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Sentenza n. 8828 del 31 maggio 2003
DANNO MORALE E DANNO ESISTENZIALE
(Sezione terza civile - Presidente Carbone - Relatore
Preden)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 08.08.1993, Antonio B. veniva investito da un'auto
di proprietà di Luciano M. e riportava lesioni a causa delle
quali decedeva il 23.10.1993.
Con atto notificato il 14.01.1994, la madre, Teresa, La moglie
Elvira Z., la figlia e i fratelli conveniva davanti al Tribunale
di Brescia il M. e la S.p.A. SAI Assicurazioni, per sentirli
condannare in solido al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti, sia iure proprio
che iure hereditatis.
I convenuti resistevano.
A seguito della morte di Barbara B., la Madre Elvira si
costituiva per proseguire il processo quale unica erede.
Il Tribunale, con sentenza dell'08.10.1998, dichiarava la colpa
esclusiva del M. e condannava in solido i convenuti a pagare alla
Sig. Z. la somma di Lire 163.210.000, di cui 100.000.000 per
danno morale, L. 50.000.000 quale erede della defunta figlia per
il danno morale da quest'ultima sofferto, Lire 3.850.000 quale
unica erede della vittima per il danno biologico temporaneo
sofferto dalla medesima e Lire 9.360.000 per esborsi; alla S. la
somma di Lire 30.000.000 a titolo di danno morale; al B. la somma
di Lire 20.000.000 ciascuno a titolo di danno morale; rigettava
la domanda della Z. per il risarcimento iure hereditatis del
danno morale sofferto dalla vittima, quella di risarcimento del
danno biologico patito iure proprio dalla Z. e dalla S. e quella
di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Z.
Proponevano appello gli attori, chiedendo: l'elevazione
dell'importo del risarcimento del danno morale sofferto dalla Z.,
da B. e dalla S.; il riconoscimento alla Z., iure hereditatis,
del danno morale sofferto dall'ucciso e l'elevazione del danno
biologico subito dal medesimo; il riconoscimento del danno
biologico o esistenziale subito dalla moglie, dalla figlia, dalla
madre della vittima per la perdita del congiunto; il
riconoscimento della vedova del danno patrimoniale.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 02.01.2001,
accoglieva parzialmente l'appello. La corte così provvedeva:
- elevata a Lire 8.000.000 la liquidazione del danno
biologico subito dalla vittima, richiesto iure
successionis dalla Z;
- riconosceva il danno morale sofferto dalla vittima tra il
giorno dell'investimento e quello della morte, e lo
liquidava in Lire 25.000.000, in favore della Z, unica
erede a seguito della morte della figlia B;
- riconosceva la sussistenza, in capo ai congiunti della
vittima, del danno biologico iure proprio, sotto li
profilo del danno esistenziale, consistente nella
permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo
familiare; riteneva in re ipsa la prova del pregiudizio,
in quanto lamentato dal congiunti legati alla vittima da
stretto rapporto parentale e da vincolo di convivenza;
liquidava, equitativamente, l'importo del relativo
risarcimento in favore della Z. in lire 30.000.000 in
proprio ed in Lire 10.000.000 quale erede della figlia B,
ed il lire 20.000.000 in favore della S.;
- riteneva corretta la liquidazione in favore dei congiunti
del danno morale soggettivo iure proprio;
- conferma il rigetto della domanda di risarcimento del
danno patrimoniale subito dalla Z, su rilievo che il
defunto marito era pensionati, che alla vedova competeva
la pensione di reversibilità e che nessuna prova era
stata fornita circa l'esecuzione di lavori in proprio,
quale elettricista, da parte del marito.
- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Z., anche quale erede della figlia B., sulla base di
unico mezzo.
Ha resistito, con controricorso, la SAI, che altresì proposto
ricorso incidentale, affidato ad unico mezzo, nei confronti della
Z., in proprio e quale erede della figlia, e della S.
La S. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno
riuniti (art. 335 c.p.c.)
Ricorso n. 12983/01
- Con l'unico mezzo, la ricorrente, denunciando violazione
di norme di diritto (artt. 2056 e 1226 c.c.; art. 2043
c.c.; art. 315, 433, 230-bis c.c.; artt. 29, 30 e 32
Cost.) ed omessa motivazione, censura il mancato
riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale
subito dalla Z. in conseguenza della morte del marito.
