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I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE DEL TRAENTE NELLA C.A.I. IN CASO DI
EMISSIONE DI ASSEGNO BANCARIO A VUOTO
Sommario: 1. Il nuovo panorama normativo conseguente al d.lg. n.
507 del 1999 2. La disciplina attuale della c.d. revoca di sistema 3. La
condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria amministrativa
nell'ipotesi dell'illecito riconducibile all'emissione di assegni a vuoto: le
problematiche principali in tema di c.d. pagamento tardivo
1. IL NUOVO PANORAMA NORMATIVO CONSEGUENTE AL D.LG. N. 507 DEL
1999 I due provvedimenti del Tribunale di Nocera Inferiore (quello
collegiale di conferma in sede di reclamo dell'ordinanza di diniego del ricorso
ex art. 700 c.p.c. emessa dal giudice unico in prima istanza) offrono
l'occasione per fare il punto - dopo i primi impatti giurisprudenziali - sulla
complessiva disciplina concernente l'individuazione dei presupposti per far
luogo alla legittima iscrizione nella Centrale di allarme interbancaria (in
sintesi: CAI) nell'ipotesi di avvenuta emissione di assegno bancario senza
idonea copertura. Da un punto di vista introduttivo, occorre evidenziare che
il d.lg. n. 507 del 30 dicembre 1999 (pubblicato nella G.U. del 31 dicembre
1999), con riferimento alla disciplina normativa in materia di assegni, ha
prodotto, da un lato, l'effetto di depena lizzare le fattispecie precedentemente
rilevanti sotto il profilo penale (così come previste negli artt. 1 e 2 l. n.
386 del 1990, relative rispettivamente all'emissione di assegno bancario senza
autorizzazione e a quella dell'emissione dello stesso titolo in mancanza di
provvista) e, dall'altro, ha inciso profondamente sulla disciplina in questione
con la previsione di nuove figure e regole civilistiche che hanno determinato
l'insorgenza di un nuovo panorama istituzionale in questo ambito. Le
sopravvenute innovazioni principali maggiormente rilevanti a quest'ultimo
proposito sono state identificate: - nell'introduzione della c.d. «revoca di
sistema», che ha sostituito la precedente limitata «revoca aziendale»
(riferentesi, peraltro, alla sola ipotesi di emissione di assegno senza
provvista) che investe tutte le autorizzazioni ad emettere assegni ed il divieto
di stipulare nuove convenzioni con qualsiasi banca od ufficio postale (e non più
soltanto con l'istituto con il quale il traente aveva concluso la convenzione)
(art. 34 d.lg. n. 507 del 1999); - nell'istituzione di un archivio
informatico centralizzato che costituisce l'impianto informatico dell'intera
organizzazione bancaria e si pone in rapporto strumentale rispetto al
funzionamento e alla concreta applicazione della riferita «revoca di sistema»
(art. 36 d.lg. n. 507/99) (1); - nella previsione della responsabilità
solidale dell'istituto trattario con il traente nell'ipotesi di omissione o
ritardo nell'iscrizione del soggetto insolvente nel predetto archivio in
presenza dei relativi presupposti ovvero di autorizzazione al rilascio di moduli
di assegni in favore di «soggetto segnalato» (art. 35 d.lg. n. 507 del 1999).
Pertanto, sulla scorta della nuova impostazione normativa, risulta essere
stato approntato un duplice livello di intervento: - per un verso, di tipo
tradizionale, secondo uno schema di progressione sanzionatoria, che si risolve,
in via generale, nell'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma
che consente, in casi particolari più gravi, il ricorso alla tutela mediante
l'irrogazione di misure interdittive, anch'esse di natura amministrativa, per
poi completarsi con la previsione della più incisiva tutela penale per le
ipotesi in cui le misure da ultimo richiamate vengano violate; - per l'altro
verso, di tipo innovativo, agendo in una prospettiva preventiva e generale (e
svolgentesi in modo anticipato rispetto all'intervento sanzionatorio
amministrativo), che legittima le banche, nei casi di emissione di assegni senza
provvista non seguita dal tardivo pagamento del titolo comunque liberatorio nel
termine prescritto - ai sensi del novellato art. 8 l. n. 386 del 1990 - ovvero
di attivazione della circolazione di assegni in mancanza di autorizzazione, a
revocare al traente, ancorché solo a tempo determinato (sei mesi) -, tutte le
autorizzazioni ad emettere assegni, con ciò provocando l'estromissione
temporanea (2) dal circuito bancario di coloro che hanno
violato la fede pubblica e si sono, perciò, dimostrati inaffidabili. Sul
piano cronologico, bisogna sottolineare che mentre le norme implicanti
l'intervenuta depenalizzazione degli illeciti penali principali - innanzi
richiamati - sono state rese immediatamente applicabili (salva l'osservanza
dell'ordinaria «vacatio legis»), le disposizioni di cui agli artt. 34 (sulla
revoca dell'autorizzazione), 35 (riguardante la responsabilità del trattario) e
37 comma 2 d.lg. n. 507 del 1999 (attinente alla riformulazione dell'art. 125
r.d. n. 1736 del 1933, con riferimento all'obbligo della banca di informarsi
sull'insussistenza dell'interdizione bancaria a carico del soggetto con il quale
si vuole concludere la convenzione, nonché alla previsione della responsabilità
penale del dipendente bancario o postale che rilascia moduli di assegni a
persona temporaneamente interdetta) sono divenute efficaci - ai sensi del
disposto dell'art. 105 d.lg. in questione n. 507 del 30 dicembre 1999 - una
volta decorsi 150 gg. dalla pubblicazione sulla G.U. del regolamento dettato
dall'art. 36 comma 2, relativo all'istituzione dell'archivio informatico
centrale (che, peraltro, avrebbe dovuto essere emesso entro 150 giorni
dall'entrata in vigore dello stesso d.lg. n. 507 del 1999 in discorso,
decorrente dal 15 gennaio 2000). Il relativo decreto ministeriale attinente
alla regolamentazione del funzionamento dell'archivio appena menzionato è stato
emanato solo in data 7 novembre 2001 (recando il n. 458) e pubblicato sulla G.U.
del 4 gennaio 2002, con la subordinazione della sua operatività alla scadenza
dell'ulteriore termine di 150 giorni dalla stessa pubblicazione, e, perciò, dal
4 giugno 2002, data nella quale, quindi, hanno cominciato ad esplicare la loro
efficacia anche le anzidette disposizioni attinenti alla previsione della c.d.
«revoca di sistema» e alla responsabilità solidale limitata dell'istituto
trattario. Il successivo
regolamento attuativo della Banca d'Italia è stato adottato in data 29 gennaio
2002 (con pubblicazione sulla G.U. del 1 febbraio 2002), a cui ha fatto seguito
l'emanazione della circolare del Ministero della giustizia del 23 aprile 2002,
n. 593 (in G.U. del 21 maggio 2002) concernente l'illustrazione degli
adempimenti relativi al precedente decreto del 7 novembre 2001, n. 458. Ciò posto, si osserva che anche nel nuovo impianto normativo
conseguente alla riformulazione dell'art. 9 l. n. 386 del 1990 (alla quale è
stata coordinata l'introduzione «ex novo» di due collaterali disposizioni
individuate negli artt. 9 bis e 9 ter), l'istituto della revoca svolge il ruolo
di una misura esplicante un duplice simultaneo effetto contro le pratiche
illecite attinenti alla emissione degli assegni bancari e postali: di tipo
sanzionatorio (3), da un lato, e di
prevenzione speciale (4),
dall'altro. Anzi, la nuova disciplina ha inteso
rafforzare questa complessiva funzione estendendo l'applicazione della revoca
(da inquadrarsi come sanzione di tipo civilistico demandata direttamente
all'iniziativa dell'istituto di credito), oltre che all'ipotesi del mancato
pagamento, totale o parziale, di un assegno posto in circolazione senza
l'adeguata copertura (fattispecie, invero, contemplata in via esclusiva nella
previgente normativa, ancorché con riferimento all'operatività della sola revoca
aziendale (5)), anche al caso
dell'assegno emesso in difetto di autorizzazione. Inoltre la revoca in oggetto si caratterizza - come
anticipato - per la sua riferibilità all'intero sistema creditizio bancario e
postale e, soprattutto per questo, costituisce la più apprezzabile espressione
dell'evoluzione del sistema bancario verso una sempre più efficace ed efficiente
gestione organizzativa del credito (6).
La nuova forma di revoca - il cui onere di applicazione
incombe alla generalità degli istituti bancari e postali (e, perciò, viene
denominata anche «interdizione bancaria») - si differenzia dall'interdizione
prefettizia (che è sanzione amministrativa accessoria) e dall'interdizione
giudiziale (che si connota come pena accessoria conseguente alla condanna per il
reato contemplato dall'art. 7 l. n. 386 del 1990) e si atteggia come una
sanzione civile inquadrabile nell'ambito dell'autotutela del contraente forte,
con la particolarità - rispetto al sistema previgente - che essa deve essere
automaticamente attuata anche dai contraenti che non hanno subito dalla
controparte effetti negativi derivanti da condotte illecite. Naturalmente - per attuare la descritta direttiva di fondo -
l'art. 34 d.lg. n. 507 del 1999 (con il quale è stato ridefinito il precedente
testo dell'art. 9 l. n. 386 del 1990) ha previsto che la revoca si presenta
subordinata all'iscrizione del nominativo del soggetto (segnalato) nell'archivio
informatico centrale (7),
costituendo essa la condizione essenziale che consente di rendere conoscibile la
revoca stessa e la conseguente operatività degli effetti alla medesima connessi
da parte del sistema globale bancario e postale. In
altri termini, con l'entrata in funzione dell'archivio centralizzato tutti gli
istituti bancari e gli uffici postali che accedono - attraverso le loro
rispettive sezioni remote (8) -
alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia sono in grado di accertare
direttamente la segnalazione nominativa in capo al traente per irregolare
emissione di assegni e, quindi, devono provvedere alla revoca di qualsiasi
autorizzazione e, comunque, sono obbligati a negare la concessione di nuove
autorizzazioni e a non pagare i titoli emessi durante il periodo di interdizione
(9).
Una nuova convenzione di chèque potrà, invero, essere stipulata dalla banca solo
una volta che sarà decorso il termine di sei mesi dall'intervenuta iscrizione
del nominativo nell'archivio informatizzato.
