Imprenditori individuali
e societa di persone.
I lineamenti generali della disciplina (*)
|
Sommario: Imprenditori e attività di impresa. Libertà di
iniziativa economica, libertà di concorrenza. 2.1.
Imprenditori e imprese I principi generali del sistema. I
fenomeni dell illecito di impresa.La responsabilità
sociale di impresa --.2.2 Imprenditori privati e
imprenditorialità pubblica.Le dimensioni di impresa e i
«piccoli imprenditori».La natura e loggetto delle
attività . Impresa agricola, impresa artigiana. 3. Lo
statuto giuridico dellimprenditore commerciale.La
disciplina dellagire in suo nome. Il registro delle
imprese, la tenuta delle scritture contabili, le procedure
concorsuali. 4.. La nozione di «società» e lo scenario
di insieme.Il contratto e le altre fonti costitutive.
Lautonomia patrimoniale. Oggetto e scopo delle attività.
Società commerciali, società non commerciali. Scopo lucrativo,
scopo mutualistico, scopo consortile. 5. Le società di
persone. Società semplice, società in nome collettivo, società
in accomandita semplice. Società «di fatto», società
«apparenti», società «occulte». Il caso delle società
«irregolari».-6. La crisi economica di imprese e società.
Insolvenza dellimprenditore commerciale e
procedure concorsuali.
1. Imprenditori e attività di impresa. Libertà di iniziativa
economica, libertà di concorrenza.
Gli studiosi di economia insegnano che è «imprenditore» chi
organizza fattori di produzione, perciò risorse di capitale e
forza lavoro per svolgere una attività, la attività di impresa
che dallimpiego di capitale e lavoro deriva beni e servizi
offerti al mercato. Limprenditore opera a suo rischio e
secondo principio di economicità. Il rischio è che i ricavi
della attività non riescano a compensare i suoi costi. E
principio di economicità significa organizzare limpresa in
modo tale da scongiurare quel rischio, spingendo i ricavi ad una
soglia così elevata da remunerare sia i fattori di produzione
sia lo stesso imprenditore, con un suo margine di profitto a
premio della attività svolta. Nel caso dellimprenditore
pubblico o di altri imprenditori che non perseguano finalità di
profitto a premiare la attività di impresa sarà comunque il
risultato di un attivo o di un pareggio di bilancio a riprova del
positivo andamento delle attività di impresa. Attività che sono
comunque e sempre iniziativa economica regolata
dallart. 41 Cost.
La norma costituzionale regola liniziativa economica
secondo principio di libertà ma al tempo stesso prefigura
limiti, programmi e controlli. L«iniziativa economica
privata è libera». Alle libertà di «iniziativa economica
privata» tuttavia segnano limiti valori costituzionali ancora
più forti, essendo stabilito che «non può svolgersi in
contrasto con lutilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». E «a fini
sociali» la norma costituzionale segnala al legislatore
ordinario strumenti di politica del diritto. Se occorre «la
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
lattività economica» sia privata o pubblica «possa
essere indirizzata e coordinata» appunto «a fini sociali». E
nellart. 43 sono ancora «fini di utilità generale» e il
«preminente interesse generale» a motivare originarie riserve o
successivi trasferimenti al settore pubblico di «determinate
imprese» o di «categorie di imprese» che si riferiscano «a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio».
Limiti, programmi, controlli e riserve di attività tuttavia non
sono spazio aperto alla pura e semplice decisione politica.
Possono operare soltanto nella misura indicata da norme di
costituzione economica che sono al tempo stesso norme di garanzia
delle libertà dei privati. Garanzia di libertà di iniziativa in
una economia di mercato dove competere secondo regole di
concorrenza tra imprenditori e imprese. Le norme costituzionali
ignorano il mercato ma il principio della libertà di concorrenza
a veder bene è già contenuto nella garanzia di libertà
delliniziativa economica. Se posizioni dominanti o intese
restrittive della concorrenza o concentrazioni di poteri non
consentono ad altri laccesso al mercato o spingono fuori
del mercato, «libertà di concorrenza» tuttavia è soltanto
insieme di parole senza un significato utile. Da ciò il grande
rilievo della l. 10 ottobre 1990 n. 287 che finalmente guarda al
mercato e al principio di concorrenza attivando la necessaria
disciplina di garanzia.Occorreva infatti assegnare al principio
di concorrenza un valore sconosciuto alle norme del codice
civile.
Lart. 2595 avverte che la concorrenza deve svolgersi «nei
limiti stabiliti dalla legge». Lart. 2596 cirscoscrive
loggetto e lorizzonte temporale degli accordi
contrattuali di non concorrenza. Lart. 2597 obbliga «a
contrattare con chiunque» e a «parità di trattamento»
limprenditore che operi in regime di monopolio legale. E
alla concorrenza le norme del codice civile (sono le norme degli
artt. 2598 a 2601) ancora guardano per la dovuta prevenzione e
sanzione degli atti di concorrenza sleale. Ad esse si dovevano
aggiungere discipline di settore certamente utili. E in questo
senso si devono segnalare le norme (del d.lgs. 25 gennaio 1992 n.
74) di prevenzione e di sanzione della pubblicità ingannevole.
Ma una cosa sono frammentate disposizioni che pretendono lealtà
nelle relazioni di mercato tra imprese, vincolano
limprenditore monopolista ad un corretto agire di mercato e
segnano un limite ai poteri negoziali dei singoli imprenditori,
derivando da ciò in modo indiretto e comunque molto limitato
risultati di miglior andamento delle attività di mercato e di
tutela dei consumatori. Tuttaltra cosa una organica
disciplina di garanzia a misura dei principi di costituzione
economica.
Quanto al mercato internazionale una disciplina di garanzia era
già assicurata dalle norme del diritto comunitario. La legge del
1990 finalmente provvede a regolare il mercato nazionale
assegnando al principio di concorrenza un valore sconosciuto alle
norme del codice civile e a singole normative di settore. Opera
una autorità amministrativa indipendente che ha consistenti
poteri di intervento, per lappunto una Autorità garante
della concorrenza e del mercato che le norme della legge del 1990
impegnano a decisive funzioni di vigilanza. Finalmente si
reagisce agli abusi di posizione dominante che in vario modo
(più precisamente nei modi indicati dallart. 3 della
legge) violano il principio di libera concorrenza con inevitabile
«danno dei consumatori». Abusi che la legge del 1990 colpisce
con norme che ingiungono la «eliminazione delle infrazioni» e
in caso di «infrazioni gravi» applicano non lievi sanzioni
amministrative di genere pecuniario.
Sono vietate e comunque «nulle ad ogni effetto» le intese tra
imprese che «abbiano per oggetto» o per risultato
l«impedire, restringere o falsare» e lart. 2 della
legge precisa «in maniera consistente» il gioco della
concorrenza allinterno del mercato nazionale o in una sua
parte «rilevante». E si tratti di fusione di imprese, di
controllo di imprese o di costituzione di nuove imprese, se si
configurano le fattispecie indicate dallart. 16 della legge
le operazioni di concentrazione imprenditoriale devono essere
comunicate alla Autorità garante, che valuterà se esse
comportano «la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante» tale da «eliminare o ridurre» le possibilità di
concorrenza «in modo sostanziale e durevole». Se è così
allAutorità garante competono poteri di sospensione e di
divieto. E naturalmente garantire libertà di concorrenza una
volta di più significa promuovere una competizione tra imprese
che in punto di qualità e di prezzi assicuri migliori
opportunità ai consumatori dei beni e dei servizi che sul
mercato si offrono. In ogni caso una «economia di mercato aperta
e in libera concorrenza» è quanto il Trattato di Maastricht
indica come modello obbligato per ogni paese dellUnione
Europea.
2.1.
Imprenditori e imprese. I principi generali del sistema. I
fenomeni di illecito.Diritto penale di imprese e società.
Per lart. 2082 c.c. è imprenditore chiunque eserciti
professionalmente una attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
«Professionalmente» e perciò in modo sistematico e non
occasionale, dovendosi tuttavia considerare che il requisito
della professionalità esiste anche se lattività
dimpresa si aggiunge ad altre e non si svolge con
carattere di continuità. Deve tuttavia trattarsi di una
attività economica organizzata «al fine della produzione e
dello scambio». In assenza di una organizzazione che operi con
finalità di produzione e scambio si tratterà di attività di
altro genere. Comunque non di impresa perché lattività di
impresa si identifica con lorganizzazione di risorse
finanziarie, di attrezzature e di lavoro per un mercato dove
offrire beni e servizi (e sarà il caso di leggere quanto precisa
lart. 2238 per le professioni intellettuali).
Non è invece requisito necessario dellimprenditorialità
lo scopo di lucro che infatti lart. 2082 non richiama.
Naturalmente nel gran numero dei casi si è imprenditori per
scopo di lucro. Ma le imprese esercitate da enti pubblici
dellart. 2093 non perseguono finalità di profitto.
Limpresa cooperativa dellart. 2511 non ha
principalmente scopo lucrativo. Svolgono attività che sono
sicuramente attività di impresa anche associazioni o fondazioni
sul modello del primo libro del codice civile che tuttavia non
sono in alcun senso organizzazioni costituite a scopo di
profitto. Perciò non il fine di lucro ma la natura della
attività e la spedita del nome identificano
limprenditore (cosa tuttavia talvolta non facile: si pensi
al caso tra breve considerato dellimprenditore <
occulto> che svolge la attività di impresa senza spendere il
suo nome: esercita la attività ma allesterno compare
soltanto un prestanome: il regime di fattispecie di questo genere
è a tuttoggi materia di contrastanti opinioni).
Con lavvio delle attività di organizzazione (ritengono
alcuni) o con lavvio delle attività operative (ritengono
altri) si ha inizio dellimpresa. Diventano così
applicabili le norme che disegnano lo statuto giuridico
dellimprenditore a cominciare da una serie di disposizioni
a carattere generale. Talvolta si tratta di norme che (come ad
esempio gli artt. 1330, 1368, 1722 e 1824) riguardano i contratti
dellimprenditore o (come lart. 2598) le regole della
concorrenza, altra volta di norme che disciplinano il complesso
dei beni organizzati per lesercizio dellimpresa (e
sono le norme degli artt. 2555 a 2562) e comunque si tratta di
norme che (come ad esempio gli artt. 2084 e 2087 o ancora
lart. 2094) in linea di principio valgono per ogni e
qualsiasi imprenditore. Le norme di statuto giuridico condivise
dalla generalità degli imprenditori tuttavia costituiscono
soltanto una prima approssimazione alla disciplina che li regola.
Come si preciserà più avanti distinzioni si impongono
occorrendo infatti distinguere tra impresa e impresa a
seconda del soggetto imprenditore, della dimensione e della
posizione di mercato dellimpresa, della sua organizzazione
su base individuale o collettiva e delloggetto della
attività esercitata. Occorre quindi seguire una lunga linea di
percorso che deve riguardare sia la complessa trama delle norme
sia i problemi che ne restano insoluti. Problemi numerosi e
talvolta di grande rilievo dovendosi poi considerare in che
misura possono darsi fenomeni devianti e gravi punti di caduta
del sistema. Ne è significativo esempio lintera serie
delle situazioni che si determinano quando lesercizio
dellimpresa si sottrae alle regole che valgono in materia
di rischio finanziario e responsabilità patrimoniale
dellimprenditore.
In linea generale e per principio a identificare
limprenditore provvede la spendita del nome. E gli atti
giuridici che riguardano limpresa sono imputati al soggetto
che per lappunto «spende» e impegna il suo nome come
imprenditore, quale che sia la realtà delle cose riguardo a
provvista di mezzi, organizzazione dellimpresa, operazioni
di mercato, guadagni di capitale o altro ancora. Sia pure in
assenza di una norma che così stabilisca, questo è quanto
deriva da un principio che per orientamento fortemente
consolidato si deve a tuttoggi considerare regola
costitutiva del sistema. Ma si tratta di regola messa a dura
prova da fattispecie di abuso tradizionalmente consegnate
allimmagine dellimprenditore occulto che opera senza
spendere il suo nome. Provvede ai mezzi necessari per lo
svolgimento della attività, assume le decisioni imprenditoriali
e ne acquisisce i risultati economici. Esercita lattività
di impresa ma allesterno non compare.
