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Corte di cassazione - Sezione I° civile
Sentenza 23/01 - 02/07/2004 n. 12121
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 1° giugno 2000 il tribunale di Milano,
pronunziando sul ricorso proposto da Susanna Gaudiosi, dichiarò la separazione
personale della medesima dal marito Michele Salvo, con addebito a quest'ultimo,
ma respinse totalmente la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento,
che invece il Presidente del tribunale le aveva provvisoriamente attribuito, in
sede di comparizione personale dei coniugi, ponendolo a carico del Salvo nella
misura mensile di Lire 600.000. Dichiarò inammissibile, perché tardiva, la
domanda di addebito formulata dal Salvo nei confronti della moglie e lo condannò
al pagamento delle spese processuali.
2. La sentenza fu appellata da
Susanna Gaudiosi, essenzialmente per chiederne la riforma sulla mancata
attribuzione dell'assegno di mantenimento, nella misura minima mensile indicata
di Lire 1.500.000, con decorrenza dalla data di comparizione davanti al
Presidente del tribunale di Siena, poi dichiaratosi incompetente, o, in
subordine, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale di Milano;
con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese del giudizio.
Il
Salvo, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto del gravame e propose
appello incidentale avverso il capo di sentenza che ne riconosceva la
responsabilità esclusiva per il fallimento del matrimonio.
All'atto di
precisare le conclusioni chiese anche, in subordine, la riduzione dell'assegno
di mantenimento posto provvisoriamente a suo carico dal Presidente del
tribunale, dovendo egli provvedere al mantenimento di un figlio, avuto da altra
donna dopo la separazione dalla moglie.
Il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d'appello concluse per la conferma della separazione,
con addebito al marito, e per la riforma parziale della sentenza impugnata,
mediante imposizione al Salvo dell'obbligo di corrispondere mensilmente al
coniuge separato un assegno di mantenimento di Lire 800.000, rivalutabile
annualmente in base all'indice Istat del costo della vita.
3. Con
sentenza depositata il 29 giugno 2001, la Corte d'appello di Milano respinse
l'appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale considerando,
da una parte, che la donna, ancora giovane e laureata in lingue, poteva
impegnarsi utilmente nel reperimento di idonea attività lavorativa; dall'altra,
che la breve durata (otto anni) della convivenza matrimoniale e le ridotte
capacità economiche del marito, pure obbligato al mantenimento di un figlio nato
fuori dal matrimonio, imponevano un equo contemperamento delle rispettive
esigenze dei coniugi.
La Corte territoriale dispose altresì la cessazione
dell'obbligo del Salvo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile
provvisorio di Lire 600.000, a far data dal luglio 2001, e compensò interamente
fra le parti le spese del grado; con parziale riforma della sentenza del
tribunale, riguardo ad una voce delle spese relative a quel giudizio.
4.
Avverso tale sentenza, Susanna Gaudiosi propone ricorso per Cassazione,
notificato il 17 settembre 2001 e depositato il 29 settembre 2001, articolato in
undici motivi.
Michele Salvo resiste mediante controricorso, notificato
il 16 ottobre 2001 e depositato il 25 ottobre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi
dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione dell'art. 156 c.c., e
per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.
5.1. Lamenta che la Corte d'appello, nel negare l'assegno
di mantenimento per la rilevata capacità di essa ricorrente - giovane, laureata
in lingue straniere, priva d'impegni familiari per essere senza figli - di
procurarsi un lavoro confacente, a confronto con le disponibilità economiche
relativamente modeste del marito, avrebbe violato la norma citata nel punto in
cui dispone, a vantaggio del coniuge non responsabile della separazione, il
diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al proprio mantenimento, alla
sola condizione che egli sia privo di adeguati redditi propri; essendo stabilito
che le altre circostanze, e la stessa entità del reddito dell'obbligato,
incidano soltanto sulla misura della somministrazione.
Sostiene pertanto
che, essendo risultata essa Gaudiosi priva di qualsiasi reddito ed essendo stata
accertata la responsabilità esclusiva del marito in ordine alla separazione,
doveva esserle riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento giacché - a
differenza di quanto previsto dall'art. 5 l. 898/1970 e successive modifiche, in
materia di divorzio, non applicabile al caso della separazione - le circostanze
considerate dai giudici di merito avrebbero influenza solo sulla misura
dell'assegno; né la teorica possibilità dì trovare lavoro sarebbe equiparabile
ad un reddito effettivo, tale da escludere l'obbligo di versare l'assegno,
giustificato invece dalla persistenza, pur dopo la separazione, del vincolo di
solidarietà tra i coniugi che impone a quello economicamente più dotato di
sostenere il più debole.
5.2. La sentenza impugnata, condividendo in
merito argomentazioni e conclusioni dei primi giudici, motiva a partire dal
presupposto (p. 4), conforme alla legge (art. 156, commi 1 e 2, c.c.) ed alla
giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, per cui il diritto del
coniuge separato all'assegno di mantenimento sorge, se la rottura della
convivenza matrimoniale non è a lui addebitabile, quando egli non fruisca di
redditi sufficienti a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto prima
della separazione; e purché sussista fra i due una disparità economica
costituente, assieme alle altre circostanze del caso, criterio di riferimento
idoneo al fine di stabilire la misura del sostegno
(mantenimento).
