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LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto
corrente - Compensazione tra i saldi di più conti o rapporti - Estensione
ai conti di corrispondenza con convenzione di assegno. (Cc, articolo
1853; Rd 267/1942, articoli 56 e 67) In tema di operazioni bancarie in
conto corrente, il principio fissato dall'articolo 1853 del Cc, secondo il
quale, ove coesistano più rapporti tra la banca e il correntista, i saldi
attivi e passivi si compensano reciprocamente, in difetto di patto
contrario, introduce un'ipotesi di compensazione ope legis che trova
applicazione anche nel caso di conti di corrispondenza con convenzione di
assegno, e che si verifica con le rispettive annotazioni in conto, atteso
che la convenzione di assegno, da considerarsi implicita nel conto di
corrispondenza, non integra il suddetto patto contrario. Dal carattere
legale di tale compensazione consegue che essa prescinde da
un'autorizzazione del correntista, e, quindi, quando sopravvenga il
fallimento di quest'ultimo, è invocabile dalla banca, a norma
dell'articolo 56 del Rd 16 marzo 1942 n. 267, sottraendosi alla
possibilità di revocatoria fallimentare (configurabile solo quando la
compensazione derivi da atti negoziali del fallito).
Sezione I, sentenza 23 maggio 1986 n. 3447 - Pres. Santosuosso; Rel.
Finocchiaro; Pm (parz. diff.) Minetti; Ric. Fallimento Vassallo; Res.
Credito italiano Contratti in genere - Effetti del contratto -
Esecuzione di buona fede - Buona fede - Nozione - Portata applicativa.
(Cc, articoli 1374 e 1375) In tema di esecuzione del contratto, la
buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà -
imposto, tra l'altro, dall'articolo 2 della Costituzione - tale da imporre
a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi
contrattuali, e a prescindere altresì dal dovere extracontrattuale del
neminem laedere, siano idonei (senza rappresentare un apprezzabile
sacrificio a suo carico) a preservare gli interessi dell'altra parte. In
particolare, l'obbligo della buona fede in sede di esecuzione del
contratto deve, pertanto, ritenersi violato non solo nel caso in cui una
parte abbia agito con il doloso proposito di recare pregiudizio all'altra,
ma anche qualora il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque,
improntato alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale
che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.
Sezione III, sentenza 16 ottobre 2002 n. 14726 - Pres. Carbone; Rel.
Talevi; Pm (diff.) Giacalone; Ric. Cogep Srl; Res.
Fintecna Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione -
Buona fede - Contenuto - Diritto alla documentazione del rapporto e del
suo svolgimento - Inclusione - Contratti bancari - Diritto alla
documentazione di tutte le operazioni registrate sull'estratto conto -
Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di diritto alla copia degli
estratti conto del fallito da parte della curatela fallimentare. (Cc,
articoli 1374 e 1375; Rd 267/1942, articolo 33) In tema di esecuzione
del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di
solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che,
a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere
extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile
sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi
dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di
buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione
relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento; in materia di
contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre
che negli articoli 1374 e 1375 del Cc, anche nell'articolo 119 del testo
unico sulle leggi bancarie il quale pone a carico della banca l'obbligo di
periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del
momento nel rapporto con il cliente e accorda a questi il diritto di
ottenere - a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni,
indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte
della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione
di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto. (Nella specie, la
Suprema corte ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti
di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto
degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la
configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il
rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui
all'articolo 119 del testo unico citato).
Sezione I, sentenza 27 settembre 2001 n. 12093 -
Pres. Grieco; Rel. Plenteda; Pm (conf.) Maccarone; Ric. Curatella
fallimentare della Scom 2 Srl; Res. Cariplo Spa Allorquando si
intrattengano con un istituto di credito una pluralità di rapporti di
conto corrente è possibile che la banca, in forza del disposto di cui
all'articolo 1853 del Cc, effettui, a meno che non sia stato pattuito
diversamente, la compensazione dei saldi attivi e passivi, ma nel farlo
deve agire, al di là di specifici obblighi contrattuali, secondo i
principi di buona fede e correttezza in modo da preservare gli interessi
del correntista.
La questione
Il principio è stato affermato dalla Suprema corte di cassazione nella
sentenza 18947/2005 con la quale ha posto fine al contenzioso intrapreso
da un titolare di conto corrente che aveva agito in giudizio per ottenere
il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale a seguito della
condotta dell'istituto bancario che non aveva pagato un assegno da lui
emesso, pur avendo il conto un saldo attivo, causandogli così non solo il
protesto ma anche la soggezione a un procedimento penale per il reato di
emissione di assegno senza provvista.
