![]() |
||||||||||||||||||
|
>>Documenti >>Diritto Societario e Commerciale >>Cassazione Civile, Sez. I°, 09/10/2009 n. 21481 |
||||||||||||||||||
CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - Dott. TAVASSI Marina Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 4073/2005 proposto da: BONAPESCA S.P.A., già Bonapesca S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l'avvocato FIORE GIOVANNA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORGHESI DOMENICO, VILLANI ALBERTO, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro EUROMAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), già BOVO S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORINO 122, presso l'avvocato COMEGNA CARMELO, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTOLI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/01/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2009 dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA; udito, per la ricorrente, l'Avvocato FIORE GIOVANNA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avvocato COMEGNA CARMELO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con ricorso per
ingiunzione depositato in data 16.06.1995, la s.r.l. Bovo (in seguito
Euromar s.r.l.) chiedeva al Tribunale di Padova di ingiungere alla s.r.l.
Bonapesca il pagamento del debito della Nuova Deltapesca (pari a L.
413.101.103), oltre interessi e spese, con clausola di provvisoria esecuzione,
deducendo: - di essere
creditrice della s.r.l. Nuova Deltapesca (la cui attività era cessata in data
28.01.95, essendo stata pronunciata sentenza di fallimento del Tribunale di
Rovigo in data 2.03.95) a seguito di forniture di pesce; - che la debitrice
aveva trasferito tutta la merce dal proprio magazzino, mediante vendita fittizia
alla s.r.l. Itticom, che l'aveva poi rivenduta alla
Bonapesca; - che Bonapesca
aveva preso in affitto da Nuova DeltaPesca i 35 automezzi di questa, assumendo i
relativi autisti ed acquisendone la clientela. Ravvisando in tali
fatti i reati di truffa, ricettazione e criptocessione dell'azienda, la società
Bovo chiedeva al Tribunale di Padova il citato decreto
ingiuntivo. In data 28.06.95,,
il decreto veniva emesso e in seguito notificato, insieme al precetto, in data
19.07.95. Con atto di
citazione a comparire avanti al Tribunale di Padova, notificato in data
25.08.95, la Bonapesca si opponeva al decreto eccependo in via pregiudiziale
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e la mancanza di prova scritta
idonea a fondare la domanda avanzata in via monitoria. Nel merito Bonapesca
contestava la propria responsabilità, sia in via contrattuale che
extracontrattuale. La Bovo s.r.l. si
costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate da
controparte. Veniva dichiarata
la sospensione provvisoria dell'esecuzione del decreto
ingiuntivo. In data
4.08/4.10.00 il Tribunale, ritenuta la propria competenza, escludeva sia la
cessione di azienda, in mancanza di trasferimento dei beni essenziali ad essa,
sia la responsabilità extracontrattuale. Riteneva, infatti, accertato che la
merce di Bovo, rimasta non pagata, non fosse mai stata girata a Bonapesca e che
la stessa non avesse mai concluso atti riconducili ad un acquisto di azienda.
Revocava, quindi, il decreto, respingendo ogni altra domanda e condannando la
Bovo alla rifusione della metà delle spese di lite, con compensazione della
residua metà. Avverso tale
sentenza proponeva appello, in data 12.10.00, la Bovo s.r.l., chiedendo la
conferma del decreto monitorio per il pagamento del credito maturato presso la
Nuova Deltapesca, dovendosi configurare nella fattispecie sia la cessione di
azienda (da Nuova Deltapesca a Bonapesca), sia la responsabilità
extracontrattuale, con vittoria delle spese per il doppio grado di
giudizio. Nell'appello
veniva ricordato che, in data 29.01.95, la Nuova Deltapesca aveva spedito un fax
ai propri clienti avvisandoli che dal giorno seguente gli ordini avrebbero
dovuto essere inviati alla Bonapesca, che si sarebbe curata di evaderli.
