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Cassazione Civile, sez. I° 9 ottobre 2007 n. 21097
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Brescia il 22 maggio
1998, F.F. chiedeva, previa adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori,
che fosse dichiarata la separazione personale dal marito C.E..
Esponeva, a sostegno della domanda, di essersi sposata con questo
l'(OMISSIS); che dall'unione erano nati, rispettivamente il (OMISSIS) ed il
(OMISSIS), i figli G. e F.; che da tempo la convivenza coniugale era diventata
intollerabile; che da ultimo il marito si era allontanato dalla casa familiare.
Per questo chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito; che, in ogni
caso, le fossero affidati i figli; che le fosse assegnata la casa familiare e
che fosse imposto al marito un assegno a titolo di contributo per il
mantenimento della stessa e dei figli.
Chiedeva, altresì, la divisione del patrimonio comune.
Costituitosi in giudizio, il C. dichiarava di non opporsi alla
separazione, contestando però che fosse a lui addebitabile atteso che
l'allontanamento dal domicilio coniugale era avvenuto di comune accordo;
dichiarava, altresì, di non opporsi all'affidamento dei figli alla madre ed
all'assegnazione a questa della casa coniugale.
Alla udienza presidenziale del 14 luglio 1998, fallito il tentativo
di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente,
affidava i figli alla madre, assegnava alla stessa la casa familiare con gli
arredi, imponeva al C. l'obbligo di versare alla moglie un assegno di L.
1.400.000 mensili per il mantenimento dei figli e di L. 400.000 per il
mantenimento della moglie stessa. Disponeva che della pendenza della causa si
desse comunicazione al pubblico ministero e rimetteva le parti di fronte al
giudice istruttore.
Nella fase di trattazione il giudice, a modificazione dei
provvedimenti provvisori, aumentava a L. 1.600.000 l'assegno a favore dei figli,
provvedendo, poi, ad assumere le prove dedotte dal resistente.
Con sentenza in data 10 - 20 dicembre 2002, il Tribunale adito
pronunciava la separazione personale dei coniugi senza addebito, avendovi la
moglie rinunciato; affidava i figli alla madre, regolando le facoltà di visita
del padre; assegnava la casa coniugale alla ricorrente, rigettava la domanda di
restituzione degli effetti personali, proposta dal resistente, perchè non
provata; valutate le rispettive entrate dei genitori, poneva a carico del
genitore non affidatario un assegno di Euro 800,00 mensili per il mantenimento
dei figli, nonchè il 50% delle spese straordinarie per le necessità degli
stessi; considerata la disparità reddituale dei coniugi, accoglieva la domanda
della ricorrente imponendo al marito l'obbligo di versare alla stessa, a titolo
di contributo per il suo mantenimento, la somma di Euro 220,00 mensili.
Dichiarava, infine, inammissibili sia la domanda della ricorrente di divisione
del patrimonio familiare che quella del resistente di condanna della moglie alla
restituzione del ricavato della vendita di quote societarie intestate soltanto
fiduciariamente alla stessa, ma in realtà di proprietà del marito.
Il C., con ricorso depositato presso la Corte d'Appello di Brescia,
impugnava detta sentenza. Censurava l'affidamento della prole alla moglie,
chiedendone l'affidamento congiunto; censurava, altresì, la misura dell'assegno
disposto a titolo di mantenimento della prole, non avendo il primo giudice
tenuto conto della sopravvenuta riduzione delle sue entrate e dell'aumento di
quelle della moglie, nonchè il riconoscimento di un assegno, quale contributo
per il mantenimento della moglie, contestando che questa non avesse redditi
adeguati a mantenere il preesistente tenore di vita. Lamentava, infine, che non
fossero state accolte le domande relative alla restituzione del ricavato della
cessione delle quote societarie ed alla restituzione degli effetti
personali.
Con sentenza del 3 dicembre 2003 - 12 marzo 2004 la Corte d'Appello
di Brescia rigettava l'appello del C..
Avverso tale sentenza C.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di due motivi. F.F. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente,
contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla previsione
di assegno di mantenimento a favore della signora F., dato che la corte
d'appello non avrebbe accertato quale fosse il tenore di vita sostenuto dalla
famiglia prima della separazione e non avrebbe tenuto in alcun conto il
rilevante mutamento delle condizioni economiche dei coniugi intervenuto dopo la
separazione, in forza del quale il reddito del C. sarebbe diminuito nella misura
del 35%, mentre quello della moglie sarebbe raddoppiato. Con il secondo motivo
il ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica
motivazione della sentenza in ordine all'avvenuta vendita da parte della signora
F. delle quote della società Zeus ed all'avvenuto incasso delle somme
stesse.
Erroneamente la domanda relativa alla restituzione del prezzo
ricavato dalla vendita di dette quote, proposta solo in sede di precisazione
delle conclusioni, sarebbe stata dichiarata inammissibile, perchè ritenuta
nuova.
