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>>Dottrina >>Diritto delle Persone e della Famiglia >>L'Amministratore di sostegno. Il punto della Giurisprudenza a due anni dall'entrata ... |
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IL REGIME DI
INVALIDITÀ E DI PUBBLICITÀ DEGLI
ATTI
NELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.
IL PUNTO DELLA
GIURISPRUDENZA A DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE
Il presente saggio costituisce la trascrizione di parte dell'intervento al Master di Diritto di Famiglia, tenutosi a Roma nell'anno accademico 2005/2006. Per più compiute argomentazioni si rimanda a Giuseppe Cassano, "L'amministrazione di sostegno. Questioni sostanziali e processuali nell'analisi della Giurisprudenza" - Halley 2006 Sommario:
3. Le invalidità nell'amministrazione di sostegno 4. Violazione di disposizioni del giudice 5. Violazione di disposizioni di legge 6. Accettazione di eredità e alienazione di beni ereditari 7. Azione di annullamento 8. Le norme in materia di
pubblicità degli atti relativi all'amministrazione di
sostegno. 1. LA CAPACITÀ DEL BENEFICIARIO
La legge n. 6/04 ha come
fine quello di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo e permanente (art.
1). Nel perseguire tal
obiettivo essa ha introdotto uno strumento flessibile idoneo a far fronte alle
diverse situazioni di disagio del soggetto debole. Come si è già
accennato, nelle pagine di questa
Rivista, cfr. DirittoeGiustizia on line del 23.12.2005, www.dirittoegiustizia.it , il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno si
differenzia notevolmente dai tradizionali istituti a protezione del disabili, là
dove questi ultimi attribuivano al
soggetto una qualità giuridica (status), privando il soggetto totalmente
o parzialmente della capacità di agire. Conseguenza del riconoscimento
dell'assoluta o parziale incapacità della persona era la nomina del tutore o del
curatore. Diversamente, la nomina
dell'amministratore di sostegno non ha come presupposto la privazione del
soggetto della capacità di agire, il quale conserva la propria capacità per gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (art.
409 c.c.). A fronte di una generale
capacità del beneficiario sarà il provvedimento di nomina ad individuare l'oggetto e l'incarico e gli atti che
l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere (ex art.
405). Il beneficiario non sarà
legittimato a compiere esclusivamente gli atti con riferimento ai quali il decreto di
nomina abbia attribuito all'amministratore un potere di rappresentanza
esclusiva (ex art. 409). L'amministratore di sostegno, in un amplissimo ambito di
compiti di protezione, che, come si è accennato, spaziano dalla rappresentanza
sino all'assistenza nel compimento di atti giuridici, all'amministrazione del
patrimonio, alla cura della persona, si vedrà conferiti quegli specifici
poteri-doveri strettamente necessari al soddisfacimento delle concrete esigenze
del beneficiario. Normalmente l'amministratore non assume le funzioni del
procuratore o del mandatario, posto che la sua rappresentanza si esercita di
regola in via esclusiva e non in via concorrente rispetto alle facoltà
dell'amministrato (salvo per quanto si dirà a proposito degli atti della vita
quotidiana): in linea di principio, la persona beneficiaria dell'amministrazione
vedrà limitata la propria capacità legale di agire soltanto in relazione gli
atti per il compimento dei quali è previsto l'intervento dell'amministratore di
sostegno. In altri termini, ai poteri dell'amministratore fanno da contrappunto,
in linea di principio, le limitazioni alla capacità dell'amministrato, il quale
(art. 409) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono
la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di
sostegno. Con l'amministrazione di sostegno non è quindi
configurabile alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il
corrispondente conferimento di poteri all'amministratore (salvo quanto si dirà
oltre sull'art. 411 comma 4) né è configurabile alcuna penalizzazione dei
diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un'effettiva finalità
di protezione. Per quanto sopra illustrato può quindi affermarsi che
l'amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (non meramente
patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona), propositiva e non
interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non
standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della
popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno
sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2,
Cost.). L'amministrazione di sostegno può determinare
un'incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza
esclusiva dell'amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l'assistenza
dell'amministratore), ma pur sempre settoriale,
relativa. Beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono
innanzitutto i soggetti deboli che, prima dell'entrata in vigore della Legge 9
gennaio 2004, n. 6, non godevano di alcuna forma di protezione preventiva (una
forma di protezione "successiva" all'atto dannoso era - ed è - quella, molto
limitata, dell'art. 428 c.c. che prevede, a certe condizioni - gravità del
pregiudizio, prova della malafede dell'altro contraente - l'annullabilità degli
atti compiuti dall'incapace naturale). Possono così fruire del nuovo istituto le
persone che sono pacificamente escluse dall'ambito di applicazione
dell'interdizione e dell'inabilitazione e quindi i soggetti affetti da patologie
mentali transitorie o cicliche, quelli in condizioni di mera debolezza psichica
anche se non affetti da patologie mentali, i soggetti depressi, gli alcolisti, i
tossicodipendenti, i lungodegenti, i portatori di handicap fisici, i disadattati
sociali, gli anziani in situazione di disagio anche soltanto fisico ecc... Il
comune denominatore per l'applicabilità della nuova disciplina è che il soggetto
sia privo, in tutto o in parte, di autonomia (rubrica del titolo XII), cioè
(art. 404) si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi: il beneficiario, pertanto, pur essendo soggetto
debole, potrebbe conservare la naturale capacità di agire, intesa come capacità
di intendere e di volere: in tal caso, la limitazione della legale capacità di
agire è un sacrificio imposto dalla necessità di soddisfare le esigenze di vita
del beneficiario mediante il conferimento ad un diverso soggetto poteri
sostitutivi (cura, rappresentanza) o confermativi (assistenza) o di
amministrazione, da esercitarsi sotto il controllo (successivo, ma anche
preventivo, sotto forma di autorizzazione) dell'Autorità
giudiziaria (Trib. Pinerolo 4.11.04, in Nuova giur. civ.
