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CONCORDATO
PREVENTIVO: SOGGETTI E PRESUPPOSTO OGGETTIVO
La procedura di concordato preventivo è riservata all'imprenditore
commerciale non piccolo, ivi compreso l'imprenditore cessato o defunto e le
società di persone irregolari ed a coloro che possono accedere alla procedura di
amministrazione straordinaria. Non sono soggetti i soci illimitatamente
responsabili di società di persone e non sono state considerate le imprese di
gruppo. Le novità più significative riguardano il presupposto oggettivo della
procedura e più precisamente lo stato di crisi, che comprende anche
l'insolvenza, senza essere stato definito dal legislatore, sì che si pone
l'interrogativo se esso possa identificarsi con l'insolvenza reversibile, come
si era affermato in passato per la temporanea difficoltà dell'amministrazione
controllata, determinando problemi di non poco conto in materia di consecuzione
di procedure concorsuali e di prededucibilità nel successivo fallimento dei
crediti sorti in pendenza del concordato.
1. Nel riformare la disciplina del concordato preventivo, il legislatore
non è intervenuto direttamente sui presupposti soggettivi di ammissibilità alla
procedura. L'art. 1, primo comma, l. fall. è rimasto immutato (1). Esso
stabilisce che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli
enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Il legislatore pertanto, sia per il fallimento che per il concordato
preventivo, ha mantenuto ferma la regola per cui la procedura di applica
soltanto all'imprenditore commerciale non piccolo, rimanendone esclusi i piccoli
imprenditori (2), gli imprenditori agricoli, le società semplici, gli enti
pubblici, le associazioni non riconosciute, i consorzi per il coordinamento
della produzione e degli scambi (3). A tale proposito va tuttavia osservato che
in passato la giurisprudenza ha ritenuto assoggettabili a fallimento
associazioni non riconosciute e fondazioni in quanto esercenti un'attività
commerciale. L'attuale disciplina del concordato preventivo, che prescinde da
ogni valutazione di meritevolezza, sembra pertanto consentire l'estensione della
procedura alle fondazioni ed associazioni non riconosciute, nei casi in cui
abbiano esercitato un'impresa commerciale (4).
Sono certamente legittimate a proporre la domanda di concordato le
società commerciali, a prescindere dall'effettivo esercizio di attività
commerciale (5), le società in liquidazione, gli incapaci autorizzati
all'esercizio dell'impresa, l'imprenditore cessato o defunto, purché non sia
decorso l'anno dalla cessazione o dalla morte.
A questo proposito va sottolineato che la nuova disciplina del concordato
preventivo, se è diretta a consentire la ristrutturazione dell'impresa e la
prosecuzione dell'attività, eventualmente in capo ad un nuovo imprenditore, non
considera tale prosecuzione come un requisito di ammissibilità alla procedura.
L'art. 160, primo comma, richiede soltanto che la proposta di concordato sia
redatta in base ad un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma ovvero la cessione delle
attività delle imprese interessate dalla proposta ad un assuntore. Ne deriva che
il concordato è compatibile con l'attività di liquidazione.
Vigente la vecchia disciplina
si era discusso sull'ammissibilità del concordato dell'imprenditore cessato o
defunto. Si era osservato che il mancato richiamo degli artt. 10 e
11 l. fall. era prova
dell'inapplicabilità di quella disciplina speciale al di fuori del fallimento.
Si era aggiunto per l'imprenditore defunto che questi non avrebbe potuto
sottoscrivere la domanda e provvedere agli altri adempimenti formali richiesti
dall'art.
161 l. fall. Il concordato poi costituiva un beneficio per
l'imprenditore e dunque non poteva essere accordato ad un defunto, non potendo
venir disgiunto dall'intuitus legato alla sua persona (6).
In senso contrario si è convincentemente osservato che gli artt. 10 e
11
L.F.
che consentono il fallimento dell'imprenditore cessato o defunto sono
espressione di un principio più generale: la cessazione dell'attività o la morte
dell'imprenditore, entro un certo periodo di tempo, non costituiscono motivo per
non far luogo ad una procedura concorsuale. Il legislatore ha confermato la
regola (art.
11
l. fall.) per cui l'erede può chiedere il fallimento del
defunto purché l'eredità non si sia già confusa con il suo patrimonio. Quindi
non vi sono motivi per escludere che anche la domanda di concordato possa essere
presentata dall'erede. Il concordato è un rimedio previsto dalla legge per
evitare il ricorso al fallimento, nell'interesse non soltanto del debitore, ma
anche dei creditori, sì che si giustifica l'interpretazione più
liberale.
A queste considerazioni si può aggiungere che il concordato
dell'imprenditore defunto o cessato non è in contrasto con la nuova disciplina
della procedura che, come s'è detto, non richiede necessariamente la
prosecuzione dell'attività d'impresa (7). Si può anzi osservare che a seguito
della riforma ci si può domandare se la regola dell'anno, stabilita per il
fallimento dell'imprenditore cessato o defunto, debba applicarsi necessariamente
anche nel caso di concordato. La circostanza che il concordato non costituisce
più un beneficio per l'imprenditore e che la disciplina dettata dagli artt. 10 e
11 non sia ripetuta per la procedura minore, porta a ritenere che, nella
ricorrenza degli altri requisiti possa farsi luogo al concordato anche quando
sia decorso l'anno dalla cessazione dell'attività o dalla morte
dell'imprenditore (8).
Si devono ritenere legittimate a proporre la domanda di concordato le
imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa, anche se escluse dal
fallimento (9).
E sono legittimate anche le imprese soggette alla procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, secondo la
duplice disciplina dettata dal D.Lgs. 270/1999 e dal D.L. 347/2003 e successive
modificazioni.
In passato il dibattito sull'ammissibilità per le imprese soggette ad
amministrazione straordinaria del concordato preventivo, ancora regolato dalla
vecchia disciplina, è stato piuttosto acceso. Si è osservato, in sostanza, che
la procedura di amministrazione straordinaria è diretta alla prosecuzione
dell'impresa nelle diverse forme previste dai due indirizzi alternativi
individuati dall'art. 27 del D.Lgs. 270/99. Il programma di ristrutturazione
consente il ripristino della solvibilità mediante il risanamento dell'attività
che prosegue in capo al medesimo imprenditore; il programma di cessione dei
complessi aziendali prevede il soddisfacimento dei creditori tramite il
trasferimento in blocco del complesso produttivo. L'impresa prosegue ma in capo
al cessionario, per cui si conserva l'impresa, ma muta l'imprenditore. Il
vecchio concordato preventivo era invece una procedura liquidatoria, diretta
soltanto ad assicurare il soddisfacimento dei creditori senza assicurare la
conservazione dell'impresa. Ne derivava che, secondo una parte della dottrina,
l'ammissione della grande impresa insolvente al concordato preventivo sarebbe
stata incompatibile con le finalità di conservazione assicurate
dall'amministrazione straordinaria (10).
