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Il fondo
patrimoniale sui beni futuri
INTRODUZIONE Il legislatore civile, ex art. 167 c.c.
e ssgg., individua la figura giuridica del fondo patrimoniale stabilendo come
sia possibile destinare determinati beni a "far fronte ai bisogni della
famiglia", vincolandoli, quindi,in un'ottica strumentale, alla realizzazione di
fini specifici. Cosi, il fatto che "determinati beni" siano teleologicamente
legati tra loro imprime agli stessi una unitarieta particolare, nel senso che,
in virtu di atto pubblico o testamento, i beni del fondo patrimoniale vengono a
costituire (nel loro complesso) un vero e proprio patrimonio di destinazione,
come desumibile non solo dall'inciso ".destinando determinati beni." (ex art.
167 c.c.), ma anche dalla lettura dell' art. 168 II comma c.c., laddove si dice
che "i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i
bisogni della famiglia", nonche con riguardo all'art. 169 c.c., laddove si dice
che se non e stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si
possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli
minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessita o
di utilita evidente Difatti, in un'ottica ampia di soddisfacimento di
obblighi reciproci di assistenza materiale (ex art. 143 c.c.), con particolare
riferimento alla collaborazione nell'interesse della famiglia, ovvero con
riguardo all'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (ex art. 147
c.c.), il legislatore sembra legittimare una pluralita di istituti giuridici
volti al pieno rispetto delle norme civili e costituzionali (ex artt. 29-30-31-
e ssgg. Cost.); id est proprio al fine di realizzare, in concreto, i principi
generali della tutela della famiglia e della prole, il legislatore sembra
suggerire ai coniugi delle modalita tipiche per il raggiungimento di tale
scopo. In questa prospettiva, la ratio ispiratrice del fondo patrimoniale, ex
art.167 c.c. e ssgg., e proprio quella di costituire (anche da parte di un
terzo) un patrimonio separato [Grasso, Il regime patrimoniale della famiglia, in
Tratt. Dir. priv., a cura di Rescigno, vol. III, Torino, 1982; sullo stesso tema
vd. anche Carresi, Del fondo patrimoniale, in Comm. al Dir. it. della fam., vol.
III, sub art. 167 c.c., Padova, 1992.], in senso tecnico-giuridico, perche i
beni sfuggono alla regola generale, ex art. 2740 c.c., in virtu della quale il
debitore "risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri", tanto piu che la stessa esecuzione sarebbe limitata, ex art.
170 c.c., ai debiti che il creditore "conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia"; in altri termini, la natura giuridica del
fondo patrimoniale come patrimonio separato e desumibile anche da una lettura,
per cosi dire, combinata dell'art. 2740 c.c. con l'art. 170 c.c. (ma pure con
riferimento all'art. 168 c.c. "impiego ed amministrazione del fondo"), perche da
un lato il legislatore individua una responsabilita ampia del debitore
imponendogli di rispondere con i beni presenti e futuri, mentre dall'altro lato,
nell'ipotesi in cui il creditore sia stato a conoscenza del fatto che i debiti
venivano contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, il legislatore
sembra ridurne la responsabilita. In questa prospettiva, allora, appare
evidente che il fatto stesso che il creditore non possa aggredire, sic et
simpliciter, il fondo patrimoniale del debitore (perche l'art. 170 c.c.
