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Cassazione Civile, Sez. I°, 04/11/1992 n. 11968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi
Sigg. Magistrati: Dott. Alessandro FALCONE Presidente " Antonino RUGGIERO
Consigliere " Giuseppe BORRE' " " Giovanni OLLA Rel. " " Giancarlo
BIBOLINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
proposto da ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona
dell'Assessore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, c/o l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende ope legis. Ricorrente contro SOCIETÀ ZOLPI FLORISTELLA S.p.A.,
in liquidazione, in persona dei liquidatori Ing. Giuseppe Lo Meo e Dott. Orazio
Pennisi di Floristella, elettivamente domiciliati in Roma, V.le Angelico, 92,
c/o l'avv.to Emanuele Fornario che la rappresenta e difende con gli avv.ti
Giovanni Maniscalco Basile, Luigi Maniscalco Basile e Maria Giovanna Vittorelli,
giusta procura speciale per notaio dott. Antonio D'Amico di Zafferana Etnea,
dell'11.2.1991, Rep. n. 37285. Controricorrente Avverso la sentenza n.
624/90 della Corte di Appello di Palermo del 10.10.90; udito per il
ricorrente l'avv.to Polizzi che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso; udito per il resistente l'avv.to Luigi Maniscalco Basile che ha
concluso per il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 17.3.92 dal Consigliere Relatore Dott. Olla; udito
il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. A. Buonaiuto che
conclude per il rigetto del primo motivo - accoglimento del secondo.
Svolgimento del processo
Un lodo arbitrale depositato il 14 dicembre 1976 e reso esecutivo dal pretore
di Palermo il 15 dicembre 1976, condannò l'Assessorato all'industria ed al
commercio della Regione Sicilia a pagare, in favore della S.p.a. Floristella
Zolfi: - le somme di L. 4.353.655.588 quale debito capitale, e di L.
1.376.238.846 a titolo di interessi sul detto debito capitale dal 29 gennaio
1970 sino al 14 dicembre 1976, data di pronuncia del lodo; - gli interessi,
al tasso legale, sul debito capitale di L. 4.353.655.588 dal 15 dicembre 1976,
sino all'effettivo pagamento. Con citazione notificata il 17 febbraio 1977 la
società Floristella Zolfi convenne davanti al Tribunale di Palermo l'Assessorato
regionale siciliano all'industria e commercio perché fosse condannato a
pagare: a) gli interessi legali sulla somma di L. 1.376.238.846 (che il lodo
aveva riconosciuto dovuta per interessi sul capitale sino al 14 dicembre 1976) a
far data dal 15 dicembre 1976; b) il maggior danno ex art. 1224, comma 2,
cod. civ. sul debito capitale di L. 4.353.655.558, sempre a far data dal 15
dicembre 1976 e sino all'effettivo pagamento. Il convenuto contestò la
domanda. La causa fu assegnata a decisione il 22 gennaio 1982. Il 17
febbraio 1982, nelle more del deposito della sentenza, l'Assessorato debitore
versò alla creditrice la somma complessiva di L. 6.546.204.823 ai seguenti
titoli: L. 4.353.655.558 per debito capitale; L. 1.376.238.846 per interessi
maturati sino al 14 dicembre 1976; e L. 816.310.419 per gli interessi maturati
successivamente. Con la sentenza in parte definitiva e in parte non
definitiva depositata il 17 marzo 1982, il Tribunale di Palermo condannò
l'Assessorato regionale a pagare alla società Floristella Zolfi: I) gli
interessi legali, a decorrere dal 17 febbraio 1977 (data della domanda
giudiziale) sugli interessi dovuti, per oltre sei mesi, sulla sorte capitale di
L. 4.353.655.558; II) inoltre, in forma generica, il maggior danno non
coperto dagli interessi legali, conseguente alla mora nell'adempimento del
debito capitale e da liquidarsi nel prosieguo del giudizio. Peraltro, lo
stesso Tribunale di Palermo, con la sentenza definitiva depositata il 12
settembre 1984, escluse che, in concreto, per effetto della mora nel pagamento
del debito capitale la società Floristella Zolfi avesse subito un danno non
ristorato dagli interessi al tasso legale, ragion per cui respinse la relativa
domanda. Il giudice di primo grado giustificò la conclusione con i rilievi che
la società creditrice era stata posta in liquidazione prima ancora della
pronuncia del lodo, di modo che non avrebbe potuto destinare la somma, ove
ricevuta, ad alcuna attività imprenditoriale; e che l'eventuale deposito
