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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Sezioni unite
civili sentenza 12-29/05/2009 n. 12718
(Presidente Carbone - Relatore Vidimi)
Ricorrente Inps
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27 dicembre 1995, A. A. lamentava, quale
lavoratrice agricola iscritta negli elenchi del Comune di E., la mancata
erogazione della indennità di maternità - di cui alla legge n. 33 del 1980 ed
alla legge n. 1204 del 1971 - a lei dovuta per astensione obbligatoria e
facoltativa dal lavoro, e chiedeva che l'adito Pretore di Napoli condannasse
l'Istituto al versamento della suddetta indennità indebitamente negata per il
periodo complessivo corrente dal 5 gennaio 1993 al 5 novembre 1993. Dopo la
costituzione dell'Istituto, che eccepiva la decadenza e la prescrizione annuale
delle pretese azionate, e che comunque contestava nel merito la fondatezza delle
domande per la insussistenza dei rapporti di lavoro, il Pretore di Napoli
rigettava la domanda rilevando la violazione del termine annuale di decadenza. A
seguito di gravame dell'assicurata che - dopo avere evidenziato la periodicità
degli atti interruttivi della prescrizione e della decadenza dopo la
presentazione della domanda amministrativa - insisteva per l'accoglimento della
sua domanda e, dopo la costituzione dell'INPS, il Tribunale di Napoli con
sentenza del 6 maggio 2004, in accoglimento dell'appello, condannava l'INPS al
pagamento in favore della A. della indennità richiesta, con gli interessi legali
dalla maturazione al saldo. Contro tale decisione l'INPS propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi. A. A. non si è costituita. Con
ordinanza del 2 luglio 2008 n. 18104, la Sezione lavoro di questa Corte di
cassazione, rilevando che si era manifestato all'interno della suddetta Sezione
un contrasto in ordine al tema da decidere - e cioè sulla problematica del
decorso o meno del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. 30 aprile
1970 n. 639 nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda
dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal
quinto comma del suddetto art. 47 - disponeva ai sensi dell'art. 374, comma 2,
c.p.c. la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, che assegnava il detto
ricorso a queste Sezioni Unite. L'INPS ha depositato note difensive ex art.
378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione:
dell'art 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533; dell'art. 46, commi 5 e 6, della
legge 9 marzo 1989 n. 88 e dell'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, nel
testo sostituito dall'art. 4, comma primo, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384,
come convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, nonché vizio di motivazione.
Lamenta l'Istituto che il giudice d'appello ha fatto decorrere l'anno - entro il
quale esercitare l'azione giudiziaria a pena di decadenza - dal ricorso
amministrativo, presentato il 14 novembre 1995 (avverso la nota del 29 novembre
1994 dell'Istituto con cui si notiziava l'assicurata della sospensione della
procedura amministrativa). Doveva invece tenersi conto della prima istanza volta
ad ottenere la indennità di maternità - presentata in data 19 marzo 1993 - per
cui l'esaurimento del procedimento amministrativo doveva ritenersi esaurito dopo
trecento giorni da tale data (120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto,
90 giorni per la presentazione del ricorso e 90 giorni per la sua decisione),
sicché il ricorso amministrativo del 14 novembre 1995 non poteva spostare in
avanti il suddetto termine di decadenza. 1.1. Con il secondo motivo
l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4,
comma primo, del d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212; dell'art. 5, commi 6 e 8, del
d.l. 11 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni con legge 11
novembre 1983 n. 638; degli artt. 15 e 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204;
dell'art. 13 del d.p.r. 25 novembre 1976 n. 1206; degli artt. 115 c.p.c. e 2697
c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un
punto decisivo della controversia. Rileva al riguardo che in ordine alla
riproposta, in sede di gravame, questione sulla infondatezza della domanda
dell'assicurata per l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, il
Tribunale si è limitato ad osservare che la domanda della A.era fondata perché
l'appellante aveva depositato estratti contributivi. In tal modo il giudice ha
omesso di verificare - e di darne comunque conto in motivazione - l'esistenza
nel caso di specie delle caratteristiche sintomatiche del lavoro subordinato
(orario di lavoro, subordinazione, retribuzione), costituenti elementi
indefettibili per il riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata da
controparte. 2. Esigenze di un ordinato iter argomentativo portano subito ad