Tali conclusioni si prestavano a serrate critiche. Se è vero che
amministrazione straordinaria e vecchio concordato preventivo avevano in comune
il presupposto oggettivo, rappresentato dallo stato d'insolvenza, il concordato
si distingueva dall'amministrazione straordinaria per essere una procedura che
poteva essere instaurata soltanto su istanza del debitore (11) e con la finalità
di evitare lo spossessamento totale del patrimonio, proprio della procedura
concorsuale maggiore. L'amministrazione straordinaria, inoltre, prevedeva
necessariamente, in caso di esito negativo del programma di ristrutturazione o
di cessione dei complessi aziendali, la dichiarazione di fallimento, attuando
comunque il concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore, togliendo a
quest'ultimo ogni potere in ordine all'amministrazione dell'impresa.
Insomma, com'è stato efficacemente osservato (12), nell'amministrazione
straordinaria «...l'autorità amministrativa tiene ben saldo il timone del
comando a fianco dell'autorità giudiziaria in posizione di tutore dei diritti
dei creditori e...le parti (debitore e creditori) non hanno spazio di
espressione».
Nel concordato preventivo il debitore non viene espropriato dell'impresa,
conserva il potere di gestione e di disposizione dei beni, sia pur sotto il
controllo dell'autorità giudiziaria e con alcuni vincoli per il compimento degli
atti di straordinaria amministrazione. Ne deriva che, pur nella ricorrenza del
medesimo presupposto oggettivo, lo stato d'insolvenza, il debitore deve essere
ammesso a proporre il concordato perché tale soluzione gli consente di comporre
la situazione d'insolvenza attraverso un accordo con i creditori, senza perdere
la disponibilità del proprio patrimonio ovvero perdendola ma soltanto per il
tramite di atti volontari di disposizione di tale patrimonio.
Soltanto quando tale soluzione non sia in concreto possibile o in caso
d'inattività del debitore, perdurando l'insolvenza, può procedersi alla gestione
coattiva dell'impresa da parte di altri soggetti, nell'ambito di una procedura
giudiziaria. L'imprenditore insolvente ha ormai perso la proprietà in senso
sostanziale dell'impresa, perché questa in realtà è ormai riferibile ai
creditori. Il diritto dei creditori di essere soddisfatti giustifica l'azione
esecutiva concorsuale e consente di superare il limite previsto dall'art. 42
Cost. che vieta l'espropriazione senza indennizzo. Le dimensioni dell'impresa
comportano poi che la tutela dei creditori debba attuarsi nelle forme
dell'indirizzo di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali, sole
compatibili con il salvataggio dell'impresa stessa. La liquidazione concorsuale
rappresenta ancora un'alternativa, ma soltanto nel caso di insuccesso
dell'indirizzo prescelto, insuccesso cui fa seguito la dichiarazione di
fallimento.
Ma la tutela del diritto di proprietà in capo all'imprenditore insolvente
consente che questi sia messo in condizione di proporre un accordo con i
creditori, prima che si faccia luogo alla liquidazione concorsuale. Una ragione
concorrente è rappresentata dalla convinzione del legislatore che una
composizione tramite accordi con i creditori sia sempre più vantaggiosa che un
intervento dirigistico eterodiretto.
Queste le ragioni che convincono dell'esistenza di un principio di
gradualità (13) delle procedure concorsuali in forza del quale il tribunale non
può, in presenza di una domanda di concordato, pronunciare direttamente sulla
concorrente domanda diretta all'apertura della procedura maggiore.
Nel caso del nuovo concordato a queste considerazioni occorre ancora
aggiungere che il presupposto della procedura minore non è necessariamente lo
stato d'insolvenza, potendosi accedere anche in presenza dello stato di crisi
(14). Ne deriva che il tribunale dovrà necessariamente esaminare la domanda di
concordato preventivo prima di poter pronunciare sull'eventuale ricorso diretto
all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (15).
Ancora proseguendo nell'esame dei soggetti legittimati a proporre la
domanda di concordato va osservato che l'abolizione del requisito formale
dell'iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni o dall'inizio
dell'impresa se di minor durata, consente la proposizione della domanda da parte
degli imprenditori non iscritti nel registro delle imprese nonché delle c.d.
società irregolari. Premesso che di società irregolari può parlarsi soltanto con
riferimento alle società di persone, perché per le società di capitali
l'iscrizione nel registro ha carattere costitutivo, va detto che in passato la
tesi favorevole alla legittimazione a proporre la domanda delle società
irregolari era stata sostenuta da coloro (16) che muovevano dalla constatazione
che l'iscrizione ha carattere dichiarativo e non costitutivo e funzione di
pubblicità-notizia. La giurisprudenza si era prevalentemente espressa in senso
contrario (17).
Alcune questioni in tema di legittimazione già dibattute nel vigore della
vecchia disciplina non trovano soluzioni diverse nel nuovo regime rispetto a
quelle generalmente accolte in passato.
Così è a dire per l'ammissibilità alla procedura dei soci illimitatamente
responsabili. La giurisprudenza della Cassazione, sia pur con alcune incertezze,
ha affermato che i soci illimitatamente responsabili non sono legittimati a
proporre il concordato per quel che riguarda il loro patrimonio personale, pur
beneficiando dell'effetto esdebitatorio del concordato della società per quanto
concerne le obbligazioni sociali ai sensi dell'art.
184 l. fall. (18). Dal
combinato disposto degli artt. 1 e 160 legge fallimentare risulta che soltanto
gli imprenditori possono essere ammessi al concordato preventivo. Il socio
illimitatamente responsabile non è imprenditore e di conseguenza non può
accedere alla procedura. In senso contrario non può essere invocato l'art. 184,
secondo comma, perché tale norma sancisce soltanto l'efficacia remissoria del
concordato sociale anche per i soci, relativamente ai soli debiti sociali.
L'art. 147 legge fallimentare non può fondare una diversa interpretazione,
perché si tratta di norma eccezionale limitata al fallimento. Anche a voler
giungere a conclusioni diverse, resterebbe il fatto che il legislatore non ha
previsto alcun coordinamento tra la procedura di concordato della società e
quella dei singoli soci, sia relativamente agli organi, sia al concorso dei
creditori sociali e personali, sia riguardo alla possibilità che le diverse
procedure abbiano esito diverso e si possa quindi avere il fallimento del socio
senza far luogo al fallimento sociale.
Ne deriva che non soltanto i soci illimitatamente responsabili non
possono accedere alla procedura, ma anche che il loro patrimonio personale resta
estraneo al concordato. D'altra parte se i creditori personali del socio sono
estranei alla procedura - conclusione questa che discende pacificamente
dall'affermazione che il socio in quanto non imprenditore non può accedervi -
essi non possono ritenersi vincolati al divieto di procedure esecutive che segue
ad un procedimento cui essi rimangono estranei e nel quale non sono chiamati ad
esprimere il proprio voto.
Resta che il compimento da parte del socio di atti di disposizione dei
beni, ovvero la concessione di garanzie a favore dei creditori particolari,
ovvero ancora la possibilità di azioni esecutive individuali da parte dei
creditori personali sono elementi che costituiscono un rischio per i creditori
sociali e che possono compromettere l'adempimento del concordato. Di ciò debbono
tenere conto gli organi della procedura ed i creditori in sede di votazione. Non
si tratta, tuttavia, di elementi che da soli siano sufficienti, per i rischi che
ne derivano per i creditori, a giustificare la tesi contraria e quindi la
legittimazione dei soci a chiedere il concordato per quanto concerne il loro
patrimonio personale.