comm., 2005, 3) Vedremo come, qualora egli
compia un atto per il quale è stato attribuito all'amministratore il potere di
rappresentanza esclusiva, tale atto sia
impugnabile. Notevole rilievo riveste in
materia la previsione di cui all'art. 409 , co. 2, c.c., ai sensi del quale il beneficiario può in ogni caso
compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della vita quotidiana. La previsione suscita particolare
interesse, poiché sembrerebbe escludere che l'interessato possa essere privato
della capacità di agire in relazione a determinati atti (in questo senso Delle monache); il punto, tuttavia, è
controverso, poiché vi è chi ha sostenuto che, qualora ne ricorrano le
condizioni, possa essere sancita l'incapacità del dell'interessato anche con
riguardo a tali atti, paventando il rischio che un'opposta soluzione,
implicherebbe la necessità di ricorrere all'interdizione, nell'ipotesi in cui il
soggetto risulti inidoneo a
realizzare alcuni di tali atti necessari a soddisfare le esigenze della vita
quotidiana (Lisella).
La
legge prevede, tuttavia, che il giudice tutelare possa disporre che determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto e per l'inabilitato, si
estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ma esclusivamente
avuto riguardo all'interesse del medesimo
ed a quello tutelato dalle disposizioni di cui si estende
l'applicazione. In dottrina si è
rilevato come "il rapporto tra capacità ed incapacità, stabilito nel codice nei
termini di un'alternativa netta e senza scampo, diviene ora mobile e fluido.
L'incapacitazione del disabile che nello schema tradizionale, costituiva il
momento pregiudiziale rispetto ad una astratta protezione dello stesso, diventa ora una conseguenza eventuale e
residuale per alcune categorie di atti per i quali si prospetta come necessario
ai fini della sua protezione" Ferrando).
In dottrina si ipotizza che un tale discorso
possa estendersi anche ad altri diritti della personalità (Ferrando). Dubbia è l'ammissibilità di un'amministrazione di sostegno
non incapacitante: alcuni autori ritengono, infatti, che si possa
istituire l'amministrazione di sostegno anche allorquando non ricorrano i
presupposti
per la determinazione dell'incapacità di agire del beneficiario
(Lisella). Argomenti a favore di tale tesi sono: l'art. 412 che rende
annullabili gli atti compiuti dal beneficiario esclusivamente se compiuti in
violazione di legge o di disposizioni del giudice; l'art. 409, ai sensi del quale
il soggetto conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono
la rappresentanza elusiva o l'assistenza dell' amministratore di sostegno;
l'art. 1 che inserisce fra le finalità della legge la protezione dei soggetti
privi di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire;
e l'art. 405 che riconosce un'ampia discrezionalità al giudice tutelare,
consentendogli di adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio (Lisella). Anche la giurisprudenza sembra aderire alla tesi di cui
sopra. Il giudice tutelare del Tribunale di Pinerolo ha, infatti, nominato un
amministratore di sostegno a favore di un beneficiario, conferendogli poteri di
rappresentanza concorrenti con quelli del beneficiario stesso Si è detto che la normale struttura
dell'amministrazione di sostegno prevede l'attribuzione di poteri
all'amministratore e la corrispondente perdita di capacità del beneficiario, che
comunque conserva sempre la piena capacità, concorrente con quella
dell'amministratore, per gli atti quotidiani della vita (c.d. "atti minimi").
