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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cassazione - Sezione
prima civile - sentenza 16/03-25/06/2007, n. 14684
Presidente Criscuolo
- Relatore Gilardi
Pm Destro - difforme
- Ricorrente Salvatore Ferragamo Italia Spa
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7 maggio 1995 la s.p.a.
Salvatore Ferragamo Italia s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Firenze la s.a.s. Biagini Giovanni ed Enrico, successivamente trasformatasi in
Biagini Giovanni ed Enrico s.n.c., e quindi in Biagini Giovanni e C. s.n.c.,
deducendo che la convenuta produceva e poneva in commercio borse contraddistinte
da due segni riproducenti in modo pressocché identico un marchio usato
dall'attrice sin dal 1970, e poi registrato con il n. 570.786 allo scopo di
contrassegnare tra l'altro delle borse. Affermando che la società Biagini aveva
continuato ad usare il marchio nonostante le diffide ricevute,la
Ferragamo chiedeva che la
convenuta fosse dichiarata responsabile di contraffazione e di concorrenza
sleale, con inibitoria alla prosecuzione dell'illecito e condanna al
risarcimento del danno.
Si costituiva in
giudizio la convenuta, sostenendo che il marchio da essa usato non riproduceva
esattamente quello registrato dall'attrice, e che quest'ultimo marchio era
comunque da considerare debole in quanto costituito dalla lettera dell'alfabeto
Omega, entrata a far parte del linguaggio corrente e degli usi costanti del
commercio; né poteva considerarsi divenuto forte per l'uso fattone dalla società
Ferragamo, non avendo mai assunto un significato individualizzante. Deduceva
inoltre l'insussistenza della concorrenza sleale, perché il marchio usato non
produceva confusione tra i consumatori.
Con sentenza n. 669
del 25 marzo 1999 il Tribunale respingeva le domande dell'attrice; e la
decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 758
del 13 marzo - 17 aprile
2001.
Sul presupposto che
tale sentenza fosse viziata da un errore di fatto risultante in modo
incontrastabile dagli atti e documenti di causa, in quanto il marchio su cui la
pronuncia della Corte d'appello si era fondata non era quello dedotto in
giudizio, la società Ferragamo proponeva domanda di revocazione ai sensi degli
artt. 395 e segg. c.p.c..
Con provvedimento
reso all'udienza del 15 gennaio 2002
la Corte
d'appello di Firenze sospendeva, su istanza
della Ferragamo, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 758/2001; e quindi, pur riconoscendo l'esistenza dell'errore di
fatto su cui era basata la precedente decisione, con sentenza del 10 maggio
- 29 ottobre 2002
respingeva la domanda di revocazione avendo ritenuto che detto errore non fosse
decisivo.
Contro tale sentenza
la Salvatore
Ferragamo s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di cinque
motivi, investendo non il capo della pronuncia che ha formalmente respinto la
domanda di revocazione, ma unicamente la parte di essa che, affrontando il
merito della controversia, ha ritenuto che il marchio Ferragamo non potesse
trovare tutela contro l'imitazione di esso da parte della società
Biagini.
La s.p.a. Salvatore
Ferragamo ha proposto ricorso, sempre sulla base di cinque motivi, anche nei
confronti della sentenza n. 758/2001 della Corte d'appello di
Firenze.
La società Biagini
non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. Preliminarmente
il ricorso n. 2682/2003 R.G. ed il ricorso n. 2683/2003 R.G. debbono essere
riuniti, trattandosi di ricorsi relativi a sentenze emesse dalla stessa Corte
d'appello nell'ambito della medesima vicenda processuale e sussistendo, dunque,
evidenti ragioni di connessione. Come, peraltro, ripetutamente affermato da
questa Corte, sebbene l'art. 335 c.p.c. imponga la riunione solo nell'ipotesi di
impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, resta pur sempre affidata al
giudice la valutazione discrezionale circa l'opportunità della riunione in base
al principio generale di cui all'art. 274 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. 31
marzo 2006, n. 7645).