Avevamo osservato (19) che de iure condendo non sembrava dovesse essere
mantenuta l'esclusione dal concordato preventivo dei soci illimitatamente
responsabili, ovviamente nella sola ipotesi in cui vi fosse sottoposta la
società. L'assoggettamento dei soci al concordato avrebbe comportato il concorso
dei creditori sociali e personali secondo la clausola esdebitatoria e tutti i
creditori avrebbero votato nella procedura relativa al socio, secondo
l'ammontare dei loro crediti, nello stesso modo in cui concorrono nel fallimento
ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare. Si sarebbe evitata in tal modo la
possibilità di atti di disposizione di beni da parte del socio in pendenza di
concordato o di azioni esecutive dei creditori personali.
Il legislatore non ha tuttavia ritenuto di modificare la disciplina, sì
che anche dopo la riforma deve ritenersi che i soci illimitatamente responsabili
siano esclusi dal concordato, eccezion fatta per quanto concerne gli effetti
esdebitatori del concordato della società in relazione alla loro responsabilità
personale.
Il legislatore della riforma non ha affrontato il tema della disciplina
della crisi d'impresa con riferimento ai gruppi di società, anche se nel corso
dei lavori preparatori non erano mancate proposte sull'argomento (20). Tale
omissione si è ripercossa anche sulla disciplina del concordato
preventivo.
In proposito mantiene dunque validità la ormai consolidata giurisprudenza
della Cassazione secondo la quale l'accertamento dell'insolvenza di un'impresa
appartenente ad un gruppo va effettuato con esclusivo riferimento alla sua
situazione economico patrimoniale, in ragione del principio dell'autonomia e
della distinta personalità giuridica delle singole società (21). Va del resto
segnalato che la giurisprudenza, in genere di merito, che con isolate pronunce
ha affermato in taluni casi la possibilità di far luogo ad un'unica procedura
riferibile a più società, non ha, in genere, messo in discussione il principio
dell'autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società e la necessità di
procedere ad una separata liquidazione con riferimento a ciascuna massa attiva e
passiva, sottolineando invece l'esigenza, indubbiamente reale, di un
coordinamento dei procedimenti relativi ad ogni società del gruppo sia per
quanto concerne l'identità degli organi ad essi preposti sia le esigenze di una
comune gestione (22).
2. Il presupposto oggettivo per l'ammissione al concordato preventivo è
mutato. Mentre in passato l'art. 160
l.fall. individuava tale presupposto
nello stato d'insolvenza, ora il nuovo testo fa riferimento allo stato di crisi.
Il secondo comma della norma, aggiunto dall'art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005,
n. 273, il c.d. decreto «milleproroghe», precisa che ai fini di cui al primo
comma per stato di crisi si intende anche lo stato d'insolvenza (23). Va
sottolineato che, mentre il D.L. 35/2005 con cui è stata attuata la prima parte
della riforma fallimentare ed è stata introdotta la nuova disciplina del
concordato preventivo, manteneva la procedura di amministrazione controllata, il
successivo D.Lgs. 5/2006 che ha completato l'intervento riformatore in
attuazione della delega contenuta nella legge 80/2005, ha abrogato tale
procedura. Scompare pertanto dal nostro ordinamento la nozione di temporanea
difficoltà di adempiere contenuta nel vecchio testo dell'art.
187
l.
fall.
Il riferimento allo stato di crisi anziché allo stato d'insolvenza muove
dalla volontà del legislatore di anticipare le possibilità per l'imprenditore di
porre rimedio alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa. È nozione di
comune esperienza, mutuata dalle esperienze straniere, in particolare da quella
americana, che ogni speranza di soluzione della crisi presuppone che non si
attenda di essere di fronte ad una situazione di insolvenza irreversibile. Le
operazioni di ristrutturazione presuppongono l'emersione tempestiva della crisi,
quando ancora l'impresa è viva e vitale, prima cioè che sia venuto meno il
credito, che i fornitori si siano rifiutati di mantenere ulteriori rapporti con
l'imprenditore, che i dipendenti più qualificati abbiano cominciato a cercare un
nuovo posto di lavoro.
Le analogie con la reorganisation americana spiegano bene perché si è
fatto riferimento alla nozione di crisi. Nel Chapter 11 americano lo scopo è di
«conservare il valore di una società a beneficio dei creditori», mantenendone il
valore operativo inteso come differenza tra il valore dell'impresa come going
concern e come impresa liquidata. L'impresa per essere riorganizzata richiede un
apporto di denaro fresco, che non può venire dal debitore. In genere proviene
dalle banche o dai creditori, almeno da quelli principali. Lo strumento è
rappresentato dall'accordo con i creditori. Ma la reorganisation non è un
istituto cui far ricorso in ultima istanza, dal debitore per risolvere i suoi
problemi evitando il fallimento o dai creditori per ottenere il pagamento del
dovuto. Si tratta invece di un dispositivo di pianificazione aziendale «perché
dà ai creditori la possibilità, quando si trovano in situazioni di insolvenza
finanziaria, di avviare la procedura...e usar[la] come modalità per risolvere
[i] problemi operativi e finanziari» (24).
Nel diritto americano lo stato di crisi non è definito, perché non è
molto importante stabilire a quali condizioni l'imprenditore può accedere alla
procedura, posto che l'accesso è previsto nel suo stesso interesse. La
situazione è diversa nel nostro ordinamento anche perché il concordato
preventivo, pur avendo nelle finalità che il legislatore intendeva perseguire lo
scopo di assicurare la prosecuzione dell'impresa tramite la sua ristrutturazione
o la cessione a terzi, non esclude che l'accordo con i creditori abbia il più
limitato fine di porre rimedio all'insolvenza, anche attraverso una semplice
attività liquidatoria.
Per questo motivo il legislatore ha ritenuto di chiarire che lo stato di
crisi e lo stato d'insolvenza non sono concetti incompatibili e che il primo
ricomprende anche il secondo.
Tuttavia il legislatore, con una scelta molto discutibile, non ha
ritenuto di definire in che cosa consista lo stato di crisi. Il testo c.d. di
maggioranza elaborato dalla Commissione Trevisanato, a suo tempo istituita
presso il Ministero della Giustizia, per elaborare un progetto di legge delega
per la riforma delle procedure fallimentari, nel prevedere una procedura di
crisi con caratteristiche non molto diverse, ancorché meglio definite, rispetto
alla soluzione prescelta dal decreto legge 35/2005, definiva la crisi come la
situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l'impresa, tale
da determinare il rischio di insolvenza. Dal punto di vista del governo
dell'economia può essere irrilevante o addirittura utile non definire la crisi,
perché, come s'è detto, è improbabile che un imprenditore che non si trovi in
difficoltà intenda accedere ad una soluzione di questo tipo per provvedere al
pagamento dei suoi debiti (25). Potrebbe essere opportuno evitare che
l'imprenditore possa essere ostacolato nell'accesso alla procedura dal fatto di
non versare in una situazione sufficientemente compromessa, alla luce del
parametro legislativo adottato. In tale ipotesi si rischierebbe di compromettere
uno degli scopi della riforma: l'emersione anticipata delle situazioni di
difficoltà, in un momento in cui le condizioni dell'impresa non sono
irrimediabilmente alterate.
