Il diritto di informazione e di consultazione
del Socio di s.r.l.

 

L'art. 2476, comma 2, c.c. ha ampliato il diritto di controllo nella s.r.l., consentendo a ciascun socio che non partecipa all'amministrazione della società sia di avere notizie dall'organo amministrativo in merito allo svolgimento degli affari sociali, sia di consultare, anche con l'ausilio di professionisti di fiducia, la documentazione della società.

Il diritto di controllo individuale era riconosciuto ai soci di s.r.l. anche dall'art. 2489 c.c. prev. Tuttavia, a differenza della normativa antecedente alla riforma, l'art. 2476, comma 2, c.c., ha ampliato tale diritto, sia da un punto di vista soggettivo, che da un punto di vista oggettivo.

Sotto il primo profilo, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario l'esercizio da parte dei singoli soci del diritto di avere notizie in relazione allo svolgimento degli affari sociali e del diritto d'ispezione è consentito anche in presenza del collegio sindacale o del revisore, mentre il previgente art. 2489 c.c. trovava applicazione soltanto con riferimento alle società prive del collegio sindacale. In caso contrario, infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. avrebbe specificato la possibilità di esercitare questi diritti soltanto in caso di assenza dell'organo di controllo.

Sempre da un punto di vista soggettivo, preme evidenziare che i diritti in esame non spettano a ciascun socio, come previsto dall'art. 2489 c.c. prev., ma soltanto a coloro che non partecipino all'amministrazione della società. A tal fine, si ritiene che la legittimazione all'esercizio del diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari e del diritto d'ispezione spetti anche, nel caso di comproprietà di una partecipazione, al rappresentante comune (art. 2468, comma 5, c.c.); nell'ipotesi di pegno o usufrutto di quote, sia al socio che al creditore pignoratizio o usufruttuario, salvo diversa disposizione risultante dal titolo o dal provvedimento del giudice (art. 2352, comma 6, c.c. richiamato per le s.r.l. espressamente dall'art. 2471 bis c.c.); nel caso di sequestro di quote, infine, al custode.

Da un punto di vista oggettivo, invece, il secondo comma dell'art. 2476 c.c. estende il diritto di controllo anche ai libri sociali non obbligatori ed a tutti i documenti inerenti all'amministrazione, e non più ai soli libri sociali obbligatori di cui all'art. 2478 c.c. come previsto dal previgente art. 2489 c.c.

L'art. 2476, comma 2, c.c., in primo luogo, riconosce ai soci ai quali non spetta la gestione della società una forma di controllo definita "mediata" o di "controllo in senso stretto", rappresentata dal diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali.

Tale disposizione, speculare a quanto previsto per le società di persone dall'art. 2261 c.c., consente pertanto a ciascun socio non coinvolto nell'attività gestoria di ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, sia nel corso delle trattative, sia durante l'affare, sia nella fase di conclusione dell'affare medesimo. Al riguardo, si ritiene che le richieste di informazioni potranno essere rivolte senza particolari formalità e senza limiti di tempo, non soltanto in occasione delle adunanze assembleari, ma in qualsiasi momento dell'esercizio.

Il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari rientra più propriamente nel diritto di informazione spettante a ciascun socio, la cui funzione preminente, unitamente al diritto d'ispezione, è quella di consentire al socio un determinato controllo sull'amministrazione della società e di permettergli l'esercizio consapevole e corretto del diritto di voto. A seguito della riforma, il diritto d'informazione ed il diritto d'ispezione sono dettati espressamente anche in funzione dell'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c.. In altri termini, tali diritti permettono al socio di società a responsabilità limitata di esercitare il controllo sull'operato dell'organo amministrativo, costituendo un valido strumento che gli consente di esercitare coscientemente il diritto di voto e di valutare un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori medesimi.

Ai soci che non hanno l'amministrazione della società spetta altresì una forma di controllo c.d. "diretta" o di consultazione, rappresentata dal diritto ad esaminare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti inerenti all'amministrazione sociale.