Considerato, poi,
che
la Corte
d'appello di Firenze con la sentenza n. 1407/2002 del 10 maggio - 29 ottobre
2002 ha
respinto la domanda di revocazione della sentenza n. 758 del 13 marzo - 17
aprile 2001 (pur avendo testualmente affermato nella motivazione che il
confronto tra la descrizione dell'oggetto del marchio contenuta nella sentenza
impugnata e l'oggetto del marchio registrato rendesse evidente "senza alcuna
possibilità di dubbio" l'esistenza dell'errore di fatto), e tenuto conto che la
pronuncia di rigetto della domanda di revocazione non ha formato oggetto di
impugnazione, le statuizioni di questa Corte dovranno investire anche la
sentenza non revocata, ma l'esame dovrà essere condotto alla stregua della
motivazione contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Firenze n.
1407/2002 la quale, affermando l'errore di fatto in cui era incorsa la
precedente decisione per ciò che concerne l'identificazione del marchio dedotto
nella presente controversia, ha specificato quale debba essere il segno
distintivo da prendere in considerazione: con la conseguenza che il rigetto
delle domande proposte dalla società Ferragamo deve intendersi avvenuto per
l'appunto sulla base della motivazione della sentenza n. 1407/2002, che
sostituisce quella figurante nella precedente sentenza della stessa Corte
d'appello.
2. Ciò posto, si
osserva che con il primo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002
(sostanzialmente coincidente con il secondo motivo di ricorso relativo alla
sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione
degli artt. 16 e 17 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione
all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in quanto
la Corte d'appello, affermando che le lettere
dell'alfabeto debbono considerarsi marchi deboli se non anche nulli, poiché
rientranti tra i segni di uso generale di cui all'art. 17, n. 1, lett. a) l.m.,
non ha tenuto conto che nessuna norma di legge, sia nel passato, sia nella
legislazione vigente, definisce deboli o addirittura nulli i marchi costituiti
da lettere dell'alfabeto, mentre nell'attuale formulazione dell'art.
16 l .m.
(quale risultante dalle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 480/1992, emanata
in attuazione della Direttiva 89/104/CE) si dice espressamente che queste ultime
possono costituire valido marchio. Il contrario orientamento giurisprudenziale,
formatosi alla fine degli anni '50 nel vigore della precedente disciplina, non
trovava in realtà giustificazione né alla stregua dell'affermazione che tali
segni appartenessero al "dominio pubblico" e che, comunque - servendo essi a
comporre parole - non potesse esserne
preclusa l'utilizzazione a terzi (trascurandosi di considerare nel primo caso
che anche le parole appartengono al patrimonio comune, senza che ciò ne
impedisca la registrabilità come marchi quando si tratti di parole nuove e
riferite a un settore merceologico diverso da quello richiamato dal loro
significato usuale, e nel secondo che l'esistenza di un valido marchio su una
lettera dell'alfabeto mai potrebbe comportare un divieto per i terzi di
utilizzare quella lettera nel contesto di una parola), né sulla base
dell'opinione che considerava nulle come marchio le lettere dell'alfabeto in
quanto segni di uso generale, alla stregua dell'art. 17, n. 1
l.m. che peraltro attiene al
diverso profilo della novità dei segni e, quindi, investe una questione di fatto
che deve essere provata di volta in volta.
La conclusione
relativa alla brevettabilità come marchio di una lettera d'alfabeto (fermo il
limite derivante dall'art. 17 l.m. e, quindi, ferma l'esigenza di accertamento in
concreto del carattere descrittivo o espressivo della lettera oggetto di
valutazione, e di un reale uso generale di esso) non potrebbe comunque essere
più messa in discussione alla stregua del vigente art. 16 l.m., da cui deriva una
presunzione di non appartenenza delle lettere dell'alfabeto all'uso
comune.
