le modalità di verifica dei progetti, in dettaglio,
sono rimesse al regolamento di cui allart. 3. Vengono però dettati i criteri
direttivi:
a) per i lavori di importo superiore a venti milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve
essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dallo svolgimento dellattività di propria competenza.
In via transitoria, si stabilisce che sino allentrata in vigore
delle norme regolamentari la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del comma 6 come
novellato (art. 30, comma 6-bis, aggiunto dalla novella).
Nella fase transitoria, gli incarichi di verifica di importo inferiore
alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione
appaltante.
La norma che consente incarichi fiduciari è da ritenere operativa solo
in fase transitoria, data la sua collocazione nel comma 6-bis.
A regime, lincarico di verifica può essere qualificato come
appalto di servizi, soggetto al D.Lgs. n. 157 del 1995, se di importo superiore alla
soglia di 200.000 euro.
Sotto soglia, i criteri di affidamento saranno disciplinati
dallemanando regolamento.
Infine, come già accennato, il sistema di garanzia globale di
esecuzione, peraltro non ancora in vigore in mancanza del previsto regolamento di
attuazione, viene esteso alle ipotesi di appalto integrato, ove limporto sia
superiore a 75 milioni di euro (art. 30, comma 7-bis aggiunto dalla novella).
17. Modifiche allart. 31 bis in tema di accordo bonario
Lart. 31 bis disciplina laccordo bonario.
La novella modifica la disposizione in commento sottraendo al
responsabile del procedimento il compito di formulare la proposta di accordo bonario, e
affidandolo ad apposita commissione, e trasformando laccordo bonario in un atto
consensuale di natura transattiva, sicché non occorre più la deliberazione della
stazione appaltante con provvedimento motivato.
Ne risulta conseguentemente anche parzialmente modificato il relativo
procedimento.
Quanto allambito applicativo, delineato ratione valoris e ratione
temporis, la costituzione della commissione è obbligatoria solo per gli appalti di
importo pari o superiore a 10 milioni di euro, mentre per gli appalti di importo inferiore
è solo facoltativa (art. 31, comma 1 quater).
Inoltre in tali appalti della commissione può essere componente anche
il responsabile del procedimento.
La disciplina della commissione che sostituisce il responsabile del
procedimento nella formulazione della proposta di accordo bonario non trova applicazione
per gli appalti già aggiudicati e le concessioni già affidate alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina: così dispone il nuovo comma 1 quater, a norma del quale
<<le disposizioni dei commi da 1 a 1 ter non si applicano ai lavori per i
quali lindividuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione>>.
Nella precedente disciplina, in presenza di riserve rispondenti ai
requisiti indicati nellart. 31 bis, comma 1, il responsabile del procedimento:
a) acquisiva immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo;
b) sentiva laffidatario;
c) entro novanta giorni dallapposizione dellultima delle riserve formulava
allamministrazione proposta motivata di accordo bonario;
d) nei successivi sessanta giorni la stazione appaltante deliberava sulla proposta con
provvedimento motivato.
Nella nuova disciplina, il responsabile del procedimento si limita a
promuovere la costituzione di apposita commissione, i cui criteri di composizione sono
indicati nel successivo comma 1 bis.
Spetta alla commissione formulare proposta motivata di accordo bonario,
sempre nel termine di novanta giorni dallapposizione dellultima delle riserve.
Sempre nel termine di novanta giorni, la commissione deve acquisire la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dellorgano di collaudo.
Invece, entro tale termine non va sentito lappaltatore, che si
pronuncia, invece, sulla proposta già formulata.
Rispetto alla disciplina precedente, le modifiche procedurali sono le
seguenti:
non è più prescritto che la relazione del direttore dei lavori e
dellorgano di collaudo siano acquisite <<immediatamente>>, le stesse
vanno acquisite in tempo utile affinché possa essere formulata proposta di accordo
bonario entro novanta giorni;
la relazione del direttore dei lavori non è più qualificata come
<<riservata>>, il che potrebbe incidere sullaccessibilità di tale
relazione, in passato negata;
laudizione dellaffidatario non avviene più prima della
formulazione della proposta di accordo bonario, ma dopo, sul contenuto della proposta: in
particolare, la nuova disciplina prescrive che sulla proposta di accordo si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, lappaltatore e il committente.
Non è chiarito da quando decorrono i trenta giorni, ma è da ritenere
che decorrano da quando la proposta viene comunicata agli interessati.
Decorso tale termine, prosegue la nuova disciplina, lappaltatore
ha facoltà di ricorrere allarbitrato (art. 31 bis¸ comma 1), ovviamente se non
viene raggiunto laccordo bonario.
Ove invece la proposta di accordo bonario venga accettata sia
dallappaltatore che dalla stazione appaltante, latto, per espresso dettato
normativo, ha natura transattiva (art. 31 bis¸ comma 1 ter): tanto viene chiarito dalla
nuova disciplina, ma si tratta di un risultato ermeneutico cui la dottrina era già
pervenuta nel vigore della precedente disciplina.
La nuova disciplina prevede altresì, in alternativa alla transazione,
che le parti conferiscano alla commissione la facoltà di assumere decisioni vincolanti
per le parti, perfezionando, per conto delle stesse, laccordo bonario risolutivo
delle riserve (art. 31 bis¸ comma 1 ter). In tale ipotesi, la fattispecie si qualifica
come arbitraggio, in quanto le parti danno ad un terzo il potere di riempire di contenuto
un accordo per esse vincolante (c.d. biancosegno).
Quanto allambito di applicazione della procedura di accordo
bonario, la stessa ha luogo anzitutto nellipotesi in cui le riserve comportino una
variazione dellimporto economico dellopera in misura sostanziale e comunque
non inferiore al 10% dellimporto contrattuale.
In secondo luogo, la costituzione della commissione viene promossa di
ufficio dal responsabile del procedimento per le riserve residue, indipendentemente dal
loro importo economico, al ricevimento del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. Nelloccasione la proposta motivata è formulata entro novanta giorni dal
ricevimento del certificato.
E poi stabilito che prima del collaudo la procedura per la
definizione dellaccordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
Non è del tutto chiaro se il limite della reiterazione ad una volta
sola riguarda le medesime riserve per le quali la procedura si è svolta e non è andata a
buon fine, ovvero anche le riserve ulteriori rispetto a quelle inizialmente iscritte.
Se fosse intesa in questo secondo senso, la norma comporterebbe che la
procedura di accordo bonario può farsi, per un medesimo appalto, non più di tre volte,
due in corso dopera, e una dopo il collaudo.
Questa interpretazione sembra rispondente a esigenze di celerità e
contenimento del contenzioso, ma non è conforme alla opposta previsione del regolamento
di attuazione della legge Merloni, contenuta nellart. 149, comma 7, secondo cui la
procedura di accordo bonario è ripetibile se le riserve iscritte dallappaltatore,
ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono
nuovamente limporto fissato dalla legge.
Se si seguisse tale interpretazione, si dovrebbe ritenere che la nuova
formulazione dellart. 31 bis ha comportato una tacita abrogazione della norma
regolamentare citata.
Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che la procedura di accordo
bonario può aver luogo ogni qualvolta le riserve raggiungono limporto previsto, e
che il divieto di reiterazione per più di una volta riguarda solo le medesime riserve, e
non quelle ulteriori.
Il comma 1 bis dellart. 31 bis disciplina la composizione della
commissione.
Si tratta di un collegio composto da tre componenti, che devono essere
in possesso di specifica idoneità.
