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Corte di Cassazione - Sezione lavoro
12/12/2008 n. 29258
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Giudice del lavoro di
Genova A. C. conveniva in giudizio la s.n.c. "CREM di B. D. & c." esponendo
di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 12 febbraio 1997 al 28
maggio 1999 in qualità di operaio di "V livello c.c.n.l. aziende metal
meccaniche" artigiane con mansioni di manutentore ed operaio di produzione e,
successivamente a tale rapporto, di avere lavorato per altra azienda ma di avere
ripreso a lavorare per la società convenuta in data 15 giugno 1999, svolgendo le
identiche mansioni che aveva svolto dal 1997 (solo successivamente gli era stato
consegnato un documento senza data nel quale era indicato che l'assunzione era a
termine, con scadenza il 16 febbraio 1999; in seguito, gli veniva consegnato
altro contratto a termine con scadenza il 16 aprile 2000 che non aveva mai
sottoscritto; in data 16 giugno 1999 aveva ricevuto la comunicazione di
cessazione del rapporto per scadenza del termine). In base a tali circostanze di
fatto il ricorrente deduceva che illegittimamente era stato apposto il termine
al rapporto di lavoro, sia perché il primo contratto era stato sottoscritto
posteriormente all'effettivo inizio del rapporto, proseguito poi anche dopo la
scadenza del termine, sia perché il secondo contratto non era stato mai
sottoscritto, e comunque era posteriore alla data indicata nel documento ed era
stato stipulato senza il rispetto dei termini ex art. 2 della legge n. 230 del
1962; eccepiva, inoltre, la nullità del contratto perché il motivo della sua
stipulazione come contratto di lavoro a tempo determinato (consistente
nell'esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo
ed avente carattere occasionale e straordinario) non corrispondeva a verità. Il
ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità della clausola contenente
la fissazione del termine e condannarsi la società convenuta a reintegrarlo nel
posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno pari alla retribuzione dalla
data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra, e, comunque, in misura
non inferiore al minimo legale di cinque mensilità o, gradatamente (ove non
fosse stata provata la sussistenza del requisito numerico), la condanna a
riassumere esso ricorrente ed a corrispondergli l'indennità di cui all'art. 2
della legge n. 108 del 1990; in via subordinata, previa declaratoria della
perdurante vigenza del rapporto di lavoro, condannarsi la società convenuta al
pagamento della ordinaria retribuzione dal 17 giugno 2000 al giorno
dell'effettiva riammissione in servizio. Si costituiva in giudizio la società
convenuta, che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il
rigetto. L'adito Tribunale di Genova - con sentenza 11 settembre 2002 -
accoglieva il ricorso, dichiarando la nullità della pattuizione del termine
apposto al primo contratto di lavoro e giudicando non essere stata provata la
sua stipulazione in data anteriore o contestuale all'inizio del rapporto, e
dichiarava, pertanto, l'avvenuta costituzione di un rapporto a tempo
indeterminato, condannando l'azienda al pagamento dell'ordinaria retribuzione
fino all'effettiva riammissione in servizio, oltre alle spese di lite; ma - a
seguito di appello principale di B. D. (in proprio e quale legale rappresentante
della s.n.c. CREM) e di appello incidentale di A. C. - la Corte di appello di
Genova, con sentenza n. 204/2005, "respingeva l'appello principale e, in
accoglimento dell'appello incidentale, condannava l'appellante principale a
corrispondere sulla sorte capitale la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali sulle retribuzioni maturate dal 17 giugno 2000 in avanti, oltre al
pagamento delle spese del grado". Per la cassazione della cennata sentenza la
s.n.c. "CREM di B. D. & c." propone ricorso affidato a due
motivi. L'intimato A. C. resiste con controricorso e propone "ricorso
incidentale condizionato" assistito da un motivo, a cui resiste la ricorrente
principale con "controricorso a ricorso incidentale". Entrambe le parti hanno
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il difensore della ricorrente principale
ha depositato "osservazioni per iscritto" ex art. 379, quarto comma
c.p.c..