Tuttavia i principi costituzionali sanciti dagli artt. 42 e ss. Cost.
comportano che in tanto il creditore dissenziente può essere assoggettato alla
falcidia concordataria, con una sostanziale riduzione del suo credito, in quanto
il presupposto che consente di derogare alla legge del contratto sia chiaramente
definito. Ancora l'omessa definizione della crisi può comportare difficoltà per
quanto concerne gli effetti della consecuzione delle procedure concorsuali,
vicenda che, com'è noto, non era disciplinata dalla legge fallimentare prima
della riforma (26) e che era stata ricostruita in via interpretativa dalla
giurisprudenza sulla premessa dell'identità del presupposto oggettivo del
fallimento e del concordato preventivo secondo la vecchia disciplina e
sull'affermazione che la temporanea difficoltà di adempiere, che ai sensi
dell'art.
187 l. fall. costituiva il presupposto dell'amministrazione
controllata, non differisse ontologicamente dall'insolvenza e costituisse
soltanto un diverso e minor grado del medesimo fenomeno.
Vi è di più. Il legislatore non ha coordinato la disciplina penale
concorsuale con la riforma. Il testo della legge di conversione del D.L. 35/2005
originariamente approvato dal Senato conteneva, a dire il vero, nell'ambito
della delega la riscrittura della disciplina penale, ma tale parte della riforma
è stata successivamente soppressa dalla Camera perché riduceva eccessivamente le
pene e con esse i termini di prescrizione, mettendo in pericolo l'effettiva
punibilità dei reati concorsuali. L'art.
236 l. fall. estende la punibilità per i
fatti di bancarotta fraudolenta agli amministratori, direttori generali, sindaci
e liquidatori di società nel caso di concordato preventivo o di amministrazione
controllata. La norma è stata oggetto di molte critiche in dottrina perché
analogo trattamento sanzionatorio non è previsto per l'imprenditore individuale.
A tali critiche si potrebbe aggiungere il rilievo che l'equiparazione del
trattamento sanzionatorio in caso di fallimento e di concordato preventivo
sarebbe ingiustificato ove il presupposto oggettivo di questa seconda procedura
non fosse definito. Il problema sino ad oggi non si poneva per il concordato,
fondandosi esso sul medesimo stato d'insolvenza che costituisce il presupposto
del fallimento, e si poneva sicuramente in termini attenuati per
l'amministrazione controllata, attesa la nota interpretazione giurisprudenziale
cui già s'è fatto riferimento, che vedeva la temporanea difficoltà d'adempiere
come un diverso grado del medesimo fenomeno, cioè dell'insolvenza.
La nozione di crisi è una nozione empirica, che trae spunto dalle
discipline aziendalistiche. Essa, come s'è detto, comprende l'insolvenza secondo
la nozione tradizionale offerta dall'art.
5 l. fall. rimasta immutata. Non si
risolve, tuttavia, nell'insolvenza e si estende a situazioni di difficoltà di
vario tipo, di carattere organizzativo o finanziario che rendono necessari
interventi straordinari caratterizzati da un lato dall'accordo con i creditori,
assistito in genere dall'apporto di finanza nuova, e dall'altro dallo «ombrello»
rappresentato dal divieto di azioni esecutive. Si è detto, efficacemente, che
con il termine crisi si individua quella situazione in cui l'imprenditore, pur
facendo ancora fronte alle proprie obbligazioni, per cui non vi sono sintomi di
insolvenza, sta tuttavia incontrando difficoltà, che possono essere ancora
superabili attraverso un accordo con i creditori (27). Si è ricordata la
definizione offerta dagli economisti per i quali la crisi è definita come «quel
processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di
seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di
inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la
produzione di perdite, di varia entità che, a loro volta, possono determinare
l'insolvenza che costituisce, più che la causa, l'effetto, la manifestazione
ultima del dissesto (28). Insomma la crisi è un «fenomeno economico a fattori
variabili» (29). Il legislatore ha mantenuto la scelta, già operata dal
legislatore del 1942, di riferire la crisi, come già l'insolvenza,
all'imprenditore e non all'impresa, consentendo quindi di configurare una
procedura che può avere finalità conservative dell'impresa, anche a prezzo del
suo trasferimento in capo ad un nuovo imprenditore e quindi con sacrificio del
vecchio imprenditore, ovvero finalità anche soltanto liquidatorie.
Si può pertanto comprendere da un lato la difficoltà dell'interprete di
offrire una definizione adeguata della nozione di crisi, per i casi che non si
esauriscono nell'insolvenza, e dall'altro le prime risposte della giurisprudenza
che offrono soluzioni di carattere descrittivo, che risentono delle peculiarità
del caso concreto oggetto d'esame.
Secondo il Tribunale di Milano (30) lo stato di crisi, è una «condizione
che solo eventualmente coincide con lo stato di dissesto, potendo al contrario
limitarsi ad integrare la diversa situazione di difficoltà finanziaria non
necessariamente prodromica allo stato di insolvenza». In un provvedimento di
ammissione il Tribunale di Salerno (31) osserva invece che: «... la ricorrente è
in un profondo ed irreversibile stato di crisi economica perché non è più in
grado di realizzare il suo oggetto sociale, ma ha ancora un considerevole
patrimonio ... ed ... ha dimostrato l'insussistenza dei sintomi tipici
dell'insolvenza ...».
E il Tribunale di Roma (32), provvedendo dopo che il legislatore aveva
precisato che lo stato di crisi comprende lo stato d'insolvenza, ha affermato
che «Il presupposto della crisi ... è riconducibile ex art. 36 del D.L. 30
dicembre 2005, n. 273 ad un concetto d'ampiezza maggiore rispetto
all'insolvenza, comprendente, a differenza di questa, tanto l'insolvenza
irreversibile - vera e propria - quanto l'insolvenza reversibile.
Da queste pronunce giurisprudenziali emerge la difficoltà dell'interprete
nell'individuare una nozione che il legislatore non definisce con chiarezza. Il
punto di riferimento finisce sempre con l'essere lo stato d'insolvenza, in
considerazione del fatto che lo stato di crisi, pur comprendendo in sé anche
l'insolvenza, non si esaurisce in essa. Quest'ultimo si contrappone da un lato
alla situazione di buona salute dell'impresa e dall'altro allo stato
d'insolvenza inteso come incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con
mezzi ordinari. Certamente lo stato di crisi non richiede l'esteriorizzazione,
postulata invece dall'art. 5, secondo comma, l. fall. e si traduce in un novero
non definito di situazioni di difficoltà che possono avere le origini più
diverse, di carattere patrimoniale o gestionale o ancora esclusivamente
finanziario.
