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Riferimenti Normativi: CC Art. 1223 CC Art. 1227 CC
Art. 1396 CC Art. 1398 CPC Art. 360 L 02/01/1991 n.1 L 02/01/1991
n.1 Art.5 CONSOB 02/07/1991 n.5388 Art.14 DLT 24/02/1998 n.58 Art.31
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni -
Presidente Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere Dott. PANZANI Luciano -
Consigliere Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo -
Consigliere ha pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: ING
GROUP SOCIETA' SVILUPPO INVESTIMENTI SIM S.P.A., in persona dei legali
rappresentanti pro tempore sigg. L.G. e C.B., elettivamente domiciliata in ROMA,
corso Vitt. Emanuele II 284, presso l'avv. Massimiliano Danusso,
rappresentata e difesa dagli avv. NANNI Alberto ed PERELLI Alessandra, giusta
procura speciale in margine al ricorso; - ricorrente - contro M.V.,
elettivamente domiciliato in ROMA, via Marco Fani 106, presso l'avv. Luigi
ARNABOLDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ARLATI Daniela,
giusta procura in margine al controricorso; - controricorrente - nonchè
D.V.; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano,
depositata in data 19 febbraio 2002; udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza dal Consigliere Dott. Renato RORDORF; uditi l'avv.
Alberto NANNI, per la ricorrente e l'avv. Luigi ARNABOLDI, per il
controricorrente; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il sig. M.V., con atti notificati il 13 ed il 25 settembre 1997, citò in
giudizio dinanzi al Tribunale di Monza il sig. D.V. e la Ing Group Società
Sviluppo Investimenti Sim s.p.a. (in seguito indicata solo come Sviluppo
Investimenti Sim). L'attore riferì che per diversi anni egli era stato
cliente della società convenuta compiendo investimenti mobiliari per il tramite
del sig. D., all'epoca promotore finanziario della Sviluppo Investimenti Sim;
che in due riprese, il 15 luglio ed il 15 settembre del 1992, egli aveva
sottoscritto schede di prenotazione di certificati di deposito bancari al tasso
del 14% annuo, versando a mani del sig. D., nella prima occasione, assegni
bancari al portatore per l'importo di L. 40.000.000 e, nella seconda occasione,
altri analoghi assegni per l'ulteriore importo di L. 30.000.000; che il
promotore non aveva però dato corso agli investimenti concordati, giacchè non
aveva trasmesso gli assegni alla Sviluppo Investimenti Sim, ma se ne era
indebitamente appropriato. Il sig. M., pertanto, chiese la condanna in
proprio favore del sig. D. al risarcimento dei danni in misura pari all'importo
complessivo degli assegni a suo tempo versati, maggiorato degli interessi al
tasso annuo del 14% di cui avrebbe beneficiato se gli investimenti fossero stati
eseguiti nei termini convenuti; e chiese altresì che la medesima condanna fosse
pronunciata in solido nei confronti della Sviluppo Investimenti Sim, quantunque
il sig. D. avesse cessato di esserne promotore a partire dal 31 luglio 1992, in
applicazione di quanto disposto dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, nonchè
dei principi sull'apparenza del diritto. Il sig. D. rimase contumace. Si
costituì invece la Sviluppo Investimenti Sim, chiedendo il rigetto della domanda
proposta nei propri confronti dall'attore, al quale imputò l'esclusiva
responsabilità dell'accaduto per avere egli effettuato i versamenti a mani del
promotore mediante assegni bancari al portatore e, quindi, in violazione delle
condizioni contrattuali che avrebbero invece imposto l'uso di assegni intestati
direttamente alla società d'intermediazione mobiliare. La convenuta negò,
comunque, di dover rispondere del comportamento posto in essere dal promotore
dopo la cessazione del rapporto di preposizione, avendo essa fatto tutto quanto
necessario per recuperare la modulistica ed ogni altro materiale utilizzato dal
medesimo promotore nella vigenza del mandato. Chiese, in via subordinata, che
venisse accertato il concorso di colpa dell'attore nella produzione del fatto
lesivo, e propose domanda di rivalsa nei confronti del sig. D. per quanto
eventualmente essa fosse condannata a risarcire all'attore. Il tribunale, con
sentenza emessa il 14 marzo 2000, accolse le domande proposte dal sig. M. nei
confronti di entrambi i convenuti, che condannò quindi in solido al risarcimento
dei danni, quantificati in complessive L. 79.800.000 (pari all'importo di L.