Motivi della decisione
I - Deve essere disposta la riunione dei cennati ricorsi in quanto proposti
contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II - Con il primo
motivo del ricorso principale la ricorrente - denunciando violazione dell'art. 2
comma 1 della legge n. 230 del 1962 e di ogni altra norma e principio in materia
di prevedibilità o meno delle ragioni idonee a giustificare la proroga di un
rapporto di lavoro a tempo determinato, in una con insufficienza e
contraddittorietà della motivazione su punto decisivo" - rileva criticamente che
"la valutazione espressa dal Giudice di appello si pone in aperta contraddizione
con l'accertamento in fatto espresso dalla stessa Corte, laddove nella sentenza
che si impugna si legge che il motivo addotto per la stipulazione del contratto
di lavoro a tempo determinato, costituito dall'esigenza di rimettere in funzione
i macchinari acquistati dal fallimento per rivenderli ad altra impresa che aveva
intenzione di acquistare lo stabilimento della fallita per riattrezzarlo con gli
stessi macchinari, era un motivo vero e plausibile, e che tale originario
programma non aveva potuto trovare attuazione solo perché si era verificato il
fatto, imprevisto e imprevedibile, che l'impresa cui i macchinari avrebbero
dovuto essere rivenduti non aveva ottenuto il necessario finanziamento e non era
perciò in condizioni di perfezionare il progettato acquisto, e che di
conseguenza la CREM non aveva altra possibilità, per utilizzare in qualche modo
i macchinari acquistati e quindi mettere a frutto i capitali impiegati
nell'acquisto, che quella di rimontarli e metterli in funzione nello
stabilimento proprio, in vista della quale sopravvenuta esigenza aveva dovuto
prorogare il rapporto di lavoro a termine con il C.". Con il secondo motivo
(definito "subordinato") la società ricorrente - denunciando "violazione
dell'art. 18 della legge n. 300/1970 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché vizi di
motivazione" censura la sentenza impugnata in quanto "la condanna alla
reintegrazione e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande fino
alla reintegra merita di essere cassata, oltre che per violazione delle norme
sostanziali relative alla ripartizione dell'onere della prova sul presupposto
dimensionale dell'azienda, anche per un vizio di vera e propria omessa pronuncia
su di un capo di impugnazione esplicitamente proposto e ribadito (art. 112
c.p.c.), oltre che di difetto assoluto di motivazione su punto decisivo". Con
l'unico motivo del "ricorso incidentale condizionato" il ricorrente -
denunciando "violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 230/1962 e motivazione
contraddittoria" - rileva criticamente che "la Corte di appello in punto
legittimità del primo contratto e di corrispondenza della esigenza indicata con
l'opera reale voluta e richiesta è andato in contraddittorietà di motivazione
negando da una parte quello che contemporaneamente affermava
dall'altra". III/a - Il primo motivo di ricorso non appare meritevole di
accoglimento. Al riguardo - in merito alle circostanze che, a norma dell'art.
2 della legge n. 230/1962, sono ritenute idonee a legittimare la proroga del
contratto di lavoro a tempo determinato (il cui onere probatorio, vale
precisare, grava sul datore di lavoro ex art. 3 della legge n. 230 cit.) -
questa Corte ha rimarcato che le cennate circostanze debbono essere
ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria
apposizione del termine e debbono rivestire i caratteri della contingenza e
della imprevedibilità, tenendo presente, con riferimento a quest'ultima (da
accertarsi alla stregua del criterio della diligenza media osservabile
dall'imprenditore), che deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui
l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi
l'ulteriore sviluppo secondo l'id quod plerumque accidit (da ultimo Cass. n.
24886/2006, Cass. n. 24655/2006). Nella specie, la Corte di appello di Genova
ha testualmente affermato, nella parte finale della motivazione della sentenza
impugnata, che "la segretaria ha affermato che all'atto della prima assunzione a
termine fece presente al C. che sarebbero stati stipulati due contratti a
termine ed il teste R., sentito in questo grado del giudizio relativamente alle
circostanze relative alla proroga, ha specificato che C. aveva fatto presso di
noi già due contratti a termine, per cui quando lo stesso mi telefonò per
chiedere di lavorare gli dissi che gli avrei fatto un contratto a termine di
cinque mesi prolungabile per altri sei nel caso di buon fine del discorso
macchine" e più avanti, che "la circostanza dedotta dalla società, cioè che la
proroga del contratto a termine sarebbe giustificata dall'esigenza di utilizzare
le macchine acquistate, in quanto non potevano più essere rivendute a causa del
mancato finanziamento alla società acquirente, è smentita dalla stessa
segretaria della CREM, che ha affermato che le macchine rimasero non aggiustate
e che non serviva aggiustarle "in quanto la CREM essendo una ditta piccola non
aveva modo di usarle". Pertanto, "sulla base dei dati di fatto" [così come
testualmente richiamati nelle "osservazioni scritte ex art. 379, ultimo comma,
c.p.c." del difensore dalla società ricorrente (a conferma del suo notevole
impegno difensivo)], si evidenzia che le esigenze che avevano determinato la cd.