esaminare, per ragioni di priorità logico-giuridica, la questione per la quale
la controversia è stata assegnata a queste Sezioni Unite, e cioè - è bene
ricordarlo - se decorra o meno il termine di decadenza dell'azione giudiziaria
per il conseguimento di prestazioni previdenziali in mancanza di un
provvedimento esplicito dell'INPS sulla domanda dell'assicurato o comunque
quando manchi, in qualsiasi atto proveniente dall'istituto previdenziale,
l'indicazione prescritta dal quinto comma dell'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970
n. 639, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/92, convertito nella legge
n. 438/1992.3. Come ha sottolineato la ricordata ordinanza della Sezione Lavoro
di questa Corte sulla tematica in oggetto si sono formati due contrapposti
indirizzi. 3.1. Un primo orientamento - che se ritenuto fondato condurrebbe
al rigetto del ricorso dell'Istituto - afferma che la mancanza di un
provvedimento esplicito dell'INPS sulla domanda ovvero l'omissione nel
provvedimento delle indicazioni prescritte nel quinto comma dell'art. 47 del
d.p.r. n. 638 del 1970, impediscono il decorso del termine di decadenza. Nel
seguire tale indirizzo si è sostenuto che in tema di decadenza dall'azione
giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ai sensi
dell'art. 47, sia la mancanza di un provvedimento esplicito dell'INPS sulla
domanda sia l'omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte dal comma
quinto del detto articolo (precisazione dei gravami esperibili e dei termini per
l'esercizio dell'azione giudiziaria), configurano degli impedimenti al decorso
del termine di decadenza prescritto per l'esaurimento del procedimento
amministrativo (da computarsi a decorrere dalla data di presentazione della
richiesta di prestazione) (cfr. in tali sensi: Cass., 15 novembre 2004 n. 21595,
cui adde, tra le altre, Cass. 6 aprile 2006 n. 8001; Cass. 15 dicembre 2005 n.
27672). 3.2. A fondamento di tale dictum i giudici di legittimità hanno
ricordato come la Corte costituzionale - con sentenze n. 86 del 1998 e n. 311
del 1994 interpretative di rigetto - abbiano affermato, anche con riferimento a
procedimenti amministrativi di tipo non autoritativo, come il disposto dell'art.
3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 - nel disporre che con "ogni atto notificato
al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere" - contiene un principio di carattere generale, la cui inosservanza
impedisce il verificarsi di preclusioni e decadenze, per cui una diversa
interpretazione vanificherebbe, in sostanza, oltre che la portata precettiva
della norma, l'esigenza di effettiva tutela del cittadino (così in motivazione:
Cass. 15 novembre 2004 n. 21595 cit.). E gli stessi giudici hanno altresì
precisato che l'obbligo di informazione, prescritto dal comma 5 del citato art.
47, non presuppone la necessaria esistenza di una decisione amministrativa sulla
domanda di prestazione, perché il fatto che la norma colleghi l'obbligo della
informazione alla concreta esistenza della decisione non significa che, in
assenza di essa, l'obbligo della informazione non sussista, e che la decadenza
abbia ugualmente il suo corso. Hanno, infatti, a tale riguardo osservato come
sarebbe contrario alla logica (oltre che alla stessa ragione normativa) negare
il corso della decadenza in presenza di un atto privo della indicazione
prescritta (nell'inadempimento, da parte dell'istituto, dell'obbligo di
informazione), ed affermarla in assenza dello stesso atto che tale indicazione
dovrebbe contenere; ed invero in questi limiti, e non nel fisiologico
svolgimento del provvedimento, l'Istituto attraverso il proprio silenzio
conseguirebbe un vantaggio - decadenza senza adempimento dell'obbligo di
informazione - che gli sarebbe precluso da una espressa decisione (cfr. in tali
sensi in motivazione: Cass. 6 aprile 2006 n. 8001 cit.; Cass. 15 dicembre 2005
n. 27672 cit.). 4. L'indirizzo giurisprudenziale, seguito in numerose
decisioni, perviene invece ad opposte conclusioni ritenendo che l'omissione
della indicazione nell'atto dell'ente previdenziale degli elementi di cui al
comma 5 dell'art. 47 non impedisce il decorso del termine decadenziale, potendo
operare secondo alcune decisioni solo sul terreno risarcitorio e risultando, di
contro, del tutto irrilevante secondo altre - aventi ad oggetto prestazioni
previdenziali di diversa natura - perché attinente a termini di legge che il
privato è tenuto in ogni caso a conoscere e rispettare (cfr. per tale indirizzo
per tutte: Cass. 23 marzo 2005 n. 6231, secondo cui infatti il termine di
decadenza cosiddetto sostanziale, previsto per la proposizione dell'azione
giudiziaria dall'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 nella sua vigente
formulazione, decorre, nella ipotesi di mancata proposizione del ricorso
amministrativo, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento
del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della domanda amministrativa, sicché in caso di mancata pronuncia
