|
IL CURATORE FALLIMENTARE:
natura, funzioni, adempimenti, responsabilitą
NATURA
Il curatore fallimentare viene nominato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di
fallimento. Entro due giorni dalla partecipazione della sua nomina, deve comunicare al
Giudice delegato la propria accettazione (art. 29 L.F.). La stessa nomina prevede che, in
mancanza di tale obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provveda alla nomina di un
altro Curatore.
Secondo il Provinciali pero', l'accettazione della nomina puo' anche essere tacita e
derivare per es. dall'intervento del Curatore all'apposizione dei sigilli (anche senella
pratica quasi mai viene messo in condizione di svolgere questo atto)o dall'esercizio di
altri atti del suo ufficio.
Quindi, l'atto formale di accettazione, si puo' ritenerlo piu' un "onere" che
un "obbligo". Comunque, e' sempre consigliabile l'atto formale di accettazione
dell'incarico,sia per evitare motivi di interpretazioni della norma in senso restrittivo
che potrebbe dare luogo alla revoca, sia perche' bisogna assumere immediatamente il ruolo
del "Curatore diligente" che anche da queste formalita' comincia a manifestarsi.
La partecipazione della nomina, nella pratica, avviene con la comunicazione
dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del cancelliere, che si
fa rilasciare, su una copia dell'estratto della sentenza, una dichiarazione contemporanea
di "presa visione" e di "accettazione" o di "rinuncia". La
comunicazione puo' avvenire anche tramite notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario
sempre dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento. In quest'ultimo caso,
l'accettazione avviene con una dichiarazione rivolta al Giudice delegato e consegnata in
cancelleria.
Dal punto di vista del soggetto, secondo quanto stabilito dalla legge, il Curatore deve
essere un professionista abilitato scelto negli Albi professionali degli avvocati,dei
procuratori, dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti.
La legge fallimentare statuisce che in casi eccezionali e per motivate ragioni, la
carica di curatore possa essere conferita anche ai non iscritti negli Albi professionali e
addirittura a non professionisti. Ma, in realta', e' estremamente raro che cio' accada,
considerato che, oltre ai requisiti indispensabili per ricoprire la carica, dettati
dall'art. 28 della legge fallimentare, il compito del Curatore richiede una specifica
preparazione professionale che spazia da quella contabile-fiscale a quella amministrativa
e legale.
Anche nella procedura piu' semplice, si presentano e si nascondono una miriade di
problematiche che il Curatore deve sapere esattamente individuare e, sulla scorta degli
elementi documentali e indiziari di cui viene a conoscenza nel corso della procedura, deve
promuovere quelle azioni che tali elementi determinano, in relazione alle fattispecie
previste dalla legge.
Anche se il Curatore opera sempre sotto la direzione del Giudice Delegato, che agisce
nell'ambito del potere di direzione che si estrinseca attraverso i provvedimenti
autorizzativi, il suo compito e' particolarmente delicato quando configura al Giudice le
situazioni per le quali chiede l'autorizzazione ad intraprendere le varie azioni
giudiziarie.(v.normativa sulla revocatoria ordinaria,revocatoria fallimentare,
simulazione, presunzione muciana, ecc.).
Infatti, da una sua errata valutazione e/o prospettazione, scaturisce un errato
provvedimento del Giudice, al quale e' dato conoscere approfonditamente tutte le vicende
di ogni procedura, e che, quindi, e' difficilmente in grado di valutare autonomamente
quanto il Curatore via via gli sottopone.
Il Curatore e' l'organo della procedura al quale spetta, principalmente,
l'amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del Giudice Delegato.
La figura del Curatore fallimentare, e' stata oggetto di lunghe disquisizioni
dottrinali. Secondo l'orientamento oggi prevalente, il Curatore non rappresenta, ne'
sostituisce il fallito o i creditori, ma opera nell'interesse del pubblico (cfr. Ferrara);
egli e' un incaricato giudiziario che opera a fianco del Giudice Delegato nell'interesse
della giustizia. La conferma di tale tesi, si puo' fare risalire al riconoscimento
legislativo della qualifica di pubblico ufficiale, nonche' ai poteri che la legge gli
riconosce per sostituire il debitore nella titolarita' dei rapporti e, contemporaneamente,
per tutelare gli interessi dei creditori.
L'art. 30 L.F. asserisce che: "il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, e' pubblico ufficiale".
Dal carattere pubblicistico dell'istituto consegue che: a) il curatore deve esercitare
personalmente le attribuzioni del suo ufficio e non puo' delegarle ad altri soggetti
(art.32 L.F.), fatta salva la possibilita' di delega, previa autorizzazione del Giudice
Delegato, e per singoli atti od operazioni, nonche' la possibilita' di avvalersi della
collaborazione di altre persone e tale previsione, considerata la sempre maggiore
complessita' dei compiti che il curatore deve svolgere, trova puntualmente realizzazione
in quasi tutte le procedure. I collaboratori non si sostituiscono al Curatore, nello
svolgimento delle sue attribuzioni, ma, qualora le esigenze lo impongono, operano
integrativamente rispetto alla sua attivita' e nell'interesse del fallimento. Generalmente
sono nominati quali supporto del curatore per l'espletamento di incarichi prevalentemente
tecnici: ricostruzioni contabili; valutazioni di beni mobili ed immobili; problemi
fiscali; contenzioso tributario. Si instaura, quindi, un normale rapporto di prestazione
professionale a favore della procedura fallimentare il cui onere economico, liquidato in
base alle tariffe professionali, e' a carico della massa, considerato che si tratta di
collaborazione dettata da ragioni di ufficio giustificata dalla qualita' e/o quantita'
delle prestazioni richieste;
b) i reati da lui commessi, hanno la natura di "reati propri";
c) alla pari di tutti gli altri pubblici ufficiali, gode di particolare tutela penale.
FUNZIONI
Il Curatore e' organo "unipersonale", perche' puo' essere costituito da un
solo soggetto. Infatti, il nostro ordinamento, a differenza di quanto avviene in
legislazioni straniere, non prevede la possibilita' di nominare piu' Curatori per la
stessa procedura fallimentare.
Inoltre,il soggetto nominato, deve essere una persona fisica; non puo' essere nominata
una persona giuridica, come si desume dai requisiti prescritti per la sua nomina.
Il Curatore e' Organo dell'ufficio fallimentare del quale e' esecutore e rappresentante
e per il quale sta anche in giudizio; si frappone tra il Giudice delegato e la realta'
economica esterna. E' colui il quale, piu' di ogni altro organo della procedura
fallimentare, in qualita' di ausiliario della giustizia e valendosi dalle proprie
competenze professionali, e' in grado di conoscere e valutare la realta' dell'impresa
fallita nelle sue piu' diverse sfumature e rappresenta all'esterno l'intero ufficio
fallimentare; e' l'organo esterno per eccellenza della procedura fallimentare.
Le sue mansioni sono varie e complesse: la principale e' l'amministrazione del
patrimonio fallimentare, sotto la direzione del Giudice delegato, che si realizza nella
conservazione giuridica dei diritti (onde impedire decadenze e prescrizioni). Procede alla
riscossione dei crediti, recupera beni in possesso di terzi, inizia azioni revocatorie
ordinarie, revocatorie fallimentari,simulazioni, rescissione o risoluzioni dei contratti,
ecc..
L'attivita' amministrativa del Curatore, comprensiva di quella cosidetta
"negoziale", a differenza dell'attivita' processuale che e' istituzionale, e'
solo un aspetto delle molteplici funzioni del Curatore all'interno della procedura, la
quale, se non avesse previsto tra i suoi organi la figura del Curatore inserita tra
debitore e creditore, tra patrimonio, fallito e creditori, perderebbe i contatti con la
realta' economica esterna.
L'attivita' amministrativa del Curatore, si manifesta attraverso le diverse fasi
relative all'acquisizione dei beni, alla loro custodia, alla loro conservazione e alla
loro liquidazione; essa trova il suo titolo nella legge e nella sentenza che costituisce
l'ufficio fallimentare.
Rispetto alla cosiddetta "attivita' negoziale", all'interno di quella
amministrativa, l'autonomia del curatore e' condizionata dalle direttive del Giudice
delegato, dalle sue intenzioni e dai suoi precisi ordini che non puo' fare a meno di
rispettare.
