Autore: Dott. Mauro Di Marzio, Magistrato
In presenza di una lesione dell'integrità psicofisica della persona, il
danno alla vita di relazione -così definito dalla S.C., ma che, come vedremo,
meglio potrebbe qualificarsi come danno esistenziale - costituisce una
componente del danno biologico, perché si risolve nell'impossibilità o nella
difficoltà di reinserirsi nei rapporti sociali a causa degli effetti di tale
lesione. Perciò il menzionato danno relazionale non è suscettibile di autonoma
valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui
il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura del pregiudizio
e personalizzarlo alla peculiarità del caso.
Questo il principio ribadito
recentemente da Cass. 20 aprile 2007, n. 9514. E si tratta di questione di
grande attualità, come cercheremo più avanti di porre in evidenza, alla quale
occorre prestare la massima attenzione.
1. La vicenda. Una donna cade da un ciclomotore a causa di un
avvallamento del manto stradale. Batte violentemente la testa, ammalandosi di
una «encefalopatia fronto-basale post contusiva». Di qui turbe comportamentali
assai serie: la malattia, infatti, fa - per così dire - impennare il suo
desiderio sessuale, unito ad un totale abbattimento dei freni inibitori, tanto
che ella - ci informa la sentenza in commento - «si spogliava in pubblico e si
concedeva a chiunque».
La vittima agisce dunque in giudizio, come di consueto, nei confronti del
Comune proprietario della strada per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Dopo un successo in primo grado pieno nell'an, ma modesto nel
quantum, la danneggiata ottiene dal giudice d'appello un importo
liquidato in oltre quattrocento milioni di lire, di cui centocinquanta circa per
danno biologico ed un centinaio per danno morale, oltre al danno
patrimoniale.
Pur vittoriosa, però, la danneggiata propone ricorso per cassazione,
lamentando, per quanto qui ci interessa, il mancato risarcimento di un danno -
connesso alla modificazione dei suoi comportamenti sessuali - che definisce
«alla vita di relazione», inteso come voce autonoma rispetto al danno biologico.
Ma la S.C. rigetta l'impugnazione, formulando il principio riassunto in
apertura.
2. La linea degli ermellini. La donna vittima del sinistro subisce una
lesione psicofisica e vede la sua vita quotidiana sconvolta, i suoi assetti
relazionali profondamente modificati dall'irrefrenabile manifestarsi di
comportamenti sessuali censurabili secondo il costume comune. Ha ragione allora
- occorre chiedersi - di domandare un doppio risarcimento, da un lato per la
malattia insorta, dall'altro lato per la vita di relazione pregiudicata?
Vedremo infine che alcune precisazioni sono opportune. Ma il responso è
certamente negativo e, dunque, la pronuncia in commento è nella sostanza
senz'altro da condividere.
Il danno biologico è stato per un cospicuo arco temporale associato alla
nozione di «danno-evento», impiegata dalla storica Corte cost. 14 luglio 1986,
n. 184. Il danno, secondo questa prospettiva, veniva ad identificarsi già con la
lesione dell'interesse, dotato di protezione giuridica, appartenente al
danneggiato. Una simile configurazione del danno «in sé considerato» - sulle cui
ragioni non è ormai il caso di soffermarsi - finiva però per porre in secondo
piano il reale, concreto, effettivo contenuto del pregiudizio patito dalla
vittima.
Nel corso del tempo non ha però tardato ad essere riaffermata la regola
secondo cui tutto il danno risarcibile, tanto nel comparto della responsabilità
contrattuale, quanto in quello della responsabilità aquiliana, sia in veste di
danno patrimoniale, sia in veste di danno non patrimoniale, è sempre un
danno-conseguenza: il danno risarcibile, insomma, è costituito non dalla
semplice lesione dell'interesse protetto, che è appunto il danno-evento, ma - si
rammenti la formulazione dell'art. 1223 c.c. - da quella perdita patrimoniale o
non patrimoniale, oltre al mancato guadagno, che è determinata dalla lesione
dell'interesse protetto.
Questo principio, espressamente ribadito, tra l'altro, dalle celeberrime
«sentenza gemelle» del 2003, le quali hanno interpretato in chiave
costituzionale l'art. 2059 c.c., porta a guardare dal giusto punto di vista
consequenzialista all'intera gamma delle ripercussioni «dinamiche» della lesione
psicofisica. Detto in termini più chiari, il danno biologico subito da colui
che, ad esempio, si sia fratturato una gamba per responsabilità altrui non
consiste soltanto nella frattura, ma anche nell'impedimento allo svolgimento di
tutte quelle attività «sociali», «realizzatrici» che la frattura preclude:
partecipare alle escursioni del club alpino, alla maratona di New York, alla
marcia di Assisi, alla caccia al cinghiale e così via. Quell'importo che il
danneggiato riceve, generalmente in applicazione di criteri predeterminati
(tabelle, punto di invalidità), va quindi a risarcire anche simili perdite.
