 |
L'ACCORDO BONARIO NEL CODICE
DEGLI APPALTI
Autore: Lamberti Cesare - Fonte: Urbanistica e appalti, 2008, 4,
417
La disciplina dell'accordo bonario è in parte ancora quella
tradizionale, in parte completamente nuova. Negli appalti di lavori è ancora
presente la risoluzione delle riserve prevista dal Capitolato generale, oramai
abrogato, negli altri contratti, l'istituto dovrà adattarsi alla particolarità
di ciascuno. Rimane la centralità del responsabile del procedimento, anche se
attenuata dall'opera della Commissione cui spetta formulare la proposta. A
legislazione vigente, sfavorevole all'arbitrato, l'accordo, sfuggito agli
ulteriori rimaneggiamenti della materia, sembra destinato ad un ruolo prevalente
nella risoluzione delle controversie fra committente e
appaltatore.
Un istituto antico ma ancora
attuale
L'accordo bonario è un istituto tradizionale dei lavori pubblici. Trae
origine dalla risoluzione in via amministrativa delle riserve prevista ancora
dalla legge generale sui lavori pubblici e sostanzialmente riprodotta nel
capitolato generale per gli appalti di opere dipendenti dal Ministro dei lavori
pubblici e nel capitolato generale delle opere pubbliche (1). Per le spese
superiori all'importo pattuito, sostenute durante la realizzazione delle opere,
l'appaltatore doveva esplicitare una formale riserva nel registro di
contabilità, sulla quale era formulata una «proposta ragionata della risoluzione
» dalla quale originava un procedimento interno, sollecito ma unilaterale, per
l'assenza di contraddittorio nell'istruttoria e nella decisione (2).
Negli stessi termini l'istituto era stato prospettato nella prima (e mai
attuata) versione della legge Merloni, sotto la veste della «proposta di
conciliazione » che il responsabile del procedimento formulava, a norma
dell'art. 32 della L. n. 109/1994 «qualora insorgano controversie relative ai
lavori pubblici ». Alla proposta di conciliazione è seguita la «proposta
motivata di accordo bonario » per le riserve iscritte sui documenti contabili
prevista dall'art. 31-bis (aggiunto dall'art. 9 del D.L. n. 101/1995, conv. L.
n. 216/1995 - cd. Merloni-bis) nei lavori pubblici affidati da soggetti
aggiudicatori in materia di appalti e concessioni. La proposta, sulla quale
l'amministrazione era tenuta a pronunziarsi con provvedimento motivato, era
formulata, sempre dal responsabile del procedimento, sentito l'affidatario ed
acquisita la relazione del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo. Con
le stesse modalità, la proposta motivata di accordo bonario è stata conservata
dalle modifiche introdotte alla disciplina degli appalti dall'art. 10 della L.
n. 415/1998, cd. Merloni-ter. La proposta motivata di accordo bonario ad opera
dell'apposita Commissione promossa dal responsabile del procedimento, è frutto
dell'art. 7 della L. n. 166/2002, emanata nelle more della revisione della legge
quadro sui lavori pubblici (cd. Merloni quater). Con la devoluzione della
proposta ad un soggetto diverso dal responsabile, l'istituto si iscrive appieno
titolo fra i «rimedi interni all'amministrazione » ed assume la caratteristica
di «rimedio devoluto a terzi » di natura negoziale (3) che ha conservato nel
D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice degli appalti). Al codice si deve la
qualificazione dell'accordo bonario fra i rimedi non giudiziali di risoluzione
delle controversie, come la transazione e l'arbitrato e la sua estensione, in
quanto compatibile, ai contratti pubblici relativi ai servizi e forniture nei
settori ordinari e a quelli di lavori, servizi e forniture nei settori speciali,
in attuazione dell'obbligo, a carico degli Stati membri dell'Unione Europea, di
introdurre meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti per le procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (4). Rispetto agli
altri istituti di risoluzione non giudiziale delle controversie previsti dal
codice (5), l'accordo bonario è l'unico ad avere la caratteristica di essere
applicabile a tutto tondo nella disciplina degli appalti. Da qui l'interesse
alla ricostruzione dell'istituto e alla precisazione di alcune sue
particolarità.
L'accordo bonario nella
disciplina dei lavori pubblici
Nel R.D. n. 350 del 1895
L'esistenza dell'interesse del committente a prevenire possibili
controversie con l'appaltatore è presente sin dal regolamento di esecuzione dei
lavori dello Stato nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (6) che,
all'art. 63, demandava al direttore dei lavori di redigere, al momento della
compilazione del conto finale da trasmettere all'ingegnere capo, una relazione,
nella quale erano indicate, oltre a tutte le vicende occorse durante
l'esecuzione dell'opera, le variazioni apportate al progetto approvato, i prezzi
non compresi nel contratto e segnatamente «le controversie e le domande
presentate dall'appaltatore, colla proposta ragionata della risoluzione » (7).
Nel Regolamento era però escluso che sulla base della «proposta ragionata » del
direttore dei lavori potesse essere raggiunto l'accordo in via amministrativa
con l'appaltatore.
Valenza di accordo transattivo aveva, probabilmente, la sottoscrizione,
ad opera dell'appaltatore, del conto finale delle opere con le correzioni alla
contabilità apportate dall'ingegnere capo, ai sensi dell'art. 64 del
regolamento, sulle riserve iscritte nel registro di contabilità e le deduzioni
del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 54 del regolamento. Il conto finale,
infatti, si intendeva definitivamente accettato se l'appaltatore non lo avesse
sottoscritto o se lo avesse sottoscritto senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità (8).
Se, invece, la contabilità non era corretta dall'ingegnere capo e
l'appaltatore confermava le riserve, la proposta ragionata di risoluzione veniva
trasmessa, ai sensi dell'art. 91 del regolamento, all'organo di collaudo, che
dopo avere esaminato le domande dell'appaltatore, sulle quali non fosse già
intervenuta una risoluzione definitiva in via contenziosa e, dopo aver
verificato la loro iscrizione nel registro di contabilità e nel conto finale,
esponeva il suo parere nella relazione separata e segreta (9) che era inviata al
ministro per la decisione finale, ai sensi del successivo art. 109.
Nel regolamento di esecuzione delle opere pubbliche, la risoluzione in
via amministrativa delle controversie precedeva necessariamente l'accesso alla
giurisdizione o la domanda di arbitrato, ad eccezione di quelle non differibili
per accordo delle parti o per la loro importanza economica, secondo l'espresso
disposto dell'art. 44 del D.P.R. n. 1063/1962 (10). La «proposta ragionata di
risoluzione delle controversie » del direttore dei lavori costituiva, nel
sistema antevigente alla legge Merloni, una vera e propria proposta di
transazione che poteva essere accettata, per fatti concludenti,
dall'amministrazione con la correzione della contabilità da parte dell'ingegnere
capo e dall'assuntore dei lavori. Poteva poi essere accettata dall'appaltatore,
con l'adesione al conto finale delle opere, da assimilare ad un atto di diritto
privato oppure al negozio giuridico di diritto pubblico oggetto, all'epoca, di
discussioni in giurisprudenza e dottrina.
La concentrazione delle controversie sull'esecuzione nel momento
successivo alla conclusione dei lavori aveva l'indubbio vantaggio di accelerare
la conclusione dell'opera pubblica, nell'interesse di ambedue le parti del
contratto (11). Era però criticabile sia per l'unilateralità che per la
pregiudizialità dell'accesso alla tutela giurisdizionale o arbitrale.
Nelle « leggi Merloni
»
Allo stesso sistema unilaterale di formulazione della proposta e di
inammissibilità della domanda giudiziale, salvo il caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, era ispirata anche la proposta di conciliazione che
il responsabile del procedimento formulava, ai sensi dell'art. 32 della L. n.
109/1994, per l'immediata soluzione della controversia. La norma risentiva
dell'esigenza di dare sollecita attuazione, con la legge quadro, all'art. 13
della L. n. 142/1992 (12), di accelerazione delle opere pubbliche imposta dalla
direttiva 89/665 CEE. L'eccessiva laconicità nella formulazione e la
soppressione della competenza arbitrale fecero sì che la procedura introdotta
dall'art. 32 fosse considerata soltanto un modalità per esperire la successiva
azione giurisdizionale (13) e non una sostanziale riformulazione della procedura
di risoluzione delle controversie in via amministrativa (14). Anche oggetto di
critica fu la provenienza della proposta di conciliazione da un soggetto non
imparziale, quale il responsabile del procedimento.
L'art. 32 della L. n. 109/1994 non ebbe mai applicazione (15) al pari del
primo schema di regolamento attuativo previsto dall'art. 3 della legge quadro,
redatto nell'aprile 1994 dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof.
Giannini. Ai lavori della Commissione si deve l'introduzione della «soglia »
nella proposta di conciliazione, consistente, allora, nelle riserve di almeno un
quarto dell'importo contrattuale ovvero la loro «rilevanza tecnico-economica
tale da richiedere soluzione anticipata rispetto al collaudo ».
All'art. 31-bis della legge quadro introdotto dal D.L. n. 101/1995 (16)
risale il termine «proposta motivata di accordo bonario ». Alla relativa legge
di conversione n. 216/1995 (cd. legge Merloni bis) si deve la riformulazione
integrale dell'art. 32 (17), che ha reintrodotto la procedura arbitrale,
ancorché facoltativa, ove non si proceda all'accordo bonario e l'affidatario
confermi le riserve.