Tale conclusione
apparirebbe ancor più netta quando - come nel caso di specie - si tratti di
lettere di alfabeti diversi dal nostro, alle quali in sé considerate è infatti
estranea qualsiasi, anche potenziale, valenza espressiva. Nel nostro alfabeto
non esiste alcun segno che somigli alla lettera Omega e, dunque, è impossibile
sostenere che essa rientri in un nostro "patrimonio comune". Nel ricondurre a
priori la lettera Omega alla categoria dei segni esclusi dalla possibilità di
registrazione ai sensi dell'art. 17.1 lett. a) l.m., la
Corte d'appello sarebbe
dunque incorsa in un evidente errore di diritto, reso ancor più grave dalla
affermazione secondo cui la lettera del marchio in questione costituirebbe
elemento caratterizzante anche di altre imprese, tra cui la notissima marca di
orologi. Cosi facendo, il giudice d'appello ha infatti confuso, assimilandoli,
da un lato l'uso generalizzato di un termine entrato nel linguaggio comune, che
rende nullo il marchio ai sensi dell'art. 17, n. 1, lett. a) l. marchi, e
dall'altro lato un uso intenso in esclusiva del marchio da parte del suo
titolare (nella specie il marchio "0mega", da parte della società svizzera
fabbricante di orologi), dal quale tutto potrà discendere salvo che effetti
negativi sulla capacità distintiva del marchio stesso, posto che l'uso
intenso del marchio ne determina non la nullità, ma il rafforzamento della
capacità distintiva. Né, peraltro, da alcuno dei documenti in causa
emergerebbe che la lettera in questione - al contrario di
quanto immotivatamente affermato dalla Corte d'appello - sia stata
utilizzata nel commercio quale elemento caratterizzante di una pluralità di
imprenditori.
Con il secondo
motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (sostanzialmente
coincidente con il primo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001)
la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 59
R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c. nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in
quanto
la
Corte
d'appello, avendo fatto derivare la non tutelabilità del marchio Ferragamo anche
da un supposto difetto di novità, a causa di un anteriore uso di chiusure ad
anello nel settore merceologico della borse da donna, non ha tenuto conto che
nelle domande ed eccezioni della società Biagini mancava qualsiasi allegazione
di una carenza di novità del marchio in questione, l'attuale resistente avendo
fondato le sue difese sulla affermazione che il marchio stesso avrebbe potuto
essere tutelato solo nei limiti della protezione riconoscibile ai marchi deboli.
Ove pure, del resto, la società Biagini avesse effettivamente allegato la
mancanza di novità del marchio della Ferragamo, l'ipotetica domanda in tal modo
formulata avrebbe dovuto essere ugualmente respinta in virtù della
considerazione che, in base all'art.
59
l . marchi (nel testo introdotto dal d.lgs. 8
ottobre 1999, n. 447) legittimato a far valere la carenza di novità di un
marchio è solo il titolare del diritto anteriore asseritamente violato.
Peraltro, con evidente vizio di motivazione, il giudice d'appello neppure ha
indicato la fonte, documentale o di altra natura, da cui ha tratto il
convincimento sulla pretesa mancanza di novità del marchio Ferragamo:
motivazione tanto più carente, in quanto la forma di cui la corte territoriale
ha ritenuto l'abuso in commercio è quella di un anello, laddove il marchio
Ferragamo - come accertato
nella stessa sentenza impugnata - è costituito dalla
raffigurazione della lettera Omega maiuscola, caratterizzata dal fatto che le
parti inferiori sono unite tra loro.