fruttifero della stessa somma presso un istituto di credito sarebbe durato
soltanto il poco tempo necessario per la sua distribuzione ai soci sicché non
avrebbe determinato un pregiudizio rilevante. La società Floristella Zolfi
propose appello alla Corte d'Appello di Palermo avverso la sola sentenza
definitiva. La Corte territoriale, decidendo con sentenza depositata il 10
ottobre 1990 ha riformato la sentenza di primo grado ed ha "condannato
l'Assessorato per l'industria ed il Commercio della Regione siciliana, al
pagamento in favore della ... società Floristella Zolfi, in liquidazione, della
somma di L. 5.752.429.539 con la rivalutazione, secondo gli indici Istat, dal 1°
luglio 1988 e con gli interessi legali composti (con capitalizzazione
semestrale) sulla somma rivalutata dal 1° marzo 1982 all'effettivo
soddisfacimento". L'Assessorato all'Industria ed al Commercio della Regione
Sicilia ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi di
annullamento. La S.p.a. Floristella Zolfi in liquidazione ha resistito con
controricorso illustrato da memoria. Inoltre, nell'udienza di discussione ha
depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico ministero.
Motivi della decisione
1.- Il tema del giudizio proposto davanti alla Corte d'Appello di Palermo
aveva ad oggetto la questione se, in concreto, la mora dell'Assessorato
regionale siciliano all'industria ed al commercio nell'estinguere il debito di
L. 4.353.655.558, protrattasi dal 15 dicembre 1976 al 17 febbraio 1982, abbia
cagionato alla creditrice un maggior danno da risarcirsi a norma dell'art. 1224
cod. civ.; inoltre, la liquidazione di quel danno. Il giudice d'Appello ha
dato risposta positiva alla prima questione. A suo avviso, la preclusione
allo svolgimento di qualsiasi attività produttiva da parte della società
creditrice perché in liquidazione, non era determinante ai fini
dell'inconfigurabilità del pregiudizio. Infatti, stante il rilevante importo
della somma dovuta, era doveroso ammettere che se la società creditrice ne
avesse avuto la disponibilità sin dalla scadenza del debito, l'avrebbe
depositata presso un istituto bancario fino al momento nel quale l'avrebbe
potuta distribuire ai soci, ricavandone un utile certamente superiore al tasso
degli interessi; tanto era dimostrato, tra l'altro, anche dalla circostanza che
la somma versata dalla debitrice il 17 febbraio 1982 era stata oggetto di
deposito bancario all'interesse del 18,25%. Perciò, di certo, la differenza
del tasso bancario rispetto a quello legale, ha costituito per la Floristella un
maggior danno risarcibile. In ordine poi, alla determinazione della misura di
tal danno, la motivazione della sentenza impugnata è particolarmente carente in
quanto non consente di individuare, quanto meno con certezza, i singoli momenti
del procedimento logico e giuridico che ha portato alla statuizione sul
punto. Nelle linee generali sembra emergere che l'indagine della Corte
territoriale s'è articolata in modo diverso in funzione del periodo precedente o
successivo al 17 febbraio 1982, data questa in cui il pagamento del debito
capitale (e degli interessi al tasso legale) ha determinato la cessazione della
mora e del danno, ed è residuato il solo (eventuale) debito dell'Assessorato per
il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. maturato sino a quella
data. In relazione al primo periodo, richiamato che, come s'è detto, era
risultato che sulla somma depositata dopo il versamento della Regione Sicilia
gli istituti bancari avevano riconosciuto alla Floristella un tasso attivo del
18,25%, ha individuato il maggior danno nella differenza di tasso rispetto a
quello legale per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del debito (15
dicembre 1976) a quella del versamento della sorte capitale (17 marzo
1982). In relazione al secondo periodo, ha posto come debito capitale scaduto
il 17 febbraio 1982, il debito ex art. 1224, comma 2, cod. civ. accertato a
seguito dell'indagine sul periodo precedente. Quindi, ha affermato che la
somma così identificata essendo "dovuta a titolo di risarcimento danni
costituisce, in quanto tale, debito di valore" e, perciò, l'ha rivalutata sulla
base degli indici Istat sino alla data della decisione. In concreto, a tal fine,