imporrebbe determinati limiti) sembra deporre nel senso del patrimonio separato;
diversamente, infatti, lo stesso art. 170 c.c. [precisa Cass. 8991/2003 che dal
tenore dell'art. 170 c.c. si ricava che la possibilita di aggressione di detti
beni e frutti da parte dei creditori e segnata dalla oggettiva destinazione dei
debiti assunti alle esigenze familiari; in questa prospettiva, un'eventuale
pattuizione tra conviventi, ispirata alla disciplina giuridica del fondo
patrimoniale, potrebbe produrre esclusivamente effetti inter partes, non
presentando l'elemento caratteristico dell'istituto de quo, quale l'efficacia
reale del vincolo. In questo senso vd. Lenzi,Struttura e funzione del fondo
patrimoniale, in Rivista del notariato, 1991] verrebbe vulnerato e perderebbe di
portata applicativa, optando per un' interpretatio abrogans vietata dalla
tecniche ermeneutiche suggerite da dottrina e giurisprudenza, nonche dalle
stesse Disposizioni sulla legge in generale. Tuttavia, sebbene gli aspetti
relativi alla costituzione ovvero alla amministrazione del fondo patrimoniale [e
dibattuto il problema relativo alla possibilita di costituire un fondo
patrimoniale da parte di conviventi more uxorio] sembrano sufficientemente
determinati, particolari problemi interpretativi si pongono con riferimento
all'oggetto e, piu in particolare, all'oggetto futuro; cosi, attestato che il
legislatore non ne parla espressamente, ci si chiede se possa validamente
costituirsi un fondo patrimoniale su beni futuri. Il problema
interpretativo, invero, e di notevole rilievo giuridico perche se si opta per la
tesi positiva, allora, l'atto costituivo del fondo patrimoniale su beni futuri
sara pienamente valido [sollevando, eventualmente, il notaio rogante da ogni
responsabilita], con tutti i corollari applicativi e non da ultimo il fatto che
i coniugi potranno opporre agli eventuali creditori la tutela fornitagli
dall'art. 170 c.c.; viceversa, se si opta per la tesi negativa l'atto
costitutivo del fondo sara sostanzialmente nullo e, non solo, i coniugi
perderanno la possibilita di eccepire la disciplina dell'art. 170 c.c. ai
creditori, ma altresi il notaio rogante potrebbe essere chiamato a risponderne,
sotto il profilo di violazione della legge notarile, di per se, idonea ad
imporre il risarcimento del danno causato in modo colpevole. Tra l'altro, il
problema posto, appare davvero di difficile soluzione, perche da un lato il
principio generale della liberta negoziale, ex art. 1322 c.c., anche con
riguardo a cose future, ex art. 1348 c.c., sembrerebbe suggerire all'interprete
di optare per la tesi positiva, mentre, dall'altro lato, il rischio di incorrere
nella sanzione di nullita, a causa dell'analogia con lo schema giuridico della
donazione di beni futuri, ex art. 771 c.c., sembrerebbe consigliare la tesi
negativa. In questa prospettiva, quindi, il problema ermeneutico viene
sostanzialmente lasciato all'interprete, chiamato a decodificare la normativa
presa in esame.
TESI POSITIVA Secondo una certa
ricostruzione [v. sul tema del fondo patrimoniale su beni futuri, Perlingieri,
Manuale di diritto civile, Napoli, 1997] il problema posto dovrebbe trovare una
soluzione positiva. Innanzitutto, secondo i fautori di tale tesi, sarebbe
opportuno partire dai principi generali: esisterebbe nell'ordinamento giuridico
un principio generale di liberta di autodeterminazione. Piu precisamente, da
una lettura della Costituzione (soprattutto con riferimento all'art. 13 e
segg.), sembra emergere una presunzione giuridica del "poter fare", e cioe, la
possibilita di porre in essere qualsiasi condotta, nella misura in cui non si
ponga in contrasto con la legge; cosi che diviene lecito tutto cio che non e
vietato dall'ordinamento. Diretto corollario legislativo di tale principio
costituzionale e l'art. 1322 c.c., che stabilisce la liberta di determinare il
contenuto del contratto "nei limiti imposti dalla legge" , che vuol dire,
sostanzialmente, che i limiti negoziali devono essere espressamente enunciati
dal legislatore, inibendo all'interprete di optare per l'applicazione analogica
di norme che limitano la liberta negoziale (perche norme eccezionali). In
questa prospettiva, allora, appare evidente che eventuali limitazioni alla
possibilita di costituire un fondo patrimoniale su beni futuri dovrebbero essere
previste dallo stesso legislatore, poiche in assenza di una norma che
espressamente vieti un determinato negozio giuridico, quest'ultimo potra essere
realizzato; id est poiche i limiti alla liberta negoziale devono essere indicati
dal legislatore, e poiche non e previsto espressamente alcun divieto alla
possibilita di costituire un fondo patrimoniale su beni futuri, allora, ne
consegue, de plano, che sarebbe pienamente valido un atto costitutivo di fondo
patrimoniale su beni futuri. Nello stesso senso, poi, deporrebbe anche l'art.