Il potere direzionale, che si contretizza in quello di deliberare, di condurre il
processo e di improntarlo con una precisa volonta', spetta al Giudice delegato, ma cio'
non significa che il Curatore sia un mero esecutore di ordini; egli deve indagare,
riferire, proporre, realizzare le direttive del Giudice delegato, deve rappresentare il
fallito. Anche il potere di chiedere l'estensione del fallimento ad altri soggetti ai
sensi dell'art. 147, secondo comma, L.F. rientra nel concetto di attivita' amministrativa,
cosi come la difesa del patrimonio fallimentare nelle cause intentate da terzi (ad es. la
difesa della stessa procedura nel caso di opposizione della sentenza dichiarativa di
fallimento (art.18 L.F.) ed anche nelle cause di opposizione dello stato passivo del
fallimento).
La differenza tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione compiuti
dal Curatore, poggia su criteri eminentemente empirici ed e' collegabile alla diversa
natura e intensita' economica prodotta nella sfera patrimoniale cui afferiscono; in via
generale, i primi si possono individuare in tutti gli atti relativi alla conservazione e
al miglioramento del patrimonio e i secondi nella diminuzione e dispersione del
patrimonio.
Sostanzialmente, si possono indicare tre categorie di atti del Curatore:
1) atti di ordinaria amministrazione;
2) atti di straordinaria amministrazione;
3) atti singoli particolari.
Per gli atti sub 1), che sono atti necessari, quali la stipula del contratto di
locazione, di trasporto, diassicurazione, esazione di crediti, vendita dei beni
deperibili, il curatore puo' compierli liberamente nell'ambito delle direttive fissate dal
Giudice delegato.
Gli atti sub 2), menzionati nell'art. 25, n 6 L.F., non sono contrastanti con la
procedura; la loro caratteristica consiste nel fatto che questi atti non sono necessari,
ma utili per il fallimento per cui e' necessario valutare se l'utilita' esiste o no. Il
compimento e' rimesso al Curatore che ne ha l'iniziativa, ma per essi e' necessaria
l'autorizzazione del Giudice delegato.
Pertanto, quando si tratta di fare scelte discrezionali,si instaura una dialettica con
il Giudice delegato; per esempio, stipulare una transazione, subentrare in un contratto,
concedere una dilazione ad un debitore, ridurre un credito. In tutti questi casi, la legge
ha previsto che il curatore esprima un parere e poi il Giudice delegato autorizza. Ma
l'autorizzazione ha qui una valenza diversa da quella che si ha nel campo amministrativo:
e' un atto che risale alla esclusiva volonta' del Giudice delegato; in questo campo della
capacita' negoziale, la capacita' del Giudice delegato e' massima, quella del curatore e'
minima.
Gli atti sub 3), sono quelli specificamente elencati per i quali occorre
un'autorizzazione con decreto motivato dal Giudice delegato, sentito il Comitato dei
creditori (art. 35 L.F.) e quanto gli stessi abbiano valore indeterminato o superiore a L.
200.000, richiedenti l'autorizzazione su proposta del Giudice delegato e sentito il
Comitato dei creditori, del Tribunale, con decreto motivato non soggetto a gravame.
Per alcuni atti, come l'esercizio provvisorio dell'impresa, il Tribunale ha un potere
amministrativo diretto, nel senso che il provvedimento del Tribunale che dispone la
continuazione dell'impresa o la sua ripresa, e' subordinato all'opportunita', quindi al
vantaggio dei creditori. Tale atto pero', incontra un limite formale, in quanto richiede
il parere favorevole del Comitato dei creditori.
In questa fase, puo' essere richiesto il parere del Curatore.
Per quanto riguarda l'attivita' processuale del Curatore, occorre rilevare che egli e'
innanzitutto organo del processo e la sua funzione e' insopprimibile ed essenziale.
E' comunque il Giudice delegato che autorizza per iscritto il Curatore a stare in
guidizio come attore o come convenuto e nomina gli avvocati e i procuratori;
l'autorizzazione deve essere data per ogni grado di giudizio. Si tratta di un
provvedimento ordinatorio vincolante che deve ovviamente precedere il giudizio e che e'
necessario anche per proporre appello incidentale e domanda riconvenzionale.
La mancanza del provvedimento autorizzativo di nomina del procuratore legale, provoca
la nullita' assoluta, rilevabile d'ufficio, degli atti processuali compiuti dal curatore,
per insanabile difetto di legittimazione processuale di quest'ultimo.
Il Curatore, pur se limitatamente ai giudizi di accertamento dei crediti in sede di
verifica dello stato passivo e nella prima udienza per esame di insinuazione tardiva, ha
una propria capacita' processuale, che gli consente di contestare un credito o un diritto
reale
mobiliare, esprime il suo parere, esprime la sua convinzione senza alcuna
autorizzazione del Giudice delegato.
ADEMPIMENTI
Durante l'esercizio delle sue funzioni, il Curatore e' tenuto ad agire diligentemente
ed obiettivamente, come qualsiasi pubblico ufficiale.
Fra gli adempimenti immediati che il Curatore e' tenuto ad effettuare, a parte quella
di manifestare espressamente l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla notifica
e comunicarlo al Giudice delegato, vi e' quello previsto dall'articolo 88, 2 comma L.F.,
in base al quale, se il fallimento acquisisce beni immobili o beni comunque soggetti a
pubblica registrazione, il Curatore deve notificare un estratto della sentenza di
fallimento affinche' sia annotata sui pubblici registri. Altro adempimento immediato e'
quello della notifica di una copia autenticata della sentenza dichiarativa di fallimento
all'imprenditore fallito o al rappresentante legale nel caso di fallimento di societa';
questo atto serve per far decorrere i quindici giorni (tempo limite) previsti dall'art. 18
L.F., per l'oppposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed evitare che il
soggetto fallito, in mancanza di tale notifica, abbia tempi piu' lunghi (un anno) per
proporre l'opposizione al fallimento.
Deve tenere, secondo il disposto dell'art. 38 L. F. un registro preventivamente
vidimato senza spese dal Giudice delegato e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni
relative alla sua amministrazione.
Le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Giudice delegato dichiara, con
decreto, necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere
depositate entro cinque giorni presso un istituto di credito indicato dal Giudice
delegato, con le modalita' stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio
fallimentare e sullo stesso potra' operare unicamente il Curatore, in base al mandato di
pagamento emesso dal Giudice delegato e firmato altresi' dal cancelliere. L'inosservanza
di tale obbligo, integra, per il Curatore, il reato di cui all'art. 230 L.F. e quello di
cui all'art. 315 c.p..
Particolare importanza riveste, quindi, la precisione con la quale il Curatore dovra'
eseguire questa fase della procedura. Ogni movimento di denaro sara' cronologicamente
annotato nel libro del fallimento e diligentemente verificato periodicamente.
Audizione del fallito
Deve convocare a mezzo telegramma o con raccomandata (A.R.)il fallito e invitarlo a
mettersi in contatto con il suo studio al fine di fissare con urgenza la data per un
incontro formale. Se entro la data prestabilita, il fallito non ha preso contatto con il
Curatore o non si e' presentato o comunque non ha comunicato la sua disponibilita', il
Curatore dovra' avvertire il Giudice delegato e chiedere che disponga affinche' il fallito
venga rintracciato mediante Polizia giudiziaria e dalla stessa condotto nel suo studio o
in luogo prestabilito al fine di poter essere interrogato.
E' consigliabile che all'interrogatorio del fallito sia presente anche in qualita' di
estensore (e nell'eventualita' anche di testimone) una terza persona normalmente
collaboratore dello studio del Curatore. La presenza di un testimone non e' necessaria ed
obbligatoria;si tratta soltanto di una precauzione, in quanto il verbale redatto dal
Curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e' atto pubblico e
come tale fa fede fino a querela di falso.
L'interrogatorio del fallito potrebbe articolarsi secondo uno schema prefissato, volto
ad evidenziare i punti salienti che hanno portato al dissesto, eventuali responsabilita',
notizie di carattere generale e quant'altro possa essere di utilita' alla procedura.
Per esempio, ledomande possono essere articolate come segue:
- nome, cognome, paternita', maternita', data e luogo di nascita, domicilio, residenza,
numero telefonico e attivita' attuale;
- breve cronistoria dell'impresa, focalizzando i punti salienti dell'andamento
economico della stessa;
- composizione della compagine societaria, sue evoluzioni nel tempo, ecc;
- organigramma della societa', definizione delle funzioni e delle responsabilita';
- tipologia dei prodotti e/o dei servizi, concorrenza, andamento del mercato, prezzi,
ecc.
