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Risoluzione delle controversie e norme processuali
nella legge obiettivo.
Considerazioni sugli artt. 12 e 14 d.lgs. 20/08/2002, n. 190.
Dott. CARMINE VOLPE
(Consigliere di Stato)
dal sito: www.giust.it
SOMMARIO:
1. Lambito di applicazione oggettivo dellart. 12 del
d.lgs. n. 190/2002. 2. Il nuovo modello arbitrale. 3.
Lambito di applicazione oggettivo dellart. 14 del d.lgs. n. 190/2002. 4.
Le norme in materia processuale. 5. La valutazione degli interessi nei
provvedimenti cautelari. 6. Lesclusione della tutela
reintegratoria. 7. I controinteressati. 8. Sensazioni
finali. 9. Bibliografia.
1. Lambito di applicazione oggettivo dellart. 12 del d.lgs.
n. 190/2002.
Tra i vari problemi connessi a quanto disposto dagli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 190/2002 vi è quello del
relativo ambito di applicazione oggettivo.
Ai sensi dellart. 12, comma 1, del d.lgs. n. 190/2002, dal titolo
"risoluzione delle controversie", "tutte le controversie relative
all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto".
Si nota una prima imperfezione letterale della normativa; dopo "contratti" e
prima di "la realizzazione" è mancata una parola (per o inerenti o
riguardanti).
I contratti inerenti "la realizzazione delle infrastrutture" sono,
innanzitutto, quelli di cui allart. 6 del d.lgs. n. 190/2002, secondo cui la
realizzazione delle infrastrutture è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione, regolata dagli artt. 1, comma 7, lett. m), e
7 del d.lgs. n. 190/2002;
b) affidamento unitario a contraente generale, disciplinato dallart. 1, comma 2,
lett. f), della l. 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) e dallart. 9 del
d.lgs. n. 190/2002.
Lambio oggettivo è oltremodo precisato dallart. 1, comma 1, del d.lgs. n.
190/2002, dal titolo "(oggetto definizioni)", secondo cui "il
presente decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la
realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché
l'approvazione...dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo
del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443".
La legge delegata deve essere necessariamente rapportata alla legge delega n. 443/2001, il cui art. 1,
modificato dallart. 13 della l. 1
agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater), dispone che:
- "il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e
di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province
autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi
stanziamenti....In sede di prima applicazione della presente legge il programma è
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001..." (comma 1);
- "il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente
approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti
necessari per il completamento degli interventi" (comma 1-bis).
Tra laltro, ai sensi dellart. 1, comma 7, del d.lgs. n. 190/2002, "ai
fini di cui al presente decreto legislativo:
...b) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge delega;
...d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti
produttivi inseriti nel programma...".
I lavori, pertanto, devono essere relativi alle infrastrutture ed agli insediamenti
produttivi strategici, individuati, a mezzo del detto programma, nel DPEF (documento di
programmazione economico-finanziaria). Il primo programma delle infrastrutture strategiche
è stato approvato con delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 (1).
La dizione "tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la
realizzazione delle infrastrutture" induce a ritenere che non si tratti solo delle
controversie nascenti dallesecuzione degli specifici contratti citati dallart.
6 del d.lgs. n. 190/2002; vi possono essere comprese anche quelle conseguenti
allesecuzione dei contratti conclusi dal concessionario con i propri appaltatori
(art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 190/2002) o dal contraente generale (art. 9, comma 7, del
d.lgs. n. 190/2002), sempre per la realizzazione dei lavori relativi.
Diversamente opinando si dovrebbe concludere nel senso che le parti devono utilizzare
larbitrato rituale di cui al c.p.c., costituendo il collegio arbitrale secondo i
criteri ivi previsti. Ma la tesi sostenuta è conforme allinterpretazione letterale
della norma.
Larbitrato amministrato, inoltre, cioè quello demandato ad un collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici, non è più obbligatorio se le
stazioni appaltanti sono i concessionari di lavori pubblici ed i soggetti privati; ciò a
seguito del nuovo testo dellart. 32 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro
in materia di lavori pubblici), come modificato dallart. 7 della l. n. 166/2002. Si
è così istituito un sistema di "triplo binario": larbitrato presso la
camera arbitrale, quello di cui allart. 12 del d.lgs. n. 190/2002 e quello del
c.p.c..
In particolare, per i concessionari di infrastrutture, lart. 7, comma 3, lett. b)
e c), del d.lgs. n. 190/2002 stabilisce che le procedure di appalto del concessionario ed
i rapporti tra lo stesso ed i propri appaltatori o il proprio contraente generale sono
regolati esclusivamente dalle norme disciplinanti gli appalti del concessionario contenute
nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio in data 14 giugno 1993, dalle norme di
qualificazione dellappaltatore e subappaltatori di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34 e dalle norme sulle verifiche antimafia da affidarsi nei confronti di affidatari e
subaffidatari dei lavori. Per il resto, i rapporti tra concessionari e propri appaltatori
o contraenti generali sono rapporti di diritto privato regolati dalle norme del c.c.
sullappalto, ed espressamente sottratti alle disposizioni della legge quadro e del
relativo regolamento.
Più o meno lo stesso avviene per il contraente generale. Gli appalti indetti dal
suddetto, per affidare i lavori in tutto o in parte ai terzi, sono soggetti al diritto
privato, e quindi sono sottratti alle regole dellevidenza pubblica, salva
losservanza delle norme in tema di qualificazione e di verifiche antimafia. Anche i
rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, cui non
sono applicabili le norme della legge quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto
previsto dalla legge delega, dal d.lgs. n. 190/2002 e dal regolamento di cui allart.