Conseguentemente la Bonapesca aveva acquisito tutti i clienti di Nuova
Deltapesca, aveva assunto la metà dei suoi autisti, acquistando, tramite
usufrutto, la disponibilità degli automezzi per la consegna, nonchè il magazzino
giacente. Ricordava la
difesa dell'appellante che parte della dottrina aveva affermato che, in caso di
dubbia cessione di azienda, si dovevano valutare soprattutto le qualità
oggettive del complesso dei beni trasferiti, controllando che ci fosse il
passaggio anche di elementi organizzativi. Nel caso di
specie, l'unica cosa che Nuova Deltapesca non aveva trasferito erano state le
celle frigorifere necessarie per la conservazione e lavorazione del pesce,
ritenute essenziali dal Tribunale, ma, in realtà, non necessarie a Bonapesca,
data la medesima attività di commercio del pesce dalla stessa già esercitata. La
capacità commerciale connessa alla dotazione di una certa clientela era un fatto
essenziale. Il Tribunale aveva
errato nel non accordare il risarcimento per illecito extracontrattuale nei
confronti di B.R., sulla base della non corrispondenza tra la qualificazione
giuridica dell'illecito commesso dallo stesso, individuata nella domanda, e
quella corretta, individuata dal giudice penale. Tale diversa qualificazione,
infatti, non aveva spostato i termini della questione. Si costituiva
Bonapesca s.p.a., chiedendo il rigetto dei motivi di impugnazione, con vittoria
di spese e onorari. Con sentenza del
10.11.03/12.01.04, la Corte d'Appello di Venezia accoglieva l'appello e, in
riforma della sentenza del Tribunale di Padova, rigettava l'opposizione proposta
dalla Bonapesca, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'appellata
alle spese di giudizio. Per la Corte il
primo giudice aveva errato nell'escludere la configurabilità della cessione
d'azienda. La Bonapesca,
avendo affittato 35 automezzi da Nuova Deltapesca ed avendo assunto i relativi
autisti, dal momento della cessione dell'attività della Nuova Deltapesca, si era
resa cessionaria di fatto di fronte ai terzi, nei confronti dei quali non era
richiesta ad probationem la prova scritta per la validità della
cessione. Era emerso, poi,
che la clientela di Deltapesca era passata in toto alla Bonapesca dopo l'avviso
ai clienti, da parte dei responsabili della prima società, di inviare gli ordini
alla Bonapesca. Il trasferimento d'azienda, quindi, si era verificato in pieno.
Non occorreva, come ritenuto erroneamente dal Tribunale, che fossero ceduti
tutti i beni essenziali, essendo sufficiente il passaggio di un minimo di
elementi organizzativi per l'esercizio dell'impresa. In ogni caso, vi
era anche responsabilità extracontrattuale per i danni subiti da Bovo a causa
del comportamento illecito dell'amministratore di Deltapesca, il quale era stato
condannato per concorso in bancarotta fraudolenta per aver distratto i clienti e
parte delle attività della società Nuova Deltapesca in favore di
Bonapesca. Quanto alla
certezza e liquidità del credito oggetto del provvedimento monitorio, andava
rilevato che lo stesso risultava provato alla stregua della sua ammissione al
passivo del fallimento della Nuova Deltapesca. Contro tale
sentenza Bonapesca s.p.a. ricorreva per Cassazione, con ricorso notificato in
data 11.02.05, deducendo sei motivi di doglianza, illustrati da memoria ai sensi
dell'art. 378 c.p.c.. Resisteva Euromar
s.r.l. in liquidazione (già Bovo s.r.l. in liquidazione), notificando
controricorso in data 11.03.05. Diritto
MOTIVI DELLA
DECISIONE 1.1. La ricorrente
s.p.a. Bonapesca esordiva nel proposto ricorso con la trattazione sintetica dei
fatti di causa. Sulla propria pretesa responsabilità contrattuale nei confronti
di Bovo s.r.l., in quanto asseritamente acquirente della Nuova Deltapesca,
deduceva, come primo motivo di ricorso (punti A.1 e seguenti del ricorso), la
violazione degli artt. 2555, 2560, 2561, 2562, 2727, 2729 c.c., nonchè
