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Cassazione
Sezione III^ Civile
Sentenza 29 marzo 2005 n. 6558
Svolgimento del processo
L'Emmegi agro industriale Srl (Emmegi) proponeva opposizione al decreto, con
il quale il presidente del tribunale di Taranto le ingiungeva di pagare lire
296.735.540 all'associazione di zona tra produttori agrumari ed ortofrutticoli
delle province di Lecce, Matera, Taranto (AZPAO), sostenendo di avere estinto il
debito mediante la cessione di credito verso l'AIMA (ora EIMA), la quale aveva
compensato il credito ceduto con un suo maggiore credito verso
l'AZPAO.
L'opposta resisteva; intervenivano nel giudizio di opposizione
Francesco A. + ALTRI.
Il tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione e
revocava il decreto opposto.
Su gravame dell'AZPAO e degli interventori
la corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - condannava
l'Emmegi al pagamento di somma di importo pari a quella ingiunta, considerando
che nella specie si doveva applicare la norma di cui all'articolo 1198 Cc e non
quella di cui all'articolo 1267 stesso codice, "posto che si tratta di cessione
pro solvendo in luogo di adempimento e non di cessione tout court di contatto,
con la conseguenza che il debitore cedente e liberato con la riscossione del
credito vantato, se non risulta una diversa volonta delle parti che nella
fattispecie non e stata neppure dedotta. Solo in questi limiti e fatto salvo il
disposto dell'articolo 1267 comma 2".
L'Emmegi si e gravata di ricorso
per cassazione, affidandone l'accoglimento a tre motivi; l'AZPAO in liquidazione
ha resistito con controricorso; si e successivamente costituita con memoria
l'Emmegi in amministrazione straordinaria e si e integralmente riportata al
ricorso; le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso figura sottoscritto dall'avv. Buccico, che dal 2002 e
componente del C.S.M., e da altri avvocati, i quali hanno svolto la successiva
attivita difensiva.
Risalendo, tuttavia, il ricorso al 2001, nessun
dubbio puo sorgere sulla sua ammissibilita.
2. Con il primo motivo di
ricorso si denuncia "violazione dell'articolo 360, n. 5, Cpc nonche
dell'articolo 360, n. 3, in relazione all'articolo 111 Costituzione e 132, comma
2, n. 4, Cpc omessa e/o insufficiente motivazione circa punto decisivo della
controversia"; la corte di merito - si sostiene - non ha esplicitato l'iter
logico - giuridico seguito; in particolare si e limitata a riprodurre l'articolo
1198 Cc senza stabilire alcun collegamento con l'articolo 1267 stesso codice; in
definitiva, ha aderito alla ricostruzione giuridica della vicenda prospettata
dall'AZPAO, ma non ha indicato le ragioni, per le quali ha disatteso quella
contraria.
3. Con il secondo motivo si deduce "violazione dell'articolo
360, n. 3, Cpc in relazione agli articoli 1198, 1267, 1362, 1367 Cc. Violazione
dell'articolo 360, n. 5, Cpc per omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia"; la presente fattispecie
ricade sotto la previsione dell'articolo 1198 Cc, il cui contenuto normativo
risulta dalla combinazione dei due commi che lo compongono; secondo la corte di
merito la cessione di un credito in luogo dell'adempimento disciplinata dal
menzionato articolo 1198 attribuisce al creditore cessionario la facolta
alternativa di rivolgersi al debitore originario o a quello ceduto; senonche,
l'articolo 1198, richiamando l'articolo 1267, istituisce un collegamento tra le
due norme e tale collegamento comporta che il creditore, cui il debitore abbia
ceduto un credito in luogo dell'adempimento, e tenuto ad escutere prima il
debitore ceduto e, solo in caso di inadempimento di quest'ultimo, puo rivolgersi
al debitore originario; in altri termini, fino a quando non sia inutilmente
escusso o per lo meno non risulti insolvente il debitore ceduto, il debito
originario e inesigibile; nella specie, peraltro, l'atto di cessione reca la
clausola "pro solvendo" e cio vale a rendere, comunque, operante la regola della
preventiva escussione del debitore ceduto.
4. Evidenti ragioni di
connessione consigliano la trattazione unitaria dei motivi.
5.1. La corte
di merito ha affermato che la fattispecie e regolata dall'articolo 1198 e non
dall'articolo 1267, implicitamente escludendo un rapporto tra le due
norme.
5.2. Viceversa, in dottrina si sottolinea il rapporto
legislativamente stabilito tra tali norme attraverso il richiamo della seconda
da parte della prima e si muove da questo rapporto per ricostruire la figura
della cessione di credito in luogo dell'adempimento.