Uno dei componenti è designato dal responsabile del procedimento, uno
dalla impresa appaltatrice o concessionaria, e il terzo di comune accordo dai duce
componenti già designati, contestualmente allaccettazione congiunta
dellincarico.
Non è specificato quali debbano essere i criteri di scelta dei
commissari, e le categorie cui attingere, è solo stabilito che si deve trattare di
soggetti in possesso di specifica idoneità.
Il comma 4 dellart. 7, L. n. 166 del 2002 demanda al regolamento
generale il compito di determinare i requisiti di idoneità dei componenti la commissione,
e di fissarne altresì i criteri di remunerazione.
Altra norma poco chiara è quella secondo cui i due commissari
designati dalle parti devono accettare congiuntamente lincarico.
Non si comprende perché uno dei due non possa declinare
lincarico ed essere sostituito, senza con questo far venir meno la facoltà di
accettazione dellaltro.
Se poi i due commissari non si accordano sulla nomina del terzo, la
nomina è demandata al Presidente del Tribunale del luogo di stipulazione del contratto,
su istanza della parte più diligente, e limitatamente alle opere di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e loro concessionari.
La competenza della commissione per la formulazione della proposta di
accordo bonario non è tuttavia esclusiva, in quanto se limpresa non designa il
commissario di propria scelta, nel termine di trenta giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento, questultimo provvede a formulare direttamente la
proposta di accordo bonario, dopo aver acquisito la relazione del direttore dei lavori e,
ove costituito, dellorgano di collaudo.
Vi è dunque una competenza residuale del responsabile del
procedimento, il cui esercizio dipende dallinerzia dellimpresa.
Ne consegue che la costituzione della commissione ha carattere
facoltativo e dipende, in definitiva, dalla scelta dellimpresa appaltatrice.
Questultima può impedire la costituzione della commissione e preferire che la
procedura venga svolta dal responsabile del procedimento, mediante la mera inerzia nel
designare il componente di sua elezione.
E poi da ritenere che il responsabile del procedimento disponga
del medesimo termine di novanta giorni, assegnato alla commissione, per la formulazione
della proposta di accordo bonario.
Per quanto riguarda le spese relative ai compensi dei commissari, è
stabilito che i relativi oneri sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli
interventi. La norma, non chiarissima, sembra da interpretare nel senso che gli oneri
gravano sul prezzo di ciascun appalto, e, in particolare, sui fondi stanziati allo scopo.
Quanto alla natura della commissione, la sua composizione e i criteri
di scelta dei componenti la fanno assomigliare ad un collegio arbitrale. Tuttavia i
compiti della commissione fanno escludere la qualificazione della fattispecie in tali
termini.
Invero, la commissione si limita a formulare la proposta di accordo
bonario, ma non ha il potere di adottare una decisione vincolante per le parti, e
imputabile alla commissione medesima.
Compito della commissione è piuttosto quello di amichevole
compositore, fermo restando che laccordo bonario rimane un atto consensuale
imputabile alle parti in lite, la stazione appaltante e lappaltatore.
Di qui la qualificazione dellaccordo come transazione.
Al più la commissione può essa stessa perfezionare laccordo
bonario per conto delle parti, e vincolando le stesse, ove le parti gliene conferiscano il
potere: ma anche in tal caso, la commissione non adotta una decisione propria, ma redige
laccordo bonario per conto delle parti. Latto finale è pur sempre un atto
delle parti, il cui contenuto è stato stabilito dalla commissione. Sicché la fattispecie
si qualifica in termini di arbitraggio o c.d. biancosegno.
Ulteriore innovazione è contenuta nellart. 15, D.Lgs. 20 agosto
2002, n. 190, <<attuazione delle legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale>>.
Lart. 15 in commento delega il Governo a modificare e integrare
il regolamento generale di attuazione della legge Merloni, con le ulteriori disposizioni
necessarie alla migliore realizzazione delle infrastrutture. E in particolare
stabilito che con le modifiche potranno essere dettate, tra laltro, le norme
procedurali per la risoluzione in via bonaria o contenziosa delle vertenze, anche in
deroga agli articoli 31-bis e 32 della legge quadro.
Ne consegue che per le controversie relative alla realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi, laccordo bonario potrà essere
disciplinato anche in deroga alle previsioni di cui allart. 31-bis.
18. Modifiche allart. 32 in tema di arbitrato
Lart. 32 disciplina larbitrato, ed è stato novellato
mediante lintroduzione di tre significative novità.
La versione dellart. 32, precedente alla novella legislativa in
commento, superando il divieto di arbitrato contenuto in una precedente versione, da un
lato sancisce la facoltatività dellarbitrato (tutte le controversie in materia di
esecuzione dellappalto possono essere deferite ad arbitri) e dallaltro
stabiliva che il giudizio arbitrale fosse demandato in ogni caso ad un collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
lAutorità per i lavori pubblici.
Si istituiva, pertanto, un arbitrato c.d. amministrato.
La novella legislativa da un lato ribadisce la facoltatività
dellarbitrato, mettendo fuori legge sia i divieti di arbitrato che gli arbitrati
obbligatori, e da un lato incide in termini restrittivi sullarbitrato amministrato.
Sotto il primo profilo si statuisce che <<sono abrogate tutte le
disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
allarticolo 2>>. In definitiva, si stabilisce che è libera la scelta in tema
di mezzi di risoluzione delle controversie sui lavori pubblici, potendo le parti
rivolgersi sia allautorità giudiziaria che agli arbitri. Restano dunque banditi sia
i divieti di arbitrato sia, per converso, gli arbitrati obbligatori.
Sotto il secondo profilo, larbitrato amministrato rimane in vita
solo se stazione appaltante è uno dei soggetti di cui allart. 2, comma 2, lett. a),
legge Merloni, vale a dire una pubblica amministrazione.
Infatti, viene testualmente stabilito che il giudizio è demandato ad
un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale limitatamente ai
<<soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, lettera a)>>.
Se ne desume, a contrario, che se stazioni appaltanti sono i soggetti
di cui alle lettere b) e c) dellart. 2, comma 2, vale a dire i concessionari di
lavori pubblici e i soggetti privati, ferma restando la possibilità di deferire la
controversia ad arbitri, non sussiste lonere di rivolgersi ad un collegio costituito
presso la camera arbitrale.
Lalternativa più plausibile è che le parti utilizzino
larbitrato rituale di cui al cod. proc. civ., e dunque diano vita al collegio
arbitrale secondo i criteri ivi previsti.
Peraltro, non essendo previste limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle controversie in materia di lavori pubblici (come dispone il nuovo comma 4 bis
dellart. 32), si può ipotizzare anche un arbitrato irrituale in cui le parti
scelgono liberamente (purché consensualmente) le modalità di nomina degli arbitri.
Infine, viene introdotta, alla fine del comma 4 dellart. 32, una
ulteriore disposizione transitoria, peraltro dal dubbio significato, in aggiunta a quella
già contenuta nellart. 32, comma 4.
La versione originaria dellart. 32, comma 4, stabiliva che dalla
data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni in
tema di arbitrato dettate nel capitolato generale di appalto del 1962, e che <<dalla
medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituirsi ai sensi della normativa
abrogata, contenute nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da
essi fissata>>.
Si aggiunge, ora, che <<Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata,
contenute nelle clausole di contratti o capitolati dappalto già stipulati alla data
di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione>>.
I presupposti di applicazione della norma transitoria sono:
che vi siano contratti o capitolati di appalto già stipulati alla data
di entrata in vigore del regolamento:
che i collegi arbitrali non siano stati già costituiti alla data di
entrata in vigore della L. n. 166 del 2002.