Rispetto a questo schema, la sopra richiamata previsione dell'art. 411, comma 4,
c.c. delinea un percorso atipico dell'amministrazione di sostegno in senso
restrittivo (perdita di capacità del Beneficiario senza attribuzione di poteri
corrispondenti all'amministratore). E', però, ipotizzabile anche un percorso
atipico di segno opposto: si potrebbe, cioè, strutturare, in concreto,
l'amministrazione di sostegno come una procura controllata, con attribuzione di
poteri all'amministratore senza perdita di capacità del Beneficiario (così come
avviene sempre, ex lege, per gli atti "minimi"). Qualora, infatti, la persona
Beneficiaria non presenti deficit psichici o intellettivi, ma sia
impossibilitata a perseguire i propri interessi di natura personale o
patrimoniale per effetto di una menomazione esclusivamente fisica, senza
ripercussioni nell'ambito cognitivo e volitivo, non vi è ragione per comprimere
la sfera della sua capacità legale di agire. In simili condizioni, si impone una
lettura più articolata dell'art. 409 c.c., secondo il quale - come si è già
ricordato - il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che
non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria
dell'amministratore di sostegno. La norma, letta a contrario, lascia aperti
spazi applicativi per una rappresentanza non esclusiva del beneficiario da parte
dell'amministratore: una rappresentanza, quindi, con effetti analoghi a quella
negoziale, con la peculiarità costituita dal controllo dell'organo pubblico - il
Giudice Tutelare - sull'attività svolta dall'amministratore. L'amministrazione
di sostegno si connota, in questa ipotesi, come strumento espansivo delle
facoltà del soggetto debole, realizzandosi la protezione essenzialmente nel
controllo pubblico dell'attività svolta dall'amministratore: controllo soltanto
ex post se nel decreto l'unico onere per l'amministratore è quello di rendere il
conto; controllo anche ex ante se il Giudice Tutelare, applicando, con il
meccanismo dell'art. 411, comma 4, c.c., gli effetti e le limitazioni di cui
agli artt. 374 e 375 c.c., richieda per la validità degli atti
dell'amministratore o dello stesso beneficiario l'autorizzazione preventiva al
loro compimento (Trib.
Pinerolo 4.11.04, in Nuova giur. civ. comm., 2005,
6). Inoltre, il giudice ha precisato che la capacità di agire
del beneficiario rimaneva "piena". Premesso che la sig.ra S mantiene la piena capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e cioè il cui compimento in via autonoma non è espressamente escluso dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c. NOMINA Amministratore di sostegno della sig.ra S Maddalena, con le funzioni e i poteri qui di seguito specificati, il di lei nipote, signor Pierfranco T, NATO A Pinerolo il 27-1-1956, res. Pinerolo, via Penarol de Montevideo 8. DISPONE che la durata
dell'Amministrazione sia a tempo indeterminato. DISPONE 5) riscossione degli affitti dei terreni e versamento su conto della Beneficiaria; 6) compimento degli atti di ordinaria amministrazione e
manutenzione degli immobili di proprietà della signora S. (Trib.
Pinerolo 4.11.04, in Nuova giur. civ. comm., 2005,
10) Si noti, infine, che la L. n. 6/04 ha modificato la
disciplina dell'invalidità per incapacità con riguardo agli interdetti ed agli
inabilitati, prevedendo all'art. 9, che ha modificato l'art. 417
c.c., che
l'autorità giudiziaria possa stabilire nella pronuncia di interdizione e
dell'inabilitazione, o in successivi provvedimenti, che taluni atti di ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento del
tutore e che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Tali atti saranno pienamente validi, e non saranno
suscettibili di annullamento ai sensi dei co. 2 e 3 dell'art. 427 c.c.
Si tratta, tuttavia, dei soli atti
patrimoniali e non di quelli personali. 2. GLI ATTI DI DIRITTO DI
FAMIGLIA
Gli atti di diritto di famiglia, come il matrimonio e il
riconoscimento di figlio naturale, sono stati tradizionalmente preclusi
all'interdetto; né potevano essere compiuti dal tutore. Qualora siano compiuti sono annullabili. Anche l'intervento dell'amministratore di sostegno è del
tutto escluso con riguardo a tali atti, in quanto essi non ammettono alcuna
forma di sostituzione nella realizzazione, e sono, perciò reputati personalissimi. Come si è detto in precedenza, uno
dei principi che regolano l'amministrazione di sostegno è quello per cui alla
limitazione della capacità del Beneficiario corrisponde il conferimento di
poteri all'Amministratore. In base a tale principio, l'impossibilità giuridica
per l'Amministratore di compiere gli atti riservati, per la loro stessa natura,
alla sola persona del Beneficiario (c.d. atti personalissimi: testamento,
donazione, riconoscimento di figlio naturale, matrimonio ecc...) comporterebbe
l'impossibilità di impedire al Beneficiario il compimento di tali atti. A questo
proposito deve però considerarsi il disposto dell'art. 411, comma 4, secondo il
quale "il Giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina
l'Amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati
effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al Beneficiario dell'amministrazione
di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo e a quello tutelato dalle
predette disposizioni". L'art. 591 c.c. prevede che siano incapaci di testare le
persone interdette per infermità di mente; l'art. 85 c.c. dispone che non
possano contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente; l'art. 774
c.c. prevede che non possano donare coloro che non hanno la piena capacità di
disporre dei propri beni; l'art. 266 c.c. prevede che il riconoscimento di
figlio naturale effettuato dall'interdetto possa essere, per ciò stesso,
impugnato: tutte queste norme possono essere richiamate nel provvedimento di
nomina dell'amministratore di sostegno: sicché, in via eccezionale, le
limitazioni alla capacità legale di agire dell'amministrato possono non
corrispondere all'attribuzione all'amministratore dei correlativi
poteri-doveri (Trib.