È un imprenditore «occulto» che per gli atti giuridicamente
impegnativi si avvale di un «prestanome» oppure di una società
«di comodo», egualmente utile allo scopo di sottrarsi a
personali obbligazioni nei confronti dei «terzi» entrati in
rapporto di affari con limpresa o suoi prestatori di
lavoro. E se così accade senza che la posizione
dellimprenditore occulto giuridicamente rilevi, sarà
chiaro che cosa ne deriva in punto di allocazione del rischio
finanziario e di tutela giuridica dei suoi creditori. Opera un
imprenditore che allontana da sé ogni forma di responsabilità
patrimoniale. In questo modo limprenditore irresponsabile
naturalmente agisce in danno dei terzi, che a garanzia del loro
credito trovano soltanto un prestanome, verosimilmente sprovvisto
delle risorse finanziarie che occorrono per fare fronte agli
impegni assunti. Ma la situazione non è diversa nel caso della
società di comodo.
Società costituita con capitale irrisorio di modo che anche in
tal caso limprenditore occulto trasferisce il rischio di
impresa e delle sue inadempienze sui terzi creditori per il
lavoro prestato o altro ancora. Da ciò ulteriori situazioni con
caratteri di criticità e largomentare di quanti ritengono
che numerose norme del codice civile consentano di affermare un
principio di necessaria continuità tra esercizio di poteri e
assunzioni di responsabilità. Si elaborano complesse teorie e si
richiamano le norme degli artt. 2267, 2291 e 2318 (e ancora gli
artt. 2320 e 2362). Dal loro insieme si deriva lassunto che
anche un imprenditore occulto dovrebbe perciò rispondere delle
obbligazioni conseguenti alle attività di impresa. Richiamando
lart. 147 della legge fallimentare altri ritengono che in
caso di insolvenza anche limprenditore occulto dovrebbe
essere assoggettato al fallimento. Ma i riferimenti normativi
lasciano residuare forti perplessità e comunque a tuttoggi
prevale il diverso orientamento che si è segnalato.
Inderogabile regola di sistema sembra essere che per decidere
«chi» è imprenditore (e ne deriva tutte le responsabilità)
vale il criterio formale della spendita del nome, e non invece il
criterio sostanziale dellesercizio dellimpresa in
senso economico, del potere di direzione o altro ancora.
Lopinione prevalente ha consistenti motivazioni che non
sono soltanto di genere normativo e formale. Si osserva infatti
che entrando in rapporto con limpresa i terzi non potevano
mettere in conto la responsabilità patrimoniale di un
«imprenditore» rimasto «occulto», perciò non esistendo in
allora affidamenti che possano poi essere presi in
considerazione. Ma è pur vero che limprenditore occulto si
avvale di «prestanome» e «società di comodo» per esercitare
attività di impresa con modalità gravemente devianti. Per parte
sua la giurisprudenza si sforza di elaborare strumenti di
reazione agli abusi. Si configura come attività di una impresa a
sé lattività dellimprenditore «occulto» che
movimenta risorse finanziarie, appresta mezzi e gestisce
limpresa «palese». E per quanto possibile se ne derivano
le conseguenti responsabilità.Altro poi lo scenario dei fenomeni
che con terminologia anglosassone si indicano come shadow economy
per segnalare la serie delle attività di impresa in vario modo
caratterizzate da irregolarità che configurano illegalità o
peggio attività criminali.
In
seguito saranno considerate talune fattispecie di genere
deviante ma non i complessi problemi che si devono al caso della
attività di impresa che in sé configuri un illecito per essere
contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il
caso della impresa illecita appartiene infatti a materia diversa
da quella considerata in queste pagine. Si deve tuttavia almeno
avvertire che attività di impresa di tal genere non sono
fenomeno di carattere marginale. E lesperienza degli anni
recenti insegna che anche alla scala sovranazionale shadow
economy e la criminalità economica attrezzata nella forma
delle attività di impresa hanno crescenti grandezze e
attraversano con effetti tavolta devastanti numerosi
settori delleconomia reale così come i diversi comparti
delleconomia finanziaria. Da ciò la comprensibile e forte
domanda di nuove normative capaci di operare in prevenzione
dellillecito essendo comunque escluso che le norme di
statuto dellimprenditore possano in qualche modo andare a
beneficio di una impresa illecita.
Si avverte con urgenza sempre maggiore lesigenza delle
normative necessarie per identificare usi perversi della forma
giuridica «impresa» messi in atto da soggetti che operando
nella shadow economy spesso si avvalgono di una tecnica
giuridica molto sofisticata. E occorre elaborare nuovi strumenti
di prevenzione dellillecito così come strumenti di
reazione punitiva, essendo poi necessario garantire efficace
operatività alla sanzione delle violazioni di norme volta a
volta accertate. Al tempo stesso si rendono indispensabili
normative anche in altro senso ben congegnate, perché sarà
tuttavia pur sempre da considerare la posizione dei terzi entrati
in rapporto con limpresa senza per questo essere parte
dellillecito, che perciò meritano tutela e
certamente non invece un qualche pregiudizio. A veder bene
impresa illecita in ogni caso è soltanto una formula di prima
approssimazione ad un argomento che non consente discorsi di
superficie. La materia ha forti caratteri di specialità a
tuttoggi non ancora interamente esplorati. Una volta di
più si deve comunque distinguere tra fattispecie quanto mai
lontane tra loro.
Una cosa è infatti lillecito costituito dalla violazione
di norme che non consentono di svolgere una attività di impresa
(e per esempio la attività bancaria) in assenza di particolari
autorizzazioni. Altra cosa è la sistematica violazione delle
norme che regolano nei contenuti lo svolgimento della attività
di impresa (e per esempio le norme sulle modalità di
sollecitazione del pubblico risparmio). Infine tuttaltra
cosa ancora è organizzare in forma di impresa le attività che
si sono indicate come possibili forme di criminalità economica
(e per esempio il <riciclaggio > di < denaro sporco >
oggi così spesso movimentato per via informatica). Come si
capisce ne deriva ampio spazio per una riflessione da svolgere in
una prospettiva di analisi che in queste pagine non sarà
tuttavia considerata. E soltanto mediante sommarie indicazioni di
rinvio si riferiscono le stesse norme di disciplina penale
dellimpresa che pur nel contesto di una attività
perfettamente legittima per taluni suoi singoli atti integri
fattispecie di reato.
Non sarà tuttavia necessario insistere nel segnalare il grande
rilievo delle disposizioni che assoggettano le
imprese ad un controllo di legalità con lo strumento forte della
norma penale perchè davvero non si conosce il diritto di
imprese e società senza conoscere ciò che è loro disciplina
di questo genere. Sia pure in via di prima
approssimazione è perciò sicuramente utile
richiamare i fattori distintivi di un insieme
normativo di carattere molto particolare. Prevalgono
infatti le disposizioni di legge speciale che si sono succedute
senza una sufficiente organicità di complessivo disegno del
diritto penale dellimpresa ,che in consistente misura
è ormai anche disciplina di prevenzione e di sanzione del
delitto informatico.In linea di principio si possono comunque
indicare come interessi protetti dalla norma incriminatrice i
valori sociali che negli artt. 41 e 47 o in altre
disposizioni costituzionali segnano limiti alla iniziativa
economica.
Ogni singola norma incriminatrice ha naturalmente una
sua particolare ratio legis che occorrerà di volta in volta
precisare. Ancor prima occorre tuttavia distinguere tra le
diverse norme incriminatrici in considerazione del loro diverso
ambito di operatività.E va considerato quanto è difficile
congegnare disposizioni a misura dei fenomeni di <delitto >
consumato mediante strumenti di tecnologia informatica (in
materia di cyber crime meritando grande attenzione il
progetto di trattato internazionale che per la criminalità
informatica è in corso di elaborazione presso l' European
Committee on Crime Problems del Consiglio d'Europa ). Parte
del sistema sono comunque fattispecie di reato che possono
configurarsi per qualsiasi attività di impresa e per qualsiasi
società «soggetta a registrazione». Altre disposizioni dove si
prefigurano fattispecie di reato sono invece norme incriminatrici
che si riferiscono in via esclusiva alle società di capitali.
Altre ancora stabiliscono infine speciale disciplina delle
società azionarie con azioni quotate e del mercato finanziario.
Luniverso delle fattispecie che costituiscono «delitto» o
«contravvenzione», e che perciò comportano sanzioni penali di
comportamenti devianti ha quindi la ulteriore e
crescente complessità che si può bene immaginare.
Normative a sé valgono per singole categorie di soggetti (e ad
esempio per le società di revisione contabile), così come per
singoli settori di industria (e ad esempio per il settore
bancario) e per i fenomeni di insolvenza delle imprese con
caratteri di rilevanza penale (configurandosi allora le diverse
ipotesi di reati fallimentari). A tutto questo si aggiunga la
nuova disciplina penale delle attività imprenditoriali di
intermediazione in valori mobiliari. Ne risulterà con chiarezza
la estensione di campo di normative di prevenzione e sanzione
dellillecito di impresa che in queste pagine si segnalano
soltanto per i possibili approfondimenti. Sarà bene tuttavia
quanto meno rilevare fino da ora un elemento distintivo
dellintera disciplina che al tempo stesso ne costituisce
grave punto di caduta.
Configurando il regime penale di imprese e società
molto spesso si è infatti privilegiata una
tecnica legislativa che definisce la fattispecie criminosa
mediante rinvio ad altre disposizioni. E si tratta di tecnica
legislativa che naturalmente non si sottrae ad una motivata
critica. La norma penale stabilisce la sanzione ma gli elementi
costitutivi della fattispecie di reato si devono derivare da
altre norme. E molto spesso si tratta di norme di diritto privato
o di diritto amministrativo, di per sé incapaci di una
descrizione di comportamenti così puntuale quanto richiede il
principio di stretta legalità che è invece per tutti garanzia
costituzionalmente stabilita. Da ciò una serie di norme penali
in bianco che comportano un elevato rischio di discutibili
applicazioni.
Ragionando in termini di politica del diritto sarà infine chiaro
che limpiego della norma penale esige misura. È pur sempre
necessario quando occorre agire in prevenzione e a sanzione di
comportamenti con caratteri di particolare gravità. Anche in
materia di imprese e società (ma a veder bene sempre) il
ricorso allo strumento forte della norma penale si giustifica
tuttavia soltanto nella misura resa indispensabile dalla provata
mancanza di altri e meno afflittivi mezzi di reazione
allillecito.In ogni caso occorrono discipline capaci
di scongiurare tutti i pericoli delle norme
penali a contenuto indeterminato. E in questo senso
sono del maggior rilievo( meritano ampio consenso ) le
innovazioni di sistema operate dal decreto legislativo che
a marzo del 2002 ha riformato il regime degli <illeciti
penali > di <società e consorzi >, sia sostituendo
intearmente lundicesimo titolo del quinto libro del codice
civile sia prefigurando nuove fattispecie di reato con una
tecnica normativa finalmente lontana dal modello delle norme
penali <in bianco> .
A quanto sia analisi di stretto diritto
positivo sia pure in via breve altro poi occorre aggiungere
dovendosi considerare che se massimamente rilevano il
sistema delle norme con carattere di imperatività e
il loro regime sanzionatorio tuttavia non esauriscono
luniverso delle regole che devono governare lo svolgimento
delle attività di impresa .Si pensi al tema della
responsabilità sociale dell impresa ,e perciò a quanto
sempre più spesso si discute con riguardo al non financial
report costituito dal bilancio <sociale
>dellimpresa oggi sempre più al centro di numerose
iniziative e di così ampio dibattito.Si teorizza ( e
talvolta si comincia a praticare) la responsabilità
sociale dellimpresa quale <rendicontazione > del suo
operare agli stakeholders e alla generalità dei
soggetti interessati <alla vita dellazienda >.