70.000.000, maggiorato del 14%), con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il sig. D. fu anche condannato (oltre che al risarcimento del danno non
patrimoniale subito dall'attore) a rivalere la Sviluppo Investimenti Sim di
quanto quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere al sig. M. per effetto della
sentenza. Chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalla Sviluppo
Investimenti Sim, nella perdurante contumacia del sig. D., la Corte d'appello di
Milano, con sentenza depositata il 19 febbraio 2002, confermò integralmente la
decisione di primo grado. Ritenne innanzitutto la corte milanese che non
potesse imputarsi al cliente alcuna colpa, esclusiva o concorrente, per non aver
consegnato al promotore assegni intestati direttamente alla società
d'intermediazione, in quanto siffatta previsione non figurava in modo chiaro
sulle schede di prenotazione specificamente riferibili alle operazioni di cui si
discute e, soprattutto, in quanto già in occasione di precedenti investimenti,
compiuti senza inconvenienti tramite il medesimo promotore, il sig. M. aveva
emesso assegni non intestati alla Sviluppo Investimenti Sim, la quale tuttavia
aveva accettato i relativi pagamenti senza nulla obiettare. Quanto poi al fatto
che, al tempo del secondo dei due versamenti di cui si tratta, il sig. D. non
era più promotore della Sviluppo Investimenti Sim, la medesima corte osservò
che, nondimeno, egli era rimasto in possesso della documentazione
precedentemente fornitagli dalla società mandante ed a questa intestata, della
quale si era appunto servito nel caso di specie: onde a detta società era da
imputare l'incolpevole affidamento del cliente, convinto della permanenza del
rapporto di mandato, non avendo la società d'intermediazione neppure provveduto
ad informare il cliente medesimo della cessazione di quel rapporto nè a ritirare
il tesserino di appartenenza del sig. D. all'albo dei promotori. L'ammontare
della condanna fu infine stimata corretta dalla Corte d'appello, anche per la
parte relativa agli interessi che il cliente avrebbe percepito a seguito degli
investimenti commissionati ma non effettuati. Avverso tale sentenza ha
proposto ricorso per cassazione la Sviluppo Investimenti Sim, formulando tre
motivi di censura, illustrati con successiva memoria. Il sig. M. ha replicato
depositando controricorso. Nessuna difesa ha svolto invece, neppure in questa
sede, il sig. D.