Con il terzo motivo
di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (in parte coincidente con il
terzo motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha
dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 47 - bis R.D. 21 giugno
1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in
quanto la
Corte
d'appello, respingendo la tesi che il marchio di cui è causa possa essersi
rafforzato per l'uso intenso fattone da essa ricorrente nel corso di trent'anni,
ha trascurato di considerare che la carenza originaria di novità ai sensi
dell'art. 17, n. 1 lett. a) l. marchi, lungi dal costituire una causa di
inapplicabilità degli artt. 19 e 47 bis, è espressamente contemplata da queste
norme come presupposto per la loro applicazione. Affermando, poi, che il marchio
Ferragamo sarebbe relativo ad un sistema di chiusura per borsette talmente
diffuso in commercio da essere privo di capacità distintiva, ha ignorato
l'ingente mole di documenti prodotti in primo grado i quali dimostravano che il
segno stesso era stato usato intensamente ed in esclusiva dalla sola Ferragamo
sin dal 1970.
Con il quarto motivo
di ricorso relativo alla sentenza n. 1407/2002 (coincidente con il quarto motivo
di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha dedotto
violazione e falsa applicazione degli artt. 2569 cod. civ. ed 1 R.D. 21 giugno
1942, n. 929 nonché omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. in
quanto
la Corte
d'appello, pur erroneamente qualificando come debole il marchio di cui è causa,
ha trascurato di considerare che anche il marchio debole gode di un certo grado
di protezione e, in particolare, della protezione degli elementi che in esso si
discostano dalla forma standard. Affermando che un marchio costituito dalla
lettera Omega non potrebbe essere contraffatto dall'uso di un semplice anello
che ha la funzione di chiudere una borsetta femminile anche se questo anello, di
fatto, per il modo in cui è inserito viene ad avere anch'esso una forma ad
Omega,
la Corte
non si è avveduta che una lettera Omega ed un anello sono per definizione due
forme diverse, e
la Biagini ha adottato non un anello, ma proprio la forma ("?")
del marchio Ferragamo simile ad una Omega (e, in realtà, non coincidente con
essa, essendo costituita - come risulta dalla
descrizione contenuta nell'attestato - da un'"impronta
anulare scura ovale aperta e terminante con due appendici simmetriche rivolte
verso l'esterno in versi opposti unite da un tratto lineare scuro"), peraltro
riproducendo, oltre a tale elemento (in ipotesi avente un carattere funzionale)
anche le componenti, sicuramente distintive, del marchio stesso. Né ad escludere
la contraffazione possono valere la circostanza della colorazione delle fibbie
adottate dalla Biagini, ovvero l'inserimento sulle borse messe in commercio
dalla resistente della scritta Biagini (dal momento che l'indicazione del nome
del contraffattore sui prodotti contraddistinti dal marchio usurpato non valgono
ad escluderne la violazione) o ancora dalla differenza qualitativa dei prodotti
contrassegnati dai marchi, non idonea ad escludere il pericolo di
confusione.
Con il quinto motivo
di ricorso relativo alla sentenza n. 1402/2002 (in parte corrispondente al
quinto motivo di ricorso relativo alla sentenza n. 758/2001) la ricorrente ha
dedotto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione
all'art. 360, n. 5 c.p.c. essendo rimasti privi di ogni considerazione da parte
della corte d'appello i dedotti profili della concorrenza sleale "dipendente",
in quanto realizzata con lo stesso atto di contraffazione, e della limitazione
servile, avendo la società Biagini utilizzato anche in forma tridimensionale il
marchio della Ferragamo.
3. I motivi di
ricorso possono essere esaminati congiuntamente e, per le ragioni di seguito
indicate, meritano accoglimento.