Essendo avvenuta la vendita delle quote nel corso del giudizio, tale
domanda non avrebbe dovuto essere ritenuta nuova, dato che non poteva essere
proposta prima di tale evento.
Essendo il ricavato di L. 45.900.000 rimasto nella disponibilità
della F., anche per questa ragione la corte di merito non avrebbe potuto
affermare che la vita della predetta era caratterizzata, dopo la separazione, da
un oggettivo impoverimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il collegio osserva che la corte territoriale, nell'esaminare la
censura relativa al capo della sentenza che ha gravato il marito del pagamento
di un assegno a favore della moglie, ha premesso in diritto il principio secondo
cui nella separazione dei coniugi il diritto dell'uno a ricevere dall'altro
quanto necessario al suo mantenimento è subordinato alla circostanza che il
primo non abbia "adeguati redditi propri" (art. 156 c.c.), concetto che viene
comunemente inteso nel senso che il cosiddetto coniuge "debole" non deve
disporre di entrate tali da consentirgli di mantenere un livello di vita
adeguato al precedente e cioè a quello che gli era consentito in costanza di
convivenza coniugale.
Dopo aver premesso tale condivisibile principio è passata ad
esaminare quale fosse il tenore di vita della coppia C.- F. prima della
separazione, ed ha ritenuto che fosse da qualificarsi "in termini senz'altro
soddisfacenti", prendendo in considerazione i redditi che entrambi i coniugi
ritraevano dalle rispettive attività. Al riguardo si legge nella sentenza
impugnata:" Basti pensare che l'odierno appellante nel gennaio 1998 (e dunque
prima del deposito del ricorso per separazione) era stato assunto dall'Azienda
dei servizi pubblici della città di (OMISSIS) come responsabile del settore
tecnico con una retribuzione di L. 117 milioni annui, certamente adeguata a
garantire alla famiglia un livello di vita più che decoroso. Del resto, nel 1997
lo stesso C. aveva prodotto un reddito netto di circa L. 67 milioni che nel 1998
lievitarono a circa L. 78 milioni, con ciò dimostrando una sicura capacità di
crescita professionale.
Negli stessi anni poi F., grazie alla sua attività di fisioterapista
svolta in regime di libera professione e di impiego part time, integrava il
reddito familiare di circa L. 20 milioni con ciò risultando garantita per la
famiglia una sicura e ragguardevole disponibilità economica. Prova di questo
assunto si rinviene del resto nella lista di movimenti di conto corrente
prodotta nel primo grado dall'appellata e relativa alla primavera del 1998 dalla
quale risultano infatti uscite contabili superiori a 6 milioni mensili per i
mesi di aprile e maggio; d'altra parte, a ulteriore conferma, si evidenzia che
nel 1997 C. fu in grado di acquistare una casa pagandola in contanti per L. 76
milioni".
Pertanto contrariamente all'assunto del ricorrente, che fa
riferimento a tali dati enucleandoli dal contesto, l'acquisto dell'immobile da
parte del C. e le due mensilità del 1998 di uscite contabili, se considerati in
relazione ai redditi prodotti singolarmente dai coniugi, non sono privi di
valore probatorio, ma confermano ulteriormente il convincimento della Corte di
merito secondo cui la famiglia, prima della separazione, godeva di una sicura e
ragguardevole disponibilità economica. Dopo aver esaminato il tenore di vita di
cui godevano i coniugi prima della separazione, la Corte d'appello è passata ad
esaminare la condizione in cui era venuta a trovarsi la moglie dopo la
separazione, e dopo aver considerato che questa, escluso l'assegno versato dal
marito, godeva di un reddito (desunto dalla dichiarazione dei redditi del 2002)
di Euro 1.280,00 al mese, con il quale doveva fare fronte alle spese
dell'affitto di casa; che la moglie era limitata nell'espansione delle sue
capacità lavorative, essendo impegnata nell'accudimento di due figli ancora in
giovane età, è pervenuta alla logica conclusione che l'attuale situazione
economica della F. non fosse idonea a garantirle quel tenore di vita che, grazie
alle consistenti entrate del marito, poteva godere durante la convivenza.
La Corte territoriale ha, poi, proceduto alla valutazione
comparativa dei mezzi di ciascun coniuge dopo la separazione, al fine di
stabilire se fra gli stessi vi fosse una disparità economica tale da
giustificare l'imposizione dell'assegno e la misura dello stesso.