15 del medesimo decreto. Solo se il contraente generale può a sua volta essere
qualificato come soggetto aggiudicatore in forza delle norme comunitarie è tenuto ad
osservare la citata direttiva 93/37/CEE, ovvero il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in tema
di procedure di gara di appalto (art. 9, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 190/2002).
2. Il nuovo modello arbitrale.
Il d.lgs. n. 190/2002, allart. 12, ha delineato un modello di arbitrato in parte
diverso rispetto a quello generale in materia di opere pubbliche. Ciò in attuazione
dellart. 1, comma 2, della l. n. 443/2001, secondo cui "il Governo è delegato
ad emanare...uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
individuati ai sensi del comma 1, a tal fine...introducendo un regime speciale, anche in
deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e
37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni...". Il
citato art. 32 è quello che prevede, ormai solo per i soggetti di cui al precedente art.
2, comma 2, lett. a) - ossia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, compresi
quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi,
nonché gli altri organismi di diritto pubblico - in caso di competenza arbitrale, la
devoluzione ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici, istituita presso lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Non sono
stati indicati, invece, da parte della legge obiettivo, specifici principi e criteri
direttivi.
Si tratta di arbitrato facoltativo, nonché rituale e di diritto. Facoltativo perché
la Corte costituzionale non ammette più la previsione di arbitrati obbligatori (2);
rituale in quanto è quello previsto dal c.p.c.; di diritto poiché non avviene secondo
equità. Esso, inoltre, riguarda lesecuzione delle controversie derivanti dai
contratti di cui allart. 6 del d.lgs. n. 190/2002, o comunque ad essi conseguenti.
La disciplina è speciale, discostandosi in parte da quella dettata dalla legge
Merloni. Le innovazioni rispetto allarbitrato in materia di lavori pubblici sono le
seguenti:
a) si rinvia alle norme del c.p.c., salve le speciali disposizioni dettate dal d.lgs.
n. 190/2002 (comma 1); non trova quindi applicazione il regolamento di procedura approvato
con D.M. dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, dal titolo "regolamento recante
le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
b) si prevede che il terzo arbitro, con funzioni di presidente, sia nominato dagli
arbitri di parte o dalle parti e, solo in caso di mancato accordo, dalla camera arbitrale
presso lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici (commi 3 e 4:
"scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554");
c) il terzo arbitro, con funzioni di presidente, deve essere scelto dalle parti tra i
magistrati amministrativi o contabili, e gli avvocati dello Stato con alcune limitazioni
(comma 4: "nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e
l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio);
d) si istituzionalizza la figura del segretario del collegio e si prevede, se
necessario, la nomina di un consulente tecnico di ufficio, scelto nellapposito albo
dei periti tenuto dalla camera arbitrale (comma 5);
e) i compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui al
successivo art. 15, che è quello che dovrà modificare il regolamento generale di
attuazione della legge Merloni. In via transitoria si applica il regolamento vigente, se
compatibile con la legge delega ed il decreto legislativo.
3. Lambito di applicazione oggettivo dellart. 14 del d.lgs.
n. 190/2002.
Lart. 14 del d.lgs. n. 190/2002, dal titolo "norme in materia
processuale", disciplina, al comma 1, i "giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi e relative
attività di espropriazione, occupazione ed asservimento".
Ad una prima lettura potrebbe sembrare che la norma disciplini tutta la materia dei
lavori pubblici, come regolata dalla l. n. 109/1994 e successive modificazioni; e non solo
le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di cui alla l. n. 443/2001.
Mentre questultima riguarda la celere realizzazione di infrastrutture ed
insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, lart. 14 del d.lgs. n.
190/2002 atterrebbe in generale a procedure di progettazione, approvazione e realizzazione
di opere, comprendendo anche procedure esecutive quali espropri, occupazioni ed
asservimenti.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Innanzitutto, la norma di cui al citato art. 14 contiene disposizioni eccezionali che
si inseriscono già nello speciale regime inerente i lavori pubblici. Si tratta di un
regime speciale in un sistema già di per sé speciale, che trova giustificazione nelle
esigenze di celerità connesse alla realizzazione di infrastrutture ed insediamenti di
primaria importanza per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; così che la norma non
può non essere interpretata in modo restrittivo.
Le infrastrutture e gli insediamenti produttivi sono sempre quelli inseriti nel
programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui allart. 1 della legge delega (l. n. 443/2001); ciò in
forza di quanto disposto anche dallart. 1, commi 1, e 7, lett. b) e d), del d.lgs.
n. 190/2002. In questo senso conduce sia linterpretazione letterale sia la coerenza
con i margini tracciati dal legislatore delegante (3). Valgono,
quindi, le medesime considerazioni già svolte al paragrafo 1.
Lart. 14, comma 1, del d.lgs. n. 190/2002 non ha innovato in ambito di
giurisdizione del giudice amministrativo. Esso deve essere necessariamente collegato alle
disposizioni di cui agli artt. 6 della l. n. 205/2000 e 34 del d.lgs. n. 80/1998, come
sostituito dallart. 7, comma 1, lett. b), della l. n. 205/2000. Ai sensi di tali
norme sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative a procedure di affidamento di lavori svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero
al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale, nonché quelle aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alla stessa equiparati in materia
urbanistica ed edilizia. Materia nella quale, secondo la giurisprudenza, rientrano le
procedure di espropriazione e occupazione.
Anche se lart. 14, comma 1, del d.lgs. n. 190/2002 non parla di
"affidamento", la giurisprudenza è nel senso che il giudice amministrativo non
può conoscere delle controversie inerenti la fase successiva alla stipulazione del
contratto, ma solo di quelle riguardanti le procedure di scelta del contraente; tranne che
in particolari ipotesi nelle quali, dato lesercizio di poteri pubblici, si verte in
materia di interessi legittimi (4).