Ecco, allora, che il risarcimento del danno biologico va a «coprire» pure le
conseguenze relazionali della lesione. Né l'applicazione di questa regola è
impedita dalla peculiarità della vicenda: si pensi alla insignificante, sul
piano medico-legale, frattura dell'ultima falange del mignolo sinistro, la quale
privi però il danneggiato del suo unico grande diletto, il suono del violino.
Difatti il giudice non ha soltanto un generico potere, ma un vero e proprio
dovere di personalizzare la liquidazione del danno, la quale ben può
discostarsi, e se del caso deve discostarsi, dalle tabelle, o dagli altri
criteri predeterminati, comunemente in uso (sul punto della personalizzazione
della liquidazione v., tra le molte, Cass. 19 maggio 1999, n. 4852, Foro
it., 1999, I, 2874; Danno e resp., 1999, 1104; Giur. it.,
2000, 479; Nuova giur. civ. comm., 2000, 226; Cass. 14 luglio 2003, n.
10996; Cass. 30 luglio 2003, n. 11704, in Not. giur. lav., 2004, 170;
Cass. 31 luglio 2002, n. 11376, Assicurazioni, 2003, 31; Cass. 2 marzo
2004, n. 4186, Arch. giur. circ. sin. strad., 2004, 879; Cass. 20 luglio
2004, n. 13445, Arch. giur. circ. sin. strad., 2005, 33; Cass. 20 ottobre
2005, n. 20323, Arch. giur. circ. sin. strad., 2006, 14).
3. I precedenti della S.C.. L'affermazione che si è riassunta non è
nuova.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di ripetere che il
danno alla salute o danno biologico comprende ogni pregiudizio diverso da quello
consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito
che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima, ivi compreso
il danno estetico e il danno alla vita di relazione, che rispettivamente
rappresentano: l'uno una delle possibili lesioni dell'integrità fisica, l'altro
la impossibilità o difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di
mantenerli ad un livello normale. Tuttavia, di entrambi il giudice deve tenere
conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato, al
fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell'effettivo
pregiudizio subito dalla vittima (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3868 Arch. giur.
circ. sin., 2004, 742; analogamente, su diverse fattispecie, v. Cass. 3
agosto 2005, n. 16225; Cass. 1° aprile 2004, n. 6383, Arch. civ., 2004,
871; Arch. giur. circ. sin., 2004, 999; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809,
Arch. giur. circ. sin. strad., 2003, 300; Cass. 15 dicembre 2000, n.
15859, Assicurazioni, 2001, 129; Riv. giur. circ. trasp., 2001,
631; Cass. 15 novembre 1999, n. 12622; Cass. 29 settembre 1999, n. 10762,
Riv. giur. circ. trasp, 2000, 108; Cass. 12 gennaio 1999, n. 256; Cass. 8
maggio 1998, n. 4677, Arch. giur. circ. sin. strad., 1998, 757; Riv.
giur. circ. trasp., 1998, 705; Giur. it., 1999, 934).
Il principio secondo cui il danno biologico comprende anche le vecchie figure
del danno alla vita di relazione e del danno estetico è dunque fermo.
4. Danno biologico e danno esistenziale. Ci avviamo, infine, a
segnalare il punto di maggiore attualità. In apertura abbiamo suggerito che il
danno alla vita di relazione menzionato dalla pronuncia avrebbe potuto essere
meglio definito come danno esistenziale. Ed abbiamo appena ripetuto che quella
di danno alla vita di relazione è figura vecchia e sorpassata, elaborata in
passato al fine di aggirare, attraverso una venatura di patrimonialità, i limiti
al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al di fuori dell'ambito
disegnato dall'art. 2059 c.c. nella sua ormai desueta e retrograda lettura.
