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Cass. civ., sez. II, 04/05/1994 n. 4275
Pres. Verde F - Rel. Corona R - P.M. Lo Cascio G (Conf) Arnaldo
Mondadori Editore S.p.a. c. Carini
Svolgimento del processo
Con citazione 20 giugno 1984, Susanna Carini convenne, davanti al
Tribunale di Milano, le societa Arnoldo Mondadori Editore e Finanziaria
Mondadori.
Espose di aver acquistato dalla Arnoldo Mondadori Editore, in data
25 ottobre 1983, l'opera Nuova Enciclopedia della Scienza e della Tecnica,
obbligandosi a pagare il prezzo convenuto, pari a lire 1.100.000, tramite rate
mensili di lire 40.000, da corrispondere alla Finanziaria Arnoldo Mondadori.
Successivamente, e cioe il 7 dicembre 1983, aveva ordinato i tre volumi di
aggiornamento, per il prezzo di lire 230.000, da pagare con rate mensili di lire
15.000. Il 6 dicembre 1983 aveva ricevuto i 15 volumi dell'Enciclopedia, ma
aveva constatato che le erano stati spediti due copie del volume nono, anziche
il volume ottavo. Segnalato tempestivamente il fatto e considerata l'inerzia
della societa venditrice, con diffida pervenuta alla controparte il 14 febbraio
1984 aveva intimato alla Arnoldo Mondadori Editore di trasmettere entro quindici
giorni l'ottavo volume dell'Enciclopedia e il terzo volume di aggiornamento, con
avvertimento che, in difetto, i contratti avrebbero dovuto considerarsi risolti
ai sensi dell'art. 1454 c.c. Soltanto in data 2 marzo 1984, la Mondadori aveva
trasmesso il volume ottavo, ma in edizione completamente diversa dagli altri per
dimensioni, veste grafica di copertina, impaginazione e caratteristiche
editoriali. Con lettera 4 marzo 1984, essa aveva informato la convenuta che
ambedue i contratti dovevano considerarsi risolti, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Chiese al collegio, in via principale, di dichiarare la avvenuta
risoluzione ex art. 1454 c.c. dei due contratti di compravendita, stipulati nei
mesi di novembre e di dicembre del 1983; di dichiarare nulla essere dovuto alla
Finanziaria Mondadori in virtu dei suddetti contratti; di condannare la Arnoldo
Mondadori Editore a restituire la somma di lire 60.000, versata come anticipo.
Domando, in subordine, di dichiarare risolti i due contratti, con sentenza
costitutiva ex art. 1453 c.c.; in via ulteriormente subordinata, di condannare
la Arnoldo Mondadori Editore a consegnare all'attrice il volume ottavo
dell'opera Nuova Est simile agli altri volumi componenti l'enciclopedia; in
ultima ipotesi, di ridurre il prezzo di vendita; in ogni caso, di condannare la
societa Arnoldo Mondadori Editore al risarcimento dei danni, da determinarsi nel
corso del giudizio, e immediatamente al pagamento di una somma pari a lire
500.000, con la rivalutazione e gli interessi.
Le societa convenute chiesero il rigetto di tutte le domande.
Risposero che il volume terzo di aggiornamento era stato depennato dall ordine,
e percio non formava oggetto della compravendila. Il volume ottavo era stato
trasmesso non appena ricevuta la diffida e, per un errore del magazzino, era
stato consegnato un volume dell'edizione precedente; in ogni caso, secondo le
clausole previste dal contratto di compravendita, la societa era facoltizzata a
sospendere la consegna, posto che l'acquirente si era resa morosa nel pagamento
delle rate del prezzo, che avrebbe dovuto versare a partire dal mese successivo
al conferimento degli ordini.
All'udienza 1 marzo 1985, la societa Arnoldo Mondadori Editore fece
nuovamente offerta formale di consegnare l'ottavo volume dell'Enciclopedia, che
l'attrice rifiuto, come in precedenza aveva respinto il pacco postale.
Durante il procedimento di primo grado, la societa Mondadori
Finanziaria ottenne dal Pretore di Milano, in data 6 maggio 1985, un decreto
ingiuntivo di condanna della Carini al pagamento di lire 1.210.000, oltre gli
interessi e le spese, a titolo di rimborso delle somme versate alla societa
Arnoldo Mondadori Editore per conto della suddetta Carini, in virtu della
delegazione di pagamento. L'opposizione venne respinta dal Pretore con sentenza
in data 10 novembre 1986 (sentenza confermata dal Tribunale di Milano con
pronunzia del 9 febbraio/30 marzo 1989, passata in giudicato).
Il Tribunale di Milano, con sentenza 26 maggio/12 dicembre 1988,
respinse tutte le domande proposte dall'attrice, che condanno nelle spese.
