PARLAMENTO ITALIANO
XIV Legislatura
Atto Senato 19
"Norme per la disciplina
dellaffiliazione commerciale"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato
il 21/04/04, pubblicato nella G.U. n. 120 del 24/05/04)
Art. 1.
(Definizioni)
1. Laffiliazione commerciale
(franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due
soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti,
in base al quale una parte concede la disponibilità
allaltra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo laffiliato in un sistema
costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o
servizi.
2. Il contratto di affiliazione
commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività
economica.
3. Nel contratto di affiliazione
commerciale si intende:
a) per
know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate
derivanti da esperienze e da prove eseguite dallaffiliante,
patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per
segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o
nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi,
non è generalmente noto né facilmente accessibile; per
sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili
allaffiliato per luso, per la vendita, la rivendita,
la gestione o lorganizzazione dei beni o servizi
contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere
descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire
di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di
sostanzialità;
b) per diritto
di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore
economico e alla capacità di sviluppo della rete, che
laffiliato versa al momento della stipula del contratto di
affiliazione commerciale;
c) per royalties,
una percentuale che laffiliante richiede allaffiliato
commisurata al giro daffari del medesimo o in quota fissa,
da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni
dellaffiliante, i beni prodotti dallaffiliante o
secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome
dellaffiliante.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al
contratto di affiliazione commerciale, come definito
allarticolo 1, si applicano anche al contratto di
affiliazione commerciale principale con il quale unimpresa
concede allaltra, giuridicamente ed economicamente
indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o
indiretto, il diritto di sfruttare unaffiliazione
commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione
commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale
laffiliato, in unarea di sua disponibilità,
allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento
dellattività commerciale di cui al comma 1
dellarticolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione
commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di
affiliazione commerciale laffiliante deve aver sperimentato
sul mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo
determinato, laffiliante dovrà comunque garantire
allaffiliato una durata minima sufficiente
allammortamento dellinvestimento e comunque non
inferiore a tre anni. È fatta salva lipotesi di
risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre
espressamente indicare:
a)
lammontare degli investimenti e delle eventuali spese di
ingresso che laffiliato deve sostenere prima
dellinizio dellattività;
b) le
modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e
leventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare
da parte dellaffiliato;
c) lambito
di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri
affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita
direttamente gestiti dallaffiliante;
d) la specifica
del know-how fornito dallaffiliante allaffiliato;
e) le eventuali
modalità di riconoscimento dellapporto di know-how da
parte dellaffiliato;
f) le
caratteristiche dei servizi offerti dallaffiliante in
termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione;
g) le condizioni
di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto
stesso.
Art. 4.
(Obblighi dellaffiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della
sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale
laffiliante deve consegnare allaspirante affiliato
copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei
seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano
obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque
dovranno essere citati nel contratto:
a) principali
dati relativi allaffiliante, tra cui ragione e capitale
sociale e, previa richiesta dellaspirante affiliato, copia
del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio
della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
b)
lindicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli
estremi della relativa registrazione o del deposito, o della
licenza concessa allaffiliante dal terzo, che abbia
eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione
comprovante luso concreto del marchio;
c) una sintetica
illustrazione degli elementi caratterizzanti lattività
oggetto dellaffiliazione commerciale;
d) una lista
degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti
vendita diretti dellaffiliante;
e)
lindicazione della variazione, anno per anno, del numero
degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o
dalla data di inizio dellattività dellaffiliante,
qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione
sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali,
promossi nei confronti dellaffiliante e che si siano
conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di
affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi
privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti
norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere
d), e) ed f) del comma 1 laffiliante può limitarsi a
fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a
quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno
essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato
esclusivamente allestero.
Art. 5.
(Obblighi dellaffiliato)
1. Laffiliato non può
trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il
preventivo consenso dellaffiliante, se non per causa di
forza maggiore.
2. Laffiliato si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti,
anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza
in ordine al contenuto dellattività oggetto
dellaffiliazione commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. Laffiliante deve tenere, in
qualsiasi momento, nei confronti dellaspirante affiliato,
un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e
deve tempestivamente fornire, allaspirante affiliato, ogni
dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai
fini della stipulazione del contratto di affiliazione
commerciale, a meno che non si tratti di informazioni
oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe
violazione di diritti di terzi.
2. Laffiliante deve motivare
allaspirante affiliato leventuale mancata
comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso
richiesti.
3. Laspirante affiliato deve tenere
in qualsiasi momento, nei confronti dellaffiliante, un
comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e
deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo,
allaffiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza
risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del
contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente
richiesti dallaffiliante.
Art. 7.
(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai
contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire
che, prima di adire lautorità giudiziaria o ricorrere
allarbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di
conciliazione presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede
laffiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38,
39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
successive modificazioni.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false
informazioni, laltra parte può chiedere
lannullamento del contratto ai sensi dellarticolo
1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se
dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione
commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di
entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione
commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della
presente legge se non stipulati a norma dellarticolo 3,
comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le
disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta
data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle
disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati
per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
|