 |
Cassazione - Sezioni
unite civili - ordinanza 6 marzo-2 aprile 2007, n. 8095
Presidente Carbone -
Relatore Segreto Ricorrente Lloyd's Syndacate 535 ed altri -
Controricorrente Shifco
Premesso in Fatto
Con citazione del 21 aprile 1999, la società di diritto
somalo Shifco-Somali High Seas Fishing
Company, con sede legale a Mogadiscio, quale contraente di polizza
assicurativa contro i "rischi guerra", e la Panafin Spa (divenuta nelle more del
giudizio Panapesca Spa) con sede in Massa e Cozzile, quale beneficiaria della
suddetta polizza, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Latina i Lloyd's Syndacate 535, Lloyd's Syndacate
1036, Lloyd's Sindacate 590, Lloyd's Sindacate 2591, Lloyd's Sindacate 2001,
chiedendo la condanna degli assicuratori convenuti, ciascuno per la quota di sua
pertinenza, al pagamento in favore della Panafin della somma di USD
2.181.405,15, a titolo di indennizzo assicurativo di due navi assicurate della
Shifco, sequestrate ad opera di un gruppo di terroristi somali durante l'estate
del 1996. Le attrici affermavano la giurisdizione del Tribunale di Latina, ai
sensi degli articoli 8 n. 2 e 6 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, per essere la Shifco domiciliata in Gaeta, presso lo
stabilimento della società italiana, PIA, Prodotti Ittici Alimentari, Spa, in
virtù di mandato di gestione a questa conferito. Instauratosi il
contraddittorio, i convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice
italiano, sia per la presenza tra le condizioni generali del formulario "Mar
Form 1991", ritenuto espressamente richiamato dal contratto di assicurazione in
questione, di una clausola di giurisdizione esclusiva dei giudici inglesi, sia
perché la pretesa elezione di domicilio non poteva costituire criterio di
collegamento al fine di radicare la giurisdizione italiana. Invitate le parti
a precisare le conclusioni sulla questione della giurisdizione, il giudice del
tribunale di Latina, con ordinanza dell'1.4.2003, riteneva che la stessa potesse
essere decisa in una al merito. A seguito di ulteriore scambio di memorie il
giudice detto con ordinanza del 21 dicembre 2004, rilevato che nei telex di
perfezionamento del contratto non vi era alcun riferimento alle condizioni del
"Mar 1991" e che non era stato provato che l'uso di tali clausole corrispondesse
ad uso internazionale diffuso; che risultava provata l'elezione di domicilio in
Gaeta della Shifco, dichiarava "superate" le eccezioni pregiudiziali dei
convenuti e disponeva il prosieguo dell'istruttoria. I convenuti hanno quindi
proposto regolamento preventivo di giurisdizione, ribadendo che nella
fattispecie sussisteva solo la giurisdizione del giudice inglese. Resistono
con controricorso le attrici. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Considerato in
diritto
1.Preliminarmente vanno rigettate le
eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalle resistenti. Assumono le resistenti
che le deduzioni dei ricorrenti, "impingendo in questioni di fatto non
riguardanti un profilo strettamente processuale bensì sostanziale (articolo 46
Cc)" relativo alla sede della società Shifco, non potrebbero formare oggetto di
regolamento preventivo di giurisdizione; che circa l'esistenza di un domicilio
in Italia della Shifco si era già pronunziato il giudice di Latina, per cui il
regolamento era trasformato in una sorta di impugnazione di tali ordinanze; che
non era stata fatta riserva di impugnazione avverso la prima ordinanza del
giudice di Latina, che implicitamente affermava la giurisdizione di quel
tribunale, avendo dichiarato la violazione dell'articolo 21 della convenzione di
Bruxelles da parte del giudice inglese, adito successivamente dai convenuti
sulla questione; che il regolamento è inammissibile una volta che il giudice di
merito aveva emesso una qualche decisione, anche se limitata alla sola
giurisdizione.
2.1. Le predette eccezioni sono
infondate. Non può essere condiviso l'assunto che le questioni relative al
luogo del domicilio o alla sede della società Shifco non potrebbero formare
oggetto di regolamento in quanto sostanziali e non processuali. Infatti esse
vengono prospettate proprio al fine di decidere la questione di giurisdizione ed
a tal fine va osservato che in ordine alle questioni di giurisdizione, le
Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto
hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze
istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle
deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito (Cassazione
Su, 10696/02).
2.2.Egualmente è infondata la questione
secondo cui il giudice di merito si sarebbe già pronunziato con le due dette
ordinanze sia sulla questione del domicilio in Italia della Shifco che sulla
giurisdizione. Infatti nella prima ordinanza, per quanto emessa a seguito di
precisazione delle conclusioni il che renderebbe superabile l'aspetto formale
del provvedimento adottato; cfr.