Pronunziando sulla impugnazione proposta da Susanna Carini, la Corte d'Appello
di Milano, con sentenza 30 maggio/28 settembre 1990, quanto alla causa vertente
tra la Carini e la Arnoldo Mondadori Finanziaria, dichiaro cessata la materia
del contendere e condanno la Carini a rifondere alla controparte le spese di
lite di entrambi i gradi del giudizio; quanto alla causa vertente tra la Carini
e la Arnoldo Mondadori Editore, in riforma della sentenza impugnata, dichiaro
risolti i contratti di compravendita in data 22 novembre e 23 dicembre 1983, per
inottemperanza alla diffida ad adempiere da parte della Arnoldo Mondadori
Editore; condanno quest'ultima al risarcimento del danno, da liquidarsi in
prosieguo del giudizio, con la provvisionale di lire 200.000.
Propone ricorso per cassazione la Arnoldo Mondadori Editore; resiste
con controricorso Susanna Carini.
Motivi della decisione
I?
A fondamento del ricorso, la societa ricorrente deduce:
1.- Violazione degli artt. 1454 e 1460 c.c. e omessa motivazione su
un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Per prodursi l'effetto risolutivo del contratto a prestazioni
corrispettive, in seguito alla diffida ad adempiere, occorre che il contraente
diffidante non sia a sua volta inadempiente, dovendo l'inadempimento
dell'intimato, in tale caso, ritenersi giustificato in virtu della regola
"inademplenti non est adimplendum".
Essendo inadempiente per il pagamento delle rate di prezzo scadute
nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, la Carini non era legittimata a
proporre la diffida di cui all'art. 1454 c.c.
La Corte di merito, pur avendo dato atto di tale eccezione, non ne
trae alcuna giuridica conseguenza ed omette di motivare.
2.- Violazione degli artt. 1454, 1455, 1525 c.c., insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in
relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Perche l'effetto solutorio si produca ai sensi dell'art. 1454 c.c. e
necessario che si tratti di inadempimento grave, capace cioe di giustificare la
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., avuto riguardo
all'economia complessiva della convenzione ed all'interesse dell'altra parte
all'esatta e tempestiva prestazione. L'inadempimento deve essere valutato
altresi sotto il profilo dell'elemento soggettivo, con riferimento alla volonta
del debitore di sottrarsi ingiustamente alla prestazione dovuta.
E' viziato il giudizio della Corte d'Appello, secondo cui
un'enciclopedia priva di un volume, o presentante un volume diverso dagli altri
- trattandosi di un'opera, le cui singolo edizioni sono caratterizzate
dall'omogeneita dei volumi che la compongono, cosicche l'appartenenza degli
stessi alla medesima edizione e evidenziabile "ictu oculi" per la diversa veste
grafica della copertina - perde irrimediabilmente il proprio valore di mercato.
E' errato sotto il profilo logico, perche una enciclopedia assolve alla sua
funzione, che e quella di soddisfare l'interesse scientifico culturale dei
lettori, anche se un volume risulti accidentalmente non omogeneo rispetto ai
restanti per la veste grafica, in quanto il valore dell'opera si misura dai
contenuti (e solo secondariamente dal pregio esteriore); e errato sotto il
profilo giuridico, perche nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento
non tiene conto dell'interesse soggettivo, che nella specie non era quello di
esporre l'opera, ma di soddisfare le esigenze di consultazione, essendo
l'acquirente una insegnante.
3.- Violazione degli artt. 1176, 1218, 1454, 1455 c.c.,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte di merito imputa l'inadempimento della Mondadori Editore a
titolo di colpa, assumendo esulare dalla diligenza del buon padre di famiglia
l'errore ripetuto del venditore nella individuazione di una parte delle cose da
consegnare.
Il giudizio non e corretto, posto che nell'ordinamento attuale non
viene accolta la regola, per cui in materia di responsabilita civile e rilevante
anche la colpa minima. In effetti, la sentenza impugnata non valuta se
l'inadempimento fosse frutto di un accidente e se tale accidente fosse tale da
integrare la colpa minima, idonea ad incidere sulle sorti del contratto.
II?
I motivi vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro
evidente connessione e alla valutazione delle censure prospettate conviene
premettere in compendio i principi i diritto concernenti la materia.
2.1 Per quanto attiene alla legittimazione a intimare la diffida ad
adempiere, per giurisprudenza costante nella ipotesi di diffida ad adempiere ex
art. 1454 c.c., allorquando anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida
rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto, poiche in tal
caso perde rilevanza giuridica l'inadempimento del diffidato, per il principio
"inademplenti non est adimplendum", sancito dall'art. 1460 c.c. (Cass., Sez. II,
24 ottobre 1989, n. 4323; Cass., Sez. II, 27 aprile 1989, n. 1953)
2.2 Quanto al rilievo che l'inadempimento non debba essere di scarsa
importanza anche nella ipotesi di diffida ad adempiere, si afferma in
giurisprudenza che l'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad
adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per
l'adempimento non eliminano la necessita dell'accertamento giudiziale della
gravita dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. (Cass., Sez. II, 20
marzo 1991, n. 2979).