Motivi della decisione
1. I tre motivi di ricorso investono, rispettivamente, le tre principali
questioni sulle quali la corte d'appello si è pronunciata con l'impugnata
sentenza, e cioè: 1) se sussistessero, nel caso in esame, di estremi di una
colpa esclusiva o concorrente del cliente danneggiato dall'illegittimo
comportamento del promotore finanziario, del cui illecito la società
d'intermediazione preponente è stata chiamata a rispondere; 2) se sussistesse
una situazione di apparenza del diritto, colpevolmente imputabile alla società
d'intermediazione, in forza della quale quest'ultima debba esser tenuta
responsabile anche della condotta illecita posta in essere dal promotore dopo la
cessazione del rapporto tra la società ed il promotore medesimo; 3) se sia
attribuibile al cliente, a titolo di risarcimento, una somma comprensiva degli
interessi convenzionali che lo stesso cliente avrebbe percepito ove
l'investimento da lui disposto fosse stato eseguito nei termini contrattualmente
convenuti. Conviene esaminare separatamente le tre questioni. 2. Non è in
discussione il fatto che il denaro affidato dal cliente al promotore della
Sviluppo Investimenti Sim per essere investito in certificati di deposito
bancario fu invece distratto a proprio favore dal promotore medesimo. E' un
fatto accertato in causa e, comunque, pacifico. Altrettanto certo è che un tal
fatto sia idoneo a generare il diritto del cliente al risarcimento del danno
subito e che la pretesa risarcitoria, ove ricorrano le condizioni previste
(allora vigente) dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, possa esser fatta
valere anche nei confronti della società d'intermediazione per la quale il
promotore operava. Già nel corso del giudizio di merito è stata però
prospettata dall'odierna ricorrente la configurabilità di una colpa esclusiva -
o quanto meno concorrente - del cliente; colpa che la ricorrente ricollega al
fatto che il sig. M. eseguì i versamenti consegnando al promotore assegni
bancari al portatore, quantunque le schede di prenotazione predisposte dalla
società Sviluppo Investimenti Sim e sottoposte alla sottoscrizione del cliente
prevedessero espressamente che i pagamenti avrebbero dovuto esser fatti mediante
assegni bancari o circolari intestati alla società. Entrambi i giudici di
merito hanno negato che tale circostanza potesse sia escludere il diritto al
risarcimento di un danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 2), sia ridurre l'ammontare del
risarcimento per avere il fatto colposo del danneggiato concorso a cagionare il
danno (art. cit., comma 1). A tal riguardo, in particolare, la corte
d'appello ha osservato che sarebbe dubbia la sussistenza della pattuizione
concernente le suindicate modalità di pagamento, essendo essa riportata su
moduli predisposti per l'investimento in fondi diversi, ma non anche sugli
specifici moduli relativi ai certificati di deposito di cui si discute nella
presenta causa; ed ha aggiunto che sarebbe comunque decisivo il rilievo per cui,
già in diverse precedenti occasioni, lo stesso cliente, nell'effettuare
investimenti tramite il medesimo promotore, aveva consegnato a costui assegni al
portatore che erano stati accettati ed incassati dalla società d'intermediazione
senza formulare alcuna obiezione nè nei confronti del cliente nè nei confronti
del promotore medesimo, ad onta del fatto che il regolamento emanato dalla
Consob espressamente vietasse una simile prassi e la sanzionasse addirittura con
la radiazione del promotore dall'albo. 2.1. La ricorrente censura tali
affermazioni, ravvisando in esse violazioni di diritto (con riferimento agli
artt. 1227, 2697 e 2702 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c.) e difetti di
motivazione. In particolare essa riferisce di aver prodotto in giudizio, in
data 30 settembre 1999, cinque assegni bancali emessi dal sig. M. nel 1991 in
relazione ad operazioni d'investimento mobiliare eseguite per il tramite del
promotore sig. D., non intestati alla Sviluppo Investimenti Sim e posti
all'incasso non da quest'ultima, bensì dallo stesso sig. D. o da terze persone.
Di tali documenti non v'è cenno nella motivazione dell'impugnata sentenza, ma da
essi invece - a parere della ricorrente - si sarebbe dovuto trarre la prova del
fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, la Sviluppo
Investimenti Sim non aveva avuto alcuna contezza della prassi già in precedenza
scorrettamente seguita dal proprio promotore con l'accettazione di assegni non
intestati alla società d'intermediazione. Erano state altresì prodotte -
osserva ancora la ricorrente - le schede di prenotazione dei certificati di
deposito bancali, sottoscritte dal sig. M., nelle quali risultava espressamente
indicato che il pagamento doveva aver luogo a mezzo di assegni intestati alla
società d'intermediazione, onde non sarebbe comprensibile il dubbio espresso
dalla corte d'appello in ordine all'effettiva vigenza di una siffatta
pattuizione, non rispettata però dal cliente. Il quale, inoltre, aveva omesso di
rilevare tempestivamente il mancato invio, ad opera della società, delle lettere
di conferma degli investimenti relativi agli anni 1991 e 1992: ciò che avrebbe
dovuto metterlo sull'avviso ed indurlo a compiere immediate verifiche, anzichè
attendere oltre un anno per accorgersi dell'accaduto, giacchè simili lettere di
conferma gli erano sempre state recapitate in occasione degli investimenti da
lui effettuati negli anni precedenti. Avrebbe dunque errato la corte
d'appello nel ritenere inapplicabile nel caso di specie la citata disposizione
dell'art. 1227 c.c., comma 2, o almeno quella del comma 1 del medesimo
articolo. 3. Non ritiene il collegio che tali censure siano meritevoli di
accoglimento. Vi osta infatti un rilievo di carattere preliminare che porta
ad escludere l'applicabilità, in un caso come quello in esame, delle
disposizioni dettate da entrambi i commi del citato art. 1227 c.c.. 3,1.