l'illogicità della motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia,
il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Affermava che, pur
essendo vero che non era necessario il trasferimento di tutti i beni aziendali
per configurare una cessione d'azienda, tale accertamento non poteva prescindere
dall'accertamento dell'alienazione dei beni significativi della stessa, che
fossero rimasti collegati tra loro al fine di configurare almeno formalmente un
abbozzo di azienda. Non veniva contestata la circostanza secondo cui Bonapesca
aveva stipulato con Nuova Deltapesca un contratto di usufrutto temporaneo (per 3
anni) dei mezzi di trasporto. L'usufrutto temporaneo era trattato in modo
sensibilmente diverso rispetto all'acquisto di beni aziendali, soprattutto avuto
riguardo alla responsabilità per debiti aziendali. Diversamente da quanto
previsto per la vendita, l'usufrutto temporaneo non prevedeva alcuna
responsabilità per i debiti aziendali. La Corte aveva
considerato come acquisto di beni rilevanti dell'azienda l'assunzione degli
autisti degli automezzi presi in usufrutto. Tale affermazione era da
considerarsi errata in quanto, secondo la dottrina, la manodopera non poteva
essere considerata un bene e, comunque, essendo Deltapesca un'azienda ittica e
non di autotrasporto, i beni rilevanti erano da considerarsi le attrezzature
destinate alla lavorazione e alla conservazione del pesce, non i mezzi di
trasporto. Il fatto che le
due aziende si fossero susseguite nell'evasione degli ordini non poteva essere
sintomo della cessione d'azienda, perchè la clientela non poteva essere
considerata alla stregua di un bene aziendale. Non era nemmeno
configurabile la cessione di clientela, essendo questa inscindibilmente connessa
alla cessione di azienda. In ogni caso, era
logico che la clientela passasse da un'azienda all'altra, data la medesima
fattispecie di commercio e la vicinanza territoriale delle due
imprese. La Corte aveva
altresì erroneamente affermato che Bonapesca avrebbe anche acquistato la
disponibilità del magazzino. Ciò in contrasto con quanto riportato nella stessa
sentenza in merito alle dichiarazioni del teste M., che mai aveva parlato
dell'acquisto da parte di Bonapesca del magazzino di Nuova Deltapesca. La
sentenza sarebbe stata comunque errata, anche se la Corte avesse ritenuto che la
cessione dei beni indicati facesse presumere l'esistenza di una cessione di
azienda, poichè secondo i principi regolanti la prova per presunzioni non
sarebbe stato lecito inferire da fatti noti, dai quali non si poteva ravvisare
una cessione di beni aziendali, l'esistenza di un fatto non diversamente
dimostrato, quale la cessione d'azienda. 1.2 - Come secondo
motivo di censura la difesa di Bonapesca deduceva la violazione degli artt.
2697, 2727, 2729, 2560 c.c., e l'illogicità della motivazione su un punto
decisivo della controversia, il tutto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e
5. Rilevava la difesa
ricorrente come il dell'art. 2560 c.c., comma 2, sancisse che l'acquirente
dell'azienda dovesse rispondere "dei soli debiti risultanti dalle scritture
contabili obbligatorie", avendo la giurisprudenza chiarito che l'onere di
provare l'inclusione tra i debiti trascritti nelle scritture obbligatorie
dell'azienda delle passività, che si sarebbe inteso porre a carico
dell'acquirente della stessa, incombeva su chi pretendeva di far valere tale
responsabilità. La s.r.l. Bovo nel caso di specie non si era curata di acquisire
tale prova. La Corte veneziana
aveva ritenuto di poter considerare ugualmente raggiunta la prova che il credito
fosse stato annotato sulle scritture obbligatorie di Nuova Deltapesca,
desumendola dal fatto che Bovo era stata ammessa allo stato passivo della
società fallita. La Corte in tal modo aveva mal applicato i principi elaborati
dalla Cassazione in materia di prova, in particolare di prova per presunzioni.