1348 c.c., che spiega come la prestazione di cose future possa essere dedotta in
contratto "salvo i particolari divieti di legge", ribadendo, evidentemente, che
anche in tema di prestazione di cose future possa trovare applicazione il
principio generale della liberta negoziale; anzi, si precisa, proprio con tale
disposizione lo stesso legislatore avrebbe voluto fugare ogni dubbio, al fine di
evitare equivoci che potevano nascere sul punto, smentendo le tesi volte a
sostenere che il principio generale della liberta negoziale fosse riferibile
solo a beni presenti. In questa prospettiva, allora, laddove il legislatore
avesse voluto negare validita al negozio giuridico costitutivo di fondo
patrimoniale su beni futuri avrebbe dovuto farlo espressamente, per cui, in
difetto di tale previsione, appunto, bisognerebbe optare per la tesi positiva in
materia; diversamente argomentando, si dice, si correrebbe il rischio di entrare
in contrasto con gli artt. 1322 e 1348 c.c., nonche con la ratio legis della
normativa presa in esame. Proprio sotto tali profili interpretativi, poi, non
sarebbe neanche condivisibile la tesi volta a sostenere che, in concreto, il
negozio giuridico costitutivo di fondo patrimoniale [sul tema generale del fondo
patrimoniale vd. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Trattato Schlesingher,
Milano, 1992; vd anche Gabrielli, voce <>, in Enc. Dir., vol. XXXII, Milano, 1982, pag. 293; vd. altresi
Finocchiaro-Finocchiaro, Diritto di famiglia, vol. I, Milano, 1984] su beni
futuri sarebbe nullo in quanto donazione di bene futuro, ex art. 771 c.c. [si
precisa che, invece, la donazione di cosa altrui non e pacificamente nulla. Sul
punto sia consentito il rinvio a Viola, La donazione di cosa altrui, in
www.altalex.com, 2004, nonche a Viola-Marseglia, La donazione soggettivamente
futura, in www.filodiritto.com, 2004]. Piu precisamente, si dice [sul punto
vd. anche Perlingieri, Sulla costituzione di fondo patrimoniale su <>, in Diritto della Famiglia, 1977, pag. 275.], non e per nulla
pacifico che la costituzione di un fondo patrimoniale sia una donazione, anzi,
al contrario, la collocazione sistematica del legislatore sembrerebbe deporre in
senso contrario. Infatti, secondo tale ricostruzione, il fatto stesso che il
legislatore abbia inserito la disciplina giuridica del fondo patrimoniale nel
libro I del Codice Civile, mentre quella relativa alle donazione nel libro II,
deporrebbe nel senso che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non possa
essere qualificato, sic et simpliciter, come donazione; laddove il legislatore
avesse voluto qualificare l'atto costitutivo di fondo patrimoniale come
donazione, non solo avrebbe dovuto farlo espressamente (come gia spiegato), ma
almeno avrebbe dovuto scegliere una collocazione sistematica ben diversa e,
cioe, inserire l'istituto del fondo patrimoniale e della donazione nello stesso
libro del Codice Civile. Al piu, si precisa, lo stesso legislatore avrebbe
dovuto inserire un richiamo espresso tra i due istituti; al contrario, invece,
il legislatore ha taciuto su questo collegamento interpretativo, imponendo,
pertanto, di tenere in debita considerazione il suo silenzio sul punto che, vuol
dire, sostanzialmente, riferirsi ai principi generali. Se, allora, si parte
dall'idea che la limitazione di cui all'art. 771 c.c. e una norma eccezionale, e
che il legislatore non segnala all'interprete alcun collegamento tra donazione e
fondo patrimoniale (neanche dal punto di vista della collocazione sistematica),
evidentemente, bisognerebbe ritenere tale collegamento una forzatura del