Con l'art. 31-bis del D.L. n. 101/1995 è recepito il limite di soglia,
indicato in misura pari al dieci per cento o nella variazione sostanziale
dell'importo economico dell'opera, entro i quali opera la proposta motivata di
accordo (18). Alla norma va però ascritto il merito di avere, per la prima volta
«abbozzato » una fattispecie procedimentale, caratterizzata dall'iniziativa del
responsabile del procedimento, da una fase istruttoria, con l'immediata
acquisizione della relazione (riservata) del direttore del lavori o del
collaudatore e dell'avviso dell'assuntore delle opere alle quali segue la
deliberazione dell'amministrazione e la pronuncia dell'affidatario con la
sottoscrizione dell'accordo (19). Con la proposta motivata di accordo in
presenza della variazione sostanziale dell'importo dell'opera, il legislatore ha
concentrato la risoluzione delle controversie sulle riserve dopo il collaudo,
secondo una prassi oramai consolidata, sfavorevole alla risoluzione anticipata
delle controversie (20).
Nella stessa conformazione, caratterizzata dell'unilateralità della
proposta del responsabile e dall'avvio del procedimento nei sessanta giorni
dall'ultima delle riserve iscritte, l'accordo bonario è stato conservato dalla
L. n. 415/1998 (cd. Merloni ter). Gli emendamenti all'art. 32 della L. n.
109/1994 introdotti dell'art. 10 della L. n. 415/1998, hanno investito, in
prevalenza, la procedura arbitrale, estesa indistintamente alle ipotesi di
mancato raggiungimento dell'accordo bonario così risolvendo i problemi
interpretativi sull'oggetto dell'accordo, insorti nella precedente formulazione
della legge Merloni. Oltre a quelle derivanti dal mancato raggiungimento
dell'accordo bonario, l'art. 10 della L. n. 415/1998 ha devoluto agli arbitri
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. Nel nuovo testo
dell'art. 32 è anche riformulata la composizione dei collegi arbitrali, onde
tenere conto della Camera arbitrale costituita ai sensi dell'art 4 della L. n.
415/1998 ed è prevista la possibilità di avvio della procedura arbitrale, anche
durante l'esecuzione del contratto, senza le limitazioni alle controversie di
particolare importanza, stabilite dall'art. 44 del capitolato generale d'appalto
per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.
Nel codice degli appalti
All'art. 7 della L. n. 166/2002 (cd. Merloni quater) si deve
l'affidamento ad un soggetto «terzo » della proposta motivata di accordo
bonario, sulla quale si pronunziano, in contraddittorio, l'appaltatore e il
committente (21). All'apposita Commissione promossa dal responsabile del
procedimento spetta di acquisire la relazione del direttore dei lavori e quella,
eventuale, dell'organo di collaudo. La norma, per molti versi anticipatoria
dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, introduce il principio della reiterazione
della proposta (solo per una volta) e struttura il procedimento in maniera
neutrale, anche se mantiene la sua esclusiva attinenza alle controversie
derivanti dall'iscrizione di riserve sui documenti contabili relativi agli
appalti di lavori e alle concessioni, definitivamente equiparate agli appalti
(22). Del procedimento è disciplinata la scansione temporale, anche per ciò che
attiene alla devoluzione della controversia alla cognizione arbitrale, prevista
facoltativamente in caso di omessa pronunzia sulla proposta dell'appaltatore e
del committente, nei trenta giorni dalla sua formulazione. Ancora,
all'accettazione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore viene
riconosciuta natura transattiva e alla Commissione stessa carattere di
«amichevole compositore », se legittimata ad assumere decisioni vincolanti,
risolutive delle riserve.
Nel codice degli appalti, la proposta di accordo bonario è estesa, in
quanto compatibile, a tutti i soggetti aggiudicatori (23) ed ai contratti
pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari ed a quelli relativi a
lavori, servizi e forniture dei settori speciali (art. 240 comma 22) (24).
Perfezionando il precedente art. 7 della L. n. 166/2002, il D.Lgs. n. 163/2006
rafforza i poteri del responsabile del procedimento (25), conferma il carattere
transattivo alla proposta motivata di accordo bonario della Commissione e la
funzione di «amichevoli compositori » dei suoi componenti se legittimati alla
risoluzione delle riserve. All'accordo bonario, il codice ha mantenuto la natura
di (eventuale) condizione di procedibilità del successivo giudizio arbitrale
(26) e, per i soli lavori aventi per oggetto la realizzazione di opere
pubbliche, il collegamento della proposta di accordo alle riserve
dell'appaltatore, con esclusione di qualunque pretesa di carattere risarcitorio
(27). Con la conferma della reiterazione della proposta di accordo bonario
(anche solo per una volta) (28), il codice reintroduce la possibilità della
risoluzione delle controversie sulle riserve in corso d'opera, di fatto desueto
dalla precedente prassi.
I soggetti e l'oggetto
dell'accordo bonario
Il direttore dei lavori e il
responsabile del procedimento
Ripetendo la definizione dell'art. 149 del D.P.R. n. 554/1999, l'art.
240, comma 3 del codice affida l'avvio del procedimento di accordo bonario al
direttore del lavori, tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile del
procedimento delle riserve dell'appaltatore, qualora superino il limite del
dieci per cento dell'importo contrattuale dei lavori o comportino aumenti di
spesa in misura sostanziale. Al direttore dei lavori spetta inoltre di
trasmettere la propria relazione riservata e quella dell'organo di collaudo ove
costituito. Il codice qualifica espressamente «riservata » la relazione del
direttore dei lavori sulle riserve, così superando le incertezze venutesi a
creare con l'art. 7 della L. n. 166/2002, nella quale non era riportata analoga
aggettivazione (29). Spetta al direttore dei lavori la prima valutazione
sull'esistenza del presupposto per l'avvio dell'accordo. Ai fini della
«comunicazione » al responsabile del procedimento, il direttore dei lavori è
tenuto a valutare se l'importo delle riserve iscritte superi la soglia indicata
dal comma 1 dell'art. 240. La portata della valutazione appare semplicemente
aritmetica nel caso in cui le riserve siano non inferiori al dieci per cento
dell'importo contrattuale. È sicuramente più complessa per le riserve che
implichino variazioni sostanziali sul complessivo importo economico dell'opera,
trattandosi di stabilire la convenienza di devolvere al procedimento di accordo
le richieste di compensi o indennizzi aggiuntivi dell'appaltatore rispetto
all'originario prezzo o far proseguire le opere puramente e semplicemente. Anche
se l'art. 240 comma 3 del codice e l'art. 149 del D.P.R. n. 554/1999 non
prevedono espressamente alcuna valutazione da parte del direttore dei lavori
sulla portata delle riserve, è da ritenere che questi sia tenuto ad esprimere un
proprio giudizio nella relazione riservata, per indirizzare la successiva
attività del responsabile del procedimento, cui spetta di valutare
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve dell'appaltatore.
Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture nei settori ordinari e
per quelle relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali, il comma
22 dell'art. 240 introduce la figura del «direttore dell'esecuzione del
contratto », con funzioni impulsive analoghe a quelle del direttore dei lavori
(30). Sia pure allargando la possibilità dell'accordo ad ipotesi diverse
dall'appalto di lavori, il codice ha inteso mantenere la distinzione fra il
responsabile del procedimento e i soggetti incaricati dell'esecuzione del
contratto. Sembra difficile applicare al «direttore dell'esecuzione » la
disciplina prevista per il direttore dei lavori, formatasi, nella precedente
legislazione, sulla scorta dell'interpretazione giurisprudenziale dei poteri dei
direttore dei lavori stabiliti dalle disposizioni del Capitolato generale di
appalto. Quel che è comune ad entrambi è la limitazione del loro compito
nell'iniziare il procedimento e la loro estraneità a tutte le successive fasi,
non appena inviata la relazione.
Il vero e proprio avvio alla procedura spetta al responsabile del
procedimento, tenuto a promuovere la costituzione della Commissione, non appena
ricevuta la relazione del direttore dei lavori o dell'organo di collaudo e
valutata l' «ammissibilità e la fondatezza delle riserve » oppure quando il
collaudo non sia stato effettuato e sia stata notificata istanza per l'avvio
dell'accordo da parte del soggetto che ha formulato le riserve.
Il comma 4 dell'art. 240, dà luogo a qualche perplessità circa la
valutazione del presupposto. L' «effettivo raggiungimento del limite di valore »
sembra riferito unicamente alla soglia del dieci per cento e non alla variazione
in misura sostanziale dell'importo dell'opera. In questa ipotesi, il
responsabile non può sottrarsi all'onere di motivazione, specie quando non
ravvisi tale variazione nell'insieme delle riserve iscritte, diversamente dal
direttore del lavori. A carico del responsabile, il codice pone tutte le
funzioni riguardanti la formazione della Commissione, dalla nomina del
componente spettante al soggetto che ha indetto la gara, all'invito al soggetto
che ha formulato le riserve a nominare il componente a lui spettante, a
scegliere il terzo di comune accordo o a invitare il presidente del tribunale o
a individuarlo, nel caso di mancato accordo. Al responsabile del procedimento
spetta di formulare la proposta di accordo, in luogo della Commissione quando la
sua formazione sia impossibile per fatto del soggetto che ha formulato la
riserve, il quale non provveda alla nomina del proprio componente e negli
appalti e concessioni di valore inferiore a dieci milioni di euro, dove la
formazione della Commissione è facoltativa e il responsabile può fare parte
direttamente della Commissione in nome e per conto del soggetto che ha indetto
la gara. La natura meramente eventuale della Commissione implica che, ove non
sia promossa, il responsabile formuli direttamente la proposta di accordo.