Ci pare allora ragionevole la definizione proposta da autorevole
dottrina, secondo la quale lo stato di crisi è «verosimilmente comprensivo tanto
dell'insolvenza vera e propria quanto di situazioni ad essa prodromiche o
finitime, ma che insolvenza ancora non sono e che, verosimilmente, dovrebbero
distinguersi sul piano di un loro possibile superamento, sia pure attraverso
provvedimenti straordinari di riorganizzazione e ristrutturazione del debito»
(33). Altri (34) ha osservato che la crisi non è definita dal legislatore che ha
preso a prestito una nozione di carattere aziendale e che di conseguenza «crisi
può essere qualsiasi situazione di disagio, di difficoltà che necessiti di
misure. È sempre uno stato ...del quale non si analizzano le cause, perché sono
irrilevanti, e le componenti ...lo stato di crisi può essere stato d'insolvenza,
crisi di liquidità, crisi economica. Pare lecito pensare che tale vaghezza
voglia consentire l'utilizzo della procedura a imprese che si trovino in
situazioni differenti di crisi, più o meno radicate, più o meno gravi,
sicuramente a varia tipologia... crisi non sarebbe identificabile né con lo
stato d'insolvenza né con temporanea difficoltà, perché essa comprende tali
stati, ma non si esaurisce con essi.»
Non sembra, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma nel
provvedimento prima citato, che lo stato di crisi possa essere assimilato
all'insolvenza reversibile, secondo le linee seguite dalla giurisprudenza e
dalla dottrina nell'interpretazione della nozione di temporanea difficoltà
prevista dall'art.
187 l. fall. vecchio testo, quale presupposto dell'ormai
abrogata procedura di amministrazione controllata. La distinzione tra insolvenza
reversibile ed irreversibile poggiava infatti sul rilievo che l'imprenditore in
temporanea difficoltà di adempiere è comunque incapace di adempiere e che le sue
condizioni si distinguono da quelle dell'imprenditore insolvente perché si
tratta di situazione transeunte, destinata a trovare rimedio attraverso un
intervento di risanamento che la vecchia disciplina collocava nell'ambito della
procedura di amministrazione controllata.
Ora, se è vero che l'insolvenza reversibile non è altro che un grado
diverso di un fenomeno, l'insolvenza, ontologicamente unico e che, nel caso di
fallimento successivo all'amministrazione controllata, la consecuzione delle
procedure concorsuali e la retrodatazione degli effetti oltre che la
prededuzione nel successivo fallimento dei crediti sorti in pendenza e per
effetto della prima procedura, trovano fondamento nella constatazione che
l'esito negativo della procedura minore dimostra che quella che in origine era
considerata insolvenza reversibile era in realtà irreversibile, tale conclusione
non pare giustificarsi nel caso dello stato di crisi.
Se infatti tale stato riguarda un vasto coacervo di situazioni, di varia
genesi e gravità, accomunate soltanto dal fatto di richiedere un intervento
straordinario che poggia sul consenso dei creditori e sulla sospensione delle
azioni esecutive, sembra evidente che esso comprenderà anche casi in cui
difettano comunque le condizioni dell'insolvenza reversibile. Si pensi
all'ipotesi in cui l'imprenditore, che può comunque porre rimedio alle
difficoltà cedendo l'azienda ad un concorrente, preferisca tentare la strada del
concordato per conservare la titolarità dell'impresa.
Va poi sottolineato che il venir meno dell'unicità del presupposto
oggettivo del fallimento e del concordato preventivo esclude che il tribunale,
in caso di esito negativo del concordato, possa far luogo in via automatica al
fallimento, secondo la previsione dell'art.
173 l. fall. Non è soltanto questione
del fatto che con la riforma è venuto meno il potere d'iniziativa d'ufficio del
giudice per la dichiarazione di fallimento, ma che l'esito negativo del
concordato non significa necessariamente che si configuri uno stato d'insolvenza
vero e proprio o, in altri termini, una crisi irreversibile.
Il venir meno dell'unicità del presupposto oggettivo del fallimento e del
concordato preventivo comporta che diviene difficile (35) considerare
unitariamente le due procedure ed affermare, così come sino ad oggi sostenuto
dalla giurisprudenza (36) nel caso di successione tra amministrazione
controllata e fallimento, che la seconda procedura condivide della prima gli
elementi imprescindibili, quello soggettivo e, soprattutto, quello oggettivo,
rappresentato dall'impossibilità dell'imprenditore di far fronte con puntualità
alle sue obbligazioni, elemento che in primo momento è stato valutato
erroneamente come fatto solo temporaneo, con un giudizio che si è invece
rivelato errato (37).
È vero peraltro che la giurisprudenza sarà tentata di applicare il
principio post hoc, ergo propter hoc affermando che quella che in origine era
stata qualificata come semplice crisi, in realtà aveva tutte le stigmate
dell'insolvenza irreversibile, tant'è che al concordato ha fatto seguito il
fallimento. Sul piano generale, tuttavia, occorre osservare che alla luce dei
parametri attualmente seguiti dalla giurisprudenza l'interprete dovrà verificare
se il presupposto di ammissione al concordato preventivo, costituito dallo stato
di crisi, integri gli estremi dell'insolvenza.
Non pare invece che possa costituire ostacolo al riconoscimento della
prededuzione e della consecuzione delle procedure la giurisprudenza che sino ad
oggi ha negato tali effetti nel caso di successione del fallimento al concordato
preventivo in ragione del carattere liquidatorio di tale procedura (38). Anche
se, come s'è detto, il nuovo concordato non prevede come requisito
indispensabile che la proposta sia diretta ad assicurare la prosecuzione
dell'attività d'impresa, resta che tale sarà normalmente l'ipotesi ricorrente e
già oggi la giurisprudenza ammette la consecuzione quando la prosecuzione
dell'attività costituisce un tassello essenziale della proposta concordataria
(39).
Va peraltro osservato che questi rilievi si fondano sulla giurisprudenza
formatasi prima dell'entrata in vigore della riforma. Per quel che concerne la
prededuzione nel successivo fallimento dei crediti maturati in pendenza del
concordato occorre ora tener conto di quanto stabilito dal secondo comma
dell'art.
111 l. fall., introdotto dalla riforma, che definisce come
prededucibili «i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge», oltre che quelli espressamente
qualificati come tali dalla legge.
Sembra quindi, sia pur con tutte le precauzioni che impone
l'interpretazione di una norma nuova, sulla quale non esiste ancora
giurisprudenza, che la nozione di prededuzione accolta dal legislatore sia più
ampia di quella cui ha fatto riferimento in passato la giurisprudenza. La
nozione di occasionalità e funzionalità della causa genetica del credito con una
delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare sembra
prescindere, nel caso di successione di procedure, dall'unicità del presupposto
oggettivo. Sembra sufficiente che il credito sia sorto non soltanto in funzione
della procedura preesistente (ad esempio le spese di procedura), ma addirittura
in un rapporto di occasionalità che può identificarsi con una mera contestualità
cronologica.