sistema, con la conseguenza logico-giuridica di non poter considerare la
costituzione del fondo patrimoniale una donazione in senso tecnico-giuridico;
cioe, sotto questo angolo visuale, la costituzione di un fondo patrimoniale su
bene futuro sarebbe un negozio giuridico ben diverso dalla donazione, per cui il
divieto ex art. 771 c.c. non potrebbe trovare applicazione (neanche
analogica). Altresi, viene precisato [vd. Perlingieri, Manuale di diritto
civile, cit.], anche laddove, ad ogni costo, si volesse qualificare l'istituto
de quo come donazione, tale argomentazione non potrebbe essere addotta qualora
si trattasse di attribuzione mortis causa [ sul problema dell'individuazione del
dies a quo in tema di termine (indubbiamente quello decennale, ex art. 2946
c.c.) per esperire l'azione di riduzione in materia testamentaria, sia permesso
il rinvio a Viola-Testini, Eredita e decorso dei termini, in www.diritto.it,
2004], potendo il testatore disporre validamente del proprio diritto
all'acquisto di un bene futuro ed anche imporre a titolo di onere l'obbligo di
costituire un fondo patrimoniale a favore di terzi con beni non ancora esistenti
al momento dell'apertura della successione. Sotto quest'ottica, quindi, non
solo la collocazione sistematica scelta dal legislatore ed il fatto che i limiti
all'autonomia negoziale debbano essere espressamente previsti dalla legge,
suggeriscono di non considerare la costituzione di fondo patrimoniale su bene
futuro come donazione, ma altresi pure il rilievo in base al quale il fondo
patrimoniale puo essere costituito anche attraverso testamento; e chiaro,
infatti, che la possibilita che il fondo patrimoniale possa essere costituito
per testamento, prevista dal legislatore in modo espresso ex art. 167 c.c.,
difficilmente legittima l'interprete a qualificare l'istituto de quo come
donazione [la donazione e atto inter vivos, mentre il testamento e un negozio
giuridico mortis causa la cui funzione consiste nella determinazione della sorte
dei rapporti patrimoniali in dipendenza della morte dell'autore. Vd. Gazzoni,
Manuale di diritto privato, cit., nonche l'autorevole Capozzi, Successione e
donazioni, Milano, 2002], e comunque rende impossibile tale qualificazione
nell'ipotesi di testamento istitutivo di fondo patrimoniale su bene
futuro. Inoltre, la figura della donazione, ex art. 769 c.c., impone di
verificare la sussistenza dello "spirito di liberalita" [secondo Cass.
12325/1998 l'assenza di corrispettivo, se e sufficiente a caratterizzare i
negozi a titolo gratuito, non basta invece ad individuare i caratteri della
donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del
patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di
liberalita, ex art. 769 c.c.) consistente nella consapevolezza di attribuire ad
altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, ed un
elemento di carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del
diritto o ha assunto l'obbligazione], che non si potrebbe attribuire
aprioristicamente al soggetto che costituisce un fondo patrimoniale su bene
futuro. Sotto tali profili, pertanto, si dice, bisognerebbe optare per la
tesi positiva in materia di fondo patrimoniale su bene
futuro.
TESI NEGATIVA Secondo altra impostazione [vd.
Finocchiaro-Finocchiaro, cit.] non sarebbe per nulla valido l'atto costitutivo
di fondo patrimoniale su beni futuri. A sostegno di tale assunto, si
evidenzia, sostanzialmente, sia la lettera della legge, ex art. 167 c.c., e sia
la natura giuridica di donazione dell'istituto de quo. L'art. 167 c.c.