Cassazione Su, 14693/05, secondo cui il giudice che intende pronunziarsi
separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, ai sensi dell'articolo
187, comma 3, Cpc, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni
anche di merito) il giudice dichiara espressamente che la questione di
giurisdizione può essere decisa in una al merito successivamente, limitandosi a
dare provvedimenti per il prosiequo del giudizio. Nella seconda ordinanza
(questa, peraltro, non emessa a seguito di nuove precisazioni delle conclusioni)
egualmente il giudice non si pronunzia sulla giurisdizione, ma la dichiara
"superata" e dà esclusivamente provvedimenti per il prosieguo
dell'istruttoria. Ne consegue che in nessuna di dette due ordinanze il
giudice di merito si è pronunziato sulla questione di giurisdizione, per cui sul
punto le stesse non hanno carattere decisorio né sulla giurisdizione né sul
merito, ma si limitano a disciplinare il corso dell'istruttoria, senza alcuna
statuizione sulle domande delle parti.
2.3.Inoltre, una
volta esclusa la decisorietà anche della seconda ordinanza anche perché emessa
non a seguito di precisazione delle conclusioni) in merito alla questione di
giurisdizione, nessun giudicato può ritenersi formato sul punto del domicilio in
Italia della Shifco, pur trattato nella parte argomentativa della seconda
ordinanza, poiché tale punto nessun autonomia aveva nel giudizio, ma costituiva
solo un presupposto nelle contrastanti prospettazione per la decisione della
questione di giurisdizione, poi non presa.
3.1. I
ricorrenti assumono che a norma dell'articolo 8 della convenzione di Bruxelles
del 1968 l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice dello Stato in
cui esso ha il domicilio (articolo 8 n. 1), nella Specie il Regno Unito, ovvero
in altro Stato contraente, in cui abbia domicilio il contraente
dell'assicurazione; che la Shifco (contraente) è domiciliata in Somalia, essendo
irrilevante l'elezione di domicilio effettuata in Italia presso la Pia di Gaeta,
poichè la sede o il domicilio della società vanno individuati a norma
dell'articolo 53 della convenzione, con rinvio, per quanto riguarda l'Italia,
all'articolo 25 della legge 218/95, in forza del quale assumono rilievo sia la
sede statutaria che quella effettiva che l'attività esplicata dalla società Pia,
in esecuzione del mandato di gestione, atteneva solo all'esercizio dell'impresa
e che non vi era la prova che alla data di inizio del giudizio (1999) il mandato
fosse ancora efficace. Infine i ricorrenti rilevano che, poiché la soc. Pia
aveva trasferito la propria sede a Massa e Cozzile nel 1995 (allorchè fu
incorporata dalla Panapesca), ove fosse stato ritenuto applicabile il criterio
di collegamento di cui all'articolo 8 n. 2 della convenzione, in ogni caso il
giudice competente era il tribunale di Pistoia e non quello di
Latina.
3.2.Inoltre i ricorrenti ritengono che la
carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese
discenderebbe anche dalla clausola che attribuisce la competenza, in via
esclusiva, contenuta nel formulario "Lloyds Marine Policy MAR", clausola
valida sia a norma dell'articolo 12 n. 5 della convenzione di Bruxelles, che a
norma dell'articolo 17 della stessa convenzione, che prevede che la clausola di
proroga della competenza possa essere conclusa nel commercio internazionale in
forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere;
che nella fattispecie tanto lo Slip
policy (fissato di assicurazione, che espone l'ambito e le condizioni della copertura
assicurativa), quanto la Cover note (documento redatto dai brokers e trasmesso al contraente, che
riassume le condizioni di contratto e costituisce la conferma dell'avvenuta
stipulazione di questo, perfezionatasi con la sottoscrizione della Slip policy) recavano un espresso
richiamo al MAR 91; che le clausole assicurative specifiche, destinate ad
integrare detto formulario e rappresentate dalle "Institute War and strikes clauses",
prevedevano espressamente che le stesse erano utilizzabili solo unitamente al
formulario Mar vigente.
4.1.Ritengono queste Su che
nella fattispecie vada affermata la giurisdizione del giudice
italiano. Osserva preliminarmente la Corte che punto pacifico è che la Shifco
sia la contraente dell'assicurazione e che la Panafin (oggi Panapesca) sia la
beneficiaria dell'indennizzo assicurativo. E' altresi pacifico che con la
domanda le attrici chiedevano unicamente che i convenuti fossero condannati al
pagamento di questo indennizzo nei confronti della Panafin Spa. L'oggetto
della domanda va individuato con riferimento esclusivo alla domanda stessa,
essendo irrilevanti a questo fine i mezzi di difesa proposti dal convenuto (CGE
8.5.2003, Gantner Electronic Gmbh, C -
111/01).
