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La cartolarizzazione dei crediti (L. 30/04/1999 n. 130)
Indice:
1. Cos'è la cartolarizzazione
2. I soggetti
3. I crediti ceduti
4. Modalità ed efficacia della cessione
5. La cartolarizzazione nel mondo bancario
6. La legge 30/04/1999 n. 130
7. Bibliografia.
1. Cos'è la cartolarizzazione
Con la Legge n. 130 del 30 Aprile 1999 è stata introdotta anche in Italia una
disciplina sulle operazioni di "cartolarizzazione" dei crediti, termine che
traduce l'espressione giuridica inglese "securitization".
Si tratta di una complessa operazione finanziaria che trova la propria origine nella
cessione di crediti ma che poi si completa attraverso la costituzione di titoli basati sui
crediti stessi, idonei ad essere emessi sul mercato finanziario. Più precisamente, i
crediti sono ceduti a titolo oneroso da parte del cedente a favore del cessionario, il
quale li acquista contro corrispettivo. Il cessionario, a sua volta, finanzia l'acquisto -
eventualmente grazie all'intervento di un intermediario qualificato - con l'emissione di
strumenti finanziari, collocati presso il pubblico, ovvero presso investitori
professionali.
La legge 130/99, regolando le modalità ed i requisiti dei partecipanti e dei crediti,
prova a risolvere molteplici impedimenti di carattere normativo che scoraggiavano
l'utilizzo di questa tecnica finanziaria in Italia e ai quali si era parzialmente cercato
di ovviare già con l'articolo 39 del Testo Unico della Finanza (d'ora in avanti T.U.F.),
che prevede la possibilità di investire il patrimonio dei fondi in qualsiasi bene e
quindi anche in crediti.
2. I soggetti
L'operazione di cartolarizzazione pone in primo piano il soggetto cedente e la società
cessionaria (o la società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria).
Quanto al soggetto cedente non sono previsti requisiti di genere soggettivo e perciò
originator può essere qualsiasi soggetto che sia titolare di un portafoglio crediti di
genere pecuniario per avendo riguardo ai requisiti del primo comma dell'art. 1 della
legge. Requisiti dei crediti quindi, e non del soggetto creditore che in linea teorica
può essere chiunque. A selezionare i possibili originators non sono perciò norme di
legge ma valutazioni di ordine finanziario. Per i soggetti potenzialmente interessati alla
possibile cessione di posizioni creditorie da cartolarizzare sarà comunque immancabile e
di decisivo rilievo il servizio prestato da un advisor, intesa come tale l'impresa (e
sarà di regola una merchant bank) chiamata a valutare i diversi profili di fattibilità
della operazione (e la sua tempistica).
La società cessionaria e la società che emette i titoli, se diversa dalla prima, devono
avere per oggetto esclusivo la suddetta cartolarizzazione (art. 3.1). E', quindi, da
escludere la possibilità di esercizio di una attività finanziaria diversa ed ulteriore
(ad esempio, gestione di crediti di impresa ai sensi della L. 52/91) oltre a quella
disciplinata dalla presente legge.
A queste società si applicano evidentemente le norme del Testo Unico Bancario (d'ora in
avanti T.U.B.) relative agli intermediari finanziari (titolo V), pertanto:
· le stesse devono essere iscritte nell'albo speciale presso il Ministero del Tesoro e
l'U.I.C.;
· devono ricorrere i requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli
esponenti aziendali.
Ma considerato che l'attività svolta dalle società per la cartolarizzazione presenta
connotati peculiari tali da renderla difficilmente assimilabile alle altre attività
esercitate dalla generalità degli intermediari finanziari, il legislatore ha ritenuto
necessario apportare alcune deroghe. Così all'art. 3.3 è prevista la non applicabilità
alle società concessionaria dell'art. 106, commi 2 e 3, lett. b) e c) del T.U.B. relativa
al capitale minimo, per cui non è necessario che il capitale minimo sia di 1 miliardo di
lire; ancora, all'art. 5.2 si prevede che l'emissione dei titoli nell'ambito di
un'operazione di securitization non soggiace ai limiti posti dall'art. 2410 c.c (secondo
il quale non possono essere emesse obbligazioni per somme eccedenti il capitale versato ed
esistente secondo l'ultimo bilancio approvato).