- 1.Il motivo è fondato.
Il totale diniego della sussistenza di un danno
patrimoniale subito dalla vedova per la morte del
marito è stato motivato dalla corte di appello
sulla base di due argomentazioni: a) la vedova ha
perduto la quota di reddito che il marito le
riservava, ma ha acquisito la pensioni di
reversibilità; b) manca la prova che il marito,
elettricista pensionato, svolgesse in proprio dei
piccoli lavori in tale qualità.
Il primo argomento è errato, in quanto applica
il principio della compensatio lucri cum damno.
Ma tale ipotesi non si configura quando, a
seguito della morte della persona offesa, alla
vedova sia stata concessa una pensione di
reversibilità, poiché tale erogazione si fonda
su un titolo diverso rispetto all'atto illecito
(sent. n.1140/97; n. 1347/98; n. 10291/01).
La motivazione risulta quindi errata in diritto.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad
altro giudice che dovrà nuovamente motivare sul
punto concernente la attribuzione alla vedova del
danno patrimoniale tenendo conto del suindicato
principio.
Ricorso n. 16386/01
- Con l'unico mezzo, la ricorrente incidentale, denunciando
violazione ed erronea applicazione di norme di diritto,
nonché contraddittorietà della motivazione, censura la
sentenza della corte di appello nella parte in cui ha
accolto la domanda di risarcimento del danno biologico,
sotto il profilo esistenziale,in favore della moglie,
della figlia e della madre della vittima.
Sostiene: che la corte di appello ha riconosciuto il
diritto al risarcimento del danno esistenziale
inquadrandolo nell'ambito del danno biologico, quale
lesioni del diritto alla salute tutelato dall'art. 32
Cost. inteso in senso ampio; che il danno biologico può
trovare adeguato risarcimento solo ove sia data la prova
della sussistenza di una situazione patologica che possa
far affermare la violazione del bene salute
costituzionalmente garantito, mentre nessuna prova al
riguardo è stata fornita dagli attori.
- 1.Il motivo è solo in parte fondato e va accolto
per quanto di ragione.
- 1.1. La corte di appello ha accolto la domanda
degli attori, formulata come domanda di
risarcimento di danno biologico iure proprio,
sotto il profilo del danno esistenziale, sul
rilievo che l'uccisione di un congiunto provoca
un pregiudizio al bene salute, da intendere non
ristretto alla mera integrità fisica ( e
psichica), ma esteso anche al benessere
sociale, come ritenuto dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 184/86; che tale pregiudizio
non è coincidente con gli stress emozionali
contingenti, ai quali si addice la previsione
dell'art. 2059 c.c., in quanto consiste nella
permanente alterazione dell'equilibrio del nucleo
familiare; che la prova della sussistenza di tale
pregiudizio deve ritenersi in re ipsa, quando è
lamentato da stretti congiunti, conviventi con la
vittima.
- 1.2. L'ammissione al risarcimento del danno non
patrimoniale da uccisione del congiunto,
consistente nella perdita del rapporto parentale
(con tale espressione sinteticamente lo designa
una ormai cospicua giurisprudenza di merito, che
lo inserisce nell'ambito del s.d. danno
esistenziale), compiuta dalla corte territoriale
va condivisa nella sua essenza, anche se
necessita di alcune precisazioni.
- 1.3. Il risarcimento del danno non patrimoniale
è previsto dall'art. 2059 c.c. (Danni non
patrimoniali), secondo cui Il danno
non patrimoniale deve essere risarcito solo nei
casi determinati dalla legge. All'epoca
dell'emanazione del codice civile (1942) l'unica
previsione espressa del risarcimento del danno
non patrimoniale era racchiusa nell'art. 185 del
codice penale del 1930.
Ritiene il Collegio che la tradizionale
restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione
all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare
tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla
sofferenza contingente, al turbamento dell'animo
transeunte determinati da fatto illecito
integrante reato (interpretazione fondata sui
lavori preparatori del codice del 1942 e
largamente seguita dalla giurisprudenza), non
può essere ulteriormente condivisa.
Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale
assume posizione preminente la Costituzione
che, all'art. 2, riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non
patrimoniale deve essere inteso come categoria
ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia
leso un valore inerente alla persona.