4.2.Nella struttura del contratto assicurativo,
con la designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce
direttamente nel patrimonio del beneficiario, come autonomo suo credito nei
confronti del l'assicuratore e quindi senza passare per il patrimonio dello
stipulante o dell'assicurato. Ciò comporta che è conferito al beneficiario ed a
lui soltanto, la potestà di agire contro l'assicuratore per ottenere, ad evento
avvenuto, la prestazione indennitaria. Ne consegue che nella specie, poichè
l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento dell'indennizzo era la
beneficiaria Panafin (come appunto fatto presentando la domanda), il concorso in
questa domanda da parte della Shifco, affinché i convenuti fossero condannati al
pagamento nei confronti dell'attrice beneficiaria Panafin, si configura come una
sorta di intervento adesivo della Shifco alla domanda della Panafin, che, in
luogo di essere esperito con atto di intervento adesivo dipendente, è stato
effettuato direttamente nell'atto di citazione proposto dalla Panafin. La
Shifco è parte in questo giudizio non per far valere un suo autonomo diritto, né
per far valere un diritto altrui per inerzia o assenza del titolare, ma per
sostenere le ragioni dell'altra attrice, affinché questa vinca la causa. Questa
è proprio la posizione che assume l'interventore adesivo dipendente, il cui
interesse, pur non potendo essere di mero fatto, non coincide con l'interesse ad
agire, ma va inteso come interesse ad un esito della controversia favorevole
alla parte adiuvata (Cassazione, 1106/95), per impedire il ripercuotersi
di conseguenze dannose nella propria sfera giuridica ed affonda le sue radici,
come rilevato da autorevole dottrina, nelle relazioni di pregiudizialità -
dipendenza tra rapporti sostanziali, che, tuttavia sono fuori da giudizio, in
cui si svolge tale attività adesiva.
4.3.Si potrà
discutere se tale posizione ad
adiuvandum possa validamente esperirsi, "introducendosi" nell'atto di
citazione iniziale ovvero se debba necessariamente proporsi con atto di
intervento, ma ciò è irrilevante in questa sede. Qui va solo rilevato che
l'unica domanda è quella della Panafin, consistente nella richiesta di pagamento
dell'indennizzo di cui essa è beneficiaria e quindi unica titolare, mentre
l'apparente domanda della Shifco si risolve nella sostanza in un'adesione a tale
domanda, senza alcuna autonomia, con la conseguenza che essa non comporta un
ampliamento dell'oggetto del giudizio, che rimane quello fissato dalla domanda
della Panafin. Non avendo una propria autonomia processuale la posizione
della Shifco, che è solo adesiva dipendente rispetto a quella della Panafin, il
criterio di collegamento ai fini della giurisdizione va esaminato in relazione
alla domanda dell'attrice Panafin, cioè della beneficiaria, non contraente, del
contratto di assicurazione in questione.
5.1. Non può
essere condiviso l'assunto dei ricorrenti, secondo cui proprio perché la Panafin
era solo beneficiaria e non contraente del contratto di assicurazione, nessun
criterio di collegamento poteva essere tratto dal suo domicilio in Italia, a
norma dell'articolo 8, n. 2, della convenzione di Bruxelles del 27 luglio 1968,
che statuisce che l'assicuratore può essere convenuto in altro Stato contraente,
davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente
dell'assicurazione, che nella specie ha la propria sede in Somalia. E' vero
che è infondato l'assunto delle resistenti, secondo cui la sede effettiva della
società Shifco era in Italia a Gaeta, poiché qui si svolgevano gli atti di
impulso dell'attività amministrativa e commerciale della società. Infatti,
come rilevano le stesse attrici resistenti, tale gestione amministrativa e
commerciale non avveniva ad opera degli organi della società stessa, ma da parte
della mandataria PIA. Ciò comporta che tale attività costituiva adempimento del
contratto di mandato ascrivibile alla mandataria e non attività imputabile
direttamente alla società mandante, in modo da poter far ritenere che in Gaeta
vi fosse la sede effettiva della Shifco, da intendersi come centro degli
interessi e dell'effettiva attività amministrativa e direttiva. Per identificare
il domicilio delle persone giuridiche ai fini della giurisdizione, la
Convenzione di Bruxelles all'articolo 53 assimila lo stesso alla sede e, per
stabilire la sede, dispone che il giudice nazionale faccia riferimento alle
norme di diritto internazionale privato del proprio Stato. Nella fattispecie,
quindi, occorre far riferimento all'articolo 25 legge 218/95, che assimila la
sede statutaria a quella effettiva o sede dell' amministrazione, da intendersi
quella in cui vengono esercitate funzioni direttive centrali di impulso e di
controllo dell'attività (Cassazione
497/97)
5.2. Non è di alcun rilievo che la
società Shifco avesse eletto domicilio presso la PIA. Anzitutto ciò corrobora
che in Gaeta non fossero né la sede legale né quella effettiva della
Shifco. Inoltre, a norma dell'articolo 47, comma 1, Cpc, va rilevato che tale
elezione può essere effettuata solo per specifici atti o affari, ma non per
eleggere un luogo come sede effettiva, in assenza del dato concreto ed
oggettivo, che connota la detta sede. Quanto sopra detto in tema di domicilio
e sedi della società, esime dalla necessità - ai fini del decidere - di
sottoporre alla Corte di giustizia Europea l'interpretazione della nozione di
domicilio, ai fini degli articoli 2, 8 e 53 della convenzione di Bruxelles,
prospettata in via subordinata nei punti 1 e 2, dell'ultima pagina della memoria
da parte dei ricorrenti (cfr.