E precisando i contenuti del bilancio <sociale
> dellimpresa rappresentativo della
sua corporate social responsability, si avverte
che non deve trattarsi semplicemente di un documento
in più da allegare ai documenti di bilancio
prescritti dal diritto contabile di imprese e società. Rilevano
<grandezze di natura sociale e ambientale > e gli altri<
valori collettivi >variamente indicati nella parte
propositiva del modello a suo tempo elaborato
dallIstituto europeo per il bilancio sociale .
Pensato in puntuale correlazione con il bilancio di
esercizio dellimpresa secondo precisa
logica di sistema , il non financial report elaborato
dallIstituto europeo è modello condiviso dal Social and
Ethical Auditing and Accounting Network . Muove da una
<premessa metodologica > e consiste di più parti che
variamente riguardano <identità aziendale >,<rendiconto
> di impresa ,criteri di selezione e di di rilevazione
dei fattori significativi, <attestazioni> procedurali e
altro ancora,trattandosi comunque di documentare il punto di
incontro e il grado di compatibilità tra
<quantità economiche > e <qualità di relazione >
tra agire con scopo di profitto ,decisioni
imprenditoriali, ,posizioni di interesse collettivo e
< valori> della collettività sociale di
riferimento.Da ciò i termini fondamentali delle
discussioni in tema di responsabilità sociale dellimpresa
così ricorrenti nel mondo anglosassone ma finalmente
avviate anche nel caso italiano.
Nel mondo anglosassone è da tempo consolidato lassunto
(talvolta espressamente condiviso anche da posizioni ufficiali
delle autorità di governo ) che <va
respinta> e non corrisponde a realtà l
<idea erronea secondo la quale > agire di impresa e
<obiettivi sociali> inevitabilmente <si trovano> in
obbligato <conflitto> , aggiungendosi che
comunque le imprese <devono essere <socialmente
responsabili> con un forte impegno nelle <comunità> di
loro appartenenza. In estrema sintesi si domanda di
coniugare <il bene dellimpresa > con < il
bene della più ampia comunità sociale > ,e si domanda di
considerare in qual ( rilevante ) misura le iniziative
orientate in questa direzione <socialmente utile> al
tempo stesso portano con sé rilevanti <benefici > di
impresa ,perché dellimpresa accrescono la <reputazione
> sociale , valorizzano segni distintivi e
<marchio> societario, incrementano i processi di
<fidelizzazione della clientela> essendo ormai diffuso un
sentire collettivo che privilegia appunto le imprese
socialmente responsabili.
Il problema di politica del diritto oggi dominante rinvia
poi allinterrogativo se <la virtù >
imprenditoriale possa <essere imposta >,e
perciò se in materia di attività di impresa <socialmente
responsabili> occorra codificare regole giuridicamente
vincolanti o se occorra invece riconoscere <natura
volontaria > a quanto su questo fronte è possibile
conquistare . E la posizione preferibile sembra rappresentata da
quanti avvertono che sono impensabili (e comunque non utili
)normative con carattere di imperatività là dove occorre
lasciare spazio alla autonomia e alle libertà di impresa. .Ma se
è vero che in questa materia deve considerarsi
esclusa una inimmaginabile policy di segno dirigista sarà chiaro
che possono pur sempre utilmente congegnarsi
normative di incentivo in una prospettiva di analisi economica
del diritto da valutare con il metodo di analisi già
variamente elaborato da numerosi studiosi esperti di law and
economics .
E se a tuttoggi prevalgono le valutazioni e le
dichiarazioni di intenti nelle forme della moral suasion
,con ogni evidenza acquistano campo anche le
progettazioni di puntuali disposizioni e di basic
rules pensate come regole del genere soft law
ma pur sempre costitutive di un impegno di
imprenditori e imprese a <tener conto dellimpatto
economico,sociale e ambientale > che il loro operare ha
<sulle comunità> che ne sono <interessate>.Un
<impatto > e un <impegno> di responsabilità
sociale talvolta indicati come fattore da considerare
necessariamente <condizionante >le strategie di
impresa.Anche nel caso italiano le più evolute
strategie di governo del welfare state comunque
ormai sempre più spesso guardano appunto ai temi di
responsabilità sociale dellimpresa adesso
significativamente indicati come una delle <priorità
del semestre di presidenza italiana> del.Ma di questo si dirà
con maggior precisione quando saranno allesame società di
capitali e <gruppi > di società per loro essendo in
particolare evidenza i problemi di corporate social
responsability.
2.2
Imprenditori privati e imprenditorialità pubblica.Le dimensioni
di impresa e i «piccoli imprenditori .» La natura
e.loggetto delle attività.Impresa agricola,
impresa artigiana.
Come si è già avvertito distinzioni si impongono occorrendo
distinguere tra impresa e impresa a seconda del soggetto
imprenditore, della dimensione dellimpresa, della sua
organizzazione su base individuale o collettiva e
delloggetto della attività esercitata. Quanto al soggetto
«imprenditore» occorre in primo luogo distinguere tra privati
imprenditori e impresa pubblica. E occorre ancora distinguere tra
il caso dellente pubblico «imprenditore» che in via
diretta esercita attività di impresa (operando il regime degli
artt. 2201 e 2221) e il caso della partecipazione di un ente
pubblico al capitale sociale di una impresa che tuttavia continua
pur sempre ad essere impresa privata (operando perciò
lordinario regime dellimpresa privata ma anche le
norme degli artt. 2449 e 2450). In tempi di progressiva
privatizzazione del settore pubblico delleconomia, una
complessa legislazione a carattere speciale delinea nuovi scenari
di regime dellimpresa, già sufficientemente esemplificati
dalle norme della legge 359 dell agosto 1992
che ha disposto la trasformazione di enti pubblici di primario
rilievo in imprese di diritto privato La qualità di imprenditore
in ogni caso si acquisisce con lavvio della attività di
impresa
.
Lintenzione di operare per il mercato di per sé non ne
integra lo status. Occorre tuttavia avvertire che se così
sicuramente è nel caso dellimprenditore individuale
assai discusso è invece il caso dellimprenditore
<società > , da parte di molti ritenendosi che la
società acquisti identità imprenditoriale già dal
momento della sua costituzione e perciò in momento che
temporalmente precede lavvio della attività di
mercato . Va comunque considerato il rilievo delle
attività per così dire <preliminari > intese come
tali le operazioni organizzative sempre
indispensabili per attrezzare limpresa alla sua
offerta di beni o servizi.E secondo una opinione da
condividere atti di organizzazione
dellimpresa significativamente
coordinati in funzione dellavvio delle iniziative di
mercato sono quanto occorre per documentare l avvenuto
<inizio> della operatività imprenditoriale.Quanto alla
<fine > dellimpresa vale ancora una volta il
principio di effettività. Limpresa cessa( e la qualità di
imprenditore si estingue )con a cessazione dellimpresa
anche se molto occorrerà precisare per limprenditore che
sia < società >.
Con riguardo alle dimensioni dellimpresa si deve
attentamente considerare la particolare posizione e il regime
giuridico del piccolo imprenditore, che anche quando sia
imprenditore commerciale non è obbligato alla tenuta di
scritture contabili, si deve iscrivere in una speciale sezione
del registro delle imprese e non è assoggettato al fallimento e
alle altre procedure concorsuali. Per lart. 2083 sono
piccoli imprenditori sia i coltivatori diretti del fondo, sia gli
artigiani sia «i piccoli commercianti» e comunque in linea
generale «coloro i quali esercitano unattività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia». La prevalenza del fattore
«lavoro» e del lavoro familiare è perciò lelemento
distintivo dellart. 2083.
È quindi evidente che non si ritrova impresa del «piccolo
imprenditore» là dove sullimpiego di forza lavoro
prevalga limpiego di ingenti capitali o là dove invece
dellorganizzazione familiare delle attività si riscontri
il più complesso assetto organizzativo delle imprese di genere
societario. Per limpresa artigiana opera nel senso che si
preciserà una speciale disciplina di settore.
Allimpresa familiare si riferisce lart. 230 bis
che tutela quanti in famiglia offrono prestazioni di lavoro al
coniuge o al parente «imprenditore». Ai membri della famiglia
che in modo continuato paretcipano alle attività di impresa si
riconoscono sia diritti patrimoniali che diritti amministrativi.
Limpresa familiare non è necessariamente piccolo
imprenditore e le disposizioni dellart. 230 bis
meritano la più attenta lettura. In passato ( e fino alla
riforma della disciplina del diritto di famiglia del 1975
), il lavoro prestato in famiglia si considerava infatti
prestazione < a titolo gratuito > con tutte le evidenti
possibilità di abuso. Sarà precisato più avanti in che
senso alla dimensione della impresa comprensibilmente
guardano norme di legislazione speciale a misura dei fenomeni di
crisi di imprese a grande dimensione.
Quanto poi allorganizzazione di impresa e alla distinzione
tra impresa individuale e impresa collettiva, sarà chiaro che
una cosa è limpresa esercitata da un singolo imprenditore,
altra cosa la società costituita sul modello dellart. 2247
da «due o più persone» per «lesercizio in comune di una
attività economica», mediante conferimenti di «beni» o
«servizi» che alla attività di impresa consentono di operare
con strumenti e ad una scala semplicemente impensabile per
limpresa organizzata a misura delle forze del singolo
imprenditore individuale.E vero che possono adesso
darsi anche società ( a responsabilità limitata o società
azionarie ) unipersonali ma in linea generale imprese
individuali e società appartengono a mondi diversi e
separati da una distanza che già le norme del codice civile
misurano per intero. Si deve infine considerare la
diversificazione tra imprese e regimi di imprese che si deve
alloggetto della attività imprenditoriale che è
naturalmente multiforme.
Nella sua originaria formulazione lart. 2135 del codice
civile definiva limpresa agricola e più precisamente
limprenditore agricolo, inteso come tale «chi esercita
unattività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, allallevamento del bestiame» e «attività
connesse». E ancora lart. 2135 avvertiva poi che «si
reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
allalienazione dei prodotti agricoli» ma soltanto se e in
quanto si tratti di attività «che rientrano nellesercizio
normale dellagricoltura». Da ciò la qualificazione di
attività connessa allesercizio dellimpresa agricola
variamente estesa a tutta una serie di trasformazioni del
prodotto della attività (e per esempio la trasformazione
delluva in vino), così come allofferta dei prodotti
della coltivazione del fondo (e per esempio esposti al pubblico
per una diretta vendita a chi passa), non essendo tuttavia più
esercizio normale dellagricoltura una attività industriale
di trasformazione dei prodotti o lorganizzazione di una
rete di vendita sul modello del grande commercio.
Alla originaria formulazione dellart. 2135 del codice
civile si sono adesso apportate significative integrazioni con le
norme del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001.
Coltivazione del fondo e comunque attività di impresa agricola
sono considerate anche le attività «dirette» alla cura e allo
sviluppo di un «ciclo biologico» o di «una sua fase» mediante
lutilizzo del fondo o delle altre risorse indicate dalle
norme del decreto legislativo, che in misura molto consistente
ampliano poi lambito delle attività da ritenersi
normalmente connesse alloperare dellimpresa
agricola.Per la nuova formulazione del secondo comma
dellart. 2135 strutturalmente connesse alla attività
principale dellimprenditore agricolo sono infatti le
attività di «conservazione» e «trasformazione» ma anche di
«commercializzazione» e «valorizzazione» dei «prodotti»
derivati dal fare impresa agricola.
Allo stesso modo lo sono le attività relative alla «fornitura
di beni e servizi» mediante lutilizzo «prevalente» di
attrezzature o risorse dellimpresa normalmente impiegate
nello svolgimento dellimpresa, non escluse quante
consistono in valorizzazioni del territorio e del patrimonio
«rurale e forestale» (o ancora in prestazioni di «ricezione»
e «ospitalità» che con ogni evidenza si riferiscono al
rilevante comparto dellagriturismo). La nuova formulazione
dellart. 2135 avverte poi che imprenditore agricolo può
anche essere una «cooperativa» di agricoltori o un loro
consorzio se per la attività si impiegano in misura prevalente
risorse prodotte dai soci o se con essa ai soci si offrono
«beni» e «servizi» per la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico E «liscrizione degli imprenditori agricoli» ma
anche «delle società semplici esercenti attività agricola»
nella sezione speciale del registro delle imprese «oltre alle
funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle
leggi speciali» ha «lefficacia di cui allarticolo
2193 del codice civile».Altro in via breve occorre infine
segnalare.
