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Il danno alla persona e la riscoperta del sistema risarcitorio
bipolare: percorsi di giurisprudenza
(Cassazione civile, sentenze
nn. 7281-7282-7283-8827-8828/2003; 10482-20814/2004. Corte Costituzionale, sentenza n. 233
dell'11/07/2003)
La nozione di danno alla persona, come oggi la conosciamo, è la risultante
un processo di ricca elaborazione giurisprudenziale e dottrinale iniziatosi
negli anni '70. Un percorso che, recentemente, ha trovato il suo punto d'approdo
nel recentissimo ritorno alla bipolarità del danno, riscoperto nella sua duplice
dimensione di danno patrimoniale e/o non patrimoniale (non piu inteso solo quale
danno morale) e nella liberazione di quest'ultimo, se ne ricorrano le
condizioni, dal vincolo imposto dall'art. 2059 c.c., inerente l'astratta
configurabilita del reato.
Una redecouverte tradotta nei fatti nelle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, primo tra tutti ad elaborare un proprio modello
risarcitorio fondato sul nuovo orientamento della Consulta e della Corte di
Cassazione.
* * * * *
Gli anni '70 segnano l'epoca della prima grossa svolta in materia di
responsabilita civile e di danno alla persona.
Prima di allora il danno alla persona era determinato
principalmente con riferimento al reddito del danneggiato e la sua liquidazione
si risolveva in una mera operazione di calcolo: moltiplicando il reddito x la
percentuale di invalidita riportata x il coefficiente numerico relativo all'eta
e sottraendovi il c.d. "scarto tra vita fisica e lavorativa" (-20%), si poteva
risarcire il danneggiato della diminuita sua capacita, in seguito al sinistro,
di produrre reddito, lasciando al giudice il compito di "personalizzare"
discrezionalmente il risultato se la particolarita della fattispecie lo
richiedesse. E tuttavia, si trattava di una soluzione estremamente iniqua, evidentemente
inapplicabile a quei danneggiati non aventi un reddito proprio: si pensi ai
minori, ai disoccupati, o alle casalinghe che dal sinistro non avevano riportato
alcuna diminuita capacita reddituale, assente anche in precedenza. Essi, al piu,
avevano riportato solo la diminuzione della loro generica ed astratta capacita
di produrre reddito, una finzione che consentiva di non lasciare irrisarciti i
danni subiti da quei soggetti1
.
Anche sul versante del danno non patrimoniale, la giurisprudenza era
arroccata su posizioni restrittive che ne limitavano la risarcibilita: l'art.
2059 c.c. si riteneva disciplinasse il solo fenomeno del danno morale
subiettivo; la riserva ai soli "casi determinati dalla legge (c.p.c. 89, 120;
c.p. 185 ss.)", veniva letta unicamente in chiave di un richiamo al
reato.
Sono dei Tribunali di Genova e di Pisa i primi tentativi di superare i limiti
di un sistema siffatto: occorreva anzitutto un modello di danno alla persona il
cui risarcimento fosse svincolato dal dato reddituale e, per questo, concedibile
indistintamente a tutti coloro che subivano pregiudizio.
Segnatamente, presso i giudicanti toscani, si fa strada la prima forma di
danno biologico: un danno accordabile a tutti in quanto sinonimo non gia di una
diminuita capacita reddituale, bensi di una lesione dell'integrita fisica e
psichica; un danno da collocare nell'area del danno patrimoniale, perche i
vincoli imposti dall'art. 2059 c.c. ne avrebbero pregiudicato la concedibilita
in ogni caso di danno a persona dovuto a responsabilita di terzi.
E' della dottrina il decisivo contributo ad una simile collocazione: secondo
l'impostazione che sara seguita da tutta la successiva giurisprudenza, un danno
poteva dirsi patrimoniale allorche vi fosse la possibilita di farne una
misurazione secondo criteri oggettivi ed uniformi. Cio era fattibile anche con
il danno all'integrita fisica e psichica della persona che, dunque, non poteva
che consistere in un danno di ordine patrimoniale (Cfr. Busnelli).
La definitiva consacrazione di un sistema coerente e generalizzato è -però- di
un decennio successivo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.
184 del 14.7.1986, affermava chiaramente l'esistenza di 3 voci di danno: il danno
biologico (danno c.d. "evento" e con valenza centrale) ed i danni patrimoniale e non patrimoniale
(danni c.d. "conseguenza").
Secondo il paradigma "Dell'Andro" (dal nome dell'estensore della
pronuncia), per essere rilevante, la condotta lesiva doveva produrre l'"evento" danno
biologico, pregiudizio posto su di un piano differente rispetto alle
tradizionali figure di danno, legato alla obiettiva lesione psicofisica.
Solo in presenza di tale evento sarebbe stato possibile valutare e risarcire
anche gli eventuali danni "conseguenza": si trattava del danno non patrimoniale,
inteso unicamente quale danno morale soggettivo, come patema d'animo, come
transeunte sofferenza, esistente solo in quanto esistesse un reato; e del
danno patrimoniale, come danno da lucro cessante, come pregiudizio della
capacita di produrre un determinato reddito, da provarsi con estremo rigore,
oltre al danno emergente.
Alla costruzione si uniformò la successiva giurisprudenza. Presso i
Tribunali, la pubblicazione delle tabelle contribui a dare maggiori certezze al
risarcimento del danno biologico.
Le sue debolezze, tuttavia, non tardarono a
manifestarsi. Si pensi, per esempio, alla legittimazione degli enti - e non solo delle
persone fisiche - a vedersi risarcito un danno non patrimoniale: se, come nella
costruzione dell'Andro, il danno non patrimoniale consisteva unicamente nel
danno morale soggettivo (patema d'animo), tutti i soggetti diversi dalle persone
fisiche restavano fuori dall'area di risarcibilita del danno non patrimoniale.
E, tuttavia, anche una persona giuridica avrebbe potuto subire dall'altrui
comportamento illecito un danno non patrimoniale: ci riferiamo, ad esempio, alle
condotte lesive della credibilita ed onorabilita di una societa2 .
Si pensi, ancora, alla questione del risarcimento del danno a persona quando
esso fosse consistito nella solo sofferenza, senza alcuna lesione dell'integrita
psicofisica: la necessaria centralita e preminenza del danno biologico portava
ad escludere la risarcibilita di un simile - pur sussistente - pregiudizio.
La questione rese necessaria una rivisitazione del paradigma dell'Andro, a
fronte della quale il danno non patrimoniale venne "promosso" nella categoria
dei danni evento cosi ricevendo, sostanzialmente, parita rispetto al danno
biologico e risarcibilita a prescindere da questo.