Cassazione, Su, 26228/05).
6.1.Le competenze sulle
domande nei confronti dell'assicuratore configurano un caso di competenza
speciale nella normativa della Convenzione di Bruxelles (articoli 7 - 12 bis). L'articolo 8, n. 1 statuisce
che l'assicuratore è convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui ha
domicilio. Tuttavia il n. 2 dello stesso articolo dispone che esso può essere
convenuto anche "in altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo, in cui
ha domicilio il contraente dell'assicurazione". Va, anzitutto rilevato che la
sentenza CGE Gerling, 14.7.1983, C - 210/1983, aveva osservato che dall'esame
delle disposizioni di detta sezione III della convenzione, chiarite dai lavori
preparatori, risulta che "offrendo all'assicurato una somma di competenze più
estesa di quella offerta all'assicuratore, ed escludendo qualsiasi possibilità
di stabilire una clausola di proroga di competenza a favore del 1 assicuratore,
dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela
dell'assicurato, il quale nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un
contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di
trattative ed è la persona economicamente più debole" (punto
17). L'applicazione di queste norme va perciò, compiuta seguendo il. canone
di interpretazione adeguata all'esigenza che ne è a fondamento, che, come
risulta dalla predetta sentenza, è quello di garantire alla parte socialmente
debole un più facile accesso ala
giurisdizione.
6.2.Orbene la giurisprudenza della CGE
nell'interpretazione di queste norme della Convenzione è giunta ad
un'assimilazione, ai fini del criterio di collegamento per la giurisdizione, tra
il contraente, l'assicurato ed il beneficiario dell'assicurazione. Nella
sentenza 13 luglio 2000, C - 412/98, Group Josi, (punto 75) la CGE aveva ancora
osservato che la disposizione dettata dall'articolo 8, c. 2, poteva trovare
applicazione in tema di riassicurazione, qualora il contraente
dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario dell'assicurazione dispongono
della facoltà di rivolgersi direttamente al riassicuratore. In questo senso
si muove anche la sentenza 12 maggio 2005 C -11/03, Peloux. Essa parte dalla
considerazione che l'articolo 8, comma 1, della Convenzione prevede, in
alternativa alla competenza del giudice del domicilio dell'assicuratore, la
competenza in capo al giudice del luogo del contraente, "senza stabilire se
l'assicuratore possa o meno essere convenuto dinanzi al giudice del luogo del
domicilio dell'assicurato o del beneficiario". Tuttavia la predetta sentenza,
riportandosi nel solco delle precedenti due sentenze Gerling e Group Josi,
ribadisce che l'assicurato ed il beneficiario, come il contraente
dell'assicurazione, sono tutelati dalla convenzione di Bruxelles, in quanto
persone economicamente più deboli (punto 37), e ritiene che per realizzare detto
obiettivo della tutela persona economicamente più debole, l'assicurato
beneficiario N'deve -poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio
domicilio" (punto 40).
6.3.Ne consegue che, ai fini
dell'individuazione della competenza giurisdizionale sulla base della
convenzione di Bruxelles, la CGE si è mossa su una linea di assimilazione del
soggetto contraente, con l'assicurato o il beneficiario
dell'assicurazione. Gli spunti in questo senso emergono con chiarezza dalla
stessa sezione terza della convenzione. Infatti l'articolo 10, comma 2,
dichiara applicabili le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 anche all'azione
diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, equiparando al
contraente il danneggiato. Tale assimilazione era prevista anche dall'articolo
11, a proposito dell'azione dell'assicuratore e nella disposizione dettata al
punto 2 dell'articolo 12, dove si stabilisce che un accordo di proroga possa
consentire, oltre che al contraente, anche all'assicurato ed al beneficiario, di
adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella
sezione. Anche in questo caso, quindi, il successivo articolo 9 comma 1,
lett. b) del regolamento CE 44/2001, allorchè espressamente stabilisce che
l'assicuratore può essere convenuto "in un altro Stato membro, davanti al
giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta
dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario", è solo
ricognitivo dell'esistente, quale si era venuto formando attraverso
l'applicazione del principio interpretativo (della giurisprudenza della CGE) di
tutela delle parti deboli del rapporto assicurativo, con conseguente
assimilazione delle figure di contraente, assicurato e beneficiario Ciò comporta
che nella fattispecie la giurisdizione si appartiene al giudice italiano,
essendo pacificamente in Italia il domicilio della beneficiaria dell'indennizzo
del contratto assicurativo, cioè la Panafin Spa (poi Panapesca
Spa).