Con il decreto legislativo 228 si sono infatti stabilite nuove
discipline per l«esercizio» dellattività di
vendita «diretta» e «al dettaglio» dei «prodotti provenienti
in misura prevalente» dallimpresa agricola. E lart.
10 del decreto legislativo stabilisce quali requisiti «società
di persone» e «società di capitali» devono presentare per
essere imprenditore agricolo «a titolo principale» Si
stabiliscono precisi contenuti delle discipline statutarie volta
a volta diversi a seconda del singolo tipo di società. Con un
riferimento «percentuale» che quanto alle società in
accomandita si riferisce ai soli soci accomandatari,per le
società di persone è disposto che almeno la metà dei soci deve
essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo «a
titolo principale». Nel caso della società di capitali una
quota maggiore del cinquanta per cento del capitale sociale deve
essere sottoscritta da imprenditori agricoli anchessi «a
titolo principale». Qualifica ancora richiesta per un numero di
soci almeno pari alla metà nel caso della società cooperativa
che dovrà comunque avvalersi di «prodotti» conferiti da
soggetti «soci».Va infine ricordato che con il decreto
legislativo 226 del 18 maggio 2001 si è opportunamente riformato
il regime del settore delle attività di pesca mediante
lequiparazione dellimprenditore ittico a quello
«agricolo» a «titolo principale».
Anche da ciò significative innovazioni di disciplina in settori
delleconomia che comunque conservano una loro particolare
specialità di ordinamento. Fino a che lattività svolta
dallimpresa appartiene allambito delle attività che
per le norme di legge sono fare impresa «agricola», il suo
regime si caratterizza infatti per una speciale disciplina che in
grande misura significa esclusione delle prescrizioni che valgono
per limprenditore commerciale. Non operano le disposizioni
intese a regolare lagire negoziale dei dipendenti che
agiscono in rappresentanza dellimprenditore commerciale.
Non operano le disposizioni che per limprenditore
commerciale stabiliscono stringenti vincoli in materia contabile.
E in caso di insolvenza limprenditore agricolo non è
assoggettato alle procedure concorsuali. Ne consegue uno statuto
giuridico dellimprenditore agricolo che costituisce oggetto
di motivate perplessità. E già in linea di principio è ormai
molto discutibile la stessa distinzione di regime tra impresa
agricola e impresa commerciale.
Si tratti di «coltivazione del fondo», di attività
«connesse» o di quantaltro è attività indicata dalle
disposizioni dellart. 2135 (e dalle norme che con esse
fanno sistema), anche in agricoltura sono ormai assolutamente
prevalenti modalità duso delle risorse e tecnologie
produttive davvero lontane da ciò che un tempo segnava la loro
distanza dalle imprese di genere industriale. Va poi rilevato che
per un mondo di agricoltura «industrializzata» il ricorso al
credito e al mercato dei capitali è fenomeno a grandi
dimensioni. Con frequenza sempre maggiore mancano perciò le
ragioni costitutive di una speciale disciplina. Anche se
utilmente riformate le norme di regolazione del settore in questo
senso continuano ad essere uno statuto giuridico di attività di
impresa che in ampia misura ancora guarda al passato (e in ampia
misura da ripensare: ma questa è materia complessa e coinvolge
valutazioni di politica e di analisi economica del diritto che in
queste pagine non possono davvero trovare spazio).
Alluniverso normativo delle imprese e imprese
commerciali appartiene poi con una presenza di grande
rilievo anche limpresa artigiana. Si deve ricordare che
molti non sono di questo avviso. Ma se è vero che chi è
artigiano non svolge attività «industriale»
nellaccezione dellart. 2195 sarà chiaro che
limpresa artigiana svolge pur sempre una attività
«diretta alla produzione di beni e servizi». E il sistema
del codice civile non conosce imprese diverse dallimpresa
commerciale se non nel caso dellimpresa agricola che
naturalmente è tuttaltra cosa. Semmai si deve avvertire
che il discorso da fare sullimpresa artigiana è molto
complesso già guardando alle grandi linee del sistema. Va
intanto considerato il disegno delle norme costituzionali, e
perciò il secondo comma dellart. 45 Cost. dove si
prefigurano interventi con finalità di «tutela» e di
«sviluppo» dellartigianato (così come lo spazio a suo
tempo già aperto dalla norma dellart. 117 a possibili
interventi del legislatore regionale).
Occorre poi considerare la disposizione del codice civile che
(allart. 2083) guarda allartigiano come figura di
«piccolo imprenditore». Occorre infine valutare il particolare
rilievo delle norme della «legge quadro» per
lartigianato, le norme della legge 443 dell8 agosto
1985 che stabiliscono misure di incentivazione e sostegno di
questo importante comparto delleconomia.Al tempo stesso
lintervento legislativo che si è operato con la legge
«quadro» del 1985 ha provveduto a significative disposizioni di
principio. Per indicazione delle norme della legge
dellagosto 1985 è possibile oggetto dellimpresa
artigiana qualsiasi «produzione di beni» o qualsiasi
«produzione di servizi». Sono esclusi soltanto taluni settori
di attività enumerati dal primo comma dellart. 3 (e tra
questi comunque quanti appartengono allambito di
operatività dellimpresa
agricola).
Imprenditore artigiano è chi «esercita personalmente» e
«professionalmente» in qualità di «titolare» la attività di
impresa. Ne deriva «piena responsabilità» per «oneri» e
«rischi» conseguenti alla «direzione e gestione» della
attività. Ma al tempo stesso chi è «artigiano» alla attività
assicura il suo contributo svolgendo «in misura prevalente» il
«proprio lavoro, anche manuale» nel «processo produttivo» che
caratterizza limpresa. Non è invece stabilito un principio
di prevalenza del lavoro suo (e di membri della famiglia) sul
lavoro altrui e sul capitale investito nellimpresa, essendo
stabiliti soltanto limiti di soglia al numero dei dipendenti
«estranei alla famiglia dellimprenditore».Norma del
codice civile e norme di legge speciale offrono ampia materia a
contrastanti orientamenti.
Secondo una opinione assai accreditata , le diverse norme
coesistono dovendosi provvedere ad una loro (non facile)
organizzazione in sistema unitario. Secondo altra opinione, le
norme di legge speciale sono invece ormai la nuova disciplina di
statuto dellimprenditore artigiano, operando in
sostituzione di quanto si possa derivare dallart. 2083 del
codice civile, che per altri invece si deve ancora ritenere norma
costitutiva della nozione di impresa artigiana per ciò che non
sia legislazione di «incentivazione» e «sostegno» del
settore. Comunque è certo che lartigiano appartiene al
numero degli imprenditori commerciali ma non necessariamente al
numero dei «piccoli imprenditori». In caso di insolvenza sarà
quindi soggetto al regime delle procedure concorsuali ogni volta
che non si tratti di piccola impresa artigiana. E non è
«piccola impresa» limpresa artigiana che si costituisca
in forma di società, volta a volta società in nome collettivo,
in accomandita semplice o ancora società a responsabilità
limitata «unipersonale», non essendo poi da escludere il
ricorso alla forma giuridica della società cooperativa.
Va infine segnalata la innovazione disposta dalle norme della
legge delche amplia il numero delle possibili fattispecie di
configurazione dellimpresa artigiana come società di
capitali secondo il tipo della società a responsabilità
limitata. A integrazione del regime già stabilito per
limpresa «unipersonale», le norme della nuova legge
consentono anche alla società artigiana di costituirsi come
«società a responsabilità limitata» se «nel processo
produttivo» più di un socio «in prevalenza» svolge
«lavoro personale», e se la maggioranza dei soci «attivi» nel
«processo produttivo» detiene la maggioranza del capitale
sociale. Anche a non considerare i possibili benefici di
carattere fiscale, una normativa che costituisce porta aperta
allingresso di un grande numero di imprese artigiane nel
comparto delle società a responsabilità limitata è innovazione
di consistente rilievo. Permette infatti alle imprese di
acquisire le maggiori risorse finanziarie così necessarie per
linnovazione tecnologica e per una presenza di mercato
davvero competitiva.
3. Lo statuto giuridico dellimprenditore commerciale.La
disciplina dellagire in suo nome. Il registro delle
imprese, la tenuta delle scritture contabili, le procedure
concorsuali.
Lo statuto giuridico dellimprenditore commerciale consiste
di norme che presentano caratteri di particolare rilievo. Norme
che non si applicano allimprenditore agricolo e
stabiliscono invece per limprenditore commerciale che non
sia piccolo imprenditore una disciplina quanto mai rigorosa. Se
non è piccolo imprenditore lo obbligano infatti alla iscrizione
nel registro delle imprese con i rilevanti effetti che si
preciseranno Allo stesso modo lo obbligano alla tenuta delle
scritture contabili secondo la impegnativa disciplina degli artt.
2188 a 2202. E se non è piccolo imprenditore in caso di crisi
dellimpresa e di insolvenza lo assoggettano al fallimento e
alle altre procedure concorsuali. Ma al riguardo sarà
necessario un separato discorso che distinguendo tra
fallimento, amministrazione controllata dellimpresa, forme
di concordato e altre procedure concorsuali consenta di valutare
in che misura imprenditori e società commerciali sono oggetto di
una speciale disciplina di settore, espressamente intesa a
garantire tutela dei creditori e generali interessi di ogni
economia di mercato anche mediante gli strumenti del diritto
penale.
Gli artt. 2203 a 2213 regolano la posizione di quanti come
institori, procuratori o commessi operano in rappresentanza
dellimprenditore commerciale. Con la frequenza e la
estensione di campo che è facile immaginare(da sempre e sempre
più spesso) per fare contratti è attività di impresa
limprenditore si avvale di altri che agiscono in suo nome e
per suo conto. E una volta di più si riscontrano precise
distinzioni di regime. Se si tratta di collaborazioni prestate da
quanti non sono dipendenti dellimpresa operano le norme di
disciplina generale della rappresentanza. Quando invece
limprenditore sia commerciale e si avvalga di dipendenti
dellimpresa si applica la particolare disciplina stabilita
per «institori», «procuratori» e «commessi» appunto dalle
norme degli artt. 2203 a 2213. Sempre che limprenditore non
decida di limitare le attribuzioni dei suoi dipendenti, lo
svolgimento di mansioni professionali porta con sé i
poteri di rappresentanza normalmente commisurati alla mansioni
svolte, cosa che naturalmente tutela i terzi entrati in rapporto
con limpresa ben sicuri di trattare con qualcuno che ha
legittimazione a contrarre.
Institori sono i dipendenti al vertice dellimpresa o di una
sua «sede secondaria» o ancora di un suo singolo «ramo», che
sia pure entro i limiti segnati dallart. 2204 possono
«compiere tutti gli atti pertinenti allesercizio
dellimpresa» e per quanto sia materia di «preposizione
institoria» possono «stare in giudizio in nome»
dellimprenditore che li ha designati. Sono procuratori, e
per essi vale la norma dellart. 2209 i dipendenti che
svolgono attività in posizione dirigente anche se non al vertice
dellorganizzazione, non essendo «preposti»
allesercizio dellimpresa (come ad esempio nel caso di
un direttore del personale). E i commessi svolgono mansioni
esecutive (come nel caso del cameriere al ristorante), con
riguardo alla loro attività essendo stabilita la circostanziata
disciplina degli artt. 2210 a 2213. Per tutti è regola che delle
obbligazioni contratte operando per limpresa risponderà
limprenditore «rappresentato». Ma quanto alle possibili
limitazioni dei poteri di institori e procuratori si leggano con
attenzione gli artt. 2204 a 2207 (e si legga che cosa lart.
2208 dispone in punto di loro personale responsabilità).