Acquistato il credito da parte del cessionario, si tratta di determinare il soggetto
legittimato a curarne l'incasso.
Secondo l'art. 2.6 della legge 130/99 il soggetto incaricato "della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento" deve essere una banca o un
intermediario finanziario sottoposto ai controlli della Banca d'Italia previsti dal T.U.B.
Pertanto, in base a tale norma, salvo il caso in cui lo stesso cedente sia, per l'appunto,
una banca o un intermediario finanziario soggetto alla vigilanza dell'istituto
d'emissione, l'incasso del credito vantato nei confronti del debitore ceduto dovrà per
legge essere curato da soggetto diverso dal cedente: banca o intermediario assimilato.
Il cessionario non potrà quindi di regola incaricare il cedente della riscossione del
credito, né i debitori potranno pagare al cedente con effetto liberatorio nei confronti
del cessionario, se non nel caso particolare sopra ricordato.
3. I crediti ceduti
La legge 130/99 dispone all'art. 1 che i crediti soggetti all'operazione di
cartolarizzazione sono pecuniari (siano essi uno o più d'uno, crediti esistenti o futuri)
e individuati "in blocco".
Stante la diversità tra i concetti "crediti in blocco" e "crediti in
massa" (L. 52/1991) non si applicano la norme di cui all'art. 3, commi 3 e 4 L.
52/91, secondo cui:
- la cessione può avere come oggetto crediti (futuri) che sorgeranno da contratti da
stipulare in un periodo non superiore a 24 mesi;
- è necessario indicare, affinché la cessione abbia oggetto determinato, il nome del
debitore ceduto.
La legge stabilisce che "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società [cessionaria] e da quello
relativo alle altre operazioni" (art. 3.2). Inoltre nel caso in cui la stessa
società realizzi più operazioni di securitization, i proventi di ciascun blocco di
crediti sarà indipendente rispetto all'altro e su questi patrimoni sono ammesse azioni da
parte dei soli creditori portatori dei titoli emessi. Pertanto, in buona sostanza e sulla
falsariga dei fondi comuni di investimento, ciascun comparto costituisce patrimonio
autonomo.
La cessione può essere sia pro solvendo che pro soluto. Nella prima ipotesi la
liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento
dal debitore ceduto. Qualora, invece, risulta una diversa volontà delle parti, nel senso
che il cessionario liberi senz'altro il cedente dall'obbligo che quest'ultimo aveva nei
suoi confronti, accollandosi l'intero rischio della solvenza del debitore ceduto, si parla
di cessione pro soluto.
4. Modalità ed efficacia della cessione
Il pagamento del prezzo della cessione avviene mediante il ricavo che deriva dal
collocamento dei titoli emessi incorporanti i crediti ceduti; il pagamento dei titoli
avviene, invece, mediante il ricavato che deriva dal pagamento effettuato dalla massa dei
debitori ceduti (vale a dire, il ricavato dell'attività di riscossione al netto delle
commissioni dovute per quest'operazione).
In sostanza, il ricavato del collocamento sul mercato dei titoli emessi sarà utilizzato
per il pagamento del prezzo della cessione, mentre il rimborso ed il pagamento del
capitale e degli interessi convenzionali incorporati nei titoli, verrà garantito
dall'ammontare dei crediti ceduti.