A tal proposito, è celebre il precedente costituito dalla sentenza "Seveso"
secondo cui "In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro
colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che,
trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi
abitano e/o svolgono attivita lavorativa), provino in concreto di avere subito
un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a
causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del
normale svolgimento della loro vita, e risarcibile autonomamente anche in
mancanza di una lesione all'integrita psico - fisica (danno biologico) o di
altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato
plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica
incolumita, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera
individuale". In motivazione, il collegio non mancava di precisare che
"[...] non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale
risarcibilita ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute,
provi di avere subito un turbamento psichico (che si pone anch'esso come
danno-evento, alla pari dell'eventuale danno biologico o patrimoniale, nella
specie non ravvisati)" (Cass. S.U. n. 2515 del 21.2.2002 in Danno e
resp. 2002, 499).
Ma il danno non patrimoniale rimaneva pur sempre legato inscindibilmente al
reato: che dire di quelle situazioni pregiudizievoli certamente non patrimoniali
che non avevano prodotto alcuna lesione psicofisica e per le quali non era
configurabile astrattamente alcuna fattispecie di reato?
Con gli strumenti giuridici a disposizione residuavano pregiudizi non
risarcibili.
Era arrivato il momento del danno esistenziale.
* * * * *
Elaborato dalla scuola giuridica triestina, il danno esistenziale
ricevette definitiva consacrazione giurisprudenziale con la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 7713 del 7.6.2000.
Nella specie, era stato convenuto in giudizio un genitore che, per anni, non
aveva adempiuto al proprio dovere di mantenimento nei confronti del figlio,
parte istante: questi, pur avendo in seguito ricevuto gli importi alimentari
dovuti, insisteva per il risarcimento degli altri danni personalmente subiti
"sia sotto il profilo affettivo che economico" in conseguenza del comportamento
intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre naturale.
Accolta la domanda anche dalla Corte d'appello di Venezia, la causa giungeva
innanzi alla Corte di Cassazione. Segnatamente, proponendo gravame avverso la
pronuncia di secondo grado, il padre perorava l'assenza, nel caso di specie, di
un danno risarcibile: il giudice di secondo grado aveva liquidato un
risarcimento ancorche avesse accertato l'intervenuta corresponsione di tutto
quanto dovuto dal padre a titolo di mantenimento; non era liquidabile nemmeno
alcun danno morale, stante la previa pronuncia del giudice penale che aveva
escluso illiceita penalistica del fatto.
Ciononostante, la Corte di Cassazione giungeva a confermare la decisione dei
giudici di merito, sottolineando, invece, che il pagamento non aveva esaurito
tutti i profili di danno conseguenti al rilevante ritardo nell'erogazione: cio
che i giudici di merito avevano inteso risarcire era la violazione in se che,
dal comportamento di ostinata inadempienza del padre, era stata perpetrata in
pregiudizio dei diritti della persona, in particolare quei diritti afferenti
alla qualita di figlio e di minore dell'originario attore.
Una violazione che, pur evidentemente realizzatasi con il contegno dilatorio
del padre, sarebbe rimasta priva di tutela risarcitoria: i crediti alimentari
erano gia stati soddisfatti ne poteva configurarsi il reato (ai fini del
risarcimento del danno morale) o una lesione psico-fisica di matrice
biologica.
Ecco dunque, nei minimi termini, la ratio sottesa al riconoscimento
del danno esistenziale: nell'ottica di un sistema risarcitorio del danno alla
persona in cui trovavano tutela il solo danno biologico (quale lesione
dell'integrita psicofisica del soggetto) il danno morale ex art. 2059 c.c.
(coincidente con la sofferenza, il patema d'animo, risarcibile solo in presenza
di reato) ed il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. (come perdita di un'utilita
economica) tutti i pregiudizi non implicanti una deminutio patrimonii, ne
una lesione suscettibile di una valutazione medico-legale, sarebbero rimasti, in
assenza anche di reato, privi di risarcimento3.
La giurisprudenza, soprattutto di merito, sensibile all'esigenza di conferire
al danneggiato un risarcimento realmente "integrale" del pregiudizio subito,
aveva finito per enucleare nel nuovo "danno esistenziale", risarcibile ex art.
2043 c.c., ciò che doveva essere risarcito ma che non era in altro modo
risarcibile. Si trattava di un danno polivalente, omnicomprensivo di
qualsivoglia modificazione in pejus delle abitudini di vita di un
individuo: come dira parte della giurisprudenza di merito affrontando una
casistica quanto mai diversificata, il danno esistenziale e dato da una forzosa
rinuncia allo svolgimento di attivita non remunerative, fonte di compiacimento o
di benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione
dell'integrita psicofisica4.
A differenza del biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da
una lesione fisica o psichica suscettibile di accertamento e valutazione medico
legale; rispetto al morale, inteso come transeunte turbamento dello stato
d'animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma nella
rinuncia ad una attivita concreta; diversamente dal patrimoniale, prescinde da
una diminuzione della capacita reddituale5.
Per inciso, l'esigenza sottesa alla creazione del danno esistenziale non era
certo cosa nuova.
Gia precedentemente, sin dalla nascita del danno biologico, si era sentita
l'esigenza di inglobare omnicomprensivamente in quella nuova figura di danno le
autonome voci che nella prassi avevano assunto una connotazione distinta dalla
lesione dell'integrita psicofisica in se, emergendo nelle categorie di "danno
alla vita di relazione", "danno estetico", "danno alla sessualita" ecc... cosi
finendosi per configurare, all'interno del danno alla salute, una sua componente
statica ed una dinamica, la prima aderente alla uniformita dei metodi di
liquidazione a "punto" o "tabellare", la seconda deputata invece alla
valorizzazione delle peculiarita del caso che, mediante una liquidazione
puramente equitativa o un "appesantimento" del valore-punto, potesse rendere
ragione dei riflessi ulteriori che la medesima lesione poteva comportare in modo
diverso da soggetto a soggetto, tenuto conto delle modalita di esplicazione
della personalita di ciascuno.
* * * * *
La costruzione di cui detto sarebbe risultata ben presto "superata" a fronte
dei nuovi orientamenti giurisprudenziali manifestatisi nel corso del 2003, che
avrebbero condotto alla riscoperta della tradizionale concezione "bipolaristica"
del danno nella sua veste di danno patrimoniale o non patrimoniale.
A distanza di qualche anno dalla sua consacrazione, infatti, il danno
esistenziale cominciava a mostrare l'esigenza di essere ancorato a propri
criteri di concedibilita, altrimenti avrebbe finito per essere solo un
contenitore a disposizione della discrezionalita della magistratura giudicante,
suscettibile di essere riempito di volta in volta di qualsivoglia doglianza non
compiutamente dimostrabile, ad evidente discapito della certezza del diritto e
dei diritti alla difesa.