Pinerolo 4.11.04, in Nuova giur. civ. comm., 2005,
10). L'art. 119 c.c. dispone che il matrimonio di chi è stato
interdetto per infermità di mente possa essere impugnato dal tutore, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al
tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato,
ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità
esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata
l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata
l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno. Mentre l'art. 266 c.c. dispone che il riconoscimento può
essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal
rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore
del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca. L'inabilitato può dare il proprio personale consenso senza
l'assistenza del curatore Dubbio è se il beneficiario possa dare il proprio consenso
al matrimonio, in assenza di previsioni legislative sul punto Tuttavia, dalla previsione di cui all'art. 411 c.c., che
attribuisce al giudice il potere di disporre che determinati effetti,
limitazioni o decadenze - previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o
l'inabilitato - si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno,
deve argomentarsi che il legislatore non ha limitato la capacità di agire del
beneficiario con riguardo a tali atti una volta per tutte, ma ha demandato al
giudice il potere di estendere al beneficiario le limitazioni in ordine alla
capacità matrimoniale, o a quella di procedere al riconoscimento di figlio
naturale. I giudici tutelari, nel predisporre i primi decreti di
nomina di amministratori di sostegno, hanno espressamente stabilito che il
beneficiario potesse compiere da solo gli atti personalissimi, oltre a quelli
relativi alle esigenze di vita quotidiana Visto gli artt. gli art. 405 e 407 c.c. Nomina la
signora P. Crocifissa, nata a Riesi (CL) l', residente in Genova, amministratore
di sostegno, a tempo indeterminato, di Z. Crocifissa, nata a Butera (CL) il,
residente in Genova; determina come segue l'oggetto dell'incarico: 1)
assistenza personale per quanto di necessità della beneficiaria (anche per il
tramite di terze persone) al fine di consentirle, per quanto possibile, il
rientro presso la sua attuale abitazione; 2)stipula
e cura dell'esecuzione del contratto di lavoro con una o più badanti (o con un'eventuale
Cooperativa di servizi), assumendosi tutti i relativi incombenti (ivi compresa
la posizione INPS); 4)
apertura se necessario o opportuno di un conto corrente intestato alla sola
beneficiaria (ove non già esistente), con potere di firma in capo
all'amministratore di sostegno che potrà liberamente movimentare il suddetto
conto; 6)
conservazione e gestione di
eventuali risparmi di pertinenza del beneficiario; 7)
gestione ed eventuale definizione dei rapporti di debito esistenti con
l'Istituto V., già Istituto P., nel caso di trasferimento dell'amministrata
presso la propria abitazione; atti che
l'amministratore può compiere in nome e per conto della beneficiaria: tutti
quelli necessari per far fronte all'oggetto dell'incarico come sopra precisato,
con la precisazione che per gli atti di straordinaria amministrazione
l'amministratore di sostegno dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare; limiti
delle spese sostenibili con le risorse della beneficiaria: importo della
pensione e dell'eventuale indennità di accompagnamento, nonché eventuali
ulteriori risparmi; atti che
la beneficiaria può compiere da sola: tutti quelli attinenti alla vita
quotidiana, nonché quelli inerenti ai diritti c.d. personalissimi;
(Trib.
Genova 1.3.05,
in Altalex 23.4.05) La legge non prevede, invece, forme di assistenza o di
controllo giudiziale che garantiscano al disabile l'esercizio di tali diritti
fondamentali e la possibilità di sperimentare tali esperienze di vita, ma è
rimesso al giudice il compito di trovare soluzioni a tale problemi, nel definire i
compiti dell'amministratore ex art. 405 c.c. o nell'esercizio del potere di cui
all'art. 44 disp. att. c.c. di dare in ogni momento istruzioni sulla cura degli
interessi personali del disabile (Ferrando). Vi sono degli atti che, pur non essendo di natura
patrimoniale, possono essere valutati sotto il profilo della convenienza in relazione agli
interessi del beneficiario, come le domande di divorzio o di separazione
personale dei coniugi, per i quali non si può escludere l'ammissibilità
dell'intervento dell'amministratore di sostegno. La
giurisprudenza di merito si è espressa in passato sul punto con riguardo alla
legittimazione del tutore ad agire in giudizio per la domanda di divorzio,
escludendola in ragione della natura personalissima dell'azione Il tutore dell'interdetto giudiziale
non è legittimato ad agire in giudizio per la domanda di divorzio, attesa la
natura "personalissima" di tale azione (Trib. Padova 9.2.94, in
Foro pad., 1995, I, 106). Più
recentemente la Cassazione ha avuto modo di precisare che tale legittimazione,
con riguardo all'interdetto infermo di mente, spetta ad un curatore speciale, la
cui nomina può essere richiesta dal tutore. In mancanza di una specifica disposizione normativa che
preveda il relativo potere, il tutore dell'intersettoper infermità di mente non
può proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione analogica
dell'art. 4 comma 5 l. n. 898 del 1970 - che regola l'ipotesi in cui
l'interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio - in
relazione agli art. 78 e 79 c.p.c., legittimato a proporre la domanda di
divorzio per l'interdetto è un curatore speciale, la cui nomina può essere
richiesta dal tutore (Cass. 21.7.00, n.