- dettaglio delle cause che hanno portato al dissesto;
- elenco delle banche ed istituti di credito con le quali ha operato nell'ultimo anno;
- luogo in cui veniva svolta l'attivita';
- situazione dei dipendenti; se sono stati o meno licenziati; se debbono percepire
retribuzioni arretrate o indennita' di fine rapporto;
- luogo in cui e' conservata la contabilita';
- nome dei professionisti con i quali il fallito operava (legali, fiscalisti,
commercialisti ecc.).
Ove il Curatore ritiene di essere stato informato di quanto richiesto in maniera
esauriente, deve chiudere il verbale o eventualmente rinviarlo per aggiornamento, se
necessario, fissando anche la data ed il luogo del successivo incontro.
Il verbale deve essere sottoscritto dal fallito, dalla persona che ha operato come
estensore e dal Curatore, dopo aver letto a voce alta quanto verbalizzato.
Detto verbale, deve essere conservato dal curatore ed allegarlo in copia,
integralmente, alla relazione ex art. 33 L.F. a dimostrazione o conferma di quanto in essa
contenuto.
La relazione del Curatore
La relazione prevista dall'art. 33 L.F., e' l'atto piu' importante del fascicolo
fallimentare e coincide anche con uno degli aspetti piu' significativi e qualificanti
dell'attivita' del Curatore fallimentare. E' questo il momento in cui emergono la
competenza e la professionalita' del Curatore e le sue valutazioni condizioneranno lo
svolgimento di tutto il processo. Rappresenta il documento base dell'intera procedura e al
Curatore spetta la responsabilita' di fornire una chiara rappresentazione di quella
realta' che il Giudice delegato assumera' quale fondamento del processo e delle future
scelte direzionali. Costituisce una relazione generale al Giudice delegato ed ha
conseguenze anche ai fini della giustizia penale (una copia deve essere trasmessa al P.M.
per notiziarlo dei fatti di natura penalistica).
La legge prevede un termine di un mese entro il quale deve essere presentata la
relazione, ma si tratta di un termine ordinatorio. L'esame delle cause del fallimento,
della condotta tenuta dal fallito nell'esecizio dell'impresa, del suo tenore di vita
privata e delle eventuali responsabilita' dell'imprenditore fallito, deve essere contenuto
nella relazione e richiede un tempo ben maggiore di quello previsto dalla norma.
In genere, il ritardo dipende dalla difficolta' di ricostruire le operazioni economiche
che hanno portato all'insolvenza, al fatto che la contabilita', il piu' delle volte, e'
stata tenuta irregolarmente o non e' possibile reperire i libri, alla scarsa
collaborazione dell'imprenditore ormai fallito.
Nella pratica, si usa presentare al Giudice delegato delle integrazioni alla relazione
originaria, nelle quali si rappresentanole notizie raccolte nel prosieguo della procedura
sui fatti previsti dall'art. 33.
Nella relazione, devono essere indicati gli atti di rilievo effettuati nell'esecizio
dell'impresa e quelli effettuati fuori di tale esercizio. Ad esempio, se il fallito e' una
societa', indicare l'atto di costituzione, le modifiche avvenute, le variazioni del
capitale sociale, degli organi sociali. Inoltre, anche per informare in maniera esauriente
il P.M. per l'esercizio delle azioni penali, in quanto ne e' il titolare, oltre alle varie
possibili azioni revocatorie, simulazioni ecc., che in prosieguo il Curatore riterra'
intraprendere, e' consigliabile approfondire quanto di seguito indicato:
a) sulle cause del fallimento;
b) se nel corso del fallimento o negli anni precedenti ci sono state distrazioni,
occultamenti, distruzioni, dissimulazioni o dissipazioni di beni da parte del fallito;
c) se in contabilita' sono state esposte o riconosciute passivita' inesistenti;
d) se c'e' stata sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilita' o la
stessa sia stata tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o
del volume d'affari;
e) se prima o durante la procedura fallimentare, sono stati eseguiti pagamenti a favore
dei creditori in danno di altri o sono stati simulati titoli di prelazione.
Dovra' accertarsi se il fallito:
1) ha effettuato spese personali o familiari eccessive rispetto alle sue condizioni
economiche;
2) ha consumato notevole parte del suo patrimonio in operazioni imprudenti o di pura
sorte;
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento;
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un eventuale precedente concordato
preventivo;
6) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge o li ha
tenuti in maniera irregolare o incompleta;
7) ha fatto ricorso al credito dissimulando il proprio dissesto;
8) ha omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario;
9) non ha osservato gli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 L.F. (deposito dei bilanci e
delle scritture contabili entro 24 ore dalla sentenza dichiarativa di fallimento) e
dall'art. 49 L.F. (non si presenta dal Curatore quando questi lo convoca per avere notizie
del fallimento).
Se il fallito e' una societa', dovra' accertarsi e riferire:
a) dati anagrafici degli amministratori sindaci ed eventuali liquidatori in carica al
momento del dissesto o comunque nei tre anni antecedenti alla richiesta di fallimento;
b) se gli amministratori, i sindaci o i liquidatori hanno posto in essere comportamenti
rilevanti in riferimento ai seguenti artt. del c.c.: 2621 (false comunicazioni ed illegale
ripartizione di utili o di acconti sui dividendi), 2623 (violazioni di obblighi incombenti
agli amministratori), 2624 (prestiti e garanzie delle societa'), 2628 (manovre fraudolente
sui titoli della societa'), 2629 (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti
della societa'), 2630 (violazione di obblighi incombenti agli amministratori);
c) ogni altra violazione delle norme previste dal codice civile e soprattutto
l'esistenza o meno di atti, fatti, notizie o quant'altro sia riconducibile
all'incriminazione del fallito per i reati di cui agli artt. 216, 217, 218, 220, 223, 224
e 232 L.F..
E' quindi consigliabile essere il piu' possibile precisi e diligenti,
anche per evitare eventuali ipotesi di responsabilita' per quanto previsto nell'art. 361
c.p. (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale). Inventario dei beni
Nell'ambito della complessa attivita' che il Curatore deve porre in essere subito dopo
l'accettazione della carica, rientra quella di assistere all'apposizione dei sigilli ai
beni che si trovano nella sede principale dell'impresa. In questa occasione, egli prende
gia' formalmente in consegna il denaro, i titoli e le cambiali esistenti nelle casse
dell'impresa fallita unitamente alle scritture contabili e ai libri sociali.
Nel piu' breve tempo possibile deve chiedere, mediante istanza, l'autorizzazione al
Giudice delegato a rimuovere i sigilli se apposti e a procedere a redigere l'inventario
dei beni del fallito (ex art. 87 L.F.) che eseguira' personalmente con l'assistenza di un
cancelliere del Tribunale ed eventualmente del fallito preventivamente avvisati;
all'inventario possono intervenire anche i creditori.
In caso di inventario di pochi beni e di scarso valore, la stima dei beni deve essere
fatta dallo stesso Curatore coadiuvato dal cancelliere; ove invece i beni da inventariare
sono molti e complessi, deve essere chiesto al Giudice delegato la nomina di un perito
estimatore ed eventualmente anche la nomina di un cosidetto "uomo di fatica".