Con riguardo alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi il giudice
amministrativo, quindi, potrà conoscere delle controversie inerenti la - o risalenti
sempre alla - fase di scelta del contraente, progettista o esecutore dei lavori, e
relative lapprovazione del contratto. In ambito di uso del territorio, la
giurisdizione del giudice amministrativo va al di là degli atti e dei provvedimenti,
comprendendovi anche i comportamenti; con lesclusione delle controversie riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di
atti di natura espropriativa o ablativa.
Lart. 14, comma 1, del d.lgs. n. 190/2002, nella sua ampia dizione, comprende
anche tutte le procedure inerenti la così detta attività di conformazione della pubblica
amministrazione, ossia quelle riguardanti la destinazione e lapposizione dei vincoli
conseguenti, anche preordinati allesproprio, da parte degli strumenti urbanistici,
sempre al fine della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui
trattasi; e naturalmente gli atti ed i provvedimenti finali, come, ancora più a monte,
quelli generali o iniziali, che decidono la realizzazione e dispongono la localizzazione
della singola infrastruttura o dello specifico insediamento. Il che lo si desume anche
dallespressa inclusione delle attività di "asservimento". Questi casi non
sono però compresi nellelencazione di cui allart. 23-bis, comma 1, della l. 6
dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dallart. 4 della l. n. 205/2000; così che, se non
si verte in ambito di infrastrutture ed insediamenti strategici di cui al d.lgs. n.
190/2002, non si applicano nemmeno le particolari disposizioni previste dal citato art.
23-bis.
4. Le norme in materia processuale.
Lart. 14 del d.lgs. n. 190/2002 si inserisce già in un regime speciale, che è
quello di cui allart. 23-bis della l. n. 1034/1971. Espressamente, lart. 14,
comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 190/2002 dispone che, "per quanto non espressamente
previsto dal presente articolo", si applicano le disposizioni del citato art. 23-bis.
Continua la "specialità" inerente:
a) la riduzione alla metà dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione
del ricorso (art. 23-bis, comma 2);
b) la pubblicazione del dispositivo della sentenza, da effettuare entro sette giorni
dalla data delludienza (art. 23-bis, comma 6);
c) il termine per la proposizione dellappello avverso le sentenze dei T.A.R.,
ridotto a trenta giorni dalla notificazione e a centoventi giorni dalla pubblicazione
delle sentenze stesse (art. 23-bis, comma 7);
d) la previsione, al fine di conseguire la sospensione dellesecuzione della
sentenza, della possibilità di proporre appello, con riserva di motivi, nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo (art. 23-bis, comma 7).
Ai sensi dellart. 14, comma 1, lett. a), del detto decreto, "l'udienza di
merito del ricorso non richiede la domanda di fissazione ed avviene non più tardi del
quarantacinquesimo giorno dalla data di deposito dello stesso presso la segreteria del
giudice competente".
La disposizione ha chiaro carattere acceleratorio, premendo per una rapida soluzione
nel merito della controversia, di ufficio e senza bisogno dellimpulso di parte. Le
differenze rispetto al regime precedente sono tangibili. Si prescinde dallintervento
dellordinanza di sospensione da parte del giudice amministrativo o dalla
presentazione della domanda di provvedimento durgenza e dalla richiesta delle parti
di fissazione delludienza di merito, di cui allart. 31-bis, commi 2 e 3, della
l. n. 109/1994.
Resta salva la possibilità per il giudice amministrativo, nella fase cautelare, di
decidere il merito con sentenza succintamente motivata, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 23-bis, comma 3, e 26, comma 4, della l. n. 1034/1971. Mentre diventa superata
la prescrizione dellart. 23-bis, comma 3, della l. n. 1034/1971, secondo cui il
T.A.R., nella fase cautelare, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
lillegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, come anche
la previsione, da parte del Consiglio di Stato che riforma l'ordinanza di primo grado di
rigetto dellistanza cautelare, della trasmissione della pronuncia di appello al
T.A.R. per la fissazione dell'udienza di merito. Si supera, conseguentemente, anche quanto
previsto dallart. 23-bis, comma 4, della l. n. 1034/1971, in tema di termini per il
deposito di documenti e di memorie nel giudizio di cui al comma precedente.
Lapplicazione pratica del disposto dellart. 14, comma 1, lett. a), del
d.lgs. n. 190/2002 comporterà la fissazione del merito dei ricorsi relativi a detrimento
dei ricorsi presentati in materie diverse. Lorganico dei magistrati amministrativi
non è stato aumentato e, tra laltro, i carichi di lavoro dei magistrati dei T.A.R.
sono regolamentati entro tetti massimi dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
5. La valutazione degli interessi nei provvedimenti cautelari.
Ai sensi dellart. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 190/2002, "la
valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle
probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera;
nel concedere la misura cautelare il giudice non potrà prescindere dal motivare anche
sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio all'impresa del ricorrente, il cui
interesse dovrà comunque essere comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla
celere prosecuzione delle procedure".
La disposizione non comporta deroga, aggiungendosi ad essa, a quanto disposto già
dallart. 23-bis, comma 5, della l. n. 1034/1971, secondo cui il giudice
amministrativo può disporre le opportune misure cautelari solo "in caso di estrema
gravità ed urgenza" e "enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono
a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso". Norma a sua volta
derogatoria, in quanto molto più stringente, del regime ordinario in materia di poteri
cautelari del giudice amministrativo, il quale può emanare le misure cautelari richieste
in caso di "pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto
impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione", motivando sulla
"valutazione del pregiudizio indicato" e specificando "i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso" (art.