Già ne risulta un insieme di norme dovute ad una precisa
necessità di stabilire garanzie per il mercato e comunque per
chi intrattenga rapporti con limpresa. E in modo
particolare è forte lesigenza di apprestare
garanzie di tutela dei creditori dellimprenditore integrate
da più generali garanzie di certezza e di trasparenza delle sue
attività. Risultati che in ampia misura si conseguono
mediante documentazioni e atti di certificazione. Anche in questo
senso quanto più efficiente è il loro sistema di garanzie tanto
più economia e mercati accrescono la loro soglia di razionale
operatività. Sarà perciò di immediata evidenza il grande
rilievo della prevista istituzione di un registro delle imprese
configurandosi un obbligo di iscrizione nel registro con tutta la
estensione di campo indicata dallart. 2195. Per una
economia di mercato linformazione su soggetti e attività
è valore primario. Deficit di trasparenza e asimmetrie
informative si considerano (intollerabili e sono) una anomalia da
rimuovere, informazione e trasparenza essendo dovunque indicate
come un bene pubblico assolutamente irrinunciabile.
Si provvede perciò con disposizioni di obbligo che hanno
inderogabile carattere di imperatività. Obbligo in materia
societaria dallart. 2200 del codice civile esteso alle
società cooperative, e comunque alla generalità delle imprese
che pur non esercitando attività commerciale scelgano la forma
giuridica delle società commerciali. In taluni casi
liscrizione nel registro svolge funzioni di pubblicità
costitutiva nel senso che soltanto ladempimento
pubblicitario «costituisce» e fa esistere leffetto
giuridico. Operano norme che riguardano società di capitali,
società cooperative così come le operazioni di fusione e
scissione di società e altro ancora. Appunto in tema di
pubblicità costitutiva tra le tante sarà bene segnalare fino da
adesso la disposizione dellart. 2331. La società per
azioni acquista la personalità giuridica soltanto con la
iscrizione nel registro, per le operazioni compiute «in nome
della società» prima di allora essendo «illimitatamente e
solidalmente responsabili» verso i terzi «coloro che hanno
agito».
Medesimo regime vale per le altre società di capitali e per le
imprese cooperative. Ma ha efficacia costitutiva anche
liscrizione nel registro di importanti operazioni di
assetto imprenditoriale e finanziario . E se è vero che esistono
ed operano anche in assenza dei dovuti adempimenti, in caso di
mancata iscrizione nel registro società in nome collettivo e
società in accomandita semplice sono società irregolari, per
disposizione degli artt. 2297 e 2317 dà ciò derivando le
rilevanti variazioni di regime che saranno precisate più avanti.
In un grande numero di casi liscrizione svolge invece
funzioni di pubblicità dichiarativa. Regola perciò le
condizioni di opponibilità ai terzi degli atti registrati
secondo il regime stabilito dallart. 2193. E se si guarda
allintera serie delle norme che prescrivono iscrizioni (ma
già se si guarda alla disposizione dellart. 2196) si
rileva con chiarezza in che misura loperare
del registro è struttura portante del
sistema e necessaria garanzia di documentazione
di ciò che al mercato occorre conoscere .
Più precisamente finalità del registro è
documentare sia gli elementi distintivi
dellimpresa variamente costituiti dallidentità
dellimprenditore, dalla sua sede, dalloggetto
dellattività (e altro ancora) sia le vicende, gli atti e i
fatti che nello svolgimento della attività di impresa
configurano la complessa trama dei suoi rapporti con il mercato e
con i creditori. Lart. 2193 stabilisce il regime dei
«fatti» da iscrivere nel registro mediante disposizioni che
sono naturalmente di primaria importanza per lintera serie
dei possibili rapporti tra impresa e terzi entrati con essa in
relazioni daffari. Una volta iscritti i «fatti» si
considerano a conoscenza dei terzi che perciò non possono
invocare una loro «ignoranza». Ma «se non sono stati
iscritti» non possono essere «opposti ai terzi» da «chi» era
obbligato alliscrizione «a meno che questi provi che i
terzi ne abbiano avuto conoscenza».
Così prefigurata nei suoi effetti già dalle norme del codice
civile la istituzione di un registro delle imprese doveva
costituire per decenni un progetto incompiuto. In mancanza del
necessario decreto di sua esecuzione, per cinquantanni si
è infatti operato nel regime transitorio stabilito da talune
disposizioni di attuazione del codice civile. E alla attivazione
del registro delle imprese si è pervenuti soltanto con
lart. 8 della legge 580 del dicembre 1993. Le sue
regole hanno variato in consistente misura loriginario
progetto del codice, delineando la disciplina poi completata dal
d.p.r. 581 del 7 dicembre 1995 e successivamente modificata con
le prescrizioni del d.p.r. 559 del 16 settembre 1997.
Appunto lart. 7 del decreto del dicembre 1995 provvede ad
elencare le imprese destinatarie della iscrizione nel registro
adesso organizzato con tecnologia informatica
finalmente evoluta presso la Camera di commercio .
Nella sua attuale configurazione il registro delle imprese si
presenta nelle forme di un apparato documentale a carattere
complesso. Accoglie nella sua sezione ordinaria e con effetti di
pubblicità legale le informazioni relative agli imprenditori
commerciali ( che non siano piccoli imprenditori ) e alle
società comunque costituite in forma di società
commerciale(anche se non svolgono attività commerciale ). Alla
medesima sezione si iscrivono consorzi e società consortili,
«gruppi europei di interesse economico» con sede nel nostro
paese , le imprese «ente pubblico» che hanno per oggetto
lattività commerciale e società estere (se nel
nostro paese hanno sede amministrativa o loggetto primario
della loro attività). E per le «sedi secondarie» si deve
domandare iscrizione allufficio del registro delle imprese
«dove è la sede principale
dellimpresa».
Sezioni speciali del registro accolgono le informazioni che
riguardano piccoli imprenditori, imprese artigiane, imprenditori
agricoli e società semplici. Ancora una volta si opera con
finalità di trasparenza ma su scala minore. Dalla iscrizione in
queste speciali sezioni del registro di regola deriva
infatti soltanto leffetto di pubblicità notizia che
consegue alla conoscibilità di quanto ne risulta.Ma di
regola liscrizione dellatto o del fatto di per
sé non ha leffetto di renderlo opponibile ai terzi essendo
materia di prova la loro conoscenza di atti o
fatti rilevanti. Ma un regime particolare vale per la
società semplice che esercita limpresa agricola e comunque
per la generalità degli imprenditori agricoli , considerato che
secondo la disposizione dellart. 2 del
decreto legislativo 228 del con riguardo ad essi
liscrizione nel registro produce invece effetti di
pubblicità legale.
Grande rilievo ha poi la documentazione contabile delle attività
di impresa. Per il piccolo imprenditore anche se imprenditore
commerciale vale la disposizione di esonero del terzo comma
dellart. 2214. Ma per ogni altro imprenditore commerciale
esiste un obbligo di tenere scritture contabili. E ( con
esclusione della società semplice )obbligo di tenuta di
scritture contabili esiste per le società costituite in
forma di società commerciale anche quando la attività svolta
non sia attività commerciale .Si tratta di adempimenti che
contestualmente svolgono diverse ma egualmente importanti
funzioni. Una corretta tenuta della contabilità è
indispensabile già allimprenditore per le necessarie
valutazioni degli andamenti di impresa secondo criteri di loro
razionale apprezzamento. Occorre ai terzi per derivarne le
informazioni che servono a quanti entrano con limpresa in
rapporti di affari. E nelleventualità di una situazione di
insolvenza dellimprenditore saranno appunto le scritture
contabili a consentire di accertare e misurare la sua esposizione
debitoria.
Il libro giornale deve indicare «giorno per giorno» le
operazioni relative allesercizio dellimpresa. Il
libro degli inventari deve contenere «indicazione» e
«valutazione» delle attività e delle passività relative
allimpresa secondo le modalità e con le finalità
stabilite dallart. 2217. Linventario deve redigersi
«allinizio dellesercizio dellimpresa» e
successivamente ogni anno. Deve contenere indicazione e
valutazione delle attività e delle passività relative
allimpresa «nonché delle attività e delle passività
dellimprenditore estranee alla medesima». E si deve
chiudere con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite
«il quale deve» dimostrare «con evidenza e verità» gli utili
conseguiti o le perdite subite (ma per i documenti di bilancio a
suo tempo sarà necessario più ampio e separato discorso con
particolare riguardo al diritto contabile delle società di
capitali).
Sono infine obbligatorie le ulteriori scritture contabili
richieste «dalla natura e dalle dimensioni dellimpresa»,
che saranno volta a volta il libro mastro, il libro magazzino o
altri ancora. Occorre al tempo stesso «conservare
ordinatamente» le documentazioni enumerate dal secondo comma
dellart. 2214. Le prescrizioni da osservare per la
regolarità delle scritture contabili sono indicate dagli artt.
2215, 2216, 2217 e 2219. Ne risultano stabilite le modalità di
«tenuta» e di «conservazione» di una «ordinata
contabilità» con puntuale determinazione di tempi e
configurazione degli adempimenti dovuti. E va ricordato che una
omessa o irregolare tenuta delle scritture espone anche al
rischio di sanzioni disposte dalla legislazione fiscale (e al
rischio di sanzioni penali quando ne risulti configurata la
fattispecie del reato di bancarotta documentale).
Sarà bene avvertire che la materia è complessa e multiforme.
Per taluni settori di impresa (e ad esempio nel caso delle
imprese bancarie o assicurative e delle imprese di
<cartolarizzazione > dei crediti) valgono infatti speciali
regole di scritturazione e contabilità che ne qualificano in
misura determinante il regime normativo. E si preciserà in
seguito quanto riguarda la disciplina delle imprese comunque
costituite in forma di società di capitali. A determinare il
valore delle scritture contabili come mezzo di prova a favore
dellimprenditore o contro limprenditore (e
largomento è importante) provvedono comunque gli artt.
2709 e 2710. Operano disposizioni nel segno della necessaria
chiarezza. I libri e le altre scritture contabili delle imprese
«soggette a registrazione» per la norma dellart. 2709
«fanno prova contro limprenditore». Ma va considerato che
«chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto». E
ha particolare rilievo la norma dellart. 2710.
Questa disposizione stabilisce infatti che «quando sono
regolarmente tenuti» i libri contabili possono comunque fare
prova «tra imprenditori» per «i rapporti inerenti
allesercizio dellimpresa». Si tratti poi di loro
«comunicazione integrale» o di una singola «esibizione» di
documenti, a regolare limpiego processuale di libri,
scritture contabili e corrispondenza di impresa servono le
disposizioni dellart. 2711. Dal giudice la comunicazione
integrale può essere ordinata soltanto in materia di
controversie che riguardano scioglimento di società, comunione
di beni e successioni per causa di morte. In casi diversi da
questi «anche dufficio» il giudice tuttavia può pur
sempre ordinare che i libri si esibiscano «per estrarne le
registrazioni concernenti la controversia in corso» (e può
anche ordinare lesibizione di «singole scritture
contabili», fatture e ancora altre documentazioni se
«concernenti la controversia» in atto).
4. La nozione
di «società» e lo scenario di insieme. Il contratto e le altre
fonti costitutive. Lautonomia patrimoniale. Oggetto e scopo
delle attività. Società commerciali, società non commerciali.
Scopo lucrativo, scopo mutualistico, scopo consortile
È società lorganizzazione che consente a più soggetti di
svolgere in comune una attività economica. Si uniscono le forze
quanto a risorse di capitale e talvolta anche quanto a capacità
operative. Si condividono e perciò si rendono meno gravosi i
fattori di rischio. E già per questi motivi la società
costituisce lo strumento privilegiato per avviare iniziative
imprenditoriali di rilievo. Operano norme di legge molto numerose
che talvolta vincolano fortemente i contenuti
dellatto costitutivo e dello statuto della società,
residuando tuttavia pur sempre ampio spazio per
lautonomia di valutazione che compete a quanti assumono
iniziative societarie. Da norme di legge e disciplina statutaria
saranno regolati gli obblighi dei soci e i loro diritti che
configurano una complessa posizione giuridica del socio
comprensiva di diritti patrimoniali, diritti amministrativi
di partecipazione allattività sociale e diritti di
controllo sulla gestione della società. Saranno ancora norme di
legge ma anche autonomia di disciplina statutaria a
definire lassetto organizzativo della società. E
molto rilevano le norme del decreto legislativo del marzo
2002 che ha sostituito le disposizioni dellundicesimo
titolo del quinto libro del codice civile formulando nuove
disposizioni per la disciplina penale della materia societaria
.