Nel ricorso di tali due presupposti, sono fatte salve le disposizioni
che prevedono la costituzione di collegi arbitrali <<in difformità alla normativa
abrogata>>.
Il dato testuale sembra essere frutto di un refuso. La norma ha un
significato logico solo se intende far salve le disposizioni che prevedono la costituzione
di collegi arbitrali <<in conformità>> e non <<in difformità>>
alla normativa abrogata.
Così letta, la nuova norma fa un passo indietro rispetto
allaltra norma transitoria contenuta nel comma 4, e fa salva la costituzione di
collegi arbitrali secondo la vecchia disciplina, se non siano ancora stati costituiti alla
data del 18 agosto 2002 (di entrata in vigore della L. n. 166 del 2002). Invece,
laltra norma transitoria già contenuta nellart. 32, comma 4, mirava proprio a
impedire che i collegi arbitrali continuassero a essere costituiti secondo la vecchia
disciplina, dopo lentrata in vigore del regolamento, ancorché larbitrato
fosse previsto da contratti stipulati in epoca anteriore.
Tuttavia, non sembra corretto interpretare la norma modificandone le
parole testuali. Sicché, se si mantiene ferma lespressione <<in difformità
alla normativa abrogata>>, e non la si sostituisce con lespressione <<in
conformità>>, la norma risulta in concreto inapplicabile, a meno che non la si
intenda come una sanatoria di clausole arbitrali <<fuori legge>>, perché
difformi dalla disciplina abrogata. Il che non appare coerente né con la logica, né con
i principi costituzionali di parità di trattamento e di ragionevolezza.
Ulteriori innovazioni in tema di arbitrato sono introdotte dal D.Lgs.
n. 190 del 2002, in tema di controversie derivanti dalla realizzazione di infrastrutture.
Lart. 12, D.Lgs. n. 190 del 2002, circoscrive larbitrato,
analogamente a quanto già dispone lart. 32 legge Merloni, alle sole controversie
derivanti dallesecuzione del contratto.
Va tuttavia rimarcato che per le controversie relative
allaffidamento, che rientrano comunque nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ove le stesse riguardino diritti soggettivi, è pur sempre possibile il
ricorso allarbitrato ai sensi dellart. 6, L. n. 205 del 2000.
E discutibile lopzione di disciplinare in via autonoma
larbitrato relativo alle controversie nascenti dallesecuzione della
concessione e dellaffidamento a contraente generale.
Invero, tali controversie ricadevano già nellambito applicativo
dellart. 32 della legge Merloni, da intendersi riferito, come già indicato, non
solo allappalto, ma anche alla concessione.
In ogni caso, ove si fosse voluto fugare ogni dubbio sul punto, sarebbe
stato sufficiente che il disegno di legge in commento rinviasse, per la soluzione
arbitrale delle controversie in esame, allart. 32 legge Merloni.
Invece, la nuova disciplina, chiarita larbitrabilità delle
controversie, detta una disciplina speciale dellarbitrato, difforme da quella
contenuta nella Merloni.
Si dispone che è ammesso un arbitrato facoltativo, rituale e di
diritto (art. 12, comma 1).
Per la disciplina dellarbitrato si rinvia al codice di procedura
civile, salve le speciali norme dettate direttamente dalla legge delegata (art. 12, comma
1).
Larbitrato speciale contemplato dalla disposizione in commento è
in parte da salutare con favore, perché elimina alcune storture della disciplina relativa
allarbitrato in materia di lavori pubblici, in parte è da censurare perché
ripropone norme del passato che hanno già dato luogo a polemiche.
In parte, poi, viene ricalcata la disciplina dellarbitrato in
materia di lavori pubblici.
Come per questultimo, è previsto un collegio arbitrale a tre
(art. 12, comma 2), la istituzionalizzazione della figura del segretario del collegio
(art. 12, comma 5), la nomina del consulente tecnico, ove necessaria, attingendo
allapposito albo dei periti tenuto dalla camera arbitrale (art. 12, comma 5).
Le innovazioni, rispetto allarbitrato in materia di lavori
pubblici, da segnalare con favore, sono:
il rinvio alle norme del codice di procedura civile (art. 12, comma 1):
sicché non trova applicazione il regolamento di procedura approvato con D.M. n. 398 del
2000, le cui norme sono state già commentate; si superano così le perplessità relative
alla sede dellarbitrato, al rigido sistema di preclusioni, alla improcedibilità
della domanda di arbitrato in caso di mancato deposito dellacconto;
la possibilità che il terzo arbitro sia scelto dalle parti o dagli
arbitri di parte, e solo in caso di mancato accordo, da parte della camera arbitrale (art.
12, comma 4), laddove nellarbitrato in materia di lavori pubblici la scelta del
terzo arbitro è sottratta alle parti e affidata in ogni caso alla camera arbitrale: si
supera così la perplessità relativa alla compressione della libera volontà delle parti
nella scelta degli arbitri.
Le innovazioni, rispetto allarbitrato in materia di lavori
pubblici, che invece non mancheranno di rinverdire vecchie polemiche, sono le seguenti:
il terzo arbitro, quello con funzioni di Presidente, deve essere scelto
dalle parti tra i magistrati amministrativi o contabili, ovvero tra gli avvocati dello
Stato nel caso i cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e
lAvvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio (art. 12,
comma 5): ritorna in parte la regola, già contenuta nel capitolato generale del 1962,
secondo cui la presidenza del collegio arbitrale spetta ad un magistrato del consiglio di
Stato; la nuova norma, che sembra ripristinare un privilegio in favore dei magistrati
amministrativi e contabili, non mancherà di suscitare polemiche.
Nel disegno di legge delegata il comma 6 dellart. 12 disponeva
che <<i compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa
professionale forense in relazione allammontare delle domande ed al numero ed alla
complessità delle questioni trattate>>: veniva dunque ripristinato lutilizzo
delle tariffe professionali forensi, laddove il D.M. n. 398 del 2000 aveva inteso
stabilire diversi criteri di determinazione dei compensi arbitrali, per evitare le
polemiche del passato relative ai compensi arbitrali, ritenuti troppo elevati; inoltre, la
nuova norma, mediante il rinvio generale allarbitrato rituale disciplinato dal
codice di procedura civile, lasciava allo stesso collegio arbitrale il compito di
stabilire e liquidare il proprio compenso, laddove nellarbitrato dei lavori pubblici
si era inteso sottrarre tali compiti al collegio e assegnarli alla camera arbitrale, a
garanzia di maggiore terzietà e imparzialità del giudice privato.
Tuttavia, nel testo finale della legge delegata, il comma 6 è stato
modificato nel senso che i compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il
regolamento di cui allart. 15, vale a dire il regolamento destinato a modificare il
regolamento generale di attuazione della legge Merloni. Si resta dunque in attesa della
scelta che verrà operata in sede di regolamento. In via transitoria, fino
allentrata in vigore del regolamento integrativo, si applica il regolamento vigente,
in quanto compatibile con la legge delega e con il decreto legislativo. In tema di
compensi arbitrali, troverà applicazione la disciplina attualmente vigente per
larbitrato in materia di opere pubbliche, che non appare incompatibile con le
previsioni del D.Lgs. n. 190 del 2002.
19. Modifiche allart. 33 in tema di lavori segreti
Lart. 33 disciplina le opere connotate da segretezza, perché
destinate ad attività delle forze armate o di polizia, che possono essere affidate in
deroga alla disciplina dellevidenza pubblica.