7. 1 I ricorrenti prospettano una seconda ragione
di collegamento in favore della giurisdizione inglese fondata sulla clausola di
proroga esistente nel formulario Mar 1991, che individua la giurisdizione
esclusiva del giudice inglese. Tale proroga, a parere dei ricorrenti è
consentita dall'articolo 12 . n. 5 della convenzione di Bruxelles, in quanto i
rischi assicurati rientrano in quelli individuati dall'articolo 12 bis della
convenzione, tra cui vi sono anche i danni subiti da navi
commerciali.
8.1. Anche la tesi di tale criterio di
collegamento, basato sulla clausola di proroga, è infondata. Non indicando la
sezione terza della convenzione, quale debba essere la forma per tale clausola
di proroga, occorre far riferimento alla forma prevista dall'articolo 17 della
convenzione. La clausola attributiva di competenza "deve essere conclusa:
a)per iscritto o oralmente con conferma scritta,o b)in una forma ammessa
dalla pratiche che le parti hanno stabilito tra loro ....... c) nel commercio
internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o
avrebbero dovuto conoscere e che in tale campo è ampiamente conosciuto e
regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo
commerciale considerato". Nella fattispecie i ricorrenti si riportano alle
fattispecie indicate dalla lett. a) e c).
8.2. Va
osservato, anzitutto, che la Corte di Giustizia ha statuito che l'articolo 17, 1
comma, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e
commerciale, dev'essere interpretato nel senso che la condizione di forma ivi
stabilita è soddisfatta qualora risulti che l'attribuzione di giurisdizione ha
costituito oggetto di un accordo verbale espressamente riguardante detta
attribuzione, che una conferma scritta di tale accordo proveniente da una
qualsiasi delle parti è stata ricevuta dall'altra parte e che questa non ha
formulato obiezioni (Corte Giustizia, 11.07.1985, C -221/84, Berghoefer
GmbH). Il criterio seguito dalla CGE nel fissare il principio da seguire
nell' applicazione della norma al casi concreti è stato quello per cui la
clausola attributiva di competenza deve aver costituito oggetto del consenso
delle parti, consenso che deve essersi manifestato in modo chiaro e preciso e
deve risultare effettivamente provato attraverso i requisiti di forma richiesti
dall'articolo 17 (sentenze Estasis Salotti, 14.12.1976, C - 24/1976; Segoura,
14.12.1976, C - 25/1976; Tilly Russ, 18.6.1984, C. 71/1983; Berghoefer,
11.7.1985, C - 221/1984; Iveco 11.11.1986, C - 313/1985; Powell Druffyn,
10.3.1992, C -214/1989; Mainschiffart Genossenschaft, C - 106/1995). In
particolare la sentenza Gasser, 9.12.2003, C - 116/02, statuisce che "Nonostante
il riferimento agli usi del commercio internazionale, contenuto nell'articolo 17
della convenzione di Bruxelles, la reale esistenza del consenso degli
interessati costituisce sempre uno degli obiettivi di questa disposizione,
giustificato dall'intento di tutelare il contraente più debole, evitando che le
clausole inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate,
(conforme sentenza Mainschiffart Genossenschaft, C
-106/1995).
8.3. Dunque, ciò che si tratta di stabilire
è se il consenso si è formato in modo specifico sulla clausola in forma scritta,
ovvero in forma orale se poi l'accordo verbale è stato seguito da una conferma
scritta. Si deve solo notare che nel caso Tilly Russ, relativo a contratto di
trasporto marittimo concluso verbalmente, la Corte ha considerato in sé
sufficiente a verificare la condizione prevista dall'articolo 17 la circostanza
che il vettore nell'emettere la polizza dia conferma della clausola di proroga
che abbia costituito oggetto di consenso formale. Nel caso Berghoefer, è
stato dato rilievo al fatto che, ricevuta dalla parte conferma scritta di tale
accordo, essa non sollevi obiezioni in tempo utile e lo stesso è stato affermato
nella sentenza Iveco. In entrambe le sentenze la CGE ha fatto leva anche
sulla considerazione che sarebbe contrario a buona fede consentire alla parte,
che non ha fatto obiezioni, opporsi all'applicazione dell'accordo
verbale.
