Corte di Cassazione, Sez.I° 10 agosto 2007 n. 17646
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 16 marzo 2002 n. 389 pronunciava la
separazione personale dei coniugi D.M. e F.P., affidava il figlio Ma. alla
madre, alla quale assegnava la casa coniugale, disponendo che il F.
corrispondesse un assegno mensile di L. 700.000, di cui 500.000 per il
mantenimento della moglie e 200.000 per il mantenimento del figlio, oltre al
pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale e delle spese mediche
straordinarie riguardanti il figlio.
Con sentenza depositata il 18 settembre 2003, la Corte d'appello di Bologna
rigettava l'impugnazione del F. osservando, in particolare:
a) che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell'art. 151 c.c.,
comma 1, in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
b) che la domanda subordinata del F. di "affidamento congiunto" del figlio,
con l'adozione dei conseguenti provvedimenti di carattere patrimoniale, tra i
quali la possibilità del rientro del padre nella casa coniugale, era
inammissibile per difetto di specificità;
c) che l'eventuale riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie non
poteva derivare dal riconoscimento e dalla corresponsione al marito di un valore
locatizio fondato sull'assegnazione della casa coniugale alla madre affidataria
e tutrice del figlio interdetto.
Avverso la sentenza d'appello F.P. proponeva ricorso per Cassazione sulla
base di tre motivi.
D.M. resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. E' pregiudiziale l'esame del terzo motivo di ricorso che esprime una
doglianza di violazione del contraddittorio con conseguente nullità della
sentenza e del procedimento.
Sostiene il ricorrente che nel giudizio di appello, svoltosi con il rito
camerale, la costituzione della parte appellata era avvenuta alla vigilia della
Camera di consiglio con la conseguenza che l'appellante non aveva avuto la
possibilità di esaminare la costituzione della controparte nè aveva potuto
depositare memorie scritte entro un congruo termine al fine di replicare alle
deduzioni contenute nella costituzione della parte appellata.
2. Il motivo non è fondato.
Come già affermato da questa Corte, nei procedimenti di natura contenziosa
che si svolgono con il rito camerale deve essere assicurato il diritto di difesa
e deve quindi essere realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia,
trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità
di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di
cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.
(Cass. 7 febbraio 1986, n. 986, Cass. 12 gennaio 2007, n. 565) Dagli atti
processuali, esaminabili in questa sede data la natura de vizio denunciato,
risulta che il 6 giugno 2003 sono comparse dinanzi al collegio in Camera di
consiglio, che si è riservato la decisione, sia le parti personalmente che i
loro procuratori. In quella sede, è stato, quindi, assicurato il
contraddittorio, senza che sia stata nemmeno rappresentata al giudice, da parte
dell'appellante, la necessità di disporre di un termine per controdedurre alla
comparsa depositata dall'appellata.
3. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell'art. 151 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione.
La valutazione del giudice di merito circa l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza non era stata ancorata a fatti documentati
oggettivamente idonei a rendere la convivenza intollerabile, non potendosi il
giudizio sull'intollerabilità ridursi all'accertamento di un'insofferenza
soggettiva.
4. Il motivo è infondato L'indagine sulla intollerabilità della prosecuzione
della convivenza è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in
Cassazione se sorretta da congrua motivazione.
Nella specie, il giudice di appello, ha ritenuto, condividendo l'opinione
espressa dal Tribunale, che tra i coniugi era venuta meno la "affectio
maritalis", per la causa "oggettiva" della "difficile realtà familiare,
rappresentata dalla grave condizione di disabile del figlio, seguita ad una
grave malattia neonatale, con pronuncia di interdizione del medesimo".
Tale enunciazione è stata formulata dalla Corte territoriale dopo aver
riportato le censure dell'appellante, che si era lamentato anche del fatto che
la motivazione della sentenza di primo grado riflettesse un giudizio unilaterale
e malevolo nei suoi confronti, quasi che l'unico responsabile della pretesa
crisi dei rapporti tra le parti fosse il convenuto.