legittimando " ciascuno o ambedue i coniugi." a destinare "determinati beni.a
far fronte ai bisogni della famiglia", lascia ipotizzare come i beni oggetto di
fondo patrimoniale debbano essere in concreto esistenti al momento della sua
costituzione. Piu in particolare, si dice, quest'ultimo rilievo sarebbe
desumibile dall'inciso "determinati beni", imponendo sia l'esistenza dei beni al
momento della costituzione del fondo patrimoniale, sia il fatto che siano gia
individuati sotto il profilo delle singole qualita [si pensi alla dubbia figura
del fondo patrimoniale avente ad oggetto un'azienda]; cosi che beni non
determinati, seppure determinabili, ex art. 1346 c.c., non potrebbero divenire
oggetto di fondo patrimoniale. In altri termini, poiche il legislatore in
deroga ai principi generali in materia di oggetto contrattuale, ex art. 1346
c.c. (che prevedono la possibilita di costituire validamente negozi giuridici ad
oggetto determinabile, quali ad esempio quello futuro), impone la determinatezza
dell'oggetto, questo negherebbe all'interprete di considerare determinato un
bene futuro; id est l'oggetto del fondo patrimoniale deve essere determinato per
espressa previsione legislativa, ex art. 167 c.c., e non sarebbe determinato
l'oggetto futuro (al piu potrebbe ritenersi determinabile). D'altronde, non
sarebbe di certo un caso che il legislatore abbia fatto riferimento a "beni
determinati", usando lo stesso linguaggio dell'art. 1346 c.c.; infatti, secondo
tale ricostruzione, lo avrebbe fatto proprio al fine di limitare la vis
expansiva del principio generale di determinabilita dell'oggetto [ Diener, Il
contratto in generale - Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido
Capozzi, Milano, 2002, spiega che "puo affermarsi che oggetto diretto del
contratto e la prestazione di dare, di fare o di non fare, mentre oggetto
indiretto e l'oggetto della prestazione, vale a dire il bene, la cosa. Una
chiara distinzione tra questi due tipi di oggetto si trova nell'art. 1348 c.c.
dove si distingue la prestazione dal suo oggetto, nel caso specifico della cosa
futura"]. Diversamente argomentando, pertanto, si rischierebbe di
interpretare il concetto di "beni determinati" come beni determinabili, in
contrasto sia con la lettera della legge, e sia con la sua stessa ratio,
evidentemente volta ad imporre all'interprete il suddetto distinguo. Ad
ulteriore sostegno della tesi negativa, si evidenzia che la costituzione del
fondo patrimoniale di beni futuri sarebbe una vera e propria donazione di cosa
futura e, per cio solo, nulla ex art. 771 c.c. Infatti, lo schema giuridico
della costituzione di fondo patrimoniale su beni futuri ricalcherebbe la
struttura tipica della donazione, poiche sussisterebbe un depauperamento -
arricchimento, a titolo gratuito; piu in particolare, un coniuge rinuncerebbe ad
alcuni suoi beni (ovvero diritti su beni) in favore di questo patrimonio
separato, quale, appunto, il fondo patrimoniale, senza ottenere alcun tipo di
corrispettivo. Cosi, vi sarebbe un vero e proprio contratto a titolo
gratuito, consensuale (nel senso che si perfeziona con la semplice
manifestazione di volonta delle parti senza che occorra la consegna della cosa)
[la donazione e un contratto consensuale, tranne che nell'ipotesi in cui si
tratti di donazione di modico valore che puo essere realizzata anche senza atto
pubblico, purche sussista la traditio (ex art. 783 c.c.)], normalmente
traslativo e formale (si richiede l'atto pubblico o testamento, ex art.167
c.c.), al pari della donazione, ex art. 769 c.c. In questa visuale
prospettica, pertanto, la costituzione di fondo patrimoniale su beni futuri
presenterebbe la stessa struttura giuridica della donazione, suggerendo
all'interprete di operare una qualificazione della fattispecie ai sensi
dell'art. 771 c.c.; id est la costituzione di fondo patrimoniale su beni futuri
sarebbe una donazione di cosa futura, per cui sarebbe assoggettata alla medesima
disciplina giuridica, con la conseguenza logico-giuridica di optare per la tesi
negativa, e di considerare nullo il suddetto negozio giuridico. Da ulteriore
angolo prospettico, poi, anche l'art. 168 c.c., II comma, sembrerebbe deporre
nel senso della tesi negativa. Infatti, dall'inciso "i frutti dei beni
costituenti il fondo.", ex art. 168 c.c. II comma, sembra potersi desumere che i
frutti del fondo patrimoniale, da impiegare "per i bisogni della famiglia",
sorgono su beni che gia costituiscono il fondo patrimoniale, e non che lo
costituiranno in futuro; in altri termini, secondo questa ricostruzione, dalla
lettera della legge emergerebbe che lo stesso legislatore presuppone ab origine
beni costituenti il fondo, negando, implicitamente, che possano sussistere
frutti su beni futuri da impiegare per "i bisogni della famiglia". Sotto
quest'ottica, infatti, la sussistenza di beni presenti costituirebbe un prius
logico ineludibile per poter impiegare i frutti, con la conseguenza
logico-giuridica, tra le altre, che la costituzione di un fondo patrimoniale su
bene futuro sarebbe privo di frutti e, per cio solo, idoneo a svuotare di
significato la sua stessa funzione giuridica; si tratterebbe, cioe, di un fondo
patrimoniale senza frutti inidoneo per la sua struttura a salvaguardare "i
bisogni della famiglia". Pertanto, secondo questa ricostruzione, neanche da
una prospettiva teleologica sembrerebbe convincente la tesi positiva, mentre la
lettera della legge, nonche la struttura dell'istituto giuridico de quo,
sembrerebbero deporre in favore della tesi negativa.