Occorre muovere dalla considerazione che la L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4
(poi sostituito dal D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 23 e quindi dal D.Lgs. n. 58
del 1998, art. 31, comma 3, ma ancora applicabile ratione temporis ai fatti di
causa) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli
"eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai
promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale". Non interessa in questa sede soffermarsi a
discutere se quella così configurata sia o meno una forma di responsabilità
oggettiva, nè quali siano i suoi rapporti sistematici con la responsabilità
contemplata, in via generale, dall'art. 2049 c.c. a carico dei padroni e dei
committenti per i fatti illeciti imputabili ai domestici ed ai
commessi. Conviene invece sottolineare come la suindicata responsabilità
dell'intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fatto
illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria
all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del
2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel
fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario
si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è
ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in termini più
specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari
delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del
promotore, giacchè appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte
più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa. E tale garanzia il
legislatore ha inteso rafforzare, tra l'altro, anche e proprio attraverso un
meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei
comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che l'intermediario
medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali
nessuno meglio dell'intermediario è concretamente in grado di esercitare
efficaci forme di controllo. In questo quadro si collocano, ovviamente, anche
le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata a dettare, in base
al disposto della citata L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 8, ed in particolare
quelle menzionate nella lettera f) di detto comma, ossia le regole che i
promotori debbono osservare "nei rapporti con la clientela al fine di tutelare
l'interesse dei risparmiatori". Tra esse rileva qui, specificamente, l'art. 14,
comma 9, del regolamento emanato dalla Consob con Delib. n. 5388 del 2 luglio
1991 (vigente all'epoca dei fatti di causa), che fa obbligo al promotore di
ricevere dal cliente esclusivamente: "1) titoli di credito che assolvono la
funzione di mezzi di pagamento, purchè siano muniti di clausola di non
trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo
o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto; 2) titoli di
credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi presta il
servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore". Ora, è
pacifico che nel caso in esame, come s'è detto, tale disposizione non fu
osservata dal promotore, il quale ebbe a ricevere assegni emessi dal sig. M. al
portatore. Ma quella regola - come pure già si è sottolineato - è unicamente
diretta a porre un obbligo di comportamento in capo al promotore e trae la
propria fonte da una prescrizione di legge (la citata L. n. 1 del 1991, art. 5,
comma 8, lett. f) espressamente volta alla tutela degli interessi del
risparmiatore. Non è perciò logicamente postulatole che essa, viceversa, si
traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo, tale per cui
l'eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva
in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del
cliente danneggiato dall'altrui atto illecito. Nè il mero fatto che una
corrispondente previsione sia eventualmente inserita nei moduli sottoscritti dal
cliente può mutare la funzione di quella regola e trasformarla, da obbligo di
comportamento del promotore in vista della tutela dell'investitore, in un onere
gravante su quest'ultimo in funzione della tutela dell'intermediario rispetto ai
rischi di comportamento infedele del promotore. A parte il rilievo che
l'implicito presupposto dal quale muovono tutte le disposizioni volte a
conformare a regole prefissate il comportamento di intermediari e promotori è
proprio l'insufficienza delle tradizionali forme di autotutela dell'investitore
affidate alla mera sottoscrizione di moduli e formulati, ove si ammettesse la