Affermando che le
lettere dell'alfabeto, anche se di origine straniera (nella specie, appartenenti
alla lingua greca) debbono essere considerate di uso generale, sia quando
combinate nelle parole, sia quando utilizzate isolatamente, secondo le varie
funzioni che assumono nella comunicazione linguistica, o come segni aventi una
determinata posizione nel sistema dei segni dell'alfabeto, o come abbreviazione
di parole ovvero come componente simbologica; ed aggiungendo, alla stregua di
tale premessa, che la rappresentazione grafica di una o più lettere
dell'alfabeto può formare oggetto di valido brevetto per marchio d'impresa solo
quando si presenti caratterizzata in modo originale, e sempre nei limiti del
c.d. marchio debole,
la Corte d'appello è incorsa in una sovrapposizione di piani che
ha portato a confondere tra lettere dell'alfabeto in sé e per sé considerate,
come segni normalmente destinati - da soli o in
combinazione con altre lettere dell'alfabeto, in singole parole o in frasi o
periodi più complessi - ad una funzione
comunicativa quali strumenti di linguaggio, anche se in ipotesi appartenenti a
lingua straniera, e le lettere dell'alfabeto utilizzate (a prescindere dalla
eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni
identificativi di prodotti o attività e, cioè, per una funzione che non è quella
loro propria, che proprio per questo può assolvere in virtù della originale
associazione al prodotto ad una funzione distintiva, e che non per questo
preclude a chiunque lo voglia di continuare ad usare quella stessa lettera
secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio.
La Corte d'appello (oltre tutto
confondendo il requisito dell'originalità con quello della novità) non ha tenuto
conto, cioè, che la generalizzazione rilevante per escludere la novità del segno
non è quella connessa alla sua destinazione convenzionale e, proprio per questo,
necessariamente e naturalmente diffusa, ma la generalizzazione collegata alla
funzione distintiva; e, soprattutto, ha ignorato che la brevettabilità della
lettera dell'alfabeto come marchio d'impresa - messa in dubbio in
alcune posizioni interpretative prima della riforma della disciplina dei marchi
d'impresa attuata con il d.lgs. n. 480/1992, in attuazione della Direttiva
89/104/CE - non può più essere
contestata a seguito della nuova formulazione dell'art.
16 l .m. che include
espressamente le lettere (dell'alfabeto) tra i segni suscettibili di
registrazione, purché idonei a svolgere funzione distintiva dei prodotti o
servizi di un'impresa, e salvi i limiti - nessuno dei quali
ricorrente nella presente fattispecie di cui agli artt. 18 e
21 l.
marchi. Tali principi, validi con riguardo alle lettere dell'alfabeto in
generale, si impongono con ancora maggiore evidenza allorché si tratti di
lettere di lingua straniera (nella specie, la "?" maiuscola della lingua greca)
relativamente alle quali è ancora meno frequente non solo l'uso in funzione
distintiva, ma la stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite
linguistico di comunicazione.
La validità del
marchio dedotto in causa, a prescindere dalla sua concreta caratterizzazione
grafica e dalla stilizzazione che impediscono di identificarla con una lettera
pura e semplice dell'alfabeto (e, più specificamente, dell'alfabeto greco)
avrebbe dovuto essere dunque affermata o negata non in ragione dell'appartenenza
delle lettere alfabetiche ai segni del linguaggio, ma della capacità distintiva
di cui lo specifico segno era o no dotato una volta che - al di fuori della
sua destinazione normale e convenzionale - fosse riuscito a
creare un collegamento con i prodotti dell'impresa che ha fatto uso di quella
determinata lettera, e l'ha registrata come marchio, proprio in funzione
distintiva dei prodotti, e non come tramite di comunicazione secondo la
destinazione naturale e tipica dei segni alfabetici e delle parole. L'ampia
documentazione prodotta in causa dalla ricorrente aveva appunto lo scopo di
mettere in evidenza la funzione distintiva assunta dal marchio "?" non solo con
riguardo ad uno specifico prodotto e, cioè, alle borsette da donna (il che
sarebbe sufficiente, comunque, ad affermarne la tutela rivendicata dalla
ricorrente), ma per una gamma molteplice di altri prodotti, senza che a negare
la capacità distintiva del segno possa valere - secondo l'erroneo
rilievo contenuto nella sentenza n. 758/2001 - la circostanza che
il segno stesso mai sia stato utilizzato in televisione. Come, infatti, già
messo in luce anche dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 4 maggio 1999 (in
cause riunite C-108/97 e
C-109/09), relativa
all'interpretazione dell'art. 3.3 della Direttiva 89/104/CEE e, cioè,
dell'articolo in attuazione del quale sono stati inseriti nella legge marchi
italiana gli attuali artt. 19 e 47 bis, al fine di accertare l'acquisto di
capacità distintiva compito del Giudice nazionale è solo quello di valutare
globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad
identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a
distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice
stesso possa, in alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni
soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l'acquisto di capacità
distintiva può derivare, e fermo restando che l'accertamento inerente alla
capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio
del tipo di prodotto contrassegnato.