dopo aver precisato che una consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che
alla data del 30 giugno 1988 il credito rivalutato ammontava a L. 5.752.429.539,
ha affermato che questa somma doveva essere ulteriormente rivalutata sino alla
data della pronuncia. Infine, ha riconosciuto il diritto agli interessi
legali composti (con capitalizzazione semestrale) sulla somma rivalutata a
decorrere dal 1° marzo 1982. 2.1.- Il primo motivo d'annullamento investe il
punto della sentenza d'Appello che ha riconosciuto la sussistenza d'un danno
ulteriore rispetto alla misura degli interessi legali. Il ricorrente sostiene
che la statuizione è, innanzitutto, contraria al regime sulla materia in quanto
è fondata sul principio che ai fini del riconoscimento della sussistenza di quel
pregiudizio è sufficiente la mera possibilità astratta del suo verificarsi,
laddove occorre la certezza, quanto meno sulla base dell'"id quod plerumque
accidit" da valutarsi con riferimento alle specificità del caso, che, stante la
sua particolare qualificazione, il creditore avrebbe potuto ricavare dalla somma
dovutagli, ove consegnatagli, un lucro maggiore degli interessi al tasso
legale. Ora, soggiunge, sulla base di quel regime, lo stato di liquidazione
della Floristella comportava, per un verso, che quella società non poteva
svolgere alcuna attività produttiva; e per altro verso, che le somme riscosse
dovevano essere destinate, con assoluta immediatezza, al pagamento dei creditori
sociali ed alla distribuzione del residuo ai soci. Tanto, del resto, era stato
riconosciuto dalla stessa sentenza d'Appello allorché aveva affermato che "il
deposito avrebbe potuto certamente essere fatto nel gennaio 1977 e mantenuto
fino al passaggio in giudicato del lodo arbitrale e fino alla concreta
distribuzione del ricavato ai soci del patrimonio sociale". Perciò, secondo
il ricorrente, la Corte palermitana, illogicamente e contraddittoriamente ha
riconosciuto la sussistenza del danno pur in costanza dello stato di
liquidazione della Floristella Zolfi. Da qui la denuncia di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della
controversia con violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché di
violazione ed errata applicazione della disposizione di cui all'art. 1224, comma
2, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 2.2.-
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini dell'accertamento
della sussistenza del maggior danno la Corte territoriale ha proceduto ad
un'indagine condotta con esclusivo riferimento alla concreta situazione della
creditrice, tenendo conto della sua qualificazione, del suo stato di
liquidazione (il che l'ha portata ad escludere che avesse subito un danno da
mancato investimento della somma in attività produttive), e delle altre
specificità del caso concreto. Nel contempo, lo stato di liquidazione d'una
società, di per se solo, non può valere ad escludere la configurabilità d'un
danno non coperto dagli interessi legali, corrispondente al maggior aggio che la
società avrebbe conseguito ove avesse depositato la somma di denaro dovutale
presso un istituto di credito. Né in contrario può valere l'obiezione del
ricorrente secondo la quale tal danno è inconfigurabile in quanto il deposito
fruttifero sarebbe durato soltanto il poco tempo necessario per la liquidazione
dell'attivo, stante il compito istituzionale dei liquidatori di ripartire
immediatamente le somme tra i soci. Come è manifesto, così ragionando
l'inconfigurabilità viene desunta non già dall'impossibilità in astratto del
deposito, o dal rilievo che la mancanza del deposito non cagiona un danno alla
società, ma soltanto dalla brevità della durata del deposito stesso. È
altrettanto manifesto, però, che tal dato può influire soltanto sull'entità del
maggior danno e non sulla sua inconfigurabilità in astratto: anche se di breve
durata, il deposito avrebbe determinato, comunque, un lucro, sia pur minimo,
superiore al tasso legale degli interessi. In realtà, anche nelle società in
liquidazione il deposito bancario potrebbe non essere necessariamente breve, sol
che si considerino i tempi tecnici necessari per la distribuzione dell'attivo i
soci; inoltre, la disposizione del primo comma dell'art. 2280 cod. civ.