Come risulta con ogni evidenza già da una sommaria ricognizione
di campo che ne consideri soltanto loggetto e il regime
patrimoniale, la materia societaria comprende in sé
fenomeni e fattispecie del più diverso genere.Quanto
alloggetto delle attività il criterio primario di
distinzione è tra società non commerciali che appunto non
possono svolgere attività commerciale, come è il caso della
società semplice e società invece commerciali che svolgeranno
perciò attività di imprenditore commerciale, e saranno volta a
volta società di persone in nome collettivo o in
accomandita semplice oppure società di capitali ,e perciò
società per azioni, società in accomandita per azioni e
società a responsabilità limitata per esse dovendosi
considerare la radicale riforma di sistema operata a gennaio del
2003. E per le società azionarie lart. 2325 bis provvede
ad una identificazione delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio ,le società con azioni quotate
in mercati regolamentati o comunque diffuse tra il pubblico in
misura rilevante assoggette poi ad una loro speciale
disciplina.
.Lo scenario di insieme è davvero multiforme e complesso
dovendosi tener presente che che la forma giuridica di una delle
società commerciali può essere scelta anche per svolgere una
attività non commerciale, senza tuttavia che questo comporti
applicazione alla società delle norme di regime degli
imprenditori commerciali. Quanto al regime patrimoniale delle
società occorre distinguere tra le società di persone che
hanno autonomia patrimoniale imperfetta e perciò non sono
«persona giuridica», come è il caso della società semplice,
della società in nome collettivo e della società in
accomandità semplice mentre sono invece società
<persona giuridica > che opera in regime di perfetta
autonomia patrimoniale la società per azioni, la società in
accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata.
Esistono infine società a scopo di lucro e società non
lucrative dovendosi considerare in modo particolare il
regime giuridico della società cooperativa (anche quando
non sia società a mutualità prevalente sul
modello dellart. 2512 ).
Nel disegno delle norme del codice civile «fonte costitutiva»
di una società è in linea di principio il contratto, per
lappunto il contratto di società che lart. 2247
definisce con concisa chiarezza. Con il contratto di società
«due o più persone conferiscono beni e servizi per
lesercizio in comune di una attività economica allo scopo
di dividerne gli utili». Come si preciserà più avanti esistono
tuttavia norme di legge che per singole fattispecie consentono la
costituzione di società per atto unilaterale. Società a
responsabilità limitata e società per azioni già in linea di
principio possono comunque essere costituite anche
con atto unilaterale. E fattispecie di costituzione di società
con atto unilaterale si ritrovano in leggi speciali che
riguardano processi di trasformazione in società di enti
creditizi, dismissioni di partecipazioni azionarie dello Stato (e
di altri enti pubblici) e ancora la «trasformazione» in
«società» di aziende degli enti locali. Guardando ai recenti
fenomeni di privatizzazione di importanti comparti del settore
pubblico, va poi considerato con la dovuta attenzione anche il
caso delle società legali, intese come tali sia le società
costituite in via diretta da una norma di legge sia le società
che una norma di legge impone di costituire. Ma si tratta pur
sempre di fattispecie particolari.
Nella generalità dei casi opera infatti la regola dellart.
2247 e la società origina da un contratto di società che
appartiene allambito dei contratti associativi e con
comunione di scopo. Il contratto di società è per sua natura
potenzialmente «plurilaterale», è contratto di organizzazione
di attività e ad esso si applicano gli artt. 1420, 1446, 1459 e
1466. E naturalmente si applicano le norme di disciplina generale
dei contratti se compatibili con le norme di speciale disciplina
dei singoli tipi di società indicati dallart. 2249. Questa
disposizione configura un sistema normativo che tuttavia
stabilisce il principio del numero chiuso dei tipi di società.
Alle parti del contratto perciò è consentito scegliere tra tipo
e tipo di società e non è esclusa la possibilità di integrarne
il regime con particolari e «atipiche» clausole negoziali
essendo assai indicativa la nuova disciplina delle società a
responsabilità limita. Ma non è consentito costituire società
non appartenenti ad un tipo legale.
La necessaria conformità di ogni società ad un tipo legale in
decisiva misura ne precostituisce il regime che sarà volta a
volta diverso a seconda del tipo prescelto dai contraenti.
Esistono tuttavia pur sempre regole di carattere generale già in
grande evidenza se si considerano le disposizioni in materia di
conferimenti, la disciplina dell«esercizio in comune»
dellattività di impresa e lo «scopo di dividerne gli
utili». Si tratti di beni materiali o di beni immateriali, di
crediti o di servizi prestati (o più semplicemente di denaro) in
ogni società i conferimenti dei soci confluiscono in un
patrimonio sociale, che di tempo in tempo varierà a seconda
degli andamenti della gestione che determinano la soglia
dellattivo e del passivo sociale. Ma latto
costitutivo della società deve stabilire e indicare il valore
degli iniziali conferimenti dei soci in quanto capitale sociale,
inteso come tale il valore in denaro dei conferimenti che così
considerati svolgono necessarie funzioni di garanzia e altre
ancora.
Funzioni di garanzia (efficacemente esemplificate da norme come
lart. 2303 o lart. 2447) perché le norme vincolano
la società a conservare quel valore (che diventa perciò
indisponibile) a garanzia di tutela dei terzi entrati rapporti di
affari con la società, che sulla consistenza economica del
capitale sociale possono in ogni caso fare conto per la
riscossione dei loro eventuali crediti. Altre e rilevanti
funzioni lentità numerica del capitale sociale svolge poi
quanto alle valutazioni di bilancio. Ogni società deve
periodicamente valutare il suo andamento di gestione mediante un
bilancio di esercizio che serve ad accertare se la gestione ha
conseguito un utile o registrato invece perdite. E naturalmente
un utile esiste soltanto se lattivo di bilancio supera le
passività aumentate dellimporto del capitale sociale, che
per la sua stessa funzione di garanzia dei creditori va
considerato un debito verso terzi (e perciò va segnato al
passivo del bilancio societario). Si dirà più avanti della
speciale disciplina della società cooperativa che opera in
regime di capitale variabile.
Ad indicare ulteriori requisiti del contratto di società
lart. 2247 poi provvede indicando come elemento distintivo
di ogni e qualsiasi società lesercizio in comune di una
attività economica. E tale sarà naturalmente anche il
caso di società che come la società di engineering o la
società di revisione contabile pure esercitano in prevalenza
attività di elaborazione concettuale di problemi tecnici.
Considerato che nellart. 2247 «attività» significa
comunque serie di atti coordinati secondo una logica di
programma, sarà chiaro che non è invece «società»
liniziativa avviata da operatori economici semplicemente
interessati a fare insieme una singola operazione di mercato che
a veder bene non comporta alcuna organizzazione di attività (e
per esempio una vendita congiunta di merci che vendute insieme
consentono di conseguire un maggior prezzo).
Lart. 2247 tuttavia non richiama il requisito della
professionalità invece dallart. 2082 ritenuto
necessario perché esista impresa. Perciò non esiste impresa ma
esiste pur sempre società nel caso delle società occasionali,
costituite per lo svolgimento di una operazione di mercato a
carattere complesso, che esige organizzazione di una serie di
atti coordinati secondo logica di programma, anche se
lattività svolta non avrà il carattere
durevole delle attività professionali (e la
società sarà sciolta una volta venduti gli immobili costruiti
in esecuzione del progetto di insediamento abitativo). Altra
(molto discussa e molto rilevante ) fattispecie di società
senza impresa sembra configurare il caso della società tra
professionisti (ma la problematica è complessa e la disciplina
della fattispecie ancora in via di definizione).
Sempre in tema di regime delle attività lart. 2248
distingue con sufficiente chiarezza tra società e comunione a
scopo di godimento, disponendo che nel caso di una comunione
costituita o mantenuta «al solo scopo del godimento di una o
più cose» non si applicano le norme in materia di società. In
tal caso manca infatti il genere di attività che ne giustifica
il regime, essendo evidente che una cosa è la attività di
genere imprenditoriale e altra cosa lattività di pura e
semplice cura di beni con finalità di un loro miglior godimento.
Perciò lart. 2248 stabilisce che a tale fattispecie si
applicano le norme che il terzo libro del codice civile prescrive
appunto per la comunione di beni. E in questo senso si devono
considerare vietate le società di mero godimento (ma
naturalmente non lo sono società che impiegano beni in
comproprietà nel contesto di una organizzazione di impresa: si
pensi al caso della società che non si limita alla locazione di
immobili, impiegando invece immobili nella attività di gestione
di un complesso apparato di servizi residenziali).
Ancora lart. 2247 avverte poi che non esiste società senza
esercizio «in comune» di una attività. E società non esiste
nel caso della associazione in partecipazione che si concreta
quando si assicurano apporti finanziari allaltrui attività
di impresa, senza che tuttavia ne consegua alcuna forma di
concorso alla sua gestione né alcun «esercizio in comune» di
attività imprenditoriali. Il contratto può anche prevedere
modalità di controllo (e comporta diritti di rendiconto) secondo
quanto stabilisce lart. 2552. Ma non è contratto di
società ed è invece puro e semplice contratto di scambio sul
modello dellart. 2549, che prefigura appunto contratti
mediante i quali un imprenditore «associante» attribuisce ad un
soggetto «associato» una partecipazione agli utili della sua
impresa» o di uno o più affari «verso il corrispettivo di un
determinato apporto». Lart. 2553 precisa che «salvo patto
contrario» lassociato partecipa alle perdite nella stessa
misura in cui partecipa agli utili. Ma le perdite che colpiscono
lassociato non possono superare il valore del suo apporto.
In ogni caso la gestione dellimpresa o dellaffare
compete in via esclusiva allassociante (e gli compete in
via esclusiva anche nel caso dei contratti di cointeressenza
prefigurati dallart. 2554).
Quanto allo scopo di lucro occorre intanto distinguere tra
società e altre organizzazioni collettive che pure possono
svolgere attività di impresa. Va infatti considerato che per
lart. 2082 lattività di impresa non ha
necessariamente scopo di lucro. E attività di impresa possono
svolgere anche organizzazioni collettive che non sono società.
Si pensi al caso di una associazione del libro primo del codice
civile che a integrazione delle sue iniziative di genere
culturale nel settore dellarte contemporanea per statuto
preveda anche lo svolgimento di attività di impresa. Attività
che lassociazione svolgerà senza scopo di lucro e soltanto
al fine di promuovere ulteriori attività associative. Si
venderanno libri e opere darte, si organizzeranno viaggi e
molto altro. E tutto questo sarà attività di impresa di una
associazione «imprenditore commerciale» diverso
dallimprenditore «società», come diversi
dallimprenditore «società» sono enti pubblici che
svolgano anchessi attività di impresa senza scopo
lucrativo. Altro invece lo scenario delineato dalle norme che
regolano le attività di impresa svolte in forma societaria.
Lart. 2247 segnala infine come finalità tipica del
contratto di società lo scopo di divisione degli utili. Occorre
tuttavia precisare che per questa sua parte lart. 2247
riguarda soltanto le società lucrative, che saranno volta a
volta società semplici, società in nome collettivo, società in
accomandita, società per azioni o società a responsabilità
limitata costituite appunto a scopo di lucro.Ma si consideri che
le società consortili possono non avere come scopo la divisione
di utili e si deve avvertire che spesso norme di leggi speciali
configurano particolari fattispecie di società (e di regola
società per azioni) che se hanno forma giuridica di società
lucrativa tuttavia istituzionalmente escludono qualsiasi scopo di
divisione di utili (il lucro in senso soggettivo), e talvolta
esclusa è la stessa finalità di conseguire un utile di impresa
(il lucro in senso oggettivo). Ma si tratta di norme che operano
in via di eccezione. Per i tipi di società che si sono indicati
è infatti pur sempre principio generale che il contratto di
società ha causa lucrativa.