Era auspicabile, per parte della dottrina, un suo avvicinamento all'area dei
danni non patrimoniali ma a quel punto la formulazione dell'art. 2059 c.c.
avrebbe rappresentato un vincolo fortemente limitativo alla sua concedibilita.
L'art. 2059 c.c. era norma gia certamente in grado di convogliare a se ogni
sorta di pregiudizio non dotato di patrimonialita: cio, tuttavia, a patto che
potesse ritenersi afferente non solo al danno morale subiettivo e che,
soprattutto, potesse essere letta a prescindere dal vincolo relativo alla
configurabilita del reato.
In costanza di quel vincolo, il giudice civile poteva concedere il danno non
patrimoniale solo allorche sulla questione fosse intervenuto un giudicato penale
di condanna ovvero, quanto meno, previa indagine circa la sussistenza di tutti
gli elementi costituenti il fatto-reato, tra cui, immancabile, l'accertamento in
concreto dell'elemento psicologico colpa.
Invero, questa impostazione si era formata sotto la vigenza del vecchio
codice di procedura penale: in quel contesto, caratterizzato dal rapporto di
pregiudizialita necessaria tra giudizio penale e giudizio civile, si era
ritenuto coerente al sistema che l'accertamento del reato da parte del giudice
civile avesse ad oggetto il reato in tutti gli elementi penalmente rilevanti e
si svolgesse secondo le regole probatorie proprie del giudizio penale.
Evidentemente, non era possibile pensare alla configurabilita del reato sulla
base di una colpa solo presunta e non superata, meccanismo di matrice
prettamente civilistica.
Agli inizi del nuovo millennio, ormai mutati i rapporti tra processo civile e
penale a seguito dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale (ottobre
1989) e venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile,
non v'era ragione per continuare a negare che l'accertamento della
responsabilita penale potesse essere effettuato in base alle regole probatorie
proprie del processo civile, in particolare con l'ausilio del sistema delle
presunzioni di colpa.
In altre parole, come confermera a piu riprese la Corte di Cassazione con le
note sentenze nn. 7281-82-83/2003, era venuto il momento di avallare la
risarcibilita del danno non patrimoniale anche se l'esistenza del fatto-reato
fosse stata desunta, non gia dall'obiettivo accertamento della colpa, ma dal
mero mancato superamento della presunzione di colpa eventualmente gravante sulla
parte convenuta, come nei casi di cui agli artt. 2054 e 20516 c.c..
Secondo la Cassazione, sarebbe apparso "[...] incongruo ritenere che, in
un contesto connotato da un onere probatorio posto a carico al danneggiante
convenuto, evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima,
ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il
danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno non
patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di un fatto (colpa) che
non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall'altra parte. Posto che,
se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il danno non
patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa
altro non significa che essa agli effetti civili sussiste, sicche il fatto
senz'altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie astratta di
reato" (Cfr. Cass. n. 7281/2003, pag. 4)
Evidentemente, vengono in considerazione "[...] soltanto gli effetti
civili della condotta dell'autore del danno e non anche le conseguenze penali,
ovviamente connesse all'effettivo positivo accertamento della colpa, essendo
sconosciuto al sistema penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto
civile, di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto.
Ma proprio per la insopprimibile diversita degli ambiti, sembra del tutto
improprio frustrare gli scopi di una disposizione, qual e l'art. 2059 c.c., che
non mira a punire il responsabile, ma a consentire il risarcimento del
danneggiato dal fatto illecito anche se leso in interessi non economici,
operandone un'interpretazione del tutto antinomica rispetto all'esigenza alla
quale il sistema in cui e inserita palesemente si ispira: quella, appunto, di
rendere possibile il risarcimento del danno anche se la prova della colpa sia
raggiunta grazie ad una presunzione legale" (Cfr. Cass. n. 7281/2003, pag.
4).
E cosi, Secondo la Suprema Corte, "Alla risarcibilita del danno non
patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo
accertamento della colpa dell'autore del danno se essa - come nei casi di cui
agli artt. 2054 e 2051 c.c. - debba ritenersi sussistente in base ad una
presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile
come reato" (Cass. n. 7281 del 12.5.2003 in Foro it. 2003, I,2274;
Cass. n. 7282 del 12.5.2003 in Resp. civ. e prev. 2003, 676; Cass. n.
7283 del 12.5.2003 in Giur. it. 2004, 1130).
L'impostazione era quanto mai attuale e consona alle molteplici novelle
legislative che, in settori specifici, avevano di fatto ampliato i casi di
concessione del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di reato:
si pensi alla Legge 675/1996 (per il vero oggi abrogata e sostituita dal D.Lgs.
30.6.2003, n. 196) la quale, se la raccolta di dati personali fosse avvenuta con
modalita illecite, concedeva la risarcibilita del danno non patrimoniale (art.
29, comma 9); la Legge 89/2001, concernente l'equo processo7, ispirata alla piena risarcibilita
del danno non patrimoniale alla sola condizione che fosse stato superato il
termine di ragionevole durata dello stesso (art. 2).
Anche lo stesso danno biologico, del resto, veniva sempre risarcito a
prescindere dal reato. Ed esso non era altro che una "peculiare figura di
danno non patrimoniale", da riportare all'area dell'art. 2059 c.c. (Cfr.
Cass. n. 7281/2003, pag. 4).
* * * * *
Con due pronunce del successivo 31 maggio, la Corte di Cassazione porta a
compimento il processo di reinterpretazione dell'art. 2059 c.c.: le sentenze nn.
8827 ed 8828 del 31/05/2003.
Se, fino a quel momento, il danno non patrimoniale aveva continuato ad
identificarsi nel solo danno morale ed il reato era rimasto il principale filtro
alla risarcibilita di detto pregiudizio - pur potendo rilevare, nell'indagine
del giudice civile circa la sua sussistenza, anche la colpa solo presunta -, con
le c.d. "sentenze gemelle" la Corte di legittimita si spinge oltre, approntando
una lettura "costituzionalmente orientata" dell'art. 2059 c.c..
Ad avviso del Supremo Collegio, "Nel vigente assetto dell'ordinamento,
nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non
patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni
ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso
nel danno morale soggettivo" (Cfr. Cass. n. 8828/2003, pag. 5).
Ed infatti, come apoditticamente affermato in sentenza, "La tutela
risarcitoria della persona [...] va ricondotta al sistema bipolare del danno
patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno
biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione
dell'integrita psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica),
del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito
resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema
d'animo) nonche dei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purche costituenti
conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente
protetto" (Cfr. Cass. 8827/2003, pag. 16).
In particolare, "Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta
lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non
e soggetto, ai fini della risarcibilita, al limite derivante dalla riserva di
legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la
qualificabilita del fatto illecito come reato, giacche il rinvio ai casi in
cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben puo essere
riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni
della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella
Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura
economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione
del danno non patrimoniale [...]" (Cass. 8827 del 31/05/2003 in Danno
e resp. 2003, 819).