In relazione ai documenti consultabili, è necessario precisare che, a differenza di quanto previsto dall'art. 2489 c.c. prev., il diritto in esame non è limitato soltanto ai libri sociali previsti dall'art. 2478 c.c. e, quindi: libro soci, libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni dell'organo amministrativo, il libro del collegio sindacale e quello dei revisori; ma è esteso anche agli altri documenti concernenti l'amministrazione della società. A tal proposito, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma, si ritiene che siano consultabili le scritture contabili della società, i documenti fiscali (libro giornale, libro inventari, registri iva, registro beni ammortizzabili, ecc.), i libri concernenti il personale, tutta la documentazione contabile come, a titolo esemplificativo, la documentazione bancaria, le fatture emesse, le fatture ricevute, i contratti, nonché i verbali di accertamento, di constatazione o di irrogazione di sanzioni elevate a carico della società, gli atti giudiziari ed amministrativi che la riguardino, memorie e pareri di professionisti, la documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società medesima sia parte.

In merito, poi, alle modalità di esercizio del diritto di consultazione, l'art. 2476, comma 2, c.c. precisa che nell'esame dell'anzidetta documentazione il singolo socio può farsi assistere, o delegare, un professionista di fiducia. Il diritto d'ispezione, pertanto, può essere esercitato direttamente dal socio o indirettamente, attraverso un professionista di fiducia.

Anche tale diritto, al pari di quello d'informazione, può essere esercitato in qualsiasi momento (quindi anche con cadenza infrannuale), nei giorni ed orari lavorativi, con modalità tuttavia non vessatorie per la società.

Si può discutere, al riguardo, in relazione a se nel diritto di consultazione rientri anche il diritto di ottenere copia della documentazione sociale. Tale questione si pone dal momento che, l'art. 2476 c.c., al pari del previgente art. 2489 c.c., non dispone nulla al riguardo.

Sul punto, partendo dalla considerazione che le funzioni essenziali del diritto di ispezione sono quelle di controllare l'operato dell'organo amministrativo e di esercitare correttamente e consapevolmente il diritto di voto, pare lecito ritenere che al singolo socio spetti anche il diritto di ottenere estratti a proprie spese dei documenti inerenti alla gestione sociale. In caso contrario, infatti, vi sarebbe una forte limitazione del diritto di consultazione spettante a ciascun socio non amministratore.

In ogni caso, l'esigenza di ciascun socio che non svolga attività gestoria a consultare e, quindi, ad ottenere copie della documentazione inerente all'amministrazione sociale, va contemperata con l'esigenza della società alla riservatezza. Ciò sta a significare, a parere di chi scrive, che il diritto individuale del socio ad ottenere copia della documentazione non può essere esercitato indiscriminatamente, ma sempre nel rispetto dei principi di correttezza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.), al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della società.

Il singolo socio non amministratore, pertanto, nell'esercizio del diritto d'ispezione deve tenere un comportamento conforme all'interesse sociale; in altre parole, le richieste di informazioni e la consultazione dei libri e degli altri documenti sociali non trovano giustificazione, incontrando quindi una limitazione, nell'ipotesi in cui siano completamente estranee alla funzione di controllo sull'operato dell'organo amministrativo. Quello che si vuole evitare, infatti, è che il controllo individuale del socio si traduca in un mezzo improprio di pressione o di abuso della minoranza.

Un'ulteriore questione da affrontare concerne la possibilità o meno di derogare convenzionalmente i diritti previsti dall'art. 2476, comma 2, c.c. Tale interrogativo si pone dal momento che la nuova normativa, a differenza del previgente art. 2489 c.c. che prevedeva espressamente la nullità di ogni patto contrario a quanto previsto dalla norma, non dispone nulla in merito. In particolare, si discute in relazione a se l'art. 2476, comma 2, c.c. sia da considerarsi norma imperativa, dal momento che non fa espressamente salva una diversa disposizione statutaria o, in alternativa, se detta norma debba essere considerata dispositiva, in quanto che non preclude una diversa disposizione statutaria.

Sul tema, i giudici di merito (cfr. Trib. Bari 10 maggio 2004, ord., in Foro it., 2004, I, c. 3217) si sono espressi, con tesi da condividersi, per la non derogabilità in peius da parte dello statuto del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l.

Al contrario, si ritengono ammissibili clausole statutarie volte ad integrare ed ampliare la previsione normativa con una più articolata disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.

Sotto il profilo sanzionatorio, infine, la violazione degli anzidetti diritti può dare origine, da un punto di vista civilistico, all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. e, qualora si possano ravvisare gli estremi di grave irregolarità, alla revoca cautelare degli amministratori; da un punto di vista penale, al reato di impedito controllo previsto dall'art. 2625 c.c.

Autore: Dott. Daniele Fico - tratto da "Quotidiano Giuridico" - 22/01/2007