Cassazione Sez. Lavoro
19/12/2005 - 06/03/2006 n.
4774
Si qualifica
come "mobbing" una
condotta sistematica e protratta nel tempo che concreta, per le sue
caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e la personalità
morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 cod. civ. Tale
illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da
questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con
comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro
indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti
dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
La sussistenza della lesione del bene
protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando
l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere
dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue
caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti
specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di
una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore
subordinato.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Maurizio Meneghello, dipendente della
S.p.a. Cassamarca, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro
chiedendo il risarcimento dei danni derivati - con l'instaurarsi di una malattia
invalidante - da un serie di comportamenti persecutori, ricondotti ad un'ipotesi
di mobbing, posti in atto dalla società fin dal 1992, consistiti in
provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali, attribuzione di
note di qualifica di insufficiente, irrogatone di sanzioni disciplinari,
privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale ed altri
episodi.
Il giudice adito rigettava la domanda,
con decisione che, su impugnazione dell'attore soccombente, ricostituitosi il
contraddittorio con la S.p.a. Unicredito (incorporante la S.p.a. Cassamarca), la
Corte di Appello di Venezia confermava con la sentenza oggi impugnata. Il
giudice dell'appello, esaminando i vari episodi della vicenda dedotta in
giudizio, escludeva la configurabilità nel caso di specie di una condotta
aziendale protratta nel tempo caratterizzata da intenti persecutori e
finalizzata all'emarginazione del lavoratore.
Avverso questa sentenza il Meneghello
propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale la S.p.a.
Unicredito resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. I tre motivi, che contengono tutti
la denuncia di vizi della motivazione, sotto vari profili, della sentenza
impugnata, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta
connessione.
Un primo aspetto riguarda la dedotta
omessa valutatone complessiva degli episodi posti a fondamento della pretesa
azionata, che dovevano essere considerati nell'ambito del fenomeno del mobbing (anche se corrispondenti singolarmente e astrattamente a
comportamenti leciti del datore di lavoro) in quanto diretti a cagionare nel
dipendente turbamenti psicologici e disturbi di salute.
1.1. Secondo l'assunto della parte, le
azioni vessatorie si sono concretate in particolare
1.1.1. in un provvedimento di
trasferimento dall'unita produttiva (che risale al 1992, e di cui e stata
accertata con sentenza definitiva l'illegittimità);
1.1.2. in errori ed abusi
dell'amministrazione aziendale, identificati in una serie di cinque visite di
accertamento della idoneità fisica nell'arco di dieci mesi (nel periodo tra il
1993 e il 1994);
1.1.3. nella privazione
dell'abilitazione all'uso del terminale sul posto di lavoro;
1.1.4. nella irrogazione di una
sanzione disciplinare nel novembre del 1994;
1.1.5. nell'attribuzione
della nota di qualifica di .
1.2. Si imputa poi alla Corte
territoriale di non aver riconosciuto il valore dei singoli episodi e la
loro appartenenza ad un medesimo progetto mirato all'allontanamento e isolamento
del Meneghello.
1.2.1.Quanto al trasferimento del
1992, si osserva che nella relativa controversia promossa dal lavoratore la
sentenza di appello aveva ritenuto fondata la censura relativa all'insussistenza
di ragioni giustificatrici del provvedimento, e che la Corte di Cassazione adita
dal datore di lavoro aveva confermato l'illegittimita del trasferimento a causa
della mancata comunicazione scritta dei motivi.
1.2.2.Con riguardo alle visite
fiscali, il giudice dell'appello ha confuso quelle effettuate per il controllo
delle assenze con quelle disposte per l'accertamento dell'idoneità fisica;
queste ultime risultavano chiaramente ispirate da un
intento persecutorio e non potevano trovare giustificazione nelle assenze per la
medesima malattia, anche perché le visite avevano sempre avuto risultati
positivi; e le stesse considerazioni valevano per il controllo delle assenze,
disposto ripetutamente per la stessa malattia gia accertata.
1.2.3.In ordine alle limitazioni
dell'attività lavorativa, disposte dopo il rientro in servizio nel 1997, con la
sottrazione delle abilitazioni all'accesso dei terminali, le circostanze dedotte
dall'attore in primo grado erano state confermate dai testi
escussi.
1.2.4. La sanzione disciplinare del
1994, di cui e stata riconosciuta l'illegittimità, e stata poi considerata dalla
sentenza impugnata come un , senza una valutazione complessiva
della vicenda, con l'affermazione contraddittoria ed incomprensibile secondo cui
.
