 |
Cass. civ., sez. I, 27/09/2001 n. 12093
Pres. Grieco A - Rel. Plenteda D - P.M.
Maccarone V (conf.) Fall.
SCOM 2 Srl c. CARIPLO SpA ed altro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3.1.1996 il fallimento della soc. Scom 2 s.r.l. convenne dinanzi
al Tribunale di Brescia la filiale del luogo del Banco Ambrosiano Veneto e della
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e ne chiese la condanna alla
consegna delle copie dei contratti di conto corrente e di apertura di credito
regolati sui c/c 36975/19 e 26241/1 e 26241/3 intrattenuti con la fallita,
nonche degli estratti conto periodici degli ultimi due anni e delle connesse
garanzie. Dedusse che la richiesta di quei documenti era stata rifiutata e che
in sede di reclamo aveva ottenuto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'ordine
giudiziale alle banche di consegna delle copie.
Entrambe le banche resistettero, rilevando la inammissibilita della
richiesta, in quanto proponibile solo all'interno di un procedimento gia in
corso e non a fini esplorativi.
Il tribunale accolse la domanda con sentenza 15.4.1997, con cui
ritenne che, in base alla normativa sulla "trasparenza bancaria" (T.U. n.
385/1993), vi fosse un diritto soggettivo sostanziale del cliente alla
esibizione della documentazione afferente ai rapporti intrattenuti con la banca
e che il curatore fallimentare, subentrando nei rapporti preesistenti, pure a
fronte di contratti sciolti ai sensi dell'art. 78 L.FG., non e limitato
nell'esercizio dei diritti connessi al periodo in cui il contratto era in
vigore, in applicazione dell'art. 1458 c.c., tanto piu in considerazione del
rilievo pubblicistico della sua funzione.
Le soccombenti proposero appello, che la Corte di Brescia ha accolto
con decisione del 14.6.1999, ritenendo che la funzione pubblica non e
sufficiente a giustificare il diritto vantato, in difetto di disposizioni di
legge che tanto prevedono, ne che tale diritto al curatore competa in quanto
avente causa dal fallito, dal momento che a quest'ultimo, una volta che il
contratto si sia sciolto, non e consentita quella pretesa, ne ai sensi dell'art.
1458 c.c., applicato dal primo giudice, ne per effetto di altre norme, non
trovando essa fondamento nell'art. 119 T.U. 385/1993, il quale contempla il
diritto del cliente di avere copia della documentazione delle singole
operazioni, ma non anche di avere duplicati della documentazione gia fornita
dalla banca.
Ha poi disatteso la richiesta della curatela rilevando che, se la
esibizione nel processo, nei termini in cui risulta codificata, postula la
specificita dell'oggetto, la individuazione del documento e la certezza della
sua esistenza, sarebbe singolare che si ammettesse un diritto sostanziale senza
alcuna base normativa, di contenuto persino piu ampio di quello processuale; e,
quanto alla misura cautelare concessa dal tribunale, ha escluso che ne
ricorressero i presupposti, sia perche il diritto alla esibizione non era
minacciato da un pericolo grave ed irreparabile, sia perche la difesa cautelare
era in realta mirata a conseguire il bene in contesa.
Pertanto ha rigettato la domanda del fallimento Scom e dichiarato
inefficace la ordinanza del tribunale emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento con un
motivo; hanno resistito con controricorsi la Cariplo, il Banco Ambrosiano Veneto
e la Banca Intesa, questi ultimi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 111, I,
III e IV comma c.p.c., in quanto il B.A.V. ha conferito il suo complesso
aziendale alla societa Euragrind s.r.l., che ha assunto la nuova denominazione
di Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., ed ha contestualmente adottato la
denominazione di Banca Intesa.
I tre intimati hanno proposto ricorsi incidentali condizionati con
due motivi.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quelli incidentali condizionati vanno
riuniti, ai sensi del disposto dell'art. 335 c.p.c.
Dopo avere premesso che la propria richiesta era stata diretta alla
consegna degli estratti periodici di conto corrente e dei relativi contratti, il
fallimento denunzia la violazione degli artt. 1374 e 1375 c.c.; 78 e 33 L.F.,
119 legge bancaria, 210 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente
ritenuto insussistente il diritto del curatore ad ottenere la copia di tali
documenti. Richiama a riguardo le sentenze 4598/1997 e 4519/1994 di questa
Corte, che tale diritto hanno riconosciuto, fondandolo - la prima in particolare
- sul principio di buona fede, operante non solo in sede di interpretazione ed
esecuzione del contratto, ma anche quale fonte di integrazione della stessa
regolamentazione contrattuale.