Tale articolo viene modificato dalla novella in commento nel senso di
includere tra tali opere anche quelle <<destinate ad attività della Banca
dItalia>>.
Tale innovazione si è resa necessaria per colmare una evidente lacuna
della previgente disciplina, che non consentiva di sottrarre alle regole
dellevidenza pubblica gli appalti di lavori affidati dalla Banca dItalia,
ancorché relativi ad immobili destinati alle attività istituzionali quali la coniazione
e la custodia di valori monetari.
Tale lacuna derivava da una non corretta attuazione della direttiva
comunitaria sullappalto di lavori in tema di appalti segreti, non corretta
attuazione che riguardava solo gli appalti di lavori, e non anche quelli di servizi e
forniture.
In particolare, per gli appalti di servizi e forniture, sia sopra che
sotto soglia comunitaria, sia lart. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 luglio 1992, n.
358, che lart. 5, comma 2, lett. i), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, relativi,
rispettivamente, alle forniture escluse e ai servizi esclusi dallambito di
applicazione dei citati decreti legislativi, recanti attuazione delle direttive
comunitarie in tema di appalti pubblici di forniture e di servizi, stabiliscono che sono
esclusi dal campo di applicazione della disciplina comunitaria gli appalti di forniture
<<dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato>> e gli appalti di servizi <<dichiarati segreti o la cui prestazione
debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato>>.
Dunque sia gli appalti di forniture che di servizi possono essere
affidati mediante trattativa privata quando lo esiga la tutela <<degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato>>.
Nellambito di tali interessi essenziali relativi alla sicurezza
dello Stato possono agevolmente farsi rientrare gli interessi relativi alla produzione,
custodia e trattamento dei valori monetari e finanziari, cui è preposta la Banca
dItalia.
Quanto, invece, agli appalti di lavori di rilevanza comunitaria, le
direttive che si sono succedute nel tempo e da, ultimo, la direttiva 14 giugno 1993, n.
37, contengono previsione analoga a quella delle direttive relative agli appalti di
servizi e forniture, secondo cui sono sottratti allambito di applicazione delle
direttive appalti:
gli <<appalti di lavori, quando siano dichiarati segreti o quando
la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi
delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro
considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato
membro>> (art. 4, lett. b), direttiva 93/37/CEE).
Tale previsione per il passato è stata riprodotta puntualmente nella
normativa italiana di recepimento (art. 5, comma 1, lett. e), L. 8 agosto 1977, n. 584;
art. 6, D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406).
Tuttavia la legge Merloni, nella logica di restringere il ricorso alla
trattativa privata, non aveva recepito in pieno la previsione comunitaria, e consentiva la
deroga allevidenza pubblica per i lavori <<segreti>> in ipotesi più
restrittive.
In particolare, lart. 33, L. 11 febbraio 1994, n. 109, stabiliva
che:
<<1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti,
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei
quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di
individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma
1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al
presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento>>.
Lintento legislativo era dunque chiaro nel senso che possono
essere sottratte alla pubblicità delle gare solo <<le opere destinate ad attività
delle forze armate o dei corpi di polizia>>, nel concorso, poi, di tutte le altre
condizioni oggettive indicate dalla norma medesima.
Il chiaro tenore letterale dellart. 33, L. n. 109 del 1994,
induceva ad escludere che potessero essere sottratti alla pubblicità delle gare gli
appalti di lavori della Banca di Italia, non trattandosi di opere destinate ad attività
delle forze armate o dei corpi di polizia.
Sicché, la novella in commento colma una lacuna dellart. 33, e
riconduce tale norma nei binari di una corretta attuazione della direttiva comunitaria.
20. Modifiche agli artt. 37-bis e ss. in tema di promotore finanziario
e società di progetto
20.1. Le modifiche apportate direttamente alla legge Merloni
In tema di promotore finanziario, disciplinato dagli artt. 37-bis e ss.
della legge Merloni, la L. n. 166 del 2002 detta numerose modifiche procedurali relative
alle modalità di inserzione della proposta del promotore nel programma triennale, e ai
criteri di aggiudicazione della concessione al promotore.
La regola secondo cui le proposte dei promotori vanno presentate entro
il 30 giugno di ogni anno contenuta nel comma 1 dellart. 37-bis è
sostituita con quella, più elastica, secondo cui fermo restando il termine principale del
30 giugno di ogni anno, le proposte possono essere presentate anche entro il 31 dicembre
successivo, se entro la prima scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo
intervento.
La regola che riservava alla competenza di un istituto di credito
lasseverazione del piano economico finanziario presentato dal promotore è
stata modificata nel senso di ampliare le categorie dei soggetti abilitati
allattività di asseverazione.
Si può trattare anche di società di servizi costituite
dallistituto di credito ed iscritte nellelenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dellart. 106, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico
delle disposizioni in materia bancaria e creditizia), o di società di revisione di cui
allart. 1, L. 23 novembre 1939, n. 1966.
Al regolamento generale di cui allart. 3 è poi demandato di
dettare indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione.
Alla figura del <<promotore>>, di cui alliniziale
comma 1 dellart. 37-bis, viene aggiunta una nuova figura, per così dire di
<<proponente>>.
In particolare, i soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nellambito della fase di programmazione triennale,
<<proposte di intervento e studi di fattibilità>> relative alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità.
La presentazione non determina né diritti per il proponente, né
obblighi per le amministrazioni.
La presentazione non determina infatti, per le amministrazioni
destinatarie, <<alcun obbligo di esame e valutazione>>. Vi è solo una mera
facoltà di adottare, nellambito dei programmi triennali, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse.
Tale adozione, peraltro, non dà luogo ad alcun diritto del proponente
al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
Tra i soggetti <<proponenti>> vengono inserite, mediante
novella al comma 2, le camere di commercio, che, <<nellambito degli scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale>>.
Infine, si stabilisce che la realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui allart. 1, comma 1, lett.
c-bis) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
Con il nuovo comma 2-bis, inserito dalla novella nellart. 37-bis,
si stabiliscono forme di pubblicità delle proposte dei promotori.
La pubblicità deve avvenire entro venti giorni dalla redazione dei
programmi, e serve a rendere noto che nei programmi sono presenti interventi realizzabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.
La pubblicità avviene mediante avviso indicativo da pubblicarsi con
ben sei differenti modalità:
anzitutto tutte quelle di cui allart. 80 del regolamento generale
(gazzetta ufficiale della Unione europea, gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
almeno due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione
regionale);
in secondo luogo, affissione presso la sede dellamministrazione
per almeno sessanta giorni consecutivi;
in terzo luogo, pubblicazione dellavviso sul sito informatico
individuato con D.P.C.M. ai sensi dellart. 24, L. 24 novembre 2000, n. 340, quando
tale sito sarà istituito;
ancora, se istituito, sul sito informatico dellamministrazione
aggiudicatrice;
infine, lavviso è trasmesso allOsservatorio dei lavori
pubblici, che a sua volta <<ne dà pubblicità>>.
Tali modalità costituiscono per legge veri e propri <<obblighi
di comunicazione>> fermi i quali le amministrazioni hanno anche facoltà di
pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, purché nel rispetto
dei principi di cui allart. 1, comma 1, legge Merloni (tempestività, trasparenza e
correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori).
In via transitoria, la pubblicazione dellavviso indicativo non è
necessaria entro la data del 30 giugno 2002, per i programmi già approvati alla data di
entrata in vigore della L. n. 166 del 2002. Però se entro la data del 30 giugno 2002 non
sono pervenute proposte, si fa luogo a pubblicazione dellavviso indicativo (art. 7,
comma 2, L. n. 166 del 2002).