2.3. Per quanto attiene ai criteri, sulla base dei quali si
determina la non scarsa importanza dell'inadempimento, come regola generale
concernente la risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni
corrispettive, il disposto dell'art. 1455 c.c ("il contratto non si puo
risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto
riguardo all'interesse dell'altra") pone una regola di proporzionalita, in virtu
della quale la resoluzione del vincolo negoziale e collegata unicamente
all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza
nell'economia del rapporto, per la cui valutazione - che costituisce
apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed
incensurabile in sede di legittimita, se sorretto da motivazione esauriente ed
immune da vizi logici - occorre tener conto dell'esigenza di mantenere
l'equilibrio tra le prestazioni di eguale peso. Pertanto, l'importanza
dell'inadempimento non deve essere intesa in senso meramente subbiettivo, in
relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio
interesse violato, ma deve interpretarsi soprattutto in senso obbiettivo, in
relazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale
ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale (Cass.,
Sez. Lav., 13 febbraio 1990, n. 1046).
Chiarito che il giudizio sulla risolubilita per inadempimento di un
contratto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., non involge soltanto l'elemento
oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del
negozio, ai fini della determinazione della gravita dell'inadempimento, deve
tenersi conto anche degli aspetti soggettivi, rilevabili tramite una indagine
unitaria riguardante, ad un tempo, il comportamento del debitore, desumibile
dalla durata della mora e del suo eventuale protrarsi, dalla ritardata o mancata
prestazione, e l'interesse del creditore all'esatto adempimento (Cass., Sez.
III, 23 marzo 1991, n. 3156; Cass., Sez. I, 15 giugno 1989, n. 2879).
2.4 Nella specie, alla diffida trasmessa dall'acquirente non puo
riconoscersi l'effetto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi
dell'art. 1454 c.c., sotto il duplice profilo e dalla sussistenza
dell'inadempimento in capo allo stesso diffidante, e della scarsa gravita
dell'inadempimento imputabile alla controparte.
Non e controverso, invero, che al momento della diffida ad adempiere
(14 febbraio 1984), la acquirente Carini non avesse adempiuto l'obbligazione di
pagare il prezzo, secondo la scadenza delle rate mensili, decorrenti a far tempo
dal mese successivo all'ordine (25 ottobre 1983).
Allo stesso tempo, non appare corretta la valutazione circa la
gravita dell'inadempimento da parte della Mondadori Editore, per aver consegnato
un'enciclopedia priva di un volume, o presentante un volume diverso dagli altri.
Oggettivamente, con tale difformita l'opera non perde il proprio valore di
mercato in modo irrimediabile. In verita, il valore di un'opera collettiva
risente di certo della veste grafica (il formato, la qualita della stampa e
della carta, la rilegatura etc.), ma viene determinato essenzialmente dai
contenuti: in sintesi, dall'autorita dei collaboratori, dalla profondita e
dall'aggiornamento dei temi, dalla completezza delle voci, dalla chiarezza della
esposizione, dalla precisione delle citazioni bibliografiche e degli indici etc.
Percio, se la difformita grafica di un volume certamente riduce il valore di
mercato dell'intera opera, non lo fa venire meno in modo irrimediabile.
D'altra parte, quanto al comportamento del debitore, la societa
venditrice non aveva dimostrato di non voler adempiere: al contrario, aveva da
subito spedito il volume mancante (sia pure in diversa edizione) e, entro tempi
ragionevoli, si era offerta di sostituirlo con il volume appartenente alla
edizione venduta.
Avuto riguardo, infine, alle qualita soggettive dell'acquirente - di
professione insegnante - dal ritardo le sue esigenze non venivano pregiudicate
irrimediabilmente. (Diverso sarebbe il pregiudizio per un commerciante, le cui
necessita di esposizione, di promozione e di propaganda sarebbero state
danneggiate in modo ben piu grave).
III?
La sentenza va cassata e rimessa ad altra sezione della Corte
d'Appello di Milano, che decidera anche sulle spese, attenendosi ai principi di
diritto, che seguono.
Nella ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., allorquando
anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa non
scaturisce la risoluzione del contratto, poiche in tal caso perde rilevanza
giuridica l'inadempimento del diffidato, in virtu della regola "inademplenti non
est adimplendum", recepita dall'art. 1460 c.c.
L'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di
cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento
non eliminano la necessita dell'accertamento giuidiziale della gravita
dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Ai fini della determinazione della gravita dell'inadempimento, deve
tenersi conto anche degli aspetti soggettivi, rilevabili tramite una indagine
unitaria riguardante, ad un tempo, il comportamento del debitore e l'interesse
del creditore all'esatto adempimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di
Milano che decidera anche sulle spese del giudizio di
legittimita.
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