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Corte di Cassazione Sez. Lavoro Sent. 26/01/2010 n. 1584
... omissis ...
Svolgimento del processo
La Commerciale R. snc propose opposizione avanti al Tribunale di Udine
avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla Sfet- Società
Friulana Esazione Tributi e relativa ad un credito dell'Inps per contributi
omessi, somme aggiuntive e sanzione una tantum, per avere l'Ente previdenziale,
a seguito di accertamento ispettivo dell'ottobre 1999, contestato la natura
subordinata dei rapporti intercorsi con sei lavoratrici, contrattualizzate quali
associate in partecipazione, con conseguente inosservanza dei connessi obblighi
contributivi. Il Giudice adito respinse l'opposizione e la Corte d'Appello di
Trieste, con sentenza dell'1.12.2005-11.2.2006, rigettò il gravame proposto
dalla Società, sul rilievo che i rapporti lavorativi de quibus, sulla scorta
delle risultanze processuali, andavano qualificati come di lavoro
subordinato. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la
Commerciale R. snc ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre
motivi. L'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha resistito
con controricorso. La Sfet - Società Friulana Esazione Tributi non ha svolto
attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente, denuncia la nullità della sentenza di
primo grado (con riferimento agli artt. 111 Costituzione; 132 e 161 cpc; 118
disp. att. cpc), lamentandone la "mancanza e insufficienza di motivazione",
nonché la "mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto
applicabili nella fattispecie", e dolendosi che il Giudicante di primo grado non
si fosse astenuto, ricorrendone asseritamente i presupposti. Il motivo è
inammissibile, poiché, in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della
sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza
soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere
denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado ritenuto
insussistente dal giudice d'appello ovvero da quest'ultimo non rilevato (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 17072/2007; 11537/1996; 11220/1990). 2. Con il secondo
articolato motivo, deducendo violazione degli arti 115 e 116 cpc, nonché vizio
di motivazione, la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, la violazione
dell'art. 2 legge n. 241/98 e dell'art. 28 legge n. 689/81, deducendo che: a)
avendo presentato opposizione amministrativa avverso l'accertamento ispettivo e
non avendo tale opposizione ricevuto risposta, doveva ritenersi il suo tacito
accoglimento e la conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo; b) l'Inps
non aveva mai emesso l'ordinanza ingiunzione costituente il legittimo
presupposto di qualsiasi richiesta; sotto un secondo profilo la ricorrente
lamenta violazione dell'art. 2549 cc, per non essere stato ritenuto, sulla base
delle risultanze istruttorie acquisite, l'effettiva sussistenza di rapporti di
associazione in partecipazione. 2.1 Quanto al primo profilo deve rilevarsi
che: - a mente dell'art. 24, comma 4, dl.vo n. 46/99, "In caso di gravame
amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a
ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e
comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25?; dal che
discende che, anche in ipotesi di mancata risposta dell'organo amministrativo,
deve procedersi all'iscrizione a ruolo nel rispetto dei previsti termini
decadenziali, cosicché resta positivamente escluso che il silenzio
dell'amministrazione sull'opposizione amministrativa configuri tacito
accoglimento della medesima e conseguente impossibilità di dar corso alla
pretesa mediante l'iscrizione a ruolo; - l'art. 24, comma 1, dl.vo n. 46/99
prevede espressamente l'iscrizione a ruolo quale modalità per la riscossione dei
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal
debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici, unitamente alle sanzioni ed alle somme
aggiuntive, dal che discende l'inapplicabilità, rispetto a tali pretese
contributive, della procedura di cui alla legge n. 689/81 e, in difetto di
espressa disposizione in tal senso, la necessità di atti prodromici
condizionanti la validità della riscossione. 2.2 Quanto al secondo profilo,
va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema
di distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo la valutazione delle
risultanze processuali, che portano ad includere il rapporto controverso
nell'uno o nell'altro schema contrattuale, è rimessa al giudice del merito, con
la conseguenza che tale valutazione, se risulta immune da vizi giuridici ed
adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è
censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da
applicare al caso concreto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4171/2006; 4036/2000;
326/1996). Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di omessa o
insufficiente motivazione della sentenza impugnata è tenuto ad indicare quali
sono i vizi e le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che non
consentono l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base
della decisione e non può limitarsi a sollecitare una lettura delle risultanze
processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito, poiché il giudice
di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda
processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di
merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da quel
giudice (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 27464/2006; 8718/2005; 12467/2003). Nel
caso che ne occupa la Corte territoriale ha fatto corretto richiamo alla
giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di distinzione fra contratto
di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte
dell'associato e contratto di lavoro subordinato, la riconducibilità del
rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice
del merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di
attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due
contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo
del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un
rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo
vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante
d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 9671/1991; 655/1999; 290/2000; 2693/2001; 12643/2003; 8465/2007;
24871/2008). Quindi, sulla base delle indicate risultanze processuali, la
Corte territoriale ha evidenziato che le lavoratrici interessate si occupavano
di mansioni ultrageneriche e percepivano un assegno mensile costante senza
obbligo di rendiconto, nel mentre il legale rappresentante della Società odierna
ricorrente statuiva il loro orario di lavoro, si recava ogni giorno a
controllare l'andamento del lavoro, effettuava interventi costanti e precisi
sino nei particolari più minuti e decideva in merito alle questioni più
salienti, senza che fosse risultata alcuna prova di un coinvolgimento delle
addette nella gestione degli incassi e nella ripartizione degli utili, traendone
la conseguenza che il comportamento concreto delle parti era idoneo a
qualificare diversamente l'effettiva volontà negoziale rispetto a quella
delineata contrattualmente. Tale motivazione, giuridicamente corretta e
immune da vizi logici, si sottrae pertanto alle censure della ricorrente, che,
sostanzialmente, richiede una rilettura, inammissibile come detto in questa
sede, delle risultanze istruttorie. 2.3 Il motivo all'esame, nei distinti
profili in cui si articola, va quindi disatteso. 3. Con il terzo motivo la
ricorrente denuncia violazione dell'art. 92 cpc, dolendosi che non sia stato
giustificato il perché le spese di lite erano state poste a carico della parte
ricorrente, anziché delle controparti, ovvero compensate. Il motivo è
infondato, avendo la sentenza impugnata regolato espressamente le spese seguendo
il criterio della soccombenza, quale sancito dall'art. 91 cpc. 4. In forza
delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato. La
ricorrente, seguendo la soccombenza, va condannata alla rifusione delle spese,
liquidate come in dispositivo, a favore della parte controricorrente; non è
luogo invece a provvedere al riguardo quanto alla Sfet, che non ha svolto alcuna
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 12,00, oltre
ad euro 3.000,00 per onorari ed accessori di legge; nulla sulle spese quanto
alla Sfet. Depositata in Cancelleria il 26.01.2010
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