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Cassazione - Sezioni Unite Civili sentenza 12/10 - 24/11/06 n. 25033
Presidente Carbone - Relatore Amoroso Pm Iannelli (conforme) Ricorrente
O. - Controricorrente Poste Italiane Spa
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex articolo 414 Cpc O. Rita conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Brescia, quale giudice del lavoro, la società Poste Italiane Spa,
sua datrice di lavoro, esponendo: a) di essere stata assunta dapprima con
contratto di formazione e lavoro, in data 12 aprile 1996, e successivamente con
contratto a tempo indeterminato in data 10 ottobre 1997, con inquadramento
nell'Area operativa; b) di aver svolto con continuità mansioni di addetta allo
sportello; e) di essere stata assegnata a decorrere dal dicembre del 1998 a
mansioni di recapito; d) che tale assegnazione costituiva un demansionamento
rispetto alle mansioni in precedenza svolte, come tale vietato dall'articolo
2103 Cc. Chiedeva pertanto che, accertata l'illegittimità dell'assegnazione alle
mansioni di recapito, la società Poste Italiane fosse condannata alla reintegra
nelle mansioni precedentemente svolte nonché al risarcimento del danno da
dequalificazione, da liquidarsi in via equitativa.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta resistendo alla domanda
della ricorrente, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza del 10 luglio 2001 il
tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando illegittimo il
provvedimento di assegnazione della dipendente a mansioni di recapito ed
ordinando la reintegrazione della stessa nelle mansioni di addetta allo
sportello. Rigettava invece la domanda volta al risarcimento del danno da
dequalificazione.
3. Con ricorso in appello, tempestivamente depositato, la società Poste
Italiane impugnava la sentenza di primo grado, chiedendone la totale riforma.
L'appellata O. proponeva a sua volta appello incidentale avverso la medesima
pronuncia nella parte in cui non aveva accolto la domanda risarcitoria.
Con sentenza del 10 ottobre 29 novembre 2002 la Ca di Brescia, previa
riunione dei due giudizi di appello, riformava integralmente la decisone del
giudice di primo grado, rigettando il ricorso e compensando tra le parti le
spese del giudizio. In particolare la Corte territoriale ha rilevato che la O. è
stata assunta per lo svolgimento di mansioni rientranti nell'Area operativa, cui
appartenevano sia quelle di sportello che quelle di recapito ed in relazione
alle quali la contrattazione collettiva prevedeva, con apposita clausola di
fungibilità, l'intercambiabilità delle mansioni; né tale clausola di fungibilità
poteva ritenersi contrastante con il disposto dell'articolo 2103 c. c.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la ricorrente con un unico
motivo illustrato anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso la società intimata.
La causa è stata rimessa alle Su perché presenta una questione di massima di
particolare importanza ex articolo 374, comma 2, Cpc.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia da
una parte la violazione degli articoli 2103 e 1362 Cc, in connessione con gli
articoli 43 e 46 del Ccnl 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste
Italiane, recante la clausola di fungibilità di mansioni equivalenti, e
dell'accordo del 23 maggio 1995; menziona poi anche l'accordo territoriale del
20 marzo 1998 sull'alternanza di mansioni equivalenti. Ad avviso della
ricorrente la clausola di fungibilità delle mansioni, prevista dalla menzionata
contrattazione collettiva, sarebbe invalida stante il carattere assolutamente
inderogabile del precetto posto dal comma 1 dell'articolo 2103 Cc. In nessun
caso sarebbe possibile alla contrattazione collettiva, perché non consentito
dalla citata disposizione, prevedere la mobilità tra mansioni che esprimano una
professionalità diversa da quella ormai acquisita dal lavoratore, ancorché
rientranti nella medesima qualifica e segnatamente, nella specie, nell'Area
operativa.
D'altra parte la ricorrente deduce il vizio di motivazione dell'impugnata
sentenza. Sostiene che comunque la Corte d'appello avrebbe errato nel non
rilevare la differenza esistente tra le mansioni di sportello, cui la dipendente
era stata applicata all'atto dell'assunzione, e le mansioni di recapito, cui la
stessa era stata assegnata in un periodo successivo con conseguente illegittima
dequalificazione.
2. Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che in punto di fatto è pacifico tra le parti che la
ricorrente sia stata assunta prima (il 12 aprite 1996) con contratto di
formazione e lavoro per l'acquisizione della qualifica di Area operativa
prevista dalla vigente (all'epoca) contrattazione collettiva (articolo 43 Ccnl
26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste Italiane) e poi (il 10 ottobre
1997) con contratto definitivo a tempo indeterminato con inquadramento in tale
area . La stessa inizialmente è stata assegnata a mansioni di sportello e
successivamente (a partire dal 9 dicembre 1998) a mansioni di recapito. Più in
particolare la Corte d'appello ha rilevato, in riferimento a tali mansioni
assegnatele in successione di tempo, che la ricorrente si era "obbligata con la
conclusione del contratto a svolgerle entrambe promiscuamente o in via
alternativa" come mansioni di assunzione nella vigenza del Ccnl del 1994. Ed in
esecuzione di tale previsione contrattuale all'atto dell'assunzione la
ricorrente è stata inizialmente addetta a mansioni di sportello e, dopo alcuni
mesi, "è stata inviata a un corso teorico organizzato per tutti i neo assunti
con contratto di formazione e lavoro diretto all'insegnamento teorico e
all'acquisizione delle nozioni tecniche per l'espletamento sia delle mansioni di
s portello che delle mansioni di recapito"; si da maturare l'esperienza
sufficiente per svolgere le une e le altre mansioni. Poi è stata avviata a corsi
di approfondimento di una giornata organizzati solo per sportellisti in
tirocinio o già assunti definitivamente. infine dopo che in data 20 marzo 1998
era stato stipulato un accordo sindacale di sede (ossia territoriale)
riguardante appunto, per i nuovi assunti, specificamente la fungibilità tra le
mansioni di recapito e quelle di sportello secondo un "meccanismo di scambio
automatico" (id est: avvicendamento o turnazione), come riferisce la stessa
ricorrente in ricorso la O. è stata assegnata dal 9 dicembre 1998 a mansioni di
recapito.
Entrambe queste mansioni rientrano (o meglio, rientravano) nella stessa
qualifica, ossia nella declaratoria contrattuale dell'Area operativa che
costituisce una qualifica tout court, seppur di ampio contenuto perché, con una
definizione assai generale (articolo 43 Ccnl cit.), è destinata ad accorpare
plurime mansioni. Nella specie si legge nell'impugnata sentenza il contratto
individuale di lavoro era stato stipulato "per l'espletamento in via
alternativa, secondo le necessità aziendali, di mansioni diverse e fungibili,
appartenenti ad una medesima qualifica professionale".
La ricorrente però come già indicato deduce in generale che la clausola di
fungibilità delle mansioni, prevista dalla contrattazione collettiva, urta con
il precetto inderogabile dell'articolo 2103 Cc; d'altra parte in particolare
assume che lo svolgimento delle mansioni di addetta allo sportello esprime una
professionalità specifica, diversa e più elevata di quella tipica delle mansioni
di recapito e quindi ha lamentato un demansionamento vietato dall'articolo 2103
c.c,; sicché essa pone in sostanza una questione di diritto di carattere
generale, cui si riferisce il denunciato vizio di violazione di legge, ed
un'altra più specifica, relativa al caso di specie, cui si riferisce
essenzialmente il dedotto vizio di motivazione.
3. La prima questione che si pone è se siano compatibili con
il disposto dell'articolo 2103 Cc applicabile, a partire dalla vigenza del primo
contratto collettivo (26 novembre 1994), al rapporto di lavoro in questione dopo
la sua privatizzazione con l'istituzione dell'ente Poste Italiane,
successivamente trasformato in società per azioni (Cassazione, Su, 205/99) le
clausole di fungibilità che in ipotesi la contrattazione collettiva, sia quella
nazionale che quella integrativa territoriale, abbia previsto come in realtà ha
previsto quella relativa al rapporto di lavoro dedotto in giudizio per innestare
elementi di flessibilità nella mobilità orizzontale in azienda.