Secondo un
orientamento dottrinale la cessione regolata dall'articolo 1267 si distingue da
quella prevista dall'articolo 1198 per diversita di disciplina e "rationes"
ispiratrici.
In questa ultima forma di cessione il creditore cessionario
e titolare di due distinte pretese: l'una, quella originaria, nei confronti del
debitore cedente; l'altra, quella derivata dalla cessione, verso il debitore
ceduto, con la peculiarita che, in caso di inadempimento di quest'ultimo, il
creditore ha la facolta di scegliere se agire contro di lui o del debitore
originario.
Per effetto del rinvio all'articolo 1267 tale facolta viene
meno quando la mancata realizzazione del credito ceduto sia dovuta al
comportamento negligente del cessionario e, cioe, con il realizzarsi delle
condizioni previste dal menzionato articolo che determinano liberazione del
debitore cedente.
Altro orientamento dottrinale ritiene che la figura
delineata dagli articoli 1198 e 1267 sia unitaria e costituisca una specie di
"datio in solutum", nella quale la prestazione dell'"aliud" e rappresentata da
una comune cessione "solvendi causa" con annessa garanzia di solvenza, sicche la
responsabilita del cedente e legata alla solvibilita del ceduto ed e destinata a
funzionare nel caso in cui il patrimonio di quest'ultimo sia escusso
infruttuosamente.
La dottrina prevalente vede una conferma della tesi
della cessione a scopo di adempimento e non in luogo di esso nel richiamo
dell'articolo 1267, che fa obbligo al cessionario di agire diligentemente per la
realizzazione del credito ceduto a pena della perdita della garanzia, precisando
che si tratta di richiamo in via analogica, considerato che nell'articolo 1198
non e prevista garanzia di solvenza del debitore ceduto da parte del cedente,
come e invece prevista nell'articolo 1267.
Secondo tale tesi per effetto
della cessione il creditore diventa titolare di due diritti di credito, uno dei
quali, quello originario, e inesigibile fino all'eventuale inadempimento di
quello ceduto; il soddisfacimento di uno di essi determina, tuttavia, estinzione
dell'altro.
5.3. Questa corte non ha avuto frequenti occasioni di
occuparsi dell'articolo 1198.
Con la remota sentenza 340/75, ha affermato
che la cessione del credito "pro solvendo" non ha di per se efficacia novativa
in quanto a norma dell'articolo 1198 il debitore cedente non rimane liberato,
ma, salva diversa volonta delle parti, la sua obbligazione verso il proprio
creditore si estingue solo con la riscossione del credito ceduto;
successivamente, con sentenza 4213/80, ha evidenziato che la cessione di un
credito puo essere preordinata sia al conseguimento di uno scopo di garanzia
che, a norma dell'articolo 1198, ad una funzione
satisfattoria; piu
recentemente con sentenza 9495/02, ha ritenuto che nell' ipotesi di cessione
"pro solvendo" a scopo solutorio in cui il creditore cessionario diventa
titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro
verso il debitore ceduto, si e in presenza di distinte obbligazioni, aventi
ciascuna una propria causa e l'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di
disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione
originaria si estingue con la riscossione del credito verso il debitore ceduto;
non risulta alcuna pronuncia di questa Corte sulla specifica questione che si
pone nel presente caso.
5.4. In relazione a tale questione va rilevato
che la cessione prevista dall'articolo 1198 non estingue il credito originario,
ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di
soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito.
Si
verifica, pertanto, la coesistenza di due crediti: quello originario e quello
ceduto; stante il richiamo che l'articolo 1198 fa al secondo comma dell'articolo
1267, in cui si subordina la responsabilita del cedente non al solo adempimento
del ceduto, bensi al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con
diligenza le istanze contro quest'ultimo, il credito originario rimane
quiescente fino a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso il
debitore ceduto; la realizzazione del credito ceduto produce l'estinzione anche
di quello originario.
In altri termini, la cessione del credito in luogo
dell'adempimento non comporta liberazione del debitore originario, che consegue
alla realizzazione del credito ceduto; il credito originario rimane inesigibile
per tutto il tempo in cui persiste la possibilita di fruttuosa escussione del
debitore ceduto; il creditore cessionario e tenuto ad escutere prima il debitore
ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, si puo rivolgere al
debitore originario.
6. Ai principi sopra esposti non si e attenuta la
corte di merito, la quale, riformando la sentenza di primo grado, ha
implicitamente ritenuto inutile la sentenza aveva, invece, giustamente ritenuto
necessaria.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla
corte di appello di Lecce per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio
di cassazione.
7. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili dei motivi
esaminati ed il terzo motivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; assorbito il terzo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
corte di appello di Lecce.
Cosi deciso in Roma l'8 febbraio 2005.
Depositata in cancelleria il 29 marzo 2005.
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