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Cassazione - Sezione Lavoro sentenza 29/11/07 - 12/02/08 n. 3304
Presidente Mattone - Relatore Roselli - Pm Patrone (conforme)
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Corte d'appello di Roma Giovanni
S. , dipendente della C. - a far tempo dal marzo 1996, ha impugnato la sentenza
del Tribunale di Roma la quale aveva respinto i ricorsi, poi riuniti, da lui
proposti nei confronti del suo datore di lavoro, ricorsi con i quali aveva
chiesto l'accertamento del suo diritto all'inquadramento, dal 1 gennaio 1977,
nella categoria dei dirigenti (o, comunque, nella superiore qualifica di fatto
posseduta), la reintegra nelle mansioni svolte prima dell'intervenuto
demansionamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento
disciplinare intimatogli in data 28 luglio 1997. Con sentenza non definitiva del
30 marzo 2005 la Corte d'appello, in riforma della decisione impugnata, ha
dichiarato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto con separata
ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Ad avviso della Corte, il rifiuto
opposto da S. , impiegato direttivo con trentun anni di servizio, di eseguire
l'ordine impartitogli da un superiore ed avente ad oggetto l'indicazione su una
carta geografica delle linee di traffico delle navi passeggeri, era legittimo
perché inteso a contrastare una riduzione della qualità delle mansioni contraria
all'art. 2103 cod. civ., onde non poteva essere considerato come illecito
disciplinare. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la C. , formulando
due motivi di gravame; S. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno
depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente lamenta motivazione
illogica, sufficiente e contraddittoria per avere la Corte d'appello tenuto
illegittimo il rifiuto, opposto dal prestatore al datore di lavoro, di eseguire
le mansioni assegnate ritenute inferiori alla qualifica acquisita senza il
preliminare esame del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicabile nella fattispecie e senza il conseguente accertamento della
qualifica e delle specifiche mansioni ad essa corrispondenti. Il motivo è
fondato. Occorre premettere che, secondo il più recente orientamento di
questa Corte, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto
allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non
giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a
prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 cod.civ., sempre che il
rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e
conforme a buona fede (Cass. 26 giugno 1999 n. 6663, 1^ marzo 2001 n. 2948, 7
novembre 2005 n. 21479, 8 giugno 2006 n. 13365, 27 aprile 2007 n. 10086). Nel
caso in cui il lavoratore licenziato per insubordinazione (per aver rifiutato di
svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro) deduca la
violazione dell'art. 2103 cit., con ciò formulando una eccezione di
inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito, chiamato a
procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti,
deve, pertanto, verificare in primo luogo "la correttezza dell'operato del
datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello
ius variandi (in questi termini, Cass. n. 2948/2001, cit.; nonché Cass. 2 luglio
2002 n. 10187). Ne consegue che in una controversia siffatta è necessario
accertare anzitutto la qualifica e le mansioni del dipendente al fine di
stabilire se la lamentata modificazione di queste abbia dato luogo o meno ad un
illegittimo esercizio dei poteri imprenditoriali. Nel caso in esame la Corte
d'appello si è limitata, invece, ad fermare che il prestatore di lavoro era
"impiegato direttivo con ventun anni di servizio", senza alcun riferimento al
testo del contratto collettivo e soprattutto al contenuto delle mansioni da
questi in concreto svolte sino a quel momento ed esprimendo il giudizio circa la
dequalificazione a suo dire subita dal S. (cui sarebbe stato affidato un
incarico "non rispondente alla sua pregressa professionalità")
"indipendentemente dalla qualifica da riconoscersi e che andrà valutata nel
prosieguo del giudizio". Essa ha ritenuto, inoltre, che la compilazione di un
grafico fosse inferiore alla detta qualifica, imputando alla datrice di lavoro
di non aver provato "l'importanza e la delicatezza dell'incarico". Queste
lacune della motivazione comportano la cassazione della sentenza impugnata, con
rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale accerterà
preliminarmente le mansioni svolte da S. all'atto del recesso e la qualifica ad
esse corrispondente e valuterà quindi, adeguatamente motivando, se l'esecuzione
della prestazione a questi richiesta ne pregiudicasse la dignità professionale.
Il secondo motivo di ricorso, denunciante violazione di regole di
ermeneutica negoziale, rimane assorbito. Lo stesso giudice del rinvio
provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa; alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le
spese.
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