Aggiunge in proposito la sentenza della Corte di Milano
che il precedente tenore di vita non era stato indicato e provato dalla
Gaudiosi, ma che sussistono ragioni per ritenere che fosse stato consono alle
possibilità consentite dallo stipendio del marito, ufficiale dei carabinieri, e
che quindi non potesse considerarsi, durante la convivenza, particolarmente
elevato; il tribunale, anzi, lo aveva definito "modesto".
5.3. La Corte
milanese riconosce poi, implicitamente, che la Gaudiosi è priva di qualsiasi
reddito, nell'atto in cui ne dichiara l'obbligo "di attivarsi in ogni modo verso
il reperimento di autonome fonti di reddito, quantomeno temporanee e/o
saltuarie" (p. 6).
5.4. Ma ritiene sussistenti, nondimeno, circostanze
tali da escludere il diritto all'assegno, essenzialmente individuate, da una
parte, nell'essersi la ricorrente volontariamente sottratta - nel quinquennio
successivo alla crisi coniugale - all'impegno di cercare nuove fonti di reddito,
nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l'ancor giovane età, le
ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza d'impegni familiari
(per non avere avuto figli e per essere tornata a vivere nella facoltosa
famiglia d'origine), il buon inserimento sociale; dall'altra, nella relativa
modestia dei guadagni del coniuge, pur incrementati per effetto della
progressione in carriera, poiché la capacità di reddito del Salvo "già non
rilevante... deve oggi intendersi in larga parte assorbita dagli insorti
preminenti obblighi nei confronti del figlio naturale riconosciuto" (p.
8).
5.5. La Corte territoriale menziona infine, fra le altre circostanze
valutabili al fine dell'esclusione dell'assegno, l'ospitalità fornita alla
Gaudiosi dalla famiglia d'origine, la brevità del periodo di convivenza
coniugale e l'eventualità che ella svolga o abbia svolto, in ipotesi, "attività
lavorative neppure sempre emergenti sul piano del riscontro fiscale", la cui
prova "ben difficilmente avrebbe potuto essere fornita dal di lei coniuge" (p.
6).
6. Il motivo di ricorso in esame è fondato, per quanto di ragione,
nei termini di seguito esposti.
6.1. Nel caso di specie, invero,
sussistono pacificamente i presupposti essenziali dell'obbligo di mantenimento,
stabiliti dal primo comma dell'art. 156 c.c., ossia la non addebitabilità della
separazione alla ricorrente e la totale mancanza di propri redditi accertati,
idonei a conservarle il pur modesto, precedente tenore di
vita.
L'eliminazione di ogni contributo a carico del marito,
nell'economia della sentenza impugnata, dipende quindi logicamente dalle
circostanze elencate ai precedenti punti 5.4. e 5.5., fra le quali assume
particolare rilievo l'inerzia della Gaudiosi nella ricerca di un'occupazione
redditizia, confacente alla sua condizione ed alle sue capacità. Infatti, gli
altri elementi presi in considerazione dal giudice di merito - come il reddito
non elevato del marito ed il sopraggiunto suo obbligo di mantenimento di un
figlio - pur costituendo motivi ragionevoli di contenimento dell'assegno, non
sarebbero da soli sufficienti ad escluderlo del tutto.
6.2. Devesi
considerare, in primo luogo ed in contrasto con una censura della ricorrente,
che la decisione di esclusione dell'assegno non è inficiata dall'omesso esame di
tutte le argomentazioni svolte dalle parti, la cui confutazione esplicita non è
necessaria allorché il giudice abbia indicato le ragioni del suo convincimento,
così implicitamente rigettando le prospettazioni con esse logicamente
incompatibili (Cass. 13359/1999, 13342/1999, 5537/1997 e
10703/1994).
6.3. D'altra parte, la decisione di totale eliminazione
dell'assegno di mantenimento - ferma restando l'insindacabilità, se non per
manifesti vizi logici, delle valutazioni di merito circa la mancata o
infruttuosa ricerca di lavoro - è errata su un piano logico-giuridico più ampio,
ed entro questi limiti deve essere cassata, poiché l'inattività lavorativa del
richiedente l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui
obbligo - altrimenti sussistente - di versarlo, solo se conseguente al rifiuto
accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di
lavoro.
6.4. In effetti, l'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale
capacità di guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili
dal giudice della separazione per definire la misura dell'assegno, dovendo egli
considerare a tal fine non soltanto i redditi in denaro, ma anche ogni utilità o
capacità propria dei coniugi, suscettibile di valutazione economica (Cass.
4543/1998, 7630/1997, 961/1992, 11523/1990 e 6774/1990). Ma il mancato
sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito
attuale né, di per sé ed in modo univoco, lascia presumere la volontaria ripulsa
di propizie occasioni di reddito.