possibilità per l'intermediario di scaricare in tutto o in parte
sull'investitore il rischio della violazione di regole di comportamento gravanti
sui promotori, si finirebbe evidentemente per vanificare lo scopo della
normativa che, come s'è visto, per ragioni di carattere generale attinenti alla
tutela degli investitori (e perciò del risparmio), mira invece proprio a
responsabilizzare l'intermediario per siffatti comportamenti del
promotore. Non s'intende con ciò negare, in assoluto, che possa trovare
spazio l'applicazione dell'art. 1227 c.c. (comma 1 o 2, a seconda dei casi),
qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione,
quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione,
da parte del promotore, di regole di condotta su quest'ultimo gravanti. Al
dovere di tutela reciproca dei contraenti, insito nel principio generale di
buona fede, anche il cliente dell'intermediario è certamente tenuto. Per le
ragioni dianzi chiarite, deve però escludersi che la mera allegazione del fatto
che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con
modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a
riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del
promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento
dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione
dell'illecito, e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità
solidale dell'intermediario preponente; e deve parimenti escludersi che un tal
fatto possa essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito
dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore al fine di
ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. L'enunciazione di tale
principio, destinato evidentemente ad assorbire e rimpiazzare la motivazione
dell'impugnata sentenza sul punto, rende superfluo l'esame delle considerazioni
svolte dalla ricorrente in ordine al modo in cui si sono concretamente
configurate le modalità di pagamento nei pregressi rapporti intercorsi con il
sig. M., mai avendo la ricorrente dedotto che quest'ultimo fosse consapevole
della violazione delle regole di condotta gravanti sul promotore. 3.2.
Neppure può esser dato peso in questa sede all'asserita tardività con la quale
il cliente avrebbe reagito all'illecito del promotore, non accorgendosi del
fatto che la società d'intermediazione non gli aveva inviato le consuete lettere
di conferma degli investimenti da lui disposti e non segnalando perciò subito la
cosa alla medesima società. Di una tal questione non si fa cenno nell'impugnata
sentenza, e la ricorrente non indica se ed in quale atto difensivo del giudizio
di merito essa l'avesse invece sollevata, limitandosi ad un generico richiamo
alle risultanze documentali e ad un documento prodotto da parte avversa, ma
senza fornire elementi idonei a dimostrare l'effettiva incidenza causale che il
lamentato ritardo di reazione del cliente avrebbe avuto sulla produzione del
danno. 4. Il secondo motivo di ricorso investe il tema della responsabilità
della società d'intermediazione per la seconda delle due indebite appropriazioni
di denaro del cliente, compiuta dal sig. D. nel settembre del 1992, quando da
ormai circa un mese e mezzo egli aveva cessato di essere promotore della
Sviluppo Investimenti Sim. La Corte d'appello, richiamando i principi della
cosiddetta apparenza del diritto, ha ravvisato la sussistenza della
responsabilità dell'intermediario preponente in considerazione essenzialmente di
ciò: che il sig. M., pur essendo da tempo cliente della Sviluppo Investimenti
Sim per il tramite del promotore sig. D., non era stato informato dalla società
della cessazione di ogni rapporto tra questa ed il predetto sig. D.; che
quest'ultimo era stato lasciato in possesso del materiale a suo tempo fornitogli
dalla Sviluppo Investimenti Sim per l'espletamento dell'attività di promotore ed
aveva perciò potuto continuare ad utilizzare i moduli intestati alla società;
che la Sviluppo Investimenti Sim non si era neppure attivata per assicurarsi che
il sig. D. fosse privato del tesserino di promotore, onde costui aveva potuto
esibirlo traendo in inganno il cliente in occasione dell'operazione di cui si
tratta. 4.1. La ricorrente lamenta anche a tale proposito sia violazioni di
legge (con riferimento agli artt. 1398, 2697 e 2702 c.c., artt. 115 e 166
c.p.c.) sia vizi di motivazione della sentenza impugnata. Essa sostiene: che