Ci troviamo nel punto di ritorno al danno bipolare.
Come in passato, i soli danno patrimoniale e non patrimoniale si contendono
la scena del pregiudizio risarcibile, sgomberato il campo da voci di danno che
ora possono trovare collocazione nel nuovo art. 2059 c.c..
Esso non si identifica piu con il solo danno morale ma attrae a se, oltre ad
esso, il danno biologico e tutti i pregiudizi che ledono interessi
costituzionalmente qualificati: sono proprio tali interessi, oltre (e non piu
solo) l'astratta configurabilita del reato, ad essere nuovo filtro di
concedibilita del danno non patrimoniale.
Ai fini della risarcibilita del danno non patrimoniale, il reato e l'indagine
circa l'elemento psicologico che ne sta alla base rilevano solo in quanto in una
fattispecie possa dedursi il solo pregiudizio morale - in assenza del danno
biologico o della lesione di un altro diritto di rango costituzionale - ferma
restando la configurabilita del reato anche in ipotesi di mancato superamento
della presunzione di colpa8.
Evidentemente, discendendo direttamente dall'art. 32 della Costituzione, il
danno biologico e sempre sinonimo della violazione di un diritto di rango
costituzionale e rientra a pieno titolo nei danni risarcibili ex art. 2059
c.c..
Come precisato successivamente dalla Cassazione, "[...] una volta
esattamente ritenuto che il concetto di danno non patrimoniale [...] non
si identifichi con la formula tradizionale riduttiva di danno morale subiettivo
ed una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma
comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore
ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria,
il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti
inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi e piu la necessita di
allocare la tutela del danno biologico nell'art. 2043 c.c., attraverso la
costruzione dell'ipotesi del "danno - evento" o del tertium genus di danno
rispetto al danno patrimoniale ed al danno morale subiettivo" (Cass. n. 3399
del 20.2.2004 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 2; nello stesso senso, Cass.
19057 del 12.12.2003 in Danno e resp. 2004, 762).
Come tale, la sua liquidazione non puo che avvenire in via equitativa,
sebbene nulla osti a che le tabelle gia elaborate dalla giurisprudenza di merito
restino valida base di partenza, da adeguarsi, se del caso e motivatamente, in
relazione alla peculiarita della fattispecie: "In tema di liquidazione dei
danni non patrimoniali, pur a seguito del nuovo inquadramento del diritto
all'integrita psicofisica della persona nell'ambito esclusivo del combinato
disposto dell'art. 2059 e 32 cost. (nonche delle altre norma costituzionali
poste a presidio della detta integrita personale), rimangono validi tutti i
principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno biologico e di
quello morale" (Cass. n. 3399 del 20.2.2004 in Giust. civ. Mass.
2004, f. 2; cosi anche Cass. n. 19057 del 12.12.2003 in Giust. civ. Mass.
2003, f. 12; Cass. n. 16525 del 4.11.2003 in Foro it. 2004, I,
779)9.
Quanto ai pregiudizi che incidono su interessi costituzionalmente protetti, e
la stessa giurisprudenza del 2003 a darcene alcuni esempi.
Le sentenze 8827 ed 8828 sono infatti costruite intorno al vecchio danno c.d.
"morale riflesso"10
(nella specie del genitore del macroleso) e al danno da perdita di congiunto,
entrambi ricondotti alla tutela costituzionale.
Il primo, in quanto sinonimo del drastico peggioramento delle abitudini di
vita di un genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai
bisogni del figlio sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, e certamente
espressione della lesione dei diritti della famiglia ex art. 29 comma 1 Cost.:
"Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" va inteso non gia,
restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito
esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma
nel piu ampio senso di modalita di realizzazione della vita stessa
dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto
personale ispira, generando bensi bisogni e doveri, ma dando anche luogo a
gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorche il fatto lesivo
abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una
rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione,
se non annullamento, delle positivita che dal rapporto parentale derivano, il
danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita
del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente
affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente
invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore
apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della persona
costituzionalmente protetto" (Cfr. Cass. n. 8827/2003, pag. 15).
Cosi anche per il secondo, espressione dell'irreversibile venir meno del
godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche
relazioni interpersonali, secondo le varie modalita con le quali essi
normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare: "L'interesse fatto
valere nel caso di danno da uccisione di congiunto e quello alla intangibilita
della sfera degli affetti e della reciproca solidarieta nell'ambito della
famiglia, alla inviolabilita della libera e piena esplicazione delle attivita
realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela e ricollegabile agli artt. 2,
29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non
avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai
sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un
risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il
limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura
del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una
valutazione monetaria di mercato. Il danno non patrimoniale da uccisione di
congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, si colloca quindi
nell'area dell'art. 2059 in raccordo con le suindicate norme della
Costituzione" (Cfr. Cass. n. 8828/2003, pag. 7)11.
Successivamente, la Suprema Corte indichera altre ipotesi di lesione di
interessi di rango costituzionale: "La negazione o l'impedimento allo
svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale integrano
una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalita
del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide
sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia
dimensione sia patrimoniale sia - a prescindere dalla configurabilita di un
reato - non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di
risarcimento" (Cass. n. 7980 del 27.4.2004 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 4).
Ancora, secondo la recentissima giurisprudenza di legittimita, al di la della
ricorrenza di un danno di matrice biologica, il danno alla reputazione
dell'imprenditore illegittimamente protestato puo inquadrarsi come pregiudizio
non patrimoniale dipendente dalla lesione della dignita sociale e professionale
del medesimo, tutelata dal combinato disposto degli articoli 2, 3, e 41 della
Costituzione (Cass. n. 6732 del 30.3.2005 in D&G - diritto &
giustizia 19/2005, pag. 32). Analogamente, anche per il caso non integrino
gli estremi del reato di diffamazione, le dichiarazioni lesive dell'altrui onore
costituiscono pur sempre violazione dei diritti - di rango costituzionale -
all'onore e alla reputazione (Cass. n. 5677 del 18.3.2005 in D&G -
diritto & giustizia 19/2005, pag. 38).
* * * * *
L'art. 2059 c.c. venne ben presto sottoposto all'esame di legittimita
costituzionale da parte della Consulta.
Questa, tuttavia, ritenne la questione infondata12: secondo la Corte, non
occorreva alcuna formale dichiarazione di incostituzionalita dell'art. 2059 c.c.
dal momento che il processo di erosione e nuova interpretazione della
disposizione si era gia compiuto a livello legislativo e giurisprudenziale.