1.3. Sotto un ultimo profilo si
denuncia l'omesso esame di ,
di cui viene riproposto un elenco.
2.1. Le censure non meritano
accoglimento. In primo luogo si osserva che la Corte territoriale ha esaminato
le doglianze dell'appellante seguendo la sua prospettazione di una fattispecie
di danno derivante da una condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e
con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del
lavoratore. In questa ottica, ha condiviso l'affermazione dell'esigenza di una
valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio, che non risulta
contraddetta dal risultato dell'indagine, fondata sull'analisi dei singoli
comportamenti del datore di lavoro di cui si deduce il carattere
lesivo.
Le circostanze esaminate acquistano
rilevanza ai fini dell'accertamento di una condotta sistematica e protratta nel
tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione
dell'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro,
garantite dall'art. 2087 cod. civ.; tale illecito, che rappresenta una violazione
dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di
lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore
di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi
contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro
subordinato.
La
sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve
essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di
lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel
tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione,
risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in
assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore
subordinato.
3.0. Tali criteri sono stati seguiti
dalla sentenza impugnata, che ha escluso, con congrua motivazione, la
configurabilità di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari
comportamenti indicati dal Meneghello.
3.1. Con riguardo al provvedimento di
cui al punto 1.1.1., risulta dalle allegazioni della parte che nel precedente
giudizio tra le parti fu definitivamente accertata
l'illegittimità del trasferimento per la mancata comunicazione dei motivi
che giustificavano lo spostamento dal luogo di lavoro. Nulla e stato dedotto dal
ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti in quel procedimento, e
riproposti a sostegno della domanda azionata nel presente giudizio, che
avrebbero potuto dimostrare il carattere persecutorio - nei termini sopra
indicati - dell'azione del datore di lavoro.
3.2. Quanto alle visite mediche
eseguite su richiesta dell'azienda, non viene chiarita in fatto la rilevanza, ai
fini dell'indagine, della mancata distinzione tra i controlli della idoneità
fisica e i controlli delle assenze. In proposito il giudice di merito ha
ritenuto giustificabili questi interventi in considerazione del loro compimento
durante una prolungata assenza per malattia (per oltre duecento giorni): tale
apprezzamento di fatto non viene criticato con l'indicazione di precise
circostanze non esaminate, idonee a dimostrare -anche sotto questo profilo- il
carattere vessatorio dell'iniziativa del datore di lavoro.
3.3. Analoghi rilievi valgono per la
vicenda della mancata abilitazione all'accesso ai terminali, che la Corte
territoriale -condividendo la valutatone espressa dal primo giudice, non
censurata con specifici motivi di gravame- ha ricondotto a problemi di
continuità di inserimento del dipendente nell'attività di aggiornamento dei
dati. Anche su questo punto non vengono precisati difetti di
indagine.
3.4. Quanto alla sanzione disciplinare
del 1994 (annullata dal Collegio di conciliazione e arbitrato) la valutatone
espressa dalla Corte territoriale sfugge alle critiche mosse, non potendosi
ravvisare alcuna contraddizione tra il riconoscimento della illegittimità del
provvedimento e la negazione della possibilità di iscrivere tale episodio in un
disegno persecutorio, sulla base di un apprezzamento delle concrete circostanze
di fatto.
3.5. La censura di cui al punto 1.3.
appare inammissibile. II giudice dell'appello ha osservato che con riferimento a
diversi episodi considerati nella decisione di primo grado non erano stati
proposti specifici motivi d'impugnazione : questo giudizio sulla preclusione di
un riesame delle relative circostanze non viene censurato dalla parte, ne e dato
verificare se i fatti descritti nel ricorso, per i quali si lamenta oggi un
difetto di indagine (una sanzione disciplinare dell'anno 2000, la richiesta di
un caposervizio di un controllo delle attività del Meneghello, la , la ) coincidano con quelli di cui si e ritenuto
precluso il riesame.
In violazione del principio di
autosufficienza del ricorso, l'attuale ricorrente si e del resto limitato ad
elencare sommariamente i vari episodi, senza indicare gli specifici elementi di
fatto rilevanti per l'indagine richiesta al giudice di appello, cosi da
consentire a questa Corte il controllo della decisivita delle risultanze non
valutate.
II ricorso deve essere quindi respinto
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in ?
24,00 oltre ? 5.000 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di
legge.
Cosi deciso in Roma il 19 dicembre
(depositato 6 marzo 2006)
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