La sovrapposizione
dei piani tra funzione della lettera alfabetica quale strumento di comunicazione
nella formazione delle parole e nel linguaggio, e funzione della stessa lettera
quale segno distintivo di un prodotto, è all'origine della erronea valutazione
effettuata dalla corte fiorentina nel giudizio comparativo tra i due segni in
conflitto, giudizio che ha portato il giudice d'appello a trascurare non già la
semplice somiglianza, ma addirittura l'identità tra di essi, il marchio della
società Ferragamo consistendo in una forma (?) che richiama la lettera Omega
dell'alfabeto greco, e quello della resistente in un marchio uguale al segno
utilizzato dalla ricorrente, come si evince dalla stessa motivazione della
sentenza impugnata, dove si parla - in riferimento alla
chiusura per borsette utilizzata dalla soc. Biagini - di un "semplice
anello" che di fatto, per il modo in cui è inserito, viene ad avere anch'esso
una forma a ?.
Le valutazioni della
Corte territoriale, peraltro, sono giuridicamente erronee anche assumendo la
qualificazione del marchio della ricorrente in termini di marchio "debole".
Anche rispetto al marchio debole, infatti, la tutela contro la contraffazione
non è esclusa dall'adozione di varianti formali inidonee ad escludere la
confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto
caratterizzante, il nucleo cui è affidata la funzione distintiva; e di tale
principio la Corte d'appello non ha fatto congrua applicazione
nell'affermare che la diversità di colorazione valesse ad impedire la rilevata
interferenza rispetto all'adozione di un segno per tutto il resto identico, e
nell'aggiungere che l'apposizione del marchio della "Biagini" valesse di per sé
ad escludere la confondibilità con il marchio della Ferragamo, in contrasto con
il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di
marchi la distintività deve essere intesa come capacità di individuare un
prodotto dall'altro, mentre è estranea all'essenza della funzione del marchio la
capacità di indicare il produttore (cfr., tra le altre, Cass. 9 marzo 2001, n.
3449; 22 febbraio 1986, n. 1080; 25 settembre 1998, n. 9617), l'azione di
contraffazione mirando a tutelare appunto la distintività insita nel
collegamento che si crea tra segno e prodotto, a prescindere dalla circostanza
che altri nel farne uso contrassegnino quel prodotto con ulteriori segni
distintivi; né peraltro la Corte d'appello di Firenze ha chiarito nella sentenza impugnata
in che modo l'apposizione del nome Biagini valesse ad escludere, all'occhio del
consumatore, la possibilità di interferenza con il marchio della società
Ferragamo, a cui il marchio Bigini è stato aggiunto.
La possibilità di
brevettare come marchio d'impresa una lettera dell'alfabeto. non esclude
naturalmente che il marchio possa essere ritenuto nullo per mancanza di novità
ai sensi dell'art. 17, n.