Con il nuovo comma 2-ter dellart. 37-bis¸ vengono estesi al
procedimento che prende avvio con la proposta del promotore (non anche la proposta del
<<proponente>> dalla quale non deriva se non la facoltà
dellamministrazione di prenderla in considerazione) i principi di cui alla L. n. 241
del 1990, in quanto si stabilisce che entro quindici giorni dalla ricezione della proposta
le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina e alla comunicazione al promotore
del nominativo del responsabile del procedimento, nonché alla preliminare istruttoria,
mediante verifica della completezza dei documenti presentati e eventuale dettagliata
richiesta di integrazione.
Viene novellato anche lart. 37-ter, che disciplina la valutazione
della proposta del promotore.
In coerenza con la maggiore elasticità del termine per la
presentazione della proposta (non più necessariamente il 30 giugno, ma eventualmente
anche il 31 dicembre) sancita dallart. 37-bis, nellart. 37-ter viene meno il
termine del 31 ottobre di ogni anno per la pronuncia sulla proposta, e si stabilisce il
termine di quattro mesi decorrenti dalla ricezione della proposta del promotore. Peraltro
tale termine è prorogabile, se necessario, su accordo scritto tra il responsabile del
procedimento e il promotore, accordo avente per oggetto un più lungo programma di esame e
valutazione.
Il contraddittorio tra responsabile e promotore viene ulteriormente
ampliato, perché nella procedura negoziata di cui al successivo art. 37-quater (procedura
negoziata in cui vengono in comparazione la proposta del promotore e quelle di altri
concorrenti) il promotore può adeguare la propria proposta a quella di un terzo, che
lamministrazione abbia giudicato più conveniente. In tal caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione.
Si tratta, allevidenza, di una norma di favore per il promotore,
per valorizzarne e premiarne limpegno e lattività propositiva.
Tale norma di favore opera anche in via transitoria per le proposte
già ricevute dalle amministrazioni e non ancora istruite, alle quali viene estesa la
nuova procedura di comparazione, e i termini decorrono dalla data di entrata in vigore
della L. n. 166 del 2002 (art. 7, comma 2, L. n. 166 del 2002).
Una volta spostato in avanti il termine per la presentazione della
proposta e conseguentemente quello per la pronuncia sulla stessa, viene differito anche
quello per la successiva attività dellamministrazione, consistente
nellindizione della gara prodromica alla procedura negoziata per laffidamento
della concessione al promotore o ad altro concorrente.
Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre, è ora di tre mesi
decorrenti dalla pronuncia sulla proposta (art. 37-quater, comma 1, come novellato).
La gara può avvenire, ora, anche mediante appalto concorso,
procedura che viene ulteriormente valorizzata.
Altra modifica riguarda il rimborso delle spese da parte del promotore
che risulti aggiudicatario agli altri partecipanti alla procedura negoziata.
Il testo originario dellart. 37-quater, comma 5, primo periodo,
così stabiliva: <<Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma
pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla
procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va
ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per
cento al secondo offerente>>.
Tale norma è stata modificata anzitutto nel senso che il rimborso
delle spese spetta solo se la gara è stata esperita mediante appalto concorso e
nella successiva procedura negoziata il promotore risulti aggiudicatario.
In secondo luogo nella originaria previsione la somma pari
allimporto di cui allart. 37-bis¸ comma 1, ultimo periodo (corrispondente
alle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti
sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile) era in ogni caso dovuta
agli altri concorrenti, a prescindere dalla prova delle spese sostenute.
Invece, nella nuova disciplina è dovuto solo il rimborso delle spese
sostenute e documentate, nel limite massimo dellimporto di cui allart.
37-bis¸ comma 1, ultimo periodo.
Infine, nella vecchia disciplina la somma doveva essere ripartita
forfetariamente nella misura del 60% al migliore offerente (diverso dal promotore) e del
40% al secondo migliore offerente. Emergeva, dunque, con chiarezza, che non si trattava di
un rimborso spese vero e proprio, ma di una indennità premio per lofferta
presentata.
Ora, invece, trattandosi di rimborso spese vero e proprio, va ripartito
in proporzione alle spese effettivamente sostenute dagli altri due offerenti, e non in
base alla bontà delle offerte.
Da ultimo, va segnalato un refuso nel nuovo art. 37-quater comma 5, che
sostituisce il rinvio all<<art. 37-bis, comma 1, ultimo periodo>> con il
rinvio all<<art. 37-bis, comma 1, quinto periodo>>.
Nel sovraffollamento di modifiche apportate allart. 37-bis¸
comma 1, il legislatore non si è reso conto che il quinto periodo del comma 1
dellart. 37-bis non riguarda le spese sostenute dal promotore, ma una diversa
materia introdotta dalla novella, mentre le spese sono disciplinate dal sesto e settimo
periodo (penultimo e ultimo).
Meglio e più chiaro sarebbe stato, dunque, lasciare invariato
loriginario rinvio.
Nel corpo dellart. 37-quater è stato abrogato il comma 6, a
norma del quale <<I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente
articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4,
terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei
lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto
comma 4 dell'articolo 2>>.
Tale abrogazione è coerente con le modifiche introdotte nellart.
2, al cui commento si rinvia, che consentono maggiore libertà per il concessionario
nellaffidamento a terzi mediante appalto di una percentuale dei lavori oggetto della
concessione.
Si ricorda qui sinteticamente che non vi è più lobbligo legale,
per i concessionari, di appaltare una percentuale minima dei lavori, ma tale impegno può
essere facoltativamente imposto dalle stazioni appaltanti con espressa previsione del
contratto di concessione, ovvero può formare oggetto di una dichiarazione contenuta
nellofferta del concorrente su invito delle stazioni appaltanti.
La regola generale introdotta nellart. 2, vale ora pure per il
concessionario di opera proposta dal promotore finanziario.
Nellart. 37-quinquies, relativo alle società di progetto viene
inserito un nuovo comma 1-ter, volto a dettare una più dettagliata disciplina del
rapporto tra stazione appaltante e società di progetto.
Va, sinteticamente, ricordato, che in base alla disciplina già vigente
sia nel caso di aggiudicazione di concessione ai sensi dellart. 37-quater (vale a
dire sulla base della proposta del promotore), sia nel caso di aggiudicazione di una
concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio
di pubblica utilità ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di
progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di
concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere
che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
Il nuovo comma 1-ter ribadisce che il subentro della società di
progetto alloriginario aggiudicatario non costituisce cessione di contratto, e che
la società diviene a sua volta concessionaria. Aggiunge che il titolo di concessionaria
si acquisisce <<a titolo originario>> e che la società di progetto
sostituisce laggiudicatario in tutti i rapporti con lamministrazione
concedente.
Sono poi stabilite alcune garanzie per la stazione appaltante nel caso
di pagamento di un prezzo in corso dopera.
In tale ipotesi, i soci della società di progetto restano solidalmente
responsabili con la società nei confronti dellamministrazione per leventuale
rimborso di quanto percepito.
In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica
amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme ricevute
a titolo di prezzo in corso dopera, con effetto liberatorio per i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dellopera.
Altro aspetto che viene regolato per meglio garantire le stazioni
appaltanti è quello relativo alla cessione delle quote della società di progetto.