- 1.4. Tale conclusione trova sostegno nella
progressiva evoluzione verificatasi nella
disciplina di tale settore, contrassegnata dal
nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore
che dalla giurisprudenza, in relazione alla
tutela riconosciuta al danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti alla persona non
connotai da rilevanza economica (in tal senso v.
già Corte Cost., sent. n. 88/79).
- 1.4.1. Nella legislazione successiva al codice si
rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di
espresso riconoscimento del risarcimento del
danno non patrimoniale cianche al di fuori
dell'ipotesi di reato, in relazione alla
compromissione di valori personali (art. 2
della legge 13.4.1998 n. 117: risarcimento anche
dei danni non patrimoniali derivanti dalla
privazione della libertà personale cagionati
dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29,
comma 9, della legge 31.12.1996 n. 675: impiego
di modalità illecite di raccolta di dati
personali; art. 44, comma 7, del d.lgs 25.7.1998
n. 286: adozione di atti discriminatori per
motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 della
legge 24.3.2001 n. 89: mancato rispetto del
termine ragionevole di durata del processo).
- 1.4.2. Appare inoltre significativa l'evoluzione
della giurisprudenza di S.C., sollecitata dalla
sempre più avvertita esigenza di garantire
l'integrale riparazione del danno ingiustamente
subito,nono solo nel patrimonio inteso in senso
strettamente economico, ma anche nei valori
propri della persona (art. 2 Cost.). In
proposito va anzitutto richiamata la rilevante
innovazione costituita dall'ammissione a
risarcimento (a partire dalla sentenza n.
3675/81) di quella peculiare figura di danno non
patrimoniale (diverso dal danno morale
soggettivo) che è il danno biologico, formula
con la quale si designa l'ipotesi della lesione
dell'interesse costituzionalmente garantito (art.
32 Cost.) alla integrità psichica e fisica della
persona. Non ignora il collegio che la tutela
risarcitoria del c.d. danno biologico viene
somministrata in virtù del collegamento tra
l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost., e non già in
ragione della collocazione del danno biologico
nell'ambito dell'art. 2059, quale danno non
patrimoniale, e che tale costruzione trova le sue
radici (v. Corte Cost., sent. n. 184/1986) nella
esigenza di sottrarre il risarcimento del danno
biologico (danno non patrimoniale) dal limite
posto dall'art. 2059 (norma nel cui ambito ben
avrebbe potuto trovare collocazione, e nella
quale peraltro un successiva sentenza della Corte
Costituzionale, la n. 372 del 1994, ha ricondotto
il danno biologico fisico o psichico sofferto dal
congiunto della vittima primaria). Ma anche tale
orientamento , non appena ne sarà fornita
l'occasione, merita di essere rimeditato.
Nel senso del riconoscimento della non
coincidenza tra il danno no patrimoniale previsto
dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo va
altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto
risarcibile il danno non patrimoniale,
evidentemente inteso in senso diverso dal danno
morale soggettivo, anche in favore delle persone
giuridiche; soggetti per i quali non è
ontologicamente configurabile un coinvolgimento
psicologico in termini di patemi d'animo (V, da
ultimo, sent. 2367/00).
- 1.4.3. Si deve quindi ritenere ormai acquisito
all'ordinamento positivo il riconoscimento della
lata estensione della nozione di danno no
patrimoniale, inteso come danno da lesione
di valori inerenti alla persona, e non più solo
come danno morale soggettivo.
Non sembra tuttavia proficuo ritagliare
all'interno di tale generale categoria specifiche
figure di danno, etichettandole in vario modo:
ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a
risarcimento, in riferimento all'art. 2059, è
l'ingiusta lesione di un interesse inerente
alla persona, dal conseguano pregiudizi non
suscettibili di valutazione economica.
- 1.5. Venendo ora alla questione cruciale del
limite al quale l'art. 2059 del codice del 1942
assoggetta il risarcimento del danno non
patrimoniale, mediante la riserva di legge,
originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p.
(ma v. anche l'art. 89 c.p.c.), ritiene il
Collegio che, venendo in considerazione valori
personali di rilievo costituzionale, deve
escludersi che il risarcimento del danno non
patrimoniale che ne consegua sia soggetto al
limite derivante dalla riserva di legge correlata
all'art. 185 c.p.