La Corte d'appello, muovendo dal rilievo che sia le mansioni di sportello che
quelle di recapito appartengono entrambe all'Area operativa (perché rientranti
nella declaratoria contrattuale dell'articolo 43 Ccnl 1994), ha considerato che
la contrattazione collettiva dell'epoca (articolo 46 Ccnl cit.) prevedeva la
loro "intercambiabilità" (con esclusione solo di quelle tecniche, ipotesi che
nella specie non ricorre) "per necessità di servizio", ponendo in rilievo come
già notato che la conclusione del contratto individuale di lavoro era stata
finalizzata all'espletamento vuoi delle mansioni di recapito vuoi di quelle di
sportello, entrambe rientranti tra quelle dell'Area operativa.
Il problema che si pone all'esame delle Su, investite dalla Sezione lavoro
con ordinanza 22915/05 per essere questa una questione di massima di particolare
importanza al sensi dell'articolo 374, comma 2, Cpc, è se la "clausola di
fungibilità" così denominata dalla Ca ed espressa dal cit. articolo 46 Ccnl (ma
anche, più specificamente, dal citato accordo di sede) sia compatibile, o meno,
con il precetto inderogabile posto dal comma 1 dell'articolo 2103 Cc e quindi se
risulti, o no, inficiata dalla sanzione di nullità comminata dal comma 2 di tale
disposizione.
4. Orbene la prima considerazione da fare è che il parametro
di validità della clausola collettiva di fungibilità è costituito, per quanto
rileva in questa causa, dal citato comma 1 dell'articolo 2103 Cc che disciplina
lo jus variandi del datore di lavoro nell'assegnazione delle mansioni relative
alle qualifiche contrattuali ovvero alle categorie legali. Ed infatti, oltre
alle categorie legali contemplate dall'articolo 2095 Cc, cui si raccordano
discipline legali specifiche, e nel rispetto delle stesse, la contrattazione
collettiva, nell'esercizio della sua autonomia, può prevedere il sistema di
classificazione del personale articolandolo in plurime qualifiche secondo
l'apprezzamento discrezionale delle parti sociali.
È quindi ben possibile che il contratto collettivo accorpi nella stessa
qualifica mansioni diverse che esprimono distinte professionalità; l'articolo
96, comma 2, disp. att. Cc che opera sullo stesso piano di quello dell'articolo
2103 Cc contempla espressamente la possibilità che le qualifiche del prestatore
di lavoro, nell'ambito di ciascuna categoria legale, possano essere raggruppate
per "gradi" secondo l'importanza e l'ordinamento dell'impresa. Nulla esclude che
queste professionalità costituiscano lo sbocco di percorsi formativi distinti,
in ipotesi anche di livello diverso. L'equivalenza contrattuale sta a
significare che la disciplina collettiva che fa riferimento alla qualifica si
applica di norma a tutte tali mansioni così accorpate, ancorché espressione di
diverse professionalità.
Una volta poi assegnate le mansioni al lavoratore, questo esprime nel loro
espletamento una professionalità ormai individualizzata, destinata ad
arricchirsi progressivamente con l'esperienza (cfr. articolo 1, comma 1 lettera
f) D.Lgs 152/97, che prescrive che il datore di lavoro pubblico e privato è
tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione,
l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuitigli oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro).
5. Orbene prendendo in esame innanzi tutto il comma 1
dell'articolo 2103 Cc, sostituito dall'articolo 13 legge 300/70 (Statuto dei
lavoratori), che prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione deve
considerarsi che si tratta di una speciale norma di protezione del lavoratore
per preservarlo dai "danni a quel complesso di capacità e di attitudini che
viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione
delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda"
(Corte costituzionale 113/04); compromissione costituita appunto dal
demansionamento che può ridondare in comportamento discriminatorio. La valenza
costituzionale del bene protetto da tale disposizione, in comparazione con altre
prerogative del lavoratore di pari rilievo, ha portato recentemente alla
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2751bis, n. 1, Cc,
nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del
lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa
dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro (Corte costituzionale
113/04, cit.).