9582, in Giust. civ., 2000, I, 3145). Con particolare riferimento all'esercizio della potestà parentale, si ritiene che la nomina dell'amministratore
di sostegno senza determinazione dell'incapacità legale non abbia alcuna
ripercussione su tale esercizio (Lisella). Diversamente, qualora il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno determini un'attenuazione della capacità legale
del beneficiario,
deve ritenersi spettante al giudice tutelare il potere di stabilire, nel
decreto di nomina, se sospendere o meno l'esercizio della potestà parentale: in
particolare, il giudice disporrà se ex art. 411 c.c. si estendano al
beneficiario gli effetti dell'interdizione o dell'inabilitazione. Ai nostri fini suscita particolare interessa la disciplina
dell'inabilitazione relativa al problema in oggetto. La
sentenza di inabilitazione non implica la sospensione della potestà del
genitore, ma questi continua ad esercitarla negli aspetti di natura personale e
con riguardo
ai profili patrimoniali, limitatamente all'ordinaria amministrazione. Se l'inabilitato esercita la potestà congiuntamente
all'altro genitore, potrà compiere da solo gli atti di ordinaria
amministrazione, esclusi i contratti con cui si concedono o si acquistano
diritti personali di godimento (ex art. 320, co. 1, c.c.). Per gli atti di straordinaria amministrazione, se la
potestà è esercitata in via esclusiva dall'inabilitato, è dubbio se tali atti
possano essere compiuti dall'inabilitato con l'assistenza del suo curatore e con
le altre formalità integrative, oppure se al minore debba essere nominato un
curatore speciale. 3. LE INVALIDITÀ
NELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L'art. 412 prevede l'annullabilità quale sanzione di
carattere generale in materia di amministrazione di sostegno, con riguardo a
tutti gli atti compiuti in violazione del modello previsto dalla legge. L'annullabilità rappresenta la sanzione tipicamente
prevista per i negozi compiuti dai soggetti legalmente incapaci, poiché
l'ordinamento presume che essi non siano in grado di valutare la convenienza
dell'atto da stipulare . Come è noto, il negozio annullabile produce effetti fino
all'annullamento dello stesso, ed è rimesso all'iniziativa del soggetto cui
l'ordinamento conferisce tale potere. La pronuncia con la quale è annullato il negozio ha efficacia retroattiva, e l'annullamento può essere
domandato dal momento della conclusione del contratto. I vizi che determinano l'annullabilità attengono al
processo formativo della volontà di uno dei soggetti del negozio. Si
ritiene che per l'annullabilità degli atti compiuti in violazione della l. n.
6/04 e delle disposizioni del provvedimento di nomina dell'amministratore
valgano le regole generali relative all'azione di annullamento: così, non si
dubita che trovino applicazione in materia di amministrazione di sostegno la
convalida del negozio ex art. 1444 e l'annullabilità del contratto plurilaterale
(Romoli)
. Si nutrono dubbi invece in merito all'applicabilità dell'art. 1443 c.c. secondo cui il contraente incapace non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio. Analoghe perplessità sono espresse con riguardo alla previsioni di cui all'art. 1445 c.c., ai sensi del quale l'annullamento dipendente da incapacità legale ha effetto retroattivo anche nei confronti dei terzi; e con riguardo all'art. 2652, n. 6 c.c., in forza del quale si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande dirette a far dichiarare la nullità, o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione, e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Convincenti ci sembrano le argomentazioni di chi sottolinea come detti articoli si riferiscano genericamente all'incapacità e l'incapacità legale, delineando delle categorie tendenzialmente aperte in cui possono ricomprendersi anche le nuove figure di soggetti cd. "deboli" come il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (Romoli). Ovviamente, poiché il beneficiario dell'amministrazione di sostegno è un soggetto generalmente e tendenzialmente capace, le norme di cui sopra troveranno applicazione con riferimento a tale soggetto limitatamente al compimento di quegli atti che tale soggetto non può compiere ai sensi del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. L'art. 412 disciplina unitariamente l'invalidità e gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno e dal beneficiario, stabilendone l'annullabilità. Sono annullabili sia gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno rappresentante, sia quelli compiuti dall'amministratore di sostegno assistente; saranno invece nulli gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno assistente qualora sia assente la manifestazione di consenso del beneficiario, poiché in questa ipotesi verrebbe a mancare uno degli elementi essenziali del negozio (Ruscello). Infine sarà nullo il negozio concluso in violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.). La legge sull'amministrazione di sostegno, come è noto, non disciplina l'ipotesi del conflitto d'interessi fra amministratore e beneficiario, né prevede una figura generale di sostituto dell'amministratore di sostegno, o rinvia all'art. 360 c.c., disposizione che prevede la rappresentanza da parte del protutore, nell'ipotesi di conflitto d'interessi tra tutore e pupillo, e la nomina di un curatore speciale, nel caso in cui il conflitto d'interessi coinvolga anche il protutore. In dottrina si ritiene che il problema sia risolvibile in base al rilievo che il divieto per il legale rappresentante e per il curatore di un incapace legale di concludere atti in conflitto di interessi con quest'ultimo costituisca un principio generale del nostro ordinamento, per cui deve ritenersi applicabile all'amministrazione di sostegno, anche in assenza di un espresso richiamo (Romoli). In base a tali argomenti deve ritenersi sicuramente annullabile l'atto compiuto dall'amministratore in conflitto d'interessi con il beneficiario, indipendentemente dalla riconoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo, non trovando applicazione l'art. 1394 c.c. con riguardo alla rappresentanza degli incapaci (Bonilini). In via preventiva, è dubbio, nel caso l'amministratore di
sostegno si trovi in conflitto d'interessi con il beneficiario relativamente ad
un atto da realizzare, se il giudice possa procedere alla nomina di un curatore
speciale, la dove il compimento dell'atto sia indispensabile; o, qualora si
aderisca alla tesi in base alla quale sarebbe inammissibile la nomina di un
curatore speciale, se si debba procedere semplicemente alla sostituzione
dell'amministratore con un altro soggetto (Romoli). 4. VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONE DEL GIUDICE
Una prima
categoria generale di invalidità nella disciplina dell'amministrazione di
sostegno è costituita dalla violazione delle disposizioni del giudice. Come abbiamo
accennato, infatti, il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno e
specifica gli atti che il beneficiario deve compiere con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno, e quelli che l'amministratore di sostegno deve
compiere in nome e per conto del beneficiario; mentre ex art. 409 c.c. il
beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti con riguardo ai
quali il decreto non preveda restrizioni della capacità di agire dello
stesso. 5. VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'art.
