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>>Normative di particolare interesse >>Art. 35 L. 11/02/1994 n. 109 |
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Art. 35 (Fusioni e conferimenti)
1. Le
cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero
il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e
9 della presente legge. 2. Nei
sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al
subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Ferme
restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i
sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro
attribuiti dalla legge. 4. Ai
fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985. 5. Fino
al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di
beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad
imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle
imposte sui redditi da conferimento. Note: |