Assume che l'art. 119 T.U. leggi bancarie e creditizie,
contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata - che ha escluso la
esistenza di norme specifiche attributive del diritto di ottenere copia degli
estratti periodici gia trasmessi e dei contratti, esistendo invece solo quello
alla documentazione relativa a singole operazioni - sancisce sia il diritto del
cliente alla copia e all'invio degli estratti periodici relativi al rapporto,
sia quello ad ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni,
poste in essere nel decennio anteriore.
Rileva che il diritto sostanziale alla esibizione ha contenuto
diverso da quello processuale ex art. 210 c.p.c., e per tale verso censura la
sentenza impugnata, che ha negato il primo per il fatto che avrebbe una portata
maggiore del secondo, quasi che la misura di questo corrispondesse ad un
principio generale, con il quale verrebbe a contrastare la ipotesi di un diritto
maggiore.
Il ricorso principale e fondato e va accolto, trovando la proposta
censura ragione nelle norme di cui e stata denunziata la violazione, sia di
quelle generali, sostanziali e processuali, che di quelle speciali, delle leggi
fallimentare e bancaria.
I passaggi argomentativi sui quali si incentra la decisione
impugnata sono i seguenti:
- il curatore non ricava dalla sua funzione pubblica il diritto a
richiedere ed ottenere da chiunque documenti utili allo svolgimento di quella
funzione, in quanto manca nell'ordinamento una norma che lo configuri;
- il fallito, quale parte del rapporto di conto corrente con la
banca, non ha il diritto di ottenere ad libitum copie ulteriori dei documenti
relativi al rapporto, una volta che abbia ricevuto le comunicazioni periodiche
ex art. 119 T.U. leggi bancarie (D.Lgvo 385/1993) in costanza di esso; e quel
diritto viene, comunque, meno una volta che il rapporto si sia sciolto ai sensi
dell'art. 78 L.F.; - conseguentemente il curatore, quale suo avente causa, non
puo esercitare pretese a riguardo, che sarebbero maggiori e diverse di quelle
del dante causa;
- non esiste nell'ordinamento una norma che attribuisca al "cliente"
il diritto di avere copia della documentazione periodica gia inviatagli, l'art.
119 citato consentendo solo di ottenere quella relativa alla documentazione di
singole operazioni;
- la esistenza del diritto sostanziale in questione porterebbe ad
una forte divergenza di esso rispetto a quello processuale codificato, che
postula specificita dell'oggetto, individuazione del documento, certezza della
sua esistenza.
Siffatta ricostruzione del sistema non puo essere condivisa, tranne
che nella premessa, in quanto si sostanzia in una indagine semplicistica, mirata
al rinvenimento di specifiche norme, che espressamente costituiscano la fonte
del diritto di cui trattasi, e in una valutazione riduttiva della portata delle
disposizioni positive della legge bancaria.