21, comma 7, della l. n. 1034/1971, come sostituito dallart. 3 della l. n.
205/2000).
Innanzitutto, il comma 1, lett. b), dellart. 14 del d.lgs. n. 190/2002 richiede
al giudice amministrativo, prima di concedere il richiesto provvedimento cautelare, di
tenere conto, delle probabili (che è qualcosa di più di possibili) conseguenze del
provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi; quindi, sia pubblici
che privati. E qui nessun problema, dato che è quanto normalmente avviene già nella
delibazione in camera di consiglio, propedeutica alla decisione sullistanza
cautelare. Il giudice considera non solo gli interessi delle parti contrapposte - quello
pubblico alla realizzazione dellopera e quello alla legittimità delle procedure
indette e delle attività svolte dallamministrazione - ma anche altri interessi
pubblici eventualmente coinvolti; si pensi a quello ambientale o paesaggistico che si
contrappone in genere allinteresse alla realizzazione dellopera. Come valuta
anche limpatto delleventuale concessione della cautela richiesta su tali
interessi.
Occorre anche tenere conto dell"interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dellopera"; interesse che la legge già qualifica
"preminente" su "tutti gli interessi che possono essere lesi". Ma
allora se questo interesse è già definito dal legislatore come preminente rispetto a
tutti gli altri interessi coinvolti, dato che nella norma non vi è limitazione alcuna,
che ci sta a fare il giudice amministrativo?
Siamo di fronte ad una contraddizione in termini. Il giudice amministrativo è chiamato
ad una valutazione di qualcosa che è già stato previamente valutato dal legislatore; è
chiamato quindi ad una valutazione inutile, dovendosi limitare a dare atto, quasi come un
notaio, che lopera pubblica si deve fare e nei rapidi tempi previsti. Ma
unaltra domanda viene conseguente. Se così è, in quali casi sarà possibile
concedere il richiesto provvedimento cautelare? La risposta in teoria è una sola; mai.
Linterpretazione letterale non porta ad un diverso risultato; ma il risultato
stesso è assurdo. Vi sono tutta una serie di interessi, si pensi solo al diritto alla
salute, allintegrità dellambiente e al paesaggio, o ad altri beni di primario
rilievo costituzionale (5), i quali non possono essere dalla legge
subordinati allinteresse relativo alla sollecita realizzazione dellopera
pubblica. Se così fosse la norma sarebbe a rischio di incostituzionalità; ed è noto il
principio per il quale, in presenza di diverse interpretazioni, di cui luna conforme
a Costituzione e laltra contraria, va data preferenza alla prima. Ma il testo
letterale della norma è abbastanza stringente. Se si pensa però che il concetto del
"preminente interesse nazionale" lo si rinviene già enunciato (da solo)
nellart. 1, comma 1, della l. n. 443/2001 (legge delega) e nellart. 1, comma
1, del d.lgs. n. 190/2002, potrebbe convenirsi anche che esso va identificato
nellinteresse "alla sollecita realizzazione dellopera" ma non
rapportato, in maniera prevaricatoria, su tutti gli altri interessi che possono essere
lesi.
A seguito di tale valutazione, che di per sé dovrebbe già portare alla reiezione
dellistanza cautelare, il decreto legislativo richiede al giudice amministrativo,
per la concessione della misura cautelare, di motivare non solo sulla gravità ed
irreparabilità del pregiudizio allimpresa del ricorrente - e anche questo è quanto
il giudice già deve fare per potere accogliere la domanda cautelare - ma di mettere anche
a comparazione il relativo interesse con quello del soggetto aggiudicatore alla celere
prosecuzione delle procedure. Ma è chiaro che questultimo interesse, di carattere
pubblico e collettivo, è di per sé prevalente sul primo, di carattere privato e di tipo
economico.
La sensazione è tangibile. Il legislatore ha fatto esperienza di quanto accaduto in
vari casi, tra cui quello della ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia,
laddove la realizzazione dei lavori venne ritardata da una serie di decisioni del giudice
amministrativo, soprattutto in sede cautelare; o, il che è lo stesso, si teme
lincisività del potere cautelare. Ma forse non si ha più fiducia nel giudice
amministrativo; così che, non potendosi eliminare la tutela cautelare, la si limita fin
quasi a comprimerla.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, "la disponibilità delle
misure cautelari è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e
costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a
danno dell'attore che ha ragione, in attuazione dell'art. 24 della Costituzione (sentenze
n. 253 del 1994 e n. 190 del 1985)". La Consulta, "con riferimento particolare
alla giurisdizione amministrativa, basata sull'annullamento degli atti illegittimi,...ha,
da tempo, posto in luce il carattere essenziale della procedura cautelare e l'intima
compenetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima
l'esclusione o la limitazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di
atti amministrativi o al tipo di vizio denunciato (sentt. N. 227 del 1975 e n. 284 del
1974)" (6).
Quanto disposto dallart. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 190/2002 era
proprio necessario una volta fortemente accelerata la decisione nel merito della
controversia, consentendosi di pervenire ad una rapida e definitiva decisione dei ricorsi?
Forse il mezzo usato appare, quanto meno, leggermente sproporzionato rispetto al fine che
il legislatore si prefigge di raggiungere.
6. Lesclusione della tutela reintegratoria.
Lart. 14 del d.lgs. n. 190/2002, dispone, al comma 2, che, "in applicazione
delle previsioni dell'articolo 2, comma 6, delle direttive 89/665/CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1989, e 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, la sospensione o
l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle
infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già stipulato dai
soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi
avviene per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica".