2. LA
DISCIPLINA ATTUALE DELLA C.D. REVOCA DI SISTEMA La revoca dell'autorizzazione postula - secondo il relativo
sistema normativo di riferimento - due condizioni tra di loro strettamente
correlate: 1) l'omesso pagamento, in modo integrale o
parziale, di un assegno emesso nonostante l'assenza di apposita autorizzazione
ovvero di (sufficiente) provvista; 2) l'iscrizione del
nominativo nell'archivio centrale, previsto dall'art. 10 bis l. n. 386 del 1990,
così come inserito dall'art. 36 d.lg. n. 507 del 1999 e successivamente
regolamentato dal d.m. n. 458 del 7 novembre 2001. In
particolare, la prima condizione costituisce presupposto per far luogo alla
seconda, dalla cui esecuzione deriva, poi, l'automatico effetto della revoca
generale (10). Alla stregua del nuovo impianto normativo si desume che non
è più richiesto che il mancato pagamento dell'assegno per una delle due causali
innanzi richiamate sia formalmente constatato col protesto (o dichiarazione
equivalente) (11), dovendosi rite nere che,
in effetti, alla sua funzione - così come concepita nel precedente sistema -
supplisca l'iscrizione nell'archivio informatico centralizzato, con la quale il
rifiuto di pagamento e il motivo della relativa causale risultano comunque in
modo non solo formale (12)
ma anche concretamente conoscibili dalla collettività dei fruitori delle
relative informazioni conseguenti all'intervenuta iscrizione (13). Tuttavia
all'iscrizione non si può procedere immediatamente al solo ricorrere della
condizione dell'omesso pagamento, ma la nuova disciplina impone l'osservanza di
rigide modalità temporali cadenzate. In merito il
riformulato art. 9 l. n. n. 386 del 1990 stabilisce: -
da un lato, che l'istituto trattario vi possa provvedere, in caso di mancato
pagamento del titolo per difetto di provvista, una volta scaduto il termine di
sessanta giorni (a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione
del relativo titolo, su cui si discorrerà nella parte seconda del presente
studio) senza che l'avente interesse abbia effettuato il pagamento tardivo (14) (di cui all'art. 8 della stessa legge,
concepito come condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria
amministrativa) offrendone rituale e tempestiva prova (15); - dall'altro
lato, risulta sancito che, nell'ipotesi di emissione di assegno senza
autorizzazione (16), non prospettandosi
possibile il pagamento tardivo, all'iscrizione viene dato corso entro il
ventesimo giorno decorrente dalla presentazione del titolo (17), termine che potrà essere utilizzato dal
trattario per procedere eventualmente alle opportune comunicazioni in proposito
nei confronti del traente, invero prescritte obbligatoriamente dalla legge -
secondo la strutturazione di una fattispecie procedimentale a formazione
progressiva - solo con riguardo al caso di emissione di assegno «a vuoto», nelle
more della maturazione del termine utile per la realizzazione del riferito
pagamento tardivo. Come può, pertanto, constatarsi, la
norma in questione attribuisce rilievo all'omesso pagamento dipendente dai due
distinti motivi del rifiuto di pagamento derivante dal difetto di provvista
ovvero scaturente dalla mancanza di autorizzazione e si chiarisce che, in
entrambi i casi, rileva anche il difetto soltanto parziale della copertura o del
limite dell'autorizzazione concessa e, quindi, anche un pagamento che non copra
l'intero importo del titolo (18).
Quanto al pagamento anomalo (19), poiché esso non esclude né la
consumazione dell'illecito né l'applicabilità della penale e delle sanzioni
amministrative, si deve ritenere che lo stesso non è idoneo ad escludere
l'iscrizione nell'archivio centrale e, quindi, la conseguenza della revoca di
ogni autorizzazione (20). Inoltre, occorre sottolineare che l'iscrizione nel
richiamato archivio (così come la revoca che ne deriva) è indipendente dalla
punibilità in concreto dei correlati illeciti amministrativi (ora configurati
come tali a seguito della sopravvenuta depenalizzazione ad opera degli artt. 28
e 29 d.lg. n. 507 del 1999). Infatti non è richiesta, tra le inerenti
condizioni, anche la sussistenza della sopravvenuta circostanza relativa
all'emanazione dell'ordinanza prefettizia di accertamento dell'illecito con
correlativa applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative. Con riferimento al soggetto attivo, cioè al soggetto che
produce l'impulso determinante per l'iscrizione dell'emittente da segnalare
nell'archivio centrale informatizzato gestito dalla Banca d'Italia, bisogna
evidenziare che, in base al sistema normativo, esso si identifica con l'istituto
trattario, per cui la revoca - come già anticipato - non risulta conseguente
alla comminazione di una sanzione disposta in sede giudiziale o in ambito
sanzionatorio amministrativo. Sotto questo particolare profilo, perciò, rimane
confermata la previsione del trasferimento del compito di prevenzione e
repressione dal giudice (o dalla pubblica amministrazione) al sistema bancario
(21). È importante
sottolineare che non si può escludere (22) - per il caso di illegittimità
dell'iscrizione nel predetto archivio, con la derivante produzione degli effetti
negativi riconducibili all'applicazione della revoca generalizzata - la
possibilità, da parte dell'interessato, nella sussistenza dei relativi
complessivi presupposti, di far ricorso alla tutela cautelare atipica di cui
all'art. 700 c.p.c. (23). Anzi è questa certamente
la forma di tutela che maggiormente viene praticata (24) (ed i due provvedimenti in commento lo
testimoniano) per ottenere una risposta giudiziale immediata avverso le
illegittime iscrizioni nella C.A.I. (25). Invero, con
riferimento al fumus boni iuris, si osserva che, alla stregua dei principi
regolanti la materia della responsabilità civile, l'inoltro da parte della banca
di una segnalazione erronea si configura come comportamento antigiuridico se
nello svolgimento dell'attività di assunzione e di controllo delle informazioni
la stessa abbia agito con negligenza ovvero applicando illegittimamente la
normativa di riferimento. In relazione, poi, al
periculum in mora bisogna osservare che - sul presupposto che la dottrina e la
giurisprudenza, già da tempo, riconoscono la sussistenza dell'irreparabilità del
pregiudizio anche in ordine ai diritti a contenuto e funzione patrimoniale -
esso sussiste ogni qualvolta, a causa del perdurante protrarsi dello stato di
lesione durante il giudizio di merito, lo scarto tra danno subito e danno
risarcibile si riveli in concreto eccessivo e tale da superare il limite della
normale tollerabilità, come quando possa derivare una concreta lesione al futuro
esercizio di un'impresa (26).
In sostanza il pericolo imminente ed irreparabile è riconducibile alla revoca di
sistema, poiché essa è idonea ad implicare una conseguente prevedibile
impossibilità di accesso al credito presso qualsivoglia istituto bancario (o
postale), comprimendo in modo considerevole la libera esplicazione da parte del
segnalato delle proprie attività, sia sotto il profilo professionale
(soprattutto quando ci si riferisca a lavoratori autonomi o a imprese) sia con
riferimento, più in generale, alla stessa vita di relazione, che sicuramente
trova un ostacolo nell'impossibilità o nella grave difficoltà di avvalersi di
strumenti di credito. Per converso, l'omissione od il
ritardo del trattario nell'iscrizione del nominativo nel medesimo archivio, alle
condizioni e secondo l'osservanza dei termini innanzi individuati, comporta -
come si illustrerà più ampiamente in seguito - l'insorgenza di una
responsabilità autonoma, ancorché limitata quantitativamente e collegata con
vincolo solidale a quella del traente, dello stesso istituto, secondo la nuova
previsione ora contenuta nel riformulato art. 10 l. n. 386 del 1990 (ad opera
dell'art. 35 d.lg. n. 507 del 1999). Dal punto di vista
del soggetto passivo nei cui riguardi opera la revoca, il nuovo art. 9 l. n. 386
del 1990 (così come del resto disponeva anche il testo precedente) prevede che
la stessa sia irrogata esclusivamente al traente. Al
riguardo occorre, tuttavia, ricollegarsi, a titolo integrativo, alle
precisazioni contenute nell'art. 5 del sopravvenuto d.m. n. 458 del 2001 cit.,
il quale, anche sulla scorta dei pregressi risultati raggiunti dall'elaborazione
dottrinale, puntualizza la sfera di azione dell'efficacia della revoca nelle
ipotesi in cui l'assegno, con riguardo al profilo dell'emissione, non sia
direttamente riferibile in via esclusiva al traente. In
particolare questa disposizione sancisce che: a) nel
caso di emissione di assegno per il quale è richiesta la firma congiunta, il
trattario deve trasmettere i dati di tutti coloro che hanno sottoscritto il
titolo; b) nell'ipotesi di apposizione di firma
legittimata da apposita di delega di traenza, il trattario è tenuto a
trasmettere i dati relativi al soggetto delegante; c)
nell'eventualità di assegno emesso in nome e per conto di un ente, anche
sprovvisto di personalità giuridica, il trattario trasmette i dati dell'ente.
È particolarmente importante rilevare, inoltre, che
l'efficacia della revoca si estende solo al soggetto traente in quanto tale,
avuto riguardo alla relativa qualità in cui egli ha agito nell'emissione del
titolo. Questo vuol significare che, qualora un determinato soggetto sia incorso
nella revoca a titolo autonomo e personale, ciò non comporta che egli - ancorché
revocato in proprio - non sia legittimato, durante il periodo di efficacia della
revoca, a trarre assegni ricoprendo una diversa posizione, come può accadere
nell'ipotesi in cui egli rivesta la qualità di legale rappresentante di una
persona giuridica (che è, per l'appunto, soggetto differente sul piano
giuridico) o, eventualmente, di delegato (che, dal punto di vista passivo, salvo
il caso dell'abuso di funzione da dimostrare in concreto, non è destinatario
degli effetti della revoca). È rilevante sottolineare,
inoltre, che lo stesso art. 5 d.m. cit., al comma 2, stabilisce che, qualora il
traente non sia identificabile, il trattario non è tenuto ad effettuare alcuna
trasmissione di dati all'archivio (27).
Passando all'esame delle formalità della revoca, occorre
sottolineare che mentre nell'antecedente formulazione dell'art. 9 in questione
la disciplina concernente le modalità della revoca era contenuta in un unico
contesto normativo con la regolamentazione riguardante l'individuazione dei suoi
presupposti e delle relative conseguenze civili (28), il legislatore del 1999 - anche per
fugare alcuni dubbi configuratisi in fase applicativa - ha ravvisato
l'opportunità di dedicare agli aspetti propriamente formali propedeutici
all'operatività della revoca - proprio in virtù delle rilevanti conseguenze
dalla stessa discendenti, non più circoscritte al singolo ambito della banca con
la quale era stata conclusa la convenzione di chèque - due norme distinte (e tra
loro correlate) collocandole nei nuovi artt. 9 bis e 9 ter, in tal modo
inserendole nel preesistente impianto normativo della l. n. 386 del 1990. L'art. 9 bis citato disciplina il c.d. «preavviso di
revoca», il quale, peraltro, è rivolto alla sola ipotesi di emissione di assegno
senza provvista (invero nessun preavviso è dovuto all'emittente di assegno senza
autorizzazione, né avrebbe potuto essere diversamente, visto che quest'ultimo,
non essendo munito di alcuna autorizzazione, già non figurava tra i correntisti
dell'istituto bancario). In particolare, tale norma
stabilisce che il trattario deve inoltrare al traente apposita comunicazione
secondo la quale, alla scadenza del termine dei sessanta giorni utile per il
c.d. «pagamento tardivo» (includente, oltre alla somma portata dall'assegno,
anche gli interessi, la penale e le eventuali spese di protesto), in difetto
dell'allegazione di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il
suo nominativo sarà iscritto nell'archivio centrale e che, a decorrere dal
verificarsi di quest'ultimo evento, gli sarà revocata ogni autorizzazione ad
emettere assegni in senso generale (ovvero presso qualsiasi banca od ufficio
postale) (29). Gli eventuali assegni emessi dal traente, dopo il preavviso
di revoca, ma prima dell'iscrizione nell'archivio (e quindi anteriormente
all'operatività in concreto della revoca), vanno pagati dal trattario nei limiti
della provvista (eventualmente ricostituita). È
importante, altresì, porre in luce che la nuova disciplina stabilisce che la
comunicazione del preavviso di revoca deve essere effettuata entro il decimo
giorno dalla presentazione (che può avvenire anche in via telematica: cfr. art.
15 comma 1 d.m. n. 487 del 2001) del titolo al pagamento. Secondo quanto precisato dall'art. 3 comma 3 d.m. giustizia
n. 458 del 2001, i dieci giorni in questione sono da computarsi come «giorni
lavorativi bancari» (30).
La normativa, nel prevedere il rispetto del riferito
termine, ha preso in considerazione le difficoltà di effettuare i controlli
sulla fisicità del titolo (con particolare riguardo alla verifica della
corrispondenza della firma di traenza allo specimen depositato presso
l'istituto), che sono necessari prima dell'invio del preavviso di revoca al
traente, nel caso di presentazione telematica dell'assegno al pagamento
(attraverso il sistema denominato «Check Truncation»), e, nel riconoscere
espressamente la praticabilità di questo tipo di presentazione, ha previsto un
regime peculiare per il computo del termine in questione in ordine a questa
modalità di presentazione (per l'appunto contemplata dal cit. art. 15 comma 1
d.m. giustizia n. 458 del 2001) (31).