dell'INPS sulla richiesta di prestazione, il termine stesso si computa a partire
dal decorso di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda, e
cioè centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda, ex art. 7 della legge 11
agosto 1973, n. 533, oltre a novanta giorni per la proposizione del ricorso
amministrativo ed ulteriori novanta per la decisione del ricorso, a norma
dell'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88; cui adde in
termini simili ex plurimis: Cass., 15 maggio 2007 n. 11090; Cass. 11 novembre
2004 n. 21450, in una fattispecie relativa a domanda d'indennità di
disoccupazione agricola; Cass. 24 luglio 2004 n. 13929, in materia di indennità
di maternità per astensione facoltativa e, sempre in tema di tale indennità,
Cass. 24 ottobre 2003 n. 15987). 5. Queste Sezioni Unite ritengono di
condividere questo ultimo indirizzo per la specialità e peculiarità dell'assetto
normativo regolante la materia previdenziale, che osta all'estensione di
disposizioni che, nel silenzio della legge, risultano di impedimento al
perseguimento delle finalità ad esso sottese. 6. L'art. 47 del d.p.r. 30
aprile 1970 n. 639 - nel testo ratione temporis applicabile - statuisce:"Per le
controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può
essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi
dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia
della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti
per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla
data di presentazione della richiesta di prestazione" (comma 2)."Per le
controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della
L. 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di
decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma"
(comma 3)."L'Istituto nazionale della Previdenza sociale è tenuto ad indicare ai
richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il
provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono
essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali
termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per
l'esperimento dell'azione giudiziaria" (comma 5).Il d.l. 29 marzo 1991 n. 103
(testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 1 giugno 1991 n.
166 recante "Disposizioni urgenti in materia previdenziale") all'art. 6 ("Regime
delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dispone a sua volta:"I
termini previsti dell'art. 47, commi secondo e terzo, del D.P.R. 30 aprile 1970
n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla
prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai
ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della
relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso
amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli
ratei" (comma 1)."Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva
ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto" (comma 2). 6.1. Dalla lettura della suddetta normativa
- all'interno della quale il disposto dell'art. 6 del cit. d.l. 103/1991 si pone
rispetto al disposto dell'art. 47 del d.p.r. 639/1970 come norma di
interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto
contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla
ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:- ove sia stata emanato
un provvedimento dell'INPS, a seguito di un precedente ricorso amministrativo,
la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda
del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art.
47;- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l'INPS non ha provveduto
il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo
teorico (90 giorni ex art. 46, comma sesto, della legge n. 88 del 1989),
previsto per la decisione;- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato
proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'INPS, in risposta alla
domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo
dell'INPS, l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies
a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di
prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento
dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento (120 giorni per
il silenzio rifiuto ex art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533; 90 giorni,
termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale ex art.
46, comma 5, l. 9 marzo 1989 n. 88; 90 giorni per il silenzio rigetto ex art.
46, comma 6, legge 9 marzo 1989 n. 88 cit.). Termine questo di trecento giorni
non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato.
6.2. Tali conclusioni sono confortate da un criterio ermeneutico che,
basandosi non solo sulla lettera delle diverse disposizioni richiamate ma anche
su principi logico-sistematici, forniscono le coordinate per risolvere le
diverse problematiche oggetto del denunziato contrasto giurisprudenziale. 7.