Si stabilisce che spetta al contratto di concessione stabilire le
modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando
che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
rimanere nella società e a garantire, nel limite della propria quota, il buon adempimento
degli obblighi della società concessionaria sino alla data di emissione del certificato
di collaudo. Tali limiti alla cessione non valgono nel caso di ingresso nel capitale
sociale della società di progetto o di smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche
o altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione. Tali soggetti possono intervenire, infatti, in qualsiasi momento.
Quanto al finanziamento delle società di progetto, v. oltre, sempre
nel presente paragrafo.
Altre norme in materia di promotore finanziario e società di progetto
non sono state inserite nella legge Merloni, ma rimangono direttamente nella L. n. 166 del
2002.
Lart. 8, L. n. 166 stabilisce che l e stazioni appaltanti, per
realizzare interventi riguardanti le aree depresse del Paese, possono avvalersi, per le
attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con la Sviluppo
Italia Spa. Tali interventi potranno essere realizzati <<anche mediante finanza di
progetto>>.
Lart. 9, L. n. 166 contiene una delega al governo in materia di
finanziamento delle società di progetto. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici
mesi dallentrata in vigore della L. n. 166 un decreto legislativo inteso ad
agevolare anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il
finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte
delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i
finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente,
senza il consenso del contraente ceduto; norma analoga è dettata per la società di
progetto del contraente generale dallart. 9, comma 11, D.Lgs. n. 190 del 2002, che
si commenta nel paragrafo che segue;
b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che
eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società
stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno
essere salvaguardati con adeguate forme di pubblicità, attraverso lo strumento del
registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la
capacità di rimborso del finanziamento.
20.2. Il promotore di infrastrutture e la società di progetto
del contraente generale
Ulteriori norme in tema di promotore e di società di progetto sono
dettate dallart. 8, D.Lgs. n. 190 del 2002, per la realizzazione di infrastrutture
strategiche.
Quanto al promotore di infrastrutture, le norme peculiari riguardano
anzitutto i termini per la presentazione della proposta del promotore.
La disciplina generale di cui allart. 37-bis della legge Merloni,
che prevede la presentazione della proposta entro il 30 giugno ovvero il 31 dicembre di
ciascun anno, si applica per le proposte relative ad infrastrutture solo in via residuale.
Ma la regola ordinaria è quella che il procedimento prende avvio
mediante una <<sollecitazione pubblica>> delle proposte dei promotori.
In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
pubblica sul proprio sito informatico, e, una volta istituito, sul sito informatico
individuato dal P.C:M. ai sensi della L. n. 340 del 2002, nonché sulle gazzette ufficiali
italiana e comunitaria, <<la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da parte di promotori ai
sensi dellart. 37-bis della legge quadro, precisando, per ciascuna infrastruttura,
il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i promotori possono presentare le
proposte nonché lufficio competente a riceverle e presso il quale gli interessati
possono ottenere le informazioni utili>> (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 190).
Non vengono prese in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del
termine (art. 8, comma 2).
Solo se tale avviso non venga pubblicato, il promotore ha facoltà di
presentare la proposta nel rispetto dei termini di cui allart. 37-bis, legge
Merloni.
Se la proposta viene valutata di pubblico interesse da parte del
soggetto aggiudicatore, questultimo promuove, se necessaria, la procedura di v.i.a.
(valutazione di impatto ambientale) e quella di localizzazione urbanistica (art. 8, comma
3, D.Lgs. n. 190).
La proposta del promotore viene poi valutata anche dal CIPE, unitamente
al progetto preliminare (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 190). Se il CIPE non ritiene di
approvare la proposta può rimetterla alla stazione appaltante per una nuova istruttoria o
per la realizzazione dellopera con diversa procedura.
La gara di cui allart. 37-quater, prodromica alla procedura
negoziata per laffidamento in concessione dellopera oggetto della proposta del
promotore, nel caso di infrastrutture viene bandita entro un mese dalla approvazione da
parte del CIPE del progetto preliminare. La gara si svolge non secondo le regole di cui
allart. 3-quater, bensì secondo quelle di cui allart. 10 del D.Lgs. n. 190,
commentato nei parr. 11 e 12.2. del presente lavoro. La gara si svolgerà pertanto
mediante licitazione privata o appalto concorso; alla stessa seguirà la procedura
negoziata che invece continua a svolgersi secondo le regole della legge Merloni.
Quanto alla società di progetto del contraente generale, lart.
9, comma 6, D.Lgs. n. 190 del 2002 stabilisce che se il contraente generale è costituito
da più soggetti, lo stesso provvede alla esecuzione unitaria dei propri compiti a mezzo
di società di progetto.
La società di progetto del contraente generale è regolata
dallart. 37-quinquies della legge Merloni, e dalle specifiche disposizioni contenute
nellart. 9, commi 10, 11 e 12, D.Lgs. n. 190.
Mentre nellart. 37-quinquies la costituzione di società di
progetto è solo facoltativa per laggiudicatario, nel D.Lgs. n. 190 è obbligatoria
se il contraente generale è costituito da più soggetti.
Come nellart. 37-quinquies¸ anche nel D.Lgs. n. 190 la società
di progetto ha forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche
consortile, e il bando indica il capitale minimo della società di progetto (art. 9, comma
10).
Alla società di progetto del contraente generale possono partecipare,
oltre ai soggetti componenti, il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara.
Come nellart. 37-quinquies la società di progetto subentra al
contraente generale in tutti i rapporti con la stazione appaltante, senza che il subentro
costituisca cessione di contratto e senza alcuna autorizzazione. Restano però salve le
necessarie verifiche antimafia.
Lart. 9, D.Lgs. n. 190 detta una disciplina analoga a quella
contenuta nel nuovo comma 1-ter dellart. 37-quinquies, legge Merloni, introdotto
dalla L. n. 166 del 2002, in tema di responsabilità solidale dei soci della società di
progetto e di cessione delle quote della società.
Nellart. 37-quinquies¸ comma 1-ter¸ si stabilisce che i soci
sono solidalmente responsabili con la società di progetto, verso la stazione appaltante,
per la eventuale restituzione del prezzo percepito, ma tanto solo nel caso di versamento
di un prezzo in corso dopera.
Più arruffata è la disciplina contenuta nellart. 9, comma 10,
D.Lgs. n. 190: invero, nellaffidamento a contraente generale, non necessariamente il
prezzo viene pagato in corso dopera; ma la responsabilità solidale dei soci sembra
prevista in ogni caso, e non solo in caso di pagamenti in corso dopera: tale
responsabilità solidale, poi, non ha ad oggetto, come nellart. 37-quinquies la
restituzione del prezzo percepito, bensì <<la buona esecuzione del
contratto>>.
Alla maggiore ampiezza della responsabilità solidale dei soci
corrisponde, peraltro, la possibilità di escluderla nel contratto di affidamento.
Peraltro, poi, viene prevista una alternativa alla responsabilità
solidale dei soci identica a quella ipotizzata dallart. 37-quinquies¸ vale a dire
la prestazione, da parte della società di progetto, di garanzie bancarie e assicurative,
questa volta per la sola restituzione delle somme percepite in corso dopera, con
effetto liberatorio per i soci, e con cessazione delle garanzie alla data di emissione del
certificato di collaudo dellopera.
Si evince dalla disamina delle norme una certa discrasia
sullambito della responsabilità solidale dei soci della società di progetto del
contraente generale: che una volta viene indicata come responsabilità per la buona
esecuzione del contratto, e una volta come responsabilità per la restituzione delle somme
percepite in corso dopera.
Per quanto riguarda la cessione delle quote della società di progetto,
la disciplina, dettata dallart. 9, comma 11, D.Lgs. n. 190, è identica a quella
contenuta nel nuovo comma 1-ter dellart. 37-quinquies, introdotto dalla L. n. 166,
per cui si rinvia al relativo commento (par. 20.1.).