Era comunque opportuno, nella forma di un corposo obiter dictum,
segnare il punto di approdo di una simile evoluzione: "E infondata la q.l.c.
dell'art. 2059 c.c. sollevata in riferimento all'art. 3 cost. per irragionevole
contrasto con il principio di parita delle giurisdizioni, civile e penale, nella
parte in cui escluderebbe la risarcibilita del danno non patrimoniale allorche
la responsabilita dell'autore del fatto, corrispondente a una fattispecie
astratta di reato, venga affermata in base a una presunzione di legge.
Infatti l'art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non
patrimoniale sia risarcibile anche quando la colpa dell'autore del fatto risulti
da una presunzione di legge"13;
e ancora, "Nell'astratta previsione della norma di cui all'art. 2059 c.c.
deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione
di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come
transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico
in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente
garantito, all'integrita psichica e fisica della persona, conseguente ad un
accertamento medico (art. 32 cost.); sia infine il danno (spesso definito in
dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di
(altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona" (Corte
Cost. n. 233/2003 in Giur. it. 2004, 1129).
* * * * *
In questa logica, e evidente come il danno esistenziale, cosi come inteso
dalla prima sua giurisprudenza, risulti privo di fondamento: viene a cessare
l'esigenza sottesa alla creazione di una figura di danno distinta dalle
categorie tradizionali e svincolata dai relativi criteri di risarcibilita. Il
pregiudizio non implicante una deminutio patrimonii, ne una lesione
suscettibile di una valutazione medico-legale, prodottosi in assenza di reato,
puo essere risarcito in quanto danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.,
allorche sia ipotizzabile una violazione di diritti costituzionalmente
qualificati14.
Proprio detta violazione e clausola di salvaguardia contro il rischio di
espansione a dismisura dei pregiudizi risarcibili e contro eventuali
ingiustificati risarcimenti.
* * * * *
Recependo gli esposti sviluppi giurisprudenziali, nella logica del ritorno al
sistema risarcitorio bipolare proprio del codice civile, l'osservatorio sulla
giustizia civile del
Tribunale di Milano ha ritenuto opportuno adeguare le proprie Tabelle
risarcitorie tramite la predisposizione di un nuovo schema per la liquidazione
del danno non patrimoniale (gia oggetto della Circolare direzionale n. 04/2005,
cui vi rimandiamo).
Quest'ultimo, seguendo l'orientamento della Suprema Corte, comprende il danno
biologico - vale a dire la lesione all'integrita psicofisica della persona - e
il danno non patrimoniale diverso dal biologico, voce comprensiva sia del danno
morale soggettivo (pecunia doloris) che dei pregiudizi diversi e ulteriori
costituenti conseguenza della lesione di interessi costituzionalmente
qualificati.
Per la liquidazione del DANNO BIOLOGICO PERMANENTE
l'osservatorio continua a fare riferimento alla tabella gia in uso, il cui
ultimo aggiornamento e dello scorso aprile, con la possibilita di aumentare fino
al 30% i valori tabellati nell'ottica di personalizzare il risarcimento alle
peculiari condizioni soggettive del danneggiato15.
Occorre precisare che la tabella in uso presso il Tribunale di Milano gia
considera il danno biologico subito dalla persona nei suoi aspetti statico e
dinamico-relazionali medi. Solo ulteriori condizioni soggettive del danneggiato
diverse da quelle "medie", se allegate e provate, potranno essere oggetto della
personalizzazione di cui detto: "Il danno biologico, a seguito della
valutazione che deve essere nel piu alto grado possibile personalizzata, e
liquidato in precipua considerazione di cio che il soggetto non potra piu
fare" (Cfr. Cass. n. 8827/2003, pag. 16)16.
Si pensi, per esempio, al caso scolastico di amputazione del dito ad una
persona che pratichi l'hobby di suonare uno strumento musicale o alla riduzione
della funzionalita dell'arto inferiore per una persona che coltivi
sistematicamente uno sport.
Per il DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO viene proposto
l'aggiornamento della diaria giornaliera a Euro 65,00= per IT totale (l'ultimo
aggiornamento delle diarie per inabilita temporanea totale prevista dalla legge
57/01 e pari a Euro 38,79=).
Per la liquidazione del DANNO NON PATRIMONIALE DIVERSO DAL
BIOLOGICO, come tale comprensivo del danno morale soggettivo come
tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi e ulteriori costituenti la
violazione di interessi costituzionalmente protetti, l'osservatorio effettua una
distinzione tra "vittima primaria" (riferendosi al caso in cui il vi sia un
danneggiato che abbia patito un pregiudizio biologico) e "vittime secondarie"
(riferendosi al caso della morte o grave lesione di un familiare).
Per cio che concerne la vittima primaria, l'Osservatorio propone
di:
- mantenere fermo il precedente criterio di liquidazione del danno morale
soggettivo tradizionalmente inteso, parametrato in via equitativa sull'entita
del danno biologico: il danno morale soggettivo (patema d'animo contingente) e
dunque quantificabile in linea di massima nella misura da 1/4 a 1/2 della
liquidazione del danno biologico;
- portare fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico
l'entita massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale
(diverso dal biologico) unitariamente inteso (patema d'animo + pregiudizi
diversi e ulteriori costituenti la violazione di interessi costituzionalmente
protetti) ove, oltre al danno morale soggettivo, risulti una ulteriore
significativa compromissione di interessi costituzionalmente protetti, diversi
dal diritto alla salute.
Quanto alle vittime secondarie per il caso di morte di un familiare
l'Osservatorio propone di disancorare la commisurazione del danno non
patrimoniale risarcibile (da intendersi come somma del danno morale soggettivo
tradizionalmente inteso e danno non patrimoniale da lesione del rapporto
parentale) da ogni astratto riferimento ad ogni ipotetico danno biologico del
100% subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente il
legame familiare tra la vittima primaria e le vittime secondarie e tenendo conto
di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella
sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi
ultimi, nella qualita ed intensita della relazione affettiva familiare residua,
nella qualita ed intensita della relazione affettiva che caratterizzava il
rapporto familiare con la persona perduta).
A tal fine l'osservatorio propone come indicazione di massima un'ampia
forbice che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice maggiore
elasticita e, dall'altro, a non comprimere in automatismi il dovere di
motivazione.
La proposta liquidatoria e la seguente:
- Danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un
figlio da Euro 100.000,00= a Euro 200.000,00=;
- Danno non patrimoniale a favore del figlio per morte di un genitore da
Euro 100.000,00= a Euro 200.000,00=;
- Danno non patrimoniale a favore del coniuge o del convivente
sopravvissuto da Euro 100.000,00= a Euro 200.000,00=;
- Danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello
da Euro 20.000,00= a Euro 120.000,00=.
Analoghe le considerazione dell'Osservatorio con riferimento, infine, alle
vittime secondarie in caso di grave lesione familiare.