Spetta, infine al responsabile del procedimento di redigere il verbale
dell'accordo bonario accettato. Nell'accordo bonario, non spetta al responsabile
del procedimento esaminare le relazioni del direttore dei lavori e del
collaudatore, se non ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza delle
riserve onde promuovere la formazione della Commissione. Diverso è invece il
sindacato sulle relazioni, spettante al responsabile nel caso dell'art. 239,
comma 4, ove debba prestare l'assenso alla proposta di transazione formulata dal
dirigente, data la loro essenzialità sul contenuto delle riserve e sul loro
fondamento.
Nella procedura semplificata
di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 240, e quando
la Commissione non possa costituirsi
perché il soggetto che ha formulato le riserve non indichi il componente a lui
spettante (31), il responsabile del procedimento rimane il «fulcro del tentativo
di accordo bonario » (32). Nella procedura ordinaria di accordo, il codice ha
condiviso l'impostazione della L. n. 166/2002 che ha ridimensionato i poteri del
responsabile a funzione soltanto impulsiva della procedura, in applicazione sia
del criterio di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, sia del
principio di terzietà della Commissione nella formulazione dell'accordo, proprio
degli organi cui è demandata la risoluzione della controversie in via
amministrativa. La centralità del responsabile del procedimento è accentuata dal
comma 15-bis, introdotto dall'art. 240 del codice dalla L. n. 244/2007 (33), che
pone a carico del responsabile i danni erariali, qualora non sia formulata
tempestivamente la proposta di accordo bonario nella procedura ordinaria (34).
La disposizione dà luogo a notevoli perplessità, sia in relazione al carattere
ordinatorio dei termini per la costituzione della Commissione e la formulazione
delle proposta, sia per la difficoltà di individuare quale sia il «danno
erariale » da porre a carico del responsabile del procedimento. Nella legge,
sanzionatoria più che sostantiva, non sono specificati i criteri e le modalità
per quantificare l'importo del danno né definiti i soggetti ai quali spetta
chiederlo. Il danno è forse da individuare nei maggiori interessi che il
committente deve versare all'appaltatore in caso di ritardo. Il soggetto tenuto
a chiedere il pagamento è forse l'amministrazione che ha indetto la gara, anche
se appare ben difficile una simile richiesta a carico di un proprio funzionario,
come è il responsabile del procedimento. Circa il presupposto sembrerebbero
applicabili gli ordinari criteri del dolo e della colpa, nonostante la
formulazione della norma appaia impostata sulla responsabilità oggettiva. Ancora
stranamente, l'art. 15-bis non prevede alcuna sanzione a carico del direttore
dei lavori o dell'organo di collaudo nel caso di ritardo nell'invio della
relazione (35).
La Commissione
Secondo l'art. 240, comma 5
alla Commissione spetta, acquisita la relazione riservata del direttore dei
lavori e dell'organo di collaudo, ove costituito, di «formulare la proposta
motivata di accordo bonario ». Perché formata da soggetti aventi «competenza
specifica in relazione all'oggetto del contratto »,
la Commissione ha natura di soggetto terzo ed esterno, non
configurabile come organo dell'Amministrazione (36) o riconducibile all'impresa
appaltatrice.
La Commissione è parte preponderante del meccanismo conciliativo
di natura negoziale, che è e rimane nella disponibilità delle parti, il soggetto
che ha indetto la gara e l'aggiudicatario. Nel procedimento ordinario di
accordo, spetta alla Commissione solamente di formulare la proposta, che, se
accettata, è riversata nel verbale redatto dal responsabile, sottoscritto dalle
parti. Ed è questo il vero e proprio accordo ai sensi dei commi 17 e 18
dell'art. 240, cui la norma riconosce «natura di transazione ». Il verbale
sottoscritto rappresenta forma e prova ad substantiam dell'accordo delle parti.
Senza la sottoscrizione del verbale, l'accordo non si forma, quantomeno secondo
il codice, che ha inteso superare i dubbi insorti nella precedente disciplina
della L. n. 166/2002 (37).
A qualche perplessità dà
luogo l'ipotesi del comma 11 dell'art. 240, qualora alla Commissione sia
attribuito il potere di assumere «decisioni vincolanti » e di perfezionare per
conto delle parti «l'accordo risolutivo delle riserve ». Il codice detta tre
regole al proposito:
- non si applicano i termini
di trenta giorni concessi alle parti per pronunziarsi sulla proposta;
- non viene redatto verbale a
cura del responsabile;
- le parti possono riservarsi
di acquisire pareri prima del perfezionamento delle decisioni.
La Commissione è perciò
anzitutto libera di pronunziarsi nel momento che ritiene opportuno, anche se non
può prorogarlo sine die. È da ritenere che le parti possano notificare alla
commissione un invito-diffida nel caso che la pronunzia non intervenga
tempestivamente. La pronunzia della Commissione tiene poi luogo del verbale ex
comma 17 e non richiede accettazione. Le parti sono perciò vincolate dalla
pronunzia della Commissione, analogamente a quanto avviene nell'arbitrato
irrituale (38) oppure nella determinazione dell'oggetto del contratto da parte
del terzo o nella figura degli «amichevoli compositori », senza potersi
svincolare dalla pronunzia stessa se non nel caso di errore evidente o mala
fede. Degli eventuali pareri necessari ed opportuni che le parti possono
riservarsi di acquisire, il codice nulla specifica. Ne rimane perciò dubbia la
rilevanza ai fini dell'operato della Commissione e soprattutto l'idoneità a
vincolarne in qualche modo la decisione e il rapporto che essi possono avere con
le relazioni del direttore dei lavori o del collaudatore.
Nell'intento di accelerare la
definizione dell'accordo, l'art. 15-bis della L. n. 244/2007 (39) ha sanzionato
con la «perdita dei compensi » la Commissione che non
formuli la proposta di accordo bonario nei novanta giorni dall'ultima delle
riserve.
Le riserve
e i documenti contabili
Presupposto per
l'applicazione dell'accordo bonario è l'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, qualora la procedura si innesti in corso d'opera oppure quelle
risultanti nella contabilità finale, quando l'opera sia stata ultimata e sia
stato redatto il certificato di colludo. L'accordo bonario si applica a tutte le
riserve iscritte sino al momento del suo avvio e, nel caso della sua
reiterazione, alle riserve diverse da quelle che hanno costituito oggetto del
precedente accordo.
La riserva è una domanda che
l'appaltatore deve iscrivere nei documenti contabili dell'appalto per
rettificare la contabilità dei lavori ed integrarla con le maggiori somme che
assume dovute a seguito di eventi che hanno inciso sulla condotta delle opere e
sulla sulle modalità di esecuzione (40).
Per le riserve in materia di
appalti pubblici di lavori, il codice ha mantenuto la necessità che esse siano
iscritte nella contabilità dei lavori. Ha invece introdotto il principio della
«verbalizzazione nei documenti contabili » delle «contestazioni dell'esecutore
del contratto », per l'accordo bonario relativo agli appalti di servizi e di
forniture nei settori ordinari e dei lavori, servizi e forniture nei settori
speciali di cui al comma 22 dell'art. 240.
L'intento di applicare
l'accordo bonario ad ipotesi diverse dall'appalto di lavori, comporta difficoltà
interpretative note probabilmente agli stessi compilatori del codice, che hanno
introdotto il limite della «compatibilità ». I documenti contabili devono essere
quelli propri dei singoli contratti, formati perciò dal direttore
dell'esecuzione, in contraddittorio con l'esecutore del contratto e le
contestazioni devono concernere fatti che danno luogo ad un aumento del costo
dell'opera della fornitura o del servizio. Per evitare difficoltà circa
l'incidenza delle riserve sul costo dell'opera, il comma 22 ha
limitato le contestazioni a quelle di importo non inferiore al dieci per cento
dell'importo originariamente stabilito.
La
delimitazione dell'accordo bonario
Rispetto
alla transazione
Fra gli strumenti di
composizione stragiudiziale delle controversie, l'accordo bonario si colloca fra
la transazione e l'arbitrato.
Secondo una lettura
«rovesciata » dell'art. 239 comma 1, possono essere risolte con la transazione
le controversie nelle quali può essere promosso l'accordo bonario, quelle cioè
relative alle riserve formulate dall'aggiudicatario nella contabilità dei
lavori. Oggetto di transazione sono perciò le riserve iscritte sui documenti
contabili relativamente alle pretese dell'appaltatore per i maggiori compensi,
rimborsi o indennizzi, in aggiunta ai corrispettivi contrattuali suscettibili di
formare oggetto di accordo bonario. Per essere oggetto di transazione, le
riserve devono essere ammissibili, e cioè determinabili nel titolo e nella somma
ed essere iscritte nel documento contabile immediatamente successivo al
verificarsi dei fatti produttivi di spesa tali da incidere sul compenso
spettante all'appaltatore (41).
Nel codice non è specificato
il momento in cui la transazione possa avere luogo né per quali riserve possa
farsi luogo a transazione. In generale, non si richiede l'esistenza di un vera e
propria res litigiosa, ma, più limitatamente, il comune intento delle parti di
porre fine all'incertus litis eventus (42). Per le riserve previste dall'art.