Ciò che rileva, in altri termini, è che per effetto della sospensione
delle azioni esecutive e del divieto di pagamenti per debiti anteriori oltre che
dello spossessamento attenuato da cui è colpito il debitore per effetto
dell'ammissione alla procedura minore, si determina un vincolo di conservazione
sul patrimonio dell'imprenditore che non può che tornare a vantaggio dei
creditori nel successivo fallimento, pur nel parziale mutamento del presupposto
oggettivo del concordato rispetto al fallimento. Il carattere concorsuale della
procedura rappresenta l'elemento unitario che consente di affermare che anche le
spese ed i debiti contratti nel corso della prima procedura sono stati sostenuti
nell'interesse dei creditori e meritano pertanto di essere soddisfatti in via
prioritaria, alla pari di quelli sorti in occasione o in funzione del
fallimento.
3. Un ultimo ordine di considerazioni riguarda gli effetti della modifica
del presupposto oggettivo del concordato preventivo per quanto concerne la
disciplina concorsuale comunitaria.
Il Regolamento comunitario 1346/2000 in materia di insolvenza
transfrontaliera prevede una procedura concorsuale principale con efficacia in
tutti i Paesi membri della comunità che si apre nel Paese in cui si trova il
centro degli interessi principali del debitore e procedure secondarie che
possono essere aperte nei Paesi in cui il debitore possiede una dipendenza,
intesa come «qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in
maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni» (art.
2, lett. h). Gli effetti di tale ultima procedura sono limitati ai beni del
debitore che si trovano nel territorio dello Stato in cui è aperta la procedura
secondaria.
L'art. 1 del Regolamento ne circoscrive l'applicazione «alle procedure
concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo
spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un
curatore». L'art. 2, lett. a) precisa che per procedura d'insolvenza s'intendono
«... le procedure concorsuali di cui all'articolo 1» ed aggiunge che l'elenco di
tali procedure figura nell'allegato A al regolamento.
L'allegato A comprende tra le procedure d'insolvenza per l'Italia il
fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa,
l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione controllata.
È stato osservato che poiché, a seguito della riforma, è mutato il
presupposto oggettivo del concordato preventivo, questa procedura potrebbe
essere contestata come procedura principale, in quanto non sarebbe più fondata
sull'insolvenza (40). Tale conclusione, in realtà, non pare condivisibile alla
luce della disciplina attuale perché non pare che il giudice straniero abbia il
potere di sindacare il contenuto e la portata della pronuncia del giudice che
apre la procedura principale, dovendosi limitare a verificare che essa rientri
nella previsione del regolamento. L'art. 16, primo e secondo comma, del
Regolamento stabilisce infatti che la decisione di apertura della procedura di
insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù
dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa
produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. Tale disposizione si
applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere
assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.
Nella recente decisione sul caso Eurofood (41)
la Corte di Giustizia europea ha
sottolineato che la disciplina dettata dall'art. 3, primo comma, del
regolamento, comporta che la competenza del giudice di uno Stato membro ad
aprire la procedura d'insolvenza principale possa essere verificata soltanto da
questo giudice, secondo il criterio della fiducia reciproca, per cui i giudici
degli altri Stati membri debbono riconoscere la decisione di apertura di una
procedura di insolvenza principale, senza poter controllare la valutazione
effettuata dal primo giudice relativamente alla propria competenza. Gli unici
mezzi di impugnazione contro la decisione che una parte assuma errata sono dati
dal diritto nazionale dello Stato cui appartiene il giudice che ha pronunciato
la decisione contestata.
L'art. 26 del Regolamento prevede che uno Stato membro possa rifiutarsi
di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro
qualora tale riconoscimento possa produrre effetti palesemente contrari al suo
ordine pubblico, in particolare ai suoi principi fondamentali o ai diritti e
alle libertà personali sanciti dalla sua Costituzione.
Ne deriva che sino a quando il concordato preventivo rientra nell'ambito
delle procedure previste dall'allegato A al Regolamento, il giudice di uno Stato
membro dell'Unione europea non dovrebbe poter rifiutare il riconoscimento quale
procedura principale del concordato preventivo aperto in Italia, ciò quantomeno
sino a quando non intervenga la revisione delle procedure contemplate
nell'allegato, nelle forme previste dall'art. 46 del Regolamento, vale a dire
con deliberazione del Consiglio dell'Unione Europea, su proposta di uno Stato
membro o della Commissione.
Va poi aggiunto che l'art. 1 del Regolamento prevede che esso si applichi
alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza, ma che l'Allegato A
comprende tra le procedure principali anche l'amministrazione controllata, oggi
abrogata. Ne deriva che la nozione d'insolvenza non può essere desunta dal
diritto interno italiano ed in particolare dall'art.
5 l. fall., tant'è che
l'Allegato prevede anche l'amministrazione controllata che si fondava non
sull'insolvenza in senso proprio, ma sulla temporanea difficoltà di adempiere,
assimilata dalla giurisprudenza italiana all'insolvenza (sia pur reversibile)
soltanto sul piano interpretativo.
Si è visto che la nozione di crisi, oggi posta a fondamento del nuovo
concordato preventivo, comprende l'insolvenza e situazioni che, in molti casi
anche se non in tutti, possono rientrare nell'ambito della nozione di insolvenza
reversibile. Sembra quindi estremamente difficile che il giudice di uno Stato
membro possa sindacare il contenuto della decisione del giudice italiano al
punto di verificare se nel caso concreto effettivamente sussista lo stato
d'insolvenza.
Autore: Luciano Panzani - Fonte: Fallimento, 2006, 9,
1009
Note:
(1) L'art. 160, primo comma, l. fall. fa genericamente riferimento allo
«imprenditore che si trova in stato di crisi». La norma peraltro riproduce per
questa parte il vecchio testo dell'art. 160 che parlava di «imprenditore che si
trova in stato d'insolvenza». In realtà, come è detto nel testo, il presupposto
soggettivo della procedura è definito dall'art. 1 della legge fallimentare e non
dall'art.
160. In questo senso cfr. anche S. Pacchi, Il nuovo concordato
preventivo, Milano, 2006, 26.
(2) Non è questa la sede per un commento alla nuova nozione di piccolo
imprenditore offerta dall'art. 1 legge fall. nel testo novellato dal D.Lgs.
5/2006. I problemi che la nuova definizione di piccolo imprenditore offre sono
infatti i medesimi sia in caso di concordato che di fallimento, sì che giova
rinviare alle trattazioni specifiche riferite a tale ultima fattispecie.
Sull'argomento si vedano: G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento:
presupposti e procedimento, in La riforma della legge fallimentare a cura di
S.Ambrosini, Bologna, 2006, 7; U. De Crescienzo - E. Mattei - L. Panzani, La
riforma organica delle procedure concorsuali, Milano, 2006; G. Fauceglia,
Sull'estensione dei soggetti esonerati, in questa Rivista, 2005, 990.
(3) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2002, 159 ed ivi
ulteriori citazioni di dottrina.
(4) Cfr. in giurisprudenza per l'assoggettabilità a fallimento Trib.