Anche in questo caso si propone di disancorare la misura del danno non
patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno biologico subito
dalla vittima primaria.
Infatti, pur essendo la gravita di quest'ultimo rilevante per la stessa
configurabilita del danno al familiare, e sembrato opportuno, nella liquidazione
del danno al familiare, tener conto essenzialmente della natura e intensita del
legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonche della quantita e
qualita dell'alterazione della vita familiare.
E, tuttavia, la difficolta di tipizzazione delle possibili variabili nei casi
concreti ha portato all'individuazione solo di un possibile tetto massimo della
liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui sopra (danni non
patrimoniali per morte di un familiare), da applicare nell'ipotesi di massimo
sconvolgimento della vita familiare.
Note:
1
Il danno alla capacita lavorativa generica e stato definito da parte della
dottrina l' "antenato" del danno biologico, dal momento che la nozione di
generica attitudine al lavoro era nata proprio al fine di ristorare eventuali
menomazioni che, in un'epoca segnata dalla patrimonialita del danno, non avevano
alcuna incidenza sulla capacita reddituale del soggetto leso e sarebbero
altrimenti rimaste prive di risarcimento. L'esigenza e evidentemente la medesima
sottesa alla nozione di danno biologico. La sostanziale identita tra i due danni
e stata, ancora di recente, ribadita dalla Cassazione: "All'interno del
risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacita
lavorativa generica, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di
essere del soggetto, non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in
una menomazione dell'integrita psico-fisica risarcibile quale danno
biologico" (Cass. n. 15187 del 6.8.2004 in Giust. civ. Mass. 2004, f.
7-8; cosi, tra le numerose, Cass. 3727 del 19.4.1996 in Giust. civ. Mass.
1996, 609; Cass. n. 1198 del 16.2.1996 in Giust. civ. Mass. 1996, 204;
Cass. n. 3260 del 19.3.1993 in Resp. civ. e prev. 1993, 268).
2 Secondo la Corte di Cassazione, "Danno non
patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte: il primo comprende ogni
conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una
valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento
sibbene di riparazione, mentre il secondo consiste nella cosiddetta "pecunia
doloris"; poiche il danno non patrimoniale comprende gli effetti lesivi che
prescindono dalla personalita giuridica del danneggiato, il medesimo e
riferibile anche a enti e persone giuridiche" (Cass. n. 2367 del 3.3.2000 in
Danno e resp. 2000, 490; Cfr. anche Cass. n. 12951 del 5.12.1992 in
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 12; Cass. n. 7642 del 10.7.1991 in
Giust. civ. 1991, I, 1955).
3 La problematica sottesa al riconoscimento del
danno esistenziale viene esemplificata - e risolta nella specie negativamente -
in una sentenza del Tribunale di Lecco: "In materia di risarcimento dei danni
deve ritenersi che, al di fuori del danno patrimoniale, possano essere
riconosciuti soltanto il danno biologico ed il danno morale, che esauriscono
tutta la gamma delle lesioni (non patrimoniali) possibili (patologiche, quanto
al danno biologico; non patologiche quanto al danno morale): aggiungere una
nuova voce di danno, quale quella del c.d. danno esistenziale, alle categorie
attualmente gia risarcibili serve soltanto ad aggirare la questione dei criteri
da cui dipendono la risarcibilita del danno biologico e del danno morale nonche
la loro corretta valutazione" (Trib. Lecco, 5.3.2002 in Giur.
milanese 2004, 31).
4 Secondo la Corte d'Appello di Milano, "Il
danno esistenziale e individuabile, ove sia accertata una modificazione
peggiorativa, purche, apprezzabile per intensita e qualita, nella sfera
personale del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare la alterazione del
diritto alla "normale qualita della vita" e/o "alla libera estrinsecazione della
personalita" (C. Appello Milano, 14.2.2003 in Diritto & Giustizia
2003). Poco prima, il Tribunale aveva affermato che "Perche possa ravvisarsi
il "danno esistenziale" occorre che sussistano le seguenti condizioni: 1)
violazione del "diritto alla qualita della vita" e/o "alla libera
estrinsecazione della personalita", con modificazioni peggiorative nella sfera
personale del soggetto leso; 2) ingiustizia del danno secondo gli usuali
parametri dell'art. 2043 c.c. o in base a presunzioni di legge; 3) nesso di
causalita tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di
proporzionalita o adeguatezza tra il fatto illecito e le conseguenze dannose; 4)
consecutivita temporale tra comportamento lesivo e danno; 5) mancanza di danno
biologico" (Trib. Milano, 15.6.2000 in Giur. it. 2002, 952). Il
Tribunale di Torino descrive il danno esistenziale come "[...] lesione della
personalita del soggetto nel suo modo di essere sia personale sia sociale,
comportante una apprezzabile alterazione della qualita della vita, senza
necessita di sussistenza di una lesione dell'integrita fisio-psichica
accertabile con criterio medico legale" (Trib. Torino, 21.5.2003 in Giur.
merito 2003, 2174).
5 Secondo la Sez. Lavoro della Cassazione, "Il
danno biologico ed il danno esistenziale si distinguono in ordine alla prova:
nel primo caso e necessaria la presenza di una patologia oggettiva, che si
accerta mediante parametri medico - legali, nel secondo caso e necessaria
l'esistenza di disagi e turbamenti di tipo soggettivo" (Cass. sez. lav. n.
9009 del 3.7.2001 in Resp. civ. e prev. 2001, 1177). Al proposito, il
Tribunale di Milano aveva affermato che "Il danno esistenziale non
comportando un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia
non va qualificato come danno biologico" (Trib. Milano 21.10.1999 in
Nuova giur. civ. commentata 2000, I, 558). Ancora, secondo il Tribunale
di Locri, "Il danno esistenziale, risarcibile ex art. 2043 c.c., consiste nel
pregiudizio che l'individuo subisce alle attivita realizzatrici della propria
persona e va distinto dal danno biologico in virtu della matrice medico legale
di quest'ultimo, ancorche anche nella sfera esistenziale possono essere presenti
componenti biologiche" (Trib. Locri 6.10.2000, in Danno e resp. 2001,
393). Ad opinione del Tribunale di Foggia "Il danno morale (inteso come
danno-conseguenza) si distingue dal danno esistenziale (quale danno - evento,
diretto e non riflesso) e non rimane confinato nell'area del danno non
patrimoniale definito dall'art. 2059 c.c. e, pertanto, deve essere riconosciuto
anche in assenza di un fatto astrattamente configurabile come reato e pure in
presenza di mere presunzioni di responsabilita" (Trib. Foggia 2.4.2003 in
Giur. merito 2003, 1643). Secondo il Tribunale di Parma, "In ipotesi
di infortunio sul lavoro da cui siano derivate lesioni dell'integrita
psicofisica del lavoratore, il risarcimento del danno esistenziale in aggiunta
al risarcimento del danno morale e biologico non costituisce ingiustificata
duplicazione delle voci di danno, in quanto il danno esistenziale differisce sia
dal danno morale che dal danno biologico. Dal danno morale, in quanto il danno
esistenziale si traduce nell'impossibilita di svolgere precedenti attivita
quotidiane realizzatrici della propria personalita, mentre il danno morale
attiene alle sofferenze fisiche e morali patite a cagione dell'altrui
comportamento; dal danno biologico; in quanto tale voce di danno concerne le
sole lesioni dell'integrita psicofisica suscettibili di accertamento medico
legale, mentre il danno esistenziale riguarda le limitazioni subite
dall'attivita realizzatrice della propria personalita a conseguenza della
condotta illecita altrui" (Trib. Parma 17.4.2003 in D.L. Riv. critica
dir. lav. 2003, 668).