Di seguito vengono indicate le varie operazioni che normalmente effettua nella
redazione dell'inventario dei beni:
- fissare un appuntamento con il cancelliere della sezione fallimentare incaricato (nei
Tribunali di una certa dimensione il cancelliere puo' essere anche di un'altra sezione e
viene gia' indicato nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento notificata al
Curatore), con il perito e possibilmente con il fallito per recarsi ad effettare le
operazioni di inventario dei beni dell'impresa fallita, nei locali in cui questa operava;
- recatosi in detta sede, iniziare le operazioni di inventario dei beni secondo le
regole stabilite dagli artt. 87 e 88 della L.F. con le esclusioni previste dagli artt. 47
L.F., 614 e segg. c.p.c.. Prima di iniziare ad inventariare, preparare un verbale
d'inventario in carta libera uso bollo, indicando il giorno, l'ora, e i presenti
intervenuti;
- procedere all'inventariazione di tutto quanto viene rinvenuto nei locali ove
l'impresa operava senza alcuna esclusione. Le indicazioni dei beni dovranno essere piu' o
meno dettagliate secondo un criterio di praticita' espositiva concordato con il perito
estimatore e quindi catalogati singolarmente oppure per lotti. Dovranno essere indicati il
tipo di prodotto, le dimensioni, la qualita', il materiale,lo stato di conservazione degli
stessi e il numero di unita' se si tratta di prodotti uguali, oltre ad eventuali note
caratteristiche quali il colore, la deperibilita', la pericolosita', l'obsolescenza. Se
identificabile, potrebbe essere indicato anche il fornitore del bene inventariato;
- in caso di inventariazione dei beni di un certo valore, accertarsi se vi e'
un'assicurazione in corso e quale e' la scadenza, relativamente al rischio di incendio,
furto, danni ed altro. In caso negativo, presentare un'istanza al Giudice delegato per
essere autorizzati alla stipula della stessa;
- se le operazioni di inventario non fossero terminate alla prima seduta, dovra' essere
fissata, di concerto con il cancelliere, il perito e possibilmente anche con gli altri
intevenuti, una seconda, una terza data, e cosi' via fino a quando non saranno ultimate le
operazioni di inventario;
- chiedere al fallito se vi sono beni di terzi giacenti presso la societa' fallita; in
caso di risposta affermativa inventariare ugualmente detti beni in una sezione particolare
dell'inventario in attesa di rivendiche e/o di restituzione;
- chiedere altresi' al fallito se vi sono beni eventualmente giacenti presso terzi, a
che titolo e in caso di risposta affermativa, recarsi in loco per procedere
all'inventario. Nell'eventualita' che gli stessi beni fossero intrasferibili o troppo
problematico il loro spostamento,lasciarli nel luogo in cui si trovano e successivamente
nominare, con istanza al Giudice delegato, quale custode dei beni la persona presso la
quale gli stessi si trovano o chiedere la nomina a custode di altra persona ritenuta piu'
opportuna;
- dopo aver terminato le operazioni di inventario, il perito deve procedere alla
valutazione dei beni stessi;
-il verbale di inventario (che deve essere redatto in doppio originale), dovra' essere
sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 87 L.F.) e depositato in cancelleria dal
Curatore; nella pratica, a tale incombenza provvede il cancelliere. La cancelleria deve
trasmettere, la copia depositata, all'Ufficio del registro per l'esazione del tributo a
cui e' soggetto; il secondo originale deve essere custodito dal curatore nel suo studio;
- prima di chiudere l'inventario, il Curatore deve invitare il fallito o, se si tratta
di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita'
da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 L.F. in
caso di falsa od omessa dichiarazione (art. 87, 3 comma L.F.). Nelle ipotesi di fallimento
di ditta individuale o di societa' di persone, si deve procedere all'inventario dei beni
dell'abitazione del fallito o dei falliti.
Per memoria, di seguito vengono indicati i beni che non sono compresi nel fallimento
(art. 46 L.F.):
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare. Gli stipendi, le pensioni, i salari e tutto
cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il
mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni
costituiti in patrimonio familiare salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 c.c.;
d) i frutti dei beni costituiti in dote ed i crediti dotali,salvo quanto e' disposto
dall'art. 188 c.c.;
e) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti sub b), sono fissati con decreto del Giudice delegato.
Individuazione dei creditori
Il Curatore deve presentare una istanza al Giudice delegato volta ad ottenere
l'autorizzazione al prelievo di tutta la documentazione inerente il fallimento, ivi
comprese le istanze di fallimento con i relativi allegati (i titoli di credito
soprattutto).
Dalla contabilita' del fallito, deve prelevare le schede della contabilita' fornitori e
di tutti i creditori in generale. Anche dall'interrogatorio del fallito, puo' verificare
si vi sono ulteriori nominativi di fornitori o creditori in genere, non risultanti dalla
contabilita' ufficiale.
Una incombenza molto importante e' quella relativa al licenziamento dei dipendenti
risultante dal libro matricola e in forza alla data del fallimento, salvo l'ipotesi
dell'esercizio provvisorio. Quasi sempre pero', viene fatta valere, anche per l'intervento
delle organizzazioni sindacali, la legge 223/91 per i benefici in essa contenuti (messa in
mobilita' di tutti i dipendenti). E' necessaria sempre l'autorizzazione del Giudice
delegato. Dopo aver redatto un elenco con l'indicazione di tutti i nominativi riscontrati
e l'importo risultante dalla contabilita', deve inviare a tutti i suddetti nominativi, la
comunicazione dell'avvenuto fallimento mediante raccomandata A.R. (ex art.92 L.F.),
invitandoli a presentare istanza entro la data della verifica dei crediti, nelle modalita'
previste dalla legge.
L'art. 89 L.F. prevede, inoltre, che il Curatore fallimentare depositi in cancelleria
un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e mobiliari rilevati sulla scorta
delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie raccolte.
Verifica dei crediti
La data della verifica dei crediti viene fissata dal Tribunale all'atto della
dichiarazione del fallimento con l'indicazione del giorno, l'ora ed il luogo.
Qualche giorno prima di tale data, e' consigliabile che il Curatore presenti una
istanza al Giudice delegato, con la quale chiede l'autorizzazione al prelievo del
fascicolo delle domande di insinuazione pervenute e depositate presso la cancelleria.
Ottenuta l'autorizzazione del Giudice delegato, deve prelevare quanto contenuto nello
stesso fascicolo ed accertarsi che il cancelliere abbia registrato tutte le insinuazioni
in apposito elenco, numerandole progressivamente. Nella maggior parte dei casi, comunque,
specialmente nei tribunali di una certa dimensione, tale incombenza viene effettuata dai
Curatori.
Le istanze prelevate dal fascicolo, possono essere portate nello studio del Curatore il
quale, nell'effettuare l'analisi delle singole insinuazioni, riportera' su un foglio di
lavoro gia' predisposto, le note, i commenti ed i relativi appunti da sottoporre al
Giudice delegato ed inserirle nella corrispondente insinuazione. Le insinuazioni e le
domande di rivendica, devono essere separate perche' anche il verbale di verifica dei
crediti prevede questa suddivisione.
Poiche' nella prassi si verifica quasi sempre che molti creditori depositino all'ultimo
momento le loro domande di insinuazione al passivo, prima di recarsi all'udienza di
verifica, il Curatore deve passare nella cancelleria fallimentare e verificare se sono
state presentate dette insinuazioni. In caso positivo, prelevarle e portarle al Giudice
delegato insieme alle altre istanze e se, immediatamente verificabili, discuterle in
quella stessa udienza (in genere il Giudice delegato e' in grado di verificarle in quella
stessa udienza).
Aperta l'udienza di verifica dei crediti, il Giudice delegato fara' predisporre dal
curatore il verbale sul quale verranno indicati i nominativi dei creditori o dei
rispettivi legali presenti. Il curatore presenta le insinuazioni singolarmente al Giudice
delegato esponendo verbalmente il proprio parere. Le insinuazioni vengono discusse,
generalmente, secondo l'ordine di iscrizione gia' predisposto preventivamente dal curatore
che ha tenuto conto dell'anzianita' di presentazione. A volte, pero', viene data
precedenza a quelle i cui legali od i rappresentanti sono pervenuti all'udienza.
Il Giudice delegato,sente, se presente, il parere del fallito o del suo legale e del
legale del creditore o dello stesso creditore non assistito dal legale o da un consulente;
quindi decide di ammettere o meno il credito, motivando la decisione stessa facendo
apporre dal curatore,sul verbale, in apposito spazio, la decisione assunta. Le
insinuazioni eventualmente non verificate verranno rinviate ad altra udienza, la cui data
verra' fissata dal Giudice delegato, sentita la disponibilita' del Curatore.
Dopo che il Giudice delegato avra' finito di esaminare e decidere per le singole
istanze, dichiarera' chiusa la verifica ed ordinera' di depositare il verbale in
cancelleria. Il verbale di verifica verra' firmato dal Giudice delegato e dal cancelliere.
Lo stato passivo diventa esecutivo il giorno in cui, dopo esserestato sottosritto dal
Giudice delegato e dal cancelliere, viene depositato in cancelleria.
Alcuni Giudici delegati, anche per evitare il contenzioso con i creditori, prima di
rendere esecutivo lo stato passivo, dopo la chiusura della verifica delle domande di
insinuazione, concedono quindici giorni di tempo per integrare la documentazione (allegare
i titoli di credito in originale, sufficiente documentazione, ecc.) ai creditori ammessi
con riserva o esclusi.
Il Curatore dovra' provvedere ad inviare una comunicazione, mediante raccomandata A.R.,
a tutti i creditori insinuati, della esecutivita' dello stato passivo, nonche' le
decisioni assunte dal Giudice delegato in merito alla domanda presentata. Questa
incombenza ai fini dell'eventuale opposizione di cui gli artt. 97, 98 e 100 della L.F.. Il
creditore escluso infatti, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 155/1980 e
102/1986, puo' fare opposizione entro quindici giorni dalla data in cui lo stesso ha
ricevuto la raccomandata A.R., presentando regolare ricorso al Giudice delegato e non piu'
come precedentemente prevedeva l'art. 98 della L.F., entro quindici giorni dal deposito in
cancelleria dello stato passivo. Il Curatore ricevera' la notifica del ricorso e
pedissequo decreto di fissazione d'udienza nella quale, ricorrente e curatore dovranno
comparire davanti al Giudice delegato, nonche' un termine per la notificazione del ricorso
e del decreto al Curatore.