Una lettura della norma costituzionalmente
orientata impone di ritenere inoperante il detto
limite se la lesione ha riguardato valori della
persona costituzionalmente garantiti. Occorre
considerare, infatti, che nel caso in cui la
lesione abbia inciso su un interesse
costituzionalmente protetto la riparazione
mediante indennizzo (ove no sia praticabile
quella in forma specifica) costituisce la forma
minima di tutela, ed una tutela minima non è
assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò
si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi
(v. Corte Cost., sent. n. 184/86, che si avvale
tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito
della tutela ex art. 2043 al danno non
patrimoniale da lesione della integrità
biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere
utilizzato anche per dare una interpretazione
conforme a Costituzione dell'art. 2059).
D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge
consente la riparazione del danno non
patrimoniale ben può essere riferito, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, anche
alle previsioni della legge fondamentale, atteso
che il riconoscimento nella Costituzione dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non
aventi natura economica implicitamente, ma
necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal
modo configura un caso determinato dalla legge,
al massimo livello, di riparazione del danno non
patrimoniale.
- 1.6. Venendo ora ad esaminare la questione della
ammissione a risarcimento del danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto,
consistente nella definitiva perdita del rapporto
parentale (con tale espressione sinteticamente lo
designa una ormai cospicua giurisprudenza di
merito che lo inserisce nell'ambito del c.d.
danno esistenziale - osserva il Collegio
che il soggetto che chiede iure proprio il
risarcimento del danno subito in conseguenza
dell'uccisione di un congiunto lamenta
l'incisione di un interesse giuridico
diverso sia dal bene salute, dei quale è
titolare, la cui tutela ex 32 Cost. ove risulti
intaccata l'integrità biopsichica, si esprime
mediante il risarcimento del danno biologico, sia
dall'interesse all'integrità morale, la cui
tutela, agevolmente ricollegabile all'art. 2
Cost., ove sia determinata una ingiusta
sofferenza contingente sì esprime mediante il
risarcimento del danno morale soggettivo.
L'interesse fatto valere nel caso di danno da
uccisione di congiunto è quello alla
intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell'ambito della
famiglia, alla inviolabilità della libera e
piena esplicazione delle attività realizzatrici
della persona umana nell'ambito dì quella
peculiare formazione sociale costituita dalla
famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli
artt. 2, 29 e 30 Cost.
Si tratta di interesse protetto, di rilievo
costituzionale, non avente natura economica, la
cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai
sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i
danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o
meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art.
2059, senza il limite ivi previsto in
correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della
natura del valore inciso, vertendosi in tema di
danno che non si presta ad una valutazione
monetaria di mercato,
- 1.7. Il danno non patrimoniale da uccisione di
congiunto, consistente nella perdita dei rapporto
parentale si colloca quindi nell'area dell'art
2059 in raccordo con le suindicate norme della
Costituzione.
Il suo risarcimento postula tuttavia la verifica
della sussistenza degli elementi nel quali sì
articola civile extracontrattuale definito
dall'art. 2043. L'art. 2059 non delinea una
distinta figura di illecito produttiva dì danno
non patrimoniale, ma, nel presupposto della
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
della struttura dell'illecito civile, consente
nei casi determinati dalla legge, anche la
riparazione di danni non patrimoniali
(eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali
nel caso dì congiunta lesione di interessi di
natura economica e non economia).
- 1.8. Per quanto concerne il nesso di causalità,
va rilevato che, nel caso in cui la perdita del
rapporto parentale sia determinata dall'
uccisione di un congiunto, il medesimo fatto
(uccisione di una persona) lede in pari tempo
situazioni giuridiche di soggetti diversi legati
da un vincolo parentale.
L'evento naturale "morte" non causa
soltanto della vita della vittima l'estinzione de
che subisce il massimo sacrificio del relativo
diritto personalissimo ma causa altresì, nel
contempo l'estinzione del rapporto parentale con
i congiunti della vittima che a loro volta
subiscono la lesione dell'interesse alla
intangibilità della sfera degli affetti
reciproci e della scambievole solidarietà che
connota la vita familiare.