È necessario specificare ulteriormente che, in ogni
caso, anche in deroga al termine ordinariamente previsto nell'art. 9 comma 2
lett. b) l. n. 386 del 1990 (riferito al caso di emissione di assegno a vuoto,
senza che sia intervenuto tempestivamente il possibile pagamento tardivo, in
difetto di adeguata prova al riguardo), l'iscrizione nell'archivio non può in
ogni caso conseguire prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla data di
ricevimento della dichiarazione contenente il preavviso di revoca, in modo da
consentire concretamente la fruttuosità dell'esercizio della facoltà di
pagamento tardivo. La regola appena enunciata è, all'evidenza, diretta ad
evitare che il preavviso pervenga con estremo ritardo e che tra la sua
comunicazione e la data utile per effettuare il pagamento intercorra un periodo
di tempo troppo breve - e, perciò, incongruo - che impedisca di fatto al traente
di organizzarsi per adempiere o determinarsi diversamente. È appena il caso, inoltre, di evidenziare che la riforma
legislativa ha imposto all'istituto trattario di invitare, attraverso la
comunicazione di preavviso in argomento, il traente a restituire, alla scadenza
del termine indicato nell'art. 8 l. n. n. 386 del 1990, tutti i moduli di
assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno
rilasciati. Tuttavia - così come nel previgente regime - tale obbligo incombente
in capo al traente non è sanzionato né penalmente né civilmente né, anche nel
nuovo sistema, dal punto di vista amministrativo. D'altro canto non sembra che
l'istituto trattario, una volta formulata l'ingiunzione di restituzione del
carnet, nel difetto di spontaneo adempimento da parte del traente, sia tenuto a
compiere una qualche attività indirizzata ad ottenere coattivamente la materiale
restituzione dei moduli, rimanendo, peraltro, impregiudicata la sua facoltà di
esperire le normali azioni ex contractu per raggiungere tale scopo. Inoltre in
dottrina è stato precisato che trattandosi, appunto, di una facoltà della banca
e non di un obbligo (che si esaurisce nel solo invito alla restituzione), la
banca non risponderà di eventuali danni arrecati a terzi in virtù dell'uso
illecito di detti moduli di assegni. Occorre, tuttavia,
porre in luce che l'art. 6 d.m. giustizia n. 458 del 2001 impone agli istituti
trattari di trasmettere i dati relativi ai moduli di assegno non restituiti alla
sezione centrale dell'archivio dopo l'intervento della revoca
dell'autorizzazione ovvero in seguito all'applicazione delle sanzioni e dei
divieti di cui all'art. 10 bis comma 1 lett. c) l. 15 dicembre 1990, n. 386
(vale a dire di quelli applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a
titolo di sanzione amministrativa accessoria). Come già
anticipato, l'iscrizione nell'archivio produce la revoca di sistema nei
confronti del traente con riguardo ad ogni autorizzazione ad emettere assegni.
In altri termini gli effetti della revoca non sono limitati solo ai rapporti
intercorrenti con l'istituto trattario che ha proceduto all'iscrizione, ma si
estendono ad ogni altra autorizzazione (32). Tuttavia la
revoca incide direttamente sulle convenzioni di chèque ma non investe, di per
sé, il rapporto di conto corrente cui afferiva la convenzione alla quale era
riferibile il titolo rimasto insoluto e dal quale si è originato il
procedimento, né riguarda altri eventuali rapporti di conto corrente
eventualmente in corso di esecuzione con altri istituti (ai quali la convenzione
di assegno inerisce quasi come elemento accessorio naturale, legittimando il
diritto del cliente di disporre dei fondi anche attraverso l'emissione di
titoli). Ovviamente sia all'istituto che ha attivato la
procedura di iscrizione che agli altri che abbiano intrattenuto in precedenza
diverse relazioni bancarie (o postali) e che siano venuti a conoscenza
dell'iscrizione di un dato nominativo nell'archivio è riconosciuta la facoltà di
procedere autonomamente alla chiusura dei relativi conti ricorrendo al recesso
dal rapporto secondo le ordinarie norme contrattuali applicabili; diversamente,
nel caso in cui alla revoca della traenza non faccia seguito anche l'estinzione
del conto, al soggetto colpito dall'interdizione bancaria deve ritenersi inibita
la sola emissione di assegni bancari (naturalmente anche mediante lo svolgimento
della funzione di delegante alla traenza) e, per converso, consentita ogni altra
attività connessa all'esercizio di operazioni di utilizzo della provvista
eventualmente esistente (anche in seguito a ricostituzione) con riguardo alle
altre utilità ricollegabili alla persistenza del conto che non implichi
«emissione» nel senso sopra specificato: così dovranno ritenersi ancora permesse
operazioni non direttamente colpite dalla revoca oltre che dal lato attivo
(accredito di somme) pure dal lato passivo (come ordini di bonifico, operazioni
con carte di credito, richieste di rilascio di assegni circolari). Del resto, il tenore del novellato art. 9 è chiaro
nell'avallare questa considerazione poiché sancisce che la revoca deve
intendersi riferita ad «ogni autorizzazione ad emettere assegni», aggiungendo
che una nuova autorizzazione non può essere riconosciuta prima del decorso di
sei mesi dall'avvenuta iscrizione del nominativo nell'archivio. A tale effetto
si ricollega il divieto, per tutte le banche e gli uffici postali (33), per un'identica durata, di stipulare
nuove convenzioni di assegno con il traente iscritto, nonché di pagare gli
assegni eventualmente emessi dal medesimo successivamente (e non
antecedentemente) all'effettuata iscrizione, ancorché contenuti nei limiti della
provvista. Naturalmente la caducazione provvisoria dell'autorizzazione ad
emettere assegni per effetto dell'intervenuta revoca comporta che l'istituto
trattario non è più tenuto - durante l'arco temporale di applicazione
dell'interdizione nei riguardi del traente - all'assolvimento delle altre
prestazioni che si riconducono tipicamente alla convenzione di assegno (34). Dal momento
dell'operatività della revoca dipendente dall'iscrizione nell'archivio del
nominativo del traente è preclusa a quest'ultimo l'emissione di assegni bancari,
almeno fino a quando, una volta terminato il periodo semestrale, non gli venga
accordata una nuova autorizzazione al riguardo. La violazione del relativo
obbligo, durante la fase di interdizione, comporta a carico dello stesso traente
la configurazione dell'illecito amministrativo contemplato dall'art. 1 della l.
n. n. 386 del 1990, così come riformulato ad opera dell'art. 28 del d.lg. n. 507
del 1999, con tutte le pubbliche conseguenze sanzionatorie che ne derivano,
oltre alla responsabilità civilistica di tipo risarcitorio nei confronti del
portatore.
3. LA
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
NELL'IPOTESI DELL'ILLECITO RICONDUCIBILE ALL'EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO: LE
PROBLEMATICHE PRINCIPALI IN TEMA DI C.D. PAGAMENTO TARDIVO Incentrando, ora, l'attenzione sulla condizione di
procedibilità di cui al modificato art. 8 l. n. 386 del 1990 - su cui si sono
soffermate le ordinanze dei giudici nocerini -, appare preliminare rilevare che
il nuovo disposto di tale articolo (risultante in virtù delle modifiche
apportate dall'art. 33 d.lg. n. 507 del 1999), che disciplina l'ipotesi del
pagamento tardivo dell'assegno, non prevede novità sostanziali rispetto alla
previgente disciplina introdotta dalla stessa legge del 1990, la quale aveva
individuato nella necessità del preventivo decorso del termine di sessanta
giorni - a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione del
titolo - una particolare condizione di procedibilità dell'azione penale per il
pregresso reato di emissione di assegno a vuoto. Anche
nell'attuale assetto normativo è stata, infatti, ribadita la possibilità per
colui che ha emesso un assegno in mancanza di provvista di evitare
l'instaurazione del procedimento sanzionatorio (ora di tipo amministrativo)
provvedendo al pagamento tardivo dell'importo portato dal titolo, maggiorato
dell'ammontare degli interessi, della penale e delle eventuali spese sostenute
per il protesto o la constatazione equivalente (35). Il riferito
termine per il c.d. pagamento tardivo fruttuoso è da considerarsi perentorio ed,
in relazione ad esso, non sono ipotizzabili cause sospensive od interruttive.
Il giorno dal quale comincia a decorrere coincide - come
evidenziato - con quello della scadenza del termine utile per la presentazione
(secondo la disciplina trasparente dall'art. 32 r.d. n. 1736 del 1933). Nella prassi è stato prospettato il problema di come ci si
debba regolare - ai fini del computo del predetto termine - nel caso in cui la
presentazione avvenga prima del decorso del termine massimo di scadenza, con
conseguente levata del protesto e, quindi, con consumazione della violazione
stabilita dall'art. 2 l. n. 386 del 1990, nel momento in cui, avvenuta la
presentazione alla banca trattaria, l'assegno non sia stato pagato. La dottrina predominante - sulla scorta dell'inequivocabile
dato testuale emergente dalla norma di riferimento - ritiene che,
indipendentemente dalla data di effettiva presentazione dell'assegno per il
pagamento, il termine di sessanta giorni in questione decorre in ogni caso dalla
scadenza del termine massimo per l'utile presentazione del titolo, rimanendo
irrilevante che l'assegno sia stato presentato per il pagamento prima della
scadenza ultima e che sia stato levato il protesto (36). Tale
interpretazione, del resto, consente di ritenere che il traente è posto
automaticamente in condizione di conoscere l'esatta scadenza del termine,
calcolandola in sessanta giorni decorrenti dagli otto o quindici giorni
successivi all'emissione (a seconda che l'assegno sia tratto su piazza o fuori
piazza), mentre questa operazione non potrebbe essere da lui compiuta con
esattezza nel caso in cui il termine di sessanta giorni decorresse
dall'effettiva negoziazione, proprio per il fatto che la data di quest'ultima
gli risulterebbe relativamente imprevedibile ed ignota. Da quanto appena detto si evince che la ricostruzione della
decorrenza del termine di sessanta giorni non ha alcuna rilevanza sulla
necessità di procedere comunque al formale ed integrale pagamento tardivo così
contemplato dall'art. 8 in questione anche nel caso in cui l'assegno sia stato
presentato anteriormente alla scadenza del termine massimo previsto dalla legge,
incidendo l'eventuale pagamento tardivo che dovesse sopravvenire prima di
quest'ultima scadenza (e, pur tuttavia, ad illecito amministrativo già
consumatosi e, perciò, perfezionatosi) soltanto sulla diversa determinazione
degli interessi rispetto ad una condotta solutoria più dilazionata nel tempo e,
comunque, ricompresa nel termine finale del sessantesimo giorno dalla data di
scadenza del termine di presentazione del titolo. Sul
piano probatorio va osservato che incombe sull'incolpato l'onere di riscontrare
che il pagamento è avvenuto entro i sessanta giorni sicché si deve ritenere
inidonea (in quanto insufficiente allo scopo di comprovare la tempestività
dell'intervenuta condotta solutoria) la dichiarazione sottoscritta dal
prenditore del titolo, che comprovi solo l'avvenuto pagamento delle somme di cui
all'art. 8 cit., con omissione della data dell'avvenuto soddisfacimento del
complessivo credito (37).