La norma attua il primo criterio direttivo posto dallart. 1, comma 2, lett. n),
della l. n. 443/2001, che demanda al decreto legislativo la previsione, "dopo la
stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente
generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica", nonché la "restrizione, per tutti gli
interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale". Il
secondo criterio, infatti, è rimasto inattuato.
La disposizione sembra conforme alle citate direttive comunitarie, in materia di
ricorsi, le quali consentono (e non obbligano) agli Stati membri di prevedere che,
"dopo la stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, i
poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di
un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione". Le direttive,
tuttavia, escludono tale possibilità, da parte dello Stato, nel caso in cui "una
decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni".
Così che diviene dubbia la stessa conformità alle direttive comunitarie, allorquando si
pensi che, dopo quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella nota
decisione 22 luglio 1999, n. 500 (7), in merito
allinsussistenza della necessaria pregiudiziale amministrativa nel giudizio di
risarcimento del danno, è entrata in vigore la l. n. 205/2000.
Per effetto del primo periodo del comma 3 dellart. 7 della l. n. 1034/1971, come
sostituito dallart. 7, comma 1, lett. c), della l. n. 205/2002, "il tribunale
amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali".
Con la conseguenza che, per effetto della concentrazione delle questioni annullatorie e
risarcitorie innanzi al giudice amministrativo anche a seguito della lesione di posizioni
di interesse legittimo causate dallillegittimo esercizio della funzione pubblica
(come avviene nella fase di scelta del contraente, caratterizzata dallevidenza
pubblica), la giurisprudenza amministrativa ritiene, pure se con qualche eccezione, la
pregiudizialità dellazione di annullamento rispetto a quella di risarcimento; ossia
la necessaria tempestiva previa impugnazione del provvedimento autoritativo e,
conseguentemente, il suo annullamento, al fine di potere conseguire il risarcimento del
danno (8).
Lesclusione della tutela cautelare reintegratoria, nel caso di avvenuta stipula
del contratto, ha comunque già conseguito un avallo comunitario. La Corte di Giustizia (9) ha ritenuto conforme alla direttiva del Consiglio
89/665/CEE (che allart. 1 impone un ricorso "efficace") il meccanismo del
solo risarcimento. In Austria, invero, successivamente alla conclusione di un contratto,
vi può essere solo l'attribuzione di un risarcimento danni da parte dei giudici ordinari;
ed il meccanismo è stato ritenuto coerente sia alla direttiva 89/665/CEE, sia alla
distinzione tra la fase precedente la conclusione del contratto (fase cui si applica
l'art. 2, n. 1, cioè lannullamento anche cautelare), e la fase successiva alla
conclusione stessa (che, in base all'art. 2, n. 6, comma 2, prevede il solo risarcimento
danni).
Lambito operativo dellart. 14, comma 2, del d.lgs. n. 190/2002 è più
ristretto rispetto a quello oggetto del precedente comma 1. La norma si riferisce solo
allaggiudicazione provvedimento che conclude una procedura di scelta del
contraente e riguarda soltanto le infrastrutture; essendo una disposizione
eccezionale, la dizione letterale esclude la sua applicabilità agli insediamenti
produttivi.
La norma, in secondo luogo, prevedendo uneccezione, dà per scontata la regola;
ossia che la sospensione o lannullamento giurisdizionale dellaggiudicazione
comporta la risoluzione del contratto. Si supera così, ad opera del legislatore, la
posizione espressa dalla Corte di cassazione, la quale aveva sempre ritenuto che
lannullamento dellaggiudicazione comportasse lannullabilità del
contratto ad iniziativa dellamministrazione, in quanto parte che vi abbia interesse;
il che causava, a sua volta, lintangibilità del contratto da parte del soggetto
aggiudicatario. La risoluzione, invece, avviene per impossibilità sopravvenuta della
prestazione, dato che, caduta laggiudicazione, laggiudicatario non può più
eseguire la prestazione dovuta (artt. 1463 e ss. del c.c.).
La tesi della risoluzione supera anche quella della nullità del contratto, secondo cui
la procedimentalizzazione della formazione del consenso dellamministrazione comporta
che, leventuale vizio della fase procedurale per cui si perviene
allannullamento dellaggiudicazione, fa venire meno il consenso. Essendo questo
uno degli elementi essenziali del contratto (accordo delle parti: art. 1325 del c.c.), la
sua mancanza ne comporta la nullità (art. 1418 del c.c.); con la conseguente possibilità
di farla valere da parte di chiunque vi abbia interesse e di essere rilevata
dufficio dal giudice (art. 1421 del c.c.).
Leccezione è data al sistema normale, previsto dallart. 7, comma 3, della
l. n. 1034/1971, a sua volta preceduto dallart. 2058 del c.c.; reintegrazione in
forma specifica, se possibile, altrimenti risarcimento del danno per equivalente.
Il risarcimento del danno in forma specifica, anzi, riveste particolare valenza per il
giudice amministrativo, laddove l'annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato
si qualifica proprio come una specie di reintegrazione in forma specifica. Il risarcimento
del danno configura una tutela aggiuntiva di completamento, dato che con la reintegrazione
in forma specifica al giudice amministrativo è consentito attribuire al ricorrente quel
bene della vita per il quale lo stesso agisce in giudizio.