Ma anche in precedenza la Corte costituzionale (108/89) ha posto in rilievo
che "per quanto riguarda le mansioni, l'ali. 2103 Cc ( ... ) prevede l'obbligo
del datore di lavoro di destinare il lavoratore alle mansioni per cui lo ha
assunto o a mansioni equivalenti, senza, però, diminuzione di retribuzione, o
alla categoria superiore successivamente acquisita". "Sicché ha aggiunto la
Corte può affermarsi che nella determinazione delle mansioni e dei conseguenti
livelli retributivi, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta
l'organizzazione dell'azienda, è fortemente limitata dal potere collettivo,
ossia dai contratti collettivi e dai contratti aziendali".
Quale norma di protezione, l'articolo 2103 Cc regolamenta l'esercizio dello
jus variandi da parte del datore di lavoro che vede il lavoratore in una
posizione di soggezione conseguente al carattere subordinato del rapporto di
lavoro; da ciò la necessità di bilanciare questo potere direttivo con
l'approntamento di una garanzia finalizzata da ultimo alla tutela della dignità
del lavoratore; cfr. Cassazione, Su, 7755/98, in tema di demansionamento
eccezionalmente compatibile con l'articolo 2103 Cc, che ha rimarcato la
"necessità di bilanciare la tutela degli interessi, costituzionalmente rilevanti
(articolo 4, 32, 36), del prestatore con la libertà di iniziativa economica
dell'imprenditore". Il demansionamento può infatti atteggiarsi a comportamento
discriminatorio e avverte in proposito Corte costituzionale 108/89, appena cit.
"la dignità sociale del lavoratore è tutelata contro discriminazioni che
riguardano non solo l'area dei diritti di libertà e l'attività sindacale
finalizzata all'obiettivo strumentale dell'autotutela degli interessi
collettivi, ma anche l'area dei diritti di libertà finalizzati allo sviluppo
della personalità morale e civile del lavoratore"; anche Corte costituzionale
359/03 con riferimento al mobbing che secondo la (allora impugnata) legge reg.
Lazio 16/2002, articolo 2, comma 2, poteva consistere anche nel demansionamento
(così ora anche Cassazione, Sezione lavoro, 6326/05) ha ribadito l'esigenza di
"salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del,
lavoratore (articoli 2 e 3, comma 1, della Costituzione)"; altresì cfr, ora il
D.Lgs 216/03, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2000178/CE per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Analogamente queste Su (Cassazione, Su, 6572/06) hanno affermato che "il
danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa
guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della
capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di
una maggiore capacità". Altresì queste Su (Cassazione, Su, 12699/98) hanno
identificato la ratio della norma in esame nell'eliminazione di situazioni di
dequalificazione professionale.
In particolare queste Su (Cassazione, Su, 7755/98) hanno precisato e qui
ulteriormente ribadiscono che le mansioni "equivalenti" alle attuali (articolo
2103 cit.) sono quelle oggettivamente comprese nella stessa area professionale e
salariale e che, soggettivamente, esse debbono armonizzarsi con la
professionalità già acquisita dai lavoratore nel corso del rapporto, impedendone
comunque la dequalificazione o la mortificazione.
Quindi, in sintesi, il baricentro della disposizione in esame (articolo 2103
Cc), nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/70,
cit.), è la protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro.
6. La violazione della prescrizione del citato comma 1
dell'articolo 2103 Cc è sanzionata dalla nullità di ogni regolamento negoziale o
clausola con essa confliggente: il comma 2 di tale disposizione prevede infatti
che "ogni patto contrario è nullo". E costituisce principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte (in passato v. Cassazione, Sezione lavoro,
672/87; fino a 12821/02; e con 20983/04, 18719/04, 12251/03, 7606/03, 6614/03,
1494/03) che la nullità dei patti contrari, comminata dal comma 2 dell'articolo
2103 Cc, riguarda anche il contratto collettivo. Ciò del resto si desume in
positivo dal dato normativo testuale dell'articolo 40 della cit. legge 300/70,
che fa salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
solo se più favorevoli ai lavoratori, nonché a contrario da altre disposizioni
con cui eccezionalmente il legislatore ha autorizzato la contrattazione
collettiva ad introdurre una disciplina in deroga al disposto del comma 1
dell'articolo 2103 Cc; quale l'articolo 4, comma 11, legge 223/91, che
stabilisce che "gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui
al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al comma 2
dell'articolo 2103 del Cc, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle
svolte".