6 In relazione all'art. 2051 c.c. si veda
infra nota 8.
7 La Cassazione, anche di recente, ha avuto modo di
precisare che "In tema di equa riparazione per irragionevole durata del
processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, anche per le persone
giuridiche (e, piu in generale, per i soggetti collettivi) il danno non
patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, e [.] conseguenza normale,
ancorche non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla
ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, a causa dei
disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto
solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi
membri; sicche, pur dovendo escludersi la configurabilita di un danno non
patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente
insito nell'accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata
l'entita della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il
giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l'altra parte non
dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali
facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal
ricorrente" (Cass. n. 13163 del 16 luglio 2004, n. 13163 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8).
8 Con le sentenze nn. 7281-82-83/2003, alla
risarcibilita del danno non patrimoniale non sarebbe ostato il mancato positivo
accertamento della colpa dell'autore del danno ogni qual volta detta colpa
potesse ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge. La
dichiarazione di principio investiva, secondo quei giudici di legittimita, i
casi disciplinati dagli artt. 2051 e 2054 c.c.: nelle sentenze del 2003, tali
disposizioni vengono sostanzialmente parificate e ritenute - entrambe - ipotesi
di colpa presunta, malgrado l'interpretazione piu recente vedesse nell'art. 2051
c.c. (gia presunzione "iuris et de iure" e non "iuris tantum") un'ipotesi di
responsabilita oggettiva.
Invero, nel 2004, la Cassazione recuperera l'interpretazione dell'art. 2051
c.c. come appartenente all'area della responsabilita oggettiva precisando i
confini delle precedenti affermazioni: in assenza della violazione di
interessi di rango costituzionale (la cui ricorrenza consentirebbe di superare
ogni problematica connessa alla configurabilita del reato) il risarcimento del
danno non patrimoniale comporta la necessita dell'indagine circa l'esistenza di
tutti gli elementi del reato, salvi i soli casi in cui operi il meccanismo della
colpa presunta. Non cosi nelle ipotesi di responsabilita oggettiva, istituto la
cui natura giuridica e intimamente differente rispetto a quella della colpa
presunta: "Ritiene questa Corte di dover condividere questo principio
nella sua innovativa impostazione, pur dovendone limitare la portata solo alle
ipotesi di presunzioni di colpa, non essendone possibile l'estensione alle
ipotesi di presunzione di responsabilita intese come ipotesi di responsabilita
oggettiva" (Cfr. Cass. n. 10482/2004, pag 10).
La responsabilita oggettiva e una responsabilita che prescinde dalla colpa (e
per la quale la prova liberatoria del caso fortuito incide sul solo nesso
causale e non invece sull'elemento psicologico) mentre le argomentazioni di cui
alle sentenze 7281-82-83/2003 trovano il loro comune denominatore nell'esistenza
e nella configurabilita di una colpa dell'agente, seppur solo in via presuntiva:
"Ben diversa e l'ipotesi in cui il legislatore non preveda una presunzione di
colpa, come appunto nei primi due commi dell'art. 2054 c.c., ma una presunzione
di responsabilita intesa come responsabilita oggettiva, come nell'ipotesi di cui
all'ultimo comma dell'art. 2054 c.c. ovvero negli artt. 2051 e 2052 c.c.. In
questi casi la responsabilita del danneggiante ha natura oggettiva, perche
fondata sul solo rapporto tra il danneggiante e la cosa e l'unica prova
liberatoria concessa e quella volta a negare la sussistenza del nesso causale
tra la cosa e l'evento dannoso. E infatti giurisprudenza pacifica che in queste
ipotesi di responsabilita oggettiva, e privo di ogni rilevanza il comportamento,
anche se diligente, del danneggiante e la responsabilita extracontrattuale dello
stesso e fondata solo sull'elemento materiale, mentre la prova liberatoria del
fortuito (riconosciuta per ogni ipotesi di responsabilita oggettiva e quindi
anche per quella di cui all'art. 2054, ult. c., c.c.) incide non sull'elemento
psicologico, estraneo alle specifiche fattispecie di responsabilita definita -
appunto - oggettiva, ma sul nesso di causalita, e quindi sempre nell'ambito
dell'elemento materiale, sul quale solo e costruita la specifica ipotesi di
responsabilita extracontrattuale oggettiva. In questi casi, quindi, il limite
della responsabilita risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito,
che attiene non ad un comportamento del responsabile (che puo essere anche
assolutamente incolpevole) ma alle modalita di causazione del danno (cfr. Cass.
20.5.1998, n. 5031). In queste ipotesi, conseguentemente, non vi e una
presunzione di colpa, ma un'irrilevanza della colpa e tutta la responsabilita e
fondata sull'accertata esistenza dell'elemento materiale" (Cfr. Cass. n.
10482/2004, pag. 15).
In definitiva, nel 2004, la Corte di Cassazione giunge a dare migliore
specificazione delle dichiarazioni di principio dell'anno precedente: in
assenza della lesione di interessi di rango costituzionale, nelle fattispecie di
responsabilita oggettiva (artt. 2051, 2052, 2054 c. 4, 2049 c.c.), mancando ogni
accertamento della colpa - sia pure fondato su presunzione legale - si rende
necessario che il giudice civile, con i mezzi di prova del suo rito, accerti
anche tale elemento, al fine di ritenere sussistente il reato e, quindi,
risarcibile il danno non patrimoniale (Cfr. Cass. n. 10482 dell' 1.6.2004 in
Danno e resp. 2004, 10, pag. 953; nello stesso senso Cass. n. 20814 del
27.10.2004 in D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 44, 24).