Tipi di società che non hanno scopo lucrativo indicano invece
gli artt. 2511 e 2615 ter. In misura talvolta assolutamente
prevalente non hanno scopo lucrativo e hanno invece uno scopo
mutualistico le società cooperative dellart. 2511 che si
sono già segnalate . E come già si sa non hanno necessariamente
scopo lucrativo le società indicate dallart. 2615 che
«come oggetto sociale» possono assumere lo scopo consortile
dellart. 2602. Si tratterà allora di contratti di società
che costituiscono un consorzio tra imprenditori, configurandosi
così una organizzazione comune istituzionalmente chiamata a
regolare o a svolgere «determinate fasi» della attività degli
imprenditori consorziati. La società consortile potrà anche
essere consorzio con attività esterna sul modello dellart.
2612 e perciò svolgere «unattività con i terzi»,
perseguendo comunque risultati di contenimento dei costi
imprenditoriali e di incremento dei profitti di impresa senza per
questo perseguire in senso tecnico uno scopo lucrativo. E
società non lucrative possono essere anche le associazioni di
impresa e joint ventures se la società che si costituisce
per integrare le forze di due o più imprenditori persegue
finalità diverse dalla produzione immediata di utili da dividere
tra i soci.
5. Le società
di persone. Società semplice, società in nome collettivo,
società in accomandita semplice. Società «di fatto», società
«apparenti», società «occulte». Il caso delle società
«irregolari»
Sono società di persone la società semplice, la società in
nome collettivo e la società in accomandita semplice. La
società semplice può esercitare soltanto attività non
commerciale. La società in nome collettivo che pure è società
commerciale può esercitare sia attività commerciale che
attività non commerciale. E lo stesso vale per la società in
accomandita semplice. Per maggior chiarezza sarà il caso di
leggere la disposizione dellart. 2249. Le società «che
hanno per oggetto» lesercizio di una attività diversa
dalla attività commerciale «sono regolate dalle disposizioni
sulla società semplice». Perciò la società semplice è il
tipo di società naturalmente destinato alle attività
dellimpresa agricola. Al secondo comma lart. 2249
tuttavia non esclude che i soci di una impresa pure non
commerciale possano invece scegliere di «costituire la società
secondo uno degli altri tipi di società». Da ciò il caso
dellimpresa non commerciale organizzata nella forma
giuridica della società in nome collettivo o di altro tipo di
società commerciale fosse anche un tipo di società di capitali.
Per espresso divieto dellart. 2249 non possono invece darsi
imprese commerciali in forma di società semplice.
Se questo è il complessivo disegno delle norme del codice civile
(ormai da tempo, e da più parti ) si è segnalata l'esigenza di
una loro riforma, occorrendo un intervento legislativo che alle
società di persone assegni un regime in linea con la domanda di
un adeguamento delle normative agli attuali assetti
delleconomia. E muovendo in questa direzione lo «schema»
di disegno di legge approvato a febbraio del 2001
prefigurava «revisione» delle disposizioni generali in
materia societaria e riforma della disciplina delle società di
persone, progettando la «soppressione» del tipo sociale
«società semplice». Contestualmente si indicava nella società
in nome collettivo il modello di organizzazione societaria da
privilegiare per la generalità delle società personali, sia
commerciale oppure di diverso genere la attività svolta da
imprese che non assumono la forma e il regime delle società di
capitali. E una riforma orientata in questa direzione ha precise
motivazioni.
Si deve infatti considerare che allatto pratico il tipo
della società semplice non ha trovato occasioni di frequente
impiego. Il rilevante interesse delle disposizioni che la
regolano si deve perciò in decisiva misura alle disposizioni
degli artt. 2293 e 2315, che come si preciserà ne utilizzano
ampiamente i contenuti per dare disciplina a società
in nome collettivo e società in accomandita. E già da esse si
derivano gli elementi distintivi delle società di persone. «Di
persone» perché nel loro regime lelemento personale
rileva in modo assolutamente particolare. Si guardi al regime di
responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, dei poteri
di amministrazione della società e del trasferimento della
qualità di socio. Ne risulterà con ogni evidenza che le norme
da considerare sono numerose, comportano numerose varianti di
regime e talune disposizioni non si uniformano ai principi
generali. Ma i principi generali sono di segno assolutamente
univoco.
Le società di persone non configurano una «persona giuridica»
con un suo patrimonio interamente separato anche se va
considerata la loro possibile trasformazione in società aventi
personalità giuridica secondo la previsione dellart.
2498,occorrendo leggere quanto lart. 2500 ter dispone
in ordine alle deliberazioni che si devono assumere (
ma anche quanto stabiliscono lart. 2500
quater s in tema di assegnazione di partecipazioni sociali
e lart. 2500 quinquies in tema di responsabilità
patrimoniale ). In queste pagine tuttavia è
possibile considerare i lineamenti generali della disciplina ,e
anchessi soltanto in via di di prima approssimazione
allanalisi di un regime con notevoli caratteri di
complessità.
In linea generale per le obbligazioni sociali
vale la regola della illimitata e solidale responsabilità di
tutti i soci :Regola tuttavia esclusa ( soltanto) per la
categoria dei soci accomandanti della società in accomandita. E
ancora in linea di principio la qualità di socio in linea di
principio assicura ad ognuno un accesso ai poteri di
amministrazione della società. Sempre in linea di
principio la qualità di socio non si trasferisce a terzi senza
il consenso degli altri soci. Da ciò il particolare rilievo del
fattore personale che indica tal genere di società come modello
normativo certamente preferibile quando si tratta di iniziative
imprenditoriali dove più contano le qualità soggettive dei soci
e il rapporto fiduciario che li lega, non occorrendo invece la
ingente raccolta di risorse finanziarie consentita soltanto a
società di capitali.
Quanto alla basic rule della illimitata responsabilità per le
obbligazioni sociali si dovranno considerare disposizioni
(dellart. 2267) che consentono un diverso accordo
societario o disposizioni (dellart. 2313) che per la
accomandita configurano una categoria di soci accomandanti a
responsabilità limitata. Ma il principio generale è pur sempre
nel senso che di regola il socio delle società di persone
nellattività di impresa impegna e mette a rischio tutto il
suo patrimonio. Un rischio tanto maggiore se si considera che la
sua illimitata responsabilità è al tempo stesso responsabilità
solidale dellart. 1292, di modo che dal creditore della
società ogni singolo socio potrebbe «essere costretto
alladempimento per la totalità» dellobbligazione.
Ma se la posizione del socio della società «di persone»
comporta così pesanti responsabilità ben si spiega quanto
lart. 2257 stabilisce in materia di poteri di
amministrazione.
Ancora una volta fa eccezione il caso del socio accomandante. Ma
in linea generale e «salvo diversa pattuizione»
lamministrazione della società «spetta a ciascuno dei
soci disgiuntamente dagli altri». E se poteri di amministrazione
competono «a ciascuno dei soci» illimitatamente responsabili
«ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi
alloperazione che un altro voglia compiere». È vero che
la «diversa pattuizione» regolata dallart. 2258 può
assegnare soltanto a taluni soci i poteri di amministrazione
della società e poteri da esercitare «congiuntamente». Ma in
nessun caso per gli altri la posizione di socio diventa pura e
semplice partecipazione finanziaria allattività
dellimpresa. Da ciò ancora una volta il particolare
rilievo del fattore personale che trova puntuale conferma nella
disciplina del trasferimento a terzi della qualità di socio. Per
esso occorre il consenso degli altri soci (e lart. 2284
avverte che nel caso della morte di un socio soltanto il consenso
degli altri consentirà ai suoi eredi laccesso alle
attività sociali, essendo ancora una volta eccezione alla regola
quanto per laccomandante dispone lart. 2322).
Va infine considerato che società di persone possono operare
anche in assenza di un atto scritto che le costituisca. Può
perciò darsi il caso di rapporti contrattuali e società di
fatto, inteso come tale il caso
dellattività di impresa che si esercita in
comune senza che tuttavia esista alcun formale contratto,
esistendo appunto soltanto e in via di fatto condivisione di
risorse, di iniziative e di guadagni o perdite. A seconda che si
tratti oppur no di attività commerciale si applicherà la
disciplina della società in nome collettivo o quella
della società semplice. E qualora si
tratti di società che svolge attività commerciale la sua
insolvenza comporterà fallimento ( della
società di fatto e di tutti suoi soci ). Altra la fattispecie
della società apparente che si presenta quando
allapparenza di in vincolo societario non corrisponde la
realtà delle cose esistendo per lappunto soltanto le
apparenze di un esercizio in comune di attività societarie. Ma
per diritto giurisprudenziale laffidamento
ingenerato dalle apparenze non sarà senza conseguenze
configurandosi una responsabilità di tutti gli apparenti
«soci» nei confronti dei terzi entrati con loro in
relazioni daffari.
Altre ancora le fattispecie della
società palese che ha soci occulti
(anchessi assoggettati alle dovute responsabilità ) e
infine la fattispecie della società essa stessa
occulta. La società esiste ma per accordo tra i soci la sua
esistenza non si manifesta perchè nelle relazioni
daffari con i terzi slattività di impresa si
presenta come lagire di un imprenditore
individuale dissimulandosi lesistere di di una
società e di soci che per lappunto si
occultano . E naturalmente tutto questo al perverso fine di
limitare le responsabilità patrimoniali verso terzi al
(solo e verosimilmente contenuto) patrimonio di chi spende
il suo nome come se fosse imprenditore individuale.Ma ancora una
volta opera un diritto giurisprudenziale (assai
discusso ma comunque) tale da configurare regole di
responsabilità verso i terzi estese a società occulta e soci
occulti ,tutte le volte che ai terzi riesca di
provare lesistenza di un accordo sociale e che
gli atti messi in essere da chi appare (imprenditore
individuale ) sono in realtà atti da riferire alla
società occultata.E si pensi alla
eventuale insolvenza che concreti i
presupposti della procedura fallimentare.
Quanto all ordinario regime delle società di
persone non sarà cosa difficile fare chiarezza già per
ciò che riguarda i lineamenti generali della
disciplina della società semplice. Per la costituzione
della società semplice non esistono requisiti di forma. Più
precisamente lart. 225 stabilisce che «il contratto»
sociale «non è soggetto a forme speciali, salvo quelle
richieste dalla natura dei beni conferiti». E se non ci sarà
scrittura ricorrerà il caso della società di fatto.
Liscrizione della società nella sezione speciale del
registro delle imprese vale con gli effetti che si sono
già indicati. Quanto allamministrazione opera il già
indicato modello di amministrazione disgiuntiva dellart.
2257 dove è espressamente previsto che <salvo diversa
pattuizione> la amministrazione della società <spetta>
appunto <a ciascun socio disgiuntamente dagli altri >. E
qualora si operi invece in regime di amministrazione congiuntiva
devono osservarsi le prescrizioni dellart. 2258.
Per la rappresentanza della società dispone lart. 2266
avvertendo che in mancanza di diversa disposizione del
contratto sociale <la rappresentanza spetta a ciascun socio
amministratore>essendo estesa a tutti gli atti che<
rientrano nelloggetto sociale > . E lart.
2266 regola contestualmente anche la legittimazione a
stare in giudizio . In tema di responsabilità per le
obbligazioni sociali, i creditori «possono far valere i loro
diritti sul patrimonio sociale «ma come precisa lart. 2267
«rispondono inoltre personalmente e solidarmente» i soci che
hanno agito «in nome e per conto della societa». E
rispondono anche «gli altri soci» salvo «patto contrario». Ma
un patto di questo genere deve «essere portato a conoscenza dei
terzi con mezzi idonei» perché in mancanza di ciò la
limitazione della responsabilità o la esclusione della
solidarietà non sono opponibili «a coloro che non ne hanno
avuto conoscenza». Al socio richiesto del pagamento lart.
2268 assicura il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio sociale.