8.4. La CGE, pertanto, ha ritenuto che non
risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 della
convenzione: - Se il contratto è concluso per iscritto su un modulo
predisposto dal venditore, sul cui retro siano stampate condizioni generali del
contratto, che includano la clausola di proroga (sentenza Estasis, punto 9,
Tilly Russ, punto 16), salvo che la parte sottoscritta non contenga un esplicito
riferimento a tali condizioni poste sul retro. - Se il contratto è stato
concluso mediante accettazione scritta di una proposta che, pur facendo
riferimento a condizioni generali del proponente, non le abbia contestualmente
portate a conoscenza dell'altra parte ed in ogni caso se la proposta non
presenti un richiamo alla clausola di proroga della competenza, espresso ed atto
ad essere notato con la normale diligenza (Estasis Salotti, punto 11). - Se,
nel caso in cui il contratto sia stato concluso verbalmente, la parte che ha
predisposto le condizioni generali con la clausola di proroga, non alleghi alla
conferma scritta le proprie condizioni generali, che contengono detta proroga
(sentenza Segoura, punti 7 ed 8).
8.5.Nella fattispecie
i ricorrenti assumono che la clausola di proroga è contenuta nel formulario (che
è un contenitore di varie condizioni generali) Lloyd's Marine Police Mar 91 e che a
tale formulario si fa espresso riferimento sia nella Slip Policy che nella Cover Note ed inoltre che a tale
formulario Mar 91 si fa riferimento anche nelle "Institute War and Strikes
clauses". Sennonchè va osservato anzitutto che gli stessi ricorrenti
implicitamente riconoscono che in nessuno dei documenti sottoscritti (almeno da
una parte e comunicati all'altra senza che questa movesse obiezioni) vi è una
clausola di deroga della giurisdizione. Tale clausola sarebbe contenuta in un
formulario - contenitore di varie condizioni, (Mar 91), al quale genericamente,
e quindi nel suo complesso, farebbero riferimento i documenti
sottoscritti. Sennonchè, alla luce della predetta giurisprudenza della CGE,
manca la prova: - che su tale clausola di proroga, per quanto contenuta nel
più esteso formulario Mar 91, si sia specificamente formato il consenso delle
parti; - che a tale clausola di proroga ( e non al formulario nel suo
complesso) si sia fatto riferimento, per quanto per rinvio ricettizio, in un
documento sottoscritto da almeno una delle parti e comunicato all'altra parte
senza averne eccezioni; - che tale formulario Mar 91 sia stato consegnato al
contraente debole dall'assicuratore.
8.6.Tale onere
della prova gravava sugli attuali ricorrenti che invocavano la presenza di una
valida clausola di proroga della giurisdizione in favore del Giudice inglese,
tanto più che le attrici contestavano decisamente che si fosse mai discusso e
consentito in merito a tale proroga di
giurisdizione.
9.1.1 I ricorrenti invocano, sotto altro
profilo, la validità di tale proroga di giurisdizione, fondandola sulla base di
un uso internazionale in tal senso, e quindi sulla validità della stessa a norma
dell'articolo 17, comma 1, lett. c),della Convenzione. Osserva questa Corte
che la forma degli usi commerciali internazionali, introdotta con la Convenzione
di adesione del 1978, ha dato occasione alle sentenze Mainschiffart
Genossenschaft, C - 106/1995 e Castelletti 16.3.1999, C -169/1997). La CGE ha
ribadito il principio del consenso in tema di clausola di proroga, ma ha
ritenuto che, nei limiti di questa innovazione, tale accordo possa essere
presunto, se esistono al riguardo usi commerciali nel ramo del commercio
internazionale interessato, che le parti conoscevano o avrebbero dovuto
conoscere (MSG, punto 17) e che attribuiscono al conforme comportamento
mantenuto dalle parti il valore di aver convenuto su una clausola di proroga
(Castelletti, punto 21).
9.2.Al giudice nazionale spetta
perciò non solo di accertare il concreto comportamento tenuto dalle parti, ma
anche la sua corrispondenza ad un uso che presenti i requisiti corrispondenti
alle condizioni di applicazione della norma. Queste sono: - Il contratto
deve riguardare un rapporto attinente al commercio internazionale, per quanto
relativo allo specifico settore oggetto della controversia e non in genere
all'intero commercio internazionale (MSG, punto 23, Castelletti punto, 25). -
Non è necessario che sia provata l'esistenza di tale uso in tutti i paesi
contraenti; il criterio decisivo resta tuttavia quello di accertare se il
comportamento di cui trattasi sia generalmente e regolarmente osservato dagli
operatori del settore del commercio internazionale nel quale sono attivi i
contraenti (Castelletti, punto 27; MGS, punto 23). - La conoscenza effettiva
o presunta dell'uso da parte dei contraenti è da considerare provata, in
particolare se in precedenza le parti avevano allacciato rapporti tra loro o con
altre operanti nel settore, o quando nell'ambito di uno specifico settore un
determinato comportamento è tanto noto, per il fatto di essere generalmente e
regolarmente osservato in sede di stipula di un determinato contratto, da poter
essere considerato una prassi consolidata (MSG, punto 24; Castelletti, punto
43). Spetta, anche in questo caso, al giudice nazionale verificare
l'esistenza di un uso del genere, nonché la conoscenza di quest'ultimo da parte
dei contraenti (MSG, punto 21).
