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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 25666 DEL 7
DICEMBRE 2007
Presidente De Luca - Relatore Maiorano Pm Sepe -Ricorrente Crs
Analisi Srl - Controricorrente Russo
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte d'Appello di Roma la Crs Analisi Srl
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era
stata accolta la domanda di Russo Patrizia e dichiarata la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato e la illegittimità del licenziamento intimatole
in data 26/2/97, con condanna alla reintegra e al pagamento delle
retribuzioni. L'appellata contrastava il gravame e la Corte d'Appello lo
rigettava sulla base delle seguenti considerazioni: infondata era la prima
censura sulla pretesa nullità della domanda per mancata indicazione del
contratto applicabile, in quanto la domanda era compiutamente formulata in modo
da individuare petitum e causa petendi e tutti gli elementi di fatto e diritto
posti a fondamento delle pretesa. Nel merito, dalla prova era emerso che la
Russo era adibita all'analisi di campioni di laboratorio in vari settori,
eseguiva i prelievi, analizzava i campioni e redigeva i referti; tempi di lavoro
e modalità di esecuzione erano determinati dal direttore tecnico e
dall'Amministratore della società che predisponevano i turni; anche nello
svolgimento dell'attività di analisi le direttive sulle priorità dell'una
rispetto all'altra erano date dal direttore, che autorizzava ferie e permessi
(testi Casagrande e Picozzi), mentre le assenze giornaliere dovevano essere
segnalate perché la direzione provvedesse all'eventuale sostituzione
(Casagrande); in caso di assenza la Russo veniva comunque retribuita con il
compenso mensile percepito (teste Mezzo). Sussisteva quindi una eterodirezione,
il controllo sul lavoro svolto e l'inserimento in una organizzazione prefissata
da altri, il rispetto di un orario di lavoro, la necessità di segnalare le
assenze e di concordare le ferie; ciò escludeva ogni ipotesi di autonomia e
poneva in luce un rapporto di lavoro subordinato: il carattere distintivo di
questo era dato dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo
e disciplinare del datore di lavoro che si estrinsecava nell'emanazione di
ordini specifici, oltre che nell'attività di vigilanza e controllo, anche se si
atteggiava diversamente in relazione alla peculiarità delle prestazioni
lavorative (Cass. n. 3745/95). Accanto a questo criterio di qualificazione
c'erano poi quelli complementari e sussidiari utili ai fini di tale
riconoscimento (orario predeterminato, retribuzione a scadenze fisse, lo
svolgimento del lavoro in sede aziendale e con strumenti messi a disposizione
del datore) (Cass. n. 3853/95; 3745/95). Questi parametri sussistevano nel
caso di specie e deponevano per un chiaro rapporto di lavoro subordinato.
L'appello quindi doveva essere rigettato.
Motivi della decisione
È domandata ora la cassazione di questa pronuncia con un solo
complesso motivo, col quale si lamenta violazione dell'art. 2094 e vizio di
motivazione, per non avere tenuto presente il giudice d'appello che ogni
attività umana può essere espletata in maniera autonoma o subordinata e
trascurato i principi fissati dalla Suprema Corte con varie sentenze (n.
13884/04; 17459/03) con particolare riferimento alla grande considerazione che
deve essere attribuita all'elemento volontaristico (Cass. n. 4308/00; 4948/96);
così come ha trascurato altri elementi che avrebbero dovuto portare ad una
diversa decisione: che le direttive impartite dal datore di lavoro, o
committente sono compatibili con entrambi i rapporti di lavoro subordinato
autonomo (Cass. n. 12364/03); che non è stata dimostrata la sussistenza del
criterio principale della subordinazione, esclusa peraltro per espressa volontà
delle parti con la scrittura privata del 28/12/95 con la quale la ricorrente ha
riconosciuto di avere espletato nel passato "attività libero professionale" e
dal suo successivo rifiuto di essere assunta come dipendente al fine di poter
continuare l'attività libero professionale in favore anche di altri soggetti per
i quali lavorava. Tale espresso rifiuto doveva necessariamente portare al
ribaltamento della prima sentenza in quanto la Russo si garantiva il tal modo da
ogni contestazione per la mancata presenza, l'abbandono del posto, l'assenza
ingiustificata, ecc.; ciò è sufficiente per dimostrare l'insussistenza del
vincolo di subordinazione (cui sarebbe stata soggetta in caso di accettazione
del rapporto di lavoro subordinato) confermata dal pagamento delle competenza
previo rilascio di fattura. Tutte queste circostanze sono state poste in
evidenza in sede di merito, ma il giudice d'appello le ha ignorate. Solo in
assenza degli elementi essenziali della subordinazione il giudice può ricorrere
ai criteri sussidiari (Cass. n. 849/04); il Tribunale invece ha confuso il primo
con i secondi, rendendo in tal modo difficile la difesa; in ogni caso l'uso
congiunto del criterio principale e di quello sussidiario genera "un error
decidendi di per sé assorbente". Sotto altro profilo la sentenza è
censurabile per non avere il giudice correttamente valutato l'attendibilità del
testi Mezzo e Casagrande. La prima è una teste "de relato", che nella sua "foga
difensiva" nega persino che la Russo lavorasse per altri centri di analisi
"mentre la circostanza era emersa pacificamente in sede di libero
interrogatorio"; anche la seconda era una teste "de relato actoris" e per di più
aveva una causa pendente con la società. Anche su tali rilievi essenziali il
giudice d'appello non ha risposto e quindi la sentenza deve essere
cassata. Resiste la Russo con controricorso. Entrambe le parti hanno
presentato memorie illustrative. Il ricorso è infondato. La Corte ha già
avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "ai fini della
distinzione tra lavoro autonomo e subordinato (per quest'ultimo il fondamentale
requisito della subordinazione configurandosi come vincolo di soggezione del
lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che
nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione
delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla
specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua
attuazione) non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto
questo profilo, va tenuto presente il "nomen juris" utilizzato, il quale però
non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul piano della
interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo
delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi
dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, in caso di contrasto fra dati
formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della
prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Tuttavia, quando
sia proprio la conformazione fattuale del rapporto ad apparire dubbia, non ben
definita o non decisiva, l'indagine deve essere svolta in modo tanto più
accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto" (Cass. n.
