Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 1.2.2000 i coniugi D.C.A. e
S.D.G.M. hanno proposto opposizione all'esecuzione promossa su beni di
loro proprietà dalle s.p.a. Mediocredito della Puglia e Banco di Napoli,
deducendo - per quanto interessa in questa sede - che i beni pignorati
appartenevano al fondo patrimoniale da essi costituito con atto 22.6.1988
del notaio Mancuso ed erano pertanto impignorabili.
Si sono costituiti ed hanno resistito all'opposizione
il Mediocredito della Puglia e il Banco di Napoli, quest'ultimo sia in
proprio, sia quale procuratore generale delle s.p.a. S.G.A., Banca 121 e
Intesa Gestione Crediti.
Con sentenza n. 715 del 2002 il Tribunale di Lecce ha
respinto l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese
processuali.
I coniugi D.C. hanno proposto appello, producendo
estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficiale di stato civile
del Comune di (OMISSIS), in aggiunta ad altro estratto prodotto in primo
grado.
Si sono costituiti in appello Intesa Gestione
Crediti, Banco di Napoli, Banca Popolare Pugliese ed MPS Gestione Crediti,
riproponendo le rispettive tesi.
Con sentenza 1 ottobre-13 novembre 2004 n. 679 la
Corte di appello di Lecce ha rigettato l'appello, ponendo a carico degli
appellanti le spese del grado.
Propone ricorso per cassazione il D.C., in proprio e
quale procuratore generale della S.D.G., deducendo due motivi.
Resistono con controricorso Banca Popolare Pugliese e
Intesa Gestione Crediti, la quale ultima dichiara di avere proposto
ricorso incidentale. Il D.C. replica con controricorso.
Con lettera racc. r.r. 29.12.2005 il D.C. ha fatto
pervenire a questa Corte atto di notifica alle controparti del deposito in
cancelleria di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.
Intesa Gestione Crediti ha eccepito con memoria
l'inammissibilità delle nuove produzioni.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente dichiarato che Intesa Gestione
Crediti non ha proposto alcun ricorso incidentale, essendosi limitata a
qualificare come tale, nelle conclusioni del controricorso, il complesso
delle argomentazioni difensive dedotte in replica ai motivi di
ricorso.
2.- La sentenza impugnata - premesso che l'atto
costitutivo di fondo patrimoniale va compreso fra le convenzioni
matrimoniali ed è soggetto alle relative disposizioni, fra cui quella per
cui dette convenzioni sono opponibili ai terzi solo se annotate sull'atto
di matrimonio (art. 162 cod.
civ., comma 3) - ha dichiarato il fondo eccepito dai
ricorrenti non opponibile ai creditori, perchè non annotato sull'atto di
matrimonio; ha ritenuto irrilevante il fatto che il vincolo fosse stato
trascritto ai sensi dell'art. 2647 cod.
civ., restando detta formalità degradata al ruolo di
pubblicità- notizia, così come ha ritenuto irrilevante il fatto che i
terzi avessero acquisito conoscenza del vincolo; ha rilevato che
nell'estratto dei registri di stato civile, prodotto in primo grado, non
risulta annotato il fondo patrimoniale in oggetto, ma altro fondo, avente
ad oggetto altri beni e costituito il (OMISSIS); che altro estratto
rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di (OMISSIS) il
(OMISSIS) e prodotto in grado di appello non vale a dimostrare che
l'annotazione del fondo sia effettivamente avvenuta.
Ha pertanto respinto l'appello degli odierni
ricorrenti.
3.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli
artt. 113 e 116 cod. proc. civ.,
e art. 2700 cod. civ., nonchè
insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti censurano la
sentenza impugnata per avere essa ritenuto irrilevante l'annotazione: "
(OMISSIS)", apposta sul certificato (OMISSIS), assumendo che si tratta
della data in cui l'atto costitutivo di fondo patrimoniale 22.6.1988 è
stato effettivamente annotato; che la mancata indicazione della data nel
certificato originale è stata frutto di un mero errore materiale; che
comunque il certificato costituisce un vero e proprio atto pubblico, che
ha efficacia probatoria fino a querela di falso, querela che non è stata
proposta. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ne ha disatteso il
contenuto e l'efficacia di prova.
4.- Con il secondo motivo, deducendo violazione degli
artt. 113 e 115 cod. proc. civ.,
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt.
102, 106 e 108, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione,
assumono che l'atto (OMISSIS) dell'ufficiale di stato civile di (OMISSIS)
contiene tutto quanto è necessario per la valida annotazione del fondo
patrimoniale e che la Corte di appello non avrebbe potuto ritenerlo
insufficiente.
5.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati,
perchè connessi, non sono fondati.
5.1.- Vanno preliminarmente dichiarati inammissibili
i documenti prodotti dai ricorrenti in questa sede, poichè non riguardano
la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità-inammissibilità del
ricorso o del controricorso, come disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., ma attengono
al merito della controversia, essendo diretti a dimostrare o a rafforzare
le ragioni fatte valere dai ricorrenti circa l'avvenuta annotazione del
fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio.
5.2.- Per quanto concerne i motivi di ricorso, la
Corte di appello si è uniformata alla costante giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra
le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162
cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella
del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione
del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio (Cass. civ. Sez.
1^, 5 aprile 2007 n. 8610).
La trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., rimane degradata a
mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei
registri dello stato civile, annotazione che non ammette deroghe o
equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano
acquisito altrimenti dell'avvenuta costituzione del fondo (Cass. civ. Sez.
3^, 15 marzo 2006 n. 5684).
Quanto ai requisiti in presenza dei quali
l'annotazione è da ritenere avvenuta, il giudizio della Corte di appello
circa la natura non probante della documentazione prodotta dagli odierni
ricorrenti nelle fasi di merito attiene alla ricostruzione dei fatti ed
alla valutazione delle prove e non è suscettibile di riesame in questa
sede di legittimità, in mancanza della precisa e circostanziata
indicazione di vizi o illogicità nel percorso logico-giuridico seguito
dalla Corte per pervenire alla sua decisione.
I ricorrenti si sono limitati ad affermare
apoditticamente che la Corte di merito avrebbe dovuto pervenire a
soluzione opposta.
Trattasi di valutazione critica certamente
rispettabile, ma di per sè non idonea a giustificare l'annullamento della
sentenza impugnata.
Va soggiunto che l'annotazione della costituzione del
fondo patrimoniale, con la specificazione della data dell'atto, delle
parti e del notaio rogante - dati che la Corte di appello ha ritenuto
mancanti, con affermazione di cui i ricorrenti non hanno potuto dimostrare
l'erroneità - deve risultare dall'atto di matrimonio, cioè da atto di cui
i terzi possano venire a conoscenza e di cui possano ottenere copia; non
rileva, invece, che risulti da altri documenti, quali gli estratti più o
meno autentici ed integrali dei registri dello stato civile, a cui si
riferiscono i ricorrenti, che sono destinati a rimanere riservati e di cui
i terzi non possono venire in possesso.
7.- Sotto ogni profilo, pertanto, il ricorso appare
infondato e deve essere rigettato.
8.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate
complessivamente in Euro 3.100,00 in favore di ognuna delle parti
costituite, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari,
oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e
fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2008
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