240 comma 1 (variazione dell'importo economico in misura sostanziale o non
inferiore al decimo dell'importo dei lavori), è da ritenere che possano essere
transatte sino al momento in cui sia costituita la
Commissione promossa dal responsabile del procedimento per la
formulazione della proposta di accordo bonario. Una volta composta
la
Commissione con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 240, le
parti perdono la disponibilità delle pretese in contestazione, conoscibili
soltanto dalla Commissione, alla quale spetta di formulare la proposta di
accordo bonario che, una volta accettata, ha «natura transattiva », come
espressamente riconosce il comma 18 dell'art. 240. Dopo che è formulata la
proposta della Commissione, inoltre, l'appaltatore ha comunque conoscenza,
tramite il proprio rappresentante in seno alla stessa, della relazione riservata
del direttore dei lavori. Viene meno in questo modo, il presupposto della res
dubia caratteristico della transazione, perché l'appaltatore ha cognizione,
anche se indiretta, delle posizioni dell'Amministrazione.
Oltre a quelle espressamente
previste dall'art. 240 comma 1, sono, a maggior ragione, transigibili le
controversie relative alle riserve dell'appaltatore ritenute dal responsabile
del procedimento inferiori al decimo o inessenziali per la prosecuzione del
lavori, ai fini dell'accordo bonario. Sono anche transigibili le riserve
formulate negli appalti di importo inferiore ai dieci milioni di euro, per le
quali la promozione della Commissione è facoltativa ai sensi dell'art. 240,
comma 15. Anche in questo caso, è da ritenere che la proposta transattiva possa
essere formulata sino a quando il responsabile del procedimento non riceva la
relazione riservata del direttore dei lavori, per salvaguardare la libera
determinazione delle parti nella transazione.
Non sembra invece che possano
essere oggetto di transazione le riserve ritenute «manifestamente infondate »
dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 240, comma 4: sarebbe
infatti intrinsecamente contraddittorio che il responsabile del procedimento,
dopo avere rigettato la riserva ne accettasse i contenuti anche se per prevenire
una lite giudiziale. Sono invece transigibili le riserve dichiarate
inammissibili solo in parte e il cui importo non abbia raggiunto il decimo
dell'importo dei lavori o la soglia della variazione sostanziale dell'importo
economico dell'opera, data l'applicabilità della transazione anche «al di fuori
dei casi in cui è previsto l'accordo bonario ».
Diversamente dall'accordo
bonario, nel quale la proposta deve promanare unicamente dalla Commissione (o
dal responsabile del procedimento negli appalti sotto la soglia dei dieci
milioni di euro), nella transazione la proposta può essere formulata
indifferentemente da una delle due parti del rapporto controverso, e quindi
anche dall'appaltatore, secondo quanto dispone l'art. 239, comma 3 del codice,
da considerare alla stregua di un precetto organizzativo. Indicando
espressamente nel «dirigente che ha indetto la gara » il soggetto cui deve
essere rivolta la proposta e al quale spetta esaminarla, l'art. 239 comma 3
individua l'organo competente a transigere fra quelli che operano per il
soggetto aggiudicatore «dirigente - responsabile del procedimento - direttore
dei lavori ».
La scansione procedimentale
dell'art. 239 comma 3 (proposta-assenso del direttore dei lavori-deliberazione)
non impedisce che l'accordo transattivo si formi in contraddittorio e in un
unico contesto fra il dirigente e l'appaltatore. Nel silenzio della norma, è da
ritenere che il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento possano
partecipare all'accordo transattivo, senza che questo ne produca la nullità, da
limitare alle sole ipotesi di indisponibilità dei diritti oggetto di
transazione.
È anche possibile che sia il
dirigente stesso, se l'aggiudicatario non abbia accettato l'accordo bonario, a
formulare una proposta transattiva diversa da quella della Commissione, salvo
acquisire l'avviso del responsabile del procedimento, come espressamente prevede
l'ultima parte dell'art. 239 comma 3. Quella che dalla Commissione promana ai
sensi dei commi 5 e 12 dell'art. 240, è, infatti, una proposta di accordo,
suscettibile di essere fatta propria e anche di essere modificata ad opera del
dirigente che ha indetto la gara, che resta in ogni caso titolare del potere di
risolvere tutti gli incidenti occorsi durante la sua esecuzione e quindi anche
di transigere a condizioni diverse da quelle prospettate dalla
Commissione.
Rimane da chiedersi quali
siano le possibili conseguenze della transazione stipulata in assenza della
partecipazione del responsabile del procedimento o dei pareri dell'avvocatura o
del funzionario competente per il contenzioso, prescritti dall'art. 239 comma 2.
È da ritenere che la loro mancanza non infici l'accordo transattivo, né lo renda
impugnabile ai sensi dell'art. 1966 c.c., non essendo i relativi diritti
sottratti alla disponibilità delle parti. Può, invece prospettarsi una
responsabilità amministrativa o riasarcitoria a carico del dirigente che abbia
omesso di acquisire i necessari pareri, qualora la transazione sia riconosciuta
viziata da errore di diritto o da lesione (43).
Anche se i relativi diritti
sono sottratti dalla legge alla loro disponibilità (44), la transazione
stipulata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, deve
ritenersi annullabile a seguito di apposita azione e non radicalmente nulla. È
invece nulla per l'espressa previsione dell'art. 239 comma 4, la transazione
stipulata in forma non scritta. La norma è stata opportunamente inserita nel
codice, onde evitare l'applicabilità dell'art. 1967 c.c. che degrada la forma
scritta a semplice prova della conclusione del negozio transattivo.
Secondo l'art. 239 comma 1,
la transazione opera anche nei casi diversi dalla formulazione di riserve
dell'aggiudicatario nella contabilità. Sono perciò transigibili le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti da contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture.
La norma è una novità del
codice (45), anche se presenta qualche incertezza interpretativa.
Sotto il profilo dei
contratti suscettibili di transazione, ha destato perplessità la sola menzione
di quelli stipulati delle «amministrazioni aggiudicatrici » e degli «enti
aggiudicatori » (46). In quanto «amministrazioni aggiudicatrici » costituiscono
una categoria degli «enti aggiudicatori » nelle definizioni contenute nell'art.
3, commi 25 e 29, la duplice indicazione dell'art. 239 è stata considerata
indice dn un imperfetto coordinamento con l'art. 3 del codice (47). È però
probabile che, più che incorrere in una svista, il legislatore abbia inteso
precisare quali soggetti siano abilitati a transigere con le formalità e gli
effetti previsti dal codice degli appalti. In questo caso, sarebbero esclusi
dall'applicazione dell'istituto i contratti stipulati dagli «altri soggetti
aggiudicatori » dai «soggetti aggiudicatori » e dalle «centrali di committenza
», diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. In
sostanza, non sarebbero abilitati a transigere i soggetti privati tenuti
all'osservanza del codice (art. 3, comma 31), i diversi soggetti pubblici
assegnatari di fondi relativi a lavori relativi ad infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi (art. 3, comma 32) e le amministrazioni aggiudicatrici
nella qualità di acquirenti forniture e servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori oppure che aggiudichino appalti di lavori o
concludano accordi quadro relativi a forniture e servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (art. 3, comma 34). È dubbio
se costoro non siano affatto abilitati a transigere o possano farlo con le
regole previste dal codice civile Poiché l'analoga definizione è contenuta anche
nell'art. 240 comma 1 per l'accordo bonario (che menziona però anche i
concessionari fra i soggetti nei cui confronti l'accordo stesso è applicabile),
è necessario concludere che sono abilitati a transigere secondo le regole del
codice le sole amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, ad
esclusione dei concessionari e di tutti gli altri soggetti tenuti all'osservanza
del codice menzionati all'art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006. Conclusione forse in
contrasto con il carattere di norma «di chiusura » attribuito all'art. 239 (48),
che farebbe, invece, propendere per l'applicabilità generalizzata della
transazione.
Sotto il profilo dei rapporti
diversi da quelli oggetto di riserve, sono transigibili le situazioni giuridiche
soggettive disponibili e dunque i diritti soggettivi derivanti da contestazioni
insorte durante la fase di esecuzione del contratto (49).
Oltre alle controversie nei
contratti pubblici di lavori, sono possibile oggetto di transazione quelle
insorte nei contratti di servizi e forniture. L'art. 239 comma 1 non pone alcun
limite all'oggetto della transazione: sono perciò transigibili tutte le
controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto, non solo negli
appalti di lavori, ma anche in quelli relativi a servizi e forniture, nei quali
però le riserve sono sostituite dai documenti contabili dell'aggiudicatario. La
disposizione crea non poche difficoltà alle amministrazioni sotto l'aspetto
della prova, trattandosi di valutare le fatturazioni e le scritture contabili
dell'impresa.
Anche per le controversie
relative ai servizi e forniture, sono da escludere dal possibile oggetto di
transazione quelle sull'aggiudicazione e sull'esclusione delle partecipanti
dalle procedure di gara sia perché non insorte nella fase di esecuzione, sia
perché relative ad interessi legittimi, non disponibili da parte dei soggetti
pubblici che hanno indetto la gara e da quelli privati che vi partecipano (50).
Meno convincentemente la transazione è stata esclusa per il risarcimento del
danno da mancata aggiudicazione o da aggiudicazione illegittima ovvero per i
danni da responsabilità precontrattuale della p.a. La devoluzione della relative
controversie alla giurisdizione amministrativa esclusiva non è argomento
sufficiente a giustificare l'impossibilità di transigere, tantopiù che lo stesso
giudice amministrativo può fornire indicazioni circa le modalità risarcitorie.