L'induzione avrebbe potuto essere condivisa solo se qualche disposizione di
legge avesse posto un divieto di ammissione al passivo fallimentare di crediti
non risultanti dai libri contabili obbligatori dell'impresa, mentre nessuna
norma poneva un simile divieto. L'ammissione al passivo fallimentare avrebbe
potuto essere fondata su prova certa, quale la registrazione del debito nel
libro IVA, che non rientrava fra le scritture contabili obbligatorie, ovvero
sugli accertamenti eseguiti nella specie dalla Polizia Tributaria, attivata nel
corso del procedimento penale per la pretesa truffa o insolvenza
fraudolenta. Era, al contrario,
probabile che l'annotazione non fosse avvenuta, anche perchè la fornitura era
stata effettuata nell'imminenza del fallimento, quando l'apparato contabile ed
amministrativo di Nuova Deltapesca era ormai "fuori
combattimento". 1.3 - In merito
all'asserita responsabilità extracontrattuale, come primo motivo di censura
(punto B-l; terzo motivo del ricorso), veniva dedotta la violazione dell'art.
183 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.. La Bovo s.r.l., a
sostegno della propria richiesta di ingiunzione contro Bonapesca per il
pagamento della fornitura effettuata a Nuova Deltapesca, aveva addotto a titolo
extracontrattuale il preteso acquisto da parte di Bonapesca della merce non
pagata da Nuova Deltapesca, presentandolo come fatto
delittuoso. In occasione della
discussione finale della causa innanzi al Tribunale di Padova, la Bovo aveva
sostenuto che la responsabilità extracontrattuale di Bonapesca avrebbe dovuto
essere affermata per i fatti in forza dei quali l'amministratore B.R. era stato
condannato per bancarotta dal Tribunale di Rovigo. Tale tesi, non accolta dal
Tribunale di Padova, era stata poi accolta dalla Corte di Venezia. Bovo aveva,
quindi, posto alla base dell'asserita responsabilità extracontrattuale argomenti
diversi da quelli fatti valere originariamente. 1.4 - Come secondo
motivo di ricorso in tema di responsabilità extracontrattuale (quarto motivo)
veniva dedotta la violazione dell'art. 651 c.p.c., in relazione all'art. 360
c.p.c., n. 3. La ricorrente
sottolineava che la decisione del Tribunale Penale di Rovigo, cui la sentenza
impugnata faceva riferimento, era stata poi ribaltata dalla Prima Sezione Penale
della Corte d'Appello di Venezia, che aveva assolto il B. dall'accusa di
concorso in bancarotta per distrazione, con la formula "il fatto non
sussiste". La decisione
impugnata, quindi, era stata fondata su elementi non definitivi, in contrasto
con i principi di efficacia del giudicato. 1.5 - Come terzo
motivo di censura sulla responsabilità extracontrattuale (quinto motivo del
ricorso) la difesa di Bonapesca deduceva la violazione degli artt. 1223 e 2043
c.c., e l'illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia,
il tutto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il preteso
illecito che l'amministratore della Bonapesca avrebbe commesso sarebbe stato da
individuarsi nella presa in usufrutto dei mezzi di trasporto, nella pretesa
appropriazione della clientela e nell'assunzione degli
autisti. Asseriva la difesa
ricorrente che in ogni caso diretto danneggiato in relazione a tali fatti non
sarebbe stato il Bovo, creditore di Nuova Deltapesca, bensì la Nuova Deltapesca
stessa. Legittimato a
richiedere il danno sarebbe stato il curatore fallimentare di quest'ultima,
mentre Bovo s.r.l. avrebbe potuto solo far valere il proprio credito mediante
l'insinuazione al passivo. Non esisteva alcun
diretto nesso di causalità tra l'assunzione degli autisti, il preteso sviamento
di clientela, la presa in usufrutto dei camion ed il mancato pagamento della
fornitura effettuata da Bovo a Deltapesca. La Corte
veneziana, nel ritenere ammissibile il risarcimento, era incorsa nella