Si ripropone, in questo caso, il fenomeno della
propagazione intersoggettiva delle conseguenze di
un medesimo fatto illecito. Figura nota, della
quale la giurisprudenza, in tema di danni non
patrimoniali, ha fatto governo in varie ipotesi,
ammettendo a risarcimento: il danno morale
soggettivo da morte di congiunto (sent. n.
2915/71; n. 1016/73; n. 6854/88; n. 11396/97); il
danno morale soggettivo cagionato da lesione
non mortale sofferta da un congiunto, come
statuito, innovando il precedente orientamento
restrittivo (di cui sono espressione le sentenze
suindicate), dalla più recente giurisprudenza di
questa S.C. (sent. n. 4186/98; n. 4852/99; n,
13358/99; n. 1516/01; S.U. n. 9556/02); il danno
consistente nella impossibilità di intrattenere
rapporti sessuali a causa della lesioni subite
dal coniuge (sent. n. 6607/86), il danno subito
dalla moglie e dai figli dì un infortunato,
rimasto in coma profondo per la lesione dei
diritti riflessi di cui siano portatori., ai
sensi degli artt. 143 e 147 c.c. (sent. n.
8305/96). Ma ricadono nel paradigma, sia pur in
maniera di danni patrimoniali, anche
l'ipotesi della lesione del diritto di credito ad
opera di un terzo (secondo quanto affermato nel
Caso Meroni dalle S.U, con la nota sent. n.
174/71) e del danno patrimoniale subito dai
congiunti della vittima (ai quali viene
equiparato il convivente more uxorio: sent. n,
2988/94) per la perdita delle contribuzioni che
da quella ricevevano ed avrebbero presumibilmente
ancora ricevuto in futuro, sempre pacificamente
riconosciuto dalla giurisprudenza civile (sent.
n. 3929/69; n. 2063/75; n. 4137/81; n. 11453/95;
n. 1085/98; ma v. anche Corte cost., sent. n.
372/94). In questi casi si suole parlare di
"danno riflesso o di rimbalzo". Ma la
definizione non coglie nel segno: dovendosi aver
riguardo alla lesione della posizione giuridica
protetta, nel caso di evento plurioffensivo la
lesione è infatti contestuale ed immediata per
tutti i soggetti che sono titolari dei vari
interessi incisi (sent. n. 1561/01; S.U., n.
9556/02).
Ciò posto, il problema della causalità va
affrontato e risolto negli stessi termini cui
questa S.C. lo ha affrontato e risolto in
relazione alle menzionate ipotesi di propagazione
intersoggettiva delle conseguenze di uno
stesso fatto illecito.
Al fine di individuare il responsabile
dell'evento (incidente sulle posizioni
giuridicamente protette facenti capo alla vittima
primaria ad a quelle che si suole definire come
vittime secondarie) dovrà essere accertato il
nesso di causalità materiale intercorrente tra
la condotta dell'uccisore e la morte della
primaria alla stregua delle regole dettate dagli
artt 41 e 42 c.p., secondo i criteri della c.d.
causalità di fatto o naturale, impostati sul
principio della condizione sine qua non o della
equivalenza, con il correttivo dei criterio
della "causalità efficiente" (v., per
tutte, sent. n. 8348/96 e n. 5923/95, che
esprimono un orientamento consolidato).
Una volta risolto il problema dell'imputazione
dell'evento (problema che è proprio della
responsabilità extracontrattuale, poiché in
quella contrattuale il soggetto responsabile è
di norma il contraente inadempiente: sent. n.
11629/99), dovrà invece procedersi alla ricerca
del collegamento giuridico tra il fatto
(uccisione) e le sue conseguenze dannose,
selezionando quelle risarcibili rispetto a quelle
non risarcibili, in base ai criteri della
causalità giuridica, alla stregua di quanto
prevede l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art.
2056, comma 1, c.c.) che limita il risarcimento
ai soli danni che siano conseguenza
immediato diretta dell'illecito, ma che,
viene inteso, secondo costante giurisprudenza
(sent. n. 89/52; n. 373/71; n. 6676/92; n.
1907/931; n. 2356/00; n. 5913/00) , nel senso che
la responsabilità deve essere estesa ai danni
mediati ed indiretti, purché costituiscano
effetti normali del fatto illecito. Secondo il
criterio della c.d. regolarità causale (sul
punto, v. da ultimo, S.U. sent. n, 9556/02, in
tema di danno morale soggettivo sofferto dai
congiunti della vittima di lesioni non mortali,
che conferma le argomentazioni della sent. n.