412 sancisce l'annullabilità degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno
o dal beneficiario in violazione di legge. Con riguardo agli atti compiuti
dall'amministratore di sostegno, devono ritenersi annullabili quelli vietati al
tutore dalle norme che l'art. 411 richiama riguardo all'amministrazione di
sostegno; gli atti compiuti dall'amministratore in mancanza delle autorizzazioni
richieste dagli artt. 374 e 375 c.c. per il compimento degli atti indicati in
queste norme; e gli atti compiuti in difformità rispetto all'autorizzazione
ottenuta. Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio
nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n.
5, c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la
radicale nullità dell'intero giudizio, e non attenendo a materia disponibile,
deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è
un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale,
e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante
legale dell'incapace ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale
presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà
processuali (Cass. 21.7.03, n. 11344,
in Mass. Giust. civ., 2003, f. 7-8) L'art.
411 c.c. richiama altresì l'art. 376 c.c., che prevede che il Tribunale
possa fissare particolari modalità per la vendita dei
beni; e l'art. 378 che contempla a carico dell'amministratore di
sostegno il divieto di compiere una serie di atti in relazione ai quali appare
particolarmente elevato il rischio di un conflitto di
interessi. I decreti di autorizzazione emessi dal giudice tutelare ai
sensi degli art. 374 c.c. e 737 c.p.c. non hanno le connotazioni
formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come
provvedimenti amministrativi. Essi, pertanto, se pure divengono efficaci con il
decorso del termine per il reclamo ex art. 741 c.p.c., non hanno, tuttavia,
attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, nè esplicito, in ordine alla
decisione positiva o negativa sull'autorizzazione riportata nel dispositivo, nè
implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici
necessari di quella (Cass. 6.8.01, n. 10822, in Dubbio è
se siano annullabili gli atti compiuti dall'amministratore in violazione
dell'obbligo di tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario,
ai sensi dell'art. 410, co. 1, c.c., e di fornirgli la tempestiva informazione
(ex art. 410, co. 2, c.c.): secondo alcuni autori tale conclusione non sarebbe
ammissibile, in quanto "devastante per la certezza dei traffici" (Romoli). Si ritiene infatti
che la certezza dei traffici esiga che al momento del compimento dell'atto sia
possibile accertare la sussistenza dei presupposti per il suo valido compimento,
e che, in tale momento, non si possa imporre al notaio l'obbligo di accertare se
effettivamente vi siano unità di vedute e scambio di informazioni fra
amministratore di sostegno e beneficiario. Si argomenta, inoltre, che i doveri posti a
carico dell'amministratore dall'410 c.c. abbiano la valenza di individuare in
astratto la corretta modalità di svolgimento dell'ufficio, ragion per cui la
loro violazione non avrebbe ripercussioni sul compimento dei singoli atti, e
rileverebbe esclusivamente ai fini della responsabilità nei confronti del
beneficiario per il danno cagionato in violazione dei doveri, ed a quelli della
rimozione e della sospensione dell'amministratore di sostegno dal suo ufficio
(Romoli;
Bonilini). Secondo altri autori, invece, sarà annullabile
anche l'atto che
l'amministratore compia omettendo di perseguire le esigenze di cui e
portatore il beneficiario, e quello che l'amministratore compia omettendo di
informare preventivamente il beneficiario (Roppo - Della casa;
Campese). Il testo normativo - ad avviso di tali autori
- non lascerebbe spazio a dubbi, poiché il legislatore avrebbe imposto
all'amministratore gli obblighi di informazione e di
tener conto delle esigenze del beneficiario a garanzia della posizione di
quest'ultimo. Sono da ritenersi nulle le obbligazioni che,
eventualmente, l'amministratore rappresentante abbia assunto verso terzi, in
virtù delle quali quest'ultimo si sia impegnato a proporre al giudice l'istanza
relativa al compimento di atti negoziali in nome e per conto del
beneficiario. È affetto da nullità
radicale l'obbligazione convenzionale, assunta verso terzi dal rappresentante
dell'incapace, alla proposizione della necessaria istanza al giudice (competente
per la relativa autorizzazione) in relazione ad atti negoziali da compiere in
nome e per conto del minore, tanto prima quanto dopo che l'atto stesso sia
compiuto, contrastando siffatto obbligo con l'esigenza, di ordine pubblico, che
l'amministrazione vincolata di un patrimonio sia sorretta dall'interesse del
titolare nel momento in cui si propone l'istanza (e non in un momento diverso),
senza l'interferenza derivante da impegni illegittimamente assunti verso terzi
dal rappresentante legale dell'incapace (Cass. 10.2.98, n.