Le azioni revocatorie fallimentari e la revocatoria ordinaria
L'azione revocatoria fallimentare e' disciplinata dagli artt. 64 e segg.; l'azione
revocatoria ordinaria e' disciplinata dall'art. 2901 c.c..
Lo stato d'insolvenza, che e' uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento,
e' determinato dallo squilibrio che si produce nell'impresa per effetto di una eccedenza
di passivo liquido sull'attivo liquido.
Nell'ambito della tutela generale del concorso dei
creditori, la legge stabilisce che la massa dei beni sui quali si attua l'esecuzione
collettiva, non e' costituita solo da quei beni che sono di proprieta' del fallito al
momento della dichiarazione di fallimento, ma anche da quei beni che hanno cessato di far
parte del patrimonio del fallito a causa di atti di disposizione posti in essere prima
della dichiarazione di fallimento.
Per quanto riguarda le prescrizioni, nell'ipotesi di revocatoria fallimentare, il
termine e' di 5 anni a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento e sempre di 5
anni, ma dal momento in cui il rapporto si e' perfezionato,nel caso di revocatoria
ordinaria di cui all'art. 2901 c.c..
Per l'esercizio dell'azione revocatoria, il Curatore deve prestare la massima
attenzione e diligenza nella verifica di tutta la documentazione reperita (libri sociali,
scritture contabili, corrispondenza, ecc.) e identificare quali potrebbero essere i
soggetti nei confronti dei quali proporre azione revocatoria.
In linea generale, la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, quale
presupposto per la revocabilita' degli atti, puo' ritenersi raggiunta, ove emergono, a
carico del fallito, circostanze esterne concrete e specifiche tali da indurre un soggetto
di comune prudenza ad avvedersene, quali ad esempio:
- protesti degli ultimi 3 anni;
- decreti ingiuntivi ultimi 3 anni;
- esecuzioni mobiliari ed immobiliari ultimi 3 anni;
- precedenti istanze di fallimento;
- reiterati ritardi nel pagamento delle fatture;
- mutamento delle normali forme di pagamento dei fornitori;
- definizione transattiva dei pagamenti in essere;
- mancata retribuzione dei dipendenti;
- licenziamento di maestranze;
- richiesta di cassa integrazione per i dipendenti;
- presentazione di bilanci che presentano perdite e/o indicano segni di squilibrio.
Un'azione revocatoria fallimentare molto interessante, che spesso viene intrapresa dal
Curatore e che negli ultimi anni ha determinato una copiosa giurisprudenza, riguarda la
revocabilita' degli accreditamenti affluiti sul conto corrente bancario dell'imprenditore
poi fallito.
L'opinione prevalente e' per la tesi della revocabilita' degli accreditamenti
risultanti dalla differenza fra il massimo scoperto del periodo in cui la banca era a
conoscenza (o conoscibilita') dello stato di insolvenza del cliente e il saldo finale del
conto corrente.
Questa opinione e' valida anche per quanto riguarda la revocabilita' parziale degli
importi versati. E' stato infatti stabilito, che quando la banca anticipa somme al
correntista oltre il limite del fondo-provvista, i versamenti di denaro che il correntista
medesimo eseguira' sino alla copertura dello "sconfinamento", devono intendersi
quale pagamento di un debito e assumono quindi carattere solutorio, revocabile ai sensi
della legge fallimentare.
Quando il Curatore si sara' convinto che possono essere esperite le azioni revocatorie,
ne dovra' discutere con il Giudice delegato; se anche il Giudice delegato sara' dello
stesso parere, nel senso che vi sono tutti gli elementi perche' le azioni possano andare a
buon fine, il Curatore potrebbe esperire un primo tentativo di accordo con la parte
interessata, inviando una prima comunicazione scritta al soggetto nei confronti del quale
e' esperibile l'azione revocatoria.
Se la controparte intende assolvere a quanto richiesto dal Curatore, provvedera' nel
senso di restituire il dovuto (somme di denaro, beni immobili od immobili, ecc.). Se dopo
questo sollecito, la controparte non e' interessata all'accordo, prima di sostenere spese
di giustizia, il Curatore dovra' ottenere informazioni sulle possibilita' economiche della
stessa controparte.
Ottenute le risposte di cui sopra, il Curatore dovra' presentare istanza al Giudice
delegato, volta ad essere autorizzato ad intraprendere azione giudiziaria e per la nomina
del legale per ottenere la revocatoria. Ottenuta l'autorizzazione, il Curatore dovra'
prendere contatti con il legale nominato per comunicargli la nomina e per sollecitarlo
nell'azione, fornendogli tutti gli elementi e i documenti in suo possesso. Se la
controparte dovesse dimostrare disponibilita' ad una transazione, il Curatore dovra'
chiedergli una proposta scritta. Successivamente, ne discutera' con il Giudice delegato,
con il quale concordare una linea di comportamento.
Nell'ipotesi di una trattativa volta a concludere la proposta di transazione, dovra'
essere chiesto preventivamente il parere al comitato dei creditori cosi' come disposto
dall'art. 35 della L.F.. Ottenuto il parere favorevole dal Comitato dei creditori, il
Curatore dovra' presentare istanza al Giudice delegato per ottenere l'autorizzazione a non
procedere nei confronti della controparte, ma ad accettare la transazione proposta.
Nell'ipotesi in cui, iniziata l'azione giudiziaria di revocatoria, il legale della
procedura dovesse ottenere dalla controparte una proposta di transazione che risultasse
vantaggiosa per il fallimento, il Curatore chiedera' il parere della stessa al Comitato
dei creditori e successivamente al Giudice delegato; e' consigliabile che, nella richiesta
del parere al Comitato dei creditori, il Curatore esprima il suo parere favorevole o
contrario, in modo da rendere piu' semplice e sereno il parere che dovra' essere dato dal
Comitato dei creditori. Il Giudice delegato portera' l'istanzadel Curatore dinanzi al
Collegio ed il Tribunale emettera' il provvedimento con il quale si autorizzera' o meno il
Curatore a stipulare la transazione.
Vendita dei beni del fallimento
Lo stato attivo del fallimento e' costituito da tutti i beni del fallito e da quei beni
che, per effetto delle azioni revocatorie sono tornati, ai soli fini della procedura
fallimentare, nel patrimonio dello stesso.
Secondo il disposto dell art. 104 e segg. L.F., la procedura inerente la vendita dei
beni del fallimento varia a seconda della natura degli stessi; se si tratta cioe' di beni
mobili o di beni immobili.
A) Procedura di vendita di beni mobili:
Il Curatore dovra' presentare istanza al Giudice delegato, dopo avere ottenuto il
preventivo parere del Comitato dei creditori. Nell'istanza, il Curatore esprimera' il
proprio parere sull'utilita' del tipo di vendita da utilizzare (vendita all'incanto, alla
migliore offerta pervenuta), ma che in questa prima fase, il prezzo delle vendite, non
potra' essere inferiore a quello periziato in sede di inventario. Ottenuta
l'autorizzazione alla vendita dal Giudice delegato, il curatore dovra' inoltrare proposta
a tutti coloro i quali potrebbero manifestarsi potenziali acquirenti; se lo riterra'
opportuno e a seconda del tipo di beni da vendere, chiedera' con istanza a parte, al
Giudice delegato, o nella stessa autorizzazione alla vendita, di poter effettuare
inserzioni sui giornali specializzati e/o sui quotidiani a diffusione locale o nazionale.
Sulla base delle offerte pervenute, il Curatore dovra' valutare se e' economicamente
interessante procedere alla vendita o informare il Giudice delegato che le stesse non sono
soddisfacenti. Oltre un certo periodo di tempo che non dovra' essere eccessivamente lungo,
qualora non si ritenga di poter ottenere offerte significative, il Curatore dovra' roporre
di procedere alla vendita al prezzo massimo offerto, anche se inferiore al prezzo di
perizia. In questo caso, dovra' procedere come sopra e cioe', istanza per autorizzazione
alla vendita da parte del Giudice delegato,previo parere favorevole del Comitato dei
creditori.
