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>>Normative di particolare interesse >>Costituzione della Repubblica Italiana |
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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA(aggiornata alla Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3) PRINCIPI
FONDAMENTALI 1. LItalia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro. 2. La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede ladempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 3. Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori
allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese. 4. La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, unattività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società. 5. La Repubblica, una
e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dellautonomia e del decentramento. 6. La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 7. Lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 8. Tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 9. La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 10. Lordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese leffettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto dasilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa lestradizione dello straniero per
reati politici (1). (1)
V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione
per i delitti di genocidio, per il cui art. unico:
«Lultimo comma dellart. 10 e lultimo comma dellart. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio». 11. LItalia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo. 12. La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni. PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 14. Il domicilio è
inviolabile. 15. La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dellautorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. 16. Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 17. I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senzarmi. Per le riunioni, anche in luogo aperto
al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza
o di incolumità pubblica. 18. I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale. 19. Tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 20. Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto duna associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali
per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 21. Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione. 22. Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome. 23. Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 24. Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 25. Nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 26. Lestradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali. (2)
V. però la la nota 1 allart. 10. 27. La responsabilità
penale è personale. 28. I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. TITOLO II Rapporti etico-sociali 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio. 30. È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio. 31. La Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
ladempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 32. La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dellindividuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 33. Larte e la
scienza sono libere e libero ne è linsegnamento. 34. La scuola è
aperta a tutti. TITOLO III Rapporti economici 35. La Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e
lelevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. 36. Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia unesistenza libera e
dignitosa. 37. La donna
lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire ladempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione. 38. Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
allassistenza sociale. 39. Lorganizzazione
sindacale è libera. 40. Il diritto di
sciopero si esercita nellambito delle leggi che lo regolano. 41. Liniziativa
economica privata è libera. 42. La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 43. A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale. 44. Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle
terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta
la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane. 45. La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce lincremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 46. Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione,
la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 47. La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
lesercizio del credito. TITOLO IV Rapporti politici 48. Sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. La legge
stabilisce requisiti e modalità per lesercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti allestero e ne assicura leffettività. A tal fine è istituita una
circoscrizione Estero per lelezione della Camere, alla quale sono assegnati seggi
nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge (3).
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. (3) Il comma 2 è stato introdotto dallart. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. A tenore dellart 3 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, 1. In sede di prima applicazione della [medesima] legge costituzionale ai sensi del terzo [sic!] comma dellarticolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per lelezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore. 49. Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale. 50. Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità. 51. Tutti i cittadini
delluno o dellaltro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 52. La difesa della
Patria è sacro dovere del cittadino. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività. 54. Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Sezione I Le Camere 55. Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. 56. La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. (4)
Articolo così modificato dallart. 1 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2, e dallart. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. 57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. (5)
Articolo così modificato dallart. 2 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente dallart. 2 della l. cost. 27 dicembre
1963, n. 3 e dallart. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. 58. I senatori sono
eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno. 59. È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. 60. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (6) (6)
Articolo così modificato dallart. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2. 61. Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 62. Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 63. Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e lUfficio di presidenza. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi
in seduta segreta. 65. La legge determina
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con lufficio di deputato o di
senatore. 66. Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 68. I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nellesercizio delle loro funzioni. (7)
Articolo così sostituito dallart. 1 della l.
cost. 29 ottobre 1993, n. 3. 69. I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Sezione II La formazione
delle leggi 70. La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 71.
Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita liniziativa delle leggi, mediante la
proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. 72. Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che lapprova articolo per articolo e con
votazione finale. 73. Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dallapprovazione. 74. Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione. 75. È indetto
referendum popolare per deliberare labrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. 76. Lesercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 77. Il Governo non
può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e durgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia
sin dallinizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti. 78. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. 79. Lamnistia e
lindulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che
concede lamnistia o lindulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso lamnistia e lindulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (8) (8)
Articolo così sostituito dallart. 1 della l.
cost. 6 marzo 1992, n. 1. 80. Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 81. Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 82. Ciascuna Camera
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione dinchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria. TITOLO II Il Presidente della Repubblica 83. Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
Allelezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle dAosta ha un
solo delegato. Lelezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dellassemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta. 84. Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e
goda dei diritti civili e politici. 85. Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni. 86. Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. 87. Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta lunità nazionale. 88. Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse. (9) Il comma 2 di questarticolo è stato così
modificato dallart. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1. 89. Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che
ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. 90. Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nellesercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi
è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei
suoi membri. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento
di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune. TITOLO III Il Governo Sezione I Il Consiglio dei
ministri 92. Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. 93. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica. 94. Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere. 95. Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene lunità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
lattività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede
allordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e lorganizzazione dei ministeri. 96. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nellesercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le
norme stabilite con legge costituzionale. (10)
Articolo così sostituito dallart. 1 della l.
cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Sezione II La Pubblica
Amministrazione 97. I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e limparzialità dellamministrazione. Nellordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 98. I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non
possono conseguire promozioni se non per anzianità. Sezione III Gli organi
ausiliari 99. Il Consiglio
nazionale delleconomia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della
loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha
liniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. 100. Il Consiglio di
Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nellamministrazione. TITOLO IV La Magistratura Sezione I Ordinamento
giurisdizionale 101. La giustizia è
amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 102. La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sullordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura. 103. Il Consiglio di
Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 104. La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. 105. Spettano al
Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dellordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. 106. Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio
né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dallordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
lazione disciplinare. 108. Le norme
sullordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La
legge assicura lindipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano allamministrazione della
giustizia. 109. Lautorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. 110. Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia lorganizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Sezione II Norme sulla
giurisdizione 111. La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. (11)
I commi da 1 a 5 sono stati introdotti
dallart. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2. 112. Il pubblico
ministero ha lobbligo di esercitare lazione penale. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. TITOLO V Le Regioni, le Province, (12) Il presente titolo è stato oggetto di
modificazioni da parte della legge cost. 18 ottobre 2001, n.3, il cui art. 10 ha altresì disposto che "Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite 114. La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. (13) Articolo così risultante a seguito delle
modifiche introdotte dallart. 1 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 115.. (14) (14) Articolo abrogato dallart. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3. 116. Il Friuli Venezia Giulia, la
Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale. (15) Articolo così risultante a seguito delle
modifiche introdotte dallart. 2 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 117. La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (16) Articolo così risultante a seguito delle
modifiche introdotte dallart. 3 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 118. Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. (17) Articolo così risultante a seguito delle
modifiche introdotte dallart. 4 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 119. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. (18) Articolo così risultante a seguito delle
modifiche introdotte dallart. 5 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 120. La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. (19) Articolo così risultante a seguito delle
modifiche introdotte dallart. 6 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 121. Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. (20)
Articolo così risultante a seguito delle modifiche
introdotte dallart. 1 della l. cost. 2 novembre 1999, n. 1. 122. Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (21)
Articolo sostituito dallart. 2 della l. cost. n. 22 novembre 1999, n. 1. 123. Ciascuna Regione
ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
lesercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. (22)
Si noti peraltro che tale organo ha cessato
dessere preveduto dai successivi artt. 124 e 127: v. infra. (23) Comma aggiunto dallart. 7 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (24) 124. (25) 125.. Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
lordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con
sede diversa dal capoluogo della Regione. (26) Un originario c. 1 è stato abrogato dallart.
9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 126. Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (27). Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. (27) Ai sensi dellart. 11 della l. cost.
18 ottobre 2001, n. 3 sino alla revisione delle norme del
titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle
quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma
1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. (28) 127. Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione. (29) Articolo così sostituito dallart.
8 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 128. (30) (30) Articolo abrogato dallart. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3.. 129. (31) (31) Articolo abrogato dallart. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3.. 130. (32) (32) Articolo abrogato dallart. 9, c. 2., della l. cost. 18 ottobre
2001, n. 3.. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: (33) Peraltro, per la denominazione bilingue di questa Regione, v. lart. 116 (34)
Articolo così modificato dalla l. cost. 27
dicembre 1963, n. 3.. 132. Si può con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse. (35) Articolo così modificato dallart.
9, c. 1., della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 133. Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nellambito
duna Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la stessa Regione. TITOLO VI Garanzie costituzionali Sezione I La Corte
costituzionale 134. La Corte
costituzionale giudica: (36)
Articolo così modificato dallart. 2 della l.
cost. 16 gennaio 1989, n. 1. 135. La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. (37)
Articolo modificato dallart. 2 della l. cost.
16 gennaio 1989, n. 1. In precedenza, larticolo era già stato modificato
dallart. 1, della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2. 136.
Quando la Corte dichiara lillegittimità costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione. 137. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie dindipendenza dei giudici della Corte. Sezione II Revisione della
Costituzione. Leggi costituzionali 138. Le leggi di
revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione. 139. La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I. Con lentrata
in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. II. Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. III. Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dellAssemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che: IV. Per la prima
elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione. V. La disposizione
dellart. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che
importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere. VI. Entro cinque anni
dallentrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. VII. Fino a quando non
sia emanata la nuova legge sullordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dellordinamento vigente. (38)
Articolo così modificato dallart. 7 della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2. VIII. Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dallentrata in vigore della Costituzione (39). (39)
Termine prorogato al 30 ottobre 1949 con l. 24 dicembre 1948, n. 1465 e ancora
successivamente al 31 dicembre 1950 con l. 18 ottobre 1949, n. 762. IX. La Repubblica,
entro tre anni dallentrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. X. Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui allart. 116, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con larticolo 6. XI. Fino a cinque anni
dallentrata in vigore della Costituzione (40) si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dellelenco di cui
allart. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
dellart. 132, fermo rimanendo tuttavia lobbligo di sentire le popolazioni
interessate. (40)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963
dallart. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1. XII. È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. XIII. I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi sono vietati lingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (41). (41)
Con parere reso dal Consiglio di Stato,
nellAdunanza generale del 6 marzo 1987 (recepito dalla deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 23 dicembre 1987), la disposizione non è stata ritenuta più applicabile
a Maria José di Savoia, avendo la vedovanza fatto venir meno, ai sensi dellart. 149
c.c., il suo stato di consorte. Preclusiva allingresso, in difetto di
unespressa revisione costituzionale, è stata ritenuta invece per quanto riguarda i
discendenti maschi da Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 1° marzo 2001, parere
n. 153 del 2001. XIV. I titoli
nobiliari non sono riconosciuti. XV. Con lentrata
in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sullordinamento provvisorio dello Stato. XVI. Entro un anno
dallentrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII. LAssemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per lelezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa. XVIII. La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dellAssemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948. Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto lanno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione.
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