Questa Corte ha affermato (Cass. 11733/1999; 4598/1997) che se e
vero che il curatore, allorche agisca per la acquisizione della documentazione
afferente alle operazioni del fallito, non svolge compiti di rilievo
pubblicistico e non assume la qualita di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, restando le sue funzioni circoscritte ad un ambito
giusprivatistico, tuttavia deriva la propria legittimazione a riguardo dal fatto
di essere subentrato al fallito ex art. 31 L.F. - in corrispondenza della
limitazione su quest'ultimo prodotta dalla dichiarazione di fallimento ai sensi
dell'art. 42 L.F. - e dalla circostanza che in capo ad esso preesisteva un
diritto siffatto, correlato al rapporto pregresso tra "cliente" e banca e
fondato sul principio di buona fede, che e clausola generale di interpretazione
e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione
negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c.; sicche, al di la del
disposto dell'art. 119 legge bancaria, il diritto sostanziale di cui trattasi
viene a trovare riscontro nel dovere di solidarieta, ormai costituzionalizzato
(art. 2 Cost.), concorrendo la buona fede alla "conformazione di tale
regolamentazione in senso ampliativo restrittivo, rispetto alla fisionomia
apparente, per modo che l'ossequio alla legalita formale non si traduca in
sacrificio della giustizia sostanziale". Ed ha aggiunto che e inconferente la
circostanza che il contratto di conto corrente, al pari del mandato, si sciolga
con il fallimento ai sensi dell'art. 78 L.F., poiche tale scioglimento non
sempre comporta la immediata estinzione di ogni rapporto obbligatorio tra le
parti. "Altro e, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione
degli interessi che nell'atto negoziale si era espresso, che effettivamente
consegue allo scioglimento, altro e la cessazione di ogni diritto ed obbligo
derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel
programma"; tant'e che nel mandato allo scioglimento non consegue la immediata
estinzione di tutti gli obblighi gravanti sul mandatario a cominciare da quelli
di informazione in ordine agli atti gia compiuti, di rendiconto e di custodia e
rimessione di quanto ricevuto nell'interesse del mandante, sussistendo anche
dopo e talvolta anzi proprio a causa di cio una serie di obbligazioni, pur
sempre di derivazione contrattuale, cui fanno riscontro altrettante
corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente (Cass.
4598/1997).
Ha infine rilevato che il diritto alla prova non puo essere
considerato utile parametro per la determinazione del diritto sostanziale di cui
si controverte, essendo il primo di natura processuale, strumentale al fine di
soddisfare un diverso interesse sostanziale, mentre il secondo e l'oggetto del
giudizio e prescinde dall'uso eventuale che il curatore puo fare eventualmente
in altre sedi.
Ha ribadito questa Corte (sent. 11733/1999) che se il curatore
subentra nella posizione del fallito, il suo diritto non ha limiti perche non e
giudizialmente indirizzato, andando oltre l'area degli artt. 263 e 116 c.p.c.,
non essendo consentito, per l'attuazione della tutela di tipo "finale",
previamente valutare l'impiego che della documentazione sara fatto e che non e
conferente prospettare, al fine di paralizzare la pretesa, la commistione in
capo al curatore delle posizioni di parte e di terzo - la prima legata alla
applicazione dell'art. 119 legge bancaria e la seconda a quella di attore
eventuale nel giudizio di revocazione di atti compiuti dal fallito - in quanto
essa deriva dalla posizione di amministratore del patrimonio fallimentare, nel
quale il diritto di cui trattasi e presente.
Le considerazioni che precedono giovano di per se a privare di
valore giuridico le argomentazioni della sentenza impugnata, in ordine alle
quali si impone qualche ulteriore rilievo, in relazione a quanto dedotto dai
controricorrenti e ricorrenti incidentali, i quali hanno, preliminarmente,
eccepito di inammissibilita del ricorso, per avere mancato di spiegare le
ragioni della denunziata violazione delle norme indicate nella epigrafe del
motivo di gravame e, comunque, resistito ad esso rilevando che nessuna
violazione di legge la corte di merito ha commesso.
La prima eccezione non ha pregio, atteso che, al contrario di quanto
assumono i controricorrenti, il fallimento ha posto a sostegno della censura le
norme indicate, lamentandone la violazione per il fatto che le conclusioni
raggiunte dalla sentenza impugnata le avessero disattese nel loro reale
significato giuridico, sia quelle che consacrano il principio di buona fede nel
contratto; sia quelle che disciplinano la sostituzione del curatore al fallito
nei rapporti negoziali; sia quelle processuali sulla esibizione dei documenti,
erroneamente richiamate e valutate; sia, infine, quelle della legge bancaria,
non adeguatamente applicate.
E non rileva, ovviamente, che tale critica nella esposizione dei
motivi si sia giovata delle ragioni della sentenza 4598/1997 di questa Corte,
avendo il richiamo ancor piu giovato alla specificita e alla completezza dei
motivi, secondo le prescrizioni dell'art. 366 c.p.c.
Ma infondate sono anche le deduzioni volte a sostenere la decisione
impugnata.
Rileva la difesa degli istituti di credito che a superare la carenza
di specifiche norme giustificatrici del diritto sostanziale di cui si tratta non
sia utile il principio di buona fede e del dovere di solidarieta reciproca tra i
contraenti, esso trovando applicazione, in sede interpretativa, solo quando la
loro volonta e incerta; in sede di integrazione, quando la regolamentazione
negoziale e incompleta e, infine, in sede di esecuzione se si tratti di
obbligazioni persistenti e non di obbligazioni estinte.