il sig. M., pur avendo effettivamente avuto rapporti in precedenza con la
Sviluppo Investimenti Sim, non poteva più dirsi cliente di quest'ultima nel
luglio del 1992 (quando il sig. D. aveva dato le proprie dimissioni da
promotore), onde nessuna specifica informazione gli era in proposito dovuta; che
nessun addebito di colpa potrebbe comunque esser mosso alla ricorrente, la quale
aveva tempestivamente chiesto già nel luglio 1992 al promotore dimissionario di
restituire i moduli in suo possesso e di riconsegnare il tesserino alla
competente Commissione regionale per l'albo dei promotori; che altrettanto
tempestivamente, appena venuta a conoscenza nel settembre del 1993 degli
illeciti compiuti dal sig. D., essa ne aveva informato gli organi preposti alla
vigilanza ed aveva sporto denuncia alla magistratura competente. Circostanze
tutte alla stregua delle quali la conclusione cui è prevenuta la corte
territoriale risulterebbe priva di basi logiche e giuridiche. 5. Nemmeno
questo motivo di ricorso è accoglibile. 5.1. Nessun errore di diritto è
rilevabile in quanto statuito sul punto dalla corte d'appello. Non sembra
infatti dubbio - e neppure la ricorrente in realtà lo pone in dubbio - che in un
caso come quello di cui qui si tratta possano trovare applicazione i principi
dell'apparenza del diritto, elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella
materia della rappresentanza negoziale; e che, quindi, un intermediario
finanziario possa esser chiamato a rispondere di un illecito compiuto in danno
di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in tale apparente veste abbia
commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole
ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia invece concorso un
comportamento colpevole (ancorchè magari solo omissivo) dell'intermediario
medesimo. A questo principio si è attenuta la sentenza impugnata, che per
questa ragione non può dunque essere censurata, essendo per il resto evidente
che la ravvisabilità nei singoli casi di una situazione di apparenza del
diritto, nei termini sopra indicati, dipende da circostanze di fatto il cui
accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del
giudice del merito e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per
eventuali difetti logici o giuridici della motivazione. 5.2. Si tratta perciò
di stabilire se, nel presente caso, il giudice del merito abbia motivato in modo
giuridicamente e logicamente corretto il proprio ragionamento. Ed è in rapporto
a ciò che viene in evidenza soprattutto il tema della colpa addebitata dalla
corte territoriale alla società d'intermediazione, sulla base degli elementi già
dianzi ricordati, il cui fondamento la ricorrente però contesta. A questo
riguardo, può effettivamente dubitarsi che una società d'intermediazione
disponga in concreto dei mezzi necessari per conseguire con certezza la
restituzione, da parte di un promotore dimissionario, di tutta la modulistica
prima fornitagli per esercitare la sua attività in favore della medesima
società; e può escludersi che competesse a quest'ultima di attivarsi
direttamente per ritirare il tesserino professionale che, viceversa, in base
all'art. 6, lett. f), dell'allora vigente e già citato regolamento n. 5388 della
Consob, avrebbe dovuto essere ritirato dalla competente commissione regionale
per i promotori. Non sembra invece possibile dubitare del fatto - da solo
invero decisivo - che la Sviluppo Investimenti Sim dovesse diligentemente
comunicare la cessazione del proprio rapporto con il promotore a chi, come il
sig. M., aveva avuto nel tempo una serie di ripetuti contatti contrattuali con
detta società per il tramite di quel promotore ed era perciò logicamente incline
ad identificare in costui appunto un promotore di quella società
d'intermediazione. La circostanza che i promotori possano svolgere la loro
opera nell'interesse di una sola società d'intermediazione (cd. obbligo di
monomandato, già posto dall'allora citata L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 3) e
la naturale conseguente identificazione da parte dei terzi del promotore come
inserito nella struttura organizzativa di detta società, per effetto di un atto
di preposizione da questa proveniente, rende evidente il rischio che i terzi -
ed in specie i clienti adusi ad avere rapporti con la società tramite quello
specifico promotore - possano continuare ad identificare in costui un referente