Ora, la stipulazione del contratto tra laggiudicatario e lamministrazione,
per effetto del decreto legislativo, diviene il muro oltre il quale non è più consentita
la reintegrazione in forma specifica. Fino al d.lgs. n. 190/2002 la circostanza
dellavvenuta stipula del contratto, rendendo ancora più pregnante linteresse
pubblico allesecuzione dei lavori, poteva essere uno degli elementi valutati dal
giudice amministrativo ai fini della reiezione della domanda cautelare avverso il
provvedimento di aggiudicazione. Ma non comportava di per sé limpossibilità di
conseguire la tutela cautelare stessa, malgrado fosse compressa dalliniziata o
avanzata esecuzione dei lavori. Erano la già intervenuta aggiudicazione ed esecuzione
dellappalto che non consentivano il risarcimento in forma specifica mediante
rinnovazione della gara (10).
Con lart. 14, comma 2, del d.lgs. n. 190/2002 si verifica una sorta di
valutazione legislativa precostituita, per cui, in tema di infrastrutture, lavvenuta
stipulazione del contratto segna il momento a partire dal quale la reintegrazione in forma
specifica è esclusa in quanto, si presuppone, eccessivamente onerosa per il debitore.
Valutazione che, altrimenti, ai sensi dellart. 2058, comma 2, del c.c., sarebbe
spettata al giudice, il quale, nel caso, può disporre che il risarcimento avvenga solo
per equivalente. Si tratta di una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria,
anche nellipotesi in cui laggiudicazione in favore del ricorrente, escluso ad
esempio per anomalia dellofferta, comporterebbe un notevole risparmio di spesa per
il soggetto aggiudicatore.
Conseguire il risarcimento del danno per equivalente al posto della reintegrazione in
forma specifica non è la stessa cosa. Il ricorrente non è detto che debba chiedere
sempre il risarcimento del danno, anche se da ora in poi lo dovrà sempre pretendere, ed
in genere il bene della vita che si persegue si immedesima nella realizzazione
dellopera; circostanza che di per sé comporta non solo guadagno ma anche maggiore
esperienza e qualificazione professionali, da utilizzare a fini di partecipazione a gare
ulteriori. Motivo per cui la giurisprudenza prevalente, una volta ammesso il risarcimento
del danno conseguente a lesione di interessi legittimi, non aveva mai escluso la tutela
cautelare a causa della mera possibilità di conseguire il risarcimento.
La filosofia di base è intuitiva. Quelli che contano, anche in ambito comunitario,
sono i valori economici; il non concludere l'opera pubblica nei tempi previsti crea
diseconomie collettive. Ecco che dal legislatore si preferisce che le infrastrutture
strategiche per il Paese vengano realizzate nei brevi tempi previsti, anche se
allimprenditore ricorrente, illegittimamente non aggiudicatario o illegittimamente
escluso, si dovrà corrispondere, nel peggiore dei casi per lamministrazione, il 10
per cento del valore dell'opera a titolo di mancato utile, oppure il danno da chance,
dipendente dallastratta possibilità di un esito favorevole della gara o,
nellipotesi in cui si ritenga trattarsi di responsabilità precontrattuale (a
seguito di violazione da parte dellamministrazione delle regole della procedura di
gara), il solo interesse negativo, costituito dalle spese sostenute e dalle possibilità
perdute di ulteriori guadagni. Ora che il risarcimento è consentito si convertono in
moneta tutti i tipi di illegittimità, che possono emergere nella "progettazione,
approvazione e realizzazione" delle infrastrutture.
E conforme a Costituzione un sistema che non consente di conseguire una tutela
piena, ma solo quella per equivalente, sottraendo ogni tipo di valutazione al giudice?
La risposta non potrebbe essere che negativa se il sistema riguardasse lintera
materia dei lavori pubblici. Ora è vero che si sarebbe - il condizionale è
dobbligo viste le remore al riguardo - data attuazione a normativa comunitaria. Ma
è anche vero che, come previsto pure dal nuovo testo dellart. 117, comma 1, della
cost. (a seguito delle modifiche apportate dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)
- secondo cui "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario" - non è consentito derogare ad alcuni principi costituzionali
fondamentali, tra cui quello delleffettività della tutela giurisdizionale,
affermato dagli artt. 24, 103 e 113 della Cost.. Il problema è tutto
nellequivalenza o meno delle varie tecniche di tutela consentite
dallordinamento e nella diversa rilevanza degli interessi coinvolti; al riguardo non
si può prescindere, quanto meno, dal nutrire qualche dubbio.
Si pensi, ad esempio, a chi agisce per la tutela di interessi essenziali della persona,
quali quelli alla salute, o ambientali o comunque relativi a interessi di primario rilievo
costituzionale. Questi interessi, alcuni tutelabili anche a livello collettivo, possono
essere lesi dalla realizzazione delle grandi opere e certamente non trovano tutela
equivalente nella possibilità di conseguire solo il risarcimento del danno.
Si attende di assistere alla corsa alla formale sottoscrizione del contratto di
appalto. Lobiettivo primario del soggetto aggiudicatario diviene quello di ottenere
quanto prima la sottoscrizione del contratto, dato che di un eventuale risarcimento dei
danni se ne occuperà esclusivamente la stazione appaltante. Ai sensi dellart. 109,
commi 1 e 2, del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge Merloni), "la
stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni
dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso
ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di
trattativa privata e di continuo fiduciario" e "per gli appalti di competenza di
Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta
giorni dalla data di stipulazione". Normativa, tra laltro, non applicabile ai
contratti stipulati dai contraenti generali, per i quali, come per i concessionari di
costruzione e gestione, si rimanda a quanto detto al paragrafo 1.