Tutti coloro che si sono dimostrati interessati e tutti i componenti del Comitato dei
creditori, dovranno essere avvisati tramite telegramma o lettera raccomandata A.R.,
dandogli indicazioni (ora, modalita', ecc.), ove si procedera' alla vendita (in genere
nello studio del Curatore).
Nel caso si verificasse l'ipotesi in cui il valore dei beni e' nullo ed anche la
vendita a trattativa privata si rilevasse infruttuosa, e' conveniente chiedere al Giudice
delegato, l'autorizzazione a vendere i beni tramite l'Istituto Vendite Giudiziarie, previo
parere del Comitato dei creditori.
B) Procedura di vendita dei beni immobili:
La vendita fallimentare dei beni immobili, e' regolata dagli artt. 107 e 108 L.F.
L'art 107 regola distintamente due ipotesi diverse:
1) procedura espropriativa immobiliare pendente non ancora pervenuta nella fase di
distribuzione del ricavato;
2) procedura espropriativa immobiliare pendente giunta alla fase di distribuzione del
ricavato.
L'ufficio fallimentare e' comunque libero di valutare se il procedimento espropriativo
immobiliare debba proseguire davanti al Giudice dell'esecuzione individuale o, invece,
davanti agli organi del fallimento e secondo le norme fallimentari.
Se la fase del procedimento espropriativo immobiliare davanti al Giudice
dell'esecuzione individuale e' in fase avanzata, normalmente il Curatore presenta istanza
al Giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori, per essere autorizzato alla
sostituzione del creditore procedente e quindi inserirsi nella procedura.
Lo scopo dell'art. 107 L.F. e' duplice: primo, perche' si evita che le spese effettuate
nella precedente procedura vadano perdute, secondo, perche' non viene ritardato il
soddisfacimento dei creditori con il ricavato dell'esproprio.
L'art. 108 L.F. afferma che "la vendita degli immobili deve farsi per incanto. Il
giudice tuttavia, su proposta del Curatore, sentito il comitato dei creditori e con
assenso dei creditori ammessi al passivo aventi un diritto di prelazione sugli immobili,
puo' ordinare la vendita senza incanto ove lo ritenga piu' vantaggioso.
Le vendite sono disposte con ordinanza dal Giudice delegato, su istanza del Curatore ed
hanno luogo dinanzi al Giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 c.p.c. .
Alle vendite immobiliari con incanto, si applicano le norme di cui artt. 570, 576, 591
e segg. c.p.c., sia in virtu' di quanto disposto dall'art. 105 L.F., sia dall'art. 108 che
richiama esplicitamente l'art. 578 c.p.c..
L'art. 108 L.F., prevede, atresi', che il Giudice che procede alla vendita, di
sospenderla, quando ritiene che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto,
qualunque sia la forma disposta per la vendita. Secondo l'opinone prevalente della
giurisprudenza, la vendita puo' essere sospesa fino a quando non viene firmato il decreto
di trasferimento del bene all'aggiudicatario e quindi anche dopo l'aggiudicazione.
Per procedere alle fasi successive di alienazione dei beni immobili, il Curatore deve
accertarsi che il perito nominato dal Giudice delegato abbia depositato tutta la
documentazione necessaria alla vendita (plamimetrie, certificazione ipocatastale, ecc.).
Successivamente, deve presentare un'istanza al Giudice delegato, previo parere del
Comitato dei creditori, per essere autorizzato alla vendita dei beni e alla emissione
dell'ordinanza di vendita; se i beni immobili da vendere sono piu' di uno e divisibili,
deve essere richiesta la vendita per lotti separati.
Dopo che e' stata emessa l'ordinanza e fissata la data della vendita, predisporre
l'estratto dell'ordinanza stessa per la notificazione dei creditori ammessi al passivo con
diritto di prelazione sull'immobile o sugli immobili, nonche' ai creditori ipotecari
iscritti.
Nei tribunali di una certa dimensione, il Curatore provvede anche alle incombenze che
dovrebbero essere della cancelleria e cioe' procede all'affissione all'albo del Tribunale
almeno tre giorni prima della vendita, nonche' alla pubblicazione dell'avviso sul Foglio
Annunzi Legali (F.A.L.) della provincia e, se previsto nell'ordinanza di vendita, alla
pubblicita' sul quotidiano o sui quotidiani designati.
Il giorno fissato per la gara, il Curatore deve recarsi presso la cancelleria, ritirare
il fascicolo, la documentazione relativa al bene(i) immobile(i) e le offerte pervenute.
Deve procurarsi un modello per redigere il verbale d'udienza e recarsi presso il Giudice
delegato (che normalmente dirige l'udienza) e provvede a redigere il verbale (anche questa
incombenza dovrebbe essere effettuata da un segretario giudiziario della cancelleria
fallimentare).
Avvenuto l'incanto, se nei dieci giorni successivi non vengono presentate offerte in
aumento di 1/6 del prezzo raggiunto nell'incanto, il bene viene dichiarato aggiudicato.
Secondo quanto previsto dall'art. 576, c.p.c., l'aggiudicatario deve versare il prezzo
nel termine e nel modo fissati nell'ordinanza che dispone la vendita.
Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice delegato emette il decreto di
trasferimento del bene venduto all'aggiudicatario e ordina che si cancellino le
trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, eventuali, precendemente
gravanti sull'immobile (art. 586, c.p.c.).
E' opportuno dire che non puo' ritenersi ammissibile l'alienazione dei beni immobili a
trattativa privata; tuttavia, gli artt. compresi fra il 570 e il 575 c.p.c. prevedono la
"vendita senza incanto", che e' una procedura di vendita che viene posta in
essere quando esiste una sola offerta che e', peraltro, vincolante.
Ripartizione dell'attivo e rendiconto
L'art. 110 L.F., disciplina l'istituto delle ripartizioni parziali. Dettiriparti, hanno
la funzione di diminuire il danno dei creditori che vengono, tra l'altro, e in particolare
i creditori chirografari, colpiti dalla sospensione degli interessi. L'inizio delle
operazioni di riparto, e' conseguenziale alla chiusura del procedimento di verificazione
del passivo e i termini stabiliti dal suddetto articolo (2 mesi), sono, nella prassi,
dilazionabili per le ragioni rimesse all'apprezzamento del Giudice delegato. Il
procedimento di distribuzione si svolge contemporaneamente alla liquidazione dell'attivo.
Il Curatore predispone il piano di riparto secondo quanto regolamentato dall'art.111
L.F. e, previo parere del Comitato dei creditori, lo presenta al Giudice delegato, il
quale, dopo averlo analizzato e apportato eventuali variazioni che dovesse ritenere
necessarie, ne ordina il deposito in cancelleria e dispone altresi' che venga data
comunicazione a tutti i creditori ammessi allo stato passivo. Dopo avere verificato la
data di deposito e le eventuali osservazioni del Giudice delegato, il Curatore
comunichera', con raccomandata A.R. da spedire a tutti i creditori di cui sopra,
l'avvenuto deposito del piano di riparto in cancelleria.
Attesi i 10 giorni (e' consigliabile attendere qualche giorno in piu' per maggiore
sicurezza) dalla data del ricevimento dell'avviso da parte dei creditori, il Curatore si
rechera' in cancelleria per farsi consegnare il piano di riparto per verificare se allo
stesso sono state eventualmente allegate osservazioni da parte dei creditori. Se non sono
pervenute osservazioni, chiedera' al cancelliere di certificare, mediante apposizione di
nota, che "non sono pervenute osservazioni ".
Se vi sono viceversa osservazioni, si rechera' dal Giudice delegato. Il Giudice
delegato, sulla base delle osservazioni pervenute, apportera' al progetto di riparto le
variazioni che riterra' opportune e degne diaccoglimento. Qualora non ritenesse di
accogliere le osservazioni dei creditori, confermera' quanto precedentemente esposto.
Successivamente, il Curatore approntera' un verbale di approvazione del riparto, lo
consegnera' al Giudice delegato, il quale provvedera' alla sottoscrizione dello stesso
approvandolo. Il decreto di approvazione, rendendo esecutivo il piano di riparto,
permettera' al Curatore, tramite autorizzazione da parte del Giudice delegato ed emissione
del relativo mandato, di prelevare le somme mediante assegni circolari, da inviare ai
singoli beneficiari con raccomandata A.R. e lettera accompagnatoria.
Da non dimenticare che il Curatore dovra' pagare l'imposta di registro sul piano di
riparto.
Il conto della gestione, comunemente denominato "rendiconto", deve essere
presentato dal Curatore al Giudice delegato a norma dell'art. 116 L.F..