13884/04; conf. n. 4948/96; 12364/03; 4308/00). La Corte condivide questo
principio sul rilievo essenziale che ogni attività umana può essere espletata
sia in regime di subordinazione che in forma autonoma, per cui ai fini della
qualificazione del rapporto vanno esaminati tutti gli elementi disponibili.
Nella specie, sentenza impugnata ha qualificato il rapporto come subordinato
sulla base del rilievo che "i tempi e le modalità di esecuzione della
prestazione erano determinati dal direttore tecnico e dall'Amministratore della
società, che predisponevano i turni di servizio", davano direttive sulla
priorità di un'attività d'analisi rispetto ad altre, autorizzavano ferie e
permessi; dovevano inoltre essere segnalate le assenze per eventuale
sostituzione, per cui sussisteva l'eterodirezione, il controllo sul lavoro
svolto, il rispetto di un orario di lavoro e l'inserimento in una organizzazione
aziendale. Richiama poi genericamente la Corte d'Appello i principi enunciato da
questa Corte in ordine al carattere distintivo del rapporto di lavoro
subordinato ed ai criteri sussidiari utili ai fini del suo riconoscimento e
conclude affermando che l'appello deve essere rigettato. Si osserva in
proposito che la "eterodirezione" è in linea di principio sufficiente per la
qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, per cui l'accertamento
compiuto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di tale requisito
fondamentale è sufficiente per superare l'autoqualificazione fatta dalle parti,
fatta peraltro non all'inizio ma nel corso del rapporto di lavoro, della natura
autonoma del rapporto medesimo. Quanto all'altro elemento, addotto dal
ricorrente come determinante a sostegno della autonomia, il rifiuto cioè
espresso dalla lavoratrice di essere assunta come dipendente, basta rilevare che
la società ricorrente non precisa in che modo abbia provato tale circostanza e
non riporta gli elementi di prova addotti in sede di merito e che sarebbero
stati ingiustamente trascurati dal giudice, in modo da consentire alla Corte la
valutazione in ordine alla decisività degli stessi, alle condizioni che
sarebbero state offerte per la costituzione del rapporto subordinato ed alle
ragioni del rifiuto. Sotto questo profilo il ricorso difetta di
autosufficienza, perché si dilunga a spiegare le ragioni della difesa, ma non
offre i necessari elementi di valutazione. Per il resto il ricorso si risolve in
censure relative all'attendibilità dei testi (cioè in valutazioni di merito
contrarie a quelle fatte dal giudice di merito) e nella enunciazione di principi
di diritto, in astratto condivisibili ma non sufficienti a contrastare
validamente le ragioni della decisione e tutto il complesso degli accertamenti
di fatto su cui la stessa si regge. Quanto all'espletamento di attività
libero professionale a favore di terzi, che sarebbe stata ammessa dalla
lavoratrice in sede di interrogatorio libero, il ricorrente non spiega le
ragioni di fatto e diritto per cui sarebbe errata l'affermazione della sentenza
impugnata, che ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato
"non è necessaria la esclusività della prestazione" e sarebbe contraddittoria la
giustificazione che "non risulta (che) tale attività (abbia) in alcun modo
precluso alla Russo quella continua dedizione delle energie lavorative agli
obiettivi della società Crs Analisi Srl, che ...è postulata dalla
subordinazione"; non specifica il ricorrente quali siano state le concrete
modalità di espletamento di incarichi in favore di terzi e le ragioni per cui
tale attività abbia interferito con la prestazione lavorativa resa in suo
favore. Tutte le censure sono quindi infondate ed il ricorso va rigettato.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese
che liquida in euro 19,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorario, nonché alle spese
generali Iva e Cpa.
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