Analoghe perplessità suscita la sottrazione alla transazione della
responsabilità precontrattuale, versandosi comunque in materia di diritti
soggettivi e pertanto disponibili.
Rispetto
all'arbitrato
Secondo il comma 16 dell'art.
240, decorsi i termini di cui ai commi 12 e 13 per la pronunzia sulla proposta
di accordo bonario, può farsi luogo ad arbitrato. La disposizione ripete, in
altre parole, quella dell'art. 31-bis della legge quadro, attributiva
all'appaltatore della facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 32, una volta
fallito l'accordo bonario (51). L'ambito dell'arbitrato riguarda dunque le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto (52), con esclusione delle
«eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore » e
delle «controversie derivanti dal contratto d'appalto » (53).
Diversamente dalle norme
precedenti, nelle quali erano specificati i soggetti che potevano avvalersi
della procedura arbitrale, l'art. 241 del codice nulla dispone in merito. È
perciò sostenibile che possano essere compromesse in arbitri tutte le
controversie relative ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture anche
in assenza di apposita clausola.
Un radicale cambiamento è
attualmente imposto dal divieto introdotto dall'art. 3, comma 19, della L. n.
244/2007 alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001 di «inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi
oggetto lavori forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti,
di sottoscrivere compromessi ». Il divieto, sanzionato da nullità della clausola
(54) è esteso, dal successivo comma 20, alle «società interamente possedute
ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni ... nonché
agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero
partecipate da questi ultimi » (55). Raffrontando i commi 19 e 20 della legge
finanziaria con le definizioni dell'art. 3 del codice (56), l'ambito di
operatività dell'arbitrato si restringe a tal punto da essere vanificato di
fatto. Ad una prima lettura, l'istituto sarebbe ancora applicabile alle società
in cui la partecipazione pubblica non sia maggioritaria. Rimarrebbero esclusi
dall'applicazione del divieto le imprese pubbliche in cui l'influenza dominante
consista nella nomina della maggioranza degli amministratori (art. 3, comma 28,
lett. c), gli enti aggiudicatori privati che operano in virtù di diritti
speciali ed esclusivi concessi dall'autorità competente (art. 3, comma 29) e gli
altri soggetti aggiudicatori (art. 3, comma 31). Per tutti gli altri contratti
pubblici, opera il divieto di deferire le controversie in arbitri introdotto
dall'art. 3, comma 19, della L. n. 244/2007. La norma non è però d'immediata
applicazione. Con l'art. 15 del D.L. n. 248/2007 (57), è stata infatti posposta
al 1 ° luglio 2008 per consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituite
con il D.Lgs. n. 168/2003 (58), presso i tribunali e le corti d'appello.
Rivivono in questo modo le clausole compromissorie inserite nei contratti delle
pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. C'è da
chiedersi che fine faranno gli arbitrati in corso alla data del 1 ° luglio 2008,
fulminati di nullità e se il responsabile del procedimento che li ha
sottoscritti sia passibile di determina responsabilità erariale oltre che di
procedimento disciplinare per illecito per i responsabili dei relativi
procedimenti. C'è ancora da chiedersi se sia possibile a tutt'oggi sottoscrivere
clausole compromissorie, considerata l'applicazione della proroga ai compromessi
già sottoscritti e non a quelli ancora da sottoscrivere. C'è infine da chiedersi
cosa avverrà sino alla costituzione delle nuove Camere, dopo l'attuale
scioglimento, non essendo il decreto (59) stato convertito in legge.
L'arbitrato è perciò ancora
vigente. È quindi necessario specificarne i presupposti. Qualora sia iniziato il
procedimento di accordo bonario, può farsi luogo ad arbitrato se il soggetto che
ha formulato le riserve non si pronunci sulla proposta dopo trenta giorni dal
ricevimento della proposta stessa, non nomini il componente di sua scelta della
Commissione e il responsabile del procedimento non abbia formulato la proposta
nei sessanta giorni dal termine assegnato all'altra parte per la nomina del
componente (60). Deve trattarsi di omessa pronuncia sulla nomina e non di
mancato accordo, perché in questo caso la nomina è rimessa al Presidente del
Tribunale ai sensi del comma 9 dell'art. 240.
Della prima condizione va
sottolineata l'eccessiva brevità del termine di trenta giorni e la complicazione
procedimentale apportata dall'acquisizione dei pareri, ritenuti superflui e
inopportuni (61).
Della seconda condizione è
palese la complicazione procedimentale. Presuppone infatti che:
- siano scaduti i dieci
giorni dall'invito al soggetto che ha formulato le riserve a nominare il proprio
componente;
- siano decorsi gli ulteriori
venti giorni dalla richiesta di nomina fatta dal responsabile;
- siano trascorsi ulteriori
sessanta giorni dalla scadenza dei precedenti eventi, senza che la proposta di
accordo sia stata formulata.
Rimane fermo il termine di
trenta giorni per l'accettazione della proposta, se questa sia stata
formulata.
Nessuno degli anzidetti
termini è definito perentorio. Perciò la pronuncia sull'accordo bonario
formulato dall'apposita Commissione è valida anche se intervenga dopo la
scadenza dei trenta giorni dal ricevimento della proposta oppure dopo che il
soggetto che ha formulato le riserve abbia nominato il suo componente dopo i
venti giorni o, ancora, dopo che la proposta del responsabile del procedimento
sia stata fatta scaduti i sessanta giorni assegnati per la nomina del terzo
componente.
Nei commi 12 e 13 dell'art.
240, i termini hanno, perciò la sola funzione di rendere possibile, alla loro
scadenza, l'avvio della procedura di arbitrato ai sensi del comma 16 e di
interrompere definitivamente quella di accordo bonario.
I termini anzidetti rimangono
sollecitatori anche dopo l'introduzione, ad opera della L. n. 244/2007,
dell'art. 15-bis che pone a carico del responsabile del procedimento la
responsabilità disciplinare e il risarcimento del danno erariale per
l'inosservanza dei termini prescritti dagli artt. 5 e 13 del codice per la
costituzione della Commissione e per la formulazione della proposta, nel caso in
cui il terzo componente della Commissione non sia nominato dal soggetto che ha
formulato le riserve. La nuova norma non chiarisce le conseguenze
dell'inosservanza dei termini. È da ritenere che quando, nonostante i ritardi,
la proposta sia comunque formulata, le sanzioni a carico del responsabile e
della Commissione non trovino comunque applicazione, perché la controversia è
comunque risolta in sede amministrativa senza essere devoluta agli arbitri o al
giudice ordinario.
Il codice non specifica cosa
avvenga se una delle parti, invece di accettare sic e sipliciter la proposta
della Commissione, formuli, a sua volta, una controproposta. In assenza di
pronunce giurisprudenziali in proposito, deve ritenersi che prosegua la
formazione dell'accordo bonario e che non debba darsi luogo obbligatoriamente
all'arbitrato, salvo che una delle parti non attivi la clausola arbitrale o
avvii il procedimento giurisdizionale.
L'art. 16 del codice prevede
che dell'accordo bonario accettato viene redatto verbale a cura del responsabile
del procedimento, sottoscritto dalle parti. La sottoscrizione può essere
contestuale o disgiunta. È però indifferente, ai fini dell'avvio della procedura
arbitrale, che il verbale non sia stato sottoscritto da ambedue le parti o da
una sola, perché il verbale non sottoscritto da ambedue le parti deve essere
considerato tamquam non esset. Può pertanto indifferentemente adire gli arbitri
la parte che non ha sottoscritto il verbale di accordo e quella che lo abbia
sottoscritto.
L'oggetto delle controversie
deferibili agli arbitri sono le controversie «derivanti dall'esecuzione di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di
progettazioni e di idee comprese quelle che conseguono al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario ».
Per le controversie relative
ai lavori, sulle quali non sia stato raggiunto l'accordo bonario, l'arbitrato
segue alla tempestiva presentazione delle riserve sulla contabilità dei lavori,
alla loro ammissibilità da parte del responsabile per l'aspetto quantitativo e
qualitativo, alla formulazione della proposta da parte della Commissione, alla
mancata accettazione della proposta di una o di entrambe le parti.
Possono essere compromesse in
arbitri anche le controversie su riserve che non siano state ritenute
ammissibili dal responsabile del procedimento perché l'importo non abbia
raggiunto il decimo dell'opera o perché, a giudizio del responsabile, non siano
di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell'opera. Il giudizio
d'inammissibilità preclude la risoluzione della controversia in via
amministrativa ma non può essere considerata di ostacolo alla tutela arbitrale o
giudiziale delle ragioni dell'appaltatore.
Devono, infine, essere
ritenute oggetto di arbitrato le controversie relative alle concessioni di sola
costruzione perché del tutto equiparate agli appalti.
Più difficile è delimitare
l'ambito di applicazione dell'arbitrato per le controversie nei contratti
diversi dagli appalti di lavori, menzionati nel comma 1 dell'art. 241. Nel
silenzio della norma, deve ritenersi possibile la compromissione in arbitri di
qualsiasi tipo di controversia, con i soli limiti che esse siano relative a
diritti e che insorgano nella fase di esecuzione del contratto.