Prima di predisporre il rendiconto, che deve essere completo, dettagliato, descrittivo
ed adeguatamente documentato, il Curatore dovra' accertarsi che le operazioni di
liquidazione dell'attivo siano state tutte ultimate, siano esse giudiziali o meno.
Nell'ipotesi di mancata realizzazione di alcuna attivita', il rendiconto dovra' essere
presentato ugualmente.
Verificato quanto sopra e, prima di procedere al riparto finale, dovra' redigere il
conto della gestione e depositarlo nella cancelleria fallimentare del tribunale.
Il Giudice delegato, se non rilevera' irregolarita' formali o sostanziali dell'atto, ne
ordinera' il deposito in cancelleria, stabilendo la data dell'udienza che non puo' essere
tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dall'ordine di deposito. Qualora fossero rilevate
delle irregolarita' formali e/o sostanziali dal Giudice delegato, il Curatore procedera' a
presentare un nuovo conto o a fare le opportune integrazioni e modifiche.
Alla data fissata per l'udienza, il Curatore si rechera' in cancelleria per farsi
consegnare il rendiconto per verificare se allo stesso sono state eventualmente allegate
contestazioni (legittimati a proporre contestazioni sono i creditori ammessi e il fallito,
oltre all'eventuale Curatore subentrato al precedente). Se non sono pervenute
contestazioni, chiedera' al cancelliere di certificare, mediante apposizione di nota, che
"non sono pervenute osservazioni".
Successivamente, il Curatore approntera' un verbale di approvazionedel rendiconto, lo
consegnera' al Giudice delegato, il quale provvedera' alla sottoscrizione dello stesso
approvandolo.
Se vi dovessero essere delle contestazioni, il Curatore dovra' recarsi dal Giudice
delegato, il quale, in caso di mancato accordo sulle contestazioni, fissera' l'udienza
innanzi al Collegio non oltre i 20 giorni successivi ex art.189 c.p.c..
Approvato il rendiconto, il Curatore presentera' l'istanza di liquidazione del suo
compenso al Giudice delegato. Tale compenso calcolato in base alle norme vigenti
(attualmente il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 ), verra' liquidato dal Tribunale.
Dopo avere ottenuto la liquidazione del compenso, il Curatore dovra' procedere
all'effettuazione del riparto finale delle somme ai creditori ex art. 117 L.F.. Prima di
procedere alla presentazione del piano di riparto finale, il Curatore dovra' provvedere
alla chiusura del campione fallimentare e relativa liquidazione che va effettuata presso
l'Ufficio del registro.
Chiusura del fallimento
La chiusura del fallimento e' regolamentata dall'art. 118 L.F. che prevede i seguenti
casi:
1) se nei termini stabiliti dalla sentenza dichiarativa di fallimento non sono state
proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le
ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono
in altro modo estinti e sono pagati il compenso del Curatore e le spese di procedura;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di
attivo.
La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto del Tribunale, generalmente su
istanza del Curatore e pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 L.F..
Il Curatore dovra' provvedere al pagamento delle spese prenotate al campione
fallimentare, dei diritti di affissione e pubblicazione sul F.A.L., nonche' del versamento
dei diritti di cancelleria e compilazione della scheda statistica.
Con la chiusura del fallimento, cessano gli organi del fallimento ed il debitore e'
reintegrato nei suoi diritti patrimoniali. I creditori riacquistano tutti i loro diritti
nei confronti del debitore per ottenere l'eventuale parte dei propri crediti non
soddisfatti per intero (art. 120 L.F.).
RESPONSABILITA' DEL CURATORE
La responsabilita' del Curatore e' un tema molto dibattuto in dottrina e in
giurisprudenza. La prima propende per escludere una responsabilita' autonoma del Curatore,
considerato che lo stesso e' un mero organo esecutivo dei provvedimenti del Giudice
delegato; la seconda sostiene invece che il Curatore risponda in proprio dei danni causati
dalla sua gestione anche quando sia intervenuta l'autorizzazione del Giudice delegato e
che tale responsabilita' sia ricollegabile alle iniziative prese dal Curatore, alle
proposte da lui prospettate allo stesso Giudice delegato nel sollecitarne i provvedimenti,
al modo in cui tali provvedimenti sono stati eseguiti.
Secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.F., durante il fallimento, l'azione di
responsabilita' contro il Curatore revocato, puo' essere proposta esclusivamente dal nuovo
Curatore, previa autorizzazione del Giudice delegato.
Ne' il fallito, ne' i creditori hanno legittimazione al riguardo. Tale norma, e'
dettata da due principi:
- il primo e fondamentale, riguarda la natura dell'azione, destinata ad avere riflessi
sul patrimonio fallimentare il cui interesse, viene appunto rappresentato in giudizio dal
nuovo Curatore;
- il secondo, dall'esigenza di tutelare il Curatore in carica da ogni eventualita' di
"ricatto" interminabile dal fallito o dai creditori.
Concluso il processo di fallimento, chiunque ritenga di aver subito un danno dalla
condotta del Curatore, puo' promuovere l'azione di responsabilita' secondo le regole
comuni ed entro i termini di prescrizione. Quindi, responsabilita' civile del Curatore,
nei confronti del fallimento in pendenza della procedura;
responsabilita' nei confronti del fallito e dei creditori a procedura conclusa. Il
problema della responsabilita', resta dunque quello relativo all'individuazione delle
attivita' per le quali il Curatore puo' subire un'azione per danni provocati
nell'assolvimento dei suoi compiti.
L'art. 38 sopra richiamato della L.F., stabilisce che il Curatore deve adempiere con
diligenza ai doveri del proprio ufficio e, per definire la diligenza che egli deve usare
nell'espletamento del proprio incarico, ci si riferisce tradizionalmente al buon padre di
famiglia.
Valutando la questione dopo queste considerazioni, si puo' quindi affermare che il
Curatore e' responsabile espressamente in relazione a quella importante attivita' di
raccordo del processo con la realta' esterna:
- in primo luogo, l'attivita' di indagine, valutazione, relazione, proposta,
assistenza, sorveglianza;
- successivamente, esecuzione delle direttive del Giudice delegato e del Tribunale.
La condotta colposa o dolosa del Curatore che precede la decisione del Giudice delegato
rispetto ad un atto da comiersi nell'interesse del fallimento,puo' sicuramente provocare
un danno valutabile; cosi' come un comportamento omissivo quale, ad esempio, la mancata
proposta di esercizio di diritti ed azioni (recuperi crediti, azioni revocatorie
fallimentari ed ordinarie, simulazioni, azioni di responsabilita' contro amministratori e
sindaci di societa' fallite, richiesta di estensione del fallimento ai soci
illimitatamente responsabili, mancata proposta al Giudice delegato di riassunzione di
giudizi pendenti che avrebbero potuto portare benefici al fallimento).
Il Curatore e' sicuramente responsabile quando ignora alcuni aspetti della realta' e di
averne fornito una falsa rappresentazione al Giudice delegato che ha preso delle decisioni
in base a notizie non corrette; non lo si puo' ritenere responsabile, pero', per un atto e
in generale per una iniziativa esattamente eseguita e autorizzata dal Giudice delegato,
sulla base di informazioni che lo stesso Curatore aveva fornito al Giudice delegato a che
in qualunque modo puo' documentare.
Il Curatore e' invece sempre responsabile per l'operato dei suoi collaboratori.
Un altro problema si pone, in relazione alla natura della responsabilita' del Curatore:
se contrattuale o extra- contrattuale, considerato che da cio' dipendono l'onere della
prova ed il termine di prescrizione dell'azione.
All'attivita' del Curatore, si riconosce prevalentemente una responsabilita' di tipo
contrattuale derivante dalla violazione di un dovere di diligenza nella realizzazione
dell'interesse del fallimento, mentre si configura una responsabilita' sicuramente
extracontrattuale, quando vengono violati obblighi propri di qualsiasi soggetto di
diritto.
GLI ADEMPIMENTI FISCALI
Prima di affrontare i vari adempimenti fiscali cui e' tenuto il Curatore, e'
indispensabile ribadire che il Curatore null'altro e' che un organo di giustizia che
agisce in collaborazione con il Giudice delegato e, in quanto tale,non presenta, ne si
sostituisce al fallito. Gli obblighi di carattere fiscale a carico del Curatore, previsti
dalla normativa tributaria vigente, data l'eccezionalita' della funzione svolta da tale
organo sono tassativi e quindi non applicabili analogicamente.
Adempimenti IVA
Il Curatore e' chiamato agli adempimenti previsti dall'art. 74-bis del D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni.