violazione degli artt. 2043 e 1223 c.c.. 1.6. - Come ultimo
motivo di ricorso (sesto motivo) veniva dedotta la violazione dell'art. 2697
c.c. e l'illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia,
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Nel caso in cui
fosse stato possibile ritenere corretta la pronuncia della Corte veneziana in
merito al danno subito direttamente dalla Bovo a seguito dei fatti di asserito
concorso in bancarotta, non si sarebbe, comunque, potuto ritenere che il danno
patito da Bovo fosse esattamente coinciso con il prezzo della merce non pagata
da Deltapesca. Tale decisione era
da ritenersi contraria ai principi vigenti in tema di nesso di causalità e di
prova. La difesa della
società ricorrente chiedeva, quindi, la cassazione della sentenza impugnata con
diretto rigetto della domanda proposta da Bovo s.r.l. e con ogni consequenziale
provvedimento anche in ordine alla liquidazione delle
spese. In subordine,
chiedeva la cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale
provvedimento anche in ordine alle spese. 2.1. - Euromar
s.r.l. in liquidazione, già Bovo s.r.l. in liquidazione, con il proposto
controricorso ripercorreva brevemente i fatti di causa, riportando quindi
integralmente i motivi di appello a suo tempo dedotti ed accolti dalla Corte
d'Appello di Venezia. I primi motivi di
ricorso relativi all'inesistenza della responsabilità contrattuale della
Bonapesca quale cessionaria di Nuova Deltapesca erano, per la controricorrente,
infondati. La ricorrente
aveva, infatti, confuso il termine "acquisto" con il termine "trasferimento"
utilizzato dal legislatore nell'art. 2560 c.c.. Il termine
"trasferimento" comprendeva anche il passaggio della disponibilità
dell'organizzazione aziendale con le più varie forme giuridiche, anche di mero
fatto. La giurisprudenza
aveva già chiarito che l'ipotesi di trasferimento d'azienda ricorreva non solo
nei casi espressamente contemplati della vendita, dell'affitto e della
concessione in usufrutto dell'azienda, ma anche nelle ipotesi in cui, ferma
restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio
dell'impresa e quindi immutato il suo oggetto e la sua natura obbiettiva, si
fosse realizzata la sostituzione della persona del titolare, quale che fosse il
mezzo giuridico attraverso il quale detta sostituzione si attuava (Cass.
5466/98, 9728/97, 10688/96) e relativamente alla cessione di beni aziendali
realizzati attraverso atti negoziali distinti di trasferimento in proprietà,
affitto o a titolo di comodato, facenti parte di un disegno unitario (Cass.
5739/90, 3167/90, 123/90, 515/89). La ricorrenza dei
presupposti per l'applicazione dell'art. 2560 c.c., alla fattispecie era stata
offerta dall'iscrizione, allo stato passivo del fallimento della Nuova
Deltapesca, del credito della Bovo s.r.l.. Il debito ammesso
al passivo, infatti, presupponeva che il curatore avesse verificato le scritture
contabili della Nuova Deltapesca, riscontrando l'esistenza dello
stesso. Affermava, poi,
che la forma scritta ad probationem per i negozi attinenti al trasferimento
della proprietà o del godimento dell'azienda,, riguardava solo i rapporti tra
cedente e cessionario, mentre i terzi erano abilitati a fornire la prova di tali
negozi giuridici senza soggiacere alla suddetta limitazione, essendo sufficiente
la prova a mezzo presunzioni (Cass. 2518/84, 6071/87). Nel caso di
specie, le prove presuntive e documentali della cessione dell'azienda erano
molteplici. Le risultanze
documentali, unite alla sentenza del Tribunale di Rovigo, che aveva dichiarato
il fallimento della Nuova Deltapesca, non potevano che evidenziare
l'intendimento di operare una "criptocessione", allo scopo di eludere le
disposizioni di legge inderogabili dettate nell'interesse dei creditori ex art.