9.3.Ritengono queste
S.U. che i ricorrenti non abbiano fornito la prova dell'esistenza di una
clausola di proroga in favore della giurisdizione del Giudice inglese, nei
termini une eguale clausola fosse adottata fuori dal Regno Unito, anche se solo
in alcuni altri paesi contraenti e non in tutti. Ciò già di per sé priva
l'eventuale uso della caratteristica di prassi consolidata a livello commerciale
internazionale, per quanto nello specifico settore assicurativo. Inoltre i
ricorrenti non hanno fornito la prova che nello stesso Regno Unito eguale
clausola di proroga fosse adottata da tutti gli assicuratori ed in modo cosi
generalizzato che già nel gennaio del 1996 (data della conclusione del contratto
assicurativo in questione) potesse considerarsi prassi consolidata, quanto meno
per i contratti stipulati in quello Stato. Infine i ricorrenti non hanno
provato che tale assunto uso fosse noto agli operatori internazionali del
settore ovvero dovesse esserlo, per una forma di pubblicizzazione effettuata del
Mar 1991 e segnatamente della clausola di deroga in
questione.
9.4.Il solo fatto che i Lloyds di Londra
adottassero tale formulario fin dal 1991, da una parte non è, da solo, elemento
idoneo a trasformare tutto detto formulario (e segnatamente la clausola di
deroga della giurisdizione ivi inserita insieme a molte altre) in un uso
commerciale internazionale "ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato" da
tutte le parti di contratti dello stesso tipo nel commercio internazionale, e
dall'altra non è di per sé sufficiente per far ritenere che nella specie la
contraente Shifco, società somala, conoscesse o dovesse conoscere nel 1996 sulla
base dell'ordinaria diligenza tale clausola di deroga della giurisdizione, in
quanto inserita nel Mar 1991.
10. Con la memoria i
ricorrenti introducono una diversa prospettazione della conoscenza da parte
della Shifco dell'uso internazionale commerciale della proroga di giurisdizione
in favore del giudice inglese. Sostengono i ricorrenti che la conoscenza di tale
proroga andava valutata non con riferimento allo stato soggettivo della
contraente Shifco, ma del suo broker , per cui la conoscenza ed il consenso da
parte di quest'ultimo, farebbe presumere, in applicazione del principio di cui
all'articolo 1391 Cc, che essi sussistano anche in capo alla mandante di questo,
senza che sia necessario un ulteriore accertamento (peraltro di difficile
attuazione).
11.1. Va anzitutto osservato che, poiché la
valutazione delle ragioni determinanti la giurisdizione, non precluse
dall'emanazione, nelle pregresse fasi processuali, di non impugnate statuizioni
sulla giurisdizione stessa o sul merito, deve essere fatta sempre autonomamente
dal giudice e, cioè, indipendentemente dalle prospettazioni e dalle parti
(Cassazione, Su, 6350/82), non si pone un problema di novità, assumendo la
questione (prospettata solo in sede di memoria) funzione sollecitatoria di
poteri esercitabili di ufficio.
11.2.Tuttavia la
questione nel merito è infondata. Anzitutto oggetto della conoscenza rimane
sempre l'esistenza di un uso consolidato internazionale commerciale relativo a
tale proroga della giurisdizione, mentre, come sopra detto, non risulta provato
che l'uso dei Lloyds, introdotto nel 1991, fosse divenuto oggettivamente nel
1996 una prassi internazionale commerciale. La mancanza di tale qualità
oggettiva esclude gia in radice ogni rilevanza della questione "soggettiva" e
cioè su chi fosse il soggetto che conosceva o avrebbe dovuto conoscere tale uso
commerciale internazionale.