Detta corte, nell'effettuare questa e le precedenti valutazioni, ha
richiamato al riguardo (cfr. pag. 17 della sentenza) le considerazioni svolte in
precedenza e certamente in particolare quelle svolte alle pagine 14 e 15, in cui
si rileva che "alla luce della documentazione fiscale prodotta nella presente
fase di gravame e relativa ai redditi del 2002, C. ha prodotto un reddito di
Euro 46.919,00 al lordo dell'imposta (netta Euro 12.532,00) e dell'assegno
corrisposto al coniuge (Euro 2.937,00) mentre il reddito di F. si è assestato,
considerando anche l'assegno ricevuto dal marito, sull'importo di Euro 21.034,00
al lordo dell'imposta (netta pari a Euro 3.525,00)".
Pertanto non è affatto vero che non sia stata accertata, come
sostiene il ricorrente, la sua disponibilità economica e che non sia stata
comparata con la situazione economica goduta dalla moglie dopo la
separazione.
La corte, invece, nonostante l'incremento del reddito personale
della moglie e la diminuzione di quello del marito, ha ritenuto, prendendo in
esame le due situazioni, che il divario tra i due redditi fosse ancora tale da
giustificare la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento per
la moglie e nella misura in cui il tribunale lo aveva determinato.
Si legge infatti nella sentenza impugnata che le risultanze
documentali dimostrano che al netto dell'assegno, che deve corrispondere alla
moglie e di quello dovuto per il mantenimento dei figli " C. può contare ancora
su un reddito mensile di oltre Euro 1.800,00 laddove F., grazie a quell'assegno,
vede le proprie entrate mensili aumentare a circa Euro 1.450,00, così risultando
ridotto il sensibile divario esistente tra le due posizioni".
Da quanto precede si evince che le censure mosse sul punto alla
sentenza impugnata sono del tutto destituite di fondamento, atteso che il
giudice, nel riconoscere alla resistente l'assegno di mantenimento e nel
determinarne la misura, si è attenuto al disposto dell'art. 156 c.c., come
costantemente interpretato da questa corte.
Nè sussiste il denunciato vizio di motivazione, atteso che dalla
motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice si è basato sugli
elementi probatori acquisiti agli atti dandone una chiara, logica e coerente
valutazione.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Proponendo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di
primo grado la domanda di restituzione della somma incassata dalla moglie in
conseguenza della vendita delle quote della società Zeus, che il marito assumeva
solo intestate fiduciariamente alla moglie, quest'ultimo, come giustamente
sostenuto sia dal primo giudice che dal giudice di secondo grado, ha proposto
tardivamente una domanda nuova e, quindi, inammissibile.
Il fatto che la vendita delle quote sia avvenuta nel corso del
giudizio, non incide certamente sulla novità della domanda, fondata su fatti
diversi da quelli allegati con la originaria domanda della F. e con la comparsa
del C. e, quindi, caratterizzata da una diversa causa petendi e da un diverso
petitum rispetto alla originaria materia del contendere.
La sopravvenienza della vendita delle quote ha determinato solo
l'insorgenza in corso di causa dell'interesse del marito alla proposizione della
domanda. Ciò non comporta, però, l'ammissibilità della domanda in questione,
atteso che la sopravvenienza dell'interesse a proporla per la sopravvenienza dei
fatti, su cui si fonda , non giustifica una deroga alla preclusione di domande
nuove nel corso del giudizio oltre i limiti di cui all'art. 167 c.p.c. per le
domande riconvenzionali del convenuto ed i limiti di cui all'art. 183 c.p.c.,
per la proposizione delle domande, che sono conseguenza della struttura
dialettica del processo e, quindi, dettate dall'esigenza di far salvo il
principio del contraddittorio (l'art. 183 c.p.c. parla di domande ed eccezioni
che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte
dal convenuto), a meno che la parte interessata non rinunci espressamente o
tacitamente ad eccepire la preclusione, dichiarando di accettare il
contraddittorio sulla domanda nuova tardivamente proposta, o, senza sollevare la
relativa eccezione, si difenda nel merito, rinuncia che nel caso di specie non
vi è stata.
Lamenta ancora il ricorrente che, essendo il ricavato della vendita
delle quote (L. 45.900.000) rimasto nelle mani della F., anche per questa
ragione la corte di merito non avrebbe potuto affermare che la vita della
predetta, dopo la separazione, era stata caratterizzata da un effettivo
impoverimento.
Il collegio osserva che con tale censura il ricorrente chiede a
questa corte una valutazione riservata al giudice di merito e, come tale,
inammissibile in sede di legittimità. Comunque non si vede come possa influire
sulle possibilità economiche della moglie una somma di danaro di cui il marito
invoca la restituzione (domanda che potrebbe essere da questo autonomamente
proposta in un diverso processo), assumendo trattarsi del ricavato della vendita
di quote di una società solo fiduciariamente intestate alla moglie, ma in realtà
di sua proprietà.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, deve essere condannato a
rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto
conto del valore della lite, appare giusto liquidare in complessivi Euro
1.100,00 (millecento), di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro
1.100,00 (millecento), di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge.
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