La difesa dell'istituto di credito
La banca contestava l'assunto eccependo di non aver onorato l'assegno
in quanto, in forza delle condizioni di contratto, aveva effettuato la
compensazione tra il saldo attivo del conto corrente sul quale quello era
stato tratto con quello passivo, di maggiore importo, di un altro conto
intestato al correntista. Mentre il primo giudice accoglieva
la domanda, condannando la banca al risarcimento, il giudice del gravame
riformava la sentenza ritenendo che legittimamente l'istituto aveva
operato la compensazione in quanto il contratto stipulato tra le parti
consentiva all'azienda di credito di valersi di detta facoltà in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso, esistendo solo l'obbligo a carico di
quest'ultima di dare comunicazione al titolare del conto.
La soluzione della Cassazione
A seguito del ricorso proposto da quest'ultimo, la Suprema corte ha
riformato, ancora, la decisione pur non affrontando la questione,
dibattuta in dottrina, in merito alla possibilità che la norma contenuta
nell'articolo 1853 del Cc possa prescindere dall'esigibilità e operi,
quindi, anche in mancanza della chiusura dei conti, avendo le parti, nella
specie, stabilito una convenzione, ex articolo 1252 del Cc, con la quale
avevano disciplinato la compensazione. La disamina della
Corte, pertanto, si è incentrata sulle modalità di attuazione di
quest'ultima e sulla rilevanza che assume la comunicazione al correntista
cui era tenuto l'istituto di credito.
Il precedente
Al riguardo, con una precedente decisione (3447/86), il giudice di
legittimità aveva affermato che, affinché operi la compensazione tra più
conti correnti bancari, ex articolo 1853 del Cc, è sufficiente la semplice
annotazione in conto, essendo del tutto irrilevante il fatto che il
correntista possa ignorare, in occasione dell'emissione di un assegno, che
il conto su cui è stato tratto è scoperto proprio a seguito dell'avvenuta
compensazione, giacché, come il titolare di un unico conto è sempre in
grado di conoscere l'ammontare della provvista disponibile, in relazione
alle operazioni eseguite o richieste dalla banca, allo stesso modo il
titolare di più conti, oltre a conoscere lo stato di ciascuno di essi,
deve conoscere in quale misura è ridotta la provvista di un conto attivo
in presenza di un saldo passivo di un altro conto.
Il rispetto della buona fede
Le suddette argomentazioni, richiamate peraltro in successive pronunce,
sono state ora condivise dai Supremi giudici i quali, però, hanno ritenuto
di correlarle al canone generale di buona fede cui occorre ispirarsi
nell'esecuzione del contratto. Ha osservato, quindi, la Corte
che le scritturazioni concernenti uno stesso conto non sono omologabili
con quelle derivanti dalla compensazione di conti diversi. Nel
primo caso, infatti, gli addebiti e gli accrediti comportano un'operazione
di conguaglio ma non di compensazione, secondo l'accezione tecnico
giuridica, e, pertanto, il correntista ha la possibilità e l'onere di
sapere, al momento dell'emissione dell'assegno, il saldo disponibile. Diversa è, invece, l'ipotesi di compensazione di cui all'articolo
1853 del Cc tra saldi attivi e passivi di più conti correnti tra la banca
e lo stesso cliente, dove, invece, assume uno specifico significato la
comunicazione effettuata dalla banca. Nella compensazione,
infatti, si contrappongono due diverse esigenze: da un lato, quella del
correntista, in buona fede, che fa affidamento sul saldo del conto sul
quale trae l'assegno, ignorando che la banca si sia avvalsa della facoltà
di effettuare la compensazione; dall'altra, quella di liquidità
dell'istituto di credito e di salvaguardia della garanzia sulla quale ha
fatto affidamento in relazione alla pattuita compensazione. Il
bilanciamento di questi contrapposti interessi richiede che ciascuna delle
parti agisca secondo buona fede e correttezza, doveri violati, secondo la
Corte, non solo quando una delle parti abbia agito con il proposito doloso
di arrecare pregiudizio all'altra, ma anche quando il comportamento tenuto
non sia improntato alla diligente correttezza, come quando la
comunicazione dell'avvenuta compensazione non sia stata inviata al
correntista tempestivamente.
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alla sentenza Cassazione - Sez. I civile - 16/06-28/09/2005 n.
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