Ma per il superamento delle numerose incertezze che sinora hanno caratterizzato
punti non certo marginali in ordine alle prestazioni previdenziali risultano
utili anche ulteriori considerazioni di carattere generale. 7.1. I giudici
di legittimità hanno più volte ribadito che la decadenza sostanziale di cui si
discute «è di ordine pubblico» (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile
fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza
delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci
pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la
possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa
ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (così
Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, cui adde in epoca più recente ex plurimis: Cass. 1
dicembre 1998 n. 12141, che evidenzia come la decadenza sia una conseguenza del
fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito,
per cui l'ente previdenziale non ha alcun onere probatorio al riguardo); ed
hanno altresì rimarcato come, per il suo carattere parafiscale, la finanza degli
enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si
contraddistingua per l'esistenza di un bilancio alimentato da prelievi
obbligatori come i contributi, sicché l'ente previdenziale non può rinunziare
alle decadenze, come pure non può derogare negozialmente alla disciplina legale
di questa né riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti
impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1989 n.
3197, nonché più di recente, Cass. 27 marzo 1996 n. 2743). 7.2. Ed è
costante e ripetuta in materia previdenziale la statuizione giurisprudenziale
della indisponibilità anche da parte dell'istituto assicurativo dei diritti
scaturenti dal rapporto assicurativo, che si traduce nella rilevabilità
d'ufficio della decadenza (cfr. al riguardo: Cass. 18 luglio 2002 n. 10472 e
Cass. 28 agosto 1997 n. 8122, con riferimento alla fattispecie di una domanda di
prepensionamento ex art. 16, comma 1, l. 23 aprile 1981 n. 155; Cass. 24
febbraio 2006 n. 4184 che, proprio in ragione della ratio della decadenza in
materia di assicurazioni sociali e della indisponibilità dei diritti scaturenti
dal rapporto con l'Istituto assicurativo, ha poi negato che in una controversia
insorta fra soggetti privati, nella quale, pertanto, difetta qualsiasi profilo
di indisponibilità delle situazioni coinvolte - come nel caso di azione di
responsabilità civile instaurata dal lavoratore nei confronti del datore di
lavoro in relazione alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. - la decadenza
prevista dall'art. 10 del d.p.r. n. 1124 del 1965 possa essere fatta valere
d'ufficio, dovendo essere invece eccepita e tempestivamente formulata dalla
parte interessata). 7.3. Né sotto altro versante può trascurarsi la
considerazione che la giurisprudenza, sempre in ragione della specificità degli
interessi da tutelare, ha - con riferimento ad un istituto da sempre configurato
come eccezione in senso stretto in quanto rimesso alla esclusiva disponibilità
delle parti - riconosciuto la rilevabilità d'ufficio anche della prescrizione
(cfr. al riguardo: Cass. 6 dicembre 1995 n. 12538 e Cass. 18 novembre 1997 n.
11479, che hanno rilevato come del resto il principio della irrinunciabilità
della prescrizione sia espressamente previsto anche dall'art. 55 del R.D.L. 4
ottobre 1935 n. 1827, ostativo del pagamento dei contributi previdenziali
prescritti, aggiungendo anche che esso è consono ad un sistema previdenziale
avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario,
per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore e i cittadini, che i contributi
da versare o da rimborsare non siano prescritti e che, comunque, non sia
lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o meno
l'avvenuta prescrizione). 7.4. È dunque di comune condivisione l'opinione
della piena permeabilità della materia in esame ad interessi di natura
pubblicistica. In questa direzione si è mossa, infatti, anche la dottrina che ha
rilevato che: la previsione legale di una autonoma fase contenziosa
amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato
cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed
immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il
doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la
predeterminazione di termini procedurali, - della impugnabilità di tale
provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere;
che una finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata all'art. 7 della legge
n. 533 del 1973, secondo cui la richiesta all'Istituto assicuratore si intende a
tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli
interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda stessa, senza che l'istituto si sia pronunziato; che
il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene preso in
considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di
decadenza sostanziale (art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, come novellato dall'art.
4 della legge n. 438 del 1990), entro il quale l'azione giudiziaria diretta al
riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controversie in materia di
trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di
prestazioni minori). 8. L'evidenziato stretto collegamento tra i termini del
contenzioso amministrativo e quelli (tre anni ed un anno in ragione, come si è
detto, della diversa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena
di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile
loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini
risultino "indifferenti" - nei sensi in precedenza precisati - alle condotte
dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne
le indicate finalità ed ad alterare l'intero impianto normativo, che
predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle
procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale. 9. Quanto ora
detto consente di rassegnare - su problematiche propedeutiche alla soluzione
della presente controversia - alcune statuizioni, riassumibili nei seguenti
termini:- allorquando manchi il ricorso amministrativo per l'individuazione del
dies a quo di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale
previsto per le prestazioni previdenziali dal vigente art. 47, comma secondo e
terzo, del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, occorre sommare - come si è più volte
affermato - il termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione
della richiesta di prestazione - di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n.