1345, in Mass. Giust. civ., 1998, 290). La legge
stabilisce che sono annullabili anche gli atti compiuti dal beneficiario in violazione
di legge (art. 412) Tuttavia, tale previsione non ha un vasto ambito di
applicazione, poiché, come si è in più occasioni rilevato, le limitazioni della
capacità di agire del beneficiario non sono astrattamente stabilite dalla legge, ma
trovano la loro fonte nel provvedimento del giudice, tale essendo una delle più
importanti caratteristiche innovative della disciplina dell'amministrazione di
sostegno nel quadro degli strumenti di protezione dei soggetti non in grado di
provvedere ai propri interessi. La dottrina più attenta ha individuato una
sola limitazione della capacità di agire del beneficiario riconducibile alla legge, in
assenza di previsioni normative sul punto: quella concernente la capacità di donare
(Roppo -
Dellacasa). Rientrano fra i
contratti a titolo gratuito, e non fra quelli commutativi, sia le donazioni
remuneratorie, fatte per riconoscenza o in considerazione dei meriti del
donatario, sia quelle modali, in cui il "modus", che è limitazione del beneficio
mediante un'obbligazione accessoria posta a carico del donatario, non può
equipararsi alla controprestazione propria dei contratti a titolo oneroso, e non
è perciò idoneo a mutare la causa del contratto, che resta a titolo gratuito. Di
conseguenza, per l'annullamento delle donazioni remuneratorie e modali, come di
ogni altra donazione fatta da persona incapace di intendere e di volere, non
sono richiesti, à sensi dello specifico disposto dell'art. 775 c.c. nè il
pregiudizio del donante, nè la malafede del donatario trovando riferimento tali
condizioni, previste dagli art. 428 e 1425 c.c., in rapporti di corrispettività
e di equivalenza tra le prestazioni che sono pertinenti ai soli contratti a
titolo oneroso (Cass. 6.12.84, n. 6414, in Mass. Giust. civ., 1984, fasc. 12). 6. ACCETTAZIONE DI EREDITÀ E ALIENAZIONE DI BENI
EREDITARI
La legge
non stabilisce
se l'eredità devoluta al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
debba essere accettata col beneficio d'inventario,
così come dispongono gli artt. 471 e 472 c.c. con riguardo ai minori, agli
interdetti, ai minori emancipati e agli inabilitati. Ragion per cui è
dubbio se debba ritenersi che anche al beneficiario dell'amministrazione di
sostegno sia preclusa l'accettazione pura e semplice di un'eredità. Contro un'estensione
di tale preclusione si pongono l'assenza del richiamo agli artt. 471 e 472
c.c.; il
carattere eccezionale di queste due norme, indirizzate a categorie di soggetti
legalmente incapaci; ed il fatto che il beneficiario non possa essere
considerato incapace di agire con riguardo agli atti in relazione ai quali il
decreto non preveda la rappresentanza esclusiva o l'assistenza
dell'amministratore (in tal senso cfr. Romoli).
L'accettazione con beneficio d'inventario può essere
imposta a carico del beneficiario da parte del giudice tutelare nel
provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, in virtù della facoltà
- conferitagli
dall'art. 411, ult. co. , c.c. - di estendere al beneficiario determinati
effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto o per l'inabilitato:
in particolare, il giudice dovrebbe estendere il divieto di un'accettazione
diversa da quella con il beneficio d'inventario, ai sensi degli artt. 471 e 472
c.c. L'eredità devoluta ai minori può
essere accettata solo con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di
accettazione, espressa o tacita, è nulla ed improduttiva di effetti, non
conferendo al minore la qualità di erede. Conseguentemente gli atti di
conservazione del patrimonio ereditario posti in essere dal rappresentante
legale del minore chiamato all'eredità non possono dare luogo ad alcuna
accettazione implicita dell'eredità medesima (Cass. 13.7.99, n. 7417, in Mass. Giust. civ., 1999, 1630) Qualora, invece, il giudice
tutelare, nel decreto di nomina, non estenda al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno la causa impeditiva della decadenza dal
beneficio prevista dall'art. 489 c.c. , e l'atto di alienazione di beni ereditari sia
semplicemente autorizzato dal giudice tutelare ex art 375 c.c. e non dal giudice
delle successioni, l'atto di alienazione sarà valido, ma il beneficiario perderà
la limitazione di responsabilità caratteristica del beneficio d'inventario ex
art. 493. L'atto sarà annullabile ai sensi dell'art. 412
c.c. qualora manchi l'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art.