2560 c.c.. La Suprema Corte
aveva statuito che si configurava trasferimento d'azienda, indipendentemente dal
meccanismo giuridico utilizzato, quando si avesse la sostituzione del titolare
della struttura operativa rimasta, in tutto in parte, inalterata. Non era
necessario il passaggio dei rapporti in essere con fornitori e clienti, nè la
cessione dei beni nella loro globalità, essendo sufficiente la cessione di
singoli beni considerati nella loro individualità, laddove era evidente la
possibilità che il cessionario potesse disporre di una struttura aziendale
preesistente, idonea a proseguire l'attività
imprenditoriale. Vi era stata una
cessione di fatto dell'azienda, come accertato della Corte veneziana, e da tale
cessione non potevano che derivare le conseguenze previste dall'art. 2560 c.c.,
con l'obbligo di Bonapesca di pagare il debito contratto da Nuova Deltapesca nei
confronti di Bovo s.r.l.. 2.2. - I motivi
relativi alla mancanza di responsabilità extracontrattuale di Bonapesca per il
fatto del suo amministratore B. erano da ritenersi
infondati. Preliminarmente
veniva rilevata, ex art. 372 c.p.c., l'inammissibilità della produzione della
sentenza della Corte d'Appello Penale di Venezia. Non era, infatti, possibile
inserire documenti afferenti altri processi. In ogni caso, la
Bonapesca era responsabile dell'operato del suo amministratore ex art. 2043
c.c., norma che ricomprendeva qualsiasi fatto illecito. Nel caso di specie
era da applicarsi il principio iura novit curia, secondo il quale spettava dm
giudice il potere di conoscere e determinare le norme applicabili alla
fattispecie. Il comportamento
del B. aveva, inoltre, contribuito a determinare il tracollo della Nuova
Deltapesca ed il conseguente danno al creditore Bovo. Il Tribunale
penale di Rovigo aveva accertato che il B. aveva distratto beni della Nuova
Deltapesca costituenti l'avviamento, indirizzando i clienti e parte delle
attività alla Bonapesca. Anche se la
prospettazione originaria era quella della triangolazione delle merci, poi
esclusa dal giudice penale, era da rilevare che la modifica della domanda non
poteva avvenire nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., poichè la sentenza
penale era stata emessa dopo la scadenza degli stessi. Comunque, nella
memoria ex art. 183 c.p.c., era stato chiesto che la Bonapesca fosse condannata
a norma dell'art. 2560 c.c., o, alternativamente, dell'art. 2043 c.c., quale
responsabile civile dell'operato di B.R.. La causa petendi
era costituita dal solo diritto di non essere lesi dal fatto altrui,
indipendentemente dal fatto illecito stesso. Non era stata quindi introdotta una
nuova causa petendi o una nuova domanda rispetto a quella originariamente
proposta, essendo stato solo diversamente qualificato il fatto illecito, in ogni
caso ricompreso nell'art. 2043 c.c., invocato dalla Bovo s.r.l sin
dall'inizio. La difesa di
Euromar s.r.l. in liquidazione (già Bovo s.r.l. in liquidazione), chiedeva
quindi di respingere il ricorso proposto dalla Bonapesca s.p.a., con vittoria di
spese e onorari. 3.1 - Questo
Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato, risultando il
giudizio della Corte territoriale circa la cessione dell'azienda da Nuova
Deltapesca a Bonapesca espresso in violazione dell'interpretazione delle norme
di legge rilevanti offerta dalla giurisprudenza, nonchè viziato sotto il profilo
della motivazione. In tema di
trasferimento di azienda merita di essere ricordata la consolidata
giurisprudenza di questa Corte (sent. 17.3.2009 n. 6452, rv. 607171; 10.3.2009
n. 5709, rv. 607745; 5.3.2008 n. 5932, rv. 602062) secondo la
quale deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità
economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività
economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di
un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di
elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di
impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o
immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior
parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento
della clientela, nonchè del grado di analogia tra le attività esercitate prima o
dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche
nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni
costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta
cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un
residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la
successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa (sent. n.