(richiamato dal primo comma dell'art. 2452 cod. civ. per le società per azioni,
quale è la Floristella Zolfi) in base al quale i liquidatori non possono
ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché non siano
pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per
pagarle. Nella specie, poi, il deposito non poteva non avere una consistente
durata. L'Assessorato all'industria della Regione Sicilia aveva impugnato per
nullità il lodo 14 dicembre 1976 che lo aveva condannato a pagare il debito
capitale, prima davanti alla Corte d'Appello di Palermo e poi in sede di
legittimità. Quindi, stante l'enunciata disciplina legislativa ai liquidatori
della Floristella non solo sarebbe stata inibita la distribuzione ai soci della
somma eventualmente versata dalla Regione ma, addirittura, ne sarebbe stato
imposto il deposito, dovendola tenere accantonata per l'eventuale restituzione,
con gli interessi, in caso di accoglimento dell'impugnazione. Ed è questo,
appunto, che la Corte territoriale ha inteso affermare - con un rilievo che
risulta del tutto corretto stante le ragioni già esposte - allorquando ha
osservato che "il deposito avrebbe potuto certamente essere fatto nel gennaio
1977 e mantenuto fino al passaggio in giudicato del lodo arbitrale e fino alla
concreta destinazione ai soci del patrimonio sociale". Si deve escludere,
allora, che la Corte d'Appello sia incorsa in vizio giuridico o logico allorché
ha ricondotto la sussistenza del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ.
alla mancata percezione del maggior lucro rispetto agli interessi al tasso
legale che la Floristella avrebbe potuto conseguire ove avesse depositato la
somma dovutagli dalla Regione Sicilia, e tempestivamente corrispostale, presso
un istituto di credito. 2.3.- Piuttosto, proprio il principio enunciato dal
giudice d'Appello imponeva un'ulteriore indagine diretta ad accertare in
concreto il momento in cui si sarebbero potuti verificare gli eventi che
avrebbero dovuto far cessare il deposito e determinare l'immediata distribuzione
delle somme ai soci della Floristella. Per vero, posto che a decorrere da
questo momento i liquidatori non avrebbero potuto e dovuto tenere le somme in
deposito, è evidente che a decorrere dallo stesso momento non sarebbe più
possibile configurare un pregiudizio della società per il mancato deposito e la
mancata percezione del maggior interesse bancario. In altri termini, se, come
ha osservato la stessa resistente, "è certo ... che se l'assessore avesse pagato
quanto doveva, senza cadere in mora, le somme da lui pagate sarebbero rimaste
depositate in banca con il ricavo del maggior interesse ... sino a quando non
fosse definito il giudizio di impugnazione del lodo", era compito del giudice
del merito accertare quando questo evento si fosse verificato, e quando, tenuto
conto della normale durata della procedura di liquidazione, la somma sarebbe
potuta essere prelevata dal deposito e distribuita ai soci. Peraltro, mentre
non risulta che tale indagine sia stata fatta, dalla sentenza d'Appello si
evince che la Corte territoriale, ha fatto coincidere quel momento con il 17
febbraio 1982 (data nella quale la Regione Sicilia ha versato la somma dovuta ad
estinzione del debito capitale) senza giustificare in alcun modo questa
conclusione. Tanto, nonostante che, come s'è detto, avesse affermato che il
deposito avrebbe dovuto essere "mantenuto fino al passaggio in giudicato del
lodo arbitrale e fino alla concreta distribuzione ai soci del patrimonio
sociale"; e nonostante che in altra parte della decisione avesse sottolineato
che l'impugnazione del lodo era stata definitivamente respinta con la sentenza
di questa Corte di cassazione n. 2656 del 29 gennaio 1980, ossia ben due anni
prima del 17 febbraio 1982. In definitiva, la sentenza d'Appello è
effettivamente carente di motivazione nel punto relativo all'individuazione del
momento di cessazione del maggior danno risarcibile a norma dell'art. 1224,
comma 2, cod. civ. e, di conseguenza, nella determinazione del quantum del danno
medesimo. In questi limiti, allora, la censura è fondata e deve essere
accolta. 3.- Il secondo motivo d'annullamento denuncia che la sentenza
impugnata nel procedere alla rivalutazione alla data della decisione il credito
da danno da mora ha violato ed applicato erroneamente l'art. 1224, comma 2, cod.