In uno con la cessione delle quote societarie, peraltro, lart. 9,
comma 11, regola materia del tutto diversa, salvo che, parzialmente, nel nome, quella
della cessione dei crediti del contraente generale. Si stabilisce che nel caso in cui il
contraente generale ceda i propri crediti verso la stazione appaltante ad una società di
factoring (ai sensi dellart. 26, comma 5, legge Merloni, e dunque della L. 21
febbraio 1991, n. 52), la stazione appaltante non può opporsi alla cessione del credito.
Come già osservato, norma analoga è prevista dallart. 9, comma 1, lett. a), L. n.
166 del 2002, commentato nel paragrafo che precede.
Per il finanziamento della quota di valore dellopera che deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie
(prefinanziamento dellopera pubblica), la società di progetto può emettere
obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti
di cui allart. 2410 cod. civ. (art. 9, comma 12, D.Lgs. n. 190).
Non viene operato, per le obbligazioni, un rinvio allart.
37-sexies della legge Merloni, che disciplina in termini generali la emissione di
obbligazioni da parte delle società di progetto, sancendo la necessità di una garanzia
pro-quota mediante ipoteca.
Sicché, sembra da ritenere che lunica garanzia richiesta sia
quella specificamente indicata nellart. 9, comma 12, vale a dire la garanzia del
soggetto aggiudicatore nei limiti del proprio debito verso il contraente generale.
Si stabilisce, in particolare, che <<il soggetto aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il
contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto
finale o dal certificato di collaudo dellopera>>.
La garanzia del soggetto aggiudicatore, sembra rendere più agevole il
collocamento sul mercato delle obbligazioni, riducendo il rischio del relativo
investimento per i risparmiatori.
Le modalità con cui deve operare la garanzia del soggetto
aggiudicatore dovranno essere stabilite con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le obbligazioni garantite <<possono essere utilizzate per la
costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente>>, e se la garanzia è prestata dallo Stato è inserita
<<nellelenco allegato allo stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze, di cui allarticolo 13 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
E da ritenere che le società di progetto contraenti generali
potranno avvalersi anche delle forme di finanziamento di cui allart. 9, L. n. 166
del 2002, commentato nel paragrafo che precede, dato che tale articolo si riferisce
espressamente non solo alle società di progetto concessionarie, ma anche a quelle
contraenti generali.
21. Il nuovo art. 38-bis
Nella legge Merloni viene, infine, aggiunto un nuovo art. 38-bis¸
rubricato <<Deroghe in situazioni di emergenza ambientale>>. Si tratta di una
previsione di carattere urbanistico, in quanto si attribuisce allapprovazione di
taluni progetti definitivi da parte dei consigli comunali effetto di variante urbanistica.
Si deve trattare di progetti relativi alla realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità
dellaria e dellambiente nelle città.
La previsione ha il dichiarato fine acceleratorio della realizzazione
di tali opere, e la rubrica fa riferimento a situazioni di <<emergenza
ambientale>>, ma la norma non ha una portata meramente transitoria, bensì di
regime.
Pertanto per il futuro ogni qualvolta di tratti di interventi relativi
ad opere volte a migliorare la qualità dellaria e dellambiente, la
approvazione dei progetti definitivi ha effetto di variante urbanistica.
22. Il <<minitesto unico>> in tema di restauro e
manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici soggetti a tutela
Nellambito della novella alla legge Merloni sono state introdotte
numerose disposizioni che riguardano gli interventi relativi ad una particolare categoria
di beni culturali soggetti a tutela ai sensi del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, vale a dire
<<gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici>>.
Trattandosi di interventi relativi a beni mobili (reperti archeologici,
quadri, sculture, etc..) e a superfici decorate di beni architettonici (pitture murali,
soffitti decorati, e simili) si poteva porre il dubbio che si trattasse di opere o lavori
pubblici in senso tecnico.
La tecnica seguita dalla novella non è stata, peraltro, di indicare
tale categoria di interventi direttamente nellart. 2, comma 1, che fornisce la
definizione dei <<lavori pubblici>>, bensì di dettare, in molti dei singoli
articoli, disposizioni specifiche relative agli interventi medesimi.
Si ritiene pertanto, opportuno, ricondurre ad unità il regime di tale
categoria di interventi, esaminando in unico paragrafo tutte le disposizioni relative agli
stessi sparse negli articoli della legge Merloni.
Allart. 2, comma 6, si stabilisce che la legge Merloni non si
applica ai contratti di sponsorizzazione relativi ai lavori di cui allart. 2, comma
1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione qui in commento.
Lart. 3, comma 6, lett. l), che demanda al regolamento generale
di attuazione della legge Merloni di disciplinare <<specifiche modalità di
progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, anche
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge>> viene novellato
facendo salvo <<quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed
alle superfici decorate di beni architettonici>>.
Lart. 8, comma 4, lett. g), in tema di durata della
qualificazione conseguita tramite le S.O.A., colma una lacuna per quel che riguarda la
durata della qualificazione per i soggetti che eseguono gli interventi in commento.
Invero, lart. 8, comma 11-sexies, demanda ad apposito regolamento del Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, il compito di
stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. Il
regolamento è stato emanato con D.M. 3 agosto 2000, n. 394, che, tuttavia, non indica
alcun termine di durata della qualificazione. La lacuna è ora colmata dal nuovo testo
dellart. 8, comma 4, lett. g), che fissa in tre anni la durata della qualificazione
per tali interventi che sia stata ottenuta prima dellentrata in vigore del
regolamento di cui allart. 8, comma 11-sexies o nelle more dellefficacia dello
stesso. Per il futuro, invece, anche per tale categoria di interventi, la durata della
qualificazione è stata ampliata a cinque anni, con verifica, tuttavia, entro il terzo
anno, del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento.
Lart. 8, comma 11-sexies¸ che, come già osservato, demanda ad
apposito regolamento di fissare i requisiti di qualificazione per le attività di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, viene
integrato nel senso che tutte le stazioni appaltanti di cui allart. 2 hanno facoltà
di individuare, quale ulteriore requisito di qualificazione, lavvenuta esecuzione di
lavori nello specifico settore cui si riferisce lintervento; ai fini della comprova
di tale ulteriore requisito potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed
effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti.
Lart. 16, relativo alla progettazione, è stato novellato con
linserzione di un comma 3-bis, relativo alla progettazione preliminare di tale
categoria di interventi. Il progetto preliminare deve, per tale tipologia di lavori,
<<ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e
dellintervento da realizzare>>.
Lart. 17, comma 1, lett. d), viene novellato nel senso di
comprendere tra i liberi professionisti, singoli o associati, a cui può essere affidata
lattività di progettazione dei lavori pubblici, anche <<i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa>>,
naturalmente per i soli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici, soggetti a tutela.
Nellart. 19, relativo ai sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici, viene aggiunto un comma 1-quater, in cui per tale categoria di lavori si
stabilisce che gli stessi non possono essere affidati congiuntamente ad altre lavorazioni
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali (come individuate con il
regolamento generale di cui allart. 3 e con il regolamento di qualificazione di cui
allart. 8).
Viene poi stabilito, che laffidamento dei lavori in esame
comprende, di regola, anche laffidamento dellattività di progettazione
successiva a quella di livello preliminare.
Con tale nuova regola, viene creata una nuova figura di <<appalto
integrato>>.