27286 del 9/12/2005, rv. 586083; n. 23496 del 17/12/2004 (rv. 578713). Si deve,
quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato "ex
ante" all'esercizio dell'attività di impresa (sent. n. 1913 del
30.1.2007, rv. 595833), di per sè idoneo a consentire l'inizio o la
continuazione di quella determinata attività. In tal senso si è espressa anche
la giurisprudenza invocata dalla difesa resistente (vedi sent. n. 8678 del
9.8.81 rv. 473452; n. 11149 del 1996, rv. 501306; n. 8362 del 1992 rv.
478113). Si può, quindi,
affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che
normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia appurarsi che nel complesso
di quelli ceduti permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri
l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva
integrazione da parte del cessionario. Nel caso di
specie, la sentenza impugnata appare carente sotto tale profilo, non essendosi
data carico di accertare se nella cessione di alcuni dei beni originariamente
costituenti l'attività aziendale della Nuova Deltapesca alla Bonapesca fosse
possibile cogliere un coordinamento ed un'organizzazione tale da consentire di
affermare che l'insieme degli stessi beni abbia conservato nel trasferimento una
propria identità. La cessione di singoli beni, quale riferita dalla sentenza
impugnata, in mancanza di alcun apprezzamento in relazione a detto coordinamento
e a detta organizzazione, non è di per sè bastevole ad integrare la cessione di
azienda. 3.2 - Parimenti
fondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la statuizione
relativa alla violazione dell'art. 2560 c.c., comma 2. Tale norma prevede che
l'acquirente di azienda risponda dei soli debiti risultanti dalle scritture
contabili obbligatorie. Anche sul punto il giudizio espresso dalla Corte
veneziana circa la possibilità di desumere una simile prova dall'ammissione del
credito al passivo del fallimento Deltapesca appare espressa in violazione delle
norme di legge che disciplinano la materia e dell'interpretazione datane dalla
giurisprudenza. L'iscrizione dei
debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta nei libri contabili
obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente
dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti
fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente (sent. n. 4726 del 3.4.2002,
rv. 553456; n. 13442
del 12.9.03, rv. 566825; n. 8721 del 27.4.05 rv. 581793). La s.r.l.