L'inattività lavorativa, infatti, non
necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, finché
non sia provato, ai fini della decisione sull'assegno, il rifiuto di una
concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione
potrebbe essere interpretato, secondo le circostanze, come rifiuto o non
avvertita necessità di un reddito; il che condurrebbe ad escludere il diritto di
ricevere dal coniuge (cfr. Cass. 3975/2002, 4163/1989), a titolo di
mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale
retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto
motivo.
6.5. E' stato già ritenuto infatti da questa Suprema corte, con
giudizio condiviso dal collegio, che "l'attitudine al lavoro del coniuge
separato, il quale domanda l'assegno di mantenimento, rileva, ai fini del
l'accertamento della sua capacità di guadagno e, quindi, della spettanza e
misura dell'assegno, solo se venga riscontrato in termini di effettiva
possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di
ogni concreto fattore, soggettivo ed oggettivo; non già in termini meramente
ipotetici" (Cass. 961/1992, dalla motivazione; id. Cass. 7061/1986, 6237/1981,
ivi cit.).
Quindi, la teorica possibilità del coniuge privo di reddito di
reperire un'occupazione non elide il dovere di solidarietà (persistente fra i
coniugi anche dopo la separazione: cfr. Cass. 5253/2000, 13666/1999, 4094/1998,
2349/1994) ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno
verso il coniuge più debole, mediante la corresponsione di un assegno di
mantenimento (ricorrendone gli altri presupposti di legge), nella misura
indicata dalle circostanze.
Tanto più se la condizione di "casalinga"
della moglie esisteva già prima della separazione, giacché dopo di essa, a
differenza di quanto accade dopo il divorzio, permangono tendenzialmente, e sono
tutelati per quanto possibile, gli effetti del matrimonio ed il regime di vita
precedente la rottura della convivenza coniugale (Cass. 3291/2001 e
7437/1994).
7. Gli ulteriori dieci motivi di ricorso sono assorbiti,
perché rappresentano distinti aspetti o specificazioni della stessa censura,
vertente sulla spettanza dell'assegno di mantenimento, accolta entro i limiti
dell'esposizione che precede.
7.1. In particolare, con tali motivi si
deduce, nell'ordine, quanto segue:
7.1.1. il presunto obbligo di
attivarsi per cercare un lavoro sussisterebbe soltanto nel caso in cui l'altro
coniuge risulti privo di mezzi economici adeguati (violazione degli artt. 156
c.c., 3 Cost., 115 c.p.c.; omessa motivazione);
7.1.2. tale obbligo e la
relativa sanzione (perdita del diritto al mantenimento), non sarebbero previsti
dalla legge (violazione degli artt. 1173, 156 c.c.; motivazione illogica e
contraddittoria);
7.1.3. il reddito non elevato del marito non
determinerebbe l'eliminazione, ma solo la riduzione dell'assegno di mantenimento
(violazione degli artt. 156 c.c. e 3 Cost., omissione o insufficienza e
contraddittorietà della motivazione);
7.1.4. la proposta transazione, in
ordine alla modalità di soddisfazione dell'obbligo di mantenimento mediante
versamento una tantum di una certa somma, contraddirebbe sia la ritenuta
incapacità economica del marito sia l'affermazione di non spettanza dell'assegno
(violazione degli artt. 156 c.c., 710 c.p.c.; contraddittorietà della
motivazione);
7.1.5. la reperibilità di un'occupazione lavorativa da
parte della Gaudiosi, dopo la sua assenza dal mondo del lavoro per l'opposizione
del marito, non sarebbe adeguatamente motivata;
7.1.6. del pari
immotivata sarebbe la mancata valutazione dell'ulteriore difficoltà di trovare
lavoro, a causa dell'età;
7.1.7. lo scarso impegno della ricorrente nella
ricerca di un lavoro o l'attualità di un'occupazione non dichiarata non sono
ricavabili logicamente dalla rilevata difficoltà di provare tali elementi
(violazione dell'art. 2697 c.c.; motivazione insufficiente ed
illogica);
7.1.8. la domanda di riduzione dell'assegno, formulata dal
Salvo allegando la sopravvenuta nascita del figlio, costituirebbe domanda nuova
(violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c.; omissione e contraddittorietà
della motivazione);
7.1.9. la riconosciuta necessità di "equo
contemperamento" fra esigenze di mantenimento del neonato e della moglie sarebbe
in contraddizione logica con la conclusione di totale sacrificio delle
seconde;
7.1.10. la modifica o la revoca dell'ordinanza presidenziale
attributiva di assegno provvisorio sarebbe illegittima, non essendo mutate le
circostanze in considerazione delle quali tale assegno fu concesso (violazione
dell'art. 708 c.p.c., illogicità della motivazione).
8. In conseguenza
dell'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso (assorbiti
tutti gli altri) ed in relazione ad esso, la sentenza impugnata deve essere
cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano (non
sussistendo validi motivi per il rinvio ad una diversa Corte d'appello, come
chiesto dalla ricorrente), che si uniformerà al principio di diritto espresso ai
punti 6.3. e 6.4. e deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di
ricorso, assorbiti gli altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di
Milano.
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