11.3. In ogni caso va
osservato che la Corte di giustizia Europea (sentenza Castelletti 16.3.1999, C -
159/1997, punto 42) ha statuito che tale conoscenza deve essere accertata dal
giudice nazionale in capo alle parti originarie del contratto. E' ben vero
che il giudice nazionale nel 1 'accertamento della conoscenza di tale pretesa
prassi utilizzerà gli istituti del proprio ordinamento e che, per il giudice
italiano, opera il principio di cui all'articolo 1391 Cc, per cui nei casi di
rilevanza degli stati soggettivi, ivi compresi quelli di scienza o di ignoranza,
si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi
predeterminati dal rappresentato. Sennonchè ciò presuppone che il contratto
(nella specie di assicurazione) sia stato stipulato tramite un
rappresentante. Nella specie, invece, il contratto di assicurazione è stato
stipulato solo con l'intervento di brokers.
11.4.Il
broker svolge attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione,
esercitando professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione
con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da
impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione
alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei
relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione
(Cassazione, 6874/03; Cassazione, 2416/05; articolo 1 legge 782/84; articolo
109, lett. b, D.Lgs 209/05). Il broker, quindi, non è un rappresentante delle
parti (o di una di esse) contraenti il contratto di assicurazione, ma è parte di
un contratto c.d. di brokeraggio, stipulato con il soggetto che allo stesso si è
rivolto, per la suddetta attività tipica. Ciò emerge anche dalla stessa
memoria dei ricorrenti, nella quale (pag.15) si assume testualmente "Detti
broker, Union Flag per la Shifco e Willis Faber per i Lloyds, hanno negoziato le
condizioni e poi, come è prassi del settore, hanno redatto i documenti
contrattuali detti Slip Policy e Cover Note, da sottoporre ai rispettivi clienti
per la firma". Ovviamente, se Union Flag (broker, peraltro, genovese della
Shifco) avesse agito quale rappresentante, avrebbe dovuto firmare il documento
contrattuale nella qualità e non sottoporlo alla firma della Shifco. L'errore
in cui pare incorrere parte ricorrente è quello di ritenere che il contratto di
assicurazione sia stato stipulato originariamente dai brokers, mentre Shifco e
Lloyds siano solo "contraenti finali". Ciò lo si desume con chiarezza dal
quesito interpretativo sulla questione pregiudiziale che i ricorrenti chiedono
di sottoporre alla Corte di Giustizia e cioè - se, in ipotesi di contratto
concluso a mezzo di brokers assicurativi, "la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 17 della Convenzione di Bruxelles per la validità della clausola
di proroga della competenza debba essere valutata in capo ai brokers medesimi
ovvero in capo ai contraenti finali". Né è ostativa la considerazione dei
ricorrenti (peraltro attinente al profilo pratico-probatorio e non formale)
secondo cui tale conoscenza in capo alla parte contraente è di "difficile
attuazione". Infatti la stessa CGE ha ritenuto equipollente alla conoscenza
effettiva quella che il contraente avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria
diligenza (MSG, punto 21).
11.5.Il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia presuppone che la questione interpretativa controversa
abbia rilevanza in relazione al "thema
decidendum" sottoposto all'esame del giudice nazionale ed alle norme interne
che lo disciplinano (Cassazione 23271/05). Nella specie la pretesa questione
pregiudiziale è irrilevante sia perché non è stata provata l'esistenza di una
prassi consolidata di uso internazionale commerciale (quanto meno nel 1996), sia
perché il broker non è parte contraente del contratto di assicurazione, mentre
la CGE ha già statuito che tale conoscenza dell'uso deve essere valutato in
relazione alle parti contrattuali originarie.
11.6.Ne
consegue che nella fattispecie non può essere regolata la giurisdizione sulla
base di una pretesa clausola di deroga, a norma degli articoli 12 e 17 della
convenzione di Bruxelles.
12. Quanto alla richiesta
subordinata di affermare la competenza territoriale interna del Tribunale di
Pistoia, in luogo di quello di Latina, essendo nel circondario del primo la sede
della Panafin (attuale Panapesca), la stessa è inammissibile. Questa Corte ha
già rilevato che l'esame della questione di giurisdizione deve precedere quello
relativo alla competenza territoriale interna (Cassazione 529/85), ed ha
ritenuto inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,
col quale si proponga alla Corte di cassazione l'esame di una questione
concernente l'accertamento del foro competente (Cassazione, Su, 6630/93) La
violazione del criterio di individuazione di competenza interna comporta solo un
difetto di competenza territoriale e non si traduce, per ciò solo, in un
contestuale difetto di giurisdizione. L'incompetenza territoriale interna può
essere fatta valere nei termini e modi della legge processuale del giudice che
ha la giurisdizione, a seguito di sentenza che si sia pronunciata sulla
competenza (Cassazione, Su, 399/97).
13.Va, pertanto,
dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. I ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalle
resistenti.
PQM
Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del
giudice italiano. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di questo
regolamento, sostenute dalle resistenti e liquidate in complessivi euro
quindicimilacento, di cui euro cento per spese. oltre spese generali ed
accessori di legge.
|