Napoli 17 luglio
1995, in questa Rivista, 1996, 297. Cfr. anche Trib. Roma 6
aprile
1995, in Dir. fall., 1995, II, 719; Trib. Treviso 25 marzo 1994,
ivi, 1995, II, 719. Per quanto concerne il fallimento di una fondazione cfr.
Trib. Milano 16 luglio
1998, in questa Rivista, 1999, 449 con nota di L.A. Russo, Può
fallire una fondazione (impresa)?
Per il fallimento dei consorzi con attività esterna cfr. Trib. Saluzzo 3
giugno 2002,
in questa Rivista, 2003, 209 con nota di
Scicolone.
(5) Cfr. G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit. In giurisprudenza
cfr. Cass. 22 febbraio 1999, n. 1479,
in questa Rivista, 1999,
1021.
(6) Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit. 162 ed ivi ulteriori
riferimenti di dottrina e giurisprudenza.
(7) In senso opposto si è espresso con riferimento alla nuova disciplina
Trib. Pescara 20 ottobre
2005, in questa Rivista, 2006,
56. In
sintesi il Trib. Pescara osserva che: a) per le società la cancellazione dal
registro delle imprese comporta l'impossibilità di presentare la domanda di
concordato per il venir meno dei loro organi; b) la nuova disciplina del
concordato presupporrebbe l'attualità dell'attività d'impresa; c) gli artt. 10 e
11 l.fall.
avrebbero natura eccezionale e non sarebbero suscettibili di applicazione
analogica al concordato preventivo, in ragione del diverso presupposto oggettivo
di tale procedura rispetto al fallimento.
(8) In senso contrario, nel vigore della vecchia disciplina, cfr. Cass.
25 ottobre 1979, n. 5592, in questa Rivista, 1980, 478.
(9) G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, cit. 159 ed ivi ulteriori
riferimenti dottrinali.
(10) Tale tesi era stata sostenuta soprattutto con riferimento alla
vecchia amministrazione straordinaria regolata dalla legge Prodi (legge
95/1979). Tale impostazione sembrava ormai superata con il nuovo sistema
introdotto dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Infatti, argomentando dall'art. 3,
secondo comma, del decreto legislativo, si poteva affermare che non sussistevano
motivi di incompatibilità, dato che tale norma disponeva che il tribunale
dichiara lo stato d'insolvenza anche quando si dovrebbe procedere «alla
dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato
preventivo o d'amministrazione controllata». L'avanzare sempre più deciso della
c.d. interpretazione evolutiva del concordato preventivo, che in una visione più
attuale dell'istituto consentiva di reputare il medesimo come uno strumento che
può assolvere a finalità conservative essendo compatibile con esso la
prosecuzione dell'attività d'impresa, faceva ritenere, in questa ottica, che il
concordato non fosse inconciliabile con l'apertura dell'amministrazione
straordinaria e che fosse, quindi, ammissibile il passaggio dall'una, all'altro.
In questo senso E. Frascaroli Santi, Brevi note sull'evoluzione interpretativa
del concordato preventivo, in questa Rivista, 2003, 121. Nello stesso senso G.
Alessi, La riforma dell'amministrazione straordinaria, ivi, 1998,
113.
(11) A dire il vero anche l'amministrazione straordinaria nelle forme
regolate dal D.L. 347/03 e successive modificazioni è accessibile soltanto su
istanza del debitore. Rimangono tuttavia rispetto al concordato preventivo gli
altri caratteri distintivi indicati nel testo.
(12) S. Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, Milano, cit.,
32.
(13) S. Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, Milano, cit.
32.
(14) Su tale nozione cfr. infra.
(15) Quanto sin qui osservato non considera che l'art. 2 del D.L. 347/03
prevede che «L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può
richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e
corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la
dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede
principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria,
tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1». Ne
deriva che il Ministro pronuncia sull'istanza di amministrazione straordinaria
senza sapere se è pendente ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e
senza che quest'ultimo possa prevalere, posto che sulle due domande sono
chiamati a provvedere nell'un caso il Ministro e nell'altro il
tribunale.
Poiché però entrambe le istanze promanano dal debitore, le possibilità di
contrasto effettivo sono minime.
(16) Cfr. G. Marasà - C. Ibba, Il registro delle imprese, Torino, 1997,
239.
(17) Cass. 6 ottobre 2000, n.
13322, in questa Rivista, 2001, 73
con nota di M. Ferro; Cass. 6 marzo 1993, n.
2747, in Giust. civ., 1993, I, 1819
con nota di G. Lo Cascio.
(18) In questo senso da ultimo Cass. 30 agosto 2001, n.
11343, in questa Rivista, con nota di L. Panzani, Ammissibilità
al concordato preventivo dei soci illimitatamente responsabili. In precedenza
la Cassazione aveva sostenuto la tesi contraria affermando che
potevano essere ammessi al concordato i soci che ne facessero richiesta. Ciò in
base alla considerazione che se i soci erano soggetti a fallimento senza essere
imprenditori commerciali, da tale situazione non poteva loro derivare un
trattamento deteriore in caso di concordato. Ed aveva ravvisato tale trattamento
deteriore nel fatto che pendente il concordato, essi sarebbero rimasti soggetti
alle azioni esecutive dei creditori individuali, con conseguente difficoltà od
impossibilità di far fronte con il loro patrimonio alle obbligazioni
concordatarie della società. Da tale situazione sarebbe potuto derivare il
fallimento della società e loro personale. Cfr. Cass. 15 dicembre 1970, n.
2681, in Dir. fall., 1971, II, 167; Cass. 17 dicembre 1981, n.
6677, in questa Rivista, 1982, 243. Si veda anche Trib. Macerata
7 gennaio 1986, ivi, 1986, 897.
In seguito peraltro
la
Cassazione aveva mutato opinione,
giungendo a conclusioni sostanzialmente conformi a quelle poi sostenute da Cass.
11343/01: Cass. 1° luglio 1992, n.
8097,
in questa Rivista, 1993, 27.
Cfr. anche in precedenza Cass. 3 aprile 1987, n.
3229,
in Giust. civ., 1988, I, 751
con nota di Lo Cascio, Concordato preventivo e soci illimitatamente
responsabili.
Ancora una volta peraltro
la Cassazione aveva mutato
orientamento nel 1995, ma non completamente. Essa infatti aveva escluso che i
soci potessero essere ammessi alla procedura di concordato preventivo,
affermando nel contempo che nel concordato con cessione dei beni l'ammissione
della società comportava l'obbligo di vincolare il patrimonio personale al
soddisfacimento dei creditori sociali. Cfr. Cass. 29 novembre 1995, n.
12405, in Giust. civ., 1996, I, 1361 con nota contraria di Lo
Cascio; in questa Rivista 1996, 541 con nota di Naldini, Responsabilità diretta
di soci nel concordato con cessione dei beni.
(19) L. Panzani, Ammissibilità al concordato preventivo dei soci
illimitatamente responsabili, cit.
(20) Sul punto rimandiamo alle osservazioni di F. Guerrera, Il fallimento
delle società nella riforma. Prime osservazioni, in http://dottrinaediritto.
ipsoa.it/home.jsp.
(21) Cass. 11 novembre 1992, n.