Davanti al pubblico ufficiale che ha levato il protesto,
la prova della tempestività del pagamento deve risultare dalla quietanza
autenticata o dall'attestazione del deposito vincolato (38). In sede
procedimentale (e, successivamente, nell'ambito processuale del giudizio di
opposizione all'ordinanza prefettizia), ai fini della dichiarazione di
improcedibilità dell'illecito, l'epoca del pagamento può, invece, essere
riscontrata con qualsiasi mezzo (salva la valutazione della relativa congruità
da parte del prefetto e del giudice) e, quindi, può essere desunta anche da una
quietanza contenuta in una scrittura privata non autenticata né registrata,
formata in epoca successiva alla scadenza dei prescritti termini, ma attestante
l'avvenuto pagamento entro i medesimi termini. Il
problema principale che sorge in ordine alla verifica della ritualità e della
proficuità del pagamento tardivo previsto dall'art. 8 l. n. 386 del 1990 è
quello attinente all'individuazione del soggetto legittimato ad effettuare tale
condotta solutoria. Mentre è indiscusso in via generale
che tale legittimazione spetti - sulla scorta dello stesso riferimento testuale
adottato dalla norma - al traente (anche eventualmente attraverso un
procuratore, un mandatario od anche un mero incaricato alla consegna materiale
del denaro), è controverso se essa possa essere riconosciuta anche ad un terzo.
Tuttavia (39)
appare logico sostenere l'ammissibilità dell'adempimento da parte del terzo, a
norma dell'art. 1180 c.c., poiché l'interesse del sistema è quello di realizzare
l'interesse civilistico del portatore creditore. La contraria soluzione
contrasterebbe con tale finalità, gravando inutilmente i notai e gli istituti di
credito di obblighi di accertamento, contravvenendosi in tal modo ai principi
civilistici. Il pagamento eseguito dall'emittente ha
effetto estensivo nei confronti degli altri compartecipi, rendendo improcedibile
l'azione sanzionatoria. Con riguardo all'ammontare del
pagamento, è necessario ricordare che esso, per ritenersi utilmente eseguito,
deve essere completo e, perciò, comprensivo del capitale, degli interessi legali
su questo, della penale e delle spese sopportate per l'eventuale protesto o
constatazione equivalente (40).
Solo provvedendosi ad un pagamento tem pestivo e pienamente esaustivo con
riferimento a tutte le voci appena indicate potrà evitarsi la conseguente
segnalazione alla C.A.I. In tal senso si prospetta condivisibile l'ordinanza del
giudice di prima istanza che aveva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. del
segnalato per aver dato lo stesso la prova di aver provveduto al tardivo
pagamento entro il prescritto termine del solo importo facciale dell'assegno
bancario. Di conseguenza risulta conforme a tale indirizzo anche l'ordinanza
pronunciata in sede di reclamo, con la quale è stato confermato il primo
provvedimento di diniego della tutela cautelare atipica invocata. Del resto il traente si assume ogni responsabilità per i
rischi connessi all'esattezza della somma versata, in quanto non potrà giovarsi
di un eventuale errore, anche se scusabile od esente da colpa (e tale non può
considerarsi un errore di calcolo), in quanto non si tratta di un errore
incolpevole sul fatto della violazione (art. 3 l. n. 689 del 1981), ma di un
errore su un fatto successivo. In ogni caso, però, il pubblico ufficiale
dovrebbe in questa ipotesi redigere rapporto, siccome le valutazioni del caso
resterebbero demandate all'accertamento del Prefetto e, successivamente, del
giudice, nell'eventualità della proposizione di opposizione in sede giudiziale.
Un'altra peculiare questione è stata prospettata con
riguardo all'eventualità in cui il traente provveda a pagare l'importo prima
della scadenza del termine di presentazione, e cioè nel caso in cui l'assegno,
già nelle mani del pubblico ufficiale, non sia stato ancora protestato (c.d.
«richiamo dell'assegno») (41).
Mentre è pacifico che, in questo caso, non si verifica alcuna conseguenza
rispetto alla possibile attivazione del procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative, ci si è chiesto se il traente è tenuto a corrispondere,
oltre - ovviamente - all'importo nominale dell'assegno, anche gli interessi, la
penale e le eventuali spese. Dal punto di vista strettamente giuridico (42) è stato, sul punto, evidenziato che, in
conseguenza dell'entrata in vigore della l. n. 386 del 1990, non vi era stata
alcuna innovazione della disciplina civilistica del rapporto intercorrente tra
emittente e portatore e che, pertanto, doveva essere garan tito al prenditore
analogo ristoro rispetto a quanto accordatogli dalla legge in virtù
dell'esercizio dell'azione di regresso. È stato, inoltre, aggiunto che anche
l'attuale disciplina non ha innovato alla regolamentazione precedente e, in
particolare, il comma 1 dell'art. 8 della stessa l. n. 386 del 1990,
nell'attuale formulazione, contiene un esplicito riferimento al pagamento
dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il
protesto o per la constatazione equivalente. Tale richiamo riprende
sostanzialmente il contenuto dell'art. 50 r.d. n. 1736 del 1933, ad eccezione
della penale. Quindi, se anche il testo del vigente art. 8 richiama
implicitamente il contenuto della norma precedentemente menzionata, si è
rilevato che possa nascere una pretesa di natura civilistica in capo al
portatore dell'assegno ricomprendente le voci appena evidenziate, ad eccezione
delle spese per il protesto (43).
Per quanto riguarda la data di decorrenza degli interessi, essa andrà
individuata sulla scorta della dichiarazione del trattario relativa all'avvenuta
presentazione per il pagamento e, in mancanza, si potrà far ricorso alla data in
cui è stato effettuato l'accertamento dell'inesistenza di fondi in sede di
stanza di compensazione, con conseguente comunicazione del mancato pagamento al
pubblico ufficiale che deve levare il protesto od effettuare la constatazione
equivalente, e tanto per garantire le esigenze di certezza e formalità che
l'ordinamento richiede per gli atti di costituzione in mora. Un'altra problematica di un certo rilievo, anch'essa
affrontata dalla dottrina, è stata quella relativa all'individuazione degli
effetti della revoca o della caducazione del pagamento. In altri termini ci si è interrogati su quali siano le
conseguenze che si verificano sulla condizione di procedibilità in virtù della
circostanza che il pagamento, effettuato nei termini con la conseguenza
dell'omissione di rapporto da parte del pubblico ufficiale, venga
successivamente meno per qualsiasi motivo (ad es. per effetto di revocatoria
fallimentare, di sequestro del denaro perché proveniente da reato o per
impugnazione ai sensi dell'art. 1192 c.c.). La risposta più logica e più
corretta sotto il profilo strettamente giuridico non può che implicare la
considerazione secondo la quale, qualora venga meno il pagamento, l'azione di
applicazione della sanzione diventerà procedibile, siccome il provvedimento di
archiviazione per difetto di una condizione di procedibilità non è da
considerarsi ostativo all'esercizio dell'azione per il medesimo fatto e contro
lo stesso soggetto, se successivamente sopravviene detta condizione. Quanto alla determinazione dell'ammontare dell'importo
complessivamente dovuto per il rituale ed efficace pagamento tardivo, è agevole
affermare che non sorgono problemi particolari in ordine alla quantificazione
della sorta capitale (risultante dal titolo) e delle spese di protesto,
evidenziate direttamente dalla banca. La giurisprudenza
ha, poi, naturalmente specificato che, in tema di emissione di assegno a vuoto,
la condizione di improcedibilità ex art. 8 l. n. 386 del 1990 non può essere
dimostrata mediante un tardivo versamento della provvista (sia pure con
interessi e spese), ma senza alcun riferimento al pagamento della penale. Ciò in
quanto quest'ultima costituisce una componente ineliminabile della condizione di
improcedi bilità medesima, non suscettibile - per la sua natura pubblicistica -
di costituire oggetto di rinunzia anche parziale o, comunque, di accomodamenti
affidati alla mera volontà delle parti (44). Problemi
possono, invece, sorgere relativamente alla decorrenza degli interessi (mentre
il loro ammontare va determinato a norma dell'art. 1284 comma 1 c.c., per cui
esso è del 2,5% annuo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, per effetto del d.m. 1
dicembre 2003). Detto dies a quo è quello della presentazione dell'assegno al
trattario per il pagamento, come dispone l'art. 50 n. 2 L.A., facendosi, però
presente che, se detto assegno venga presentato ad una stanza di compensazione,
ciò equivale a presentazione dell'assegno per il pagamento (art. 34 L.A.). Tuttavia per gli assegni presentati per corrispondenza o in
stanza di compensazione, o con il sistema della chek truncation, tale data
appare di difficile individuazione, sia perché essa non viene generalmente
apposta dalla banca, sia perché i titoli possono anche non pervenire allo
sportello essendo lavorati dal centro assegni. In questo caso parte della
dottrina ritiene che la decorrenza degli interessi è costituita pur sempre dalla
data di presentazione per il pagamento, mentre altri autori ritengono che vada
considerato come momento iniziale della decorrenza degli interessi, la data del
protesto, che fra l'altro presenta anche gli estremi della data certa, in quanto
contenuta in un atto pubblico. La Direzione generale degli affari civili e delle
libere professioni del Ministero di grazia e giustizia (con parere del 15
gennaio 1991, prot. 35/12 espresso all'ABI) ha dichiarato che gli interessi
sulla somma portata dal titolo vanno calcolati dal giorno della presentazione,
avendosi riguardo in primo luogo, sotto il profilo di ordine logico alla data in
cui il trattario dichiara che sia avvenuta la presentazione per il pagamento.
Qualora detta dichiarazione non sia stata emessa (ipotesi assai ricorrente nella
pratica), dovrà farsi ricorso alla data in cui è stato elevato il protesto o in
cui è stata effettuata la constatazione equivalente in sede di stanza di
compensazione. Infatti, tali atti rispondono alle esigenze di certezza e
formalità generalmente sottese dall'ordinamento agli atti di costituzione in
mora (art. 1219 c.c.). La conclusione, cui perviene la
detta nota ministeriale, pare da condividersi. Essa, infatti, salva
l'affermazione di principio, per cui la data della commissione dell'illecito e,
quindi, della decorrenza degli interessi coincide con quella della presentazione
per il pagamento, e risolve anche il caso pratico in cui detta data non sia
accertabile, ritenendo che, in questo caso, possa farsi riferimento alla
presentazione formale ai fini del protesto. I soggetti
legittimati a ricevere il c.d. pagamento tardivo sono individuati dal comma 2
dell'art. 8 l. n. 386 del 1990, il quale prevede che tale forma di pagamento può
essere effettuata esclusivamente: - nelle mani del
portatore dell'assegno; - presso lo stabilimento del
trattario, attraverso l'accensione di un deposito vincolato al portatore del
titolo; - presso il pubblico ufficiale che ha levato il
protesto o realizzato la constatazione equivalente. La
giurisprudenza, occupandosi della questione in esame, ha precisato che il
legittimo portatore del titolo deve identificarsi con il legittimo detentore
dell'assegno e non con il soggetto cartolarmente legittimato (sulla scorta di
una serie continua di girate). Infatti il citato art. 8 pone riferimento al
portatore del titolo, ma senza alcun richiamo all'art. 22 r.d. n. 1736 del 1933
(che, per l'appunto, ha riguardo a colui che è legittimato in virtù di una serie
continua di girate), con la conseguenza che la quietanza liberatoria, con firma
autenticata, deve essere rilasciata da detto legittimo detentore del titolo e
non da quello la cui qualità risulti in modo cartolare (45). Peraltro è
stato puntualizzato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 8 e 11 l.
n. 386 del 1990, il portatore dell'assegno nelle cui mani può essere effettuato
il pagamento non è soltanto colui che abbia presentato l'assegno, ma anche il
prenditore originario del titolo o uno dei giratari che abbia subito l'azione di
regresso (46). In particolare la giurisprudenza più recente (47) ha sottolineato che, in materia di
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, per portatore del titolo deve
intendersi non solo colui che, in possesso dell'assegno, giustifica il suo
diritto con una serie continua di girate, e, cioè, l'ultimo prenditore, ma anche
ogni giratario, ivi compreso il primo prenditore, che, obbligato in via di
regresso, abbia pagato l'assegno ricevendo in consegna il titolo. Infatti, ai
sensi dell'art. 52 r.d. n. 1763 del 1933, il giratario «può esigere, contro
pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione
equivalente ed il conto di ritorno quietanzato» ed è, quindi, evidente, che, a
seguito di ciò, il giratario può rivolgersi al girante per chiedere a sua volta
il pagamento del titolo e così via fino all'emittente. Ulteriore riprova che il pagamento di cui all'art. 8 l. n.