L'accordo
bonario nelle concessioni
Secondo l'art. 240 comma 1, i
procedimenti di accordo bonario si applicano ai lavori pubblici affidati dai
concessionari. La norma ripete l'art. 9 del D.L. n. 101/1995, che equipara le
concessioni agli appalti di lavori pubblici ai fini dell'accordo bonario e
l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 406/1991, che definisce le concessioni i
contratti di lavori pubblici caratterizzati dal fatto che la controprestazione a
favore dell'impresa o dell'ente concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo. Al
concessionario va perciò riconosciuta la natura di un vero e proprio soggetto
privato, in disparte le affermazioni delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (62) che, ai fini della giurisdizione, ne avevano evidenziato
connotazioni pubblicistiche per le attività a lui demandate (63).
L'equiparazione, ai fini del
raggiungimento dell'accordo bonario, non suscita particolari problemi per quanto
attiene alle concessioni di sola costruzione, costantemente equiparate agli
appalti (64).
Difficoltà si prospettano per
le concessione di costruzione e gestione e per quelle di sola gestione perché
l'equilibrio economico finanziario dell'opera o della sua gestione può essere
alterato dalle variazioni dei costi di realizzazione dell'opera riconosciuti
dalle riserve oggetto dell'accordo bonario e perché nella gestione del servizio
non sono possibili le riserve.
Anche per le concessioni,
inoltre, sembra applicabile la regola secondo la quale l'accordo bonario può
essere attivato due volte, di talché il costo aggiuntivo è suscettibile di
aumentare in misura del venti per cento dell'importo complessivo previsto. Dal
maggior fabbisogno finanziario derivante dalla conclusione dell'accordo bonario
può dipendere la variazione del piano economico finanziario, previsto dall'art.
143 comma 8 del codice, alle condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione (65).
Dall'accordo bonario può quindi derivare il diritto del concessionario alla
revisione delle condizioni economiche del rapporto o l'attivazione delle
speciali clausole che possono essere inserire nel contratto di concessione
dell'opera, volte a disciplinare in dettaglio le condizioni essenziali di
conservazione dell'equilibrio economico finanziario.
Il riconoscimento di maggiori
costi all'accordo bonario è suscettibile di alterare i profili di rischio
dell'operazione rispetto a quelli presentati in origine ai finanziatori e le
condizioni in base alle quali è stato rilasciata l'asseverazione bancaria per
quanto attiene alla coerenza degli elementi che compongono il piano economico
finanziario (66). Di fronte ad aumenti dei costi di realizzazione e gestione
dell'opera superiori alle previsioni del piano economico finanziario per effetto
della conclusione dell'accordo bonario, l'unico strumento a disposizione dei
finanziatori è quello di agire sul responsabile del procedimento affinché valuti
approfonditamente le condizioni dell'accordo o prevedere, tramite speciali
clausole, che l'accordo stesso sia sottoposto al loro assenso. L'ipotesi non è
peregrina. La stessa Autorità di vigilanza, nelle determinazioni n. 26 del 2002
e n. 5 del 2007 (67), ha evidenziato che l'accordo bonario si presta ad essere
strumento dell'appaltatore o del concessionario per recuperare gli eccessivi
ribassi durante la fase di gara e che spetta al responsabile del procedimento
valutare le riserve e le contestazioni da inserire nell'accordo (68).
Nella
finanza di progetto
È poi possibile affermare che
l'accordo bonario operi anche nella finanza di progetto, anche se il codice non
lo afferma espressamente. Ai sensi dell'art. 155 comma 1, lett. b), l'esito
della gara fra il promotore e i due soggetti presentatori delle migliori offerte
si risolve in un appalto o in una concessione di realizzazione e di gestione
dell'opera, come prevede per le ordinarie concessioni, l'art. 143 del codice
(69).
Per la composizione
stragiudiziale delle controversie in tema di finanza di progetto, gli artt. 158
e 159 del codice prevedono gli strumenti della risoluzione e del subentro che si
collocano su un piano diverso dall'accordo bonario ma non ne escludono
l'applicazione. Risoluzione e subentro operano, infatti, per regolare i rapporti
fra concedente e concessionario nel caso d'inadempimento o revoca da parte del
concedente e di inadempimento per fatto del concessionario (artt. 158 e 159):
presuppongono perciò un inadempimento accertato da parte di uno dei due soggetti
del rapporto. Inadempimento che non si è ancora verificato per l'accordo bonario
che opera nel precedente momento della controversia sull'importo economico
dell'opera o della concessione. È così da escludere che si possa parlare di
«alternatività » fra gli istituti che sono invece reciprocamente
complementari.
Come per le concessioni, è
altrettanto evidente che, con la stipulazione dell'accordo bonario possa
alterarsi il quadro economico dell'intera operazione, sia sotto l'aspetto del
livello minimo della qualità di gestione del servizio e delle relative modalità,
sia sotto l'aspetto delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del
loro adeguamento nel tempo, come in origine previste dal piano economico
finanziario asseverato.
Nella misura in cui le
contestazioni dell'esecutore del contratto modificano l'importo originariamente
stipulato all'esito della gara, l'accordo bonario si ripercuote sulla
sostenibilità dell'investimento e sulla redditività del capitale di rischio,
risolvendosi nel trasferimento sugli investitori di una parte dell'alea connessa
alla gestione, anche se nel limite massimo del venti per cento dell'importo
stipulato. È, in questo caso, prospettabile l'ipotesi che la mancata
accettazione dell'accordo bonario costituisca presupposto per l'inadempimento da
parte del gestore da cui scaturisce, ai sensi dell'art. 159, il subentro di
altra società designata dai finanziatori.
Nei
contratti di servizi e forniture nei settori ordinari e nei contratti di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali
Diversamente dalla
transazione e dall'arbitrato, il Codice non delimita l'ambito operativo
dell'accordo bonario alle controversie sull'esecuzione dei contratti di lavori
pubblici nei settori ordinari ma ne estende l'applicazione, in quanto
compatibile, a tutti gli altri contratti pubblici. E pertanto anche ai contratti
relativi a servizi e forniture nei settori ordinari e ai lavori, servizi e
forniture nei settori speciali. Per i contratti pubblici diversi dagli appalti
di lavori, l'accordo bonario opera quando, a seguito di contestazioni
dell'esecutore del contratto verbalizzate nei documenti contabili, l'importo
economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dell'importo
originariamente stipulato (art. 240 comma 22).
L'ipotesi è di difficile
configurazione sia per la novità del comma 22 dell'art. 240, sia per il
presupposto in sé considerato, che la norma individua nelle «contestazioni
dell'esecutore verbalizzate nei documenti contabili » da cui derivi una
variazione dell' «importo economico controverso ... non inferiore al dieci per
cento dell'importo originariamente stipulato ». Altra novità è la sostituzione
del direttore dei lavori con il «direttore dell'esecuzione del contratto
».
La prima e immediata
considerazione è che l'accordo bonario è stato conservato nelle modalità
tradizionali ai soli appalti di lavori pubblici propri del D.Lgs. n. 406/1991.
Inequivocabili in tale senso sono l'incipit del comma 22 e il rinvio del comma 1
dell'art. 240 alla sola parte II relativa ai soli «settori ordinari » con
esclusione della parte III relativa ai «settori speciali ». Per i contratti
pubblici diversi dagli appalti, l'accordo bonario opera, quindi «in quanto
applicabile » (70).
Rispetto al comma 1, le
novità del comma 22 sono significative.
Che l'accordo bonario sia
stato limitato, quanto all'importo economico controverso, al decimo di quello
originariamente stipulato e non sia stato esteso alle variazioni «in misura
sostanziale », comporta, se queste si verifichino, la necessità di rinegoziare
l'intero rapporto. Se questo era l'intento del legislatore, non sembra
ammissibile - o quantomeno non sempre - la ripetizione dell'accordo, anche se
solo per una volta, qualora le ulteriori variazioni dei costi si ripercuotano in
misura sostanziale sul rapporto nel suo insieme, tale da comprometterne la
sostenibilità. La soluzione del Codice appare congrua per quanto attiene ai
contratti pubblici relativi ai settori speciali, lascia perplessi per gli
appalti relativi ai servizi e alle forniture dei settori ordinari, per molti
versi assimilabili, almeno concettualmente agli appalti di lavori.
Di difficile applicazione
appaiono anche le «contestazioni verbalizzate nei documenti contabili » dei
servizi e forniture nei settori ordinari e dei lavori, servizi e forniture nei
settori speciali. I «documenti contabili » consistono, nella maggior parte dei
casi, nel fatturato dell'assuntore, in sé e per sé non suscettibile di essere
«verbalizzato ». Con ogni probabilità il legislatore intende riferirsi ai
maggiori costi che l'assuntore si sia trovato a fronteggiare in occasione di
eventi imprevedibili, comprovati dal fatturato e formalmente contestati al
soggetto aggiudicatore. Desumere la prova dei maggiori costi dalla contabilità
dell'esecutore implica che le scritture e i documenti contabili siano conformi
agli artt. 2214 e 2215 c.c. e comporta, per l'amministrazione, la difficoltà di
una prova contraria, una volta che l'esecutore abbia dimostrato la regolarità
contabile delle scritture dell'impresa.