12114,
in questa Rivista, 1993, 367;
Cass. 16 luglio 1992, n. 8656, ivi, 1993, 247; Cass. 7 luglio 1992, n. 8271,
ivi, 1993, 33; Cass. 14 aprile 1992, n. 4550, ivi, 1992, 811. Sull'argomento si
vedano per il passato F. Abate, I gruppi d'impresa: problemi di diritto
sostanziale e concorsuale, Atti del seminario di studi di diritto commerciale
del Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati, 14-18 marzo 1994; U.
Apice, La disciplina dell'insolvenza nel gruppo di imprese, in Impresa, 1996,
238; M. Fabiani, Il gruppo di imprese nella sentenza di omologazione del
concordato preventivo, in questa Rivista, 1998, 292; Id., Il gruppo di imprese
nel fallimento e nelle procedure concorsuali minori, ivi, 1995, 493; Panzani,
Insolvenza e gruppi di società, Atti del convegno di Treviso 10-12 giugno 1994
sul tema: Imprenditore indagato e società insolventi, in questa Rivista, 1995,
565.
(22) Sul punto si vedano gli esempi riportati da G. Lo Cascio, Il
concordato preventivo, Milano, 2002, 175.
(23) Sono quindi superate le tesi dottrinali e giurisprudenziali che
sostenevano che lo stato di crisi non comprendesse lo stato d'insolvenza. Trib.
Modena, decreto di omologazione 14 ottobre 2005, inedito, citato da G. Jachia,
Rassegna di giurisprudenza sul nuovo concordato preventivo, in questa Rivista,
2006, 838, che riteneva, prima della modifica normativa, che la soglia minima
per accedere alla procedura di concordato preventivo dovesse essere individuata
nella «insolvenza non irreversibile», nel presupposto che aveva un tempo
l'amministrazione controllata. Nel senso dell'esclusione dal nuovo concordato
preventivo dell'imprenditore insolvente Trib. Treviso 15 luglio 2005, decr.,
ivi, 2006, 63.
Sul punto si vedano i rilievi di A. Patti, I diritti dei creditori nel
nuovo concordato preventivo, in La tutela dei diritti nella riforma fallimentare
- Scritti in onore di G. Lo Cascio a cura di Fabiani e Patti, Milano, 2006, 276.
Cfr. anche G. Bozza, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato,
in questa Rivista, 2005, 954.
(24) C.G. Case, Crisi dell'impresa e risanamento: la soluzione americana,
in U. De Crescienzo - L. Panzani, Il nuovo diritto fallimentare, Milano, 2005,
124.
(25) Vi potrebbe essere un margine per tentativi fraudolenti in danno dei
creditori da parte di un imprenditore in bonis che in realtà è perfettamente in
grado di far fronte ai suoi debiti, ma è da ritenere che i controlli affidati
agli organi della procedura dovrebbero rendere poco probabili casi di questo
genere.
(26) L'art. 111, secondo comma, nuovo testo l. fall. dispone ora che sono
considerati crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione delle
procedure concorsuali di cui alla presente legge.
(27) G. Bozza, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo
concordato, cit., 955.
(28) Guatri, Crisi e risanamento d'impresa, Milano, 1986, 39, citato da
G. Bozza, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, cit.,
955.
(29) Ancora G. Bozza, Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo
concordato, cit., 955.
(30) Trib. Milano decreto n. 12/05, 27 ottobre 2005, rinvenibile in
http://joomla.portaleaste.info/file/convegno2005/TMilanoFormulasport7.11.05.
pdf, citato da G. Jachia, Rassegna di giurisprudenza sul nuovo concordato
preventivo, cit.
(31) Trib. Salerno 1 giugno 2005, decr., in questa Rivista, 2005,
129.
(32) Trib. Roma decreto 2 febbraio 2006, R. G. n. 80635/2005, citato da
G. Jachia, Rassegna di giurisprudenza sul nuovo concordato preventivo,
cit.
(33) G. Cavalli, La dichiarazione di fallimento: presupposti e
procedimento, cit., 31.
(34) S. Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, cit., 62.
(35) In questo senso S. Pacchi, Il nuovo concordato preventivo, cit., 62.
Sul punto si vedano anche le osservazioni di S. Bonfatti, La disciplina
dell'azione revocatoria, Milano, 2005, 189. Per G. Bozza, Le condizioni
soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in questa Rivista, 2005, 960, la
differenza tra la nozione di crisi e quella d'insolvenza imporrebbe al
tribunale, al momento della dichiarazione di fallimento che faccia seguito al
concordato, di accertare se lo stato di crisi preesistente avesse i caratteri
dell'insolvenza irreversibile. Tale verifica è peraltro impossibile perché il
legislatore non ha ripreso il sistema di retrodatazione dei pagamenti previsto
dal codice di commercio. Né può sostenersi la retrodatazione del periodo
sospetto in base alla distinzione tra insolvenza reversibile ed irreversibile
cui si è fatto ricorso per ammettere la consecuzione tra amministrazione
controllata e fallimento, perché tra crisi ed insolvenza non sussiste lo stesso
rapporto di identità concettuale che corre tra momentanea difficoltà di
adempiere ed insolvenza irreversibile.
(36)
La Suprema Corte riconosce ai debiti regolarmente contratti durante
l'amministrazione controllata cui segue il fallimento, la prededucibilità
basandosi essenzialmente sul presupposto che sono stati posti in essere per la
continuazione dell'attività e l'eliminazione del dissesto (Cass. 28 luglio 1999,
n.
8164, in questa Rivista, 2000, 862; Cass. 17 giugno 1995, n.
6852, ivi, 1996, 48).
(37) Così testualmente per quanto concerne la successione tra
amministrazione controllata e fallimento Cass. 16 aprile 2003, n.
6019, in tema di retrodatazione del periodo sospetto ai fini
dell'azione revocatoria.
(38)
La Cassazione ha escluso per lungo tempo la prededucibilità nel
successivo fallimento dei crediti sorti in pendenza di concordato preventivo:
cfr. Cass. 14 luglio 1997, n.
6352, in questa Rivista, 1998, 177.
Di recente si è invece ammessa la prededucibilità almeno nelle ipotesi in cui la
prosecuzione della attività d'impresa sia considerata un tassello essenziale
della proposta concordataria. Cfr. Cass. 5.8.1996, n.
7140, in questa Rivista,
1997, 269 con nota di M. Fabiani, Somministrazione e prededuzione: chiusura con
spiragli nel concordato preventivo;; Cass. 12 marzo 1999, n. 2192, ivi, 2000,
370 con nota di G. Rago, Prededucibilità nel fallimento dei debiti contratti
durante il C.P.
(39) Si veda la giurisprudenza citata alla nota precedente.
(40) In questo senso, in senso dubitativo, M. Ferro, I nuovi strumenti di
regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra
debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in questa
Rivista, 2005, 587 e ss. Si veda anche S. Pacchi, Il nuovo concordato
preventivo, Milano, 2006, 63.
(41) Corte Giustizia 2 maggio 2006
in causa C-341/04, Eurofood IFSC
Ltd.
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