4186/98).
- 1.9. Circa l'elemento soggettivo, non sembra
esatto ritenere che, essendo necessaria la
prevedibilità dell'evento al fine di ritenere
sussistente la colpa, il soggetto che ha posto
in essere la condotta che ha causato la morte
della vittima primaria non dovrebbe rispondere
del danno subito dai congiunti per difetto di
prevedibilità degli eventi ulteriori, tra i
quali rientra la privazione, in danno dei
superstiti, del rapporto coniugale e parentale,
e, quindi, per mancanza di colpa.
E' agevole opporre prevedibilità dall'evento
dannoso deve essere valutata in astratto e non in
concreto; che l'evento dannoso è costituito, in
tesi, dalla lesione dell' interesse
all'intangibilità delle relazioni familiari; che
tale lesione .deve ritenersi prevedibile,
rientrando nella normalità che la vittima sia
inserita in un nucleo familiare come coniuge,
genitore, figlio o fratello.
- 1.10. Per quanto concerne, infine, la prova del
danno, osserva il Collegio che il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto non
coincide con la lesione dell'interesse protetto,
esso consiste in una perdita, nella privazione di
un valore non economico, ma personale, costituito
della irreversibile perdita del godimento del
congiunto, dalla definiva preclusione delle
reciproche relazioni interpersonali, secondo le
varia modalità con le quali normalmente si
esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che
costituiscono conseguenza della lesione
dell'interesse protetto.
Volendo far riferimento alla nota distinzione tra
danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da
Corte cost. n. 184/86, che ha collocato nella
prima figura il danno biologico, ma abbandonata
dalla successiva Corte cost. n. 372/94), si
tratta di danno-conseguenza.
Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno
sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe
coincidente con la lesione dell'interesse. Deve
affermarsi invece che dalla lesione
dell'interesse scaturiscono, o meglio possono
scaturire, le suindicate conseguenze, che, in
relazione alle varie fattispecie, potranno avere
diversa ampiezza e consistenza, in termini di
intensità e protrazione nel tempo.
Il danno in questione deve quindi essere allegato
e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio
che sì proietta nel futuro (diversamente dal
danno morale soggettivo contingente), dovendosi
aver riguardo al periodo di tempo nel quale si
sarebbe presumibilmente esplicato il godimento
del congiunto che l'illecito ha invece reso
impossibile, sarà consentito il ricorso a
valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla
base degli elementi obbiettivi che sarà onere
del danneggiato fornire.
La sua liquidazione, vertendosi in tema di
lesione di valori inerenti alla persona. in
quanto tali privi dì contenuto economico, non
potrà che avvenire in base a valutazione
equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto
dell'intensità del vincolo familiare, della
situazione di convivenza, e di ogni ulteriore
utile circostanza, quali la consistenza più o
meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di
vita, l'età della vittima e dei singoli
superstiti.
Ed é appena il caso di notare che il danno non
patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
in quanto ontologicamente diverso dal danno
morale soggettivo contingente, può essere
riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a
quest'ultimo, senza che possa ravvisarsi una
duplicazione di risarcimento.
Ma va altresì precisato che, costituendo nel
contempo funzione e limite del risarcimento del
danno alla persona, unitariamente considerata, la
riparazione del pregiudizio effettivamente
subito, il giudice di merito, nel caso di
attribuzione congiunta del danno morale
soggettivo e del danno da perdita del rapporto
parentale, dovrà considerare, nel liquidare il
primo, la più limitata funzione di ristoro della
sofferenza contingente che gli va riconosciuta,
poiché, diversamente, sarebbe concreto il
rischio di duplicazione del risarcimento. In
altri termini, dovrà il giudice assicurare che
sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie
voci che concorrono a determinare il
complessivo risarcimento.
- In conclusione, deve affermarsi che é incorsa in errore
la corte territoriale affermando che la prova del danno
era in re ipsa.
L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio ad
altro giudice di pari grado, che dovrà attenersi
ai suenunciati principi (sub n. 2.1. e n. 3. l.10)
.
Il giudice di rinvio, che sì designa in altra sezione
della Corte d'appello di Brescia, provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie: cassa e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di
Brescia.
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