civ.; ha omesso di motivare su un punto decisivo della controversia; ha motivato
in modo contraddittorio ed ha formulato un dispositivo in contraddizione con la
motivazione. Innanzitutto, perché ha qualificato quel credito di valore,
laddove un'obbligazione pecuniaria resta debito di valuta pur dopo
l'inadempimento, si che l'applicazione ad essa di un generalizzato automatismo
rivalutativo viene a moltiplicare l'oggetto dell'obbligazione in violazione del
principio nominalistico. Indi, perché il riconoscimento degli interessi al
tasso bancario preclude la rivalutazione posto che altrimenti verrebbe a
concretizzarsi una duplicazione del riconoscimento della medesima voce di
danno. Infine, perché vi sono state duplicazioni di rivalutazioni nel senso
che sono stati rivalutati crediti già rivalutati. La critica di fondo
espressa dal motivo è fondata. Come è stato altra volta affermato da questa
Corte, ed è qui da ribadire, per distinguere i debiti di valuta dai debiti di
valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la
prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto
dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione che, nelle
obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle
obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando
l'originaria indeterminatezza della somma stessa (Cass., 18 aprile 1977, n.
1423). Alla stregua di questo criterio si deve dire che il debito - ex art.
1224 cod. civ. - per il risarcimento del danno conseguente alla mora
nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ha natura di
debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli
interessi al tasso legale o convenzionale, quanto che debba essere determinato
anche in relazione alla maggior misura dimostrata. Infatti, in detto debito
la moneta non rappresenta il sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto,
come è proprio delle obbligazioni di valore, ma costituisce l'oggetto diretto di
una prestazione (da determinarsi in misura fissa, nell'ipotesi degli interessi
legali o convenzionali, o attraverso specifiche indagini) che è sempre
consistita, sin dall'origine, nella prestazione di una somma di danaro quale
conseguenza dell'inadempimento di un'altra prestazione avente anch'essa
pecuniaria. Pertanto, detta obbligazione rimane assoggettata al principio
nominalistico e non può essere rivalutata. Resta ferma, ovviamente,
l'applicabilità dell'art. 1224 cod. civ., commi 1 e 2, nei confronti di quel
debito, ove reso liquido. Ne consegue che la Corte territoriale è realmente
incorsa nel vizio denunciato allorché ha affermato che un siffatto debito è di
valore, ed ha rivalutato automaticamente il credito della Floristella per i
danni da mora liquidato alla data del 17 febbraio 1982. Quindi il relativo
profilo della censura deve essere accolto rimanendo assorbito l'esame degli
altri profili, logicamente subordinati. 4.- In sintesi, dunque, occorre: -
accogliere il ricorso per quanto di ragione; - cassare la sentenza d'Appello
nei punti in cui: I) ha affermato che la società Floristella Zolfi ha subito
il maggior danno risarcibile a norma dell'art. 1224, comma 2, cod. civ. (e
consistente nella mancata percezione del maggior aggio bancario rispetto a
quello legale) sino alla data del 17 febbraio 1982, senza accertare in concreto
quando, tenuto conto sia della data nella quale il lodo 14 dicembre 1976 era
divenuto definitivo e sia della normale durata di una procedura di liquidazione,
la somma dovutale avrebbe potuto essere distribuita ai soci; II) ha affermato
che la somma di denaro dovuta a norma dell'art. 1224 cod. civ. ha natura di
debito di valore; e che, pertanto, il suo importo liquidato e capitalizzato al
momento dell'estinzione del debito capitale cui accede, deve essere
automaticamente rivalutato sino alla data della decisione; - rinviare per il
nuovo esame ad altri giudice pariordinato che si determina in altra Sezione
della stessa Corte d'Appello di Palermo. Il giudice del rinvio provvederà
anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione: - accoglie, per quanto di ragione, il
ricorso proposto dall'Assessorato all'industria ed al commercio della Regione
Sicilia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo depositata il 10
ottobre 1990; - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte
e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della
Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio
della 1° Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 marzo
1992. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 NOVEMBRE 1992.
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