Una ulteriore difficoltà nei
contratti pubblici diversi dagli appalti nei settori ordinari, deriva
dall'assenza di criteri per stabilire quando l'accordo bonario non possa operare
perché «non applicabile ». La norma non specifica infatti i criteri con i quali
valutare l'applicabilità dell'accordo e il soggetto cui è rimesso il relativo
giudizio. La soluzione più probabile è ricondurre l'inapplicabilità alla natura
del contratto o a fatti intrinseci alla sua esecuzione, ravvisabili allorché i
documenti contabili dell'esecutore non siano affidabili o quando l'ammontare
delle contestazioni oltrepassi la soglia del dieci per cento dell'importo
originario, in modo da alterare l'equilibrio economico del contratto e
provocarne la risoluzione a richiesta di una delle parti.
Rispetto alla finalità del
comma 1 dell'art. 240, di adeguare il compenso dell'appaltatore agli effettivi
costi dell'opera, il comma 22 non adatta l'accordo bonario a fattispecie diverse
e compatibili, ma ne altera totalmente la struttura, introducendo un istituto
del tutto nuovo, simile ad una «soglia di revisione » o ad una sorta di
«verifica di compatibilità economica » dei costi del contratto, onde accertare
se il mutato quadro economico abbia o meno subito alterazioni tali da rendere la
prestazione ancora rispondente alle aspettative delle parti nel momento della
stipulazione.
L'impugnazione dell'accordo bonario
Una volta parificato alla
transazione, è inevitabile che all'impugnazione dell'accordo bonario si
applichino le regole proprie del codice civile. Per quanto attiene alla capacità
dei soggetti, la legittimazione a transigere di cui all'art. 1966 c.c. deve
essere coordinata con le regole proprie della competenza dei singoli organi
della p.a. ad accettare l'accordo, mentre per quanto concerne la sua
impugnazione, appaiono pienamente applicabili i divieti previsti dagli artt.
1969 e 1979 c.c. per l'errore di diritto e per la lesione. Di più difficile
applicazione all'accordo appaiono gli artt. 1973 e 1975 c.c. sull'annullabilità
della transazione per falsità dei documenti e per il ritrovamento di documenti
occultati dall'altra parte o scoperti successivamente alla conclusione
dell'accordo. Nell'appalto di lavori, le riserve sono quelle iscritte nel
registro di contabilità al quale è da riconoscere natura fidefaciente per
ambedue le parti del rapporto. Negli altri contratti pubblici, invece, dove i
documenti contabili provengono dall'esecutore, è più facile che la falsità si
verifichi, specie se presupposto dell'accordo sono le fatture e gli altri
documenti contabili dell'appaltatore. L'ipotesi apre, a questo punto, diverse e
più ampie problematiche, non ultima quella della regolarità fiscale della
contabilità e delle altre scritture dell'impresa.
Autore: Lamberti Cesare - Fonte: Urbanistica e appalti,
2008, 4, 417
Note:
(1) Per le riserve nel
pregresso ordinamento dei lavori pubblici cfr. A. Cianflone, L'appalto di opere
pubbliche, VI. ed., Milano 1981, 981 ss. in part. 1016.
(2) Cfr. E. Sticchi Damiani,
La definizione consensuale delle riserve, in L'appalto di opere pubbliche,
Villata (a cura di), Milano, 2004, 978 ss.
(3) La definizione è di S. De
Felice, Le A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) nei confronti della pubblica
amministrazione, intervento al Convegno di studi del 25 settembre
2004.
(4) Cfr. gli artt. 81 e 72
delle direttive 2004/17 e 2004/18.
(5) La risoluzione ed il
subentro hanno infatti carattere settoriale e valgono soltanto per la finanza di
progetto (artt. 37-septies e 37-octies della legge Merloni e negli artt. 158 e
159 del codice. Cfr. R. Delli Santi, G. Panichelli, La finanza di progetto e la
risoluzione del rapporto, Milano, 17 marzo 2005 in
part. i punti 2.3 e 23.4).
(6) R.D. 25 maggio 1895, n.
350 di approvazione del regolamento per la direzione, la contabilità e la
collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero
dei lavori pubblici.
(7) Per gli aspetti relativi
al procedimento cfr. A. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, VI ed., Milano,
1981, 981 ss.
(8) La conclusione è sorretta
dal carattere di atto di diritto privato della determinazione
dell'amministrazione sulle riserve. Cfr. A. Cianflone, L'appalto di opere
pubbliche, cit., 1021.
(9) Entrando a comporre la
risoluzione della controversia come proposta della p.a., la relazione e la
proposta ragionata di risoluzione delle controversie che il direttore dei lavori
redigeva non avevano alcun carattere di segretezza, diversamente dalla relazione
del collaudatore definita segreta perché riferita anche al comportamento
complessivo dell'affidatario da valutare secondo l'art. 79 del regolamento di
contabilità.
(10) D.P.R. 16 luglio 1962,
n. 1063 di approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici.
(11) Per le critiche al
sistema sotto l'aspetto dell'accesso alla tutela giurisdizionale, cfr. E.
Sticchi Daminani, La definizione consensuale delle riserve, cit.,
979-980.
(12) Che devolveva alla
giurisdizione ordinaria tutte controversie in materia di esecuzione delle opere
pubbliche ed introduceva il risarcimento del danno per le lesioni subite da atti
compiuti in violazione del diritto comunitario.
(13) Secondo l'art. 32 della
L. n. 109/1994, la conciliazione per la risoluzione immediata della controversia
doveva essere raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, scaduti i quali la
controversia era attribuita al giudice competente.
(14) Per ulteriori
approfondimenti, cfr. B.G. Carbone, Commento all'art. 31-bis, in La legge quadro
in materia di lavori pubblici, a cura di A. Carullo, A. Clarizia, Vol. II,
Padova, 1997, 310.
(15) Di fatto inattuati
rimasero anche il termine di efficacia di sei mesi per le ordinanze cautelari di
ammissione emesse dai giudici amministrativi (secondo la formula dell'art. 5
della L. n. 1/1978, avversata dalla sentenza n. 8 del 1982 della Corte
Costituzionale e rapidamente ridimensionata dalla stessa giurisprudenza
amministrativa) e l'applicazione del rito del lavoro di cui agli artt. 413 ss.
c.p.c. per le controversie innanzi al giudice ordinario.
(16) Art. 9 del D.L. n.
101/1995, intitolato «norme acceleratorie in materia di contenzioso
».
(17) Con l'Allegato unico
all'art. 1 della legge di conversione n. 216/1995.
(18) Secondo le riferite
indicazioni della Commissione Giannini.
(19) Le disposizioni
acceleratorie del giudizio amministrativo contenute nei commi 2 e 3 dell'art.
31-bis per le esclusioni dalle procedure di gara ed in generale per le
impugnazioni di atti in materia di lavori pubblici sono stata ampiamente
superate dalla L. n. 205/2000 di riforma del processo amministrativo.
(20) Cfr. B.G. Carbone,
Commento all'art. 31-bis, cit., 1438.
(21) La norma ha
completamente sostituito il procedimento dell'art. 31-bis, comma 1, integrandolo
con i commi bis, ter e quater ed integrandolo con meccanismi del tutto diversi.
Cfr. B.G. Carbone, Commento all'art. 31-bis, cit., 1434.
(22) Sulle incertezze
determinatesi dopo Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1991, n. 12966, cfr. B.G.
Carbone, Commento all'art. 31-bis, cit., 1457.
(23) Tali sono, oltre alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici
compresi quelli economici, gli enti e amministrazioni locali, le loro
associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico ed
ancora, i concessionari di lavori e servizi pubblici, i gestori di appalti e
forniture relativi ai settori ex esclusi, le aziende speciali e i consorzi
nonché le altre società gestrici di pubblici servizi e le società con capitale
pubblico.
(24) Le riserve
dell'appaltatore, proprie dei contratti di lavori, sono sostituite nei contratti
di servizi e forniture, dai documenti contabili, fermo restando il limite del
dieci per cento dell'importo originario.
(25) Cui spetta valutare
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del
raggiungimento dei limiti di valore e di procedere alla formulazione della
proposta di accordo bonario per gli appalti e concessioni di importo inferiore
ai dieci milioni di euro.
(26) Mantenuto anche dalla L.
n. 166 del 2002.
(27) M. Sanino, Commento al
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Torino,
2006, 661.
(28) Quando le riserve
iscritte, ulteriori e diverse dalle precedenti raggiungano di nuovo l'importo
del dieci per cento dell'importo contrattuale.
(29) Cfr. Cons. Stato, Ad.
Plen., 13 settembre 2007, n. 11.
(30) Ai sensi dell'art. 284,
comma 3 del regolamento, il responsabile del procedimento svolge, nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione
appaltante.
(31) Nel caso cioè del comma
13 dell'art. 240 del codice.
(32) L'espressione e di S.
Cacace, L'accordo bonario in tema di riserve nell'appalto di lavori pubblici,
Relazione al Convegno IGI del 27 ottobre 2004, su Accordo bonario e Arbitrato in
corso d'opera, al quale si rinvia per approfondimenti ulteriori.
(33) L. 24 dicembre 2007, n.
244 - finanziaria per il 1998.
(34) La norma è anticipatora
del regolamento approvato il 21 dicembre 2007, dal Consiglio dei ministri, che
all'art. 285, comma 3 pone a suo carico il risarcimento dei danni derivati alla
amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento ove violi
gli obblighi posti a suo carico dal codice e dal regolamento o se non svolga i
compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
(35) Per la sua frettolosità
e superficialità, l'innovazione non è scevra da difficoltà applicative, anche se
pare destinata, per ciò stesso a rimanere in un cassetto.