386 del 1990 può essere fatto non solo all'ultimo prenditore, ma anche al
giratario in possesso del titolo, la si ricava dall'art. 3 della stessa l. n.
386 del 1990, il quale prescrive che l'emittente è tenuto al pagamento di una
penale pari al 10% della somma dovuta e non pagata a favore «del prenditore o
del giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo» e che
ribadisce così l'equiparazione tra l'ultimo prenditore del titolo ed i
precedenti giratari sotto il profilo della legittimazione a richiedere il
pagamento all'emittente. Con riferimento al pagamento
presso lo stabilimento trattario, la migliore dottrina ha spiegato che il
pagamento deve essere eseguito allo sportello bancario su cui l'assegno è stato
tratto, salvo il ricorso ad eventuali forme di giroconto interno, mentre residue
perplessità in ordine all'esatta compilazione della quietanza sono state
superate dalla circostanza che l'ultima parte del comma 3 dell'art. 8 in
oggetto, riferendosi espressamente all'«attestazione della banca», sembra
superare ogni rischio che la quietanza stessa non venga considerata idonea ai
fini della prova dell'avvenuto pagamento. Il richiamato
deposito dovrà essere compiuto dall'emittente e non dal pubblico ufficiale al
quale compete solo riceversi l'eventuale pagamento. Non si può, peraltro,
escludere che ad esso provveda un terzo, ma solo se agisce nella qualità di
mandatario dello stesso emittente. L'emittente è tenuto
ad indicare alla banca gli importi da versare, spettando il successivo giudizio
di congruità del versamento al pubblico ufficiale che ha levato il protesto, ai
fini della predisposizione dell'eventuale rapporto al Prefetto, nell'eventualità
in cui il deposito non risulti adeguato. Per quanto
concerne il pagamento effettuato nelle mani del pubblico ufficiale che abbia
levato il protesto, o che debba levarlo, sulla scorta delle previsioni generali
bisogna dire che tale pubblico ufficiale si identifica nel segretario comunale,
nell'ufficiale giudiziario o nel notaio, secondo il dettato dell'art. 60 r.d. n.
1736 del 1933. Il pagamento deve essere effettuato con
moneta avente corso legale, e non può essere soddisfatto - come già evidenziato
- attraverso il rilascio di cambiali dell'importo corrispondente. A quest'ultimo
riguardo la giurisprudenza ha rilevato che la consegna al creditore di effetti
cambiari, in sostituzione della somma pecuniaria indicata nel titolo (artt. 1277
e 1992 c.c.) non integra la condizione dell'avvenuto pagamento, necessaria allo
scopo della declaratoria di improcedibilità di cui all'art. 8 l. n. 386 del
1990. Infatti, ricorrendo tale ipotesi, non viene a configurarsi l'evento
giuridico del pagamento del titolo secondo la definizione che di esso si desume
dalle pertinenti norme di rango civilistico evocate da detta norma. Al di là delle specificate modalità non si ritiene che siano
ammissibili altre forme di pagamento, ragion per cui, ove si provveda in modo
diverso, il pubblico ufficiale competente non è esonerato dall'obbligo del
rapporto, essendo per lui vincolata la prova del pagamento stesso al fine di
potersi ritenere esentato dal predetto obbligo. Tuttavia
è importante notare che la necessità del ricorso alla prova vincolata nella fase
dell'accertamento della ritualità del c.d. pagamento tardivo non condiziona la
decisione del Prefetto nel conseguente procedimento amministrativo sanzionatorio
o del giudice di pace nell'eventuale successivo giudizio di opposizione a
ordinanza-ingiunzione, qualora essi ritengano comunque provato l'esatto e
completo pagamento nel prescritto termine di sessanta giorni, ancorché avvenuto
con formalità diverse rispetto a quelle previste dall'art. 8 l. n. 386 del 1990,
come tale ugualmente idoneo ad impedire l'esercizio dell'azione sanzionatoria
amministrativa ovvero - nella fase giudiziale - a comportare l'annullamento del
provvedimento afflittivo irrogato. È pacifica la
dottrina sul fatto che solo l'elemento oggettivo del pagamento rileva, per cui è
irrilevante ogni questione attinente alla mancanza di imputabilità del mancato
pagamento e cioè la sua riferibilità a colpa o dolo dell'emittente (48). La prova
dell'avvenuto pagamento al pubblico ufficiale (al di là, ovviamente,
dell'ipotesi in cui esso venga effettuato direttamente nelle sue mani) deve
essere necessariamente fornita o attraverso la quietanza del portatore con firma
autenticata ovvero - per il caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato -
mediante attestazione dell'azienda di credito comprovante il versamento
dell'importo dovuto (49).
Si tratta, quindi, di prove vincolate (a forma
tipizzata), ragion per cui l'inosservanza delle relative modalità non esime il
pubblico ufficiale dall'obbligo di elevare e trasmettere rapporto al competente
Prefetto. In effetti la prova in oggetto, secondo le
formalità tipicamente previste nell'art. 8 comma 3 l. n. 386 del 1990,
rappresenta un elemento formale costitutivo della fattispecie complessa di
sospensione dall'obbligo di rapporto per il pubblico ufficiale, durante i
sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione del titolo ovvero di
esonero dallo stesso, allorquando, nello stesso termine, si sia verificato il
pagamento. Infatti l'art. 8 bis, al comma 2, della legge citata sancisce che il
pubblico ufficiale, che deve procedere alla levata del protesto od effettuare la
constatazione equivalente, è tenuto a trasmettere al Prefetto il rapporto di
accertamento solo se non è stato provveduto al pagamento nel termine contemplato
dal precedente art. 8. I riferiti principi erano già
stati affermati dalla giurisprudenza penale nel vigore della pregressa
disciplina normativa (ma con sicura adattabilità anche a quella attuale), la
quale aveva, altresì, rilevato che occorreva distinguere l'improcedibilità
dell'azione dall'esonero dell'obbligo di rapporto. Ai
fini dell'improcedibilità, invero, la prova può essere data nel procedimento
amministrativo e nell'eventuale successivo giudizio di opposizione in sede
giudiziale secondo le rispettive norme che regolano tali ambiti procedimentali.
Allo scopo dell'esonero dall'obbligo di rapporto,
invece, la prova deve essere data dal pubblico ufficiale competente e nelle
forme previste dal comma 3 del cit. art. 8 (50). Conseguentemente, ai fini della
dichiarazione di improcedibilità in esame, è indispensabile che il pagamento
dell'assegno e delle altre somme correlate avvenga nei termini indicati, ma non
occorre che anche la prova dell'avvenuto pagamento venga formata entro lo stesso
termine (51). Con riferimento alla quietanza del portatore essa deve
essere rilasciata necessariamente con l'apposizione di firma autenticata.
Pertanto non ha efficacia liberatoria la semplice attestazione, da parte del
prenditore, dell'avvenuto pagamento del titolo, ancorché risultante dall'assegno
stesso. La giurisprudenza (52) ha ritenuto che l'autenticazione della
firma può essere effettuata da uno qualsiasi dei soggetti indicati nell'art. 39
disp. att. c.p.p., il quale sancisce che l'autenticazione di sottoscrizione di
atti, per i quali il codice penale stabilisce detta formalità, può essere
effettuata oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore,
dal sindaco, da un funzionario da questi delegato, dal segretario comunale, dal
giudice militare, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un suo
delegato (53). Al di là della necessità dell'autenticazione della
sottoscrizione, il prenditore dell'assegno deve attestare, sul piano
contenutistico ed in modo idoneo ed inequivoco, che il pagamento sia intervenuto
con riferimento alle varie causali (importo del titolo, interessi, penale, spese
di protesto o constatazione equivalente), non essendo, peraltro, indispensabile
che sia specificato l'importo per ciascuna causale (54). È, invece, necessario che in detta
attestazione, ove venga rilasciata successivamente al decorso dei sessanta
giorni, sia precisata la data in cui il pagamento è avvenuto, che, allo scopo di
essere giuridicamente rilevante in funzione dell'esclusione della condizione di
procedibilità, deve essere tempestivo, e cioè avvenuto nei termini di cui
all'art. 8 l. n. 386 del 1990 (55).
In sostanza, dunque, la prova dell'avvenuto pagamento
idoneo ad escludere la procedibilità dell'azione sanzionatoria, secondo la
disciplina individuata dalla l. n. 386 del 1990, è correlata al solo fatto del
rilascio della quietanza del portatore con firma autenticata, senza che sia
stato previsto che detta quietanza debba anche recare una data certa nell'ambito
del termine previsto dall'art. 8 della legge citata. Conseguentemente è idonea,
come prova, una quietanza con firma autenticata avente data certa successiva
alla scadenza del termine, ma nella quale risulti attestato che il pagamento è
avvenuto entro il predetto termine. In merito alla
falsità ideologica della quietanza autenticata, poiché l'emissione di assegno
senza copertura non ha più rilevanza penale, il mendacio realizzato dal
portatore, che falsamente dichiari di essere stato pagato sia per il capitale,
che per gli interessi, le spese e la penale, nella loro complessità, non è più
idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378
c.p., come si riteneva nel sistema previgente. Piuttosto, nell'ordinamento
attuale, si ritiene che tale fattispecie di falso potrebbe integrare gli estremi
del reato di cui agli artt. 48-328 c.p., sempre a carico del portatore che ha
rilasciato la falsa attestazione liberatoria, perché, inducendo in inganno il
pubblico ufficiale, verrebbe a comportare la conseguenza dell'omissione del
rapporto al Prefetto da parte dello stesso pubblico ufficiale. Per quanto concerne l'attestazione della banca in ordine
all'avvenuto deposito vincolato, occorre sottolineare che per essa non è
prevista l'autenticazione, onde, avendo questa funzione certificativa, tale da
essere opponibile al pubblico ufficiale e da esentare lo stesso pubblico
ufficiale dall'inoltrare il rapporto, parte della dottrina rico nosce alla
medesima la natura di atto pubblico e la funzione di pubblico ufficiale al
soggetto che la rende. Detto pubblico ufficiale, perciò, certamente non riveste
la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui riceve l'assegno senza
provvista per il pagamento, ovvero lo inoltra per il protesto o lo riceve in
restituzione successivamente al protesto: in questo caso, infatti, egli svolge
un'attività bancaria di natura privata, nell'ambito della raccolta del risparmio
e dell'esercizio del credito (56).
Nel momento in cui, invece, l'operatore bancario rilascia l'attestazione
dell'avvenuto deposito, egli viene a svolgere una funzione certificativa
opponibile ai terzi, nella specie al pubblico ufficiale che ha levato il
protesto, con funzione probatoria vincolante per quest'ultimo, che è esentato
dall'obbligo del rapporto. Conseguentemente determinati indirizzi dottrinali
ritengono che, qualora tale attestazione venga falsamente formata, si potranno
integrare gli estremi del reato di falso (ideologico) in atto pubblico. Una volta verificatesi le due condizioni stabilite dall'art.