L'assunto non puo essere condiviso, giacche trascura di considerare
che la pretesa alla documentazione e un diritto autonomo, che, pur derivando dal
contratto, e estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo
specifico contenuto.
Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarieta,
che e accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte
interessata di conseguire ogni utilita programmata, anche oltre quelle
riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione,
cui ognuna delle parti e tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge
(art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalla
clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del
rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi
i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375
c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona
fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce
inadempimento, al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali.
In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia,
infatti, come un impegno di solidarieta, che impone a ciascuna parte di tenere
quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal
dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli
interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo
carico (Cass. 2503/1991).
La clausola generale di buona fede e correttezza e operante tanto
sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo
rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi
sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di
ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della
controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva,
negozialmente attribuita, determinando cosi integrativamente il contenuto e gli
effetti del contratto (Cass. 1078/1999; 3775/1994; 3362/1989; 1960/1986;
89/1966); e la sua rilevanza si esplica nell'imporre il dovere di agire in modo
da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di
specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole
norme di legge (Cass. 12310/1999).
Ne rileva che l'adempimento di siffatta prescrizione sia
suscettibile di arrecare svantaggi al debitore, come conseguenza eventuale e
futura di esso. Se e vero, infatti, che l'obbligo di salvaguardia delle altrui
utilita esiste in quanto non importi per il debitore un apprezzabile sacrificio,
e altrettanto vero che esso deve essere valutato in relazione diretta con la
prestazione, secondo un rigoroso rapporto di causalita, mentre sfuggono a tale
correlazione gli effetti che derivano da atti diversi da quell'adempimento.
Per ipotizzare, pertanto, che la consegna della documentazione
contrasta con l'interesse della banca a preservarsi dalle azioni revocatorie
delle rimesse attive effettuate sui conti in periodo sospetto, occorrerebbe
attribuire meritevolezza a quell'interesse e riconoscere alla esibizione valenza
causale; elementi che difettano nella specie, giacche a dar causa alla eventuale
revoca delle rimesse sono il compimento dell'atto in periodo sospetto, la sua
qualificazione come solutorio, la situazione di insolvenza dell'imprenditore e
la relativa conoscenza da parte dell'accipiens, non gia la documentazione che ne
costituisce la prova. Mentre nessuna relazione, in termini di effetti
pregiudizievoli, e attribuibile alla esibizione, al di la del relativo costo
materiale - che resta pero sempre a carico del richiedente - esse essendo il
solo dato di cui occorre tenere conto in sede di valutazione dei contrapposti
interessi, in cui, ove invece prevalesse la tutela di quello remoto ed eventuale
della banca, ne risulterebbe automaticamente compromesso quello di controparte,
che alla documentazione ha titolo diretto ed immediato, come elemento di
informazione dei dati del rapporto intercorso, per le utilita che possono
derivargli nei confronti anche di terzi e che non e dato preventivamente alla
controparte scrutinare, al fine di contrastare la pretesa, attraverso un
giudizio di probabilita o possibilita di esiti ulteriori, connessi agli sviluppi
di quella acquisizione, essendo l'utilita oggettivamente prospettabile e
giuridicamente rilevante, in riferimento al contratto in questione, quella fine
a se stessa, di entrare cioe in possesso dei documenti, come effetto de iure dei
patti; mentre il sacrificio di controparte, che merita di essere apprezzato, e
solo quello connesso alla attivita diretta a renderli conoscibili dal
richiedente.
Avendo il diritto sostanziale potenzialita indeterminate, proprio
per la sua natura non strumentale, non riceve limitazioni nel suo contenuto dai
diritti ulteriori, dei quali agevoli l'esercizio, sia esso compiuto dal fallito
o dal curatore che gli subentri o dalla banca, parte al pari di lui del
rapporto, e del quale l'istituto di credito non puo impedire la utilizzazione
attraverso la posizione di forza che gli deriva dal possesso dei documenti, i
quali, riflettendo un rapporto che vede altri soggetti interessati, non sono di
esclusiva sua pertinenza, non sono riservati alla esclusiva sua gestione e non
sono sottoposti ad un sindacato prognostico degli utilizzi futuri, capace di
condizionarne la acquisizione.