9 Secondo Cass. n. 19057/2003, "[.]
nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno [...]
il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e
specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravita delle
lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'eta, l'attivita espletata, le
condizioni sociali e familiari del danneggiato. E un criterio valido,
nell'ambito dei vari criteri utilizzabili di liquidazione equitativa del danno
alla salute, quello che assume a parametro il valore medio del punto di
invalidita, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari; onde la decisione
che ricorre a tale criterio non e di per se censurabile in sede di legittimita,
purche sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore
medio del punto alla peculiarita del caso [.]" (Cass. n. 19057 del
12.12.2003 in Giust. civ. Mass. 2003, f. 12).
10 Questa tipologia di danno ha subito, soprattutto
di recente, profonde rivisitazioni che ne hanno sostanzialmente modificato il
modo d'essere e i presupposti di concedibilita. Nella sua prima ricostruzione
giurisprudenziale esso non era altro che un danno morale, segnatamente il
turbamento subito dai congiunti del danneggiato che avesse riportato lesioni
seriamente invalidanti, i quali, costretti all'assistenza, subivano "di
riflesso" un grave stato di sconvolgimento personale con coinvolgimento delle
proprie abitudini di vita. L'ostacolo costituito dal disposto dell'art. 1223
c.c. (secondo cui e risarcibile solo ogni conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento) era superato dall'affermazione che, ai fini del sorgere
dell'obbligazione di risarcimento dei danni da fatto illecito, il nesso di
causalita tra il fatto e l'evento lesivo potrebbe essere anche indiretto e
mediato, purche si presenti come effetto normale, secondo il principio della
c.d. regolarita causale: "ai fini del sorgere dell'obbligazione di
risarcimento dei danni da fatto illecito il nesso di causalita tra il fatto e
l'evento lesivo puo essere anche indiretto e mediato, purche si presenti come
effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarita causale" (Cass.
n. 4852 del 19.5.1999 in Danno e resp. 2000, 157).
Alla luce delle recenti pronunce in tema di danno alla persona, oggi, pur
restando sostanzialmente risarcibile il pregiudizio che ne sta alla base,
parlare di danno riflesso non ha piu senso. Piu volte la corte di legittimita ha
affermato che un medesimo fatto lesivo possa condurre, in modo egualmente
immediato e diretto, a conseguenze pregiudizievoli verso piu soggetti. Quello
che era un danno riflesso e oggi, dunque, un danno diretto, manifestatosi in
capo ai congiunti del soggetto che ha subito la lesione principale. E' questo
l'indirizzo assunto dalla Cassazione a Sezioni Unite: "Ai prossimi congiunti
di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato,
lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente
accertato in relazione a una particolare situazione affettiva con la vittima,
non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c. in quanto anche tale
danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in
tal caso il congiunto e legittimato ad agire "iure proprio" contro il
responsabile" (Cass. S.U. n. 9556 del 1.7.2002 in Giust. civ. Mass.
2003, f. 7-8).
11 Qualche tempo dopo, la Cassazione ribadira che
"L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del
congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta
nell'interesse all'intangibilita della sfera degli affetti e della reciproca
solidarieta nell'ambito della famiglia, all'inviolabilita della libera e piena
esplicazione delle attivita realizzatrici della persona umana nell'ambito della
peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela e
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost." (Cass. n. 12124 del
19.8.2003 in Giur. it. 2004, 1129).
12 Cosi Corte Cost. n. 233/2003 in Giur. it.
2004, 1129. La posizione sara ribadita dalla Consulta anche successivamente:
"E manifestamente infondata, in quanto riproposta negli stessi termini gia
dichiarati non fondati dalla sentenza 233/03, la q.l.c. dell'art. 2059 c.c.,
nella parte in cui escluderebbe la risarcibilita del danno morale, la dove la
responsabilita sia stata affermata in base alla presunzione di cui all'art. 2054
comma 2 c.c." (Corte Cost. n. 356 del 12.12.2003 in D&G - Dir. e
Giust. 2004, f. 2, 27). Piu di recente, nell'ambito dell'ordinanza 13-28
gennaio 2005 n. 58, la Consulta ha confermato che la nuova interpretazione
dell'art. 2059 c.c. non lascia vuoti di tutela che contrastino con i valori
della Costituzione, sicche e destinato a fallire ogni tentativo di tacciare di
incostituzionalita la norma.
13 Il punto verra ripreso e ribadito ancora dalla
Corte di Cassazione: "Non e ostativo al risarcimento del danno non
patrimoniale il fatto che la responsabilita dell'autore del fatto illecito non
sia stata accertata in concreto in un procedimento penale, in quanto - come
affermato da Corte cost. con sentenza n. 233 del 2003 - l'interpretazione
conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c. esige che il riferimento al reato
contenuto nell'art. 185 c.p. non sia limitato alla ricorrenza di una fattispecie
concreta di reato, ma, piu in generale, comprende tutte le fattispecie
corrispondenti nella sua oggettivita all'astratta previsione di una figura di
reato, con la conseguente possibilita che ai fini civili la responsabilita sia
ritenuta per effetto di una presunzione di legge" (Cass. n. 4359 del
3.3.2004 in D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 14, 28).
14 Il Tribunale di Roma affermera addirittura che
"Non e concepibile nel nostro ordinamento, e di conseguenza non e
autonomamente risarcibile, il danno c.d. "esistenziale", asseritamente
consistente nella perdita o nello stravolgimento delle proprie abitudini di
vita; tale tipo di pregiudizio, infatti, costituisce un danno indistinguibile
dalle sofferenze morali con la conseguenza che di esso si deve debitamente
tenere conto nella liquidazione del (unico ed unitario) danno morale, e non puo
essere liquidato a parte ed in aggiunta rispetto agli altri danni non
patrimoniali" (Tribunale Roma, 16 gennaio 2004 in Giur. romana 2004,
106).
15 Non si dimentichi che, in tema di
micropermanenti riportate a seguito di sinistro auto, l'art. 23, comma 3, della
legge 273/2002 ha modificato l'art. 5, comma 4, della legge 57/2001 stabilendo
che "L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 puo
essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
16 A suo tempo, la Corte Costituzionale aveva a piu
riprese affermato che "La considerazione della salute come bene e valore
personale, in quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale
dell'individuo, nella sua globalita e non solo quale produttore di reddito,
impone di prendere in considerazione il danno biologico, ai fini del
risarcimento, in relazione alla integralita dei suoi riflessi pregiudizievoli
rispetto a tutte le attivita, le situazioni e i rapporti in cui la persona
esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla
sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale,
affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto
svolge la sua personalita, e cioe a tutte le attivita realizzatrici della
persona umana" (Corte Cost. n. 356 del 18.7.1991 in Assicurazioni
1991, II, 109; nello stesso senso Corte Cost. n. 184 del 14.7.1986 in Giur.
it. 1987, I, 1, 392).
Autore: Avv. Simone Cattaneo - tratto dal sito www.altalex.com
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