375 c.c., in quanto compiuto in violazione di legge, qualora il decreto di
nomina limiti la capacità di agire del beneficiario con riguardo agli atti di
disposizione. Letto il ricorso depositato in data
16 febbraio 2005 da xxxxx Rosella, nata a Roma il 10 novembre 1965 ed ivi
residente, in via L. xxxxx 14, con il quale la medesima ha chiesto la nomina di
un Amministratore di sostegno a norma dell'articolo 405 c.c. - come modificato
dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 - in favore di xxxx Mauro, nato a Milano il 17
febbraio 1968 e residente in Roma, piazza G. xxxx 5; ritenuto che da
certificazione medica in atti il xxxxx risulta affetto da "insufficienza mentale
grave" e "schizofrenia"; sentiti personalmente la ricorrente, che ha
confermato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di Amministratore di
sostegno del fratello, nonché la madre del xxxxx e suoi parenti ed affini, i
quali nulla hanno obiettato in ordine al ricorso ed alla nomina della ricorrente
quale Amministratore di sostegno del fratello; sentito il xxxxx, il quale ha dato segni
evidenti della patologia da cui è affetto; considerato che la patologia di cui
sopra comporta l'impossibilità del xxxx di provvedere autonomamente ai suoi
interessi, impossibilità che consente di applicare nella fattispecie
l'amministrazione di sostegno, quale misura sufficiente a soddisfare le esigenze
di tutela del predetto; rilevato che è opportuno, nel caso di specie,
nominare, quale Amministratore di sostegno del xxxxx, la sorella ricorrente, la
quale si è sempre occupata del fratello; NOMINA xxxxx Rosella, sopra generalizzata,
Amministratore di sostegno di xxxx Mauro, sopra generalizzato, e la autorizza
a: 1. operare sul conto di cui al n.
1), prelevando l'importo necessario alla vita del beneficiario, che si
quantifica, allo stato, nell'importo della pensione d'invalidità e
dell'indennità di accompagnamento, mettendolo a disposizione del beneficiario o
di sua madre con lui convivente; 2. accettare, per conto ed in nome
di xxxxx Mauro, l'eredità del padre xxxxx Pasquale, con beneficio
d'inventario; 3. curare
l'amministrazione ordinaria del patrimonio immobiliare del beneficiario, e
sottoporre all'autorizzazione di questo Giudice qualsiasi atto eccedente
l'ordinaria amministrazione; 4.
rappresentare il beneficiario, agendo in nome e per conto
del medesimo, nel predisporre e sottoscrivere eventuali atti e/o istanze alla
pubblica amministrazione o a soggetti privati diretti al conseguimento di
sussidi o equipollenti, di documenti d'identità, di prestazioni di natura
assistenziale a favore del beneficiario, ed alla presentazione della denuncia
dei redditi dello stesso; Si noti che le autorizzazioni
vengono concesse dal giudice in relazione all'accettazione di un'eredità
specifica. visto l'art. 405 c.c., 7. AZIONE DI ANNULLAMENTO
L'art.
412 prevede che siano legittimati a proporre la domanda di annullamento degli
atti compiuti dall'amministratore di sostegno i seguenti
soggetti: La norma di cui all'art. 1442 comma
2 c.c., secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende da
incapacità legale di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive
nel termine di cinque anni decorrente al giorno in cui è cessato lo stato
d'interdizione (o d'inabilitazione) riguarda non soltanto il caso in cui il
contratto sia stato stipulato direttamente dall'incapace, ma anche quello in cui
il contratto sia stato concluso dal rappresentante legale senza le
autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento,
in nome del minore, di alcune categorie di atti giuridici, ricorrendo anche in
questo caso, caratterizzato, come il primo, da un vizio dell'atto determinato
dalla sua stipulazione senza le garanzie previste alla legge nell'interesse
dell'incapace, l'esigenza di tutela di questo soggetto agli effetti negativi
dell'inerzia del tutore (Cass. 6.3.93, n. 2725, in Vita not., 1993, 1394) In dottrina si è rilevato come
l'ultimo comma dell'art. 412 costituisca una sorta d'interpretazione autentica
dell'art. 1442 c.c. 8. LE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
DEGLI ATTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO La legge
istitutiva dell'amministrazione di sostegno ha predisposto un apparato
pubblicitario finalizzato a consentire ai terzi una adeguata conoscenza delle limitazioni della capacità di agire
del beneficiario, imponendo che tutte le vicende che attengono
all'amministrazione di sostegno siano pubblicizzate. In particolare,
debbono essere pubblicizzati il provvedimento iniziale di apertura, i
provvedimenti modificativi, il provvedimento di revoca, e la nomina di un
amministratore di sostegno provvisorio. |