RIFLESSIONI CONCLUSIVE Il problema posto, invero,
appare di difficile soluzione, almeno nella misura in cui si voglia cercare una
soluzione valida per tutti i casi. Se, invece, si opta per un'interpretazione
volta ad evitare generalizzazioni, la soluzione diviene piu agevole; cosi, il
problema si traduce nel verificare in concreto, di volta in volta, la natura
giuridica, stricto sensu, dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale su beni
futuri, perche solo in determinate ipotesi puo dirsi di natura donativa (e,
percio, nullo ex art. 771 c.c.). In questa prospettiva, e fermo restando che
potrebbe trattarsi anche di liberalita non donative ex art. 809 c.c., la
donazione diverrebbe uno dei diversi strumenti con cui realizzare il suddetto
patrimonio separato, soprattutto nell'ipotesi in cui il fondo patrimoniale sia
stato costituito da un solo coniuge; in questo caso, infatti, e chiaro che ben
potrebbe sussistere lo schema della donazione ovvero della liberalita non
donativa. Tuttavia, e pur vero che puo accadere che siano titolari entrambi i
coniugi, in regime di comunione legale, del bene futuro, rendendo inapplicabile
i limiti dell'art. 771 c.c.; id est in questa ipotesi non verrebbe in rilievo un
depauperamento-arricchimento per spirito di liberalita, quanto un negozio tipico
con causa propria, volta a costituire un patrimonio separato per "i bisogni
della famiglia". Sotto tali profili, allora, non sussisterebbe ne una
liberalita e ne un depauperamento-arricchimento in senso tecnico-giuridico,
anzi, da questa angolazione prospettica, l'atto costitutivo di fondo
patrimoniale sarebbe similare (di certo non dal punto di vista teleologico) a
quello costitutivo di societa; cosi che almeno nell'ipotesi in cui siano
titolari entrambi i coniugi in regime di comunione legale di beni, la
costituzione di un fondo patrimoniale su beni futuri dovrebbe ritenersi
lecita. Il concetto stesso di beni determinati, poi, in questa prospettiva,
viene a ridursi di portata; se, infatti, viene meno il collegamento
interpretativo con l'art. 771 c.c., allora, i beni dovranno essere determinati
non necessariamente nel senso di presenti: sarebbe possibile, ad esempio,
costituire un fondo patrimoniale su un edificio da costruire su proprieta
acquistata in regime di comunione legale (laddove i progetti di costruzione
siano stati approvati in via definitiva, ovvero i lavori siano gia incominciati,
o, meglio ancora, siano in procinto di essere terminati). In altri termini,
secondo quest'ultima impostazione, anche i beni futuri potrebbero essere, in
taluni casi, sufficientemente determinati. In definitiva, pertanto, in
questa sede si opta per una tesi volta a segnalare all'interprete un distinguo
in rapporto alla titolarita dei beni (presenti o futuri), in un'ottica di
equilibrio tra gli artt. 167-771-1322 c.c.
09/04/2005
Autore: Avv. Luigi Viola - tratto dal sito www.dirittonotarile.it
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