8 l. n. 386 del 1990 (decorso del termine di sessanta giorni e mancato pagamento
da parte dell'emittente), scatta a carico del pubblico ufficiale che ha levato
il protesto l'obbligo di elevare rapporto di accertamento della violazione con
la derivante trasmissione al Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. A questo scopo non è necessario che il mancato pagamento
risulti dal protesto o dalla constatazione equivalente, poiché la legge fa
discendere l'obbligo del rapporto esclusivamente dalla circostanza dell'avvenuto
decorso dei sessanta giorni e dell'omesso pagamento entro questo termine. In
effetti il protesto si atteggia come un atto formale, il cui compimento
costituisce un onere per il creditore, allo scopo principale di evitare la
perdita dell'azione di regresso e, pertanto, esso si configura come un atto
irrilevante al fine in discorso (dal momento che il rifiuto di pagamento per
difetto di provvista può essere provato in maniera informale con qualsiasi
mezzo). Il rapporto (che la prevalente dottrina
inserisce nella categoria degli «accertamenti valutativi») deve contenere
essenzialmente (57) i seguenti elementi: - le generalità ed ogni altro elemento utile riguardanti
l'autore della violazione e la persona offesa; - la
rappresentazione, in modo sostanzialmente compiuto, del fatto illecito nei suoi
connotati essenziali; - la descrizione delle modalità di
accertamento e delle fonti di prove acquisite. Nel caso
in cui l'assegno non sia stato protestato incombe all'istituto trattario
l'obbligo di trasmettere un'apposita informativa al Prefetto del luogo di
pagamento del titolo. A tal proposito è stato approntato uno schema base
allegato alla circolare del Ministero dell'interno n. 80 del 20 novembre 2001,
che ha consentito di semplificare certamente l'assolvimento dell'obbligo
predetto. Con l'approvato modello di informativa si è raggiunto l'obiettivo
tendenziale di standardizzare il quadro delle informazioni relative al traente
di assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista, di individuare
l'elenco base dei documenti essenziali da accludere all'informativa medesima e,
soprattutto, è stato possibile rendere omogenea tale attività sull'intero
territorio nazionale, in modo da agevolare al massimo il compimento delle
inerenti operazioni. Occorre ricordare, infine, che ci
si è domandato, da più parti, se il pubblico ufficiale, il notaio o l'istituto
trattario debbano trasmettere anche l'originale dell'assegno al quale si
riferisce la segnalazione, a cui non abbia fatto seguito il c.d. pagamento
tardivo nei sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.
Si è risposto in merito che, mentre questo adempimento si poteva ritenere
necessario precedentemente allorquando l'illecito assurgeva al rango di reato (58), attualmente, per effetto
dell'intervenuta depenalizzazione, è possibile rimettere alla competente
autorità prefettizia solo una copia autentica dell'assegno protestato, dovendo
l'originale essere restituito al legittimo titolare dello stesso onde
consentirgli l'esperimento delle conseguenti azioni civili per il recupero del
credito ed il soddisfacimento di ogni altra eventuale collegata prestazione,
anche di carattere risarcitorio (59).
Autore: Dott. Aldo Carrato,
pubblicato in "Giur. merito", 2007, 3, 620
Note:
(1) Per un riferimento generale ai contenuti essenziali
della inerente regolamentazione v. Ruggiero, Commento alle «Disposizioni penali»
del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in I titoli di credito, a cura di Laurini,
Milano, 2003, 550-556; Franciosi, Struttura e funzioni della Centrale d'allarme
interbancaria, in Banche e banc., 2002, 396 ss., nonché R. Razzante, La nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni senza provvista e senza autorizzazione,
in Giur. it., 2002, V, 2209-2211; Segreto-Carrato, L'assegno, 2ª ed., Milano,
2001, spec. 623-627 e 715-727.
(2) Ma comunque penalizzante, soprattutto con
riferimento ai soggetti appartenenti alle categorie produttive (vale a dire a
quelle imprenditoriali e, in genere, commerciali).
(3) Perché essa svolge un ruolo repressivo nel
momento in cui è chiamata a costituire la prima e più immediata reazione
nell'ordinamento al mancato pagamento del titolo.
(4) Infatti la misura in questione è funzionale
al contenimento del rischio potenziale di nuove trasgressioni inibendo ulteriori
emissioni, ovvero neutralizzando temporaneamente i soggetti che abbiano
utilizzato l'assegno in modo illecito, nell'attesa della successiva applicazione
delle sanzioni prefettizie o penali.
(5) Che, sul piano pratico, non aveva realizzato
i risultati auspicati sia in termini di coazione che di repressione, poiché non
spiegava alcun effetto sugli altri rapporti bancari costituiti, mediante i
quali, nella maggior parte dei casi, lo stesso soggetto revocato commetteva
nuovi illeciti.
(6) Cfr., sul punto, circ. ABI prot.
LG/SP/003554 del 24 maggio 2002. Quanto alla sua natura giuridica, la dottrina
(v., ad es., Lattanzi-Lupo, Depenalizzazione, Milano, 2001, 205) ritiene
giustamente che essa abbia la natura di sanzione civile, di tipo interdittivo,
avente efficacia neutralizzatrice. Trattasi, quindi, di una sanzione civile che
si affianca all'altra costituita dalla clausola penale. La nuova disciplina,
mutuata dal sistema francese, ha inteso rafforzare non solo la funzione
sanzionatrice dell'istituto, ma anche quella di prevenzione speciale, estendendo
la stessa non solo all'ipotesi di emissione di assegno senza (sufficiente)
provvista, ma anche a quella di emissione dello stesso in assenza di
autorizzazione. Inoltre la revoca non si prospetta più come misura di
interdizione bancaria correlata al solo istituto di credito con la quale è
intercorsa la convenzione di chèque, a cui è relativo l'assegno in questione, ma
si estende a qualsiasi altro rapporto dello stesso tipo, con altre banche ed
uffici postali.
(7) Istituito presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 36 dello stesso d.lg. n. 507 del 1999, con il quale è stato introdotto
il nuovo art. 10 bis nel corpo della pregressa l. n. 386 del 1990. Nell'archivio
in questione è, in effetti, rinvenibile una schedatura per soggetto ed oggetto
idonea a consentire ad ogni banca ed ufficio postale di essere in grado di
sapere in quale condizione si trovi il potenziale o effettivo cliente. In
particolare, nell'archivio sono richiamati i dati relativi alle generalità di
coloro che emettono assegni bancari o postali senza provvista od autorizzazione,
gli elementi identificativi dei suddetti assegni, quelli degli assegni non
restituiti alle banche ed agli uffici postali in seguito alla revoca
dell'autorizzazione (in un'ottica preventiva), le sanzioni amministrative ed
accessorie applicare per l'emissione di assegni privi di copertura od
autorizzazione, le sanzioni penali irrogate per l'inosservanza degli obblighi
posti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, i dati identificativi
degli assegni di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento ed infine i
dati riguardanti le carte di pagamento smarrite o rubate e le generalità dei
titolari cui sia stata tolta l'autorizzazione di usarle.
(8) Secondo le modalità indicate nell'art. 13
d.m. n. 458 del 2001 e con gli accorgimenti previsti negli artt. 11 e 12 del
regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002.
(9) In sostanza, la notevole mole di dati che
affluisce nell'archivio informatico centrale permette, attraverso la verifica in
tempo reale di tutte le infrazioni commesse, ad ogni filiale di banca e ad ogni
ufficio postale di revocare l'autorizzazione ad emettere assegni presso tutti
gli istituti nei quali il traente che abbia violato le regole sia ancora
titolare di conti correnti aperti e, così, di impedire ad ogni trattario di
rilasciare agli stessi altri carnet di assegni.
(10) L'archivio informatico costituisce, dunque,
lo strumento essenziale per l'operatività della revoca, la quale, infatti, viene
a coincidere con il momento in cui avviene l'iscrizione del nominativo del
traente nella banca dati; tale caratteristica dell'equivalenza e coincidenza tra
l'iscrizione e la revoca di sistema è di portata notevole indubbia, poiché ha
consentito di automatizzare in pieno le procedure evitando ogni dispendioso
adempimento di natura cartacea: v. Baldi, La depenalizzazione dei reati di
emissione illecita degli assegni bancari e postali - commento ai titoli V, VII
ed VIII del d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507, Milano, 2000, 93; cfr., altresì,
Donato, Le linee generali della riforma: strategia normativa ed evoluzione del
sistema bancario, in Il nuovo assegno bancario, Roma, 2003, 24.
(11) Anche la più recente giurisprudenza di
merito ha ritenuto che la comunicazione del mancato pagamento di un assegno
all'archivio C.A.I. della Banca d'Italia non presuppone la levata del protesto
in quanto essa è del tutto autonoma ed indipendente da tale circostanza: cfr.
Trib. Monza, sez. dist. Desio, 16 marzo 2004 (ord.), in Gius, 2004, n. 21, 3804
(solo massima). Nella specie il tribunale ha considerato corretto il
comportamento della banca che aveva segnalato alla Banca d'Italia il mancato
pagamento di un assegno nei sessanta giorni dalla data di scadenza, avendo
ritenuto irrilevante una quietanza del creditore perché priva dell'autentica di
firma, e solo in un secondo momento, dopo la comunicazione alla Banca d'Italia,
era stata presentata la quietanza autenticata, fatto questo che aveva evitato la
levata del protesto. Con lo stesso provvedimento il giudicante ha ritenuto
criticabile il diverso orientamento espresso da altra giurisprudenza (v. Trib.
Firenze 11 giugno 2003, di cui infra) secondo il quale l'iscrizione non potrebbe
avvenire ogniqualvolta la pretesa del beneficiario sia venuta meno nei sessanta
giorni, poiché tale interpretazione della legge arreca un vulnus ad un sistema
che il legislatore ha voluto improntare a netto rigore: solo il completo
rispetto della procedura riparatoria prevista dalla l. n. 386 del 1990, come
modificata dal d.lg. n. 507 del 1999, e nei termini fissati, è idonea ad evitare
l'iscrizione nella C.A.I.
(12) Alla luce dei dati complessivi da
riportare, secondo l'elencazione contenuta nell'art. 10 bis cit. ed ora più
dettagliatamente indicati nell'art. 2 d.m. n. 458 del 2001.
(13) Alla stregua del diritto di accesso
previsto negli artt. 12 e 13 del cit. d.m. n. 458 del 2001.
(14) Ad avviso di un opinabile orientamento
espresso in una recente pronuncia di merito (v. Trib. Catania, sez. dist.
Paternò, 20 febbraio 2003 (ord.), in Giur. comm., 2004, II, 327, con nota di
Ruggiero) il nominativo del traente di un assegno emesso in difetto di provvista
non deve essere iscritto nell'archivio informatizzato della C.A.I., se - pur
restando inadempiuto il debito relativo agli interessi, alla penale di cui
all'art. 3 l. n. 386 del 1990, e alle spese per il protesto - il traente
fornisce la prova di aver pagato l'importo dell'assegno nei sessanta giorni
successivi alla scadenza del titolo, con la conseguenza che la banca trattaria,
la quale ha illegittimamente trasmesso il nominativo del traente al predetto
archivio, è tenuta a revocare la segnalazione. Tale indirizzo si poggia sulla
considerazione che il pagamento degli accessori atterrebbe solo ai rapporti
privatistici tra traente e prenditore restando estraneo rispetto all'iscrizione
nell'archivio previsto dall'art. 10 bis citato.