533 di generale applicazione in tema di formazione del silenzio rifiuto sulle
richieste rivolte agli istituti previdenziali ed assistenziali - e quello di 180
giorni (90 giorni + 90 giorni), così come previsto dall'art. 46, commi quinto e
sesto, della legge 9 marzo 1989 n. 88, per un totale di trecento giorni (120
giorni + 90 giorni + 90 giorni), legislativamente previsto per l'esaurimento del
procedimento amministrativo (così tra le tante: Cass. 11 novembre 2004 n. 21450;
Cass. 23 marzo 2005 n. 6231 cit. e più di recente Cass. 7 dicembre 2007 n.
25670);- in considerazione della indicata natura pubblicistica dei termini in
materia la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento
delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si
articola ed è stata legislativamente cadenzata - nei sensi sopra precisati - la
procedura contenziosa amministrativa non può incidere né il privato, con un
ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento
amministrativo o con una decisione anche essa tardiva (cfr. in tali sensi per la
riaffermazione di un principio consolidato: Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, che
individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un
ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione
giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza, e
che ha esteso detto principio all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto
nel merito da parte dell'istituto previdenziale; Cass. 7 dicembre 2007 n. 25760
cit. e, da ultimo, Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, che in tema di indennità di
disoccupazione ha ribadito che resta preclusa la possibilità per le parti di
derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui
termini decadenziali per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato -
ancorché imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973 - non impedisce il
decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale);-
e sempre nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti ai fini
del decorso dei termini scrutinati devono farsi rientrare - e sempre in ragione
della già sottolineata natura di ordine pubblico della decadenza in esame -
anche gli atti interlocutori dell'Istituto assicurativo o i provvedimenti capaci
di assumere carattere decettivo (lettere dell'Istituto con le quali si
richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al
pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o - come è
avvenuto nella presente controversia - si soprassiede al pagamento della
prestazione per ulteriori accertamenti, ecc.), che come tali possono legittimare
azioni risarcitorie sempre che detti atti concretizzino condotte lesive dei
canoni di correttezza e buona fede;- l'impossibilità dell'Istituto di incidere
(anche con atti irrituali ovvero posti in essere al di fuori dei limiti
legislativamente previsti) sulla rigida e predeterminata scansione e sequela dei
termini decadenziali - in ragione della più volte loro già evidenziata
indisponibilità dovuta ad esigenze di definitività e di certezza in ragione
delle quali è stato effettuato dal legislatore un equilibrato bilanciamento tra
finalità pubbliche e tutela dell'assicurato - assume ancora una volta nelle
problematiche scrutinate valore decisivo al fine dell'accoglimento
dell'indirizzo giurisprudenziale dell'unitarietà del termine di decadenza e,
conseguentemente, sulla non configurabilità di una doppia decadenza nel caso in
cui a fronte del riconoscimento di una prestazione se ne chieda successivamente
un adeguamento (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491 in
tema di adeguamento della indennità di disoccupazione a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974
n. 30, convertito nella legge 6 aprile 1974 n. 174, cui adde, negli stessi
sensi: Cass. 7 luglio 2004 n. 12516, che rileva l'illogicità ed irrazionalità in
materia previdenziale ed assistenziale della previsione di una doppia decadenza
sostanziale che, giustificata dalla stessa finalità, si presenterebbe come un
doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere più difficoltoso l'esercizio
del diritto) o in tutti quei casi in si sia in presenza di una componente di una
prestazione già riconosciuta (cfr.: Cass. 11 gennaio 2000 n. 209, che dalla
natura di componenti essenziali della pensione degli scatti perequativi
periodici ne ha fatto conseguire l'inapplicabilità del termine di decadenza ex