In ragione della salvaguardia di questo patrimonio di' professionalità,
assicurata dall'art, 2103 Cc, il datore di lavoro non può assegnare al
lavoratore mansioni diverse da quelle di assunzione ed, in caso di intervenuta
mobilità verticale, diverse dalle ultime espletate che compromettano questa
professionalità anche se le mansioni svolte e quelle di nuova assegnazione
rientrino in ipotesi nella stessa qualifica contrattuale.
Ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis
Cassazione 425/06, 7453/05, 7351/05, 6326/05, 19836/04, 16183/04, 14666/04,
5651/04, 4790/04, 4773/04, 2649/04, 18984/03, 13372/03, 13000/03, 9408/03,
6030/03, 2328/03, 14150/02, 12821/02) che la equivalenza tra le nuove mansioni e
quelle precedenti che legittima lo jus variandi del datore di lavoro deve essere
intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni,
considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove
mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l'arricchimento del
patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del
rapporto. Ed ha poi precisato la medesima iurisprudenza che il divieto di
variazioni in pejus (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella
formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di
fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale
equivalenza non é sufficiente il riferimento in astratto al livello di
categoria, ma é necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla
specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello
professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l'accrescimento delle
sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento
professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di
arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (cfr. in
particolare Cassazione, Sezione lavoro, 14150/02, cit., che ha ribadito tale
principio proprio con riferimento ad analoga fattispecie di mutamento di
mansioni impiegatizie in mansioni di recapito di una dipendente della società P
oste Italiane).
Ed ancora, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti della società
Poste Italiane, Cassazione, Sezione lavoro, 12821/02 cit., superando il
precedente contrario orientamento espresso da Cassazione, Sezione lavoro,
10048/01, ha affermato che "la contrattazione collettiva può prevedere una più
dettagliata articolazione di qualifiche e stabilire anche un rapporto di
equivalenza di mansioni distinte, ma riconducibili alla stessa qualifica". Ed
aggiunge: "il nuovo contratto collettivo può anche prevedere il reinquadramento
in una nuova unica qualifica di lavoratori in precedenza inquadrati in
qualifiche distinte, con la conseguente parificazione limitatamente a quella
disciplina contrattuale (normativa ed economica) riferita alla nuova qualifica.
Ma ciò non implica necessariamente anche che insorga un rapporto di equivalenza
tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica".
Anche in passato, con riferimento ad una similare fattispecie di
reinquadramento o riclassificazione, costituita dall'inquadramento unico di
impiegati ed operai, introdotto dalla contrattazione collettiva dell'epoca,
questa Corte (Cassazione, Sezione lavoro, 5098/85) ebbe a precisare che "il
passaggio da impiegato ad operaio è in astratto configurabile purché non si
trasformi in un mutamento peggiorativo"; ed aggiunse: in concreto si tratta
soltanto quindi di stabilire se la variazione di mansioni provochi un qualsiasi
pregiudizio per il lavoratore, e quindi si traduca in un mutamento in pejus
delle mansioni".
L'inderogabilità della disciplina legale in esame si atteggia pertanto anche
a limite per la contrattazione collettiva, sicché l'eventuale accorpamento, da
parte della contrattazione collettiva, in un'unica categoria (o qualifica, o
area ) di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, rende si
applicabile alle stesse la medesima disciplina collettiva che a tale categoria
(o qualifica, o area ) faccia riferimento (arg. ex articolo 1367 Cc), ma non è
di ostacolo all'operatività della disciplina legale di carattere inderogabile,
qual è il comma 1 dell'articolo 2103 Cc, che preclude l'ulteriore previsione di
un'indiscriminata fungibilità di mansioni per solo fatto di tale accorpamento
convenzionale.
Anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla
contrattazione collettiva opera la garanzia dell'articolo 2103 Cc e pertanto il
lavoratore addetto a determinate mansioni (che il datore di lavoro è tenuto a
comunicargli ex articolo 96 disp. att. Cc nell'esercizio del suo potere
confermativo delle iniziali mansioni alla qualifica) non può essere assegnato a
mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta,
ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale.
7. Così segnato il perimetro della prescrizione del comma 1
dell'articolo 2103 Cc e venendo ora più specificamente alla portata del comma 2,
che fa blocco con il primo, deve considerarsi che secondo la ricostruzione della
Corte d'appello nella specie le parti sociali, nel rispetto dell'articolo 2103
Cc, dopo aver accorpato certe mansioni nell'area operativa (articolo 43 Ccnl del
1994), hanno dettato una speciale regola della mobilità orizzontale nella c.d.
clausola di fungibilità, prevista dall'articolo 46 Ccnl in termini articolati,
già sopra ricordati, e comunque condizionatamente alla sussistenza di necessità
di servizio"; sicché deve subito disattendersi il rilievo della difesa della
ricorrente che deduce essere l'articolo 43 Ccnl cit. in rotta di collisione con
l'articolo 2103 Cc per aver previsto una fungibilità indiscriminata all'interno
dell'area operativa: se la fungibilità è specificamente disciplinata dall'art
46, evidentemente la confluenza delle mansioni nell'area operativa dell'articolo
43 vale ad uniformare la disciplina contrattuale delle stesse ciò che le parti
sociali possono legittimamente fare mentre la clausola di fungibilità risiede
nell'articolo 46 cit..
Ed è in riferimento a tale menzionata clausola di fungibilità che occorre
chiedersi se la contrattazione collettiva possa prevedere una qualche
flessibilità all'interno della qualifica contrattuale compatibile con la
rigidità della garanzia dell'articolo 2103 Cc.
Vengono allora in rilievo le sollecitazioni e gli spunti della citata
ordinanza del Collegio rimettente che inducono a svolgere delle puntualizzazioni
in chiave di adattabilità della garanzia dell'articolo 2103 Cc alle esigenze di
maggiore flessibilità che derivano dalla sempre più penetrante integrazione dei
sistemi produttivi; puntualizzazioni che però si sviluppano pur sempre in linea
di continuità con la giurisprudenza di queste Su che, in una prospettiva allora
individuale, ha già riconosciuto una fattispecie che si sottrae alla sanzione di
nullità del comma 2 dell'articolo 2103 Cc, affermando che "il divieto di adibire
il lavoratore a mansioni inferiori, posto dall'articolo 2103 Cc nell'interesse
esclusivo del medesimo, non opera quando egli chieda o accetti il mutamento in
peggio al fine di evitare il licenziamento, comunque giustificato" (Cassazione,
Su, 7755/98).
Anche nella prospettiva collettiva può ora ritagliarsi una fattispecie che
parimenti si sottrae a tale sanzione di nullità.
Da una parte può e considerarsi che la dimensione individuale della garanzia
dell'articolo 2103 Cc riguarda essenzialmente il rapporto datore di lavoro
lavoratore ed è ispirato ad un favor lavoratoris, laddove la dimensione
collettiva può vedere, in una prospettiva diversa e più generale, il
bilanciamento della sommatoria di tali garanzie individuali con le esigenze
dell'impresa.
L'equilibrio che le parti sociali possono trovare può tradursi in una
clausola di fungibilità compatibile con l'articolo 2103 Cc. In altre parole la
contrattazione collettiva, nel collocare plurime e diverse mansioni nella stessa
qualifica sicché il lavoratore inquadrato in quella qualifica è idoneo, e sa di
poter essere chiamato a svolgere, mansioni diverse, in ipotesi anche di livello
diverso, può disciplinare un meccanismo di fungibilità tra le mansioni di prima
assegnazione e quelle successive che tenga conto delle esigenze aziendali in una
necessaria prospettiva di temporaneitá.