Oggi il danno non patrimoniale arrecato agli intrecci relazionali della
vittima viene comunemente ricondotto alla voce del danno esistenziale. Esso,
infatti, altro non è, secondo la definizione datane dalle Sezioni Unite della
S.C., che «ogni pregiudizio che l'illecito ... provoca sul fare areddituale del
soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli
erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la
espressione e la realizzazione della sua personalità» (Cass., Sez. un., 24 marzo
2006, n. 6572; Dir. prat. lav., 2006, 2680; Guida dir., 2006, 16,
64; Lavoro nella giur., 2006, 661; Danno e resp., 2006, 678;
Foro it., 2006, I, 1344; Corr. giur., 2006, 787; Giur. it.,
2006, 1359; Resp. civ., 2006, 883). E cosa, se non sconvolgimento degli
assetti relazionali, era nella specie il così acuto modificarsi delle abitudini
sessuali del soggetto?
Qui si presenta un quesito che negli ultimi ed ultimissimi tempi la S.C. ha
affrontato più volte: può darsi il caso che alla liquidazione del danno
biologico debba cumularsi la liquidazione del danno esistenziale?
Anche qui la risposta è un secco no. Può accadere che vi siano fattispecie
eccezionali in cui le cose stanno diversamente: del resto il diritto è fatto di
regole che conoscono eccezioni. Ma, in linea di principio, ogni duplicazione
risarcitoria è sempre da respingere, ed ancora una volta il risarcimento del
danno biologico già ricomprende il ristoro di quei pregiudizi che, altrimenti,
ricadrebbero nella sfera di applicazione del danno esistenziale. Sicché, ciò che
è risarcito una volta a titolo di danno biologico non può essere risarcito una
seconda volta a titolo di danno esistenziale.
In questo senso, in una pronuncia depositata nello stesso giorno di quella in
commento, è stato impiegato proprio il principio che emerge anche da
quest'ultima: «Qualora in relazione ad una lesione del bene della salute, sia
stato liquidato il "danno biologico" che include ogni pregiudizio diverso da
quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre
reddito ... non v'è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di
danno, sotto la categoria generica del "danno esistenziale"» (Cass. 20 aprile
2007, n. 9510; nello stesso senso, qualche mese prima, Cass. 9 novembre 2006, n.
23918; Cass. 19 maggio 2006, n. 11761; tutte sulla scia di Cass. 15 luglio 2005,
n. 15022).
Queste sentenze, tuttavia, ritengono di non arrestarsi all'affermazione del
principio indicato, ma pongono in discussione la stessa astratta ammissibilità
della voce del danno esistenziale: «Non può formare oggetto di tutela una
generica categoria di "danno esistenziale" nella quale far confluire fattispecie
non previste dalla norma e non ricavabili dall'interpretazione costituzionale
dell'art. 2059 c.c.». Nell'effettuare questa affermazione, la più recente delle
ultime sentenze citate giunge finanche ad affermare che l'esclusione della
risarcibilità del danno esistenziale rappresenterebbe l'«orientamento
maggioritario» della giurisprudenza di legittimità: giudizio, quest'ultimo, che,
a fronte del ricordato intervento delle Sezioni Unite, sembra francamente
avventato (per la risarcibilità del danno esistenziale, da ultimo, Cass. 15
marzo 2007, n. 5987, in motivazione; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2546; Cass. 2
febbraio 2007, n. 2311; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546).
In fin dei conti, sembra che il timore più che fondato delle «duplicazioni
risarcitorie» abbia in qualche occasione finito per indurre la S.C. - come si
suol dire - a buttare via il bambino con l'acqua sporca. Incorrendo per di
più in un evidente errore. La genericità del danno esistenziale non sta certo
nel suo specifico contenuto, che è l'impedimento di attività realizzatrici della
persona al pari, in definitiva, del danno biologico. La sola differenza tra i
due sta in ciò, che nel danno biologico il pregiudizio è mediato dalla lesione
dell'interesse alla salute, mentre nel danno esistenziale è mediato dalla
lesione di interessi diversi dalla salute. Né potrebbe ritenersi la genericità
della figura perché questi interessi sono una pluralità indistinta, con l'unico
limite della sussistenza di un qualche rilievo costituzionale: sarebbe come dire
che generico è il danno contrattuale poiché può derivare da un numero infinito
di inadempimenti, tutti diversi tra loro.
No -in conclusione- alle duplicazioni risarcitorie.
Sì ad una voce,
quella del danno esistenziale, oggi indispensabile per la piena liquidazione del
danno non patrimoniale. Del resto, se lo stravolgimento delle abitudini sessuali
della vittima fosse stato in questo caso determinato non già da una lesione
psicofisica, ma - poniamo - da una violenza sessuale, senza alcuna implicazione
biologica, non avrebbe per questo la donna subito alcun danno?