Bovo, cui nel caso di specie incombeva il relativo obbligo, non si è preoccupata
di acquisire tale prova, ma la Corte veneziana ha ritenuto di poter desumere la
prova che il credito fosse stato annotato sulle scritture obbligatorie di Nuova
Deltapesca dalla circostanza che per il credito in questione Bovo era stata
ammessa allo stato passivo della società fallita. Ritiene questo
Corte che, avendo il creditore l'onere di provare fra gli elementi costitutivi
del proprio diritto anche detta iscrizione, tale elemento non possa essere in
via presuntiva desunto ex officio dal giudice, il quale invece era tenuto ad
accertare in concreto se il requisito imposto dalla norma fosse stato
rispettato. Del resto, si può ancora osservare come la presunzione utilizzata
non sia neppure univoca ed efficace, dal momento che non vi è alcuna
disposizione di legge che preveda il divieto di ammissione al passivo
fallimentare di crediti non risultanti dai libri contabili obbligatori
dell'impresa. L'ammissione al passivo fallimentare, infatti, ben avrebbe potuto
essere fondata su una prova certa di diversa natura, ad esempio la registrazione
del debito nel libro IVA, che non rientra fra le scritture contabili
obbligatorie, ovvero in base agli accertamenti eseguiti nella specie dalla
Polizia Tributaria, attivata nel corso del procedimento penale per la pretesa
truffa o insolvenza di fraudolenta. In ogni caso,
dall'ammissione del credito al passivo fallimentare non può desumersi
l'iscrizione del credito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente,
elemento indispensabile ed insostituibile per poter opporre al cessionario il
debito dell'azienda ceduta. 3.3 - Passando
all'esame dei motivi di ricorso dedotti con riferimento alla responsabilità
extracontrattuale, questo Collegio ritiene che il primo motivo relativo alla non
rispondenza fra quanto originariamente dedotto e quanto in seguito richiesto e
pronunciato, sia infondato. Ed invero, per giurisprudenza costante di questa
Corte (Sez. U, sent. n. 27 del 21/02/2000, rv. 534170: conf. sent. n. 20322 del
20.10.2005, rv. 584537; n. 19670 del 13.9.2006, rv. 594010), nell'esercizio del
potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito
non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto
del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta
in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo,
nonchè del provvedimento in concreto richiesto. Nella specie,
quindi, la difesa Bovo (ora Euromar s.r.l.) aveva inteso dedurre la
responsabilità extracontrattuale di Bonapesca, avendo allegato quale illecito il
preteso acquisto da parte di quest'ultima della merce non pagata da Nuova
Deltapesca. Tale comportamento rappresentava il fondamento della responsabilità
per concorso in bancarotta fraudolenta affermata a carico del B. in sede penale.
Il richiamo, quindi, all'accertamento penale non integrava un mutamento della
domanda o dei fatti allegati, ma una semplice precisazione degli stessi, alla
luce della sentenza penale nel frattempo intervenuta, che non aveva tuttavia
mutato i fatti originariamente allegati, ma aveva dato agli stessi un
inquadramento giuridico (ai fini dell'illecito penale), al quale legittimamente
la parte aveva fatto richiamo nello svolgimento delle sue
difese. 3.4 - Appare,
invece, fondato il secondo motivo riguardante la responsabilità
extracontrattuale (quarto motivo del ricorso). E' vero, infatti, che la Corte
veneziana ha fondato la propria decisione sul semplice rilievo che il B. fosse
stato condannato in sede penale per concorso in bancarotta fraudolenta, senza
procedere ad un vaglio autonomo della sussistenza di un comportamento illecito e
dando per scontato che la sentenza penale fosse passata in giudicato e, quindi,
costituisca accertamento definitivo. Tale ultima circostanza, invece, non si era
verificata, tanto vero che la difesa ricorrente riferisce che la pronuncia
penale sarebbe stata cambiata in appello, con piena assoluzione del B. con la
formula "perchè il fatto non sussiste", e che la statuizione d'appello sarebbe
passata in giudicato. Tale affermazione, prescindendo da ogni valutazione circa
l'ammissibilità o meno della produzione della sentenza d'appello in questa fase,
non risulta smentita da parte resistente. Deve, quindi, essere cassata la
pronuncia qui impugnata anche nella parte in cui ha affermato la responsabilità
extracontrattuale della Bonapesca sulla sola base dell'accertamento della
responsabilità penale del B.. Rimangono assorbiti i successivi due motivi di
ricorso (il quinto e il sesto), che attengono a statuizioni dipendenti rispetto
a quella di cui al quarto motivo, il cui accoglimento rende quindi assorbito
l'esame dei punti da esso dipendenti. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti, disponendosi il rinvio alla Corte d'appello di Venezia, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La
Corte: Accoglie il
ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le
spese. Così deciso in
Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2009. |