Il regolamento non chiarisce se il termine ha natura perentoria, ma indica le
conseguenze della sua inosservanza; comportanti la possibilità per limpresa di
chiedere di sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto, con il rimborso delle
spese contrattuali o, se sia intervenuta la consegna dei lavori in via durgenza, con
il diritto al rimborso delle spese sostenute per lesecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori (art. 109, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 554/1999). Il termine secondo
la giurisprudenza non ha natura perentoria ed è stabilito nellinteresse
dellamministrazione (11). Il che non può escludere la
responsabilità dellamministrazione per il ritardo nella stipulazione, se proprio
tale ritardo, essendo intervenuto il provvedimento cautelare del giudice, ha comportato
limpossibilità, anche temporanea, per laggiudicatario di realizzare
lopera ai sensi dellart. 14, comma 2, del d.lgs. n. 190/2002; sempre che
questi risulti alla fine vittorioso nel relativo giudizio. La sospensione
dellaggiudicazione comporta, infatti, la temporanea carenza dei presupposti per la
stipula del contratto.
Si assisterà, presumibilmente, anche allincremento, da parte dei ricorrenti,
delle richieste di esercizio dei poteri cautelari presidenziali (ai sensi dellart.
21, comma 8, della l. n. 1034/1971, come sostituito dallart. 3 della l. n.
205/2000), al fine di arrivare alla tutela cautelare in tempo prima della stipulazione del
contratto; oltre che, ancora più a monte, allaumento delle opere da includere nel
programma a sua volta inserito nel DPEF, di cui allart. 1, comma 1, della l. n.
443/2001. I vantaggi che ne derivano sono allevidenza di tutti, se solo si guarda
allentità e al numero delle opere che sono state incluse nel primo programma.
7. I controinteressati.
Ai sensi dellart. 14, comma 3, del d.lgs. n. 190/2002, "il soggetto
aggiudicatore comunica il provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati almeno
trenta giorni prima della firma del contratto".
La nozione di controinteresaato, che la norma adopera al plurale si pensa senza alcuno
significato specifico, trova la sua espressione nellambito del processo
amministrativo, ad opera dellart. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971, secondo cui
"il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso latto
impugnato quanto ai controinteressati ai quali latto direttamente si riferisce, o
almeno ad alcuno tra essi".
La giurisprudenza (12) ritiene che:
a) la qualità di controinteressato vada individuata in seguito al riconoscimento della
titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del
ricorso (così detto elemento sostanziale) ed alla circostanza che il provvedimento
impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o
comunque agevolmente individuabile (così detto elemento formale), il quale abbia un
interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento stesso;
b) linteresse qualificato alla conservazione dellatto debba nascere dal
provvedimento impugnato, dovendosi verificare al momento della sua emanazione e non da
atti successivi.
Trattasi, quindi, di istituto processuale. Si assiste ora alla nuova figura dei
controinteressati extraprocessuali - cartina al tornasole della nozione classica - i quali
sono quelli che, potendo avere un interesse contrario allaggiudicazione così come
disposta dallamministrazione, sono legittimati alla sua eventuale impugnazione. Si
tratterà quindi del soggetto che è arrivato secondo alla conclusione della gara, o di
quello che, se non fosse stato escluso, si sarebbe certamente aggiudicato la gara.
La norma richiede che la comunicazione venga effettuata almeno trenta giorni prima
della firma del contratto e non anche che la stessa giunga a conoscenza del destinatario;
con il conseguente ulteriore strozzamento dei termini. La ratio della disposizione
dovrebbe essere quella di consentire limpugnazione in tempo utile per conseguire la
misura cautelare prima del "muro" costituito dalla stipulazione del contratto.
Ma i tempi sono egualmente ristretti, dato che il ricorrente non può più prendersi tutti
i sessanta giorni che lordinamento gli attribuisce per la proposizione del ricorso
(art. 23-bis, comma 2, della l. n. 1034/1971), dovendo necessariamente abbreviare i tempi;
con compressione non indifferente dellesercizio del diritto di agire in giudizio
(costituzionalmente protetto: artt. 24, 103 e 113 della Cost.).
Che accade nellipotesi in cui il soggetto aggiudicatore effettua la prevista
comunicazione meno di trenta giorni prima dalla firma del contratto o non vi provvede
affatto? Oppure procede alla firma del contratto prima di attendere lo spirare del
termine?
Nella seconda ipotesi non inizierà a decorrere il termine per limpugnazione; ma
se nel frattempo si è arrivati alla stipulazione del contratto, scatterà egualmente
limpossibilità di conseguire la risoluzione dello stesso consentendosi solo la
tutela risarcitoria. Lamministrazione, comunque, risponderà dei danni ulteriori
nellipotesi in cui proprio la violazione dellobbligo previsto dallart.
14, comma 3, del d.lgs. n. 190/2002, nelle modalità indicate, sia stata la causa
dellimpossibilità di arrivare in tempo utile per conseguire la tutela cautelare
prima della stipulazione del contratto; sempre in presenza degli ulteriori elementi
necessari per la configurazione della responsabilità.
8. Sensazioni finali.
Dopo quattro leggi Merloni a distanza di poco più di otto anni, l'arrivo preannunciato
della quinta (art. 7, comma 1, della l. n. 166/2002), la legge obiettivo ed il decreto
legislativo di attuazione, il giudice amministrativo si trova in uno stato a dir poco
confusionario.
La legge quadro in materia di lavori pubblici non è più un "quadro"; sembra
quasi un "puzzle" o un percorso di guerra. In un sistema già di per sé
speciale, si inseriscono ulteriori eccezioni in un determinato settore di lavori pubblici,
che comprende le opere più importanti per il Paese; si assiste all'apoteosi dello
speciale nello speciale, come a regimi differenziati per opere pubbliche, quasi di serie A
e di serie B.
A questo punto la sensazione che investe il giudice amministrativo è quella, di
derivazione pubblicitaria, di sentirsi come "una particella di sodio in acqua
Lete", la quale si domanda, sconsolata e solitaria: "c'è qualcuno?"