Conferma alle conclusioni cui porta la corretta applicazione degli
artt. 1374 e 1375 c.c. proviene dall'art. 119 T.U. leggi bancarie, la cui
lettura non puo essere compiuta del tutto astraendo dalle citate norme
codicistiche, che rappresentano un cardine della disciplina legale delle
obbligazioni.
Dispone il primo comma che gli istituti creditizi forniscano per
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta
all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto; il secondo comma specifica per i rapporti di conto corrente tempi e
modalita di tale comunicazione, e il IV comma (con la modifica introdotta
dall'art. 24 D.Lgvo 342/1999) aggiunge: "il cliente, colui che gli succede a
qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno
diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non
oltre 90 giorni copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi 10 anni".
Tali norme contemplano, nel primo caso una obbligazione della banca,
al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo un diritto del cliente, da
esercitarsi merce specifica domanda; e suppongono entrambe il piu ampio diritto
alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, agli elementi
fondanti, alla sua evoluzione, alla sua conclusione.
Ritenere che l'obbligo della banca sia circoscritto al primo degli
adempimenti e si esaurisca con l'invio, non piu ripetibile, di un prospetto
riproduttivo di una situazione, parziale nel tempo e non sostenuta da pezze
giustificative; e che il secondo, a sollecitazione di parte, sia limitato alla
documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa
a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco
temporale, significa frustrare la portata della legge, che, avendo inteso sin
dalla L. 154/1992 dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, non puo
essere interpretata nel senso di limitare il diritto alla informazione, che gia
nel sistema generale delle obbligazioni si e visto essere tutelato.
Al contrario la norma stabilisce due regole, una minima ed una
massima - la prima a carico della banca, consistente nella periodica
comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel
rapporto con il cliente; la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione
agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole
operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo - e lascia per il
resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di
lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarieta in cui si sostanzia
il principio di buona fede, laddove, accordando al cliente il diritto di
ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo,
va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi
dell'art. 119, perche di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto
legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri; legittimazione
che, alla luce del piu volte richiamato principio di buona fede, non e dato
limitare ad alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelle del
periodo cui il cliente e interessato.
Ne rileva che all'invio degli estratti conto l'istituto di credito
abbia gia provveduto nei riguardi del cliente in bonis, come non rileva, per
quanto si e prima visto, che il rapporto si sia sciolto, ai sensi dell'art. 78
L.F. o per altre cause, poiche l'obbligo di correttezza e solidarieta non si
estingue sino a quando permane l'interesse alla informazione in capo all'avente
titolo, il quale, se ne ha gia fruito, e tenuto, oltreche a sostenere il costo
aggiuntivo della reiterazione, a dimostrare la ragione per la quale
quell'interesse residua (ad es. per sottrazione o smarrimento dei documenti),
affinche non si configuri un abuso del diritto; ragione che e in re ipsa, ove
sia il curatore ad esercitare la pretesa, giacche, pur mutuando dal fallito il
titolo ad esercitarla, e, per essere un soggetto diverso da lui, nella
condizione di non dovere giustificare quel rinnovo, che trova implicito
fondamento nel mancato reperimento nella contabilita e negli altri atti
dell'imprenditore.
Il ricorso principale e dunque fondato e le ragioni che ne
determinano l'accoglimento giovano al rigetto dei ricorsi incidentali
condizionati, uno congiuntamente proposto dalla Banca Intesa e dal Banco
Ambrosiano Veneto e l'altro dalla Cariplo, articolati su due motivi, ad entrambi
comuni, che costituiscono in realta argomenti avversativi della tesi del
ricorrente.
Denunziano gli istituti di credito, con il primo motivo, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 210 c.p.c., 94 disp. att.
c.p.c.; e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rilevano di avere eccepito nei gradi di merito la inammissibilita dell'azione
avversaria, perche, pretendendo di ottenere un ordine di esibizione, senza che
fosse in atto una controversia, rispetto alla quale la esibizione dei documenti
richiesti risultasse strumentale, si era posta in contrasto con i fondamentali
principi dell'ordinamento processuale e non consentiva di individuare in capo
all'attore la imprescindibile condizione dell'interesse ad agire di cui all'art.