(15) Secondo parte della giurisprudenza di
merito (cfr. Trib. Firenze 11 giugno 2003 (ord.), in Banca, borsa e tit., 2003,
752, con nota critica di A.S. Alibrandi, Illegittima iscrizione nella Centrale
d'allarme interbancaria, revoca di sistema e tutela cautelare) l'iscrizione
nella C.A.I. non va effettuata, non solo nella specifica ipotesi di pagamento,
ai sensi dell'art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386, ma anche in tutti gli altri
casi in cui, per qualsiasi ragione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione del titolo, venga meno la pretesa di pagamento ad
esso sottesa: rientra in tale ipotesi il caso in cui il portatore e beneficiario
del titolo ha revocato alla banca negoziatrice l'ordine di procedere all'incasso
del medesimo. La dottrina (v. Alibrandi, in nota cit.), peraltro, ha
correttamente rilevato, sul punto, che il «richiamo» dell'assegno non può essere
reputato in sé equivalente al pagamento tardivo (v., con riferimento alla
pregressa disciplina, C. cost. 29 aprile 1993, n. 203), posto che - pur
volendosi immaginare adempiuta con altre modalità la pretesa creditoria del
beneficiario del titolo richiamato, nonché prova idonea di tale adempimento la
semplice esibizione del titolo alla banca trattaria da parte del traente -
rimarrebbe comunque inosservata la previsione ex art. 8 in discorso del
necessario pagamento di penale, interessi ed eventuali spese. Lo stesso
orientamento teorico aggiunge che ad un risultato diverso neppure si potrebbe
giungere anche a voler leggere dietro al richiamo dell'assegno, anziché il
pagamento del beneficiario del titolo eseguito con altre modalità, il venir meno
della pretesa di quest'ultimo per effetto di un'avvenuta remissione del debito o
del verificarsi di un modo di estinzione dell'obbligazione diverso
dall'adempimento; e, quindi, a voler configurare il «richiamo» dell'assegno,
anziché come equipollente del pagamento tar divo, alla stregua di una revoca
della presentazione, idonea ad impedire che si verifichi il mancato pagamento
del titolo, senza il quale l'illecito in parola non si completa e, dunque, non
raggiunge la sua rilevanza. Sul punto v., anche, Trib. Modena 21 gennaio 2003
(ord.), in Mondo banc., 2003, n. 5, 73, con nota di Siclari.
(16) È risaputo che la mancanza di
autorizzazione può dipendere sia dall'inesistenza ab origine di una convenzione
di chèque, che dall'emissione dell'assegno in epoca successiva alla revoca della
stessa, purché resa nota al traente; invero l'illecito in questione si
perfeziona con la semplice emissione del titolo, da intendersi come la consegna
del medesimo al prenditore, senza che necessiti a tal fine la presentazione in
tempo utile. Per un esempio in proposito v. Giud. pace Torino 29 marzo 2002 (con
nota di Carosso, Emissione di assegni in assenza di autorizzazione alla luce
delle disposizioni introdotte dal d.lg. n. 507 del 1999), in Giur. piem., 2002,
316, con la quale si è affermata l'insussistenza dell'illecito di emissione di
assegno senza autorizzazione con riguardo ad un assegno post-datato, in quanto
dopo il rilascio dello stesso era intervenuta revoca della convenzione di
chèque. È stata, invece, ritenuta legittima la segnalazione alla CAI in caso di
assegno emesso senza autorizzazione, anche se sia provato che esso era stato
consegnato con la data in bianco, e che è stata indicata una data in violazione
dei patti contrattuali tra emittente e prenditore (v. Trib. Reggio Calabria 18
febbraio 2004 - ord., (in Riv. edit. Elettronica on line 2004 - Giuffrè).
(17) La più recente giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Bari 22 marzo 2006 (ord.), in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 1009
ss., con nota di Palmentola) ha affermato che, nell'ipotesi di emissione di
assegno senza autorizzazione, la segnalazione alla CAI deve essere effettuata
dalla banca trattaria entro il ventesimo giorno dalla presentazione del titolo
difettante della prescritta autorizzazione, senza subordinarla a particolari
condizioni e senza prevedere esenzioni di sorta, con la conseguenza che, in
mancanza di un'espressa autorizzazione, la segnalazione effettuata dalla banca
integra non solo un atto legittimo, ma anche dovuto.
(18) Conseguentemente non possono dar luogo ad
iscrizione, e quindi a revoca, i rifiuti di pagamento dovuti a cause diverse
dalla mancanza di autorizzazione o dal difetto di provvista, quali, ad esempio,
quelle riconducibili ad irregolarità dell'assegno per mancanza di alcuno dei
requisiti esenziali di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 r.d. n. 1736 del 1933.
(19) Cioè effettuato dal traente o da un terzo
nelle mani del pubblico ufficiale che avrebbe dovuto levare il protesto, con
riferimento alla sola somma portata dall'assegno, senza interessi, penale e
spese, come, invece, previsto dall'art. 8.
(20) Cfr. Segreto-Carrato, L'assegno, cit., 719.
Invero, nonostante l'attenuazione del rigore sanzionatorio, il bene giuridico
tutelato rimane anche l'interesse generale alla soddisfazione dell'assegno, o,
in altri termini, la fiducia degli operatori economici nell'idoneità di
quest'ultimo a fungere incondizionatamente da mezzo di pagamento. Proprio in
quest'ultima prospettiva, anzi, ci si spiega meglio perché il legislatore non si
accontenti, per rendere improce dibile l'azione amministrativa, come pure per
impedire la segnalazione alla CAI, del solo pagamento tardivo della somma
nominale dell'obbligazione cartolare, bensì richieda la dazione, oltre che degli
interessi e delle eventuali spese per la levata del protesto o per dichiarazione
equivalente, di una somma, a titolo di penale, pari al 10% dell'importo dovuto.
In effetti, il mero pagamento della somma facciale portata dall'assegno potrebbe
sì valere a ripristinare gli interessi patrimoniali privati, ma non anche a
tutelare l'affidamento che la collettività pone nell'assegno bancario come mezzo
di pagamento, risultando, in ultima analisi, insufficiente a disincentivare
l'uso dell'assegno come strumento di credito e a tutelare l'efficienza del
sistema dei pagamenti.
(21) È rilevante evidenziare che - ad avviso
della più acuta e recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 7 luglio
2003 (ord.), in questa Rivista, 2004, 374, con riguardo alla fattispecie in cui
la ricorrente lamentava l'erronea iscrizione del suo nome nell'archivio della
CAI a seguito di comunicazione di Poste Italiane s.p.a. dopo l'infruttuosa
presentazione al pagamento di una assegno) - sussiste la giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia riguardante la gestione
della CAI, in quanto tale tipo di controversia non riguarda i protagonisti del
rapporto pubblicistico afferente al servizio pubblico, cioè la Banca d'Italia e
la società che per effetto di un provvedimento di concessione gestisce
l'archivio, ma tra il ricorrente, la Banca d'Italia, in qualità di titolare
dell'archivio, e l'ente che ha effettuato la comunicazione.
(22) E a questa eventualità si sono riferite le
prime pronunce giurisprudenziali di merito che si sono occupate della materia in
questione. Per l'illustrazione della praticabilità di tale rimedio, in dottrina,
cfr. Fauceglia, Archivio informatizzato di assegni bancari e postali irregolari,
in Dir. fall., 2002, I, 1069 ss., nonché Carrato, La nuova disciplina
dell'assegno bancario: profili civilistici (d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507),
ivi, 2000, 1042 ss. In via alternativa, la correlazione della revoca di sistema
con l'iscrizione in archivio, legittima la proposizione del ricorso al garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 29 l. 31 dicembre 1996,
n. 675 e succ. mod. (v. ora artt. 141 ss. d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).
(23) Trib. Reggio Calabria 18 febbraio 2004
(ord.), cit., ha ritenuto che, nel caso di ricorso cautelare d'urgenza
strumentalmente collegato all'azione di merito di risarcimento danni da
illegittima segnalazione alla CAI, può aversi riguardo, ai fini della
determinazione della competenza per territorio, anche al luogo in cui ha sede
l'azienda (o residenza il soggetto) che si dichiara parte danneggiata. Con la
stessa pronuncia si è ravvisata l'ammissibilità della domanda cautelare volta ad
ottenere la condanna della banca a rettificare l'illegittima segnalazione fatta
alla CAI, anche se si tratta di fare infungibile.
(24) Per un panorama generale in proposito v.
Profeta, La tutela cautelare avverso l'iscrizione nella Centrale d'allarme
interbancaria: una rassegna di giurisprudenza, in Banca, borsa e tit. credito,
2005, II, 459-474.
(25) Costituisce ormai un dato acquisito che la
Banca d'Italia è priva di legittimazione passiva nel procedimento ex art. 700
c.p.c. volto ad ottenere la sospensione dell'iscrizione nella C.A.I., in quanto
le attività di inserimento, aggiornamento e cancellazione dei dati sono
effettuate per via telematica esclusivamente dalle banche e dagli uffici postali
e in ragione del fatto che la Banca d'Italia si limita ad esercitare l'attività
di gestione dell'archivio, peraltro delegata, in regime di concessione, alla SIA
s.p.a., con conservazione di una mera attività di vigilanza su quest'ultima
società: cfr., in proposito, tra le più recenti, Trib. Modica 7 febbraio 2006
(ord.); Trib. Roma 23 marzo 2006 (ord.), e Trib. Trani, sez. dist. Di Ruvo di
Puglia, 18 aprile 2006 (ord.). In concreto la Banca d'Italia, e per essa la
società concessionaria che gestisce l'archivio, si limita a verificare la mera
completezza formale delle segnalazioni e a diffondere i relativi dati al
sistema, essendole sottratta ogni valutazione in merito al contenuto ed ai
presupposti delle segnalazioni pervenute. Pertanto, la mancanza di
discrezionalità nella gestione dei dati conferiti all'archivio consente di
escludere in radice il coinvolgimento del titolare, e in sua vece del
responsabile della C.A.I., nelle contestazioni concernenti le segnalazioni
inviate all'archivio dai trattari.
(26) In tal caso il pregiudizio irreparabile
verrebbe a coincidere con l'insieme dei riflessi negativi che, in seguito alla
violazione insita nell'invio di una segnalazione erronea, si producono sulla
sfera economica del soggetto leso. Non si può, peraltro, trascurare che
l'illegittima iscrizione nell'archivio informatico centrale implica anche una
lesione apprezzabile dei diritti della personalità da parte del soggetto che ne
viene colpito in relazione all'incidenza negativa che tale condotta è idonea a
provocare sulla reputazione dello stesso soggetto destinatario, in relazione a
quelli che sono i principi generali individuati dalla giurisprudenza anche in
tema di levata di protesto illegittimo.
(27) E ciò in base ad un principio di effettiva
iscrivibilità del traente: cfr. circ. ABI del 24 maggio 2002, cit., la quale
specifica che la previsione in esame si profila di particolare rilievo per
alcuni casi di emissione di assegno in difetto di autorizzazione, in cui, pur
essendo possibile effettuare la levata del protesto a nome del soggetto che ha
firmato l'assegno, la banca, tuttavia, non si trovi nella disponibilità dei dati
identificativi dello stesso indispensabili per procedere all'iscrizione in
archivio.
(28) In particolare, la precedente revoca
aziendale veniva comunicata al traente con lettera raccomandata o telegramma con
avviso di ricevimento entro venti giorni dal protesto o dalla constatazione
equivalente e a questa comunicazione era ricollegata una responsabilità
oggettiva a carico della banca che avesse effettuato la comunicazione decorso il
predetto termine. Infatti, era stabilito che la stessa fosse obbligata al
pagamento degli assegni nel frattempo emessi, anche se con il limite di dieci
milioni di lire per ogni titolo, obbligo che la dottrina prevalente riteneva
sussistere non solo in ordine al traente, ma anche al mero portatore del titolo.
Al cliente l'autorizzazione poteva essere riconcessa quando fossero decorsi tre
mesi dalla revoca, che aumentavano a sei se gli importi fossero stati superiori
ai venti milioni, con la previsione che - anche in questo caso - un errore della
banca, che avesse importato un rinnovo prematuro dell'autorizzazione, obbligava
l'istituto trattario ad accollarsi l'importo dei titoli scoperti, sempre nel
limite massimo di dieci milioni di lire per ciascun titolo.
(29) Dalle circolari della Banca d'Italia si
evince che il preavviso di revoca deve essere adeguatamente circostanziato,
comunicando, in particolare, al traente che il solo pagamento dell'importo
facciale del titolo non è idoneo ad evitare l'iscrizione in C.A.I. in mancanza
del pagamento degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti
disposizioni.
(30) Questa puntualizzazione è riconfermata
dalla circ. del Ministero della giustizia n. 593 del 23 aprile 2002: cfr. punto
3, ult. cpv.