della medesima società pur quando in realtà il rapporto di preposizione sia
invece venuto meno. Emerge perciò anche in questo campo quell'esigenza
d'informazione tempestiva del terzo alla quale, sia pure con una norma non di
per sè applicabile alla presente fattispecie, il legislatore si è mostrato ben
sensibile dettando l'art. 1396 c.c.. Certo, non può pretendersi che
l'intermediario informi della cessazione del rapporto di preposizione tutti
coloro che in passato siano entrati in qualche modo con lui in contratto per il
tramite del promotore cessato. Ma un tale dovere d'informazione, connesso al
dovere di protezione dell'altro contraente che naturalmente si estende anche a
tutto quanto immediatamente consegue alla relazione contrattuale, è invece
configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre e ripetutamente
avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto rapporti con la
società d'intermediazione in un arco di tempo che ragionevolmente può far
supporre la loro attitudine ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite
di quel medesimo promotore. Ora, in punto di fatto, la corte d'appello ha
accertato che il sig. M. aveva compiuto investimenti con l'intermediazione
dell'anzidetta società fino a quattro mesi prima di quando il sig. D. presentò
le proprie dimissioni da promotore. Questo accertamento, appunto perchè attiene
ad una circostanza di fatto, non può evidentemente esser rimesso in discussione
in sede di legittimità e, sulla base di esso, tenuto anche conto dei doveri di
diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente
che già l'art. 6, comma 1, lett. a), dell'allora vigente L. n. 1 del 1991 poneva
a carico dell'intermediario, non può dubitarsi che fosse dovuta un'informazione
come quella di cui si discute, perchè inerente ad un fatto nuovo idoneo a
dispiegare effetti sul modo in cui fino ad allora si erano svolti i rapporti tra
intermediario e cliente; rapporti non necessariamente continuativi, ma comunque
frequenti e reiterati, dei quali, per ciò stesso, sarebbe stato logico
attendersi ulteriori sviluppi. Sotto questo profilo la motivazione che ha
indotto la corte territoriale a ravvisare una colpa della ricorrente
nell'affidamento incolpevolmente riposto dal cliente nell'esistenza del rapporto
di preposizione si appalesa corretta ed adeguata a sorreggere l'anzidetta
conclusione. 6. Privo di fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di
ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 1248 c.c., oltre che difetti
di motivazione dell'impugnata sentenza. L'assunto della ricorrente, secondo
la quale la condanna al risarcimento dei danni in favore del sig. M. avrebbe
dovuto esser circoscritta nel quantum all'importo delle somme da quest'ultimo
versate e poi distratte dal promotore, maggiorate dei soli interessi legali e
non di interessi al tasso annuo del 14%, in difetto di pattuizione scritta in
tal senso, è palesemente infondato. Non è qui in questione, infatti, la
corresponsione di interessi dovuti in forza di una specifica pattuizione tra il
debitore ed il creditore, è questione invece del risarcimento del danno sofferto
in conseguenza della violazione, da parte di un soggetto cui una determinata
somma era stata affidata, dell'obbligo di investirla conformemente alle
disposizioni ricevute. E poichè, in punto di fatto, la sentenza impugnata indica
(e la stessa ricorrente nella premessa del ricorso conferma) che quella somma
avrebbe dovuto essere investita in certificati di deposito bancari dei quali era
prevista la restituzione a scadenza con aggiunta di interessi annui al tasso del
14%, risulta conforme a diritto e congruamente motivata la statuizione con cui
la Corte di merito ha condannato i convenuti ad un risarcimento comprendente
anche la misura degli interessi che il cliente avrebbe percepito qualora le
somme da lui affidate al promotore fossero state impiegate come dovevano. 7.
Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna della società ricorrente al
rimborso delle spese processuali del controricorrente, che vengono liquidate in
Euro 3.000,00 (tremila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso
delle spese processuali del controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00
(tremila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 gennaio
2006. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006
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