100 citato; rilevano, ancora, di avere contestato nel grado di appello la
mancata considerazione della eccezione da parte dei primi giudici, che sul punto
si erano limitati ad osservare che il diritto sostanziale alla esibizione e
diverso da quello previsto dall'art. 210 c.p.c., senza motivare tale apodittica
affermazione.
Era stata inoltre denunciata la inammissibilita della pretesa del
curatore di fondare la sua azione sulla posizione di rappresentante della massa
dei creditori e contemporaneamente su quella diversa di sostituto del fallito,
come pure di perseguire interessi ed obbiettivi propri della massa invocando le
posizioni contrattuali del fallito e le relative norme dettate a fini diversi.
Con il secondo i ricorrenti incidentali denunziano la violazione e
falsa applicazione degli artt. 78 L.F. e 100 c.p.c., nonche il difetto di
motivazione su un punto decisivo della controversia. Deducono che in sede di
appello si era eccepita la infondatezza della domanda del curatore per il fatto
che ai sensi dell'art. 78 citato il rapporto di conto corrente con la societa
fallita si era sciolto, per cui non vi era stato subentro del curatore, che,
quindi, non aveva alcun titolo ad acquisire la documentazione relativa. Tale
eccezione non era stata vagliata dalla corte di merito, in quanto aveva ritenuto
di rigettare la domanda, per cui, al pari della precedente, essi istituti di
credito l'hanno riproposta, per la ipotesi di accoglimento del ricorso
avversario. Hanno, infine, dedotto di avere, sin dalla domanda di ammissione al
passivo, esibito la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
fallita, sicche, almeno per quanto riguarda le copie dei contratti, era da
escludere l'interesse ad agire della curatela.
La identificazione del diritto sostanziale alla documentazione, cui
si e pervenuti, esprime e giustifica l'interesse ad agire del curatore, mentre
la corrispondenza della sua posizione con quella del fallito priva in radice di
consistenza anche il secondo profilo del primo motivo di censura.
Quanto al secondo, le osservazioni svolte con riguardo alla
persistenza del diritto alla informazione, anche dopo lo scioglimento del
rapporto, giovano a disattendere la doglianza; mentre la richiesta del
fallimento dei soli estratti conto dell'ultimo biennio (v. pen. cpv. della
memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.) fa venire meno ogni contestazione riferita
agli altri documenti.
Circa poi la denunzia del vizio motivazionale, presente nei due
motivi di censura, la circostanza che la corte di merito avesse rigettato la
domanda della curatela fallimentare determinava l'automatico assorbimento delle
questioni prospettate, rinnovate in questa sede.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e poiche non sono
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo essere decisa nel
merito, con l'accoglimento della domanda proposta dal fallimento della soc. Scom
2 e la condanna della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo),
della Banca Intesa e del Banco Ambrosiano Veneto alla consegna alla curatela
fallimentare di copia - quanto ai contratti di conto corrente e di apertura di
credito regolati sui conti correnti nn. 26241/1 e 26241/3 della Cariplo e n.
36975/19 dell'altro Istituto, intrattenuti con la societa fallita - degli
estratti conto periodici relativi ai due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento.
Le spese processuali, del secondo grado e del presente giudizio,
seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti incidentali, in
solido, nella misura di L. 9.000.000 per il grado di appello, di cui L.
6.000.000 per onorari e L. 1.300.000 per diritti; e in L. 10.520.700 di cui L.
10.000.000 per onorari, per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta
gli incidentali condizionati; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, condanna la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Banca Intesa
e il Banco Ambrosiano Veneto alla consegna alla curatela fallimentare di copia -
quanto ai contratti di conto corrente e di apertura di credito regolati sui
conti correnti nn. 26241/1 e 26241/3, e 36975/19, intrattenuti con la societa
fallita, rispettivamente, dalla Cariplo e dagli altri istituti - degli estratti
conto periodici relativi ai due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
condanna i resistenti-ricorrenti incidentali in solido alle spese
processuali in favore del ricorrente, nella misura di L. 9.000.000 per il grado
di appello, di cui L. 6.000.000 per onorari e L. 1.300.000 per diritti, nonche
in L. 10.520.700 di cui L. 10.000.000 per onorari, per il giudizio di
cassazione.
|