(31) Sul punto si rimanda ai contenuti
dell'art. 6 commi 1 e 2 Regolamento della Banca d'Italia adottato il 29 gennaio
2002, con le relative precisazioni e i necessari chiarimenti diramati dall'ABI
(cfr., da ultimo, quelle inserite nella circolare ABI n. 25 del 13 giugno 2006).
(32) Pertanto, nell'attuale regime normativo,
con l'attivazione dell'archivio centralizzato, tutti gli istituti bancari e
postali vengono a trovarsi nella condizione, in virtù dell'aggiornamento
permanente della banca dati, di avere cognizione della segnalazione nominativa
in capo ai singoli traenti per l'irregolare emissione di assegni senza
autorizzazione e senza provvista e, pertanto, sono in grado di provvedere alla
revoca di qualsiasi autorizzazione ed è con l'iscrizione nell'archivio - come
precisato - che viene a determinarsi «ex lege» l'effetto della revoca ad
emettere assegni (con il conseguente divieto per banche ed uffici postali di
stipulare nuove convenzioni di assegni per periodo di sei mesi e di pagare gli
assegni emessi nel periodo di interdizione, ancorché nei limiti della
provvista).
(33) Che sono posti, in virtù della possibilità
di consultare l'archivio, nella condizione di conoscere la circostanza
dell'intervenuta interdizione temporanea: v. art. 13 d.m. n. 458 del 2001.
(34) Come, ad es., all'obbligo di somministrare
al cliente i moduli da usare per la traenza, configurandosi al contrario - come
si preciserà successivamente nel testo del commento - l'insorgenza di una
responsabilità della banca nel caso in cui non rimanga sospeso tale obbligo.
(35) La stessa relazione di accompagnamento al
d.lg. n. 507 del 1999 ha ritenuto che la riferita previsione conservava, anche
di fronte alla modificata natura dell'illecito (degradato da penale in
amministrativo), la positiva funzione di incentivare il pagamento del titolo,
elidendo nel contempo la possibilità che, per fatti di lieve entità, potesse
scattare la revoca generale delle autorizzazioni ad emettere assegni bancari e
postali.
(36) In questi termini si era pronunciata,
peraltro, anche la pregressa giurisprudenza di legittimità: cfr., ad es., Cass.
pen. 17 giugno 1992, n. 7030. La riportata interpretazione, del resto, si pone
in sintonia con quanto già ritenuto sul punto - ancorché sotto il vigore del
pregresso regime normativo - dal Ministero della giustizia, con una nota di
risposta della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni
ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale del notariato in data 21 marzo
1991, con la quale fu rilevato che le rispettive date di scadenza della
presentazione del titolo fossero agevolmente individuabili in via generale
proprio sulla scorta di quanto disposto dall'art. 32 r.d. n. 1736 del 1933
(rimasto immutato), con la conseguenza che la presentazione del titolo prima
delle scadenza nella norma da ultimo richiamata non poteva essere considerata
idonea a determinare, immediatamente, l'avvio del decorso dei sessanta giorni
concessi al traente per evitare che venisse presentata, nel pregresso sistema,
la relativa denuncia all'A.G. competente, ora trasformatasi nel rapporto di
violazione da indirizzare al Prefetto territorialmente competente.
(37) Cfr. Cass. pen. 2 dicembre 1994, n. 12183,
con riferimento all'ipotesi in cui il documento prodotto non attestava la data
del versamento di quanto dovuto, ma solo la sua antecedenza rispetto alla
redazione della scrittura, successiva alla scadenza del termine di legge.
(38) La giurisprudenza più recente ha rilevato
che, qualora la quietanza o «archiviazione solutoria» sia prodotta in fotocopia,
essa deve contenere, oltre all'attestazione dell'autenticità della firma, anche
l'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale
competente, poiché, in difetto, perde ogni valore giuridico dal punto di vista
processuale per violazione della forma prescritta: cfr. Giud. pace Benevento 21
novembre 2002, cit.
(39) Come ritenuto anche dal Consiglio
nazionale del notariato (con nota del 22 gennaio 1991, prot. RB/amc).
(40) Cfr. già Cass. pen. 17 gennaio 1995, n.
3202, Gennaro, che aveva, peraltro, puntualizzato - con riferimento alla
fattispecie in cui lo stesso soggetto era contestualmente emittente e
giratario-beneficiario del titolo - che non è richiesto anche il pagamento degli
interessi, della penale e delle spese del protesto, oltre quello del titolo,
quando il traente e il prenditore si identifichino nella stessa persona, sul
presupposto, oltretutto, che, anche in tal caso, è configurabile comunque
l'illecito di emissione di assegno senza provvista; cfr., anche, Cass. pen. 4
marzo 1994, Carnevale. Cfr., nella giurisprudenza attuale, Trib. Modena 24
gennaio 2003, in Banca, borsa e tit. cred., 2005, II, 448 ss., con nota cit. di
Profeta, nella quale - a p. 472 - si afferma che, alla luce del nuovo sistema,
non sembra ipotizzabile né che l'emissione di assegni senza provvista possa
essere sanata con la corresponsione del mero importo facciale del titolo, né che
un pagamento di questo tipo, non comprensivo della penale e degli altri
accessori, possa conseguire l'effetto di impedire l'applicazione nei confronti
del traente della misura di dissuasione più efficace introdotta dal legislatore
in sostituzione delle sanzioni penali. Ne discende, pertanto, che il mancato
pagamento tardivo del titolo, completo degli interessi, della penale e delle
eventuali spese di protesto, costituisce il necessario presupposto sia
dell'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo, sia dell'iscrizione
all'archivio C.A.I. e della conseguente revoca di sistema del responsabile
dell'illecito; parimenti, a contrario, deve ritenersi che il mero pagamento
dell'importo facciale del titolo non valga ad escludere l'iscrizione nella
C.A.I. e la conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni
rilasciata da qualunque banca o ufficio postale, come non esclude, d'altronde,
l'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo.
(41) In dottrina (v. Profeta, op. cit., 472 s.)
si ritiene che l'unica ipotesi in cui risulta possibile «richiamare» l'assegno
senza provvista al fine di non incorrere nell'illecito (e, quindi, evitare
l'iscrizione in archivio) è quella in cui il «richiamo» intervenga prima della
presentazione al pagamento del titolo, quando cioè l'illecito non si è ancora
perfezionato. Dopo la presentazione, invece, l'unico strumento dettato per
evitare l'iscrizione in archivio e l'avvio del procedimento sanzionatorio
amministrativo è quello tipizzato dal legislatore del «pagamento tardivo», da
eseguirsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, con
un pagamento necessariamente comprensivo degli accessori, come previsto
dall'art. 8 l. n. 386 del 1990.
(42) Espresso sulla base di altra nota dalla
Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
della giustizia in data 15 gennaio 1991, in risposta ad un quesito proposto in
merito dall'ABI.
(43) Ma non sotto il profilo, ovviamente, della
sussistenza dell'illecito amministrativo così come ridisegnato dalla legge di
riforma, che non può ancora ritenersi integrato in tale momento (essendo
consentito il ricorso al pagamento del titolo, oltre che delle altre voci, entro
i 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo
stesso previsto in via generale).
(44) Tale tesi è decisamente da condividere
anche a seguito della depenalizzazione dell'illecito, sul rilievo che non vi
sarebbe motivo, in caso si ritenesse la rinunciabilità, di limitarla
esclusivamente alla penale, ben potendo, in applicazione degli stessi principi
civilistici, estenderla anche al capitale, interessi e spese. Sennonché, in
questo caso, il promovimento dell'azione sanzionatrice sarebbe condizionato al
mero arbitrio del privato prenditore, mentre il legislatore non ha voluto ciò,
continuando a ritenere che l'illecito in questione fosse sanzionabile su
iniziativa di ufficio. Deve, pertanto, escludersi rilevanza alla eventuale
rinunzia alla penale, ai fini della condizione di procedibilità in questione
(Cass. pen. 21 ottobre 1999, Gagliano; Carrato, Il procedimento amministrativo
sanzionatorio conseguente all'intervenuta depenalizzazione in materia di
assegni, cit., 333).
(45) Cfr. Cass. pen. 27 gennaio 1994, n. 988.
(46) Cfr. Cass. pen. 21 dicembre 1993; Cass.
pen. 25 maggio 1995, n. 6086 e Cass. pen. 5 aprile 1995, n. 308.
(47) Ancorché con riferimento al quadro
normativo antecedente di rilevanza penalistica: cfr. Cass. pen. 11 dicembre
1997, n. 1478, Di Rosa.
(48) Va ricordato - come già segnalato - che la
C. cost. con sentenza n. 3 del 1992, cit., ha ritenuto che è infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 (nella precedente originaria
formulazione) nella parte in cui non esclude la procedibilità nei confronti
dell'imputato, fallito successivamente all'emissione dell'assegno a vuoto, che
si trova a causa del fallimento nell'impossibilità di pagare la somma di cui
all'art. 8 e quindi di determinare l'improcedibilità del reato, pur senza sua
colpa, in quanto ciò rientra nella discrezionalità delle scelte legislative. Il
principio, per quanto affermato allorché l'illecito dell'emissione di assegno
senza provvista aveva rilevanza penale, conserva, a maggior ragione, tutta la
sua validità a seguito dell'avvenuta depenalizzazione dell'illecito in
questione.
(49) La giurisprudenza di merito più recente ha
stabilito che, al fine di evitare l'iscrizione in Archivio, compete al traente
l'onere della prova del rispetto della procedura e dei termini previsti per il
pagamento tardivo (cfr. Trib. Lucca 17 maggio 2006 (ord.); è stato, poi, in
particolare, evidenziato, sempre dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Trani,
sez. dist. di Ruvo di Puglia, 18 aprile 2006, (ord.) cit.) che «le condizioni di
validità della prova in questione, disciplinate dalla legge, non sono
soddisfatte nell'ipotesi in cui l'ultimo giorno utile il debitore presenti una
quietanza con l'indicazione di un numero di assegno diverso da quello oggetto
del mancato pagamento e solo successivamente alla scadenza del termine di cui
all'art. 8 della l. n. 386 del 1990 presenti una quietanza corretta».
(50) Cfr., ad es., con riferimento al
precedente sistema, Cass. pen. 17 febbraio 1995, n. 1615.
(51) V. già Cass. pen. 10 dicembre 1992, n.
11750.
(52) V. Cass. pen. 21 marzo 1994, n. 3418.
(53) V., anche, Cass. pen. 4 febbraio 1994.
Durante, la quale ribadisce che l'art. 39 disp. att. c.p.p. deve intendersi
richiamato dalla l. n. 386 del 1990, laddove stabilisce, per l'appunto, che la
prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita con la quietanza recante la
sottoscrizione autenticata.
(54) V., ad es., Cass. pen. 18 aprile 1994,
Fiderio.
(55) V., tra le tante, nel previgente sistema
sanzionatorio penale, Cass. pen. 2 dicembre 1994, n. 12183.
(56) Cfr. Cass. pen. 16 gennaio 1991, n. 396.
(57) Sulla falsariga della conformazione della
denuncia contemplata dall'art. 332 c.p.p. e per soddisfare l'esigenza di
completezza necessaria in vista dello sviluppo del procedimento sanzionatorio
amministrativo.
(58) Dal momento che l'originale, costituendo
corpo dell'illecito penale, o - in ogni caso - «cosa pertinente al reato», a
norma dell'art. 253 c.p.c., era sottoponibile a sequestro probatorio penale.
(59) Del resto, nello schema di informativa da
trasmettere al Prefetto individuato per gli istituti trattari, è indicato che si
può allegare la fotocopia dell'assegno in questione, apponendo sulla stessa la
dicitura «copia conforme all'originale reso alla banca negoziatrice», seguita
dalla data, dal timbro della filiale e dalla sigla
dell'operatore.
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