Il primo atto che deve fare il Curatore e' di presentare entro 30 giorni dalla
dichiarazione di fallimento (si ritiene comunque che il dies a quo sia la data di notifica
al Curatore dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento), la "denuncia di
variazione" all'ufficio IVA sull'apposito modello. Qualora il fallito abbia la
residenza anagraficadiversa da quella del Tribunale fallimentare, la "denuncia di
variazione" deve essere presentata all'ufficio IVA dove lo stesso era iscritto.
Nell'ipotesi di "esercizio provvisorio", entro 30 giorni dall'autorizzazione
alla gestione provvisoria, deve essere comunicato all'ufficio IVA l'inizio della gestione.
Successivamente, qualora il Curatore non intendesse utilizzare i registri IVA delle
fatture emesse e/o dei corrispettivi, degli acquisti) gia' utilizzati dal fallito, deve
procedere all'acquisto e alla regolazione di nuovi. E' consigliabile quest'ultima ipotesi,
anche per distinguere le operazioni pre-fallimentari da quelle fallimentari.
Entro quattro mesi dalla nomina a Curatore, deve registrare le operazioni di
fatturazione e registrazione sui registri del fallito (delle fatture emesse e/o
corrispettivi degli acquisti), sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti.
Entro lo stesso termine, deve predisporre e presentare la dichiarazione IVA relativa alla
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento. Se dalla dichiarazione
dovesse emergere un debito, non dovra' essere effettuata alcun versamento; dovra' essere
l'Uffficio IVA ad insinuarsi in sede di verifica dei crediti. Se dall'ultima dichiarazione
dovesse emergere un credito, non e' consigliabile portarlo in detrazione per evitare da
parte dello stesso Ufficio IVA se questo, nel caso di accertamenti, verificasse
irregolarita' compiute dal fallito e comminasse sanzioni al fallito. E' piu' praticabile e
consigliabile chiedere il rimborso dell'eventuale IVA ed ottenere che questo si verifica
(per i tempi del rimborso vedi ex art. 38 bis D.P.R. 633/72 e successive modificazioni).
Per le fatture di vendita e di acquisto nel corso della procedura fallimentare, si
dovranno rispettare i seguenti modi e tempi stabiliti dall'art. 74-bis D.P.R. 633/72:
- Emissione delle fatture: entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni;
- Registrazione delle fatture: entro 15 giorni dall'emissione delle stesse;
- Registrazione sul registro dei corrispettivi: entro il giorno successivo non festivo
a quello in cui le operazioni al minuto sono state effettuate;
- Registrazione delle fatture di acquisto: entro il mese successivo al ricevimento.
Nell'ipotesiin cui siano state effettuate operazioni imponibili, il curatore deve
procedere alla liquidazione periodica dell'IVA secondo le scadenze mensili o trimestrali
(e' consigliabile che nella denuncia di variazione IVA presentata dal Curatore entro i 30
giorni dalla nomina, venga effettuata l'opzione trimestrale barrando e firmando l'apposito
quadro nel modello di variazione) e al pagamento di quanto eventualmente risultante a
debito, previa autorizzazione del Giudice delegato (se non fossero state effettuate
operazioni imponibili, non deve essere effettuata alcuna liquidazione).
Alla scadenza annuale prevista, dovra' provvedere alla presentazione della
dichiarazione annuale e anche in questo caso effettuare il pagamento eventualmente
risultante a debito, previa autorizzazione del Giudice delegato.
Un'ultima serie di problemi riguarda la fase finale della procedura. Una volta
dichiarata la chiusura del fallimento ad opera del Tribunale il Curatore deve presentare
entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione attivita' su appositi moduli predisposti
dall'Ufficio IVA e, successivamente, dovrebbe presentare la dichiarazione finale. Il
condizionale e' d'obbligo in quanto e' assai dibattuto se sul Curatore gravi anche
quest'ultimo onere.
Secondo l'opinione prevalente, al Curatore non incombe, in occasione della chiusura del
fallimento,alcun obbligo, perche' norme particolari dettate per lui non lo prevedono e, in
forza delle norme generali, si deve concludere che e' il fallito, tornato "in
bonis" l'unico obbligato in tal senso.
Bisogna chiedersi se ad ogni buon fine cautelativo e a scanso di ogni possibile
responsabilita', i Curatori possono presentare la dichiarazione finale anche se non tenuti
a tale adempimento.
Nell'IVA l'imposta e' determinata per anno solare; ne consegue che, con la
dichiarazione iniziale si determina il debito o il credito d'imposta all'inizio del
fallimento (da insinuare al passivo se debito) e con le dichiarazioni periodiche si
determina il debito o il credito che matura per ciascun anno (debito di massa).
Vi e' necessita', quindi, di una dichiarazione finale nel corso dell'anno solare in cui
il fallimento si chiude.
Nel caso di chiusura del fallimento di un imprenditore individuale, puo' accadere che
cessi efffettivamente ogni attivita' d'impresa, nel senso che il fallito abbandona, dopo
il fallimento, qualsiasi attivita' avente natura d'impresa. Anche in tale evenienza,
pero', l'obbligo della dichiarazione finale ex art. 35 D.P.R. 633/72, spetta ed incombe al
fallito tornato "in bonis" in quanto l'ultima operazione posta in essere nella
liquidazione dell'impresa fallita e' il pagamento del corrispettivo liquidato al Curatore.
Dopo la chiusura del fallimento, ogni decisione se proseguire o meno l'attivita' non
puo' che spettare al fallito.
Il fallito tornato "in bonis", ha sia interesse sia il titolo per recuperare
l'IVA che il Curatore addebita sulla propria fattura e non vi puo' essere alcun dubbio che
tale imposta possa essere recuperata, perche' attiene proprio alla gestione della
liquidazione.
In conclusione, si puo' sostenere che il Curatore non e' tenuto alla presentazione
della dichiarazione finale ai fini IVA all'atto della chiusura del fallimento.
Adempimenti IRPEF - IRPEG
Gli unici obblighi fiscali che incombono sul Curatore per tali imposte sono
esclusivamente quelli stabiliti dalla legge tributaria e piu' precisamente dall'art. 10
D.P.R. 600/73 che trova conferma ulteriore nell'art. 18 delle norme di Attuazione al
D.P.R. 22/12/86,n. 917 (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). Tali obblighi, in quanto
tassativi, non sono individuabili in fattispecie diverse dalla legge per il periodo che e'
compreso tra la data di inizio del periodo d'imposta e la data di dichiarazione di
fallimento. Stabilisce altresi' che, entro 4 mesi dalla chiusura del fallimento va
presentata allo stesso Ufficio, la dichiarazione di chiusura; e' consigliabile allegare
una copia del verbale dello stato passivo aggiornato e una copia del piano di riparto
eseguito.
Da tenere presente che nel caso, piuttosto remoto, dalla dichiarazione iniziale dovesse
emergere un reddito imponibile, la relativa imposta deve essere versata, ma bisognera'
attendere l'insinuazione da parte dell'Ufficio imposte, in quanto credito relativo al
periodo pre- fallimento.
Adempimenti INVIM
Gli adempimenti relativi all'INVIM, si riferiscono alle vendite di beni immobili di
proprieta' del fallimento.
Adempimenti Imposta di Registro
Gli adempimenti cui il Curatore deve assolvere in materia di imposta di registro sono
contemplati dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
E' opportuno tenere presente, che molti atti contemplati in detto D.P.R., poiche' sono
effettuati prima che il Curatore abbia a disposizione somme, vengono anticipati dallo
stesso Ufficio del Registro e successivamente rimborsati dal Curatore in sede di
liquidazione del campione fallimentare.
Gli altri obblighi fiscali del Curatore, sono previsti dalle leggi che regolano le
altre imposte (ICI, ICIAP, ecc.).
Un ultimo elemento importante da tenere presente, e' quello relativo alle ritenute
d'acconto sui compensi corrisposti ai prestatori di lavoro autonomo e subordinato.
Il Curatore non e' tenuto ad operare la ritenuta d'acconto in quanto non assume la
qualifica di sostituto d'imposta.
Il dato testuale offerto dalla normativa sulla ritenuta d'acconto non ricomprende tra i
soggetti tenuti a tale obbligo il Curatore (ne' si spiegherebbe un'interpretazione
analogica della norma, atteso il sicuro carattere di eccezionalita' e l'assenza,
nell'ipostesi delle curatele fallimentari, di quell'organizzazione contabile e
amministrativa che giustifica il particolare regime di esazione delle imposte).
Dr. Giuseppe Tedesco - 12/02/1996
|