L'efficacia della cessione è prevista dall'art. 4 della legge 130 il quale rinvia
puntualmente all'art. 58 commi 2, 3, 4 del T.U.B, pertanto:
- la cessione è opponibile nei confronti dei debitori ceduti con la semplice
pubblicazione sulla G.U.;
- le garanzie che assistono il credito conservano la validità ed il grado a favore del
cessionario senza alcuna formalità ulteriore (non si applica, ad es., l'art. 2843 c.c.);
- la pubblicazione sulla G.U. produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
5. La cartolarizzazione nel mondo bancario
Applicata al mondo bancario la cartolarizzazione consente di trasformare i crediti delle
banche in titoli obbligazionari negoziabili sul mercato. Favorire lo smobilizzo delle
sofferenze e dei crediti incagliati di istituti bancari permette non solo di trasferire ad
altri il rischio di credito, ma anche di riqualificare il proprio portafoglio crediti, di
ridimensionare le poste dell'attivo liberando in definitiva risorse che possono essere
reinvestite in impieghi alternativi.
Ecco, quindi, che si cominciano ad illuminare di nuova luce i crediti in sofferenza.
Questi, infatti, possono essere visti non più solo come un peso per la redditività
aziendale ma anche, e soprattutto, come nuove basi finanziarie su cui ipotizzare strategie
di mercato.
Qui sta l'innovazione più importante della cartolarizzazione, e cioè nel commutare
posizioni svantaggiose in basi per operazioni finanziarie idonee a generare i più diversi
risvolti economici.
Le aziende di credito trovano quindi utile sfruttare, come forma di finanziamento
alternativo, operazioni di smobilizzo di crediti commerciali per finanziare il proprio
sviluppo. In questo modo non ricorrono al tradizionale aumento di capitale ma si avvalgono
della securitization come forma di finanziamento alternativa vendendo sul mercato crediti
da incassare in futuro.
6. La legge 30/04/1999 n. 130
La legge regola le modalità, i requisiti dei partecipanti e dei crediti ai fini della
c.d. cartolarizzazione. Si tratta della possibilità di cedere i propri crediti pecuniari,
presenti e futuri, ad una società appositamente costituita, che si occuperà della loro
trasformazione in titoli negoziabili sul mercato finanziario.
La società cessionaria o la società che emette i titoli, se diversa dalla prima, deve
avere per oggetto esclusivo la suddetta cartolarizzazione. Per la stessa società, è
disposto l'obbligo di tenere il patrimonio relativo a ciascun credito, separato da quello
degli altri crediti e da quello societario. E su ciascun patrimonio sono ammesse azioni di
rivalsa solo da parte dei creditori acquirenti dei titoli emessi. Inoltre, le somme che
tale società riceve dai debitori ceduti, devono essere destinate in via esclusiva al
soddisfacimento dei titoli che saranno emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e per
pagare i costi relativi all'operazione.
Circa gli aspetti fiscali, i proventi derivanti dai titoli emessi sono assoggettati, ai
fini delle imposte dirette, a ritenuta del 12,5%, come per le obbligazioni emesse da SPA
quotate in mercati regolamentati. Per le cessioni di crediti a medio e lungo termine, sono
previste agevolazioni su imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e sulle
concessioni governative.
La società cedente potrà, infine, nel caso di contratti di cessione stipulati entro due
anni dall'entrata in vigore della presente legge, imputare direttamente alle riserve
patrimoniali le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti e sulle garanzie
prestate a copertura delle operazioni di cartolarizzazione. Le stesse somme dovranno
essere imputate al conto economico in quote costanti, nell'esercizio in cui sono
registrate e nei quattro successivi. In tale ipotesi, le diminuzioni di valore suindicate,
concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa negli esercizi in cui sono
iscritte al conto economico
7. Bibliografia
Batelli A., La Cartolarizzazione dei crediti, una nuova risposta normativa ad esigenze
di natura finanziaria, in www.diritto.it
Bessone M., Cartolarizzazione dei crediti. Soggetti, disciplina dell'attività, garanzie
di pubblica vigilanza, in www.lenuovivocideldiritto.com
Ferro-Luzzi P., La cartolarizzazione: riflessioni e spunti ricostruttivi, in Bancaria
n.1/2001 pagg. 24-29
Frignani A., Trust e cartolarizzazione, in www.il-trust-in-italia.it
Sed M., La securitization, in www.gesoba.it
Articolo tratto da: www.bancalex.it
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