Il giudice amministrativo si sente sempre più solo ed abbandonato in un liquido, che
non è quello amniotico di materno e tranquillizzante ricordo, ma un continuo sommovimento
costituito da un sistema normativo frenetico ed in costante modificazione. Non si fa in
tempo ad assimilare la nuova normativa che ne interviene una nuova, di modifica o di
eccezione della precedente. Tra l'altro in un clima tangibile di sfiducia, o di fastidio,
nei confronti dell'operato del giudice amministrativo il quale, in un sistema normativo
così caotico e nella continua ricerca, da parte degli operatori del settore, di qualsiasi
illegittimità, soprattutto formale, cui aggrapparsi, non pare certamente colpevole.
Una nuova sfida attende il giudice amministrativo e questa volta potrebbe essere quella
decisiva per dimostrare, quanto meno, di continuare ad operare dignitosamente, senza
ambizioni di protagonismo, in un sistema in cui le grandi opere diventano centrali ed
essenziali per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
9. Bibliografia.
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VOLPE C., La giurisdizione esclusiva. I servizi pubblici, in Verso il nuovo processo
amministrativo, a cura di CERULLI IRELLI V., Torino, 2000, 91 e ss..
NOTE:
[1] In Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2002, n. 68.
[2] C. cost. 9 maggio 1996, n. 152, in Riv. trim. appalti,
1996, 503. La Corte ha ritenuto lincostituzionalità dell'art. 47 del d.P.R. 16
luglio 1962, n. 1063 (come sostituito dall'art. 16 della l. 10 dicembre 1981, n. 741, e
poi abrogato dallart. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), il quale, in deroga
a quanto disposto dai precedenti artt. 43 e ss., prescriveva che solo con apposita
clausola inserita nel bando o nell'invito alla gara, oltre che nel contratto in caso di
trattativa privata, poteva essere esclusa la competenza arbitrale. La disposizione è
stata ritenuta illegittima nella parte in cui non si prevedeva, per ciascuno dei
contraenti, la possibilità di derogare alla competenza arbitrale. La norma, infatti, nel
disporre che la competenza arbitrale poteva essere derogata solo con una clausola inserita
nel bando o nell'invito - quindi ad iniziativa esclusiva dell'amministrazione - finiva con
il rendere obbligatorio l'arbitrato, in contrasto con il principio secondo cui solo a
seguito di concorde e specifica volontà delle parti, liberamente formatasi, possono
consentirsi deroghe alla regola della statualità della giurisdizione.
[3] Un analogo problema di interpretazione era sorto con
riguardo allart. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 - ora art.
33, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dallart. 7, comma 1,
lett. a), della l. 21 luglio 2001, n. 205 - che considera le controversie "aventi ad
oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale". Era controverso se la norma dovesse trovare
applicazione solo nelle procedure indette ed espletate da soggetti preposti alla gestione
di servizi pubblici, o a tutte quelle sottoposte al rispetto delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto
che le indice. Malgrado qualche diversa decisione dei T.A.R., lorientamento prevalso
in giurisprudenza - nella ricerca di uninterpretazione armonica con il comma 1 del
citato art. 33 e coerente con i margini tracciati dal legislatore delegante con
lart. 11, comma 4, lett. g), della l. 15 marzo 1997, n. 59 (entrambe le norme
parlano di servizi pubblici) - è stato nel senso della limitazione della disposizione
dellart. 33, comma 2, lett. d) (ex lett. e), del citato decreto, ai soli appalti
"strumentali" alla gestione di un pubblico servizio (Cons. Stato, sez. V, 10
aprile 2000, n. 2078, in Cons. Stato, 2000, I, 913). Tali controversie, se non strumentali
alla gestione del servizio pubblico, non potevano rientrare nella previsione del citato
art. 33. La problematica è stata ora superata per effetto dellart. 6 della l. n.
205/2000.
[4] Da ultimo, Cons. giust. amm., 31 maggio 2002, n. 276 e
Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2002, n. 1964, in Cons. Stato, 2002, I, rispettivamente,
1406 e 1430.
[5] Tutti interessi citati, tra laltro, dallart.
21, comma 7, della l. n. 1034/1971, come sostituito dallart. 3 della l. n. 205/2000,
nellambito degli interessi essenziali della persona, per i quali, in caso di
richiesta cautelare ad essi attinente, al giudice amministrativo non è consentito
subordinare a cauzione la concessione o il diniego della misura cautelare.
[6] C. cost. 16 luglio 1996, n. 249, in Cons. Stato, 1996, II,
1197. La Corte aveva dichiarato non fondata - in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113
della cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 bis, comma 3, della
l. n. 109/1994, aggiunto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla l. 2 giugno 1995 n. 216, secondo cui, nei giudizi amministrativi in
materia di lavori pubblici nei quali sia stata chiesta la sospensione del provvedimento
impugnato, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito; ciò in quanto la presentazione di tale istanza non
impedisce la sospensione del provvedimento impugnato in presenza dei presupposti di legge.
[7] In Urbanistica e appalti, 1999, 1067.
[8] Da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n.
3338 e sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 952, la prrima in www.giust.it
n. 6/2002 e la seconda in Cons. Stato, 2002, I, 367.
[9] Sentenza della sesta sezione, 28 ottobre 1999, in causa
C-81/98 (Alcatel Austria e altri).
[10] Cons. Stato, sez. VI, 19
luglio 2002, n. 4007, in www.giust.it, 2002, n. 7/8-2002.
[11] Cass., 4 dicembre 1967, in Foro it., 1968, I, 688.
[12] Cons. Stato, ad. plen., 21 giugno 1996, n. 9, in Cons.
Stato, 1996, I, 746.
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