art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, allorché la domanda giudiziale sia volta ad
ottenere detti scatti, sicché la relativa domanda soggiace unicamente al termine
dell'ordinaria prescrizione decennale). 10. L'ampio excursus sul disposto
del più volte citato art. 47 e le considerazioni svolte sulla natura, disciplina
e finalità dei termini decadenziali, in detta norma indicati, evidenziano le
ragioni che portano ad affermare, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria,
che sia la mancanza di un provvedimento esplicito dell'INPS sulla domanda sia
l'omissione nel provvedimento delle indicazioni prescritte dal quinto comma
della suddetta disposizione non costituiscono ostacolo al decorso del termine
decadenziale.10.1. Una siffatta conclusione trova puntuale riscontro anche in
autorevole dottrina che - nel delineare il rapporto tra le diverse ipotesi di
determinazione del dies a quo per il computo dei termini decadenziali, fissati
dal comma secondo del testo novellato dell'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 -
assegna una valenza necessariamente prevalente all'ultima ipotesi rispetto alle
altre due, perché nella logica evidente della norma l'ipotesi suddetta vale a
supplire il vuoto normativo lasciato dalla altre due ipotesi, appunto per il
caso di tardività del ricorso e di tardività della decisione di esso,
presentandosi, dunque, come disposizione di chiusura, diretta ad evitare in ogni
caso (anche oltre quello di mancanza di risposta dell'istituto all'istanza
dell'assicurato) una incontrollata dilatabilità del termine di decadenza, da
ultimo fissato. 10.2. V'è dunque piena rispondenza tra l'indicato
orientamento dottrinario e l'indirizzo giurisprudenziale, che osserva
puntualmente che ove si escludesse il decorso della decadenza, in caso di
mancato espresso provvedimento di rigetto, si indurrebbe l'assicurato ad
astenersi dalla proposizione del ricorso amministrativo al fine di sottrarsi ad
ogni termine di decadenza (così in motivazione: Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670
cit.).Tutto ciò - è agevole osservare - consentirebbe e legittimerebbe una
ingiustificata dilatabilità nel tempo dei termini di decadenza ad opera sia
dell'Istituto che dell'assicurato, con la vanificazione o il drastico
ridimensionamento delle finalità pubbliche sottese alla disciplina legale. Ne
consegue che anche l'omissione delle indicazioni di cui al comma 5 dell'art. 47
non può configurare un ostacolo al decorso del tempo decadenziale, risultando
questa una soluzione obbligata sempre per la generale esclusione del potere
delle parti e dei loro comportamenti (quali che essi siano) di incidere in
qualsiasi modo sul decorso dei tempi del procedimento amministrativo, così come
ha più volte affermato la giurisprudenza (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670 cit.,
che osserva come dalla mancanza nel provvedimento dell'Istituto delle
informative il legislatore non ne faccia discendere nessuna sanzione, nonché
Cass. 24 ottobre 2003 n. 15987, che rimarca a sua volta come nei casi in cui non
sia stato emesso alcun provvedimento da parte dell'Istituto - e quindi nella
necessaria mancanza di un avvertimento sui termini per l'esperimento dell'azione
giudiziaria - non si sia affatto dubitato, in assenza di una specifica
disposizione di segno diverso, che operino normalmente i termini di decadenza
previsti dalla legge, al pari di quanto accade nel caso in cui vi siano
espliciti provvedimenti da parte dell'Istituto; segno quindi che l'onere posto a
carico dell' INPS dal citato art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 non è stato
considerato dal legislatore come imprescindibile, tale cioè che la sua mancanza
valga a mutare i termini per il procedimento amministrativo e per il
procedimento giudiziario). 10.3. Correttamente, quindi, la dottrina ha
parlato nel caso di specie di mera irregolarità, che non solo la prassi ma anche
la giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto in relazione a
provvedimenti che manchino di indicazioni che l'atto dovrebbe recare ed invece
non contiene (oppure ad indicazioni che non dovrebbero essere presenti
nell'atto, ad esempio, perché erronee ed invece sussistono in esso o che
dovrebbero presentarsi diversamente da come sono).Né va sottaciuto che, come è
stato osservato da più parti, la stessa violazione dell'art. 2 della legge n.