La sentenza impugnata, quindi, non solo ha indicato quale fosse stata la
causa determinante la situazione di intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, ma ha anche precisato che tale causa doveva ritenersi di natura
"oggettiva", in tal modo fornendo risposta alla doglianza formulata
dall'appellante.
Del richiamo generico effettuato dal ricorrente alle pretese incongruenze e
contraddizioni della sentenza di primo grado che sarebbero state poste in luce
con il ricorso in appello e che non sarebbero state prese in considerazione dal
giudice di secondo grado non può tenersi conto in questa sede in quanto esse non
sono state esattamente riportate nel ricorso per Cassazione. In base al
principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, questo deve contenere
in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti
estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso
giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n.
11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 45
maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825).
5. Con il secondo mezzo d'impugnazione il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell'art. 155 c.c. e degli artt. 112, 113 e 342 c.p.c.,
nullità della sentenza e del procedimento, nonchè carenza di motivazione
riguardo all'affidamento del figlio.
Il figlio Ma., nato il (OMISSIS) ed interdetto, era già maggiorenne al
momento della pronuncia di primo grado e non poteva essere affidato dal
Tribunale alla madre, a cui era stata assegnata la tutela e che non aveva
chiesto l'affidamento. La Corte d'appello, di fronte alla richiesta
dell'appellante di totale riforma della sentenza appellata e, in subordine, di
affido congiunto, non aveva in alcun modo motivato la conferma delle statuizioni
del giudice di primo grado.
Nell'atto di appello si era motivato a lungo sugli errori compiuti dal
giudice di primo grado, sull'erronea ed infondata valutazione negativa della
figura del marito, sull'ingiustificata delegittimazione ed emarginazione di
quest'ultimo anche in ordine ai rapporti con il figlio, il quale, proprio a
causa delle cagionevoli condizioni di salute, aveva particolare bisogno del
contributo affettivo ed assistenziale di entrambi i genitori, sicchè la censura
all'operato del giudice di appello si estendeva anche alla falsa applicazione
dell'art. 342 c.p.c., laddove era stato ritenuto che la censura mossa
dall'appellante in ordine all'affidamento non soddisfacesse i requisiti
stabiliti da tale norma.
Parimenti ultra petitum era, secondo il ricorrente, la pronuncia relativa ai
rapporti economici nella parte in cui, diversamente da quanto richiesto dalla
controparte nelle proprie conclusioni del primo grado di giudizio, erano state
poste a carico del marito, in aggiunta all'assegno mensile, anche le spese delle
utenze domestiche della casa coniugale.
La controricorrente eccepisce che l'affidamento del figlio alla madre e
l'assegnazione alla medesima della casa coniugale non avevano formato oggetto di
appello, con la conseguenza che tali questioni non potevano essere sollevate in
cassazione. Per la stessa ragione doveva essere ritenuta inammissibile la
censura di ultrapetizione mossa alla sentenza di primo grado.
6. Il motivo è inammissibile.
Effettivamente, come sostenuto dalla controricorrente, la questione della non
affidabilità del figlio, perchè maggiorenne, non ha formato oggetto del giudizio
di secondo grado - essendosi il F. limitato a chiedere l'affidamento congiunto
del figlio, che il Tribunale aveva affidato alla madre - sicchè essa non può
essere introdotta in questa fase di legittimità.
Nemmeno il mancato accoglimento della domanda di affidamento congiunto può
essere censurato in questa sede, avendo lo stesso ricorrente dedotto che la
raggiunta maggior età del figlio impedisce l'affidamento del medesimo ad uno dei
genitori ai sensi dell'art. 155 c.c..
La pronuncia del giudice di primo grado di assegnazione della casa coniugale
alla D., così come la decisione del Tribunale di porre a carico del F., in
aggiunta all'assegno mensile per il mantenimento della moglie e del figlio,
anche il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale, non hanno
formato oggetto di impugnazione in appello e, conseguentemente, le relative
questioni, sollevate con il ricorso per Cassazione, non possono essere prese in
considerazione da questa Corte.
7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno
poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro
100,00 per esborsi, oltre
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