Invero, lappalto-integrato, previsto dal medesimo art. 19, comma
1, lett. b), ha per oggetto, oltre che lesecuzione dei lavori, la sola progettazione
esecutiva, ed è utilizzabile, tra laltro, per lavori relativi ai beni culturali
consistenti in manutenzione, restauro e scavi archeologici.
La nuova figura di appalto-integrato ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, oltre che quella esecutiva e lesecuzione dei lavori
pubblici: tale figura è però circoscritta ai soli lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e superfici decorate di bene architettonici soggetti a tutela.
Nellart. 21 viene inserito un comma 8-bis, con cui viene previsto
un caso, che sembrerebbe obbligatorio, di affidamento con il criterio dellofferta
economicamente più vantaggiosa, per laggiudicazione dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico dei beni culturali e ambientali, di
importo stimato inferiore a 5.000.000 di DSP.
Da segnalare il refuso del legislatore, che continua ad esprimersi in
DSP, mentre nelle altre norme si è adeguato allutilizzo delleuro.
Ove si tratti di lavori di importo superiore, rimane la possibilità di
utilizzare il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa in via
facoltativa ai sensi del precedente comma 1 ter.
A differenza che nel comma 1 ter e nel comma 2 dellart. 21, al
cui commento si rinvia, dove gli elementi di valutazione sono una pluralità, e hanno
carattere facoltativo, nel comma 8 bis sono indicati in maniera tassativa gli elementi di
valutazione.
Dispone testualmente la norma che devono essere assunti <<quali
elementi obbligatori di valutazione il prezzo e lapprezzamento dei curricula in
relazione alle caratteristiche dellintervento individuate nella scheda tecnica di
cui allarticolo 16, comma 3 bis>>, articolo già commentato.
La norma aggiunge che allelemento prezzo dovrà essere comunque
attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
La norma costituisce un eco di discipline previgenti, che nel criterio
di aggiudicazione allofferta economicamente più vantaggiosa imponevano di dare
comunque rilevanza prevalente allelemento del prezzo.
Appare discutibile il ripescaggio di questa regola, perché la logica
di tale criterio di aggiudicazione è di tenere conto di una pluralità di elementi
diversi dal prezzo e che rispetto allo stesso possono avere una importanza preponderante,
e ciò tanto più in tema di appalti relativi a beni culturali, per i quali
lelemento qualitativo dovrebbe sempre essere prevalente su quello del prezzo più
conveniente.
Per quanto riguarda la necessità di affidare la valutazione
dellofferta ad apposita commissione ai sensi del comma 4, valgono le osservazioni
già svolte in sede di commento dellart. 1 ter, sub art. 21.
Nellart. 24, relativo alla trattativa privata, due sono le
novità relative ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate
di beni architettonici soggetti a tutela,
Prima novità, viene introdotto un nuovo comma 5-bis.
Prima di esaminarne il contenuto, occorre premettere che il testo
dellart. 24 risultante dalla Merloni ter, e anteriore allultima novella, dopo
aver previsto tre ipotesi di ammissibilità della trattativa privata, stabiliva per il
solo caso di cui al comma 1, lett. b) (lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, rese inutilizzabili da
eventi imprevedibili di natura calamitosa, e sempre che ricorrano motivi di imperiosa
urgenza) che la trattativa fosse preceduta da gara informale cui invitare almeno 15
concorrenti.
Nelle altre due ipotesi di trattativa privata (lett. a) e c), comma 1
dellart. 24), non era invece richiesta alcuna gara informale.
Con il comma 5 bis, introdotto dalla novella in commento, la gara
informale viene richiesta anche ratione valoris¸ per taluni appalti di cui al comma 1,
lett. c).
In particolare, lart. 24, comma 1, lett. c), prevede la
trattativa privata per appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, che si
riferiscano a lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
e decorate di cui al T.U. dei beni culturali e ambientali.
Il nuovo comma 5 bis stabilisce che se gli appalti relativi a tale
tipologia di lavori sono di importo stimato superiore a 40.000 euro, laffidamento a
trattativa privata avviene mediante gara informale, cui devono essere invitati almeno 15
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della legge
Merloni per i lavori oggetto dellappalto. La gara informale deve essere aggiudicata
secondo il disposto dellart. 21, comma 8 bis.
A sua volta, lart. 21, comma 8 bis, anchesso introdotto
dalla L. n. 166 del 2002, impone di utilizzare il criterio dellofferta
economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il
prezzo e lapprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche
dellintervento individuate della scheda tecnica. Al prezzo dovrà comunque essere
attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
Si rinvia, per i dettagli, al commento allart. 21, comma 8 bis.
Ove, invece, gli appalti di cui allart. 24, comma 1, lett. c),
siano di importo inferiore a 40.000 euro, non è necessario lesperimento di gara
informale. Alle stazioni appaltanti è data infatti facoltà di affidare lappalto a
soggetti di propria fiducia, singoli o associati.
La scelta fiduciaria ha carattere solo facoltativo, sicché le stazioni
appaltanti potrebbero anche rinunciarvi e utilizzare in ogni caso la gara informale.
La scelta, ancorché fiduciaria, non è assolutamente libera da
vincoli, dovendo le stazioni appaltanti da un lato verificare la sussistenza, in capo
allaffidatario, dei requisiti di cui alla legge Merloni, e dallaltro lato
motivare la scelta del contraente in relazione alle prestazioni da affidare.
Da segnalare un refuso legislativo, perché da un lato si impone la
gara informale per i lavori di importo <<superiore>> ai 40.000 euro, e
dallaltro si consente la scelta fiduciaria per i lavori di importo
<<inferiore>>, mentre vengono obliterati i lavori di importo
<<pari>> a 40.000 euro, per i quali resta il dubbio se vadano assimilati,
quanto al regime giuridico, ai lavori superiori o a quelli inferiori.
Non essendovi elementi esegetici per risolvere la questione
nelluno o nellaltro senso, non rimane che lespediente pratico di fissare
limporto dellappalto in misura sempre superiore o sempre inferiore
allimporto di 40.000 euro, categoria, questultima, rimasta priva di
collocazione.
Seconda novità, viene introdotto un nuovo comma 7-bis, che consente di
affidare a trattativa privata lavori complementari relativi ad un appalto già aggiudicato
avente ad oggetto la tipologia di interventi in commento.
In relazione a tali tipi di appalti, laffidabilità a trattativa
privata dei lavori complementari è poi subordinata a rigidi presupposti.
Anzitutto, sono lavori complementari quelli non figuranti
nelloriginario progetto o contratto, che siano divenuti necessari
allintervento nel suo complesso, a seguito di circostanza non prevedibile: occorre
dunque la imprevedibilità dei lavori e la loro necessità strumentale al lavoro
complessivo.
In secondo luogo si deve trattare di lavori che non possano essere
tecnicamente o economicamente separati dallappalto principale senza grave
inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili
dallesecuzione dellappalto principale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento.
Infine, limporto dei lavori complementari non può
complessivamente superare il cinquanta per cento dellappalto principale.
In sintesi, i lavori complementari affidabili a trattativa privata
vengono circoscritti sotto il profilo tipologico (appalti di restauro e manutenzione di
beni culturali), sotto il profilo della imprevedibilità e necessità strumentale, sotto
il profilo del valore complessivo (50% dellimporto dellappalto principale).
Nellart. 27, relativo alla direzione dei lavori, viene aggiunto
un nuovo comma 2-bis in cui si stabilisce che per tale tipo di lavori
<<lufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere tra gli
assistenti con funzione di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della normativa vigente>>.
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