proroga del contratto di lavoro (rectius, la prosecuzione ininterrotta del
rapporto di lavoro) non erano ontologicamente diverse e, quindi, non erano tali
da giustificare ex art. 2 della legge n. 230/1962 l'apposizione del termine e la
proroga del contratto di lavoro. III/b - Sono, altresì, da respingere le
doglianze della ricorrente in ordine all'accertamento delle risultanze
istruttorie in quanto - giova specificamente precisare - la valutazione degli
elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito
non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della
motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice
di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere
taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo
sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti
che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari
elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza
un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti,
anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente
attribuito, a quelli utilizzati (così, nella specie, ove nella sentenza
impugnata è stato rimarcato quanto dianzi testualmente riportato). Comunque,
ove con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della
motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di
risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività delle risultanze non valutate (o
insufficientemente valutate), che il ricorrente precisi - mediante integrale
trascrizione delle medesime nel ricorso le dichiarazioni dell'interrogatorio
delle parti e la risultanza che asserisce decisiva e non valutata o
insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla
Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa,
di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 9954/2005). III/c
- Con riferimento, inoltre, ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la
ricorrente, connoterebbero la sentenza impugnata - vale rilevare che: a) il
difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi
soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta
dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero
condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso
di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli
elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le
doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità
rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di
motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano
di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non
insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza
sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste
che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la
motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è
necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o
condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che
il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo
caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse. Benvero, le censure con cui una sentenza venga
impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la
non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al
diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da
conferirsi alle "presunzioni" [la cui valutazione è anch'essa incensurabile in
sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla
valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)] - e, in
particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del
giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi
di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del
giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento
rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 380, n. 5, cod. proc.
civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea
alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. IV - Anche il secondo
motivo non può essere accolto.Infatti, del tutto impropriamente la ricorrente ha
addebitato alla Corte di appello di Genova di avere disposto la reintegrazione
del C. nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 senza
verificare i requisiti dimensionali dell'azienda ai fini dell'applicabilità di
tale norma, e ciò in quanto con la decisione impugnata il giudice di appello ha
confermato espressamente la sentenza di primo grado (salvo l'ulteriore condanna
alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle retribuzioni
maturate) in forza della quale "la s.n.c. CREM era stata condannata al pagamento
dell'ordinaria retribuzione dal 17 giugno 2002 sino al dì dell'effettiva
riammissione in servizio (alla stregua) della conversione in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato come stabilito, a titolo sanzionatorio, dall'art. 2 della
legge n. 230/1962". Di conseguenza, nella specie, non è stato applicato (né è
venuta in discussione l'applicabilità dell') l'art. 18 stato lav., bensì il
principio rimarcato da questa Corte secondo cui "nel caso di illegittima
apposizione di termine di contratto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad
essere riammesso in servizio, ma la relativa azione va configurata non come
richiesta di reintegrazione per illegittimo licenziamento, bensì come richiesta
di adempimento del rapporto a tempo indeterminato in considerazione della
nullità della clausola di apposizione del termine" (ex plurimis, Cass. n.
19899/2004). Con la precisazione a mente della quale il lavoratore che -
ottenuta una pronunzia di conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di una pluralità di rapporti di lavoro a termine, contrastanti con
le previsioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, non venga riammesso in servizio
- ha diritto al ristoro del danno commisurato al pregiudizio economico derivante
dal rifiuto di riassunzione del datore di lavoro, nei cui confronti trovano
applicazione le regole sulla mora del creditore e in particolare quella
concernente l'obbligo risarcitorio, fissata nell'art. 1206, 2° comma c.c., con
conseguente necessità di riconoscere al lavoratore il diritto alla retribuzione
l'attività lavorativa ingiustificatamente impeditagli, (Cass. n.
5518/2004). V - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il
ricorso "principale" deve essere rigettato e tale pronuncia non può che
comportare l'assorbimento del ricorso "incidentale" in quanto lo stesso è stato
proposto "in via condizionata" e siffatta condizione (id est, "accoglimento del
ricorso principale") non si è avverata. La società ricorrente, per effetto
della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso
incidentale; condanna la s.n.c. "CREM di B. D. & c." al pagamento, a favore
di A. C., delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 30,00 oltre
a euro 2.000,00 per onorario, e alle spese generali ed agli ulteriori oneri di
legge.
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