(36) Che non può né
scioglierla né appropriarsi delle sue determinazioni. Cfr. S. Cacace, L'accordo
bonario in tema di riserve nell'appalto di lavori pubblici, cit.
(37) Sui quali si rinvia
ancora a S. Cacace, L'accordo bonario in tema di riserve nell'appalto di lavori
pubblici, cit.
(38) Al quale deve essere
riportata l'attività della Commissione secondo S. Cacace, L'accordo bonario in
tema di riserve nell'appalto di lavori pubblici, cit.
(39) Art. 3 comma 23 della L.
24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008).
(40) Secondo giurisprudenza e
dottrina oramai consolidate, cfr. A. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche,
IX. ed., Milano, 1993, 889. Per una rassegna della successive opinioni, si
rinvia a S. Cacace, L'accordo bonario in tema di riserve nell'appalto di lavori
pubblici, cit.
(41) Cfr. Commento all'art.
239 - 240, in La disciplina dei contratti pubblici -
Commentario al Codice Appalti , a cura di M. Baldi, R. Tomei, Milano.
(42) F. Astone, Strumenti di
tutela e forme di risoluzione bonaria del contenziosi nel codice dei contratti
pubblici, Relazione al Convegno Gli strumenti di tutela nel Codice dei Contratti
pubblici, organizzato dall'Ordine degli avvocati di Messina il 19 aprile
2007.
(43) Non potendo la
transazione essere inficiata di nullità (artt. 1969 e 1970 c.c.), il vizio
provoca un danno economico all'amministrazione il cui risarcimento può essere
richiesto a chi l'ha stipulata senza in necessari pareri.
(44) Tanto dovrebbe desumersi
dal parere del 6 febbraio 2006, reso dal Consiglio di Stato circa la riserva
della volontà transattiva all'organo di vertice della dirigenza del settore che
ha indetto la gara e non al responsabile del procedimento, con coerenza con la
competenza propria dei dirigenti, come delineate dal D.Lgs. n.
165/2001.
(45) Cfr. M. Baldi, Commento
all'art. 239 - 240, cit.
(46) Previo parere
dell'avvocatura o del funzionario più elevato se l'aliquid datum atque retentum
eccede centomila euro.
(47) L'osservazione è di V.
Biagetti, Commentario al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, Torino, 573.
(48) Così testualmente, R. De
Nictolis, Il nuovo codice degli appalti pubblici, II ed., Roma, 342.
(49) Ancora testualmente, R.
De Nictolis, Il nuovo codice degli appalti pubblici, cit., 342.
(50) Cfr. V. Biagetti,
Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., 574.
(51) La risoluzione per
arbitri delle vicende contenziose fra committente ad appaltatore è delle più
antiche e tormentate dei lavori pubblici. Secondo l'art. 349 della L. n.
2248/1865, all. F. le questioni fra l'amministrazione e gli appaltatori potevano
essere decise da arbitri. Il ricorso generale all'arbitrato fu successivamente
stabilito dal capitolato generale d'appalto per le opere del Ministero dei
lavori pubblici ma subito dopo modificato dall'art. 47 del capitolato generale
di cui al D.P.R. n. 1063/1962 che attribuì a ciascuna parte la facoltà di
declinare la competenza arbitrale in favore del giudice ordinario. La competenza
generale degli arbitri fu nuovamente stabilita dall'art. 16 della L. n. 741/1981
che ne demandò l'esclusione ad apposita clausola, dichiarata illegittima dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 152/1996. Nella legge quadro, l'arbitrato
venne dapprima escluso dall'art. 32 nella formulazione originaria,
immediatamente modificato dalla L. n. 216/1995 che attribuì all'arbitrato
rituale la definizione delle controversie in materia di opere pubbliche, il cui
ambito è stato successivamente ampliato dalla L. n. 415/1998 istitutiva della
camera arbitrale per i lavori pubblici presso l'Autorità di vigilanza. Nello
stesso senso l'art. 6 della L. n. 205/2000 ha confermato che le controversie
concernenti diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione del giudice
amministrativo possono essere risolte mediante un arbitrato di diritto. Con la
stessa impostazione l'art. 241 del codice ha ribadito la facoltà di deferire ad
arbitri le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori servizi e forniture concorsi di progettazione e di idee
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario. Cfr.
V. Biagetti, V. Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., 589
ss.
(52) R. De Nictolis, Il nuovo
codice degli appalti pubblici, cit., 344 ss.
(53) Di cui all'art. 15 del
regolamento e all'art. 34 del capitolato generale. Cfr. G. Pellegrino, M. Di
Cagno, Commento all'art. 32, in La legge quadro in
materia di lavori pubblici, a cura di A. Carullo, A. Clarizia, II Vol., Padova,
2004, 1469.
(54) E dall'immancabile
responsabilità erariale per illecito disciplinare a carico del responsabile del
procedimento.
(55) Problemi ulteriori
originano dal comma 21 dell'art. 3 della L. n. 255/2007. La norma dispone a
carico delle predette amministrazioni aggiudicatrici e dei predetti soggetti
aggiudicatori l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà
sia prevista nei relativi contratti, con devoluzione della controversi
all'autorità giudiziaria ordinaria. Essendo l'obbligo limitato ai soli casi in
cui i collegi non fossero stati costituiti alla data del 30 settembre 2007,
quelli costituiti anteriormente devono ritenersi pienamente legittimati a
risolvere la controversia. Singolare è anche la decadenza automatica dei collegi
arbitrali dei collegi costituiti dopo il 30 settembre 2007 con «integrale
compensazione fra le parti delle relative spese ». Ancora più singolare è
l'assegnazione al Ministero della giustizia dei risparmi di spesa conseguiti per
le controversi devolute al giudice ordinario e non agli arbitri, «per il
miglioramento del relativo servizio ». Tenendo presenti i tempi medi per la
risoluzione di una controversia in tre gradi di giudizio e degli accessori del
credito che aumentano negli anni, quanto destinato al miglioramento dei servizi
giudiziari sembra ridursi a ben poco. A meno che non si interpreti la norma con
riferimento all'esecutività della sentenza di primo grado.
(56) Precisamente dei commi
25, 26, 28, 29, 31 e 34.
(57) D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria.
(58) D.Lgs. 27 giugno 2003,
n. 168 - Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma
dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
(59) Pubblicato nella G.U. 31
dicembre, n. 302.
(60) I termini della
procedura arbitrale sono strettamente connessi ai commi 12 e 13 dell'art. 240.
Il comma 12 prevede che sulla proposta di accordo bonario si pronunzino il
soggetto che ha formulato le riserve e il soggetto che ha indetto la gara
(amministrazione aggiudicatrice, ente aggiudicatore, concessionario) nei trenta
giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento
entro lo stesso termine. Il comma 13 prevede la formulazione diretta della
proposta di accordo bonario nei sessanta giorni dal termine assegnato all'altra
parte per la nomina del componente della commissione, quando il soggetto che ha
formulato la proposta non provveda alla nomina nei venti giorni dalla richiesta
del responsabile del procedimento.
(61) Dei pareri dei soggetti
che hanno indetto la gara, da acquisire obbligatoriamente, è stata sottolineata
la superfluità e l'inopportunità per la paralisi che determinano sull'intero
accordo bonario quando essi non siano resi o lo siano tardivamente. Cfr. V.
Biagetti, Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., 585.
(62) Cass., Sez. Un., 3
dicembre 1991, n. 12966, in Giust. Civ.
Mass., 1993, fasc. 12.
(63) Cfr. B.G. Carbone,
Commento all'art. 31-bis, cit. 1458.
(64) Cass., Sez. Un., 18
maggio 2000, n. 366;in Giust. Civ. Mass., 2000, 911; in Dir. & Giust., 2000,
22, 36; in Gior. Dir. Amm., 2000, 771 con nota di C. Guccione; in Rass. Avv.
Stato, 2000, I, 383.
(65) Evenienza questa
suscettibile di verificarsi nella finanza di progetto, legata all'equilibrio
economico-finanziario dell'opera. L'accordo bonario può determinare l'aumento
dei costi e il maggiore fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'opera
pubblica.
(66) Per la rilevanza
pubblicistica dell'atto di asseveramento si è espressa l'Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici nell'atto di regolazione n. 34 del 18 luglio
2000.
(67) Sulla tendenza da parte
delle imprese a considerare l'accordo bonario uno strumento per il
riconoscimento di pretese economiche diverse da quelle risultanti dalle riserve,
cfr. la determinazione n. 5/2007 dell'Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici.
(68) Nota al proposito,
l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 5/2007, che
l'importo degli accordi acquisiti negli anni 1999 - 2004 varia da un decimo a un
terzo dell'iniziale richiesta formulata dall'impresa.
(69) L'art. 240 del codice
(per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ovvero da enti
aggiudicatori ovvero dai concessionari) ripete la formula dell'art. 31-bis della
legge Merloni, sia pure rovesciando le modalità di individuazione (per i lavori
pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), in
materia di appalti e di concessioni). I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lett. a) e b) coincidono infatti con i soggetti di cui alle definizioni
dell'art. 3 commi da 25 a 34 del codice.
(70) A questo proposito può
prospettarsi il problema del carattere segreto o meno dei documenti contabili,
al pari della relazione del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo. Fra
le due soluzioni è da privilegiare quella della non segretezza, in quanto il
codice nulla prevede a proposito dei documenti contabili, diversamente dalle
relazioni del direttore dei lavori espressamente qualificate
riservate.
|