È quindi legittima una clausola che per contingenti esigenze aziendali (il
riferimento è alle "necessità di servizio" dell'articolo 46 Ccnl cit.) consenta
al datore di lavoro l'esercizio dello jus variandi indirizzando il lavoratore
verso altre mansioni contrattualmente equivalenti.
Parimenti, sempre considerando la dimensione collettiva, le parti sociali
possono farsi carico di un'esigenza "collettiva" di estrinsecazione della
professionalità dei lavoratori inquadrati nella medesima qualifica. La
dimensione individuale della garanzia dell'articolo 2103 Cc crea degli steccati
che certamente valgono a protezione del lavoratore nei confronti di un
indiscriminato jus variandi del datore di lavoro; ma possono rappresentare anche
un attrito di resistenza alla progressione professionale della collettività dei
lavoratori inquadrati in quella stessa qualifica. Se per rimanere al caso di
specie gli impiegati di sportello, pur essendo stati assunti anche per mansioni
di recapito, hanno maturato un'esperienza professionale specifica ed
intangibile, ben difficilmente i dipendenti con mansioni di recapito, pur
essendo stati assunti (al pari dei primi) anche per mansioni di impiegati di
sportello, potranno maturare l'esperienza professionale di queste mansioni. Ed
allora, se come deve ritenersi rileva non solo quello che il lavoratore fa, ma
anche quello che sa fare (ossia la professionalità potenziale), la
contrattazione collettiva può legittimamente farsi carico di ciò prevedendo e
disciplinando meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione (come il
menzionato accordo integrativo del 20 marzo 1998) che non violano la garanzia
dell'articolo 2103 Cc, ma che con quest'ultima sono compatibili.
Analogamente la contrattazione collettiva può prevedere percorsi formativi
per creare questa professionalità potenziale e disciplinare il passaggio del
prestatore, allorché tale professionalità abbia acquisito, verso queste nuove
mansioni.
In tal modo può portarsi ad ulteriori sviluppi la giurisprudenza sulle
mansioni promiscue e vicarie: come la contrattazione collettiva può prevedere
che le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza siano costituite
dallo svolgimento (promiscuo, appunto) di plurime attività diverse, talune anche
con carattere di prevalenza rispetto ad altre (Cassazione, Sezione lavoro,
1987/04; 16461/03), ovvero che le mansioni assegnate comprendano eventualmente
anche attività vicarie di diverso livello (Cassazione, Sezione lavoro, 9141/04;
14738/99), analogamente la stessa contrattazione collettiva può introdurre
clausole di fungibilità che, verificandosi specifici presupposti di fatto,
consentano una mobilità orizzontale tra le mansioni svolte e quelle, pur
diverse, rispetto alle quali sussiste un'originaria idoneità del prestatore a
svolgerle secondo un criterio di professionalità potenziale per ciò che il
lavoratore sa fare, anche se attualmente non fa.
In sintesi, ed in conclusione, va affermato, come principio di diritto, che
la contrattazione collettiva se da una parte deve muoversi all'interno, e quindi
nel rispetto, della prescrizione posta dal comma 1 dell'articolo 2103 Cc che fa
divieto di un'indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in concreto
una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria
contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota
la qualifica secondo la declaratoria contrattuale è però autorizzata a porre
meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita
clausola, la fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti
esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità
potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica senza per questo
incorrere nella sanzione di nullità del comma 2 della medesima disposizione.
Correttamente quindi la Corte d'appello ha ritenuto la legittimità della
"clausola di fungibilità" espressa dall'articolo 46 Ccnl cit., che appunto
prevede (anzi prevedeva) l'intercambiabilità delle mansioni, con esclusione
delle mansioni tecniche, all'interno della stessa area operativa (e di quella di
base) sul verificato presupposto della ricorrenza delle "necessità di servizio",
la cui sussistenza nella specie non risulta contestata, se non in termini
assolutamente generici, dalla ricorrente.