1
l . marchi. Ma di tale mancanza di novità, cui del resto
neppure risulta corrispondere una specifica eccezione da parte della società
Biagini non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna idonea motivazione. Da
un lato infatti l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui
l'utilizzazione di un anello quale chiusura per una borsetta femminile, sarebbe
molto diffusa in commercio, trascura di considerare che nella specie non di
generica forma di anello si tratta, né viene in discussione la funzione di
chiusura che per le borsette femminili può essere esercitata da dispositivi di
chiusura aventi forma di anello, ma di un marchio avente una forma particolare
di lettera di alfabeto per nulla assimilabile ad un anello, anche se tale
marchio, applicato alle borsette ed associato ad idonei accessori, può svolgere
una funzione di chiusura. Dall'altro lato il rilievo, contenuto sempre nella
sentenza impugnata, secondo cui la lettera Omega sarebbe impiegata come elemento
caratterizzante anche da altre imprese tra cui, la più famosa, una notissima
marca di orologi, è per un verso del tutto immotivato quanto alla indicazione
delle fonti di conoscenza da cui è stata desunta l'affermazione di un uso del
marchio Omega come segno distintivo anche di altre imprese; per l'altro verso
integra un'ulteriore violazione delle norme che disciplinano la materia dei
marchi, essendosi ignorato che l'uso anteriore di un marchio idoneo a togliere
novità ad un marchio successivo è quello attinente alla sfera di prodotti o
servizi cui sia riconducibile in funzione distintiva anche il secondo segno, non
l'uso che ha caratterizzato una produzione del tutto diversa determinandone
proprio in virtù dell'uso del marchio un ambito specifico e delimitato, e
rafforzandone - in quest'ambito
specifico e delimitato - la capacità
distintiva: rafforzamento del marchio che, alla stregua della disciplina
vigente, l'uso intenso e diffuso ha avuto l'effetto di assicurare - contrariamente a
quanto ritenuto dalla corte d'appello nella sentenza impugnata - anche con riguardo
al marchio della ricorrente. Né ad escludere la contraffazione commessa dalla
società Biagini vale il rilievo che i prodotti della società Ferragamo sono
rivolti ad una clientela di elite, per la loro qualità e raffinatezza nonché per
i prezzi più elevati. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti,la
differenza qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se
notevole, non elimina il rischio di confusione essendo possibile, anzi
probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa
impresa produca a prezzi diversi prodotti di diversa qualità (cfr., tra le
altre, Cass. 19 aprile 2000, n. 5091; Cass. 18 giugno 1990, n.
6119).
La corte d'appello,
infine, nella sentenza n. 1407/2002 ha omesso totalmente di motivare in ordine
alla domanda di concorrenza sleale formulata con l'atto introduttivo del
giudizio dalla società Ferragamo, sia sotto il profilo della concorrenza sleale
c.d. "dipendente", vale a dire della concorrenza che si realizza con lo stesso
atto di contraffazione, sia sotto il distinto ed autonomo profilo
dell'imitazione servile, per avere la società Biagini utilizzato in forma
tridimensionale il marchio della ricorrente, cosi imitando servilmente la forma
d'uso del marchio stesso concretamente adottata dalla
Ferragamo.
Sulla domanda di
concorrenza sleale "dipendente" la
Corte d'appello ha omesso totalmente di motivare
anche nella sentenza n. 758/2001, nella quale invece è stata respinta la domanda
di concorrenza sleale per imitazione servile, da un lato trascurando di
considerare che al fine di affermare o escludere la sussistenza della
confondibilità tra i segni, la valutazione deve essere compiuta alla stregua
dell'impressione complessiva che il confronto tra i segni in conflitto può
suscitare nel consumatore medio, dall'altro erroneamente affermando che la forma
necessariamente tridimensionale di un marchio consistente in un fermaglio per
chiudere la borsa varrebbe per ciò stesso ad impedirne la tutelabilità come
segno distintivo, quando invece ciò che a questo fine occorre verificare non è
il carattere tridimensionale o bidimensionale della forma, ma la funzione
distintiva che la specifica forma in cui consiste il marchio è in grado di
assolvere.
Consegue da quanto
sopra che i ricorsi, per quanto di ragione, debbono essere accolti, con
cassazione di entrambe le sentenze impugnate e rinvio ad altra sezione della
Corte d'appello di Firenze anche ai fini delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
La
Corte riunisce i ricorsi;
li accoglie per quanto di ragione; cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia
ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze anche ai fini delle spese del
giudizio di legittimità.
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