 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 febbraio 2007, n. 2898
(Presidente Mattone - Relatore Di Nubila)
Svolgimento del processo
1. F. L., dipendente di P.I., veniva licenziato l'1 febbraio 1995 ai sensi
del comma 3 dell'accordo integrativo al Ccnl 26 novembre 1994, a causa del
raggiungimento della massima anzianità contributiva. Il lavoratore proponeva
ricorso al Pretore di Roma ed otteneva la reintegrazione nel posto di lavoro con
sentenza 6139/98. Il 3 febbraio 1998 il F. optava per il pagamento di quindici
mensilità di retribuzione, in luogo della reintegra. P.I., rilevato che nel
frattempo il lavoratore aveva compiuto il 65° anno di età, riteneva
inapplicabile la reintegra perché il rapporto si era risolto ipso iure e per
tale ragione rifiutava il pagamento del citato indennizzo. Il F. otteneva allora
decreto ingiuntivo , contro il quale P.I. proponeva opposizione; il Tribunale di
Roma rigettava l'opposizione. Proponeva appello la società e la Corte di Appello
di Roma confermava la sentenza di primo grado, cosi motivando:
anche se
il lavoratore ultrasessantenne non fruisce della tutela reale, una volta emessa
sentenza di reintegrazione questa va eseguita;
la questione inerente al
compimento del 65° anno di età da parte del lavoratore doveva essere proposta
prima dell'emissione della sentenza suddetta;
non può essere contestata
la sussistenza del provvedimento di reintegra, laddove il F. doveva, se del
caso, essere nuovamente licenziato;
finché la sentenza di reintegra non
venga riformata, il lavoratore può validamente optare per il versamento delle
quindici mensilità;
il rapporto di lavoro cosi ricostituito si estingue
non già al momento dell'esercizio della facoltà di opzione, ma al momento del
relativo pagamento;
la misura dell'indennizzo in parola deve essere
rapportata al momento dell'esercizio dell'opzione e quindi deve corrispondere
alla retribuzione globale di fatto, con esclusione delle voci eventuali o
meramente indennitarie, ma comprese le corresponsioni continuative quali il
premio di produttività e l'indennità di funzione.
2. Ha proposto ricorso
per Cassazione la Spa P.I., deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso
l'attore F., il quale ha presentato memoria integrativa.
Motivi della decisione
3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., dell'articolo 18 della
legge 300/70.
4. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della
controversia, ex articolo 360 n. 5 c.p.c.. Coi due motivi, che vengono proposti
congiuntamente, la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha
respinto l'eccezione inerente alla inapplicabilità della norma citata, posto che
nelle more del processo l'attore aveva compiuto il 65° anno di età e quindi il
rapporto di lavoro si era risolto di diritto a sensi dell'articolo 79 del
Ccnl.
5. I due motivi sono infondati. Va anzitutto rilevato che, dinanzi
ad un giudicato il quale accerta il diritto del lavoratore alla reintegrazione
nel posto di lavoro, non può il datore di lavoro unilateralmente ritenere che il
rapporto di lavoro si sia risolto per altra causa, dovendo l'eventuale
circostanza impeditiva alla reintegrazione essere fatta valere nel giudizio in
cui la reintegrazione è stata disposta. Ma si osserva ulteriormente come, per
giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione, il Ccnl di settore, nella
parte in cui prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro al
compimento del 65° anno di età del lavoratore, sia nullo per violazione di norme
imperative (Cassazione 1758/99 e succ. conformi sino alle sentenze 2055 e
21326/04); onde esattamente la Corte di Appello ha ritenuto che la società
convenuta avrebbe, se del caso, dovuto procedere a nuovo licenziamento del
lavoratore e non eccepire la presunta estinzione de iure del rapporto.
6.
Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo
360 n. 5 c.p.c.: erra la Corte di Appello quando ritiene che la questione circa
la risoluzione automatica del rapporto di lavoro non poteva essere fatta valere
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale sede era stata
eccepita detta risoluzione, con la conseguenza che l'ordine di reintegrazione
non era eseguibile e pertanto non poteva trovare ingresso l'opzione per le
quindici mensilità.
7. Il motivo è infondato. Una volta che il lavoratore
ha ottenuto una sentenza di reintegra, essa va eseguita sinché non venga
riformata. Ne consegue che il giudicato prevale su ogni possibile circostanza
impeditiva al ripristino del rapporto di lavoro, il quale permane de iure fino
al pagamento della citata indennità. Si aggiunga, per completezza, che
l'estinzione del rapporto di lavoro avviene, per giurisprudenza costante, al
momento del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra e non prima
(per tutte Cassazione 3380/03).
8. Col quarto motivo del ricorso, la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 n.
3 c.p.c., dell'articolo 1362 ss. c.c. in relazione agli articoli 67 e 68 del
Ccnl 26.11.1994.
9. Col quinto motivo, si censura la sentenza di appello
per vizio di motivazione. I due motivi, anche essi congiuntamente presentati,
evidenziano l'ulteriore profilo della violazione della nozione di retribuzione
globale di fatto: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto di comprendere
nella detta retribuzione i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità,
gli incrementi retributivi medio tempore, nonché le voci legate all'effettiva
presenza in servizio, quali il premio di produttività e l'indennità di funzione.
Invero il premio di produttività è legato al raggiungimento di determinati
obiettivi e l'indennità di funzione è legata all'effettiva presenza in
servizio.
10. Il motivo è inammissibile e tale doveva esser dichiarato
nel giudizio di merito. La relativa questione non è stata sollevata da P.I.
nell'opposizione a decreto ingiuntivo e pertanto è preclusa, non senza comunque
sottacere che la Corte di Appello, nel ricostruire la retribuzione globale di
fatto, ha fatto puntuale riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza,
per cui la garanzia retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto
di lavoro comporta la computabilità di tutti gli elementi che caratterizzano la
normale retribuzione, salvi i soli compensi a carattere indennitario o di
rimborso spese (in termini, vedi da ultimo Cass. 21285/06 e precedenti conformi
ivi citati).
11. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere
rigettato. . Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in
dispositivo. Si autorizza la distrazione di tali spese in favore del difensore,
il quali ha dichiarato di avere anticipato le spese vive e di non aver percepito
gli onorari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente P.I. Spa a rifondere all'
intimato controricorrente F. L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida
in Euro 20 oltre euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di
legge, e delle quali autorizza la distrazione in favore del
difensore.
|