La società in nome collettivo configura il tipo di società
commerciale maggiormente diffuso. In caso di attività
commerciale se gli accordi tra i soci non comportano più
complesso regime la società sarà infatti società in nome
collettivo. E sarà società disciplinata dalle norme degli artt.
2291 a 2312. Ma in osservanza della disposizione
dellart. 2293 alla società in nome collettivo si applicano
anche le norme che regolano la società semplice per tutto quanto
non sia diversamente stabilito.Rilevano in modo particolare le
prescrizioni che adesso si segnalano. Per la società in nome
collettivo lart. 2295 prescrive precisi e
circostanziati contenuti dellatto costitutivo. E
lart. 2296 prescrive requisiti di forma,
latto pubblico o la scrittura privata autenticata che
tuttavia non sono condizioni di esistenza della società ma
soltanto presupposti della sua regolarità. Latto pubblico
o la scrittura privata occorrono per la iscrizione nel registro
delle imprese. In sua mancanza la società pur sempre esiste ed
opera essendo tuttavia società in nome collettivo irregolare,
assoggettata alla previsione dellart. 2297 dove si
stabilisce che «ferma restando la responsabilità illimitata e
solidale di tutti i soci» fino a quando «la società non è
iscritta (
) i rapporti tra la società e i terzi (
)
sono regolati dalle disposizioni relative alla società
semplice».
Rilevano poi in modo particolare le norme in materia di
conferimenti dei soci dovendosi leggere quanto
lart. 2253 stabilisce con riguardo al
<conseguimento delloggetto sociale > (ma sarà
bene leggere con attenzione anche le successive disposizioni che
con lart. 2253 fanno sistema ). E il valore
attribuito ai conferimenti dei soci secondo la
previsione dellart. 2295 consentirà di determinare
lammontare del capitale sociale. .Allamministrazione
della società si provvederà in osservanza della
regola che ogni socio è amministratore sempre che la
disciplina statutaria non riservi soltanto ad alcui la
fuizione amministrativa originandosi allora la distinzione tra
amministratori e soci che non sono amministratori. In ogni caso e
come già si sa è regola il principio di amministrazione
disgiuntiva dellart. 2257 ma lalternativa prudenziale
dellamministrazione congiunta è offerta dallart.
2258. Il bilancio di esercizio a suo tempo
consentirà di stimare utili e perdite in
funzione delle eventuali assegnazioni di utili secondo la
previsione dellart. 2262
Massimamente rilevano infine le norme di speciale
disciplina del regime di responsabilità per le obbligazioni
sociali. Lart. 2291 stabilisce infatti che nel caso della
società in nome collettivo tutti i soci «rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali». È
vero che non diversamente da quanto è previsto
per la società semplice è possibile un «patto contrario». Ma
occorre chiarezza quanto alla assoluta
diversificazione di regime perché nel caso della società
semplice la limitazione di responsabilità
stabilita a favore di taluni soci è opponibile ai
terzi se portata a loro conoscenza
<con mezzi idonei». Mentre invece lart.
2291 avverte che nel caso della società in nome collettivo
tale patto non ha effetto nei confronti dei
terzi. E questo significa che i creditori della società trovano
adeguate garanzie di tutela del loro
credito sia nel patrimonio sociale sia in quello personale di
ogni singolo socio.
A vantaggio dei soci opera invece la regola che lart. 2304
stabilisce in punto di autonomia patrimoniale della società. I
creditori sociali infatti non possono pretendere il pagamento dei
debiti sociali dai singoli soci se non dopo la escussione del
patrimonio sociale. Nel loro interesse opera perciò una
disposizione più favorevole di quanto non sia lart. 2268
per i soci della società semplice, che sono invece tenuti a
domandare la preventiva escussione della società dovendo poi
indicare «i beni sui quali il creditore possa agevolmente
soddisfarsi». Si consideri poi che se al creditore
particolare di un socio di società semplice è consentito
domandare la liquidazione della quota del socio debitore,
«finché dura la società» questo non è consentito al
creditore particolare di un socio di società in nome collettivo.
Per il caso di trasformazione della società operano le
prescrizioni che si sono segnalate.
Quanto alla società in accomandita semplice lart.
2315 stabilisce che ad essa si applicano le disposizioni relative
alla società in nome collettivo se «compatibili con le norme»
di speciale regime degli artt. 2313 a 2324. La società in
accomandita come già si diceva ha il suo elemento distintivo
nella presenza di due diverse categorie di soci. Presenza
necessaria perché come avverte lart. 2323 «quando
rimangono soltanto soci» di una delle due categorie si determina
una causa di scioglimento della società. Sono accomandatari i
soci che amministrano la società e portano su di sé illimitata
e solidale responsabilità per le obbligazioni sociali.
Accomandanti sono i soci che invece di esse rispondono
limitatamente alla quota conferita e per disposizione
dellart. 2320 non possono compiere atti di amministrazione
né trattare o concludere affari in nome della società «se non
in forza di procura speciale per singoli affari».
Sullamministrazione della società i soci accomandanti
hanno poteri di controllo assicurati dal secondo comma
dellart. 2320, dove si stabilisce che «in ogni caso» essi
«hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del
conto dei profitti e delle perdite» e diritto di «controllarne
lesattezza, consultando i libri e gli altri documenti della
società».
Va poi considerato che «sotto la
direzione» dei soci accomandatari e «amministratori» della
società i soci accomandanti «possono tuttavia prestare la loro
opera» non essendo escluso che latto costitutivo
della società «per determinate operazioni» preveda una loro
autorizzazione o un loro parere. Ma si tratta pur sempre di soci
per così dire «capitalisti» che in previsione di un utile
finanziano attività di impresa amministrate da altri, i soci
accomandatari e imprenditori che nellesercizio delle
attività di impresa si devono uniformare alla già segnalata
disposizione dellart. 2315, là dove si stabilisce che alla
società in accomandita semplice « in quanto (
)
compatibili» si applicano le norme che valgono per la società
in nome collettivo. Particolarità di disciplina non mancano se
ad esempio si considera che la quota di di partecipazione del
socio accomandante è «trasmissibile per causa di morte». Ma
prevalgono le uniformità di regime dovendosi tuttavia
considerare che cosa stabilisce lart. 2317 quanto al caso
della società in accomandita irregolare per il caso di mancata
iscrizione nel registro delle imprese. Per il caso della
trasformazione in società di capitali con gli effetti
dellart. 2498 si devono ancora una volta
leggere le norme che già si conoscono
6. La crisi
economica di imprese e società. Insolvenza
dellimprenditore commerciale e procedure concorsuali.
Situazioni di crisi dellimpresa e stato di insolvenza
possonono riguardare qualsiasi imprenditore ma nel
caso dellimprenditore commerciale si configurano
fattispecie che con ogni evidenza sono del massimo rilievo
e della maggior gravità. Limprenditore si trova in
stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni. Il loro inadempimento ne è
un possibile segnale ma stato di insolvenza esiste anche se alle
obbligazioni assunte si provvede con anomale modalità che
tendono a dissimulare il dissesto dellimpresa. E se si
tratta di una impresa commerciale che non sia piccolo
imprenditore né ente pubblico a tutela dei suoi creditori opera
la disciplina del fallimento stabilita con le norme della
fallimentare 267 del. marzo 1942 che si segnalano
anche per la configurazione di tutta una serie di fattispecie di
reato.
Ne
risulta un regime della materia fallimentare sempre più esposta
a motivate obiezioni di assoluta inadeguatezza essendo
ormai verosimilmente non lontani i tempi di approvazione della
normativa riformatrice già ampiamente discussa nelle sedi
parlamentari (e si consideri quanto stabilisce il regolamento
comunitario del maggio 2000 adesso finalmente operante).
Finalità principale della procedura concorsuale è
garantire il soddisfacimento dei creditori dellimpresa
secondo principio di parità di trattamento. Come si legge
nellart. 52 della legge fallimentare, la dichiarazione di
fallimento «apre il concorso dei creditori sul patrimonio del
fallito». I creditori diventano creditori concorsuali e non sono
più consentite azioni esecutive individuali, al loro
soddisfacimento dovendosi provvedere mediante la procedura che si
avvia con la dichiarazione di fallimento. E più
avanti si dovranno considerare anche le procedure
concorsuali diverse dal fallimento ma per intanto occorre
fare chiarezza sulla già segnalata urgenza di una
organica riforma dellintera materia delle insolvenze di
impresa.
In presenza di normative del diritto europeo che privilegiano
policies assai diverse tra loro ma talvolta esposte al rischio
di determinare <liquidazioni> di imprese ancora
<risanabili> per un eccesso di tutela dei creditori, e
altra volta invece al contrario esposte al rischio di
favorire una <conservazione >di imprese non più capaci di
una gestione utile, una intera letteratura di comparazione
giuridica ne indica i punti di caduta al tempo stesso
indicando con precisione in qual direzione orientare
una evoluta politica del diritto. E sono comunque ben
visibili e gravi le carenze di una normativa
che nel caso italiano non consente di affrontare in modo
adeguato problemi che sono con ogni evidenza del maggior
rilievo.Cosa che da più parti (e ancora di recente in sedi
istituzionali assai accreditate)si è segnalata quale
<passività sociale > del <sistema paese>
rilevante anche alla scala macroeconomica.
Anche a non considerare (come invece si deve ) i
costi delle procedure e la loro durata che è
anchessa pesante fattore di costo , le normative in
vigore non consentono infatti di identificare un
giusto punto di equilibrio tra difesa dei valori di impresa e
tutela dei creditori .E guardando allo scenario internazionale
gli esperti di materia spesso indicano come modello di
razionale policy il Bankruptcy Act nord-americano del 1978 che ha
provatamente agevolato una razionale e più
efficiente amministrazione delle crisi di impresa. Una volta
stabilito che in linea di principio occorre assicurare
tutela all<interesse dei creditori > al tempo
stesso le norme del Bankruptcy Act utilmente
distinguono tra procedure di liquidazione e
procedure di <riorganizzazione >
dellimpresa,privilegiando le opportune modalità
di reorganization quando esista modo di
attivarne una new financial structure
in funzione di un possibile e
naturalmente desiderabile <rilancio>
delliniziativa imprenditoriale.
Da ciò la motivata insistenza per interventi legislativi anche
nel caso italiano davvero capaci di distinguere tra
situazioni di temporaneo deficit di liquidità e stato di
insolvenza che invece già prefigura crisi di
impresa senza ritorno dovendosi apprestare discipline
diversificate a seconda delle particolarità della singola
fattispecie .Occorrono comunque norme di diritto
sostanziale e disposizioni di procedura che come già si diceva
pervengano ad un giusto punto di equilibrio , così da
regolare la singola fattispecie nel modo che occorre
per <massimizzare > e non distruggere < il
valore dellimpresa> contestualmente
assicurando alla massa dei creditori insieme con una
corretta valutazione delle <priorità>
creditorie una <soddisfazione>
patrimoniale che per quanto possibile sia la più elevata .
Sarà allora chiaro in qual misura si rende necessaria una
politica legislativa da praticare con il metodo
dellanalisi economica del diritto .E perciò una
politica legislativa che guardi alla crisi di insolvenza
dellimpresa come ad un caso di market failure da valutare
in termini di costi e benefici delle possibili normative .Quanto
poi alla preferenza per procedure di reorganization ( da
organizzare sul modello nord americano del Bankruptcy
Act )non sarà necessario aggiungere ulteriori
considerazioni, essendo di immediata evidenza che in punto
di law and economics limpresa è un valore sempre
maggiore del valore dei singoli bene che ne sono parte , di modo
che ( se talvolta sono obbligate per lassenza di
alternative praticabili ) le misure diverse dal
<risanamento> e dalla <riorganizzazione>
dellimpresa per un suo < rilancio>
imprenditoriale inevitabilmente portano con sé una grave
perdita di valore (segue ).
(*) Autore: Mario Bessone - tratto dal sito:
www.diritto.it
Queste pagine sono una prima parte della esposizione
elementare della disciplina di materia che sarà compresa
in un capitolo della quarta edizione del volume collettaneo
A.A.VV., Lineamenti di diritto privato in corso di pubblicazione
presso la casa editrice Giappichelli
|