241 del 1990 non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo
tardivamente emanato se non nei casi in cui la legge lo preveda espressamente, e
che come tale norma anche la successiva - nella parte in cui dispone che in ogni
atto da notificare devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere - va inquadrata tra le misure di tipo organizzativo volte ad
imporre all'amministrazione di dotarsi di una struttura efficiente e trasparente
- nonché a misurare, seppure con modalità diverse, l'impegno del personale,
responsabilizzandolo all'esatto adempimento dei compiti affidati - e non certo
ad incidere sulla validità dell'atto amministrativo, la cui legittimità va
misurata sulla base del suo concreto contenuto e delle sue specifiche finalità e
non di certo - nel silenzio della legge - sull'assenza di elementi formali
incapaci di alterarne la natura e la funzione. 10.4. Sotto altro versante,
ad ulteriore, ultima e decisiva conferma dei risultati cui si è pervenuti, va
considerato che configura un principio generale quello secondo cui le
controversie giurisdizionali in materia di assistenza e previdenza hanno
direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al
sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla mera legittimità formale e
procedurale dei singoli provvedimenti (così: Cass. 7 novembre 2007 n. 25670
cit.). 11. Alla stregua di quanto sinora detto va accolto il primo motivo
del ricorso proposto dall'INPS. 11.1. Nell'accogliere la domanda della A.,
riformando la sentenza del primo giudice, il Tribunale di Napoli ha osservato
preliminarmente che alla fattispecie in esame andava applicato il terzo comma
dell'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 (come modificato dall'art. 4 del
d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438), ed ha
precisato che l'eccezione di decadenza di cui alle suddette disposizioni è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio - tranne la formazione
del giudicato sul punto - ed è sottratta quindi alla disponibilità delle parti
in ragione della protezione dell'interesse pubblico alla definitività ed alla
certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui
bilanci pubblici; ha escluso, però, che fosse maturata la decadenza sostanziale
di un anno osservando che l'INPS, con nota del 29 novembre 1994, aveva sospeso
ogni erogazione ed ha, così, interpretato tale nota come rigetto della istanza
amministrativa, con la conseguenza che, avendo l'assicurata proposto ricorso
amministrativo al Comitato Provinciale dell'INPS il 14 novembre 1995, il ricorso
giudiziario, depositato in data 27 dicembre 1995, doveva considerarsi
tempestivo. 11.2. La sentenza impugnata, dopo avere enunciato corretti
principi sulla indisponibilità dei termini decadenziali di cui all'art. 47 del
d.p.r. n. 639 del 1970, non ha fatto scaturire da tali principi gli effetti
consequenziali.11.3. Ed invero, il giudice d'appello nell'interpretare il
secondo e terzo comma della suddetta disposizione - per quanto attiene alla
decorrenza del termine di decadenza - ha assegnato al provvedimento sospensivo
del 29 novembre 1994 (disposto per l'effettuazione di accertamenti sulla
fondatezza del diritto rivendicato) la portata di provvedimento di rigetto della
domanda, ed ha così ritenuto che il successivo ricorso presentato in data 24
novembre 1995 facesse decorrere il termine di 90 giorni per la formazione del
silenzio rigetto in via definitiva. Così decidendo il giudice d'appello è
incorso in errore perché non ha considerato che, essendo stata la domanda
amministrativa per l'indennità di maternità proposta il 19 marzo 1993, ed
essendo stato depositato in data 27 dicembre 1995 il ricorso introduttivo della
lite davanti al giudice ordinario, si era verificata la decadenza per cui la
domanda dell'assicurata volta al riconoscimento della indennità di maternità per
astensione obbligatoria e facoltativa non poteva trovare accoglimento. Né il
provvedimento sospensivo poteva giustificare una diversa soluzione non potendo
non solo le condotte decettive dell'assicurato e dell'INPS, ma anche meri
provvedimenti interlocutori o sospensivi dell'Istituto, incidere in alcun modo -
in ragione delle finalità pubbliche sottesa alla decadenza sostanziale
applicabile in materia - sul decorso dei termini decadenziali. 12. In
ossequio al disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., ed essendosi in presenza
della soluzione di una questione di particolare importanza sulla quale si è
manifestato un contrasto, va enunciato il seguente principio di diritto: «In
tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni
previdenziali, l'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 (nel testo modificato
dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14
novembre 1992 n. 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle
decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della
decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine
stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella
"scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento
amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del
termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della
richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 e
di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge
9 marzo 1989 n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur
restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non
consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del
termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione quest'ultima che,
per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile
dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne
qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata -
oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda
dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5
del citato art. 47. 13. Va dunque accolto il primo motivo del ricorso e
dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione
al motivo accolto, ed ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia va decisa con il
rigetto della domanda di A. A. 14. Nessuna statuizione sulle spese
dell'intero processo stante la natura della presente controversia (art. 152
disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
di A. A. Nulla sulle spese dell'intero processo.
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