Pertanto quanto alla prima questione posta sopra sub 2 devono ritenersi non
fondate, per le ragioni finora argomentate, le doglianze della ricorrente che ha
dedotto in radice l'illegittimità di tale clausola di fungibilità per violazione
dell'articolo 2103 Cc.
8. Né può accogliersi la censura di vizio di motivazione
dell'impugnata sentenza (è la seconda questione sopra posta sub 2); vizio che la
difesa della ricorrente, dopo aver dedotto in generale la nullità della clausola
di fungibilità, denuncia in particolare con una prospettiva calata nel caso di
specie sostenendo ulteriormente che le mansioni di recapito non sarebbero
equivalenti a quelle di sportello.
Deve infatti considerarsi che è si vero che la clausola di fungibilità
prevista dalla contrattazione collettiva, di cui si è appena predicata la piena
compatibilità con il disposto dell'articolo 2103 Cc, opera tra mansioni che
possono esprimere una diversa professionalità, ma che sono pur sempre
equivalenti, ossia come appena precisato riconducibili alla matrice comune che
connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale. Però deve rilevarsi
nella specie che, anche se nella formale intestazione del motivo di ricorso è
altresì denunciato il vizio di motivazione, in realtà non è dedotta, se non in
termini generici, alcuna intrinseca contraddizione della pronuncia della Corte
d'appello; la quale ha operato una valutazione in fatto pervenendo al
convincimento che come si legge nella pronuncia impugnata la descrizione delle
mansioni di sportello e di recapito contenuta negli scritti difensivi ( ... )
rende palese che sul piano dell'autonomia organizzativa ed operativa si tratta
di mansioni equivalenti". Quindi la Ca, con una motivazione sufficiente seppur
sintetica, noti si è sottratta alla verifica in concreto dell'equivalenza delle
mansioni secondo un apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità ove immune da contraddittorietà o illogicità
intrinseche.
Deve infatti ribadirsi (cfr.. ex plurimis Cassazione, Sezione lavoro, 425/06)
che, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte
del datore di lavoro, il giudice di merito con giudizio di fatto incensurabile
con ricorso per cassazione ove adeguatamente motivato deve valutare la
omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria
appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla
competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione
del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.
Del resto la Corte territoriale che ha ritenuto superfluo approfondire
l'esame comparativo delle mansioni di sportellista e di addetto al recapito,
"essendosi la lavoratrice obbligata con la conclusione del contratto a svolgerle
entrambe promiscuamente o in via alternativa" come mansioni di assunzione nella
vigenza del Ccnl del 1994 non ha mancato di rilevare che all'assunzione la
ricorrente è stata addetta a mansioni di sportello e, dopo alcuni mesi, è stata
avviata a un corso di formazione per l'espletamento sia delle mansioni di
sportello che delle mansioni di recapito; ed ha poi considerato il successivo
percorso formativo della O. (sopra descritto sub 2). Questa sequenza temporale
indicata dalla Corte territoriale mostra un processo di progressivo ed iniziale
addestramento diretto ad entrambe le mansioni dedotte nel contratto individuale
di lavoro sicché l'alternatività delle stesse poteva considerarsi non ancora
risolta nell'individuazione delle une piuttosto che delle altre e, in questa
situazione contingente e particolare, le mansioni di riferimento per verificare
l'osservanza dell'articolo 2103 Cc erano ancora quelle "iniziali", ossia quelle
alternativamente dedotte nel contratto di lavoro che in astratto il contratto
collettivo inquadrava nella stessa area (quella operativa) e di cui in concrete
la Corte territoriale pur mediante il solo raffronto della loro descrizione
contenuta negli scritti difensivi ha verificato l'equivalenza.
9. Il ricorso va quindi rigettato sotto entrambi i profili
(della violazione di legge e del vizio di motivazione) in cui è articolato il
suo unico motivo.
Sussistono giustificati motivi tra cui la novità di alcuni profili sopra
trattati - per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo
giudizio.
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